Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n. a Carignano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 23/2/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricor udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi e ne ha chi l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del AVV_NOTAIO del locale
Tribunale che, in data 9/12/2022 aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione nell’interesse dell’indagato i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno dedotto:
2.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 292 e 192 cod.proc.pen. e dell’art 416 bis cod.pen. nonché la contraddittorietà della motivazione.
I difensori lamentano che l’ordinanza impugnata ha omesso di prendere in considerazione gli elementi di segno contrario rispetto a quelli ricavabili dalle fonti dichiarative utilizza fornendo ragione degli elementi integrativi della condotta di partecipazione contestata. giudici della cautela hanno mutuato il dato relativo all’esistenza di un locale di ndrangheta n territorio di S. Onofrio, con articolazioni anche extraregionali, dalla sentenza di primo gra che ha definito con rito abbreviato il processo c.d. RAGIONE_SOCIALE, valorizzando le figure COGNOME NOME e COGNOME NOME sebbene non risultino documentati rapporti diretti o mediati tra costoro e l’indagato. In particolare, l’ordinanza impugnata ha fondato il giudizio gravità indiziaria sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenendo le propalazioni riscontrate dalle risultanze delle operazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attestanti la frequentazione del COGNOME con esponenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito è stato ritenuto come soggetto che gestiva i rapporti tra i fratel COGNOME ed esponenti della criminalità di S. Luca.
Osserva in proposito la difesa che è erroneo il dato asseverato dal Tribunale secondo cui risulterebbe accertata l’esistenza storica della RAGIONE_SOCIALE, sia in relazione all’operativi che alla composizione soggettiva, dagli anni 90 fino alla data odierna, senza alcuna soluzione di continuità, affermazione che confligge con elementi acquisiti al processo RAGIONE_SOCIALE, constando dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 1996 che l’accertamento in quella sede operato si ferma all’anno 1993 mentre il processo scaturito dall’operazione c.d. RAGIONE_SOCIALE, che vedeva imputati i figli di COGNOME NOME, deceduto nel 1998, si è concluso con pronunzia liberatoria nei confronti di tutti gli imputati sicché non corrisponde alle emergenz investigative acquisite l’assunto secondo cui l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE COGNOME risulterebbe accertata anche nella composizione soggettiva riferita dal collaboratore COGNOME fino almeno al 2010.
Secondo i difensori si è in presenza di un vuoto dimostrativo circa l’operatività della cosc e l’appartenenza alla stessa dei soggetti cui il COGNOME lega la figura dell’indagato, ch collegio della cautela ha del tutto trascurato, omettendo di tenerne conto nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante. In particolare, il collaboratore ha che l’indagato unitamente al fratello era intraneo alla RAGIONE_SOCIALE almeno fino al 2016, data di inizi della collaborazione, sebbene egli stesso abbia ammesso di aver frequentato S. Onofrio fino
al 2004 mentre quanto accaduto successivamente è frutto di apprensione indiretta. Con riguardo al ruolo di prestanome di NOME NOME NOME COGNOME e al supporto logistico fornito al RAGIONE_SOCIALE, pure riferito dal COGNOME, i difensori evidenziano che costoro risultano ass dall’addebito ex art. 416 bis cod.pen. per il periodo compreso tra il 1993 e 2009 e sono stat detenuti fino al 2011 sicché alcun diretto rapporto illecito è ravvisabile in detto periodo c dichiarante, il quale a sua volta risulta essere stato ininterrottamente detenuto dal 2006 2016, epoca dell’inizio della collaborazione. Inoltre, già dal 2003 il COGNOME NOME si e trasferito a Roma a seguito dell’adozione di una misura di prevenzione rimasta in vigore fino al 2014 e il prevenuto non ha mai avuto la disponibilità di una masseria, come risulta dall perizia acquisita nel procedimento cautelare. Nella valutazione delle dichiarazioni del COGNOME l’ordinanza impugnata è dunque, incorsa, in contraddittorietà motivazionale ed ha violato le regole che presiedono l’apprezzamento delle fonti dichiarative eteroaccusatorie. Infatti, l propalazioni del collaboratore COGNOME COGNOME per la loro genericità non si prestano a fornire riscontro alle dichiarazioni del COGNOME, risultando -altresì- che il medesimo era inserito in diverso gruppo criminale e non aveva conoscenza diretta dei fatti in contestazione; la vicinanza dell’indagato a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata della locride no autorizza inferenze circa l’appartenenza alla locale di S. Onofrio mentre le emergenze dei processi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe e RAGIONE_SOCIALE, oltre che temporalmente risalenti ad un periodo coperto da giudicato assolutorio quanto ai pretesi referenti dell’indagato, concernono contesti territoriali distanti da quello di pretesa operatività del sodalizio in contestazione.
