Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12417 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Ribera il 06/04/1987 avverso l’ordinanza del 02/08/2024 del Tribunale Libertà di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria dell’Avvocato generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso L’avv. COGNOME si Ł riportato ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi depositati ed ha insistito per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza impugnata ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 4 luglio, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1) dell’imputazione provvisoria e, segnatamente, per avere fatto parte – unitamente ad altri associati (tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e numerosi altri soggetti) dell’associazione mafiosa cosa nostra e, dunque, essersi avvalso della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per commettere delitti (contro l’incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio) per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sØ e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione.
1.2. Il Tribunale del riesame ha in primo luogo disatteso l’eccezione preliminare sollevata dall’indagato riguardante l’assenza del provvedimento di proroga del decreto autorizzativo n. 1478/2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 21 agosto 2020. A tale fine, ha evidenziato la presenza del successivo provvedimento di proroga emesso in data 31 marzo 2021 (a sua volta seguito da numerosi altri provvedimenti di analogo tenore) al quale, in quanto adeguatamente motivato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 4572 del
17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265746) può essere attribuita natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle suddette operazioni.
1.3 Nel merito, il Giudice della cautela ha riportato, anche attraverso il rinvio alla piø ampia analisi contenuta nell’ordinanza genetica, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, costituita essenzialmente dai risultati delle indagini tecniche, e l’ha ritenuta in grado di sostenere – a livello indiziario – che COGNOME fosse partecipe della famiglia di Sciacca, articolazione dell’associazione mafiosa cosa nostra , quanto meno dall’anno 2010, quando, a seguito della morte del vertice NOME COGNOME, questi era stato sostituto da NOME COGNOME di cui egli era divenuto braccio destro, partecipando al controllo delle attività economiche facenti capo al sodalizio, attraverso l’impresa edile di cui era titolare.
1.4. Presenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata al capo 1) ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201 e l’assenza di elementi tali da far ritenere la stessa superata, reputando che la gravità dei fatti impedisse di poter ritenere adeguata qualsiasi misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.
Ricorre per cassazione COGNOME tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso.
Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite del 2005 con cui si Ł definita la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, nonchØ quella specificamente ritagliata sulla figura dell’imprenditore colluso – secondo la quale questi in tanto può essere considerato partecipe al gruppo criminale, in quanto svolga un attività che va oltre il conseguimento dei reciproci vantaggi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, nella consapevolezza della propria stabile messa a disposizione del sodalizio, del quale condivide metodi e obiettivi – lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe del tutto trascurato i rilievi difensivi.
Segnatamente, quanto all’affermata ingerenza e al controllo dei pubblici appalti, si sarebbe trascurato: i) il fatto che l’indagato sia risultato estraneo ai lavori di rifacimento dell’area portuale di Sciacca, lavori che secondo la tesi del ricorrente costituirebbero certa manifestazione del controllo delle attività del territorio di riferimento da parte della famiglia di Sciacca; ii) l’avvenuta aggiudicazione diretta dal Comune dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asilo nido; iii) quanto dichiarato del commercialista e revisore contabile NOME e attestato dalla documentazione, secondo cui COGNOME ovvero la sua impresa non hanno mai emesso fatture riguardanti i lavori dell’impianto fognario di Sciacca, a conferma della sua estraneità da detti lavori.
Si contesta l’esistenza di elementi sui quali ritenere, sia pure in via indiziaria, la stabile messa a disposizione, da parte dell’indagato, della propria attività imprenditoriale per le finalità del sodalizio, evidenziandosi per converso elementi di segno opposto, quali le conversazioni che attesterebbero i rapporti conflittuali tra lui e COGNOME.
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’erroneità della motivazione del Tribunale secondo cui la partecipazione di COGNOME al sodalizio sarebbe ulteriormente evidenziata dalla conoscenza, da parte di quest’ultimo, delle dinamiche interne alla famiglia e di quelle imprenditoriali ‘mafiose’ e della ritenuta ingerenza nel controllo dei voti, per conto del sodalizio, nelle competizioni elettorali.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 267, in relazione agli artt. 191, 271 e 125 cod. proc. pen., in punto di ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite in virtø del decreto autorizzativo numero 1478/2020, privo di autorizzazione alla proroga.
L’eccezione sarebbe stata superata dal Tribunale del riesame sulla base di una giurisprudenza
di legittimità non utilizzabile nel caso di specie, poichØ i decreti di proroga successivi non sono stati adeguatamente motivati, replicando la mera formula normativa, senza l’effettiva e specifica indicazione di elementi a carico di COGNOME.
2.3. In data 16 dicembre 2024 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha maggiormente articolato il primo motivo di ricorso.
In particolare, il Tribunale del riesame si sarebbe sottratto al doveroso onere di verifica delle deduzioni dell’indagato e avrebbe «a) omesso di confrontarsi con la discolpa articolata con nota scritta e documentazione allegata; b) impropriamente richiamato il principio -in sØ non controversodella reciproca integrazione tra ordinanza genetica e provvedimento di riesame; c) derivato la gravità indiziaria anche da condotte estranee all’incolpazione come -ad esempio- l’asserito sostegno mafioso a una candidata al consiglio comunale».
Nessuna argomentazione si rinverrebbe nel provvedimento del Tribunale, se non uno «sterile elenco», in merito alle questioni dedotte con corposa nota difensiva depositata, in cui si argomentava che i rapporti di COGNOME con il COGNOME erano rari e meramente formali, come risulterebbe dimostrato: i) dalla conversazione intercettata in cui lo stesso COGNOME dà atto che i rari incontri con lo zio si esaurivano in telegrafici convenevoli del tipo; ii) dalla conversazione in cui COGNOME rivela al suo interlocutore che i contrasti con lo zio erano irrisolvibili essendo arrivati «alle maniere nere»; iii) dalla conversazione in cui COGNOME confida all’interlocutore di non aver potuto lavorare a Ribera (suo paese di nascita) proprio perchØ ostacolato da Friscia; iv) dalla ricostruzione cronologica dell’asserito coinvolgimento di COGNOME nell’ ‘affare delle pale eoliche’, risalente ad un epoca i cui questi era poco piø che quattordicenne; v) dall’avere, a tale ultimo proposito, erroneamente un elemento indiziario da un dialogo inter alios che costituisce un mero scambio di personali congetture, talune introdotte in forma interrogativa e non affermativa.
Insostenibile sarebbe l’assunto del Tribunale in punto di possibilità di reciproca integrazione tra l’ordinanza genetica ed il provvedimento di riesame, principio inapplicabile al caso di specie perchØ gli elementi a discolpa sono stati prospettati per la prima volta in sede di riesame, sicchØ per essi non vi Ł una motivazione preesistente motivazione da assumere come riferimento integrativo di quella offerta dai giudici del riesame.
L’omesso confronto con gli elementi a discolpa non potrebbe, infine, neppure ritenersi superato dalle osservazioni svolte dal Tribunale sull’asserito condizionamento delle elezioni comunali del 2022, poichØ si tratta di una condotta estranea all’imputazione, in quanto la stessa Ł priva di qualsiasi riferimento a condotte qualificabili come impedimento o condizionamento del libero esercizio del voto
L’Avvocato generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure non consentite o, comunque, manifestamente infondate.
Manifestamente infondato Ł, invero, il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare, con cui si eccepisce l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate dopo il 14 marzo 2021, per omessa emissione del provvedimento di proroga del decreto autorizzativo n. 1478 del 2020.
Questa Corte, con indirizzo ermeneutico che qui si condivide e ribadisce, ha già chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato “di proroga”, intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo
provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l’intromissione nella altrui sfera di riservatezza(Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265746;Sez. 6, n. 28521 del 16/06/2005, COGNOME, Rv. 231957).
Il Tribunale (p. 6 del provvedimento impugnato) ha chiarito che nel successivo decreto di proroga il Giudice per le indagini preliminari ha specificamente evidenziato la necessità di monitoraggio richiesto dal Pubblico ministero alla luce degli elementi evidenziati nella nota in data 27 marzo 2021 della Guardia di Finanza e che pertanto, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, detto decreto poteva ben essere ritenuto autonomo provvedimento autorizzativo.
A fronte di tale ineccepibile motivazione, il ricorrente si limita a riproporre la questione e ad asserire, in modo a-specifico, il difetto di idonea autonoma motivazione del decreto, senza neppure indicare quali sarebbero le conversazioni concretamente utilizzate nel provvedimento e asseritamente ‘rimaste scoperte’ dal provvedimento di proroga.
Inammissibili sono le censure in punto di gravità indiziaria contenute nel primo motivo di ricorso, anche nella piø ampia articolazione svolta con i motivi nuovi.
3.1. Il ricorrente avanza invero critiche, che, oltre ad opporsi, con argomentazioni di merito, alla conclusione del Tribunale, si presentano a-specifiche rispetto al ragionamento giustificativo che la sorregge e che si snodano secondo un metodo valutativo non consentito, nella misura in cui isolano, parcellizzandoli, gli elementi indiziari valorizzati sinergicamente dai Giudici della cautela.
Costituisce infatti principio di diritto consolidato che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, Ł illegittima una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (tra tante, Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515; in tema di prova indiziaria, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678).
Quanto poi al significato indiziario degli elementi indiziari, Ł principio pacifico che in sede di legittimità anche nella materia cautelare Ł consentita la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; tra le tante conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
3.2. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, a p. 6 e s. dell’ordinanza, dà contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione di gravità indiziaria a carico dell’indagato, richiamando a conforto stralci delle conversazioni intercettate.
Si sono, a tal fine, valorizzate: i) le conversazioni nella quali i sodali, COGNOME e COGNOME, lamentano la preferenza accordata da COGNOME a COGNOME nell’acquisizione dei lavori edili, facendo esplicito riferimento al passaggio diretto del denaro derivante dalle attività economiche collegate alle ‘pale eoliche’ nella casse della famiglia mafiosa; ii) quelle attestanti il coinvolgimento nei lavori di completamento della rete fognaria di Sciacca, formalmente aggiudicati alla RAGIONE_SOCIALE di Pavone, ma attestanti l’incontro di quest’ultimo con l’indagato e COGNOME per definire i termini del subappalto. In proposito sono altresì valorizzate le conversazioni tra COGNOME e COGNOME in merito al sicuro coinvolgimento, peraltro poco gradito da quest’ultimo, di COGNOME nella gestione dell’affare; iii) l’aggiudicazione all’impresa RAGIONE_SOCIALE, dello stesso COGNOME, dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asilo nido di Menfi, in occasione dei quali entrava in contrasto con COGNOME con
cui discuteva dei prezzi eccessivi per le forniture del materiali (si veda, tra le altre, la conversazione del 18 maggio 2021, riportata per stralcio nel provvedimento impugnato); iv) i rapporti intrapresi anche con la famiglia mafiosa di Ribera, attestati dalle conversazioni con NOME e COGNOME; v) l’intervento in occasione delle elezioni del 2022 del Comune di Sciacca, attestato dai colloqui con la candidata NOME COGNOME.
Al cospetto di tale motivazione – priva di fratture logiche – il ricorso si risolve in una rivalutazione degli elementi indiziari e, di piø, ad una sollecitazione al Giudice di legittimità a una, non consentita, diretta valutazione degli stessi.
In particolare, non colgono nel segno le doglianze miranti a evidenziare che non tutti i lavori appaltati a COGNOME sarebbero riconducibili al sodalizio, poichØ i Giudici della cautela hanno dimostrato, attraverso una lettura non manifestamente illogica di alcune conversazioni, l’esistenza della gravità indiziaria della riconducibilità del sodalizio ad alcuni degli appalti.
Manifestamene infondata Ł anche la censura che addebita all’ordinanza il mancato vaglio degli elementi asseritamente favorevoli (quali le conversazioni che attesterebbero l’esistenza di ‘frizioni’ tra COGNOME e alcuni componenti del sodalizio o l’assenza di fatturazione dei lavori edili in prospettazione accusatoria svolti da COGNOME nell’interesse del sodalizio) poichØ il Tribunale dimostra (p. 4 del provvedimento impugnato) di averne piena contezza.
E, d’altra parte, com’Ł noto, la disposizione di cui all’art. 292, comma 2ter , cod. proc. pen., in base alla quale l’ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice – in sede di applicazione della misura – la indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne’ tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obbiettivamente con gli elementi accusatori (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 27505; Sez. 6, n. 35675 del 06/07/2004, Segreto, Rv. 229409). E, ancora, «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività».
Nel caso di specie, le questioni prospettate dalla difesa sono state implicitamente, ma univocamente, superate dalle argomentazioni svolte dal Tribunale e il ricorrente con il ricorso, nel lamentarne l’omesso vaglio, non ha assolto all’onere di indicarne la decisività.
Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese processuali, nonchØ alla sanzione pecuniaria a favore dellaCassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 17/12/2024
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI
Il Presidente NOME COGNOME