Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal Giu per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, che ha disposto l’applicazione della mi cautelare carceraria nei confronti del ricorrente, in relazione alla contestazione provvisori reati di cui all’ art. 74, commi primo, secondo terzo e quarto, d.P.R.309/1990, aggrava dall’art. 416 bis 1 cod. pen., per aver preso parte ad un’RAGIONE_SOCIALE composta da più di die persone finalizzata a commettere un numero indefinito di delitti, con il ruolo di addetto commercializzazione al dettaglio dello stupefacente del tipo cocaina, mensilmente assegnato dal RAGIONE_SOCIALE con quantitativi predeterminati, a fronte della corresponsione di uno stipendio mens avvalendosi, con metodo mafioso delle condizioni di assoggettamento e di omertà riconducibili al RAGIONE_SOCIALE mafioso denominato “RAGIONE_SOCIALE” di cui l’RAGIONE_SOCIALE è un organismo servente, al fine di far detenere a tale RAGIONE_SOCIALE mafioso una posizione di monopolio sul merc della cocaina nella città di Foggia (capo 1) e di cui all’art. 73, comma primo, d.P.R.309/1 416 bis 1 cod. pen., per aver illeciti illecitamente detenuto a fini di spaccio, in cogesti INDIRIZZO NOME, quantitativi variabili da 50 a 200 grammi al mese di sostanza stupefacente de tipo cocaina presso le piazze di spaccio della città di Foggia, con l’aggravante di aver agi fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE mafioso denominato “RAGIONE_SOCIALE” (capo 30).
2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Il giudice a quo, nell’ordinanza impugnata, asserisce, erroneamente, che la richiesta di riesame concerne la sola aggravante di cui all’a 416 bis 1 cod. pen. Tuttavia, rappresenta il ricorrente di non aver mai effettuato alcuna impl ammissione di responsabilità in ordine all’appartenenza della RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico stupefacenti e di aver contestato la sussistenza di gravi indizi di appartenenza al sodaliz sensi dell’art 74 d.P.R. 309/1990 aggravato dall’art. 416 bis 1 cod. pen.
Il COGNOME non aveva alcuna consapevolezza dell’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE né del ruolo che egli avrebbe svolto nell’economia del fenomeno associativo finalizzato a stabilire de condizioni di gestione monopolistica dello spaccio di stupefacenti nella città di Foggia. emerge sulla base di quali elementi il giudice di merito ha inferito tale consapevolezza in or all’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminoso finalizzato allo spaccio di stupefacente, in quanto d elementi indiziati acquisiti non risulta che il COGNOME ricevesse ordini specifici dal l’acquisto e per la vendita della sostanza stupefacente. In tal senso, contrariamente a quan affermato dal giudice a quo, non depone il rinvenimento di un taccuino da cui risulta la quantità di merce consegnata al COGNOME e l’indicazione del nomignolo COGNOME. Tale taccuino costituisce un mero promemoria che non può acquisire in alcun modo il valore di indizio d appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma attesta solo la commissione di reati di spaccio. un dato acquisito che chiunque volesse commerciare sostanze stupefacenti nel territorio foggiano
era obbligato ad acquistare lo stupefacente da chi deteneva il monopolio della sostanza del ti cocaina, nelle piazze di spaccio di Foggia, se non a pena di violente ritorsioni. Tale condizion coartazione e di costringimento elide in radice qualunque elemento di condivisione su cui si fond l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’appartenenza alla struttura associativa e ancor più elide la sussistenza della finalità di agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE.
Non è stata dal giudice richiamata alcuna intercettazione che attinge direttament l’indagato.
Con riferimento alla contestata aggravante, il ricorrente evidenzia che il mero fine di l derivante dalla commercializzazione dello stupefacente non indizia la partecipazione ad un progetto indeterminato finalizzato al conseguimento di un lucro in favore dell’associazio RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, illogica è l’affermazione secondo cui era fine dell’agire del COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE proseguisse nell’attività di spaccio e prosperasse traendone profitto, posto emerge in maniera evidente che il COGNOME aveva, quale unico interesse, quello di effettua l’attività di spaccio in maniera autonoma e proficua solo per sé stesso, tanto da aver provato ampliare la propria attività, cercando altri canali di approvvigionamento. Infine, erroneame il giudice a quo richiama paralleli procedimenti penali da cui il COGNOME non è neppure lambito, a differenza di altri coindagati ed imputati nei procedimenti pendenti.
Il giudice non ha neppure adeguatamente valutato la richiesta di considerare le esigenze cautelari e di fronteggiare il pericolo di recidivanza con la misura graduata degli a domiciliari.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto rise cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del ri ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta i verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai li ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni c indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, con congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risul probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d’impugnazione, la precipua funzion di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enu dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittim provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si i al modulo di cui all’ art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal part contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l’asserto relat al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e c apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici do dell’indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino).
Si precisa, inoltre, che integra la condotta di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE finaliz al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto di esse · agevola lo svolgimento dell’attività criminosa del RAGIONE_SOCIALE ed assicura la realizzazione del programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore di f parte e di contribuire al mantenimento dell’organizzazione (Sez.6, n. 41717 del 06/11/2006) Dunque, anche l’acquirente- rivenditore, qualora si dimostri stabilmente disponibile a ricev · con ‘continuità la sostanza stupefacente, può essere ritenuto Partecipe del vincolo associati (Sez.5, n. 1291 del 17/03/1997).
1.1.Nel caso di specie, con riferimento ai gravi indizi di appartenenza alla associazi finalizzata al traffico di stupefacenti, il giudice a quo ha richiamato gli ampi riscontri costituiti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche nonché dalle dichiarazioni rese da due collabora di giustizia che hanno riconosciuto nel COGNOME, alias “NOME“, uno dei soggetti indicati tale nominativo nella lista degli spacciatori gestiti dal sottogruppo – cd Direttorio – ricon al coindagato COGNOME, che si occupava della distribuzione dello stupefacente ai sin spacciatori, di una quantità fissa di droga, corrisposta mensilmente, per lo spaccio nella ci Foggia, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 50-55 al grammo, a fronte di un pagament di uno stipendio mensile. Nella lista erano indicati gli spacciatori intranei ed asservit catena di distribuzione, tra cui il COGNOME e il COGNOME, che, come risulta dalle intercet lavorano e collaboravano insieme. Il “sistema” prevedeva che il ricavato della vendita fos versato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che lo stupefacente dovesse essere tagliato e venduto al prezzo stabilito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che riforniva i sottogruppi, che, in sostanza, la gestio traffico avvenisse secondo criteri centralizzati, in modo da eliminare ogni forma dì concorre e di assicurare il monopolio del mercato della cocaina.
Il giudice del riesame ha, dunque, condivisibilrnente evidenziato la continuità, la frequ la stabilità e l’automatismo della prassi e dei contatti tra i vari partecipi della organizz la loro ripartizione dei compiti per affermare non solo la piena partecipazione alla associaz RAGIONE_SOCIALE ma anche la finalità di agevolare il RAGIONE_SOCIALE mafioso che riforniva di stupeface cosiddetto “Direttorio” cui anche il ricorrente apparteneva, e quindi dotav approvvigionamenti di droga prestabiliti ed assegnati a ciascun fornitore in un arco tempora ben cadenzato. Il giudice a quo ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE finalizzata traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto di esse agevola lo svolgimento dell’attività criminosa del RAGIONE_SOCIALE e assicura la realizzazione de programma delittuoso.
Per quanto attiene più specificatamente alla deduzione difensiva volta a censurare l sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., il giudice a quo ha sottolineato che, in considerazione dell’importanza del ruolo assunto dal COGNOME, quale spacciatore pe conto dell’RAGIONE_SOCIALE, dal fatto che egli aveva contatti con i vertici dell’organizza che gestivano la fornitura di cocaina a cui rendicontava periodicamente i proventi ricavati d cessione del narcotico, debba inferirsi la consapevolezza di essere un elemento di un’inte sequenza operativa che mira ad un unitario obiettivo, e quindi la piena consapevolezza dell finalità di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della convergenza degli interessi del ricorren quelli del gruppo mafioso e di contribuire con la propria condotta alla realizzazione degli inte del RAGIONE_SOCIALE mafioso. Anche sotto questo profilo il giudice ha effettuato una rigorosa veri facendo buon governo del principio secóndo cui, ai fini della configui -abilità dell’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., onde evit rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, occ dimostrare due distinti profili, ossia che il reato è stato commesso al fine specifico di f l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE* e la consapevolezza dell’ausilio prestato al sod (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199 – 02).
Il Tribunale, ha precisato che non elide tale consapevolezza la condizione di costringimen invocata dl ricorrente, il quale ha rappresentato di essere “costretto’ a rifornirsi di d RAGIONE_SOCIALE mafioso, non potendovi rinunciare se non a rischio della propria incolumità, n avendo alcuna possibilità di accedere ad un’altra fonte di approvvigionamento in quanto in qu momento storico a Foggia il gruppo RAGIONE_SOCIALE gestiva la cocaina in condizioni monopolistiche Infatti, tale timore per la propria incolumità non esclude il dolo, avendo il ricorrente la po di rinunciare a spacciare droga.
Trattasi di motivazione puntuale, esauriente, saldamente ancorata a precise risultanz processuali e perciò del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Peraltro, l’apparato argomentativo della pronuncia impugnata è del tutto conforme al dictum di Sez. U, 19/12/2019, che ha condivisibilmente ritenuto che l’aggravante speciale, gi prevista dall’art. 7 d. I. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi inserita nell’art. 416 bis.1 cod. pe
prevede l’aumento di pena allorquando la condotta sia consumata “al fi ne di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose, abbia natura soggettiva e si applichi al concorrente solo se da conosciuta (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). La predetta aggravante inerisce, infatti, ai motivi a delinquere, e per questo ha natura soggettiva, ma si comuni concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finali agevolatrice perseguita dai compartecipi.
In ordine alle esigenze cautelari, va richiamata in primo luogo la presunzione previ dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come riformulato dalla L. n.47 del 2015 (sul punt vedano, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022 Cc., dep. 23/02/2022, Rv. 282766; Sez. 1, n.21900 del 07/05/2021 Cc., dep. 03/06/2021, Rv. 282004). Il principio giurisprudenziale invalso seguito della riforma è quello secondo il quale il requisito dell’attualità del pericolo di rei del reato non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, intesa com reiterazione dello stesso fatto in contestazione, quanto, invece, una valutazione prognostica su possibilità di condotte analoghe, ovverossia di reati della stessa specie, alla streg un’accurata analisi della fattispecie concreta che, prescindendo dalla previsione di specifi
occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv.277242; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085). Si è altresì specificato che requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, l proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui s manifestata la potenzialità RAGIONE_SOCIALE dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indic recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la cautelare è chiamata a realizzare (Sez.1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122).
Si osserva inoltre che, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confr dell’indagato del delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, la presunzione relativa di peric sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis c pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativ dimostri – in modo obiettivo e concreto – l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’in dal gruppo RAGIONE_SOCIALE e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez.6, n.28821 del 30/09/2020, Rv. 279780).
Nell’ordinanza impugnata, il giudice a quo afferma che tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non app vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato. Al. riguardo, il Tribunale . ha riscontrato l’ass’enza di elementi favórevoli che consentano di superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e di formulare un giudizio di non pericolosità dell’indagato. Il giudice ha infatti evidenziato condotte in contestazione non costituiscono estemporanei ed isolati episodi, bensì si inserisco all’interno di un meccanismo di controllo della gestione dello stupefacente da parte organizzazioni criminali. Il COGNOME era uno spacciatore che operava all’interno di un sist strutturato, intraneo al RAGIONE_SOCIALE anche quando erano state modificate le modalità di spacc raddoppiando le quantità di stupefacente immesso nel mercato allo scopo di stroncare ogni forma di concorrenza nell’approvvigionamento, uno spacciatore che voleva “crescere” aumentando il quantitativo di droga che gli veniva fornito dai fornitori. Il giudice ha richiamato i precedenti penali, relativi a oltraggio a pubblico ufficiale e di detenzione pe spaccio di sostanze stupefacenti.
A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a formulare censure solo contestative, p sovrapponendo il profilo della attualità delle condotte contestate, risalenti nel tempo a d anni prima, con quello della prova della rescissione dei legami con il RAGIONE_SOCIALE e con la consorteria “RAGIONE_SOCIALE“.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente ad corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare,
segnatamente in relazione al parametro di cui all’art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato specifiche circostanze di fatto legate alle modalità realizzative della condotta e alla perso dell’indagato (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo a individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attuali concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta.
3.11 ricorso deve, COGNOME dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità. Alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. peri.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente