Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40754 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Taurianova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale del Riesame di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO , che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Brescia, in riforma del provvedimento del GIP dello stesso Tribunale del 21 gennaio 2025, ha dichiarato la nullità della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 292, comma 3bis , cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato provvisoriamente contestato al capo 2) da quello di concorrente esterno in associazione di stampo mafioso a quello di concorrente esterno in associazione per delinquere c.d. RAGIONE_SOCIALE ex art. 416 cod. pen.
In particolare, l’ordinanza applicativa della misura custodiale era esitata dagli accertamenti eseguiti, sin dal mese di giugno dell’anno 2019, sulla società fallita RAGIONE_SOCIALE, che appariva coinvolta in un sistema di frode fiscale e riciclaggio internazionale. Invero, tale società, che aveva presentato dall’anno di imposta 2013 solo una dichiarazione IVA e una dichiarazione ai fini IRES, aveva avuto quali principali clienti e fornitori, negli anni 2017 e 2018, imprese che operavano secondo modalità del pari irregolari. Risultava, nello specifico, che i principali clienti della BSC RAGIONE_SOCIALE erano due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) con sede in provincia di Catanzaro verso le quali erano state emesse, nel l’anno 2018, fatture rispettivamente per 4 e 2,5 milioni di euro e, nel 2019, anno del fallimento, per 825.000,00 e 20.000,00 euro. Dalle correlate indagini sui soggetti collegati a tali società emergeva che alcuni di essi erano vicini ad ambienti della criminalità organizzata di stampo ndranghetista e, attraverso l’acquisizione di da ti presso autorità giudiziarie di altri Stati europei ed intercettazioni effettuate dal maggio 2020 al febbraio 2021, si ritraevano gravi indizi sull’esistenza di un sodalizio criminoso, almeno dall’anno 2017, stabilmente dedito alla commissione di delitti fiscali, ossia all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e a reati di riciclaggio ed autoriciclaggio internazionale.
Nello specifico, in conformità alla prospettazione accusatoria provvisoria, all’originaria associazione per delinquere di cui al capo 3), così operante, si affiancava, dall’estate del 2020, una consorteria mafiosa (quella di cui al capo 1 della stessa rubrica provvisoria), solo in parte sovrapponibile sul piano soggettivo, che si imponeva nell’anno successivo sulla prima acquisendo la supremazia nel settore delle frode fiscali realizzate attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nel territorio bresciano. In questo contesto, rispetto al capo 2), era contestato al COGNOME di avere operato quale concorrente esterno .
Il Tribunale del Riesame ha annullato , su eccezione del COGNOME, l’ordinanza custodiale emessa dal Gip nei suoi confronti, previa riqualificazione, innanzi tutto, del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso in quella di associazione ex art. 416 cod. pen. (capo 1), con conseguente ricaduta sulla condotta provvisoriamente contestata allo stesso quale concorrente esterno di cui al capo 2) in associazione a delinquere RAGIONE_SOCIALE e non già di stampo mafioso.
Al riguardo, il provvedimento impugnato ha ritenuto, infatti, che il sodalizio di cui al capo 1), anche per come indicato nello stesso, non poteva ritenersi una cellula della ‘ndrina operante nel territorio calabrese, essendone ivi evidenziata l’autonomia programmatica, operativa e decisionale rispetto alle altre RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Trattandosi, dunque, di un’associazione distinta, ha soggiunto l’ordinanza censurata, avrebbero dovuto ricorrere elementi concreti propri per considerare la stessa operante con il c.d. metodo mafioso correlati ai tre parametri cumulativi costituiti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, dalla condizione di assoggettamento e dalla condizione di omertà che ne derivano. Sennonché il Tribunale del Riesame ha assunto, in proposito, che è mancata la necessaria proiezione esterna della compagine associativa con metodo mafioso, in quanto lo stesso non era stato utilizzato all’esterno dell’associazione per delinquere RAGIONE_SOCIALE‘ operante dal 2017, di cui al capo 3), bensì per ottenere il controllo del relativo sodalizio, sottomettendo alcuni soggetti (tali COGNOME e COGNOME) che vi operavano. Il provvedimento oggetto di ricorso, pur riconoscendo che la questione non è nei confronti di chi e di quanti soggetti si verifichi un assoggettamento, ma se tale condizione assuma i caratteri della sufficiente diffusività, li ha ritenuti assenti gli stessi nella fattispecie concreta, atteso che l’intimidazione si era concretata solo nei confronti di alcuni sodali, costringendoli ad uscire dall’associazione per il timore di azioni predatorie o violente di NOME COGNOME che voleva acquisirne la supremazia, anche grazie al supporto del fratello NOME COGNOME (già condannato in via definitiva per associazione mafiosa).
Operata la riqualificazione della consorteria di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria da quella mafiosa a quella per delinquere ex art. 416 cod. pen., il Tribunale del Riesame ha quindi ritenuto, rispetto alla posizione del ricorrente, di dover vagl iare l’esistenza dei presupposti richiesti dall’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen., per poter disporre la misura cautelare senza previo interrogatorio, non venendo in rilievo, come nella prospettazione accusatoria ritenuta dal GIP, uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lett. a) , cod. proc. pen.
Nell’effettuare tale valutazione, l’ordinanza censurata ha considerato insussistenti gli ulteriori presupposti per poter derogare alla regola generale dell’interrogatorio preventivo dell’indagato.
Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, rispetto alla riqualificazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) in quello di cui all’art. 416 cod. pen., lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 416bis , 416bis .1 e 416 cod. pen. e correlata motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
A fondamento della censura il ricorrente deduce che il Tribunale del Riesame ha errato nell’effettuare la predetta riqualificazione poiché era emerso che i fratelli COGNOME avevano fatto valere anche all’ester no la forza intimidatrice della consorteria ‘storica’ di provenienza, ad esempio nei confronti di un soggetto estraneo all’associazione come COGNOME NOMENOME gestore di un ristorante, che era stato allontanato dal territorio bresciano per aver impropriamente ‘speso’ il loro nome.
Soprattutto, lamenta il Pubblico Ministero ricorrente l’irragionevolezza della decisione censurata laddove non ha riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione contestata al capo 1) sebbene la stessa mirasse, come evidenziato peraltro dallo stesso Tribunale del Riesame, ad assumere il controllo della realtà economica del territorio bresciano nel settore delle fatturazioni per operazioni inesistenti, garantendo la supremazia nello stesso di NOME COGNOME, mediante l’esercizio della sua forza intimidatoria, collegata anche ai rapporti con la consorteria storica d’origine e evocando il supporto del fratello NOME che ne era parte, nei confronti di altri soggetti dediti alle stesse attività illecite nel medesimo territorio e con i quali, negli anni precedenti, aveva dato vita all’associazione di cui al capo 3).
2.2. Mediante il secondo motivo il Pubblico Ministero denuncia inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 274, 289 e 291, comma 1quater , cod. proc. pen., 416 e 416-bis cod. pen .
Evidenzia, al riguardo, che l’associazione di cui al capo 1), rispetto alla quale non sono stati negati dalla decisione impugnata gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato di concorso esterno, è caratterizzata dall’uso di armi , come emerso dalle intercettazioni.
Sottolinea, inoltre, la sussistenza di un concreto pericolo di fuga del COGNOME, atteso che nella perquisizione del 13 febbraio 2025 presso l’abitazione d ella moglie NOME COGNOME, erano stati rinvenuti numerosi dispositivi telefonici e informatici, timbr i di alcune società estere coinvolte nel ‘giro’ delle fatturazioni inesistenti, documentazione afferente le altre società della RAGIONE_SOCIALE, appunti, manoscritti, l’importo di oltre 40.000 in banconote da piccolo taglio occultato nel locale lavanderia. Tali elementi denoterebbero, invero, la concreta possibilità di fuga dell’indagato, il quale vanta seri e solidi appoggi in Spagna, dove è stato arrestato e pi estradato in Italia. Inoltre, l’ampia documentazione, i dispositivi e le
somme rinvenute nel corso della perquisizione presso l’abitazione della moglie, mostrerebbero anche la possibilità per il NOME di continuare a gestire tramite persone di fiducia attività illecite sul territorio nazionale e di occultare, anche grazie alle stesse, le fonti di prova.
Evidenzia, a quest’ultimo riguardo, infine, il Pubblico Ministero ricorrente, che del resto proprio per il concreto pericolo di reiterazione di reati di natura fiscale unitamente ai fratelli COGNOME, come attestati stante la persistente attività delle societ à cartiere da un’annotazione di polizia giudiziaria del 16 ottobre 2024, ha indotto il Tribunale del Riesame a confermare l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti dei fratelli COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
1 .1. Innanzi tutto, non si può trascurare, nell’esaminare le relative censure , che è lo stesso capo di imputazione provvisoriamente contestato, come ha posto in evidenza la decisione impugnata, a puntualizzare che l’assunta associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel settore delle false fatturazioni nel territorio bresciano era autonoma rispetto ad altre ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e specificamente a quella in relazione alla quale NOME COGNOME ha già riportato condanna in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. in un altro giudizio.
Ne deriva che, secondo la medesima prospettazione accusatoria, l’associazione di cui al capo 1) non può essere considerata una ‘locale’ della ‘ndrangheta calabrese operante nel territorio bresciano (nella contestazione provvisoria si legge appunto : ‘associazione di tipo mafioso caratterizzata da autonomia programmatica operativa e decisionale rispetto ad altre RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ).
Il che implica che, rispetto ad essa, non trova applicazione il principio -più volte enunciato nella giurisprudenza di questa Corte – per il quale il reato di associazione mafiosa è configurabile, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella ‘madre’ del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. In sostanza, in detta ipotesi la configurabilità del delitto di cui all’art. 416bis cod.
pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d’intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della “casa madre”, con la quale mantengono uno stretto legame (di recente, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Greco, Rv. 286273 -01).
Di conseguenza, come non ha trascurato di evidenziare il provvedimento impugnato, devono sussistere, trattandosi di nuova associazione autonoma da quella storica di provenienza, tutti gli elementi che consentono di qualificare un’associazione come mafiosa.
E, al riguardo, occorre considerare che la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416bis cod. pen. risiede nel metodo mafioso (Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 228479). Invero, secondo la compiuta ricostruzione della sentenza delle Sezioni Unite ‘Modaffari’: «Cardine della fattispecie è la forza di intimidazione: ciò che viene in rilievo non è, dunque, un qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione, ma una vis che, promanante dal vincolo associativo, è capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata ed obiettivamente percepita va tenuto distinto da quello relativo alle modalità (del tutto “libere”) con cui tale capacità si esteriorizza, potendo prescindere da “contenuti” di violenza e minaccia. Si tratta, in altre parole, di una carica intimidatoria, spesso identificata come “fama criminale”, che rappresenta una sorta di “avviamento” grazie al quale l’organizzazione mafiosa proietta le sue attività nel futuro. Geneticamente, quindi, la forza deve essere riferita all’associazione in quanto tale e deve connotare la struttura in sé, diventandone una qualità ineludibile, in grado di imporsi autonomamente sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato; peraltro, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via derivata, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l’elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell’associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica e/o morale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione)».
Pertanto, nella fattispecie in esame, trattandosi di nuova associazione, avrebbe dovuto essere accertata, pur sul piano dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini della qualificazione del delitto di cui al capo 1) come associazione di stampo mafioso, l’esteriorizzazione del relativo metodo, che è una forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’art. 416bis cod. pen., la quale può assumere le più diverse manifestazioni, purché l’intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti ( ex ceteris , Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, COGNOME, Rv. 254031).
1.2. Il collegio intende peraltro puntualizzare, che il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, nel riconoscere pregnanza alla valutazione della ricorrenza del profilo della esteriorizzazione del metodo mafioso, pare dare in sostanza per presupposta la circostanza che sodalizi, quale quello in esame, dediti pressoché esclusivamente ‘ alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale…. per acquisire il controllo del mercato illecito delle false fatture nel territorio bresciano ….’ possano essere sussunti nella fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Invero, in linea teorica, ben può ritenersi che al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso non possano considerarsi estranei ex se sodalizi, come quello descritto dal capo 1) dell’imputazione provvisoria, aventi caratteristiche peculiari, frutto dell’evoluzione di tale forma di criminalità che si è innestata con forza sempre maggiore in nuovi settori dell’economia che possono rivelarsi particolarmente proficui per tali organizzazioni.
In primo luogo, si deve precisare, in proposito – come si desume peraltro dalla stessa formulazione letterale dell’art. 416 -bis , terzo comma, cod. pen. – che il programma delittuoso dell’associazione per delinquere di stampo mafioso può caratterizzarsi anche perché volto ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Scopo che, del resto, non è escluso si concentri su attività economiche attinenti ad uno specifico settore, poiché l’espressione attività economiche, declinata al plurale dalla norma incriminatrice, si riferisce alle plurime attività che possono essere svolte anche in un unico ambito.
V i è dunque che, astrattamente, un’associazione per delinquere di stampo mafioso può avere quale programma criminoso quello di operare, con supremazia in una determinata realtà territoriale, mediante l’utilizzo del metodo mafioso, in una circoscritta attività criminale economica.
1.3. Il collegio intende chiarire, ulteriormente, che le forme di esteriorizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo – che costituisce (come si è più volte rilevato) elemento imprescindibile e
caratterizzante i l sodalizio di cui all’art. 416 -bis cod. pen., la quale consente di distinguerlo dall’associazione per delinquere c.d. RAGIONE_SOCIALE – non possono che atteggiarsi in modo peculiare in un’associazione di stampo mafioso avente la finalità esclusiva di ritrarre profitti dallo svolgimento di determinate attività economiche illecite, specie ove siano di carattere cartolare, come nel settore delle false fatturazioni, oppure si svolgano mediante l’utilizzo prevalente di sistemi informatici e telematici.
Sorge infatti l’esigenza di rileggere, alla luce dell’infiltrazione mafiosa nei sistemi economici, con tecniche sempre più avanzate ed impermeabili al controllo, l’assunto secondo cui il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta correlazione con il livello raggiunto dalla ‘fama criminale’ dell’associazione (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263706 -01, in motivazione; Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, COGNOME, Rv. 228479).
Si vuole dire, in sostanza, che se, ad esempio, la forza di intimidazione è usata per le estorsioni oppure per ottenere appalti, essa può esteriorizzarsi in modo ricorrente, anche solo per implicito ( recte , senza che venga necessariamente esplicitata), attraverso il metus che ne deriva nei soggetti che ne sono vittime dalla consapevolezza della caratura criminale del sodalizio.
L’esteriorizzazione della forza intimidatrice dell’associazione mafiosa di nuova costituzione è suscettibile di realizzarsi, invece, in forme diverse quando le attività economiche del sodalizio si concentrano in settori- quale quello oggetto del presente procedimento relativo alle false fatturazioni attraverso la costituzione ed il mantenimento in vita di società a ciò dedite- per i quali non sono per lo più necessarie interlocuzioni con soggetti esterni.
Pretendere, in casi siffatti, che il metodo mafioso si esteriorizzi in modo diffuso nei confronti di una serie indeterminata di soggetti come avviene quando l’attività del sodalizio sia volta, unitamente alla penetrazione nelle attività economiche, a commettere una serie di delitti (dall’estorsione, alle rapine, al traffico di sostanze stupefacenti etc.) ‘storicamente’ connotanti l’attività di un sodalizio mafioso che comportano una continua interlocuzione ‘impari’ con soggetti che non fanno parte della compagine criminosa – anche ove il programma criminoso si fondi sulla penetrazione in un settore dell’attività economica che non implica tali intermediazioni, equivarrebbe ad affermare che il fenomeno mafioso non possa operare in detti ambiti.
Sennonché, ciò si porrebbe in distonia con l’esigenza di analizzare le associazioni che non hanno una caratteristica criminale qualificata sotto il profilo storico nel loro concreto atteggiarsi (cfr. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 -02).
In particolare, l’esteriorizzazione del metodo mafioso potrebbe, in casi come quelli in esame, atteggiarsi nel porre in essere condotte minacciose, anche silenti, o aggressive in vista dell’acquisizione del predominio dei settori dell’attività economica, lecita o illecita, cui il sodalizio mira.
Ne consegue pertanto che è essenziale, in fattispecie quale quelle oggetto di ricorso, una compiuta e motivata analisi delle modalità con cui si atteggiano ‘la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà c he ne deriva per commettere delitti…’, al fine della sussunzione di esse nella previsione di cui all’art. 416 bis cod. pen.
1.4. Nel contesto descritto il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento.
Invero, con motivazione congrua, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che il collegamento con la compagine storica di appartenenza della nuova associazione (che, si ribadisce, è stata definita autonoma nello stesso capo di imputazione provvisorio) non è emerso dalle risultanze investigative, poiché, anche se NOME COGNOME ha operato in sinergia con il fratello NOME, condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen. in un altro giudizio, il sodalizio del territorio bresciano si caratterizzava per la presenza di accoliti diversi, anche di nazionalità cinese, e per lo svolgimento di un’attività differente nel settore dell’emissione delle false fatturazioni. Del resto, nessuna specifica attività investigativa risulta, dal provvedimento impugnato e dal ricorso stesso del P.M., essere stata dispiegata per un approfondimento di eventuali rapporti con il sodalizio per il quale COGNOME NOME ha riportato condanna definitiva, con quello oggetto di giudizio di cui al capo 1) (cfr. ad es. verifica del la ‘destinazione’ delle somme frutto della rapina simulata ai danni dell’Olivieri, non sequestrate come quelle che erano in viaggio verso la RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre e soprattutto -come pure posto in rilievo con motivazione adeguata dall’ordinanza censurata non è emersa un’esteriorizzazione della carica intimidatoria della compagine associativa nel territorio di riferimento, tale non potendo essere quella nei confronti dei soli appartenenti alla precedente associazione per delinquere (quella contestata al capo 3 della rubrica provvisoria), salvo a dimostrare che vi fosse una percezione talmente forte in loco della carica intimidatoria del sodalizio tra i consociati che essa non aveva avuto necessità di tradursi in specifici atti esterni nei loro confronti.
Atti che, peraltro, non possono limitarsi all’effettiva intimidazione rivolta da NOME COGNOME ad un ristoratore calabrese (tale COGNOMECOGNOME di allontanarsi dal territorio bresciano e perché non si comprende se questi fosse anch’egli un soggett o in qualche modo collegato al sodalizio (anche, in tesi, come concorrente esterno) e, il che ha valenza dirimente, perché tale episodio non è
stato valorizzato neppure dall’ordinanza genetica ed è stato recuperato solo ex post dal compendio intercettativo al momento della proposizione del ricorso in esame.
Il ricorso, peraltro, neppure valorizza ulteriori elementi che potrebbero consentire di individuare, nei sensi in cui si è precisato, peculiari modalità di esteriorizzazione del metodo mafioso correlate all’acquisizione del predominio nel peculiare settore eco nomico costituente l’unico scopo dell’associazione di cui al capo 1).
In definitiva il ricorso del Pubblico Ministero – a confutazione delle corrette osservazioni del Tribunale del riesame – non sviluppa un percorso argomentativo specifico al fine di dar conto, invece, della esteriorizzazione del metodo mafioso da parte della nuova compagine associativa descritta al capo 1) dell’imputazione provvisoria, quale forma di condotta positiva, attraverso le più diverse manifestazioni, con traduzione dell’intimidazione in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (arg. ex Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656).
Il secondo motivo del ricorso del Pubblico Ministero non può, del pari, trovare accoglimento.
Come noto, ai sensi dell’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114, 2024, « prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ».
Ora, a fronte della riqualificazione dell’associazione della quale il COGNOME sarebbe, secondo i gravi indizi di colpevolezza emersi, concorrente esterno in associazione c.d. RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale del Riesame ha valutato se l’omissione dell’interrogatorio p reventivo potesse essere giustificata sulla scorta di altri elementi e, in particolare, in ragione della commissione di gravi delitti con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ovvero per la sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto non integrato alcuno dei predetti presupposti, con congrue argomentazioni.
In particolare, ha evidenziato che non sussiste il rischio che il COGNOME commetta reati con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, pericolo che sarebbe invero predicabile solo in relazione agli associati del sodalizio di cui al capo 1) che hanno partecipato in prima persona o concorso alle azioni intimidatorie nei
confronti di COGNOME armati di pistola e non anche del predetto la cui condotta illecita è consistita nella messa a disposizione della consorteria di società utilizzate per l’emissione di false fatture, in cambio di una partecipazione alla distribuzione del prezzo dei reati. Inoltre, ha sottolineato ancora l’ordinanza impugnata, n on è emerso un contributo, anche morale, del l’indagato alle intimidazioni violente da cui desumere la consapevolezza in capo allo stesso di essere concorrente esterno in un’associazio ne per delinquere armata.
Ulteriormente, il Tribunale del Riesame ha ritenuto insussistenti le ulteriori esigenze ostative allo svolgimento dell’interrogatorio preventivo, ovvero il pericolo di inquinamento probatorio e quello di fuga.
Quanto al primo, ha sottolineato che non può desumersi dalla natura dei delitti e dal pericolo ipotetico che l’indagato sottragga la documentazione, pericolo del resto già scongiurato nell’indagine attraverso l’acquisizione della stessa mediante perquisizi one e sequestri eseguiti contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Rispetto al pericolo di fuga, la stessa ordinanza impugnata ha sottolineato che non basta la residenza in Spagna del COGNOME, in assenza di elementi concreti dai quali ritrarre la sua volontà di sottrarsi al procedimento penale, come attestato dalla registrazione del suo trasferimento in tale Stato presso l’ AIRE.
A fronte di tali logiche argomentazioni, anche se correlate alla necessità, o meno, dell’espletamento dell’interrogativo preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen., è precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ( ex aliis , Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177).
3.Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Così è deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME