Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 996 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 996 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di:
NOME, nato a CARPANZANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria nonché
avverso l’ordinanza del 13/09/23 della Corte di appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento dei due provvedimenti impugnati con
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria
sentiti l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa NOME COGNOME, nonché, in proprio e quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità o la reiezione del ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa di NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17 novembre 2022, il Tribunale di Palmi ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene ritenute di giustizia perché ritenuti partecipi dell’associazione di cui all’ari 416-bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica e in particolare della locale di San NOME a Morgeto, attiva nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria.
Il Tribunale ha anche condannato alla pena di giustizia NOME COGNOME, colpevole dei reati di tentata estorsione aggravata ex art 416-bis.1 cod. pen di cui al capo 3) nonché del reato di cui al capo b) della rubrica, riqualificato in furto aggravato.
I detti imputati sono stati altresì condannati al risarcimento del danno arrecato alle parti civili Città metropolitana di Reggio Calabria, Regione Calabria e Comune di San NOME a Morgeto, oltre che nei confronti della Regione Valle d’Aosta, limitatamente a quest’ultima con esclusione di NOME COGNOME.
Con la stessa sentenza, il Tribunale ha assolto, per non avere commesso il fatto, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’associazione di cui al capo 1) della rubrica, loro contestata in origine perché asseriti partecipi i primi tre della citata locale di San NOME a Morgeto e l’ultimo in quanto asserito intraneo alla ‘NOME “RAGIONE_SOCIALE“, operante a Cittanova oltre che a San NOME a Morgeto e in altri territori nazionali (in particolare, Emila Romagna e Valle d’Aosta).
Avverso la suddetta sentenza, hanno interposto appello NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha interposto appello anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi contestando, per quel che qui immediatamente interessa, l’assoluzione di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME decretata dal Tribunale riguardo all’imputazione associativa mossa agli Stessi.
Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza del 13 settembre 2023, letta in udienza, la Corte di appello adita ha dichiarato inammissibile l’appello della parte pubblica, perché tardivo.
Quindi, con la sentenza descritta in epigrafe, decidendo dell’appello interposto dagli imputati, la Corte di appello di Reggio Calabria ha assolto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avuto riguardo alla partecipazione associativa di cui al capo 1) della rubrica, per la ritenuta non sussistenza del fatto. Ha altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il capo 3), perché estinto per intervenuta prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’alt 416-bis.1 cod. pen e della contestata recidiva.
Impugnano, con un unico ricorso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e quella Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, contestando, sia l’ordinanza di dichiarata inammissibilità dell’appello proposto nei confronti degli imputati assolti in primo grado dalla contestazione associativa di cui al capo 1); sia l’assoluzione disposta, sempre con riguardo alla medesima imputazione, con la citata sentenza di appello quanto alle posizioni di NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; sia infine la dichiarazione di non luogo a procedere decretata con tale ultima statuizione riguardo all’imputazione di cui al capo 3), in origine mossa nei confronti di NOME COGNOME.
4.1. Con riferimento all’ordinanza del 13 settembre 2023, si evidenzia nel ricorso che la stessa non sarebbe mai stata notificata alla Procura appellante in violazione del disposto di cui all’art. 591 comma 3 cod. proc. pen.; e che la relativa decisione pregiudiziale sarebbe errata perché la Procura appellante, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non avrebbe mai ricevuto l’avviso di deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado (inviato alla sola Procura Generale) né la comunicazione della proroga dei termini per il deposito delle dette motivazioni. Errando, dunque, si sarebbe fatto decorrere il termine ex art. 585, comma 2, dalla data del 7 dicembre 2022, momento nel quale venne inoltrato il relativo avviso alla Procura Generale; di contro, il termine, in assenza delle dette comunicazioni inviate alla Procura presso il Tribunale, non poteva ritenersi perento.
4.2. In relazione all’assoluzione disposta in appello rispetto agli imputati condannati in primo grado per l’imputazione associativa, giova premettere che la stessa è stata decretata in ragione della ritenuta insussistenza di elementi probatori diretti a comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di una associazione – la locale di San NOME Morgeto descritta dall’imputazionericonducibile al paradigma normativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la non riscontrata presenza di concreti momenti di rappresentazione esterna della capacità intimidatrice che connota i gruppi criminali ascrivibili alla detta ipotesi di reato, non avendo trovato conferma istruttoria l’editto accusatorio quanto alla effettiva realizzazione, da parte dell’organizzazione in questione, di atti di concreta estrinsecazione, nel territorio di riferimento, del potere prevaricatore e sopraffattore tipicamente proprio delle associazioni in questione.
