Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46661 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46661 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/10/2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania confermava le condanne emesse nei confronti dei ricorrenti, rimodulando il trattamento sanzionatorio. Nel giudizio di appello, tutti gli imputa t addivenivano al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., con
rinuncia ai motivi, fatta eccezione di quello relativo alla qualificazione giuridica dell’associazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990 ed al trattamento sanzionatorio; il solo NOME COGNOME insisteva anche per l’accoglimento del motivo concernente il riconoscimento del ruolo di organizzatore dell’associazione.
Avverso la suddetta sentenza, i ricorrenti proponevano un motivo comune, per vizio di motivazione e violazione di legge, in merito all’omessa riqualificazione del reato associativo ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Si sottolinea come l’associazione avesse una struttura minimale, essendo composta da un organizzatore coadiuvato da due familiari, oltre ad altri due associati dediti all’attività di spaccio. L’associazione, inoltre, tratta esclusivamente marijuana ed i quantitativi oggetto di cessione erano di modesta entità.
Nell’interesse del solo NOME COGNOME veniva formulato L n ulteriore motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, concernente l’erroneo riconoscimento del ruolo di promotore o organizzatore.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Prendendo le mosse dal motivo proposto nell’interesse del solo NOME COGNOME, se ne rileva l’aspecificità, nella misura in cui il ricorrente ripropone la tesi secondo cui non avrebbe svolto il ruolo di promotore e organizzatore, omettendo completamente di confrontarsi con l’esaustiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
La Corte di appello ha fornito plurinni e circostanziati elementi fattuali a sostegno dell’attribuzione del ruolo di organizzatore all’imputato.
In sintesi, nella sentenza impugnata si è evidenziato come il ricorrente, all’epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, esercitasse ur assiduo control sulle attività di spaccio svolte dai sodali, impartendo direttive, sovrintendendo alle singole cessioni (eseguite dai correi), fornendo indicazione sulle modalità di occultamento dello stupefacente, esercitando un potere gerarchico sugli associati (si rinvia a pg.18-23).
Sulla base di tali elementi, la Corte di appello – con motivazione immune da vizi censurabili in questa sede – ha ritenuto che a NOME COGNOME era riconosciuto
un ruolo di maggiore autorevolezza e fungeva da punto di riferimento organizzativo per tutti i restanti associati, elementi che consentono pacificamente di attribuirgli un ruolo verticistico all’interno del sodalizio, secondo i consolida principi giurisprudenziali elaborati in materia.
Rispetto alla ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, non trova elementi di supporto la tesi difensiva secondo cui il fatto di intrattenere rapporti con i restanti associati non consentirebbe l’attribuzione del ruolo di organizzatore.
I giudici di merito, infatti, hanno motivatamente affermato che NOME COGNOME non si limitava ad avere contatti con gli associati, ma svolgeva una specifica e continuativa attività di organizzazione e supervisione.
Parimenti irrilevante è che la figura di NOME COGNOME sia emersa solo in una fase avanzata delle indagini, posto che la dinamica investigativa non è di per sé elemento idoneo ad incidere sulla valutazione delle prove acquisite.
Passando all’esame del motivo comune, concernente la invocata derubricazione del reato nell’ipotesi della associazione “minore” prevista dall’art. 74, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si rileva che la questione è stata compiutamente esaminata e risolta nella sentenza impugnata.
Sostengono i ricorrenti che l’associazione aveva una composizione a base familiare e di ridotte dimensioni, non aveva alcuna pretesa di controllo del mercato sul territorio, le cessioni avevano ad oggetto esclusivamente marijuana ed anche il riferimento alla gestione di una “piazza di spaccio” doveva essere ridimensionato, posto che non vi erano quegli elementi di controllo territoriale che contraddistinguono i fenomeni normalmente ricondotti in tale ipotesi.
La tesi difensiva non può essere accolta, dovendosi in primo luogo evidenziare come la Corte di appello abbia dato atto dell’esistenza di una al:tività “frenetica e diuturna”, realizzata anche mediante la predisposizione di veri e propri sistemi di controllo del territorio, atteso che i luoghi deputati alle cessioni erano presidiati da vedette, dotate di ricetrasmittenti.
Tanto meno può valorizzarsi, in ottica favorevole ai correi, il dato quantitativo, essendo stati accertati rifornimenti di stupefacenti apprezzabili, nell’ordine di alcuni chilogrammi (si veda p.8 sentenza appello), essendosi sottolineato come l’importanza degli approvvigionamenti è elemento dimostrativo di capacità patrimoniale e di stabilità di rapporti con fornitori inseriti in ambienti criminali non marginale rilievo.
Occorre ribadire, inoltre, che per consolidata giurisprudenza la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la
commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.6, n. 1642 del 9/10/2019, dep.2020, Rv. 278098).
Nel caso di specie, tale requisito logico non risulta rispettato, tant’è che i reati fine – per i quali è intervenuta condanna – non sono stall tutti derubricati nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sicchè deve ritenersi ontologicamente inconfigurabile la cosiddetta associazione minore.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr rs – rde te