Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 211 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato ilNOMEXXX
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi avverso l’ordinanza del 28/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito nel ricorso chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28/07/2025, il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da COGNOMENOME avverso l’ordinanza in data 20/05/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la richiesta di revoca della misura inflittagli della custodia cautelare in carcere o in subordine di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva.
La misura cautelare gli era stata applicata con ordinanza in data 14/03/2025 in relazione al reato di cui all’art. 416bis cod. pen., quale appartenente all’associazione di tipo mafioso denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dedita tra l’altro al traffico di stupefacenti, alla tratta delle persone e allo sfruttamento della prostituzione, nonchØ per condotte di reato-fine di sfruttamento della prostituzione.
Il Tribunale del riesame riteneva corrette le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, che anche a fronte delle nuove deduzioni della difesa aveva ravvisato ancora sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari.
Riportandosi alle motivazioni con le quali era stata respinta l’istanza di riesame già proposta avverso l’ordinanza impositiva della misura da COGNOMEX indagata quale concorrente nel reato di sfruttamento della prostituzione, il Tribunale ha ribadito la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa COGNOME, la quale si era spontaneamente confidata con i Carabinieri, per i quali svolgeva le funzioni di interprete, e aveva raccontato di essere stata vittima di tratta; aveva in particolare affrontato un viaggio dalla Nigeria nel 2016 seguendo la falsa promessa di trovare in Italia un lavoro regolare, mentre all’arrivo era stata indotta alla prostituzione. Il viaggio e le fasi successive con il suo affidamento ad una ‘NOME‘ (la coindagata NUMERO_CARTA) erano stati ricostruiti in maniera assai dettagliata e la distanza temporale tra i fatti e le dichiarazioni veniva
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
considerata ampiamente giustificabile per la particolare condizione in cui la donna si era trovata da minorenne a subire le condotte illecite, che l’aveva dissuasa a lungo dal denunciare i fatti, e per l’occasione determinatasi dopo l’incontro con i Carabinieri, che le aveva dato l’opportunità e lo stimolo per riferire quanto gli era accaduto.
Il racconto del viaggio con le particolari situazioni che lo contrassegnavano aveva sulla tratta dalla Nigeria elaborati dall’RAGIONE_SOCIALE, nonchØ nelle dichiarazioni della madre della persona offesa che ha riferito di proposte pervenutele dalla trovato riscontro nei report dell’RAGIONE_SOCIALE e negli RAGIONE_SOCIALE madre di COGNOMEX per fare partire la figlia per l’Italia e farla lavorare nel paese di approdo. Ulteriori riscontri, acquisiti per il tramite di informative di polizia giudiziaria, riguardavano le notizie che la persona offesa aveva fornito sui due soggetti incaricati di guidare il gommone che li aveva condotti in Italia (che erano fratelli e che erano stati poi arrestati), sullo sbarco a NOME e sul suo trasferimento alla struttura per migranti minorenni a COGNOMEXXXXX, dalla quale era fuggita insieme alla sua compagna di viaggio NUMERO_CARTA su richiesta della stessa COGNOMEX.
Quanto al periodo in cui fu costretta contro la sua volontà e sotto minaccia di gravi ritorsioni anche nei confronti dei familiari a prostituirsi dalla NOME e dal marito (poi individuato in NUMERO_CARTA, appartenente all’organizzazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘), le sue dichiarazioni erano state riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia
COGNOMENOMEXXX.
Il Tribunale del riesame, sulla base di queste valutazioni, disattendeva la doglianza della difesa di NOME, che sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa fossero generiche e non riscontrate e le riteneva indizianti a suo carico perchØ lo aveva riconosciuto come uno dei due soggetti (l’altro era NUMERO_CARTA) che per conto di
NOME passava a controllarla di notte anche per intimorirla. Egli con NOME la aveva accompagnata in Questura istruendole sul racconto da rendere per ottenere la protezione RAGIONE_SOCIALE e su come spacciarsi per maggiorenni.
Infine, la persona offesa ha affermato di avere compreso che NOME e gli altri uomini del gruppo facevano effettivamente parte del sodalizio criminale spesso evocato dalla ‘NOME‘ perchØ li aveva visti festeggiare il giorno della confraternita svolgendo un rito e vestendo un abbigliamento tipico dei ‘NOME‘.
Il Tribunale infine ricordava che l’organizzazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stata già riconosciuta come associazione mafiosa dalla giurisprudenza, che il citato collaboratore di giustizia
COGNOMENOMEXXX lo ha riconosciuto come uno RAGIONE_SOCIALE appartenenti all’articolazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che anche sul profilo facebook dell’indagato vi erano immagini in cui egli, NOME e altri ostentano la propria appartenenza al cult.
Le esigenze cautelari venivano, infine, ritenute non solo in forza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche della gravità delle condotte da lui commesse, dei suoi plurimi precedenti giudiziari e dei contatti ancora attuali dell’indagato con gli altri sodali.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di
COGNOMENOME, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato ex art. 416bis cod. pen.
La misura cautelare non può essere giustificata dal fatto che i cult nigeriani siano stati riconosciuti come associazioni mafiose dalla giurisprudenza e non può essere sufficiente il fatto che la ‘NOME‘ della persona offesa le abbia detto piø volte di essere in contatto con
gli ‘uomini di Benin’ per attribuire un ruolo in un’associazione mafiosa al ricorrente.
