Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36930 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAMACCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE RIESAME di CATANIA
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 marzo 2025, depositata in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania emessa in data 28 gennaio 2025 con la quale è stata applicata a COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 416 -bis , commi 1, 4 e 6 cod. pen. (capo 1); al reato di cui all’art.416 -ter cod. pen. (capo 14):
per avere partecipato all’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE operante nella provincia di Catania, famiglia COGNOME (capo 1);
per il delitto di scambio elettorale politico mafioso in occasione della competizione elettorale delle elezioni amministrative nel Comune di COGNOME nell’ottobre 2021 (capo 14).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, mediante atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolato nei motivi di seguito esposti.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di autonoma valutazione.
La difesa lamenta che l’ordinanza genetica risulta essere sovrapponibile alla richiesta cautelare del Pubblico ministero senza alcuna valutazione ad eccezione di alcune considerazioni finali volte a sottolineare l’autoevidenza dimostrativa del compendio indiziario.
A fronte della specifica censura, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta.
La partecipazione all’associazione dell’indagato è ricavata da pochi elementi ed in particolare da un incontro avvenuto in data 22 aprile 2022 presso la impresa di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli dell’indagato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; dall’episodio in cui NOME COGNOME forniva ortaggi all’impresa dell’indagato; dall’episodio del gennaio 2022 allorquando l’indagato lamenta una disparità di trattamento rispetto agli altri imprenditori per il costo delle cassette da frutta a lui imposto; dall’episodio nel settembre 2022 allorquando all’indagato viene richiesto di invitare un allevatore a lasciare i terreni a lui concessi in affitto perché da tempo inadempiente; dalla telefonata nell’ottobre 2021 intercorsa con un suo vecchio amico che aveva scontato un lungo periodo di detenzione.
Siffatti episodi – peraltro limitati ai soli contatti con NOME COGNOME– sono riportati nell’ordinanza genetica in maniera acritica senza evidenziare gli elementi essenziali per la partecipazione al gruppo associativo: adesione, contributo, riconoscimento.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
La contestazione è chiusa e limitata dall’ottobre 2021 al dicembre 2022. Gli elementi a carico si fermano al 16 settembre 2022. A fronte di specifica censura, l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione ai fini delle esigenze cautelari e della presunzione di legge.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa e alla mancata qualificazione nella ipotesi di concorso esterno.
2.3.1. L’unico dato certo è che l’indagato acquistava prodotti agricoli da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che gestivano una società di fatto avente ad oggetto la produzione e vendita di prodotti agricoli.
Il rapporto è dunque esclusivo con l’COGNOME e da questo dato è stata ricavata la partecipazione all’associazione.
In realtà l’incontro avvenuto in data 22 aprile 2022 presso la impresa di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli dell’indagato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME è un contatto unico e sporadico ed avviene fuori all’azienda. Il rapporto commerciale tra COGNOME e COGNOME e la contabilità parallela relativa si esaurisce in un rapporto di natura economica e non coinvolge l’associazione, né sotto il profilo del contributo causale fornito alla stessa, né sotto il profilo organizzativo.
L’episodio del gennaio 2022 – allorquando l’indagato lamenta una disparità di trattamento rispetto agli altri imprenditori per il costo delle cassette da frutta a lui imposto – appare provare una imposizione e non un privilegio nei confronti del COGNOME: si tratta di un accordo commerciale in cui l’indagato risulta parte soccombente al punto da chiedere la risoluzione del contratto o comunque la emissione di una nota di credito in suo favore.
Né la natura mafiosa del rapporto può ricavarsi unicamente dalla circostanza che l’interlocutore fosse COGNOME: l’episodio dimostra piuttosto la sottomissione dell’imprenditore all’altrui volontà per non incrinare il rapporto economico con il suo interlocutore.
L’episodio del settembre 2022, allorquando all’indagato viene richiesto di invitare un allevatore a lasciare i terreni a lui concessi in affitto perché da tempo inadempiente, trova la sua corretta lettura ed interpretazione se solo si considera che COGNOME è il maggiore imprenditore agricolo di COGNOME e il suo intervento è occasionale ed estemporaneo ed è la conseguenza dell’autorevolezza e del rispetto che le persone del posto nutrono nei suoi confronti, senza che l’episodio possa rivelare una qualche imposizione di natura mafiosa.
Infine, la telefonata nell’ottobre 2021 intercorsa con un vecchio amico che aveva scontato un lungo periodo di detenzione è del tutto neutra trattandosi di un amico che lo chiama per salutarlo una volta terminata l’espiazione della pena e nel corso della conversazione. COGNOME lo ringrazia per le condoglianze ricevute a seguite della prematura predita di suo figlio
2.3.2. Alla luce delle già indicate considerazioni, la difesa lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale di una diversa qualificazione dei fatti contestati in relazione alla ipotesi del concorso esterno ex artt. 110-416 bis cod. pen.
COGNOME è un imprenditore influente nel territorio di COGNOME, ma non risulta in alcun modo inserito nell’organizzazione come rivela chiaramente la conversazione n.15662 del 24 novembre 2022 nel corso della quale, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel discutere dei due furti di autocarri subiti dall’indagato (regolarmente denunciati) affermano che ‘NOME COGNOME non è famiglia, è esterno’.
2.4. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della contestazione di cui all’art. 416 -ter cod. pen. (capo 14).
La condotta contestata è attribuita all’indagato in ragione del sostegno elettorale che COGNOME ha garantito al ragioniere COGNOME suo dipendente e indirettamente al COGNOME, alla luce di un incontro successivo alle lezioni avvenuto anche con quest’ultimo presso l’azienda.
In realtà, evidenzia la difesa, non vi è alcuna conversazione telefonica in cui sia coinvolto l’indagato che riveli un suo specifico interessamento o procacciamento di voti per NOME. Vi è solo il comprensibile sostegno garantito al proprio dipendente in ragione dell’autorevolezza e delle conoscenze che l’indagato ha sul territorio.
Peraltro, un possibile condizionamento da esercitare presupporrebbe il riconoscimento dello status di mafioso da parte della popolazione, circostanza insussistente nel caso in esame in ragione della incensuratezza dell’indagato.
Non vi è infine alcuna prova che la richiesta di COGNOME sia stata accompagnata dalla promessa di qualsivoglia utilità, necessaria per la configurabilità della fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Va premesso che, in materia di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza costituiscono una ‘prova allo stato degli atti’, valutata dal giudice in una fase in cui la formazione del materiale probatorio è ancora in corso e non è stata sottoposta al vaglio del contraddittorio dibattimentale. È proprio tale carattere dinamico, e non la diversa capacità dimostrativa, a distinguerli dalla prova idonea a giustificare una pronuncia di condanna (Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232601).
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’eccezione di nullità doveva essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, in mancanza della quale la parte è decaduta dalla possibilità di proporla.
Sul punto questa Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, la nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., va qualificata come nullità generale a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame (Sez. 3 n. 41786 del 26/10/2021 Rv. 282460).
In ogni caso si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto formulata in modo del tutto generico, nonostante la pretesa specificazione dei temi su cui l’ordinanza genetica avrebbe omesso una valutazione autonoma.
Secondo un costante e condivisibile insegnamento giurisprudenziale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate , qualora la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2 n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).
La genericità delle deduzioni difensive deriva dal fatto che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 274760 – 01).
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Con particolare riguardo alle mafie «storiche», secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. «tempo silente» (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra
l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726).
Sussiste una indicazione minoritaria di questa Corte secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose «storiche» deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra «gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285895).
3.2. Operata questa sintetica ma necessaria ricostruzione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in relazione alla interpretazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre confrontarsi con il contenuto della ordinanza impugnata.
Il tempo trascorso nel caso di specie non è riferito a epoche remote, ma a un passato molto prossimo, quale quello che abbraccia il periodo delle indagini compiute intercorso tra il 2021 e il 2022, rispetto al quale non vengono enunciati fatti o circostanze successivi tali da far ritenere che il sodalizio mafioso operante in sia venuto meno o l’indagato, nel frattempo, se ne sia definitivamente allontanato o abbia rescisso i rapporti con gli altri sodali.
Inoltre, sono stati posti in evidenza nella ordinanza impugnata elementi che depongono nel senso della persistente attualità della presunzione di cui all’art 275 comma terzo cod. proc. pen. così da far apparire del tutto infondata la censura di omessa o illogica motivazione, quali il ruolo assunto dal ricorrente quale referente diretto del capo clan (NOME) attualmente detenuto, anche per assicurare il suo sostentamento in carcere e per attuare il patto elettorale.
Il terzo e il quarto motivo risultano manifestamente infondati.
Secondo questa Corte in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
4.1. L’ordinanza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici (p.5 e ss.) ha adeguatamente descritto lo stabile inserimento del ricorrente nella organizzazione: COGNOME – attraverso la sua attività di impresa e in ragione dei rapporti occulti con il vertice NOME COGNOME– esercita un controllo dei commerci e delle produzioni agricole sul territorio anche per conto dell’organizzazione; il suo concreto contributo in favore della associazione si manifesta nell’organizzazione di incontri tra i vertici, nell’assicurare liquidità al capo, nel consentire infiltrazioni politiche nel tessuto amministrativo della città di COGNOME, assumendo sul territorio la figura di riferimento della associazione per dirimere controversie e per intrattenere rapporti commerciali.
4.2. L’ordinanza ha esaustivamente risposto alle obiezioni difensive avanzate in sede di riesame (p.11 e ss.) e nuovamente proposte in questa sede:
–COGNOME, lungi dall’essere un imprenditore vittima degli associati, ha spesso assunto iniziative in loro favore proprio in ragione del vincolo associativo che lo lega alla famiglia COGNOME;
il furto del camion subito è stato realizzato da persone che non conoscevano la caratura criminale dell’indagato come risulta dalla conversazione n.3789 del 4 gennaio 2023.
4.3. Corretta infine la qualificazione giuridica in punto di partecipazione e non di concorso esterno. Il contributo del ricorrente in favore dell’associazione mafioso non è risultato occasionale, ma questi ha stabilmente messo a disposizione la propria impresa per curare gli interessi economici anche della cosca.
Siffatta affiliazione è rivelata dunque dallo stretto rapporto di natura commerciale occulto con il capo del clan nell’ambito del commercio di prodotti agricoli, dagli acquisiti continuativi di prodotti dall’impresa occulta del capo clan tramite una contabilità in nero intrattenuta dal contabile dipendente dello stesso ricorrente, COGNOME, poi eletto al consiglio comunale; dalla disponibilità a erogare somme liquide al bisogno in favore del capo clan, come desunto anche da specifico episodio di prelievo di 2000 euro in suo favore.
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Le doglianze si risolvono in una reinterpretazione del compendio indiziario, offrendo un significato diverso al colloquio intercettato dopo le elezioni in cui si devono decidere le sorti di presidente del consiglio comunale di COGNOME, o alla conversazione in cui COGNOME chiede a COGNOME di essere presente al seggio durante le elezioni, o alle conversazioni che indicano i candidati poi eletti come ‘nostri e a disposizione’.
Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
L’ordinanza impugnata evidenzia come COGNOME non agiva per interessi personali: in qualità di affiliato, l’elezione rappresentava un vantaggio a favore del sodalizio di appartenenza, attraverso una messa a disposizione dei candidati eletti, come meglio specificato anche in talune conversazioni da cui si desume come il patto riguardasse qualunque utilità futura correlata alla nomina.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da “qualunque altra utilità”, termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente (Sez. 6 n. 14344 del 15/01/2025, Naso, Rv. 287934-02).
La sua qualità di associato non necessitava l’adozione di un metodo mafioso per il procacciamento dei voti: ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all’associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi ” uti singulus “, occorre la prova che l’accordo contempli un’attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 1, n. 17870 del 25/03/2025, Pm c. Araniti, Rv. 288067).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME