Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania nei confronti di:
NOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria
NOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria
NOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria nonché sui ricorsi proposti da:
NOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania
NOME, nato il DATA_NASCITA in Nigeria
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso del P.G. e il rigetto dei ricorsi degli imputati ricorrenti;
uditi i difensori degli imputati: AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME, nonché in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, NOME e NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME NOME, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi e per dichiararsi l’inammissibilità del ricorso d P.G., oltre che, quanto a NOME, per verificare che la sentenza tradotta in lingua inglese sia stata notificata allo stesso imputato; AVV_NOTAIO COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 10 ottobre 2024, in parziale riforma di quella emessa all’esito di rito abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare di Catania: – assolveva NOME, NOME, NOME e NOME dal delitto di partecipazione (insieme con NOME COGNOME e NOME COGNOME, giudicati separatamente) all’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, operante in Sicilia e facente parte di un più ampio sodalizio RAGIONE_SOCIALE -radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, di cui al capo 1), perché il fatto non sussiste; – confermava nel resto la sentenza appellata, previa rideterminazione della pena: per COGNOME in anni 13, mesi 8 e giorni 20 di reclusione per il delitto associativo di narcotraffico di cui al capo 6) e per i reati detenzione e spaccio di stupefacenti di cui ai capi 5) e 7), esclusa la recidiva; per COGNOME in anni 8, mesi 4 e giorni 20 di reclusione per il delitto associativo di narcotraffico di cui al capo 2) – esclusa l’aggravante di essere organizzatore dell’associazione dedita al traffico di eroina e cocaina -, e per i delitti di detenzion e spaccio di stupefacenti di cui ai capi 3) – in esso assorbito quello di cui al capo 4) -, 5) e 21), riqualificato quest’ultimo come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per COGNOME in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui al capo 21), riqualificato come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; per COGNOME NOME e NOME in anni 7 e mesi 6 di reclusione e per COGNOME
NOME in anni 6 e mesi 10 di reclusione, quanto ai citati reati di cui ai capi 2) e 3), esclusa la recidiva e ritenuto il reato di cui al capo 4) assorbito in quello di cu al capo 3).
La Corte osservava preliminarmente, quanto all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, che, da un lato, il primo giudice aveva espresso, per ciascuna imputazione, valutazioni pur succinte di condivisione delle prospettazioni accusatorie, e, dall’altro, che essa era in ogni caso tenuta a provvedere alla integrazione dei profili eventualmente carenti della decisione appellata.
La Corte territoriale non condivideva la prospettazione accusatoria in merito all’efficacia del quadro probatorio riguardante la sussistenza dell’associazione mafiosa di matrice nigeriana di cui al capo 1), caratterizzata dalla presenza di una struttura organizzativa di carattere gerarchico, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, diretta da NOME – nella veste di NOME e da NOME – quale organizzatore -, articolata sul territorio siciliano.
Nel merito dell’imputazione associativa mafiosa, rilevava la Corte che dal tenore delle plurime conversazioni telefoniche captate, dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia NOME, NOME e NOME, dalla lettura della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo statuto del cult NOME -, pur essendo provata l’affiliazione di NOME, NOME, NOME e NOME al culi -nigeriano, non emergeva il requisito essenziale di un effettivo disegno criminoso comune e della concreta capacità di intimidazione dell’articolazione del sodalizio operante nel territorio siciliano, perciò della conseguente condizione di assoggettamento e omertà, percepibile anche all’esterno.
La Corte, attesi gli esiti concludenti dell’attività di captazione riscontrata dai servizi di monitoraggio, da cui erano conseguiti arresti e sequestri di stupefacente del tipo eroina, riteneva sussistenti, viceversa, gli estremi per la configurabilità di entrambe le associazioni criminali di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, dedite al narcotraffico di numerose partite di eroina. Erano considerati partecipi per quella operante a Catania di cui al capo 2) COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME e NOME (secondo prassi consuete COGNOME forniva sistematicamente partite di droga a COGNOME presso la sua abitazione, per essere poi da questi ceduta ai COGNOME e destinata infine alla commercializzazione), e per quella operante a Caltanissetta di cui al capo 6) NOME (che si approvvigionava della sostanza dai fornitori per venderla poi su strada a mezzo di numerosi soggetti nigeriani a lui subordinati, giudicati separatamente nella veste di sodali).
