Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 27/03/2024 dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore GLYPH di fiducia dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza con cui è tata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME gravemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di partecipazione ad un’associazione criminale finalizzata al traffiOo di sostanze stupefacenti (capo 8), di più fatti di acquisto, detenzione illecita e trasOorto di sostan stupefacenti (capi 11-12-20-30-31), e di concorso in estorsione aggravata (capo 7)
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando cinque Motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
A Montesserato si contesta di avere preso parte alla famiglia mafiosa di Gela, eseguendo gli ordini del reggente, COGNOME NOME – a cui faceva da autista, accompagnandolo ad incontri aventi ad oggetto la cura degli affari del sodalizio ed al quale metteva a disposizione il proprio cellulare – e curando gli affari illeciti del sodal soprattutto nel settore degli stupefacenti.
Assume il ricorrente che non NOME stato chiarito: a) né quali sia o gli incontri cui l’indagato avrebbe accompagnato COGNOME e neppure quali NOMEro le conversazioni e i soggetti contattati dallo stesso COGNOME con il cellulare di COGNOME COGNOME; b) sulla bas di quali elementi NOME stata tratta l’inferenza per cui la partecipazione al sodaliz mafioso deriverebbe anche dall’avere COGNOME COGNOME mentre era det nuto agli arresti domiciliari per un precedente arresto- ricevuto somme di denaro dl sodalizio e, in particolare, dal sodale COGNOME, tenuto conto del coinvolgimento sia del COGNOME che del ricorrente anche nel traffico di sostanza stupefacente, sicchè, si aggiunge, non vi NOME prova che le somme ricevute siano riferibili al sodalizio mafioso.
Difetterebbe inoltre la prova della completa “messa a disposizione” e, dunque, della partecipazione al sodalizio, che, in realtà, non potrebbe farsi derivare dalla disponibili manifestata nei riguardi di singoli associati (COGNOME, COGNOME), quand’anche ritenuti di livello apicale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Si fa riferimento al contenuto di una conversazione, valorizzata in chiave accusatoria, in cui NOME, NOME “braccio destro” di COGNOME, avrebbe discusso Con questo della necessità di “punire” il ricorrente per avere questi spacciato per proprio conto senza chiedere l’autorizzazione.
Una conversazione che, secondo il difensore, proverebbe l’asser0 di contributo causale al gruppo e la mancanza di affectio societatis; NOME in pàrticolare viziata l’affermazione del Tribunale secondo cui, invece, quella conversazione proverebbe solo l’assenza di autonomia in capo al ricorrente ma non anche la non àppartenenza al sodalizio: dagli atti di indagine emergerebbe in realtà l’ambiguità dell’indagato, ch NOME stato vicino a più soggetti (COGNOME– soggetto appartenerle al clan rivalee COGNOME ).
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al bis in idem.
Il tema attiene alla sovrapponibilità delle contestazioni associative, considerata anche la contestata aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., che si tr durrebbe nel violazione del divieto del bis in idem.
La partecipazione al traffico di droga non avrebbe potuto es ere considerata sufficiente ai fini della prova della partecipazione al sodalizio mafi so ed anche gestione delle piazze di spaccio avrebbe potuto al più giustificare l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., ma non anche la partecipazione al delitto mafioso.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato estorsivo; al ricorrente è contestat concorso con altri, di avere costretto, mediante minacce, COGNOME NOMENOME autotrasportatore dipendente di una società, a svolgere la propria attività lavorativa in favore di RAGIONE_SOCIALE NOME.
Il tema attiene alla identificazione di tale “NOMENOME NOME NOME NOME una d conversazione valorizzata in chiave accusatoria – con l’odierno ricorrente e al fatto che detto “NOMENOME NOME NOME limitato, in occasione di quella conversazione l solo ad evocare le intenzioni rappresentate “con enfasi” da NOME a seguito della r sposta negativa ricevuta dalla persona offesa.
Dunque, non NOME stato nella occasione posto in essere nessun contributo del ricorrente al reato.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva.
Con l’arresto eseguito nel 2019 nei riguardi del ricorrente, a cui NOME succeduto nelle funzioni NOME COGNOME, vi NOME stata una dissociazione di fatto dal sodalizio.
Sono stati presentati motivi nuovi con cui si sviluppano ulteriormehte gli argomenti posti a fondamento del ricorso principale, con particolare riguardo alla prova della partecipazione ai reati associativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I primi quattro motivi, che possono essere valutati congiuhtamente, sono inammissibili perchè generici e manifestamente infondati.
Il Tribunale, con una motivazione solida ed immune da illogic tà evidenti, ha ricostruito i fatti, e spiegato come: a) attraverso le captazioni di conversazioni e serv di osservazioni correlati, siano stati accertati un elevatissimo numero di episodi d spaccio, tra i quali anche quelli direttamente riferibili al ricorrente; b) il giud partecipe ad entrambe le associazioni criminali sia stato fatto derivare n n solo dal ruolo di stretto collaboratore di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOMENOME scpggetti con ruoli apicali, ma anche dal diretto coinvolgimento del ricorrente sia nella gestione dei traffi di sostanza stupefacente (cfr., sul punto, pagg. 19 e ss. ordinanza impugnata e in
particolare, la circostanza che il ricorrente fu arrestato a Messi il 23. .2019 perché possesso di 2,38 Kg di marjuana destinati ad essere consegnati alla ‘nd ma di Polsistena per conto di RAGIONE_SOCIALE e quindi dell’associazione), sia nella attività estorsiva compiuta dal sodalizio.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale, oltre a richiamare il titplo genetico, puntualmente argomentato rispetto alle deduzioni difensive, le stesse oggetto del ricorso per cassazione, rilevando come:
COGNOME avesse uno strettissimo legame personale con il “capo” COGNOME NOME, al quale faceva da autista, accompagnandolo ad incontri mafiosi e facendogli usare il proprio telefono;
fosse depositano di informazioni riservate e partecipe all’attività estorsiva de sodalizio, come appunto, in occasione del fatto estorsivo per cui si procede;
avesse ricevuto, durante il periodo di detenzione domiciliare, un flantenimento;
sia infondato l’assunto difensivo secondo cui il ricorrente NOME stato “vicino” anche a soggetti appartenenti ad altro clan, atteso che detta vicinanza, lungi dall’essere espressione di ambiguità, NOME invece spiegabile con quanto nel complesso l’indagine avrebbe rivelato e cioè che, in quel determinato periodo, tra le due farhiglie mafiose vi fosse un patto di non belligeranza e di collaborazione nella gestione delle attività illeci
non diversamente, sia infondato l’assunto difensivo, quanto al fato estorsivo per cui si procede, essendovi in atti la prova dell’oggettivo coinvolgimento del ricorrente, quale, oltre ad avere accompagnato COGNOME presso la persona offesa 1311orchè il primo rese esplicita la estorsione mafiosa, direttamente intervenne per “persuadere” la persona ad assecondare le richieste dello stesso COGNOME (cfr. pagg. i7-18 ordinanza impugnata);
f) sia infondato anche l’assunto difensivo secondo cui il dialogo tra NOME e NOME del 17.4.2019, in cui questi avrebbe manifestato al primo la neces’Sità di punire il ricorrente, non NOME affatto rivelatrice della assenza di affectio sodetatis, quanto, piuttosto, della constatazione e della reazione non benevola, da parte dei soggetti apicali del gruppo, che l’indagato, in quanto ssociato, avesse svolto attività ilecita al di là loro controllo.
Una motivazione puntuale, completa in ragione delle deduzioni difensive, non manifestamente illogica.
I motivi di ricorso sono generici perché:
non si confrontano con il ragionamento del Tribunale;
non indicano un solo elemento contenuto nella ordinanza enetica e non richiamato dal Tribunale, capace di disarticolare la valutazione sulla grayità indiziaria;
non spiegano perché l’indagato non dovrebbe rispondere del delittò mafioso atteso il suo ruolo, il senso e la portata del suo rapporto con i soggetti apical e il suo dir
coinvolgimento nell’attuazione del programma del sodalizio mafios comprovato dalla partecipazione diretta all’episodio estorsivo; come peraltro d) perché, nella specie, NOME stato violato il bis in idem, esserlidosi in realtà i presenza di un’attività criminale, oggetto del programma mafioso del gruppo, che non coincide solo con quella relativa al traffico di droga; il procedimento allo stato, no delinea affatto sul piano probatorio un’unica impresa criminale, ma una società più ampia con un programma più vasto rispetto a quello del traffico di droga, cui NOME stato demandato un gruppo “dedicato”.
Ne deriva l’inammissibilità dei motivi.
Non diversamente, è inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, avendo correttamente il Tribunale evidenziato, oltre ai molteplici e specifici precedenti penali d cui è gravato l’indagato, anche il ruolo di rilievo assunto da questi nell’ambito d entrambi i sodalizi criminali e la pervicace propensione a delinqyere dimostrata dall’avere continuato ad avere rapporti con i sodali anche durante il periodo in cui era ristretto agli arresti domiciliari.
Nulla di specifico è stato dedotto, non potendo in questo caso il deorso del tempo assumere rilevante valenza, attesa la storia criminale del prevenuto.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 +-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024
Il Consi GLYPH re estensore
Il Presidente