Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51667 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/01/2023, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 10/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro – che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di otto anni di reclusione per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso ‘ndrangheta e, in particolare, alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ‘ndrine di COGNOME, Ionadi e
NOME, aggravato dall’essere l’associazione armata – assolveva il COGNOME da tale reato per non avere commesso il fatto.
Avverso l’indicata sentenza del 26/01/2023 della Corte d’appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 416-bis cod. pen.
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello di Catanzaro, nell’escludere la partecipazione dell’imputato alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, non avrebbe considerato che tale partecipazione risultava in realtà comprovata dalla dimostrata partecipazione del COGNOME a delitti-fine della RAGIONE_SOCIALE e, comunque, alle attività della stessa, che venivano compiute seguendo le direttive di NOME COGNOME e nell’interesse del gruppo criminale da lui capeggiato.
Il ricorrente sottolinea al riguardo la partecipazione del COGNOME: a) all tentata estorsione ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME, per la quale il COGNOME, nell’ambito del processo cosiddetto “Nemea”, era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, avendo accompagnato NOME COGNOME a compiere, nell’interesse dalla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, l’attentato del 15 febbraio 2018 ai danni della pompa di benzina di proprietà del COGNOME; b) all’attentato (incendiario e con esplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni dell’abitazione di NOME COGNOME, per il quale il COGNOME, sempre nell’ambito del processo cosiddetto “Nemea”, dopo essere stato assolto in primo grado, era stato condannato in appello, attentato le cui modalità, in quanto del tutto simili a quelle utilizzate per il compimento degli atti intimidatori compiuti danni di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e del maresciallo COGNOME, consentirebbero, secondo il ricorrente, di attribuire il fatto «al disegno criminoso della RAGIONE_SOCIALE»; c) al sopralluogo «finale», la sera del 13 febbraio 2018, compiuto da NOME COGNOME nei pressi della casa di NOME COGNOME «prima dell’ultimo attentato», il che, nonostante la partecipazione a tale attentato non fosse stata contestata all’imputato, per non essere emerso un suo coinvolgimento diretto in esso, dimostrerebbe la fiducia di NOME COGNOME e, quindi, del sodalizio criminoso, nei confronti del COGNOME e la “messa a disposizione” di questi per il conseguimento dei comuni fini criminosi, dovendosi, altresì, sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata – secondo cui vi sarebbe stata «completa assenza di riferimenti a COGNOME nel parlato» -, nell’intercettata conversazione dell’8 febbraio 2018, era stato proprio NOME COGNOME ad affermare che il COGNOME sarebbe stato accompagnato dal COGNOME; d) al dialogo, al quale il NOME era presente, tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel quale si faceva riferimento al confezionamento di
droga e venivano dati al COGNOME «tre pezzi di questa», ancorché lo stesso COGNOME fosse stato definitivamente assolto, sempre nell’ambito del processo cosiddetto “Nemea”, dai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dovendosi, altresì, sottolineare, come la predetta citata affermazione della Corte d’appello di Catanzaro secondo cui vi sarebbe stata «completa assenza di riferimenti a COGNOME nel parlato» sarebbe smentita anche dall’intercettata conversazione del 15 febbraio 2018, nella quale NOME COGNOME impartiva a NOME COGNOME la disposizione di recarsi dal fornitore della droga insieme con il NOME.
Secondo il ricorrente, le vicende ricordate sarebbero «indicative dell’esistenza di un rapporto fiduciario con COGNOME NOME e COGNOME NOME, in virtù del quale venivano attribuiti all’imputato delicati compiti esecutivi nella realizzazion dell’attività illecita oppure lo stesso era ammesso a presenziare ad attività organizzative e/o a frequentare ed interagire con componenti apicali della RAGIONE_SOCIALE NOME, assistendo o prendendo parte a conversazioni compromettenti per i conversanti». Sempre ad avviso del AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, il COGNOME «non sarebbe stato coinvolto nelle attività espressione del programma criminoso e di interesse ‘RAGIONE_SOCIALE se non fosse stato componente dell’associazione e se i soggetti con cui si rapportava non fossero stati sicuri della sua intraneità, in considerazione della condivisione da parte sua degli interessi e degli scopi del sodalizio».
Il ricorrente ricorda ancora che, dall’intercettata conversazione del 17 febbraio 2018 tra NOME COGNOME e il COGNOME, questi, nel commentare con il primo l’episodio del danneggiamento dell’autovettura dell’appuntato dei Carabinieri NOME COGNOME, in servizio presso la Stazione di COGNOME, che aveva avuto luogo nella notte tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2017, si era mostrato a conoscenza dello stesso episodio e si era meravigliato del fatto che le forze dell’ordine non fossero ancora andate da lui («a me la cosa che mi meraviglia di più, la verità è che ancora non sono venuti da me»).
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro evidenzia ancora come i soggetti destinatari dei ricordati atti intimidatori fossero invisi ai COGNOME, con la conseguenza che il contributo dato dal COGNOME, mediante il compimento degli stessi atti, alla “causa” della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” «ha acquisito efficacia causale rispetto all’affermazione della stessa sul territorio mediante modalità tipicamente mafiose».
Nel riportare un ampio stralcio della sentenza emessa nell’ambito del precesso cosiddetto “Nemea”, il ricorrente sottolinea come i reati-fine per i quali il Cichell era stato condannato in tale precesso siano stati ritenuti aggravati, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione
mafiosa, e sottolinea, tra gli altri, i passaggi della suddetta sentenza in cui afferma: «gli atti compiuti sono individuabili come la concretizzazione del proposito dei COGNOME di avvisare tutto il territorio della ripresa del loro comando»; «circa le estorsioni perpetrate dai COGNOME, era risaputo che il loro intendimento era “tutti dovevano pagare l’estorsione a COGNOME“».
Il ricorrente conclude che il coinvolgimento del COGNOME nelle ricordate condotte illecite intimidatorie mediante il compimento, da parte sua, delle azioni che gli erano state preventivamente assegnate dal sodalizio, ne comproverebbe il «ruolo dinamico e funzionale» all’interno della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, che ne avrebbe utilizzato la manifesta “messa a disposizione” per conseguire i propri fini criminosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è consentito.
Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Il primo comma dell’art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «fa parte di un’associazione di tipo mafioso». A livello di struttura, i delitto si deve classificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l’entrare a far parte di un’associazione del tipo indicato.
La Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745 del 12/072005, COGNOME, Rv. 231670-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, COGNOME, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati che coincidono, all’apparenza, con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l’imprenditore colluso) e che ciò che rileva è la messa a disposizione – in via tendenzialmente durevole e continua – delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni,
nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. “Messa a disposizione” che deriva dall’essere stato ammesso nell’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale, mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione. Si richiede, comunque, la prova dell’inserimento nell’associazione e cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato “assunto” nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all’acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operat ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale, effettivo, del singolo nella RAGIONE_SOCIALE mafiosa, camorristica o di ‘ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell’ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando la dimostrazione dell’inserimento formale, sia possibile acquisire la prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero ad altre attività della RAGIONE_SOCIALE che assumano una significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo mafioso/camorristico/RAGIONE_SOCIALE. In assenza, invece, di dimostrazione dell’inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno o più delitti-fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le Sezioni unite di questa Corte di cassazione hanno più di recente ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 28188901).
4. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Catanzaro ha anzitutto ritenuto significativo che nessuno dei collaboratori di giustizia che erano stati esaminati nell’ambito dei processi cosiddetti “Ragno” e “Nemea/Rinascita RAGIONE_SOCIALE” e che erano stati ritenuti credibili avevano menzionato il COGNOME come stabilmente aderente
alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (a tale proposito, si deve rilevare che l’affermazione della Corte d’appello di Catanzaro circa la «completa assenza di riferimenti a COGNOME nel parlato», contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, si riferisce alla dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: «completa assenza di riferimenti a COGNOME nel parlato, pur ritenuto affidabile, dei collaboratori»).
La stessa Corte d’appello ha poi partitamente esaminato i singoli episodi che sono stati richiamati nel ricorso del AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro e, all’esito di tale esame, ha ritenuto che gli stessi, anche considerati nel loro insieme, non consentissero di ritenere che il COGNOME fosse stabilmente inserito nella RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, sussistendo quanto meno il dubbio che il contributo che, in alcuni casi, era stato dato dall’imputato ad azioni criminose poste in essere insieme con altri appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE si fosse configurato come un’adesione sporadica a singoli delitti, senza che ciò si potesse ritenere tale da dimostrare una stabile “messa a disposizione” del sodalizio criminoso.
A proposito di detti episodi, la Corte d’appello di Catanzaro ha in particolare argomentato: a) quanto al coinvolgimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, che la sentenza emessa all’esito del processo cosiddetto “Nemea” aveva definitivamente assolto (non essendo stata impugnata sul punto dal pubblico ministero) il COGNOME dal reato di associazione finalizzata al suddetto traffico – sottolineando che l’imputato «non viene mai attestato come partecipe alle operazioni di procacciamento di droga, o anche di confezionamento o di cessione» – e che le intercettate laconiche frasi «e tre pezzi di questa» (rivolta al COGNOME) e «no deve scendere NOME là sotto» non potevano costituire prove di un coinvolgimento del COGNOME nel traffico illecito; b) quanto all’attentato ai dann dell’abitazione di NOME COGNOME – per il quale il COGNOME era stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado -, che, anche a ritenere la responsabilità dell’imputato per tale reato, non era possibile ricavare quale preciso ruolo egli vi avesse avuto, sicché la sua partecipazione all’attentato non si poteva considerare un indizio grave e preciso di un suo stabile inserimento nel sodalizio criminoso e non, invece, di un’adesione solo occasionale al programma criminoso della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; c) quanto all’attentato alla pompa di benzina di proprietà di NOME COGNOME, che il ruolo del COGNOME nello stesso (l’imputato aveva accompagnato sul luogo NOME COGNOME), quale si ricavava dal tenore delle conversazioni intercettate, appariva «defilato», con il COGNOME che si mostrava come incerto sul da farsi e poco determinato, e che non erano risultati precedenti contatti, né con i COGNOME né col COGNOME, che facessero emergere una previa condivisione dell’azione programmata, sicché si palesava il dubbio che l’imputato potesse essere stato meramente “utilizzato” dal COGNOME per fornirgli appoggio su
di un’automobile, e che il COGNOME non fosse del tutto al corrente del piano che era stato ordito dai COGNOME, con la conseguenza che il contributo che l’imputato gli aveva dato non si prestava a essere interpretato come dimostrativo di una stabile “messa a disposizione” della RAGIONE_SOCIALE anziché come un mero occasionale apporto all’azione del COGNOME, tenuto anche conto del fatto che questi, nello spiegare al COGNOME cosa fare, non aveva mai accennato alle finalità perseguite da lui o dai COGNOME e che, dalle conversazioni intercettate, era risultato che il rapporto con i COGNOME per l’estorsione ai danni del COGNOME era stato tenuto dal solo COGNOME; d) quanto alla conversazione del 17 febbraio 2018 tra il COGNOME e il COGNOME, nel corso della quale i due avevano commentato la notizia giornalistica del danneggiamento dell’autovettura dell’appuntato COGNOME, la frase del COGNOME «a me la cosa che mi meraviglia di più, la verità è che ancora non sono venuti da me» costituiva un mero commento alle parole del COGNOME e attestava un legame tra due, ma non si prestava a essere interpretata come un riscontro in chiave di partecipazione all’associazione; e) quanto alla vicenda estorsiva ai danni di NOME COGNOME, che essa, in realtà, non aveva visto il coinvolgimento del COGNOME (lo stesso ricorso, del resto, ricorda come nessuna contestazione fosse stata mossa all’imputato con riguardo a detta vicenda).
La Corte d’appello di Catanzaro concludeva pertanto che quelli tra gli episodi menzionati che erano effettivamente valorizzabili, tenuto anche conto della loro collocazione in un ristretto arco temporale, si dovessero ritenere fare emergere una vicinanza del COGNOME a NOME COGNOME, quale sua persona di fiducia, più che un’appartenenza dell’imputato alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, come era avvalorato anche dal fatto che, in caso di sussistenza di una tale appartenenza, qualcuno dei collaboratori di giustizia avrebbe dovuto conoscerlo, quanto meno per sentito dire, come persona della RAGIONE_SOCIALE dedita ad attività estorsive nel territorio, nonché dal fatto che non vi erano conversazioni dirette tra l’imputato e i COGNOME.
Tale motivazione, frutto della valutazione degli elementi probatori, che la si condivida o no, non evidenzia né un contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione a un’associazione per delinquere di tipo mafioso, né contraddizioni o manifeste illogicità, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità, dovendosi osservare come quelle del ricorrente si traducono, nella sostanza, nella sollecitazione di una diversa valutazione degli stessi elementi probatori, il che, appunto, non è consentito fare in questa sede.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/11/2023.