Dalle numerose conversazioni intercettate e analiticamente trascritte in motivazione, tenute con linguaggio convenzionale ma agevolmente decifrate, si
evinceva che, a seguito delle stabili forniture di COGNOME che si avvaleva anche di corrieri, gli acquisti di eroina da parte dei COGNOME avvenivano sempre presso l’abitazione di NOME, nel ruolo di collettore e intermediario – non già di organizzatore o promotore -, previa consegna abituale di un “provino” per verificarne la qualità.
Era altresì dimostrata inequivocamente la sussistenza dei singoli reati di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati a COGNOME nel capo 3), in esso assorbiti i reati di cui al capo 4), e nel capo 5) commesso in concorso con NOME, oltre che nel capo 21).
L’entità significativa delle costanti forniture di eroina a NOME da parte di COGNOME e dei sistematici acquisti da parte dei COGNOME (che ne attivavano le transazioni) di droga destinata ad essere immessa sul mercato non consentivano di ritenere che l’associazione di cui al capo 2), munita di uno strutturato apparato organizzativo, fosse finalizzata alla commissione di reati riconducibili all’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; sicché il sodalizio non era riconducibile nell’alveo della associazione minore di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
A NOME non potevano concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la sistematica reiterazione delle condotte criminose di detenzione e spaccio di quantitativi di eroina.
Anche con riferimento all’attiva e dinamica partecipazione dei COGNOME all’associazione dedita alla realizzazione di un numero indefinito di episodi di narcotraffico di cui al capo 2), le plurime e inequivoche conversazioni captate dimostravano che COGNOME faceva stabilmente da intermediario fra il fornitore delle partite di eroina, NOME dimorante a Roma, e la famiglia COGNOME, composta dal padre NOME e dai fratelli NOME NOME NOME, nella veste di abituali acquirenti della sostanza stupefacente che ordinavano a NOME e “provavano” presso l’abitazione di questi per poi destinarla, eseguita la transazione, alla commercializzazione nell’area di Catania. Donde la inconfigurabilità di un tipo di associazione finalizzata alla commissione di reati rispondenti ai requisiti dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e perciò riconducibile nell’alveo della associazione di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
Era altresì probatoriamente dimostrata a carico dei COGNOME la sussistenza dei singoli reati di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nel capo 3), in esso assorbiti i reati di cui al capo 4).
Agli stessi imputati non potevano concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la sistematica reiterazione delle condotte criminose di detenzione e spaccio di significativi quantitativi di eroina immessi sul mercato del territorio catanese.
Anche per l’associazione criminale facente capo a NOME di cui al capo 6) le numerosissime conversazioni captate e riportate in motivazione, pure tenute con linguaggio convenzionale ma agevolmente decifrate, confermavano la prospettazione accusatoria secondo la quale NOME agiva come organizzatore di una vasta rete per la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, soprattutto del tipo eroina, tenendo i contatti con i fornitori per lo stabile approvvigionamento della droga presso la sua abitazione e dirigendo un cospicuo numero di piccoli spacciatori per la vendita continuativa al dettaglio della stessa su strada. Sicché, oltre a risultare ampiamente provata la sussistenza dei singoli reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati a NOME quale approvvigionatore e distributore della droga nel capo 7), e dell’analogo reato di cui al capo 5), non assorbito nel capo 7) siccome autonomo e rappresentativo di un isolato rapporto di collaborazione fra NOME e NOME che gli aveva procurato un corriere cd. ovulatore, il consistente e stabile traffico di eroina realizzato sistematicamente dal sodalizio, munito di un solido apparato organizzativo e diretto da NOME sia per i rapporti con i fornitori che per lo spaccio su strada mediante una vasta rete di piccoli spacciatori, non consentiva di ricondurre questo nell’alveo della fattispecie attenuata di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
A NOME non potevano concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la serialità delle condotte criminose sopra descritte.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Catania nei confronti degli imputati NOME, COGNOME, NOME e NOME, denunziando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo all’assoluzione degli stessi dall’imputazione associativa di cui al capo 1), di cui rispondevano con i coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME giudicati separatamente.