L’ordinanza impugnata non ha spiegato come gli elementi attestanti una collateralità del prevenuto agli ambienti criminali reggini e vibonesi possano costituire riscontr individualizzante circa l’intraneità dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE;
2.2 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e l’illogicità e contraddittorietà motivazione, avendo i giudici cautelari fondato la prognosi di recidiva su elementi congettural ed astratti senza segnalare le circostanze che depongono per l’attualità e concretezza del rischio di ricaduta in relazione alla posizione dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. L’ordinanza impugnata ha adeguatamente argomentato la giuridica esistenza e l’operatività in S. Onofrio della locale facente capo alla RAGIONE_SOCIALE, legittimamente attingendo a precedenti giudiziari anche di carattere non definitivo, quali la sentenza del Gup di Catanzar n. 295/2021 che ha definito con il rito abbreviato le posizioni di taluni degli imputat processo c.d. COGNOME.
Questa Corte ha in proposito chiarito che in ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizio
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applicabilità delle misure richiedendosi, tuttavia, che quanto accertato nel separato processo non sia recepito acriticamente, ma oggetto di autonoma valutazione, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2, Sentenza n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259159 – 01; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, Rv. 242376 – 01).
Si è ulteriormente precisato che l’utilizzo di sentenze non ancora irrevocabili pe l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali non comporta la violazione dell’art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non all condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. p che, nel subordinare l’acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizio che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch’esso al solo giudiz sulla responsabilità. (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Rv. 274404 – 01). Di detti princi l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione rielaborando i materiali acquisiti valutandoli sincreticamente con le emergenze dell’odierno procedimento.
2.Quanto al giudicato assolutorio nei confronti dei figli del capoRAGIONE_SOCIALE (1996-2009), l doglianza è generica poiché la difesa non chiarisce se i medesimi siano stati assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, dovendo escludersi che il proscioglimento conseguente all’inidoneità delle prove acquisite ai fini dell’affermazione di responsabili vincoli le valutazioni rese in sede cautelare in ordine alla sussistenza e all’operatività sodalizio.
3. Ciò posto l’ordinanza impugnata ha dato adeguato conto delle fonti rappresentative della gravità indiziaria in relazione all’addebito associativo, segnalando (pag. 4) che collaboratore COGNOME, il quale ha riferito anche in ordine alla posizione del frat dell’indagato, NOME, ha precisato che i due negli anni 90 venivano utilizzati dai COGNOME come prestanome e allo scopo di fornire appoggio logistico agli associati; ha asserito di averli personalmente frequentati almeno fino al 2010, di averne constatato la frequentazione con i COGNOME, NOME NOME NOMENOME di aver ricevuto dagli stessi supporto durante la latitanza e che almeno fino al 2016 i COGNOME erano intranei al RAGIONE_SOCIALE. Il collaboratore ha, altresì, dichiar che l’indagato e il fratello avevano la disponibilità di due masserie, una in località Morsil l’altra in loc. Petrara. L’indicazione di intraneità dell’indagato alla locale di S. Onofrio è v anche dal collaboratore NOME NOME, il quale ha fissato quale termine della sua conoscenza l’anno 2019.
Il collegio cautelare ha, inoltre, dato conto dell’attendibilità intrinseca dei dichiara ragione della precisione e specificità delle dichiarazioni rese e ha confutato persuasivamente
le deduzioni difensive in ordine all’ubicazione del bar dell’indagato e alla disponibilità masserie di cui ha riferito il COGNOME.
3.1 Quanto ai riscontri estrinseci individualizzanti il Tribunale ha richiamato circostan tratte dalle operazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe, attestanti gli assidui contatti dell’indagato con NOME, e da RAGIONE_SOCIALE in ordine all’azione di intermediazione svolta dal ricorrente tra i fratelli COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e soggetti riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito delle trattative per la gestione di un deposito fiscale di carburanti. Si tra elementi che hanno attitudine ad operare in funzione di riscontro alle cennate chiamate ove si tenga conto della natura unitaria del fenomeno ndranghetista, giudiziariamente affermata dalla sentenza “Crimine”, e del fatto che i riscontri esterni alla chiamata di correità rich dall’art. 192 cod. proc. pen. possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad ogget la persona dell’incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono ess esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolar autoreferente (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258759 – 01; Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Rv 252930-01). Nella specie i consolidati rapporti personali e d’affari co esponenti di altre cosche ndranghetiste costituiscono elementi suscettibili di convalidare l chiamata del COGNOME tanto più ove si tenga conto delle massime di esperienza circa l’esclusione di soggetti estranei al fenomeno criminoso da funzioni di mediazione o, comunque, da ingenze negli affari d’interesse del sodalizio (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294-01; n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270468 – 01).
Anche le doglianze in punto di trattamento cautelare sono manifestamente infondate in quanto il collegio cautelare a pag. 12 ha evidenziato l’assenza di elementi sintomatici di allontanamento dell’indagato dal contesto mafioso d’appartenenza e la prossimità temporale delle manifestazioni delittuose con conseguente operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., valutazione non scalfita dai generici assunti difensivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, Di cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente