Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17180 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminar del medesimo Tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia i
carcere per i delitti di cui all’art. 416 bis commi 1,3, 4 e 6 cod. pen., per aver fatto pa famiglia mafiosa del Mandamento di RAGIONE_SOCIALE, facente capo a RAGIONE_SOCIALE, in relazione allo scambio di informazioni in occasione di partecipazione a riunioni, alla programmazione d attività e alla esecuzione di incombenze ricevute.
1.Tramite difensore abilitato, sono stati articolati due motivi, qui enunciati ne strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.Con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge, perché il Tribunale non avrebb considerato l’interpretazione alternativa dei fatti oggetto del procedimento penale, off dall’indagato ed avrebbe recepito acriticamente i contenuti dell’ordinanza genetica; il ricorr si sarebbe in realtà limitato a dare la propria disponibilità ad altre persone, non segui comportamenti concreti, tanto che nessun reato-fine gli è stato contestato dal pubbli ministero, come nel caso della vicenda estorsiva ai danni di COGNOME NOME NOME quale emerso che eventuali operazioni illecite siano state compiute da altri. Le intercettaz telefoniche e ambientali sarebbero state male interpretate, le parole dell’interlocutore d conversazione del 4 maggio 2022, tale COGNOME, sarebbero state erroneamente riferite al ricorrente (il COGNOME ha chiesto a COGNOME se si fosse “rimesso nel giro”), mentre dalle altre captazioni emergerebbero in sintesi l’incapacità di COGNOME nello svolgimento di attivit recupero crediti o, comunque, semplici millanterie non avvalorate da sviluppi successivi. sostanza, nessun elemento di prova è stato evidenziato dal Tribunale di riesame al fine d dimostrare efficacemente una partecipazione del ricorrente alla commissione di fatti estorsivi
1.2.Con il secondo motivo, ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen., a riguardo dell’affermata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 c pen., configurata soltanto sulla scorta di presunzioni assolute asettiche e colle all’operatività delle mafie cc.dd. storiche e senza debitamente giustificarne l’estension ricorrente ai sensi dell’art. 59 cod. pen., quand’anche compartecipe nell’associazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.E’ jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di verti che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degl elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indiz alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compr l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chie l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 d
02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 – dep. 04/01/2012, COGNOME, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all’esclusiv dell’atto impugNOME al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisit di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in se legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determin 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto a giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME e altro, Rv. 201840; cfr. per il principio espresso, Sez. U n. del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).
Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, investendo formalmente la motivazione, si risolvono NOME prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decision impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merit l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, i apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
2.Fatta tale premessa, il primo motivo di ricorso è per un verso aspecifico, perché non confronta con le dettagliate argomentazioni esposte dal provvedimento impugNOME a sostegno del compendio gravemente indiziario e, per altro verso, non è consentito in sede di legittimit perché è volto – come del resto neppure taciuto negli enunciati dell’atto d’impugnazione proporne una integrale rilettura alternativa, peraltro complessivamente assertiva, in antit alla puntuale e logica ricostruzione operata dal Tribunale del riesame.
Senza indulgere in inutili ripetizioni, le proposizioni dell’ordinanza del Tribunale, traendo elementi dai contenuti di natura finanche “confessoria” delle captazioni intercettive – han delineato la partecipazione attiva e radicata del prevenuto alle attività del sodalizio mafi la cui esistenza, nei contorni oggettivi, non è materia di contestazione – con partico riferimento all’esplicitata messa a disposizione dei vertici dell’organizzazione capeggiata Genova (pag.5), al contributo offerto e realizzato alle singole operazioni estorsive, tra le quelle compiute in una prima fase ai danni di COGNOME (pag.5, pag.6), alla disponibi manifestata, nei dialoghi con alcuni sodali, a concretizzare atti intimidatori in dann commercianti del territorio controllato dal clan (pag. 7) o ad accertare che ciascuno di essi stato regolarmente “autorizzato” ad esercitare la propria attività imprenditoriale (pag. 9 ancora, ad attivarsi per il recupero di refurtiva asportata ad un’anziana signora (pag.9). T ruolo, duttile e fattivo, ostensivo di piena compenetrazione negli organici dell’associazi criminosa è poi desunto dalle interlocuzioni di terzi, a loro volta membri della congre
criminale, che ne commentano la personalità e l’affidabilità (pag.8 e 9), e dalle esternazioni NOME NOME telefonata i cui brani più significativi sono stati testualmente riportat provvedimento (pag. 9 e 10).
Si tratta di un contesto indiziario univoco e solido, che non può essere scalfito dai rili natura puramente labiale, contenuti nel ricorso, che riguardano presunte millanterie de ricorrente o la (genericamente lamentata) erroneità dell’identificazione degli interlocutori d conversazioni intercettate.
La compenetrazione del prevenuto nel tessuto dell’organizzazione criminale, così efficacemente descritta, integra appieno i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai prova del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione ad un’associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670) e che può realizzarsi con la personale e stabile “messa a disposizione” a favore del sodalizio, che di per sé costituisce fatto concludente, sul piano logico, tal rappresentarne elemento dimostrativo di intraneità (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv.281889), anche a prescindere dalla prova della partecipazione alle singole attività esecutive del programma criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 276122).
3.Anche il secondo motivo non sfugge alle critiche di genericità e manifesta infondatezza.
La ravvisabilità dell’aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni maf storiche – e di “RAGIONE_SOCIALE” in particolare – può ben fondarsi sugli elementi di conoscenz tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, 2000, COGNOMEAmbrogio, Rv. 216149 – 01). Si ribadisce, infatti, che il ricorso sistematico massime di esperienza NOME interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche dei fatti di criminalità di stampo mafioso, è consentito al giudice, che deve tener conto d acquisizioni storico-sociologiche, sia pure secondo prudente apprezzamento e nel rispetto del dovere di motivazione; tali indicatori si rivelano utili strumenti di interpretazione dei r probatori quando ne sia stata vagliata l’effettiva idoneità ad assurgere ad attendibili massi di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 – dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 511999, Cabib, rv. 212579).
Anche tale circostanza aggravante possiede natura oggettiva (sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, COGNOME e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956) e si comunica a tutti i concorrenti qualora ad essi nota, ovvero ignorata per colpa, sensi dell’art. 59 comma 2 cod. pen..
Sul punto, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che, nel caso di specie, stata del resto accertata la detenzione illegale di armi comuni da sparo da parte di COGNOME NOME, affiliato alla RAGIONE_SOCIALE, co-indagato del COGNOME nel contesto dell’atti estorsiva (pag.11); di tal che, è innplausibile che quest’ultimo non ne fosse a conoscenza e
quand’anche lo avesse ignorato, tale lacuna cognitiva gli andrebbe addebitata quantomeno a titolo di colpa, con la conseguente valutabilità, a suo carico, della circostanza aggravante.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa NOME formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 28/02/2024
Ilconsigliere estensore o ,
Il Presidente