Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45355 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45355 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che conclude per l’annullamento con rinvio relativamente al capo 1 e rigetto nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME si associa alle richieste del PG, si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con ordinanza del 10/02/2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in data 21/11/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo 1), 61 comma 5, 81, 110, 112 comma 1, 424 416 bis.1 cod. pen. (capo 7) e 110 e 416 bis.1 cod pen., 2 e 4 legge 895 del 1967 (capo 8).
1.1. Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo un’ampia premessa in ordine alla attuale sussistenza e perdurante operatività dell’associazione mafiosa contestata al capo 1), capeggiata, dal carcere, da NOME COGNOME NOME 83 tramite il determinante apporto fiduciario del cognato NOME COGNOME, evidenziava come all’interno della cosca indagata fosse emerso un gruppo, chiamato degli scissionisti, facente capo a NOME COGNOME) NOME. NOME, che cercava di acquisire margini di autonomia decisionale, ma che faceva pur sempre riferimento al gruppo egemone capeggiato dal predetto NOME COGNOME cl. 83.
1.2. Con specifico riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, il Tribunale reggino lo indicava come intraneo alla fazione scissionista del RAGIONE_SOCIALE, nonché uomo di fiducia di NOME COGNOME classe 76, dedito alla commissione di numerosi reati fine nell’interesse del sodalizio. Quanto alla condotta partecipativa di cui al capo 1), la gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME era individuata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME Tirintino, l’attendibilità dei quali risultava essere già stata valutata positivamente in precedenti procedimenti. Le condotte contestate ai capi 7) e 8) dell’imputazione, relative all’incendio appiccato in data 26 ottobre 2019 all’autovettura di NOME COGNOME da parte del ricorrente, insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, dietro autorizzazione di NOME COGNOME classe 76, costituivano un significativo riscontro in ordine alla stessa partecipazione del ricorrente al sodalizio. Dopo avere ripercorso le risultanze probatorie poste a fondamento dei predetti capi 7) e 8), costituite dal contenuto di conversazioni captate riportate alle pagine da 21 a 25 dell’impugnata ordinanza, osservava il Tribunale come il contrasto sorto tra COGNOME e suo cognato COGNOME da un lato e NOME COGNOME dall’altro, seppur scaturente da una vicenda personale come la relazione extraconiugale intrattenuta da NOME COGNOME, moglie di COGNOME, con COGNOME, trascendesse i binari di una disputa tra singoli soggetti per diventare un conflitto tra il gruppo capeggiato da NOME COGNOME e gli scissionisti; tale contrasto, invero, diventava la sede per l’affermazione dei rapporti di · forza nel sodalizio; indicativa dell’inserimento nell’ambito di logiche mafiose del predetto episodio avvenuto il 26-
27 ottobre 19, era ritenuta la circostanza che il COGNOME ricorrente avesse chiesto l’autorizzazione per effettuare l’atto ritorsivo nei confronti dello COGNOME a NOME COGNOME classe 76, e ciò secondo le corrette logiche regole che dominano i rapporti all’interno della consorteria mafiosa. Anche la circostanza che, infine, egli fosse stato costretto, quale punizione, dal COGNOME a percorrere le strade di Rosarno a bordo di un carro attrezzi che trasportava l’auto di NOME incendiata, con ciò assoggettandosi al volere di NOME COGNOME, costituiva prova del rispetto da parte di COGNOME delle dinamiche mafiose.
In conclusione, riteneva il Collegio reggino che le frasi profferite dai soggetti intercettati, compreso il ricorrente, nel corso delle conversazioni captate, deponessero in modo univoco per la sussistenza della sua responsabilità sia per l’incendio di cui al capo 7) che per il porto di armi di cui al capo 8).
In relazione a tali reati è stata ritenuta anche la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in quanto l’atto incendiario era maturato all’interno della consorteria mafiosa e veniva posto in essere non solo al fine di vendicare un torto subìto nel corso di una lite individuale, ma anche al fine di affermare la forza criminale della propria fazione scissionista nei confronti di un componente del gruppo egemone di NOME COGNOME classe DATA_NASCITA.
1.3. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura carceraria in virtù della doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come non fossero emersi elementi tali da far ritenere l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, articolando i seguenti motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo, la difesa censura l’illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza in punto di riconoscimento dei requisiti di gravità indiziaria relativamente alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione contestata al capo 1).
Osserva il ricorrente come contraddittoriamente il Tribunale del Riesame, dopo aver descritto la cosca COGNOME come scissa in due gruppi entrati in contrapposizione, abbia poi preso implicitamente atto che di tale scissione i collaboratori di giustizia escussi non avevano dato conto.
Si duole poi la difesa ricorrente come la prova della partecipazione associativa sia stata ritenuta esclusivamente sulla base del coinvolgimento del ricorrente nella “vicenda COGNOME“, la cui natura eminentemente privata la rende del tutto avulsa dallo
scenario e dalle finalità perseguite dalla cosca. Peraltro, dalle stesse captazioni rilevate dagli inquirenti emergeva l’assenza di una considerazione del COGNOME quale intraneo al sodalizio da parte dei suoi pretesi sodali: la circostanza che egli avesse ceduto alla provocazione rivolta dallo COGNOME e che per tale fatto mentasse di essere punito e pubblicamente umiliato deponevano per una sua estraneità alla consorteria mafiosa di cui al capo 1).
Ancora la difesa richiamava quanto emerso dal dialogo intercettato il 3 novembre 2019 nel corso del quale NOME COGNOME, conversando con i sodali NOME e NOME, aveva affermato che il COGNOME non faceva parte dei scissionisti.
2.2 Con il secondo e terzo motivo, Ila difesa censura l’illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza in punto di riconoscimento dei requisiti di gravità indiziaria relativamente al concorso del ricorrente nei capi 7) e 8). La difesa censura la carenza di motivazione ed il mancato confronto con le ragioni difensive espresse in apposita memoria depositata, ed in particolare con i puntuali richiami al compendio intercettivo: l’impugnata ordinanza espone infatti in via del tutto congetturale la responsabilità del ricon -ente, derivante dall’avere lo stesso avuto un alterco con COGNOME e nell’avere assunto l’onere imposto quindi con metodologia estorsiva, di risarcire il danno in suo favore; ha del tutto omesso il Tribunale di considerare gli elementi indiziari promananti dalle captazioni dai quali emerge in maniera palmare l’assenza di responsabilità del COGNOME in relazione ai capi di imputazione in argomento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.1. Va, invero, premesso, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendlbilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
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logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01).
In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza, d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , COGNOME, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, COGNOME, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391).
Giova COGNOME sul COGNOME punto COGNOME richiamare COGNOME anche COGNOME il COGNOME dictum COGNOME di COGNOME Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».
In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probetorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama
espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, IRv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).
Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame.
Più nello specifico, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la partecipazione del COGNOME al sodalizio mafioso di cui al capo 1), è infondato.
Va rammentato che l’esegesi di legittimità è nel senso che l’attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell’appartenenza all’organizzazione, quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all’esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episcdio dell’attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Invero, come si è osservato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell’accertamento dell’appartenenza all’associazione, ciò che rileva – posta l’esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge – è l’innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell’attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211)
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e non manifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di NOME COGNOME.
Il Tribunale ha in particolare COGNOME richiamato (anche rinviando all’ordinanza genetica) COGNOME le dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME, che ha indicato l’odierno indagato come soggetto inserito nella cosca, vicino ai figli di due esponenti storici della consorteria quali NOME e NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, della famiglia dei c.d. COGNOME, con il quale commetteva rapine; aggiungeva che il COGNOME aveva la detenzione di armi; e, per altro verso, ha richiamato le dichiarazioni di NOME COGNOME che indicava l’indagato come soggetto legato a NOME
COGNOME cl. DATA_NASCITA ed inserito nel contesto delle rapine con quest’ultimo e con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ancora, il Tribunale evidenziava come l’intraneità del COGNOME nel sodalizio criminoso fosse emersa dal suo acclarato coinvolgimento nella vicenda sfociata nell’incendio del veicolo di NOME COGNOME (capi 7 e 8): correttamente il Tribunale osservava come il contrasto tra COGNOME e suo cognato NOME da un lato e NOME COGNOME dall’altro, pur sorto da una vicenda personale, trascendeva dai binari di una disputa tra singoli soggetti per diventare un conflitto tra il gruppo capeggiato da NOME COGNOME ed i c.d. scissionisti: il contrasto diventava infatti la sede per l’affermazione dei rapporti di forza nel sodalizio per il rispetto delle regole criminali vigenti nella consorteria. E’ stata correttamente ritenuta, dai Giudici della cautela, particolarmente significativa la circostanza, chiaramente emersa nel corso delle intercettazioni disposte, che l’indagato avesse dovuto chiedere l’autorizzazione a NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA per porre in essere l’atto incendiario, secondo le corrette logiche regole che dominano i rapporti all’interno della consorteria mafiosa. Ed ancora, la circostanza che, successivamente ai fatti, l’indagato 5;i fosse dovuto assoggettare al volere di NOME COGNOME e di COGNOME, che lo avevano costretto a percorrere le strade di Rosarno a bordo di un carro attrezzi che trasportava l’auto di NOME COGNOME incendiata, costituiva prova ulteriore del rispetto dell’indagato verso le dinamiche interne della consorteria di appartenenza; a fronte del quadro indiziario descritto, condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che non assumesse valore decisivo la circostanza che NOME COGNOME nel corso di una conversazione intercettata il 3 novembre 2019 avesse affermato che NOME COGNOME non faceva parte degli scissionisti.
E evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti, nei termini specific:ati in punto di fatto, ad u rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali l’ordinanza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati (e peccando, quindi, anche di aspecificità).
I motivi di ricorso secondo e terzo, con i quali COGNOME censura l’impugnata ordinanza con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento ai capi 7 ed 8, sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici.
L’impugnata ordinanza, dopo avere ripercorso i fatti che avevano portato, la notte del 27/10/2019 all’incendio del veicolo dello COGNOME, ha richiamato le numerose conversazioni intercettate il giorno successivo all’interno di casa COGNOME attestanti gli incontri che si erano susseguiti tra i sodali, incontri cui partecipava anche telefonicamente il boss detenuto NOME COGNOME cl. ’83, nel corso dei quali quest’ultinno e NOME COGNOME venivano informati dell’atto incendiario,
venivano analizzate le cause di quanto aCcaduto ed identificati gli autori del danneggiamento, tra cui NOME COGNOME, che veniva ritenuto il vero responsabile dell’atto.
Seguiva la convocazione presso l’abitazione del COGNOME di NOME COGNOME, nella qualità di rappresentante della fazione scissionista, e di NOME COGNOME, esecutore materiale dell’atto di danneggiamento; proprio in questa occasione NOME COGNOME, che si trovava insieme al COGNOME, giustificava la condotta degli esecutori materiali dell’atto incendiario sostenendo che essi avevano agito rispettando le regole interne dell’associazione, avendo chiesto preventivamente l’autorizzazione a compiere il gesto al boss NOME COGNOME classe DATA_NASCITA. Veniva quindi imposto un risarcimento per l’atto incendiario e il COGNOME nuovamente, il 28 ottobre 2019, si recava a casa di NOME COGNOME avendo provveduto a risarcire il danno allo stilo come ordinatogli.
Ebbene, a fronte del descritto quadro indiziarlo, il ricorrente si è limitato a richiamare il contenuto di due intercettazioni (la n. 148 del 27/10/2019, e la n. 3331 del 28/10/2019), affermando come dall’esame delle stesse emergesse l’estraneità del COGNOME dai fati contestatigli ai capi 7 e 9 dell’imputazione.
Il motivo è basato su una lettura alternativa dei dati processuali, per cui si risolve nella richiesta di nuovo apprezzamento in fatto, dunque di un tipo di sindacato non consentito in sede di legittimità. Va ricordato a tale proposito che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 237994 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558 – 01).
Peraltro il motivo è anche generico ed aspecifico, nonché reiterativo di doglianza già avanzata in sede di gravame e decisa dal Tribunale ccm motivazione congrua e non illogica, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi.
COGNOME Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 14/07/2023
Il COGNOME nsigliere estensore
COGNOME
Il Presidente