Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 20/6/2023 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento emesso il 1° giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta – articolazione territoriale di Zungri, ‘ndrina di Briatico (capo 1), nonché del delitto di tenta estorsione aggravata anche dall’art. 416 bis. i cod. pen. ai danni di NOME COGNOME (capo 47).
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorsi) per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis, comma 1, cod. pen., per avere il Tribunale aderito acriticamente alle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari ed avere, quindi, ritenuto esistente la locale di ‘ndrangheta di Zungri e la ‘ndrina di Briatico sulla base di una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato. L’ordinanza impugnata, che avrebbe omesso anche di esaminare i rilievi formulati nella memoria difensiva depositata, avrebbe operato un generico riferimento a un compendio intercettivo privo di connotazione descrittiva, sia pure minima, e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che sarebbero generiche, poiché non avrebbero descritto rapporti associativi tra il ricorrente e taluno dei signori COGNOME e/ COGNOME, e imprecise, poiché, secondo il collaboratore, il ricorrente sarebbe sposato con NOME COGNOME mentre i due hanno solo una relazione sentimentale.
3.2. Manifesta illogicità per omesso esame delle allegazioni difensive contenute nella memoria depositata e, in particolare, del rilievo sull’insussistenza della locale di Briatico e sull’interpretazione da dare all’intercettazione progr. 1533 Rit 36/19, da cui sarebbe emerso chiaramente l’interesse personale di NOME COGNOME e non del gruppo mafioso allo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente. La difesa aveva altresì evidenziato che mancava ogni collegamento consapevole tra il ricorrente e il padre della compagna.
3.3. Violazione di legge quanto al reato di cui al capo 47). Gli elementi oggettivi denoterebbero la non riconducibilità del reato alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e al ricorrente. Sarebbe apodittica l’attribuzione del canone di mafiosità al preteso correo Barillari e la presenza in zona del ricorrente sarebbe stata ricavata dall’esame delle celle telefoniche, senza considerare che egli abita in zona. Inoltre, i contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e NOME COGNOME sarebber circoscritti ad un arco temporale brevissimo, ossia dall’8 agosto 2017 al 10 agosto 2017. Anche la ricostruzione del movente sarebbe illogica: l’attività di noleggio, nella quale il ricorrente si sarebbe impegnato, era successiva di due anni al fatto contestato e COGNOME, peraltro, nello sfogo avuto con la moglie nei
locali della caserma dei Carabinieri, non avrebbe indicato il ricorrente tra gli autori del fatto in suo danno.
3.4. Violazione di legge per essere il pericolo di fuga e quello di inquinamento probatorio stati basati su elementi inesistenti. Inoltre, la descrizione del ricorrente quale soggetto con un ruolo di assoluto rilievo nella consorteria sarebbe del tutto congetturale e i fatti sarebbero risalenti.
Il 5 febbraio 2024 sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse del ricorrente, con cui si è, in particolare, evidenziato che con altre pronunce questa Sezione ha annullato con rinvio nei confronti di altri asseriti partecipi della RAGIONE_SOCIALE, indicata al capo 1), e si è rimarcato che NOME COGNOME è stato ritenuto inattendibile in altre decisioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure concernenti la ricostruzione dei fatti oppure tese ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01).
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede.
3.1. A fronte delle argomentazioni, con cui il Tribunale ha delineato la compenetrazione organica, dinamica e fattiva del ricorrente nel sodalizio descritto nell’imputazione provvisoria e la partecipazione del medesimo ricorrente al reato fine di cui al capo 47), deve rilevarsi, innanzitutto, che contrariamente a quanto lamentato in ricorso, il Tribunale ha debitamente preso in considerazione la memoria depositata dal difensore, avendone dato atto espressamente a pagina 2 dell’ordinanza impugnata e avendo disatteso i rilievi difensivi, ivi contenuti, concernenti sia la gravità indiziaria in ordine ad entrambi i delitti contestati sia le esigenze cautelari.
3.2. Deve poi rimarcarsi che è manifestamente infondata la doglianza del ricorrente secondo cui non si sarebbero potuti desumere elementi indiziari dalla
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sentenza, resa il 6 novembre 2021 nel procedimento penale n. 295/91 RG Sent. dal Giudice distrettuale di Catanzaro, valorizzata a sostegno della ritenuta esistenza della ‘ndrina di Briatico, in quanto non ancora passata in giudicato.
Questa Corte (Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, P., Rv. 251990 – 01) ha già avuto modo di affermare che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorché non sia stata ancora depositata la motivazione. Il che rende evidente che non è richiesta l’irrevocabilità della sentenza, al fine di trarre da essa elementi probatori.
Né – al fine di sostenere l’inesistenza del sodalizio – possono giovare al ricorrente le sentenze indicate nei motivi nuovi, depositati il 5 febbraio 2024, trattandosi di pronunce con cui sono stati rilevati vizi nella motivazione dei provvedimenti impugnati ma non si è negata l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE in questione.
3.3. Per il resto, i rilievi, mossi dal ricorrente nel primo, secondo e terzo motivo, oltre ad essere per lo più generici, si sostanziano in censure di fatto e sono tese ad ottenere una non consentita rivalutazione da parte del Giudice di legittimità delle circostanze esaminate dal Tribunale.
Sono generiche le doglianze sull’inattendibilità del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, rispetto al quale nell’ordinanza impugnata è delineata una disamina rispettosa dei principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Il Tribunale, difatti, ha evidenziato che il dichiarante aveva una conoscenza diretta dei fatti, essendo molto vicino ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, e non si era limitato ad affermare il ruolo di NOME COGNOME quale partecipe del sodalizio ma aveva raccontato episodi specifici, sintomatici dell’intraneità di quest’ultimo all’associazione in parola. Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore avevano trovato riscontri nelle conversazioni tra NOME COGNOME e lo stesso indagato, riportate nell’ordinanza impugnata, e nelle «emergenze fattuali e documentali che attestavano come la RAGIONE_SOCIALE avesse almeno a partire dal 2009 operato nel settore del NCC».
3.4. Anche le censure sulla mancata individuazione dell’apporto, fornito dal ricorrente al sodalizio, non riescono a scalfire l’ordito motivazionale del provvedimento impugnato.
Il RAGIONE_SOCIALE si è diffuso nell’illustrare il coinvolgimento de ricorrente nell’attività di gestione del settore dei trasporti con conducente, svolta dal sodalizio. Il Tribunale ha altresì rimarcato che il reato di cui al capo 47) commesso ai danni di NOME COGNOME, che aveva subìto l’atto intimidatorio per aver adottato tariffe altamente concorrenziali, così incidendo nel settore controllato dai COGNOME – costituiva un dirimente indizio anche in relazione alla
contestata condotta di partecipazione mafiosa, atteso che il ricorrente aveva posto in essere l’atto intimidatorio ai danni della suddetta persona offesa al fine di consolidare il controllo del territorio e delle attività connesse al settore NCC da parte del sodalizio.
In tal modo il Tribunale, nel pieno rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889), ha individuato l’apporto concreto fornito dal ricorrente al sodalizio, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva.
Anche l’ultimo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è privo di specificità.
Il Tribunale ha rilevato l’assenza di elementi tali da vincere la presunzione prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., e ha preso in considerazione anche il tempo decorso dai fatti, che – con motivazione adeguata e logica – ha ritenuto non idoneo ad attenuare o eliminare le esigenze cautelari, considerati il contesto criminale di consumazione dei fatti, la gravità intrinseca degli stessi, le allarmanti modalità esecutive e le finalità tipicamente mafiose.
Con tale apparato giustificativo, in linea con i principi affermati da questa Corte in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all’art. 275 cit. (tra le altre: Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 – 01), i ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare in maniera assertiva il ragionamento articolato dai giudici del RAGIONE_SOCIALE, senza però evidenziare profili di effettiva illogicità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero – della sanzione indicata in dispositivo, equitativamente determinata.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/2/2024