Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1954 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cosoleto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME, in sostituzione di NOME COGNOME, e NOME COGNOME,
che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in qualità di giudice d riesame, confermava l’ordinanza con cui, in data 25/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, perché fortemente indiziato di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE (art. 416-bis cod. pen.).
Avverso l’ordinanza presentano due distinti ricorsi i difensori di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Nell’unico motivo di ricorso presentato, l’AVV_NOTAIO deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’insufficienza del compendio indiziario a supporto dell’ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, e manifesta illogicità della motivazione.
Premesso che l’indagine è strutturata su poche conversazioni etero-accusatorie dei congiunti COGNOME, il giudice del riesame si sarebbe limitato a ratificare l’ordinanza di custo cautelare senza esercitare il necessario vaglio critico in punto di identificazione dell’indag il quale aveva da subito riferito che il suo soprannome è “Penna bianca”, a causa del colore dei suoi capelli. Per contro, l’identificazione si sarebbe in sostanza basata soltanto su u conversazione relativa allo stato di salute di “COGNOME RAGIONE_SOCIALE” e sul riferimento fatt conversanti al taglio di piante di ulivo imposto, molti anni prima, per ritorsione, a “Nto RAGIONE_SOCIALE“, circostanza ritenuta compatibile con l’impiego dell’indagato presso il contesto agrico lavorativo alle dipendenze del padre.
L’ordinanza sarebbe inoltre incorsa in vistose contraddizioni, là dove qualifica “u Brizz come soggetto che: da un lato, assume iniziative positive e di responsabilità all’intern dell’organizzazione malavitosa; dall’altro, tiene condotte incompatibili con essa – in contrast e/o all’insaputa dei capi-RAGIONE_SOCIALE -, quindi, inconciliabili con lo status di mafioso, tanto da essere definito, nelle intercettazioni, delatore e “infame”.
Infine, si rileva come nel provvedimento impugnato manchi qualunque motivazione in ordine alla carica, e alle annesse responsabilità, di “mastro di giornata”, ruolo che, sen elementi a sostegno, il Giudice per le indagini aveva assegnato a NOME COGNOME.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO si articola in due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione.
La partecipazione è confinata alla presenza a riunioni sodali al solo fine di officiare ri affiliazione, senza alcuna manifestazione ab extemo e/o realizzazione del programma criminoso. Non risulta concretamente delineato l’apporto che COGNOME avrebbe fornito al
sodalizio, il “compito celebrativo comunitario”, non assurgendo alla soglia minima di offensività necessaria.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto al “tempo silente” tra l’asserita operatività intersoda l’applicazione della cautela, posto che: le captazioni risalgono al 27/06/2018; la cautela stata applicata il 10/05/2022; nel frattempo non sono emerse condotte significative della continuità e stabilità dei rapporti illeciti; l’attualità delle esigenze cautelari non è, motivata dall’ordinanza impugnata se non in forma fittizia ed apodittica.
Anche il richiamo finale ad un generico pericolo di fuga non risulta adeguatamente motivato perché la valutazione del Tribunale non è parannetrata sul cautelato e sulla specifica condotta e non si basa su concreti elementi di supporto valutativo.
AVV_NOTAIO produce altresì motivi nuovi con cui, nell’integrare le deduzioni già svolte, deduce l’incerta identificazione dell’indagato e sottolinea, anche sulla scia d giurisprudenza di questa Corte, come la valutazione sul c.d. tempo silente vada contestualizzata con riferimento al quadro indiziario che, in questo caso, denota, da parte d NOME COGNOME (definito, nelle intercettazioni “infame”), un allontanamento dal sodalizio circostanza suscettibile di rilevare, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche mancanza di una rescissione del vincolo con l’associazione di tipo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, per parte reiterativi di censure già sollevate e a cui il giudice del riesam risposto in modo compiuto e coerente, sono infondati e vanno per tale ragione respinti.
Precisato che a questa Corte è precluso l’apprezzamento degli elementi in fatto valutati dai giudici di merito come costitutivi del quadro indiziario o indicativi delle esigenze caute nell’ordinanza impugnata non si ravvisano i vizi di motivazione in punto di identificazion dell’indagato eccepiti, più diffusamente, nel ricorso dell’AVV_NOTAIO.
2.1. In proposito, e precisato che il compendio indiziario si fonda su alcune intercettazio tra i congiunti *COGNOME*COGNOME è vero che i conversanti parlano del taglio di piante di ulivo impos anni prima, per ritorsione, a %toni u RAGIONE_SOCIALE” e che i giudici del riesame reputano ta riferimento compatibile con l’impiego dell’indagato presso il contesto agricolo alle dipendenze del padre. Prima (a p. 19), però, si soffermano dettagliatamente anche sul fatto che NOME COGNOME comunicasse ad NOME COGNOME che “COGNOME COGNOME” era stato colpito da un principio di infarto, sicché il secondo chiamava, poco più tardi, “COGNOME” – come poi riferi
NOME NOME«Ho telefonato al COGNOME») – per informarsi del suo stato di salute, apprendendo da quest’ultimo che era uscito il giorno prima dall’ospedale. E precisano, a tal proposito, com “RAGIONE_SOCIALE u RAGIONE_SOCIALE” usasse un’utenza di telefonia mobile intestata ad NOME COGNOME, il cui uso oltretutto, non è stato disconosciuto dall’indagato. Tale elemento è chiaramente inequivoco ai fini della identificazione dell’indagato.
2.2. Prive di pregio sono anche le deduzioni relative alla supposta contraddittorietà dell motivazione là dove si ipotizza in capo ad NOME COGNOME la realizzazione di condotte, per un verso, funzionali, per altro verso, distoniche rispetto alla partecipazione al sodal criminale.
Premesso che i giudici del riesame ritraggono NOME COGNOME quale uomo di fiducia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della ‘RAGIONE_SOCIALE ed ipotizzano in capo allo stesso l’art. 416-bis cod. pen. pe aver partecipato a riunioni di ‘ndragheta o, comunque, per aver officiato la cerimonia di nuove affiliazioni o conferimenti di dote, con argomentazione esente da profili di illogicità, l’ordi precisa che l’esistenza del sodalizio non è incompatibile con il contrasto interno tra cosch mafiose (come peraltro riconosciuto altresì in Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) e che il dato, lungi dall’indebolire gli elementi a sostegno della partecipazione sodalizio criminale, li rafforza.
Le condotte disfunzionali di NOME COGNOME *COGNOME*COGNOME avrebbe agito all’insaputa dei capi della RAGIONE_SOCIALE rivale e che i conversanti sospettano sia l’autore di una lettera anonima al prefetto, cui sono indicate le parentele o le contiguità a tali capi-RAGIONE_SOCIALE del candidato sindaco), co come la prospettazione, da parte degli altri sodali, di atti ritorsivi nei suoi con presuppongono, infatti, la partecipazione dello stesso COGNOME COGNOME‘associazione RAGIONE_SOCIALE, dimostrando l’intento di sanzionarlo per il mancato rispetto delle regole di sRAGIONE_SOCIALE e/o d ostacolarne l’ascesa all’interno del gruppo.
Destituite di fondamento sono altresì le deduzioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
3.1. Non può condividersi il rilievo secondo il quale la condotta dell’indagato sarebb penalmente irrilevante, non sostanziandosi in manifestazioni ab extemo.
Le già citate Sez. U Modaffari hanno infatti chiarito che, a talune circostanze, anche l mera affiliazione può integrare requisito costitutivo della partecipazione ad azione RAGIONE_SOCIALE se è così, a maggior ragione, la partecipazione deve ritenersi in rapporto ai comportamenti ascritti ad NOME COGNOME che, officiante riti di affiliazione o conferimento di dote, vei inoltre informazioni afferenti a nuove affiliazioni e a progressioni gerarchiche. T comportamenti – come ampiamente precisato nell’ordinanza impugnata – sono infatti dotati di preciso significato e di consistente peso in base alle logiche interne all’associazi criminale e ben possono denotare la partecipazione al sodalizio mafioso.
3.2. Quanto alle esigenze cautelari e con specifico riguardo al tema del c.d. tempo silente, l’ordinanza del Tribunale del riesame, dopo aver richiamato la presunzione di adeguatezza della misura custodiale in caso di reato associativo mafioso (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), adduce l’attualità della RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è rappresentato come uomo di fiducia, e richiama l’ampia giurisprudenza di legittimità sui reati associativ classici reati permanenti, in base alla quale, nel caso di organizzazioni mafiose caratterizzat da particolare stabilità, la presunzione di pericolosità può essere superata soltant dimostrando il recesso dell’indagato dalla consorteria.
Né – va incidentalmente aggiunto – appare pertinente al caso di specie il precedente richiamato nella memoria conclusionale dall’AVV_NOTAIO.
Vero è, infatti, che Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780, accosta alla prova della rescissione “formale” situazioni in cui gli elementi dimostrino – in modo obietti e concreto – l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e conseguente mancanza delle esigenze cautelari.
Tale situazione non risulta però integrata nel caso in oggetto, in cui nessuna dissociazione è – come si è detto – ravvisabile con riferimento ad NOME COGNOME, le cui condotte sono ritenute meramente antagoniste rispetto a quella di altra RAGIONE_SOCIALE operante all’interno dell medesima consorteria criminale.
La differenza emerge con evidenza ancora maggiore ove si consideri che la pronuncia richiamata verte sul caso di un partecipe che aveva reso dichiarazioni le quali, sebbene insuscettibili di produrre effetti sulla vita e sull’operatività dell’organizzazione crimi appartenenza (dunque, prive di “utilità effettiva” e come tali insuscettibili di essere valu ai fini della speciale circostanza attenuante della collaborazione prevista dall’art. 8, d. maggio 1991 n. 152, conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203), rivelavano tuttavia la volont dell’indagato di fuoriuscire dal sodalizio criminoso, ed esemplifica a partire dalle situazion cui la persona dimostri di essersi allontanata da anni dal territorio sottoposto all’egemonia d gruppo criminale (sia d’origine, sia delle sue propaggini) e di avere ormai radicalmente “cambiato vita” o, ancora, di aver avviato un percorso di collaborazione serio e così rilevant da farsi “terra bruciata” attorno, di tal che un suo rientro nell’organizzazione si appa irrealizzabile.
3.2. Ancora, va rilevato che «al netto della presunzione di pericolosità», ai fini del risc di reiterazione del reato, l’ordinanza impugnata valorizza i precedenti dell’indagato p ricettazione continuata in concorso, furto continuato e detenzione di armi continuata in concorso; quanto al pericolo di fuga, relativamente al quale si deduce – in particolare – vi di motivazione, fa riferimento alla capacità della “RAGIONE_SOCIALE” di fornire supporto logistico suoi associati, motivandola, oltretutto, attraverso il richiamo a numerosi precedenti in
senso; infine, a proposito del rischio di inquinamento probatorio, parla della forza intimidazione messa in atto dal sodalizio.
- I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen. in ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2022