Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10477 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10477 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Taurianova il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell ‘AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l ‘1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare nei confronti di NOME COGNOME, nella veste di indiziato per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa ‘ ndranghetista denominata RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato tramite atto redatto dall’AVV_NOTAIO, deducendo con un unico articolato motivo di ricorso,
violazione degli articoli 273 e 309 codice di rito e 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria in relazione al reato associativo.
Osserva il ricorrente che il giudizio di gravità indiziaria si basa su alcune conversazioni intercettate in ambientale tra il giugno 2021 e il dicembre 2022, periodo in cui si è sviluppata l’indagine ma l’indagato non ha commesso alcuna condotta illecita per agevolare il sodalizio criminale, mentre avrebbero dovuto essere indicate delle condotte o dei riscontri esterni a tali conversazioni, considerato, peraltro, che COGNOME è già stato nel passato condannato per il delitto di favoreggiamento personale ma assolto dall’accusa di partecipazione all’associazione mafiosa, per una condotta risalente al 1998.
Le conversazioni valorizzate dal Tribunale nel provvedimento impugnato si riferiscono a due soggetti legati da stretti rapporti di conoscenza da decenni, che si incontrano dopo oltre vent’anni, in occasione della scarcerazione del COGNOME e il Collegio trascura di considerare che detti rapporti non comportano necessariamente un’adesione alle dinamiche e alla operatività del sodalizio criminoso.
La difesa rileva che l’esistenza di uno stretto rapporto personale tra NOME e COGNOME è l’unico elemento certo e non comporta necessariamente la sua adesione al sodalizio.
Di contro, secondo i giudici, COGNOME sarebbe esecutore degli ordini e delle direttive del capo, ma tale affermazione si fonda su un ragionamento congetturale che trova smentita nella sentenza passata in giudicato, che ha riconosciuto l’estraneità della COGNOME al gruppo criminoso, e nella massima di esperienza secondo cui il soggetto intraneo ad un sodalizio non usufruisce di spazi di autonomia analoghi a quelli del COGNOME, che poteva non informare un esponente di vertice del gruppo del luogo in cui era stato allocato un affiliato latitante.
Anche l’addebito secondo cui si rendeva disponibile a salvaguardare l’immobile in INDIRIZZO, proprietà del RAGIONE_SOCIALE, accettando di comparire quale formale intestatario del bene e avvertendolo della necessità di individuare altro prestanome, dopo avere riportato una condanna, in quanto esposto alla rivalsa dello Stato per le spese di giustizia, non sono elementi idonei a fondare il giudizio di gravità Indiziaria in ordine alla sua partecipazione al sodalizio.
Il ricorrente inoltre critica l’interpretazione offerta nel provvedimento impugnato dalla conversazione intercorsa tra NOME e NOME il 17 giugno 2021.
Con memoria trasmessa il 26 febbraio 2026 l’AVV_NOTAIO ha replicato alle osservazioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché deduce genericamente violazioni di legge e vizi della motivazione ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione del materiale indiziario di cui il Tribunale ha offerto una lettura motivata priva di manifeste illogicità e di travisamenti.
Sembra opportuno ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 -01).
Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine all’ipotesi delittuosa attribuita all’indagato e posta a sostegno della misura cautelare.
Ed infatti a pagina 12 della ordinanza il tribunale evidenzia che dalla conversazione intercettata, nel corso della quale i due interlocutori usavano un linguaggio prudente, emerge che il ricorrente era intestatario fittizio di un appartamento in realtà di proprietà del COGNOME, e conosceva anche la collocazione degli altri terreni intestati fittiziamente a terzi, così fornendo un contributo al COGNOME, diretto ad impedire che il patrimonio del capoRAGIONE_SOCIALE venisse attinto da misure ablative, ma anche al sodalizio.
Nel corso della medesima conversazione è lo stesso COGNOME che attribuisce al ricorrente e al fratello il ruolo di ‘ sentinelle sul territorio di Gioia Tauro ‘, ricevendo conferma da parte del COGNOME del compito dagli stessi assunto di vigilanza delle attività che si svolgevano sul territorio, al fine di garantire gli interessi della RAGIONE_SOCIALE anche durante il periodo di detenzione del capo RAGIONE_SOCIALE; inoltre chiedeva al COGNOME di indicargli una persona di fiducia che gli facesse da prestanome.
Da altri dialoghi puntigliosamente riportati nel provvedimento del tribunale emerge che l’indagato in altre occasioni riferiva a COGNOME di alterchi e questioni che aveva risolto grazie al suo peso mafioso e aggiornava il suo interlocutore di progetti imprenditoriali in corso sul territorio; chiedeva aiuto per inserire lavorativamente il figlio; veniva messo a conoscenza delle dinamiche interne del sodalizio.
In conclusione, alla luce di questi elementi, la motivazione del collegio del riesame ha dimostrato, con argomenti immuni da manifesti vizi logici, che la vicinanza del ricorrente al boss COGNOME NOME, non si è limitata a dichiarazioni verbali ma si è concretizzata, nei fatti, in un contributo efficace al rafforzamento del potere mafioso della RAGIONE_SOCIALE sul territorio di influenza.
Deve pertanto ritenersi che il tribunale abbia applicato i princìpi espressi costantemente da Codesta Corte in tema di associazione di tipo mafioso, secondo cui la mera “contiguità compiacente”, anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria ( Sez. 5 , n. 12753 del 17/01/2024 Rv. 286120 -01).
In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla RAGIONE_SOCIALE per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen.
Roma 4 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME