Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cosenza DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 17 aprile 2024 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ascritti ai capi 392) e 395), nonché per il reato di cui all’art. 74 T.U. Stup., ascritto al capo 1), per avere fatto parte di un’RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico di stupefacenti, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., declinata sia nella
forma del metodo mafioso che della finalità di agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE operante in Cosenza e Comuni vicini.
1.1. Il Giudice dell’impugnazione cautelare, premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni – articolatesi in dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l’aggregazione di più gruppi criminali di tipo ‘RAGIONE_SOCIALE alleati tra loro (denominato “sistema Cosenza”), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d’azzardo e traffico di stupefacenti, nonché di una struttura associativa collegata alla prima dedita al traffico di stupefacenti, quanto alla partecipazione del ricorrente evidenzia che il predetto è risultato inserito nel gruppo dedito al traffico di stupefacenti, riconducibile a COGNOME NOME.
In particolare, viene descritta la composizione di detto gruppo, di cui farebbe parte anche NOME COGNOME, ovvero uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate che dimostrano il coinvolgimento di COGNOME nelle due operazioni di rifornimento di sostanza stupefacente ascritte ai capi 392) e 395).
Sono richiamate le intercettazioni da cui emerge la partecipazione del ricorrente nella riscossione di 1750 euro da NOME in concorso con COGNOME e la predisposizione di ulteriori consegne di sostanza stupefacente al predetto NOME, individuato come il pusher di altro gruppo che viene rifornito da COGNOME nell’ambito di una rete di relazioni che farebbe capo a COGNOME.
Da tale rete di relazioni si desume l’inserimento in seno alle logiche dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui contesto assume rilievo anche la formazione di una cassa comune, denominata “bacinella”, nella quale confluiscono i proventi delle attività illecite gestite da tutti i gruppi criminali tra loro confederati predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quindi usure ed estorsioni, oltre ai proventi del traffico di stupefacenti.
In tema di esigenze cautelari oltre a richiamare la doppia presunzione correlata al titolo di reato, si evidenzia il carattere di mafia storica del clan riferimento in relazione alla assenza di elementi da cui desumere che il tempo decorso dai fatti possa rilevare al fine di escludere l’attualità delle esigenze cautelari.
Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. che investono unicamente le valutazioni in punto di gravità indiziaria.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 74 d. P.R. 309/90, ascritto al capo sul rilievo che nei confronti del ricorrente non vi sono elementi di prova dell’inserimento stabile nel c.d. “sistema”, atteso che nessuno dei collaboratori di giustizia ha fatto il nome del ricorrente.
Conseguentemente il suo coinvolgimento in due cessioni, peraltro ravvicinate comprese nell’arco temporale di tre settimane, non assume rilevanza, non essendo stati chiariti quali siano i rapporti tra COGNOME NOME con l’RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dal ruolo in essa svolto da COGNOME, poichè i rapporti tra i due non si presentano come forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la gravità indiziaria rispetto al capo 392) sul rilievo che non essendo stato eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, e che trattandosi di c.d. droga parlata era necessario un maggiore e più rigoroso onere motivazionale.
2.3. Con il terzo motivo in relazione al capo 395) si ribadiscono le stesse censure, con l’ulteriore considerazione dell’illogicità della motivazione in cui si fa riferimento alle lamentele dell’acquirente “NOMENOME circa la qualità dello stupefacente, che rendono ragione della necessità di un accertamento più rigoroso sulla efficacia drogante dello stupefacente che è invece mancato.
2.4. Con l’ultimo motivo si censura la motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE contestata con riguardo al reato associativo non essendo stati evidenziati con specifico riferimento al COGNOME il ricorso al metodo mafioso nel controllo delle piazze di spaccio nonché la sussistenza e la consapevolezza della finalità di agevolare una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento dell’ultimo motivo, essendo pregiudiziale una rivalutazione del quadro indiziario con riferimento alla ravvisata partecipazione del ricorrente al reato associativo.
Effettivamente, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale si è dilungato ampiamente nel motivare in merito all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE dedita al traffico di stupefacenti ed al suo inquadramento nel contesto di un controllo di tale mercato da parte dell’RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio della provincia cosentina.
Risulta, però, del tutto carente la disamina degli elementi di prova indiziaria sulla base dei quali è stato ritenuto che anche le vicende ascritte al COGNOME per le cessioni al medesimo contestate ai capi 392) e 395), debbano essere ricondotte nell’ambito del cd. “sistema”, di cui hanno parlato i diversi collaboratori
di giustizia, le cui dichiarazioni sono state ampiamente riportate nel corpo della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma senza riferimenti né al ricorrente, né a NOME COGNOME e neppure a NOME COGNOME, ovvero agli altri due soggetti risultati coinvolti nelle uniche condotte di spaccio ascritte al COGNOME.
È evidente il carattere congetturale di detto inquadramento, se argomentato esclusivamente sulla base dell’astratta presunzione che qualunque episodio di spaccio che si verifichi nel territorio della provincia di Cosenza debba per forza di cose essere sempre riferito all’organizzazione criminale che controlla il mercato illecito degli stupefacenti, con l’ulteriore corollario che tutti coloro che risult comunque coinvolti in una qualche attività di spaccio di sostanze stupefacenti in quell’ambito territoriale siano, solo per questa ragione, soggetti che necessariamente fanno parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un ragionamento che assume la valenza di una presunzione astratta in assenza di elementi concreti che consentano di ricollegare anche le operazioni di spaccio poste in essere dal ricorrente al cd. “sistema” e, quindi, per dare conto del suo stabile inserimento nell’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, nella motivazione dell’ordinanza non sono neppure descritti gli elementi da cui è stata tratta la prova del collegamento che si assume esistente tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE facente capo al gruppo denominato “RAGIONE_SOCIALE“, e che indirettamente, consentirebbe di dare un minimo di concretezza alla ritenuta appartenenza al sodalizio anche del ricorrente che parrebbe essersi rapportato unicamente con il primo, oltre che con l’acquirente NOME COGNOME, di cui peraltro, neppure è stato specificato se trattasi di un soggetto parimenti inserito in qualche gruppo criminale organizzato.
La riconosciuta appartenenza al sodalizio di COGNOME deve, perciò, essere necessariamente vagliata in rapporto alle seguenti deduzioni della difesa: 1) la natura del rapporto di collaborazione tra COGNOME e COGNOME NOME; 2) il carattere stabile di detta collaborazione; 3) l’assenza di elementi di riscontro della correlazione delle forniture operate tramite COGNOME in favore di NOME, con quelle gestite dal gruppo criminale organizzato per cui si procede.
Risultano, invece, infondati i motivi secondo e terzo, relativi alla gravità indiziaria rispetto ai capi 392) e 395), poiché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se – come nel caso di specie – la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez.6, n. 46301 del
20 ottobre 2013, Rv. 258164; Sez. U, n. 22471 del 26 febbraio 2015, Sebbar, Rv. 263715).
Va, inoltre, osservato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, sicché non sono ammissibili, come nel caso in esame, le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell’interpretazione offerta dal Giudice di merito.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione al giudizio espresso sul requisito della gravità degli indizi riferito alla partecipazio del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE ascritta al capo 1), che il Tribunale del riesame dovrà rivalutare colmando le lacune della motivazione che sono state sopra evidenziate.
Gli ulteriori motivi attinenti alle esigenze cautelari e alla sussistenz dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE restano, evidentemente, assorbiti dalla pregiudiziale verifica del presupposto della gravità indiziaria che riguarda il capo 1), sotto i profilo della necessaria acquisizione della prova dell’appartenenza del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE per cui si procede.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 2 ottobre 2024 Il Consigl* GLYPH estensore
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