Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Grumo Nevano avverso la sentenza 28/09/2022 della Corte di appello di Napoli.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rideterminava in anni otto di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME Co vaccarog, ritenuto colpevole del reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“, diretta dal cognato NOME
COGNOME e operante nel territorio di Sant’NOME, con lo specifico compito di occultare e custodire nella propria abitazione le armi destinate alle azioni di fuoco del gruppo camorrista.
Gli esiti probatori erano costituiti dalle convergenti propalazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali avevano concordemente indicato COGNOME come il consegnatario e il custode nella propria abitazione delle armi a disposizione per le azioni di fuoco del RAGIONE_SOCIALE a partire almeno dal 2017. Tali dichiarazioni erano altresì riscontrate dal tenore delle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate fra COGNOME e NOME COGNOME, recatisi presso la base logistica costituita dall’abitazione COGNOME per il prelievo di un’arma da sparo e relative munizioni, nonché fra COGNOME e COGNOME, che pure fanno riferimento a una pistola detenuta dal ‘vaccaro’.
Lo specifico quadro probatorio a carico dell’imputato veniva così ricostruito in termini dì stabile e organico inserimento dello stesso nel gruppo camorristico, in diretta sinergia con esponenti di rilievo del RAGIONE_SOCIALE. Sicché restava esclusa la possibilità di riqualificare il fatto come ipotesi di favoreggiamento personale o di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
Circa il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era giustificato con riferimento alla gravità del fatto e ai rilevanti precedenti penali dimostrativi della propensione a delinquere dell’imputato. La pena della reclusione, fissata in prime cure in anni dieci, veniva rideterminata in anni 8 previa riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermata responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., difettando presupposto della effettiva intraneìtà dell’imputato all’RAGIONE_SOCIALE, ritenuta provata alla stregua del travisamento delle propalazioni dei collaboratori di giustizia e dei contenuti delle conversazioni intercettate. Dal carattere episodico del contributo fornito per la detenzione delle armi a disposizione del gruppo criminale poteva eventualmente desumersi solo l’ipotesi del favoreggiamento personale nei confronti di COGNOME o COGNOME.
In merito al trattamento sanzionatorio la difesa del ricorrente denuncia l’assenza di valide ragioni a supporto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che si dispiegano largamente in generici e inconferenti richiami alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova della partecipazione a un’RAGIONE_SOCIALE criminale, sono per un verso aspecifici e per altro verso privi di pregio.
Invero, il percorso argomentativo espresso nel provvedimento impugnato, alla base del giudizio di colpevolezza in ordine al delitto associativo, risult immune da censure, poiché la Corte territoriale si è confrontata con tutte le doglianze sollevate dalla difesa dell’imputato operando una congrua e puntuale valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo dichiarativo e intercettativo, si palesano, viceversa, sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell’apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha proceduto prima a una narrazione delle vicende e della struttura del gruppo camorristico facente capo a NOME COGNOME, operante nel territorio di Sant’NOME, e poi alla puntuale definizione dello specifico ruolo svolto dall’imputato. In particolare, ha dedotto la prova della colpevolezza dal concludente tenore di una serie di dialoghi intercettati fra esponenti del RAGIONE_SOCIALE camorristico (fra i quali lo stesso COGNOME, cognato di COGNOME), riportati in motivazione e riscontrati dalle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, con peculiare riferimento a specifici episodi di recupero e consegna di armi custodite nell’abitazione di COGNOME. Trattasi di convergenti e significativi elementi di prova che collocano incontrovertibilmente l’imputato a disposizione del gruppo nella veste di custode, per conto e nell’interesse dello stesso, di armi e munizioni destinate ad azioni di fuoco: indicatore logicamente univoco, questo, di un efficace contributo partecipativo e di una perdurante, stabile e fiduciaria intraneità all’RAGIONE_SOCIALE.
Attesa la correttezza della lettura delle dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia e dei dialoghi intercettati e preso atto della ricostruzio esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici del merito circa la specifica posizione dell’imputato, il quale si limita a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione degli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata ovvero una riqualificazione giuridica del fatto in termini di mero favoreggiamento personale di singoli esponenti dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, va
ribadito il principio di diritto per il quale la lettura delle conversazioni captat l’interpretazione del linguaggio adoperato costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Con riguardo al motivo di ricorso attinente alla dosimetria della pena, risulta incensurabile in sede di legittimità il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, siccome congruamente motivato dai giudici di merito con riguardo tanto alla gravità del fatto contestato e accertato quanto alla personalità dell’imputato, gravato da rilevanti precedenti penali e perciò connotato da propensione a delinquere.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2024