Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42168 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BADALAMENTI NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo con funzione riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le inda preliminari del Tribunale in sede, in data 16 dicembre 2022, in relazione al di cui al capo 2) dell’incolpazione provvisoria (art. 416-bis, commi primo, t quarto e sesto cod. pen., nella qualità di componente della famiglia di Pal Centro, per essersi occupato di autorizzare le attività imprenditoriali delle di garantire il controllo del territorio con riguardo ai reati di tipo pr nonché gestendo attività di spaccio nella piazza di Vucciria, con ruo organizzatore, dal novembre 2013 alla data odierna, con la recid infraquinquennale) nonché per il reato di cui al capo 6) (art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 416-bis.1) e 7) (artt. 73 d.P.R. n. 309 de 110, 416-bis cod. pen.).
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l’indagato, pe tramite del difensore, AVV_NOTAIO, che denuncia inosservanza di norm penali, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., 73,74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti gravi indiz colpevolezza per il reato di cui al capo 2, nonché per quelli di cui ai ca sulla scorta di una erronea valutazione degli elementi indizianti.
Il percorso logico enucleato nell’ordinanza analizza in maniera parcellizza singoli elementi indiziari e trascura di considerare che elemento legittimant l’applicazione della misura e la possibile perpetrazione delle condotte tipic reati associativi e del reato fine di cui all’articolo 73 TU stup.
L’ordinanza, invece, si riduce ad una sterile elencazione di elementi senz precisazione di indici rivelatori dell’inserimento in chiave dinamica de sodalizi.
In particolare, con riferimento al capo 2, l’ordinanza assume quale premes del proprio ragionamento il rilievo che l’indagato è stato già condanNOME delitto di quell’articolo 416-bis cod. pen., ma non vengono valorizzati ele che possano riconoscere la prosecuzione dell’attività associativa come contes tenuto conto della totale non conferenza degli esiti delle conversazioni ind nella ordinanza.
Il provvedimento impugNOME, a fronte della mancanza della indicazione del nome di battesimo dell’indagato nelle conversazioni indicate ritiene di tra identificazione certa attraverso gli appellativi utilizzati di zio, il mangeskin, senza spiegare attraverso quale operazione logica e divers
interlocutori facciano riferimento sempre al medesimo individuo e cioè all’odierno indagato.
Quanto ha affermato trova conferma nella stessa enucleazione delle dichiarazioni captate, trasfuse nell’ordinanza a pagina 5, la quali valorizzano presunti incontri in parte documentati e in parte desumibili dai dialoghi che non rappresentano altro se non un riscontro apparente circolare.
Si richiamano tre incontri avvenuti il 9 Aprile, il 18 maggio e il 13 luglio del 2021 e si assume che in nessuna delle captazioni ci si riferisce agli incontri utilizzati quali presunti riscontri nell’ordinanza.
Oggetto di valutazione del Tribunale avrebbe dovuto essere la sussistenza di elementi indiziari volti a dimostrare non solo l’interessamento di COGNOME alle attività del sodalizio ma la circostanza che questi svolgesse tali attività nell’interesse dell’associazione e che tale attività era indice della sua partecipazione. Una cosa è, per la difesa, mantenere rapporti con altri soggetti conoscenti di vecchia data, altra è assicurare al sodalizio l’esercizio di un ruolo dinamico e funzionale al suo interno.
Invece si deduce che la precedente condanna di partecipazione all’associazione abbia inficiato la valutazione degli elementi indiziari.
2.2. Con riferimento ai capi 6 e 7 si rileva che per la configurazione della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è sufficiente una minima struttura organizzativa, purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine.
In tale prospettiva non occorre la presenza di una complessa articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche essendo sufficiente l’esistenza di strutture rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, creata in modo da concretizzare un supporto stabile e duraturo singole attività criminose con il contributo dei singoli associati.
La decisione impugnata si sarebbe limitata ad enucleare la giurisprudenza formatasi sul punto, senza riuscire ad enucleare condotte individualizzanti riferibili al ricorrente.
Si esaurisce, dunque, il provvedimento in un’elencazione di elementi non individualizzanti e privi della capacità dimostrativa della condotta associativa.
L’eventuale commissione di reati di cui all’articolo 73 TU stup realizzati da terzi, peraltro, non può attribuirsi al ricorrente neanche a titolo di concorso eventuale né il reato fine da solo può costituire prova della commissione del reato associativo.
Le conversazioni richiamate nell’ordinanza non depongono per la ricorrenza di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti né dalle stesse si ricavano elementi costitutivi del traffico di sostanze stupefacenti. Si contesta il ragionamento dei giudici di merito nella parte in cui il linguaggio ai terrr9ni
adoperati nelle conversazioni sono ritenuti espressione di transazione avente ad oggetto sostanza stupefacente.
La giustificazione relativa all’esistenza del sodalizio fonda sulla inequivoca esistenza di legami e frequentazioni tra coimputati, ma ciò non è sufficiente rappresentando la motivazione una giustificazione soltanto apparente.
Anche la motivazione, in relazione al reato di cui al capo 7, finisce per rappresentare una laconica asserzione ma non integra una valutazione dei fatti a sostegno dell’esistenza del reato fine.
Il Sostituto Procuratore generale, COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, con la quale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Si invoca, in sostanza, una diversa valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate, per come riportato nel corpo dell’ordinanza impugnata, anche quanto all’identificazione dell’odierno ricorrente, in relazione a soprannomi utilizzati dai conversanti, non consentita in sede di legittimità, considerato il tenore della motivazione resa dal Tribunale.
Del resto, sono inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l’interpretazione delle conversazioni intercettate, senza che sia stato indicato l’integrale compendio probatorio di riferimento.
Si è, infatti, chiarito che «in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
Con riguardo, poi, alle intercettazioni operate tra soggetti appartenenti a un’organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti appresi nel contesto associativo, si è affermato che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509).
In relazione alla partecipazione dell’indagato, al reato di cui al capo 2 dell’incolpazione provvisoria, i giudici di merito hanno illustrato L i con
ragionamento immune da illogicità manifesta, la valenza delle conoscenze apprese dai soggetti appartenenti all’organizzazione criminale che, proprio perché ritenuti soggetti qualificati all’interno della medesima associazione, rivestono un notevole valore probatorio perché caratterizzate dalla pregnanza delle relazioni delinquenziali esistenti in un «circuito chiuso» qual è l’associazione mafiosa.
Le notizie emerse nelle indicate conversazioni (cfr. pag. 5 e ss.) integrano, come ha evidenziato il giudice di merito, una condivisione delle conoscenze fra gli adepti, realizzando la diffusione interna al circuito associativo di conoscenze relative alla vitalità stessa dell’organizzazione criminale.
Il ricorso, invece, mira a sminuire la valenza indiziaria delle frequentazioni che, con riferimento a COGNOME, non sono limitate a meri incontri con amici di vecchia data, diversamente da quanto dedotto.
Il provvedimento censurato evidenzia i diversi incontri tenuti da COGNOME con esponenti di spicco del sodalizio, tra cui i vertici, COGNOME e NOME COGNOME, in parte direttamente documentati da servizi di pedinamento e controllo seguiti alle conversazioni captate, nelle quali si conversa anche inter alios, di quote provenienti da COGNOMEamenti (Mangeskin).
Si tratta di incontri che, invece, sono indicati dal Tribunale come altamente significativi della partecipazione al sodalizio del ricorrente, secondo un ragionamento immune da censure di ogni tipo che fonda non solo sulla caratura dei personaggi incontrati, ma anche sulle caratteristiche dei luoghi riservati ove questi avvenivano e sulle modalità attraverso le quali i partecipanti assumevano meticolose precauzioni (lasciando i cellulari e allontanandosi a piedi), nonché considerato il contenuto delle conversazioni (cfr. pag. 6 ove si fa riferimento, ad esempio, ad una conversazione tra COGNOME e COGNOME, espressione del potere in concreto esercitato da COGNOME, con riguardo alla vicenda degli affari di un gestore di un bar che lamentava la concorrenza subita dagli esercizi nelle vicinanze del suo esercizio commerciale).
Accanto a tali specifiche circostanze di fatto, il provvedimento impugNOME colloca la condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. riportata da COGNOME quale intraneo proprio al medesimo mandamento mafioso di Porta Nuova, in quanto interessato alla gestione delle estorsioni e al mantenimento dei contatti con altri associati e con altre famiglie.
2.2.11 ricorso è, poi, meramente assertivo quando cerca di escludere la rilevanza, dal punto di vista dell’apporto all’organizzazione di cui all’art. 74 TU Stup., delle condotte indicate come poste in essere dal ricorrente.
In riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di COGNOME, con ruolo apicale, all’associazione di cui all’art. 74 TU Stup, l’ordinanza risulta immune da censure, giacché evidenzia – come sottolinero dal
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Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta – senza incorrere in vizi denunciabili in questa sede, gli elementi che consentono di considerare la sussistenza del sodalizio, ovvero l’esistenza di una nutrita schiera di uomini e mezzi, debitamente organizzati e stabilmente dedicati, nella zona di riferimento, al traffico di sostanze stupefacenti, dunque dediti alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché il ruolo direttivo del ricorrente (cfr. pag. 10 e ss.).
Questo viene descritto puntualmente, nella direzione ed organizzazione delle piazze di spaccio site nel territorio di Palermo Centro, nell’attribuzione ad altri adepti del ruolo di capi delle singole piazze (a COGNOME e COGNOME) nel ricevere i proventi dell’attività e nella gestione di una cassa comune del gruppo, circostanze che non sono attinte da specifica critica.
3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
Vanno disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 15 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Preside