Mancano elementi individualizzanti a carico di NOME rispetto all’accusa che lo vorrebbe partecipe dell’associazione mafiosa.
Gli elementi valorizzati assertivamente dal Tribunale per il riesame sono del tutto generici; la persona offesa ha riferito di avere visto gli uomini di NOME festeggiare il giorno della confraternita ma non ha indicato tra i presenti il ricorrente; le foto in cui
NOME veniva indicato dal collaboratore NOME come partecipante alla festa annuale del cult non lo vedono assumere comportamenti significativi ma del tutto marginali.
Con motivi aggiunti ha ribadito e ulteriormente articolato gli argomenti a sostegno delle censure formulate nel ricorso.
Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
All’udienza di discussione, il sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Le censure alle quale Ł affidato il ricorso aggrediscono la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Il quadro indiziario a suo carico Ł stato ritenuto grave facendo leva sugli elementi in ordine al suo concorso nel reato-fine dell’organizzazione di sfruttamento della prostituzione in danno di COGNOME (illecito in riferimento al quale invece non si contesta la gravità RAGIONE_SOCIALE indizi), sottolineando la riconducibilità di tale reato all’associazione mafiosa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui faceva parte NUMERO_CARTA, marito e complice della ‘NOME‘ che gestiva l’attività di meretricio, e infine valorizzando le dichiarazioni della persona offesa
NOME che ha riferito di averlo visto con NOME in occasione di una festa del cult e le dichiarazioni del collaboratore NOME, che lo ha riconosciuto indicandolo come uno dei soggetti del gruppo.
Da quanto emerge dalla motivazione del provvedimento la persona offesa dichiarante ha dedotto l’appartenenza dell’odierno indagato al sodalizio per averlo visto concorrere alle condotte di sfruttamento della prostituzione e per avere constatato la sua partecipazione ad una festa rituale del cult.
Il collaboratore di giustizia lo ha indicato come soggetto appartenente al gruppo senza tuttavia specificare il suo specifico ruolo.
Gli investigatori hanno tratto dal profilo facebook dell’indagato delle foto in cui egli ostenta la sua appartenenza al cult insieme ad NOME.
2.1. Secondo gli arresti giurisprudenziali piø autorevoli (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01), «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».
E si aggiunge che «nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce RAGIONE_SOCIALE elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di
un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».
Nella ricostruzione del quadro indiziario il giudice della cautela ha dato rilevanza ad una generica indicazione di appartenenza dell’odierno ricorrente al clan, proveniente da un collaboratore di giustizia, che non ha tuttavia specificato il ruolo da lui rivestito e il contributo offerto al sodalizio; ha considerato indicativa dell’inserimento del gruppo criminale la partecipazione ad una ricorrenza rituale del cult riferita dalla persona offesa; ha poi sottolineato la circostanza che egli si sia fatto ritrarre con altri appartenenti al cult.
Circostanza quest’ultima la cui valenza di riscontro, in realtà, può escludersi in quanto «la mera “contiguità compiacente”, anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria» (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 – 01).
La materialità della condotta di partecipazione viene agganciata alle attività di vigilanza svolta dal ricorrente mentre la persona offesa minore si prostituiva e a quelle di accompagnamento di costei e di altra minorenne indotta al meretricio presso la locale Questura per ottenere la regolarizzazione della loro posizione.
PoichØ tali condotte dovevano considerarsi svolte nell’interesse dell’organizzazione e poichØ, secondo il collaboratore di giustizia, tali reati fine erano riservati agli appartenenti all’organizzazione, doveva concludersi che la commissione dei reati fine fosse sintomatica del suo inserimento stabile nel sodalizio.
2.2. Nella composizione del quadro indiziario in forza di questi elementi, emerge tuttavia che nessuno di questi riesce a delineare in maniera adeguatamente precisa il ruolo concretamente assunto nell’organizzazione; profilo necessario ai fini di legittimare la misura cautelare anche in relazione al titolo di cui all’art. 416bis cod. pen.
Non può considerarsi sufficiente e sintomatica la partecipazione ad un singolo reato fine dimostrato a suo carico, che potrebbe anche solo essere un fatto occasionale; e la motivazione del provvedimento impugnato, che pure evoca la sistematicità di tale condotta, non specifica alcun elemento concreto e ulteriore in tale direzione rispetto a quelli già utilizzati per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il concorso nella condotta di sfruttamento della prostituzione in danno di COGNOME.
SicchØ nella motivazione del provvedimento impugnato non si ricavano in maniera sufficientemente specifica gli elementi sulla base dei quali può ritenersi sussistente, in capo all’odierno ricorrente «un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, cit.).
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente alle valutazioni sulla gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente per la contestazione di cui all’art. 416bis cod. pen., affinchØ il Tribunale per il riesame di RAGIONE_SOCIALE proceda a nuovo giudizio al fine di verificare se la lacuna motivazionale sopra indicata possa essere emendata e così rivalutare all’esito la sussistenza delle esigenze cautelari sin qui ritenute anche in relazione all’altro titolo di reato a lui contestato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., di cui al capo a), e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.