La Corte territoriale aveva omesso di considerare che la mafiosità dell’associazione denominata “RAGIONE_SOCIALE” risultava incontrovertibilmente acclarata da numerose sentenze passate in giudicato (talune prodotte dal P.G. con la requisitoria), che avrebbe dovuto valutare secondo il canone dell’art. 238-bis cod. proc. pen. La Corte non aveva inoltre considerato che il coimputato NOME, membro dell’articolazione messinese dello stesso cu/t, era stato giudicato separatamente e condannato per il reato associativo mafioso con sentenza della Corte di appello di Messina divenuta irrevocabile in data 8 aprile 2024. Come pure non appariva adeguatamente valorizzato il contributo probatorio offerto dalle concordi propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME (appartenenti al medesimo cuit operante in Sicilia; il secondo ne aveva descritto la struttura, i fini e l’organizzazione gerarchica,
facendo ritrovare una copia della RAGIONE_SOCIALE, lo statuto del gruppo nigeriano), COGNOME e COGNOME, membri del cu/t antagonista NOME.
Il P.G. sottolineava altresì come fosse contraddittorio ritenere provata l’appartenenza degli imputati al cult NOME e, per contro, non dimostrata la loro partecipazione all’articolazione dell’associazione mafiosa operante nel territorio catanese, parcellizzando e frazionando irragionevolmente l’analisi degli acquisiti dati probatori – sia di tipo dichiarativo che captativo – in ordine al comune disegno criminoso degli associati, al concreto perseguimento dei reati fine in materia di stupefacenti e contro la persona, al ruolo apicale svolto dagli imputati NOME e COGNOME, ai contenuti delle numerose riunioni del gruppo, all’esercizio della forza di intimidazione all’interno e all’esterno del sodalizio, alla pratica del mutuo soccorso fra i sodali, ai rapporti con la casa madre in Nigeria e con le altre articolazioni anche all’estero del medesimo cu/t.
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di NOME, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: – alla mancata traduzione in lingua inglese della sentenza di appello ex art. 143 cod. proc. pen. essendo l’imputato alloglotta; – alla sussistenza di un’associazione per delinquere finalizzata allo stabile e organizzato traffico di stupefacenti (capo 6), affermata sulla base di una non corretta lettura e interpretazione delle conversazioni intercettate, mentre la vicenda si sarebbe dovuta qualificare in termini di mero concorso di persone nei singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; – alla ritenuta aggravante di avere NOME rivestito il ruolo apicale di promotore e organizzatore della suddetta associazione; – al negato assorbimento anche del singolo episodio di cui al capo 5) nella complessiva attività di traffici illeciti contestata nel capo 7) all’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Ha altresì proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: – alla nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione, che neppure la Corte di appello avrebbe potuto integrare; – alla mancata traduzione in lingua inglese della sentenza di appello ex art. 143 cod. proc. pen. essendo l’imputato alloglotta; – alla sussistenza di un’associazione per delinquere finalizzata allo stabile, continuativo e organizzato traffico di stupefacenti (capo 2), affermata sulla base di una non corretta lettura e interpretazione delle conversazioni intercettate con COGNOME e i COGNOME, mentre la vicenda si sarebbe dovuta qualificare in termini di mero concorso di persone nei singoli, occasionali e sporadici episodi di acquisto e cessione di modesti quantitativi di stupefacenti ex
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 o, in subordine, di associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit., costituita per commettere i fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73; – all’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Hanno proposto distinti, ma perfettamente sovrapponibili, motivi di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza di appello gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali ne hanno evidenziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: – alla sussistenza di un’associazione per delinquere finalizzata allo stabile, continuativo e organizzato traffico di stupefacenti (capo 2), affermata apoditticamente sulla base di una non corretta lettura e interpretazione delle conversazioni captate, mentre la vicenda si sarebbe dovuta qualificare in termini di mero concorso di persone nei singoli e occasionali episodi di acquisto e cessione di modesti quantitativi di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; – in subordine, alla negata qualificazione dei fatti come fattispecie associativa ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit., costituita per commettere i fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73; – all’ingiustifica diniego delle attenuanti generiche.
Il difensore di NOME ha depositato una memoria di replica ai motivi di ricorso del P.G., denunziandone l’infondatezza e argomentando diffusamente a sostegno della correttezza della lettura ermeneutica . del paradigma normativo dell’art. 416-bis cod. pen. da parte della Corte di appello di Catania.
La difesa di COGNOME chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G., deducendo: – l’insussistenza della pretesa contraddittorietà logica della motivazione della sentenza impugnata e l’erroneità dell’impostazione dogmatica sottesa al preteso “ossimoro concettuale” che ne inficerebbe la tenuta logica; – l’erronea interpretazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. e l’insussistenza del preteso vincolo di giudicato esterno; – l’insussistenza del travisamento della prova e, per contro, la correttezza metodologica della valutazione probatoria esplicitata nella motivazione della sentenza di appello; l’assoluta insussistenza di condotte penalmente rilevanti dell’imputato.
Ha depositato memoria di replica ai motivi di ricorso del P.G. anche il difensore di NOME COGNOME deducendo: – l’insussistenza dell’asserita contraddittorietà logica della motivazione in relazione al paradigma normativo di cui all’art.416-bis cod. pen., dal momento che è emersa una realtà locale in cui opera un gruppo etnico privo di qualsivoglia potere intimidatorio esterno, mosso unicamente da dinamiche interne; – l’erronea interpretazione dell’art. 238-bis cod.
proc. pen. e l’insussistenza del preteso vincolo di giudicato esterno; – l’assoluta insussistenza di condotte penalmente rilevanti dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente ritenersi inammissibile il motivo comune ai ricorsi proposti dai difensori degli imputati COGNOME e COGNOME, con cui si deduce la violazione di legge per non avere la Corte di merito disposto la traduzione della sentenza di appello in lingua inglese, omettendo di considerare la loro condizione di soggetti alloglotti, dimostrata dall’intervenuta traduzione della decisione di primo grado e del decreto di citazione per il giudizio di appello, nonché dall’assistenza dell’interprete ad essi garantita nel corso del processo.
L’esame degli atti ha consentito di appurare che il 10 aprile 2025 è stato affidato all’interprete l’incarico della traduzione in lingua inglese, nel termine di 30 giorni, della sentenza di appello depositata il 7 aprile 2025. L’incarico è stato puntualmente espletato dall’interprete cosicché di ciò ab origine ben avrebbero potuto avvedersi gli imputati e di difensori, in epoca anteriore alla presentazione del ricorso, fermo restando che la mancanza di traduzione avrebbe potuto incidere, se del caso, anche sulla decorrenza del relativo termine.
Va comunque rimarcato che della eseguita traduzione è stata tempestivamente disposta la rituale comunicazione all’imputato NOME in carcere e all’imputato NOME nel luogo in cui si trovava dal 19 novembre 2024 agli arresti domiciliari presso l’abitazione del cugino in Catania INDIRIZZO, come si evince dalla comunicazione trasmessa dall’ufficio matricola della Casa Circondariale di Melfi alle forze dell’ordine incaricate dei controlli.
Deve dunque escludersi l’omessa traduzione della sentenza e deve nel contempo ritenersi che gli imputati e i loro difensori fossero stati posti nelle condizioni di prendere cognizione dell’atto tradotto, al fine delle iniziative inerenti all’esercizio del diritto di difesa, a cominciare dalla presentazione del ricorso.
Proprio alla luce di tale considerazione deve inoltre osservarsi che, come ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con riguardo ad ordinanza applicativa di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Nicko, Rv. 286356 – 01), per lamentare la violazione di prerogative difensive, venendo in rilievo una nullità AVV_NOTAIO di tipo intermedio, è necessario allegare uno specifico interesse, correlato alla mancanza della traduzione del provvedimento e valutato nel quadro della sequenza procedimentale nel quale l’atto si inserisce.
Ma nel caso di specie, proprio in quanto una traduzione era stata disposta e poi effettuata, le parti interessate, anche prima e a prescindere dalla formale comunicazione, avrebbero potuto già prenderne cognizione, tanto più dovendosi dunque rimarcare come alla base del motivo di ricorso non possa ravvisarsi alcuno specifico e concreto interesse, connesso all’esigenza di rimuovere un determinato pregiudizio.
Di qui l’inammissibilità del motivo.
Risulta parimenti inammissibile, siccome manifestamente infondato, il motivo di ricorso proposto dal difensore di NOME in punto di nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione, che a suo avviso neppure la Corte di appello avrebbe potuto integrare.
La Corte territoriale ha, infatti, correttamente osservato che, da un lato, il primo giudice aveva comunque espresso, per ciascuna imputazione, valutazioni, pur succinte, di condivisione delle tesi accusatorie, e, dall’altro, che essa era in ogni caso tenuta a provvedere alla integrazione di profili eventualmente carenti della decisione appellata.
Al di là di quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01), in merito al fatto che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi previsti dall’art. 604 cod. proc. pen. ai fini della declaratoria di nullità con effetto regressivo, deve rimarcarsi come diversamente da quanto previsto specificamente in materia di misure cautelari, in ordine alla necessità di autonoma valutazione, il corredo argomentativo di una sentenza deve potersi correlare all’esercizio della giurisdizione, anche sulla base della recettiva condivisione di un apparato motivazionale desumibile dalle deduzioni della parte pubblica.
In tali casi potrebbe, se del caso, configurarsi una carenza di motivazione, che necessita di integrazione, demandata al giudice dell’impugnazione, ma non anche una mancanza assoluta di motivazione, tale da produrre una inemendabile nullità.
Sta di fatto che alla luce di tale analisi la Corte territoriale ha correttamente rilevato la necessità di una integrazione, facendosene carico, del tutto in linea con le facoltà di piena cognizione e valutazione del fatto ad essa demandate, senza che possa sul punto configurarsi alcun vizio della sentenza impugnata.
Risulta, viceversa, fondato e merita di essere accolto il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Catania nei confronti di NOME (NOME), NOME (NOME), NOME (NOME) e NOME COGNOME (NOME).
Il settimo comma dell’art. 416-bis cod. pen. estende anche alle mafie straniere la possibilità di sussunzione nella fattispecie incriminatrice in presenza del requisito di avvalersi della forza di intimidazione. La giurisprudenza di legittimità ha, in ripetute occasioni, affermato la compatibilità di detta fattispecie con fenomeni criminali organizzati, di matrice straniera, che siano connotati dalla forza di intimidazione promanante dal particolare vincolo associativo, i cui effetti vanno peraltro riscontrati in primo luogo presso la comunità che condivide la medesima origine etnica e che risulta insediata nel territorio nazionale.
Taluni di questi precedenti di legittimità sono relativi ad associazioni nigeriane operanti nel territorio italiano, caratterizzate dalla presenza di una struttura organizzativa di carattere gerarchico, suddivisa sul territorio in gruppi, con competenza su specifiche porzioni dello stesso. In particolare, sull’associazione RAGIONE_SOCIALE vanno ricordati: Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, COGNOME, Rv. 28055201; Sez. 1, n. 11078 del 16/09/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 30144 del 29/03/2023, NOME, non mass.; Sez. 3, n. 28441 del 19/02/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 11078/23 del 16/09/2022, non mass.; Sez. 5, n. 18902 del 08/04/2024, non mass.. Sull’associazione NOME: Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 281126-01; Sez. 1, n. 16353 del 01/10/2014, dep. 2015, Efoghere, Rv. 263310-01; Sez. 1, n. 3761 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, COGNOME, Rv. 269747-01; Sez. 6, n. 23475 del 08/04/2025, COGNOME, non mass. (cui adde: Sez. 2, n. 1978 del 06/10/2023, dep. 2024, NOME, non mass.; Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552-01/02; Sez. 5, n. 130 del 26/11/2024, dep. 2025, NOME, non mass.; Sez. 6, n. 17435 del 14/03/2024, Issac, non mass.; Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579-02; Sez. 6, n. 43898 del 08/06/2018, R., Rv. 274231-02; Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tali precedenti è stato ribadito che il dato caratterizzante è rappresentato dal metodo adottato che si manifesta attraverso l’esteriorizzazione della forza intimidatrice di cui è dotata l’associazione, rivolta innanzitutto nei confronti dei sodali ma anche verso i terzi, potenziali vittime dei reati fine, e che la finalità perseguita può consistere nella commissione di delitti per realizzare vantaggi ingiusti, eventualmente anche di natura non economica, come quando un gruppo criminale intenda affermarsi come egemone in una specifica comunità etnica. Ciò che rileva, e deve costituire oggetto di prova, è la verifica della capacità dell’associazione di raggiungere, facendo leva sul vincolo esistente tra gli associati, un livello di intimidazione che sia in grado di manifestarsi in modo tale da conseguire gli effetti descritti dalla norma, mentre resta del tutto indifferente il difetto di prova dell’esecuzione di alcuno degli ipotizzati reati oggetto di quel programma.
Orbene, nella vicenda in esame, la Corte territoriale – come ha puntualmente rimarcato il P.G. ricorrente – ha sostanzialmente omesso di prendere in considerazione che la mafiosità dell’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE risultava incontrovertibilmente acclarata da plurime sentenze di merito pronunciate da altre Corti e passate in giudicato (cfr. le sentenze sopra citate, talune prodotte dallo stesso P.G. in sede di requisitoria nel giudizio di appello), che, viceversa, meritavano di essere valutate secondo il canone dell’art. 238-bis cod. proc. pen. Inoltre, la Corte non ha neppure preso in considerazione la sentenza parallela della Corte di appello di Messina divenuta irrevocabile in data 8 aprile 2024, con la quale il coimputato NOME, membro dell’articolazione messinese dello stesso cult, giudicato separatamente, era stato condannato per associazione di tipo mafioso.
Ad avviso del Collegio, la Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’appartenenza degli imputati al cult NOME, non si è confrontata specificamente con l’inquadramento di tale organizzazione nell’ambito dei sodalizi di tipo mafioso, emergente dal complesso delle sentenze richiamate, avendo escluso che potesse attribuirsi una siffatta caratterizzazione all’associazione operante nel territorio catanese, ma senza interrogarsi sui presupposti operativi della stessa, nel quadro del più AVV_NOTAIO cuit insediato in Italia attraverso le sue articolazioni, e procedendo ad un’analisi frazionata e parcellizzata di singoli dati, così omettendo di valorizzare in una visione unitaria e complessiva il ricco materiale di cui disponeva, in quanto acquisito nel corso delle indagini.
Il quadro probatorio era, invero, costituito sia dal tenore delle conformi propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME e NOME (appartenenti al medesimo cult NOME; il secondo ne aveva puntualmente descritto la struttura, i fini e l’organizzazione gerarchica, facendo ritrovare una copia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo statuto del gruppo nigeriano), COGNOME e NOME (membri del culi -antagonista NOME), sia dal contenuto dei numerosissimi dialoghi captati, quanto all’identificazione di un comune disegno criminoso, alle finalità perseguite in materia di delitti contro la persona e in materia di stupefacenti, al ruolo apicale di COGNOME e COGNOME, al significato delle numerose riunioni di gruppo, all’effettivo esercizio della forza di intimidazione soprattutto all’interno del sodalizio, alla pratica del mutuo soccorso, ai rapporti con la casa madre nigeriana e con le altre articolazioni anche all’estero del medesimo cu/t. Elementi di prova, questi, tutti meritevoli di essere valutati nella loro concreta portata e nella loro reciproca corrispondenza nel fornire le informazioni essenziali per la ricostruzione delle attività e delle caratteristiche del sodalizio criminale, dovendosi considerare la natura e la dimensione del cuit e correlativamente anche la riferibilità della capacità egemonica e intimidatoria non all’intera popolazione
stanziata in un determinato territorio, ma specificamente a quella di origine nigeriana.
Risulta pertanto fondata la censura del ricorrente P.COGNOME. di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo all’assoluzione dei predetti imputati dal delitto associativo di cui al capo 1).
I ricorsi di tutti gli imputati, con riguardo all’affermazione di responsabilità per i delitti ad essi rispettivamente contestati, sono manifestamente infondati.
4.1. Risultano invero congruamente documentate l’esistenza e l’operatività di entrambi i gruppi criminali dediti all’attività sistematica e continuativa di acquisto, detenzione e cessione di partite di droga, prevalentemente di eroina, di cui alle imputazioni associative sub 2) e 6).
Sono stati esplicitamente richiamati dalla Corte territoriale i contenuti di plurimi colloqui tenuti con linguaggio criptico, captati e decodificati, riscontrati dai servizi di monitoraggio, dagli arresti e sequestri di droga, da cui si è correttamente desunto che le due distinte associazioni dedite al narcotraffico erano dotate di una struttura organizzativa verticistica finalizzata alla realizzazione di numerosissimi episodi di acquisto e spaccio di partite di eroina.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno concluso nel senso che risultasse pienamente accertata la stabile interazione, nell’ambito del gruppo dedito al narcotraffico operante a Catania di cui al capo 2), di COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, NOME e NOME, i quali agivano sistematicamente e stabilmente secondo la seguente prassi: COGNOME, avvalendosi anche di corrieri, forniva con continuità le partite di eroina a NOME presso l’abitazione di questi, che poi, nel ruolo di collettore e intermediario fra il fornitore dimorante a Roma e la famiglia COGNOME, la vendeva al padre NOME e ai fratelli NOME e NOME COGNOME, previa consegna di un “provino” per verificarne la qualità, per essere infine, una volta perfezionata la transazione, immessa dagli stessi sul mercato della droga nell’area catanese.
Era altresì dimostrata inequivocamente la sussistenza dei singoli reati di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati a COGNOME e ai COGNOME nel capo 3), in esso assorbiti quelli di cui al capo 4), nonché a COGNOME nel capo 5), commesso in concorso con COGNOME, e nel capo 21).
Come pure i giudici del merito hanno correttamente concluso nel senso che risultasse pienamente accertata la stabile interazione nel gruppo dedito al narcotraffico operante a Caltanissetta di cui al capo 6), di NOME, il quale rivestiva una indiscussa veste apicale quale vertice organizzativo. Risultava invero
probatoriamente accertato che egli si approvvigionava sistematicamente di partite di eroina dai soliti fornitori per poi venderla su strada a mezzo di numerosi soggetti di nazionalità nigeriana, partecipi del sodalizio e a lui subordinati, giudicati separatamente.
Le numerosissime conversazioni captate e trascritte in motivazione, agevolmente decifrate nonostante il linguaggio convenzionale adottato dagli interlocutori, confermavano la tesi accusatoria secondo la quale NOME agiva come organizzatore di una vasta rete di spaccio di eroina, tenendo i contatti con i fornitori per lo stabile approvvigionamento della droga presso la sua abitazione e dirigendo un cospicuo numero di piccoli spacciatori – partecipi del sodalizio – per la vendita continuativa al dettaglio della stessa su strada.
Risultava inoltre acclarata la sussistenza e la responsabilità dei singoli reati di detenzione e spaccio di droga ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati a NOME nel capo 7), e dell’analogo reato di cui al capo 5), che non poteva ritenersi assorbito in quelli di cui al capo 7) perché commesso autonomamente nel contesto di un isolato rapporto di collaborazione di NOME con NOME, il quale gli aveva messo a disposizione un corriere cd. ovulatore.
4.2. Con riferimento al comune motivo di ricorso di tutti gli imputati concernente la configurabilità della fattispecie lieve di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, l’entità significativa delle costanti forniture di eroina a Evobobuin da parte di NOME e dei sistematici acquisti da parte dei COGNOME di partite di eroina destinata ad essere immessa sulle piazze catanesi, da un lato, e il consistente e stabile traffico di eroina realizzato con continuità dal sodalizio, organizzato e diretto da NOME nei rapporti con i fornitori e con una vasta rete di piccoli spacciatori su strada, dall’altro, hanno giustificato il concorde ragionamento probatorio dei giudici di merito, per i quali non era consentito di ritenere che le due associazioni di cui ai capi 2) e 6), siccome munite di uno strutturato apparato organizzativo e di un sistematico modus operandi, fossero finalizzate alla commissione di reati ricompresi nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e perciò riconducibili nell’alveo della fattispecie attenuata di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
Orbene, ritiene il Collegio che tale apprezzamento di merito risulta in linea con i canoni ermeneutici fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 476 del 25/11/2021, dep. 2022, Quaranta, Rv. 282704-01; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278098-01), per la quale siffatta associazione costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, COGNOME, Rv. 250352). La sua specificità sta, infatti, nell’essere stata costituita per commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; nel senso che i sodali
abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. In questa prospettiva rilevano sia la genesi della associazione che la sua concreta operatività, costituendo dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza la reiterazione delle attività di fornitura e spaccio con particolare intensità e frequenza, l’indeterminata estensione della clientela in un territorio, la disponibilità di stabili canali di approvvigionamento, a prescindere dalla natura della sostanza stupefacente.
4.3. In definitiva, la Corte territoriale, nell’operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, spiegando come l’uso del linguaggio cifrato tra i protagonisti delle continue attività di acquisto e cessione di droga non ne abbia impedito la decrittazione e il disvelamento del reale significato, e indicando analiticamente i plurimi elementi di riscontro scaturiti da servizi di osservazione, dalle perquisizioni, dai sequestri e dagli arresti.
Orbene, la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se come nel caso in esame – risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò posto circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario la manifesta infondatezza della versione difensiva dei ricorrenti.
I ricorsi degli imputati con riguardo all’affermazione di responsabilità per i delitti ad essi rispettivamente contestati, a ben vedere, ripropongono censure già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso probatorio attribuito alle fonti di prova, sprovviste perciò di reale specificità delle ragioni che li sorreggono, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata e prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. Per contro, la motivazione della sentenza impugnata, coerente con quella di prime cure, si presenta ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria in fatto e nei relativi apprezzamenti di merito, insindacabile in sede di controllo di legittimità.
5. Parimenti inammissibili, per difetto di specificità, risultano i comuni motivi con cui i ricorrenti si dolgono del diniego delle attenuanti generiche, laddove la
sentenza impugnata giustifica la statuizione reiettiva con l’assenza di elementi positivi e con la gravità e la sistematica reiterazione da parte di tutti gli imputati delle condotte criminose di detenzione e spaccio di eroina, quindi connotate da particolare pericolosità: motivazione in fatto obiettivamente congrua, questa, perciò insindacabile in sede di legittimità.
Alla stregua delle suesposte considerazioni deve concludersi per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio in ordine all’imputazione di cui al capo 1) e per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, NOME, NOME, NOME in relazione al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/11/2025