La Corte, pur riconoscendo che le emergenze acquisite davano conto di un gruppo di soggetti, quelli mandati assolti, che ruotavano intorno e riconoscevano un ruolo apicale all’NOME rispetto alla trattazione e alla definizione di vicende inerenti al contesto socio economico riferibile al territorio coperto dalla locale in contestazione, al contempo, ha rimarcato che tali temi di discussione e interess essenzialmente ricavati dalle captazioni di diversi dialoghi, sarebbero stati espressivi di meri propositi, in tesi coerenti alla matrice criminale prospettata con l’imputazione, ma rimasti circoscritti alla sfera delle intenzioni dei soggetti intercettati, senza mai mettere effettivamente in pericolo l’ordine pubblico ed economico del relativo contesto territoriale di riferimento.
4.3. Ciò premesso, il ricorso prospetta avverso tale parte della decisione gravata due ordini di censure: quelle volte a rassegnare gli elementi acquisiti, apprezzati dal Tribunale e pretermessi dalla Corte del merito, anche violando il disposto di cui all’ad 238-bis cod. proc. pen.; quelle dirette a dare conto di vizi del percorso giustificativo privilegiato dalla Corte di appello, in termini di contraddittorietà intrinseca o di manifesta illogicità dell’argomentare nel valutare il materiale probatorio assunto.
4.4. Sotto il primo versante, la parte pubblica lamenta l’assenza di riferimenti alle situazioni in fatto cristallizzate da due diverse sentenze passate in giudicato, decisive nell’inquadrare il contesto complessivo delle emergenze acquisite nel corso del processo in esame a sostegno della esistenza della locale di San NOME Morgeto in termini coerenti all’imputazione.
Si rimarca che, come messo in evidenza dal Tribunale, già nell’indagine “Crimine”, la figura di NOME era emersa quale soggetto posto all’apice della detta RAGIONE_SOCIALE, dubitandosi, in quella sede processuale, non tanto della esistenza in sé della locale in questione ma solo della puntuale individuazione nel suddetto odierno imputato del soggetto effettivamente coinvolto in quelle situazioni in fatto
apprezzate dalla relativa imputazione (tanto che riguardo al suddetto, la relativa intraneità giudicata in quel processo, sarebbe ancora sub iudice giacchè la Cassazione ne avrebbe annullato con rinvio l’assoluzione decretata in appello); aspetto oggi pacificamente acquisito grazie alle emergenze valorizzate in primo grado e non contraddette dalla decisione gravata.
E si ribadisce, sempre in linea, con la sentenza appellata, che la posizione di NOME quale soggetto di rilievo all’interno del contesto ‘ndranghestico reggino (e di rimando anche quella del gruppo che ad esso faceva capo) trovava conferma nelle dichiarazioni del collaborante COGNOME, anche queste valorizzate in primo grado e trascurate dalla sentenza di appello.
Ciò premesso, nel ricorsb si evidenzia che la connotazione ” mafiosa” del gruppo di soggetti che ruotavano intorno alla figura di NOME trovava conferma negli interessi messi in gioco anche fuori dal contesto calabro e, in particolare, con riguardo alle iniziative imprenditoriali di altri calabresi trasferiti nelle regioni nord’ Italia e segnatamente in Val d’Aosta, costretti a rispettare le logiche di assoggettamento proprie dell’azione criminale della ‘RAGIONE_SOCIALE tanto da rimanere avvinti dalle logiche conflittuali occorse tra fazioni diverse.
Ci si riferisce, più precisamente, alle estorsioni realizzate in Val d’Aosta nei confronti degli imprenditori COGNOME COGNOME COGNOME, realizzate, come da sentenza ormai passata in giudicato (nel processo “Tempus Venit”, definito dalla Corte di appello di Torino) da NOME COGNOME, detto il professore, in concorso con i due cognati NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti coinvolti nell’odierna imputazione associativa perché partecipi della ‘NOME COGNOME, parimenti considerata dal capo 1) della rubrica, giudicati separatamente con il rito abbrev e condannati per tale titolo di reato con sentenza ora passata in giudicato per l’inammissibilità del ricorso in cassazione; e, in relazione, a tali fatti, al ruolo intermediazione svolto in tali situazioni dai componenti della famiglia COGNOME, segnatamente l’odierno imputato NOME e il fratello NOME ( poi ucciso in quel determinato contesto territoriale e temporale), perché titolari della guardiania prestata in favore delle imprese, a conferma della conflittualità occorsa nell’occasione tra tali due frange, entrambe espressione della RAGIONE_SOCIALE.
Si rimarca, ancora, nel ricorso, che dette due estorsioni sono state valorizzate dalla stessa Corte di appello RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio relativo alla medesima imputazione, definito in abbreviato con sentenza ora coperta da giudicato, proprio per valorizzare, in termini di attualità rispetto a quelle vicende, la persistente presenza criminale della ‘NOME COGNOME, nel cui programma criminale le stesse sono state inserite, mettendo in luce la conflittualità occorsa con gli esponenti della locale di San NOME Morgeto; conflittualità che avrebbe anche fatto da sfondo all’omicidio di NOME COGNOME, quanto meno nella convinzione dei sodali. Aspetto
anche questo trascurato dalla Corte del merito, incorrendo anche sul punto nella dedotta violazione dell’ad 238-bis cod. proc. pen.
4.4.1. La Corte del merito, inoltre, avrebbe integralmente trascurato:
il dato relativo alla estorsione realizzata ai danni di NOME COGNOME, fatto, riqualificato in termini di minaccia aggravata dall’agevolazione mafiosa della RAGIONE_SOCIALE, per il quale COGNOME NOME è stato separatamente condannato con sentenza passata in giudicato;
la disponibilità di armi in capo ai sodali del locale di San NOME a Morgeto funzionale al predominio da affermare nel relativo contesto territoriale, aspetto confermato da diverse intercettazioni, tutte pretermesse dalla sentenza gravata, che avrebbe considerato incidentalmente una sola conversazione captata in termini, tuttavia, inadeguati rispetto al complessivo portato del dialogo intercettato.
4.5. Sotto altro versante, il ricorso contrasta le valutazioni rese dalla Corte di appello nel dare il giusto rilievo logico alle intercettazioni acquisite nel corso della indagine in questione.
E così, guardando a quelle dell’8 marzo 2012 e del 9 marzo 2012, la Corte territoriale ne avrebbe svilito il rilievo, ritenendo indimostrata la circostanza relativa al successivo incontro con NOME che NOME COGNOME, parlando con NOME COGNOME, mostrava di voler realizzare per gli asseriti abusi che aveva patito da parte di un componente di una frangia opposta. Siffatto incontro, sollecitato da NOME al nipote di NOME, NOME COGNOME, non si sarebbe mai verificato, ad avviso della Corte del merito: ma tale conclusione sarebbe contraddetta dalla stessa sentenza impugnata laddove riconosce (pag. 32) che il 15 marzo 2012, NOME e NOME COGNOME avevano incontrato NOME, parlando nell’occasione dei loro propositi di vendetta legati all’omicidio del cognato NOME COGNOME, propositi rispetto ai quali il suddetto aveva sollecitato una certa prudenza per evitare di subire la stessa sorte, risposta che aveva creato un certo disappunto nei due.
Quanto alla influenza mostrata sul contesto economico-imprenditoriale di riferimento, la Corte avrebbe omesso di considerare un dato (il progr. 3277 del 31 marzo 2012), correttamente valorizzato dal Tribunale (alla pagina 131) nel leggere le altre emergenze acquisite, perché evidentemente rappresentativo del controllo sul territorio ascritto ai fratelli COGNOME, in quel determinato contesto temporale messo in dubbio dalla detenzione di NOME e dalla morte di NOME.
Trascurando questo dato, la Corte avrebbe poi svilito il rilievo da ascrivere al colloquio del 31 marzo 2012 dal quale sarebbe emerso l’incontro avvenuto tra NOME COGNOME, accompagnato dal nipote NOME COGNOME, e NOME, compulsato dal primo sugli accordi raggiunti per la spartizione dei lavori inerenti al taglio della legna, ottenendo rassicurazioni sul punto da parte del detto interlocutore quanto
al sostegno necessario in caso di contrasti. La circostanza, poi, che qualche giorno dopo il detto incontro la gara indetta per il taglio dei pini fosse stata aggiudicata proprio a COGNOME, quale unico partecipante, darebbe conto, ad avviso della Procura ricorrente, della piena attuazione dei propositi criminali offerti dalle rassicurazioni assunte sul punto dal vertice del gruppo.
Altrettanto illogica, ad avviso della ricorrente, sarebbe la valutazione resa riguardo alle intercettazioni relative alle pressioni operate sull’impresa RAGIONE_SOCIALE, perché assumesse personale imposto dalla consorteria criminale in questione, aspetto rimasto sul piano dei meri propositi ad avviso della Corte del merito quando, di contro, i colloqui captati davano conto sia dei contatti in tal senso intrattenuti anche per il tramite di terzi intermediari, sia della avvenuta assunzione di NOME COGNOME da parte della citata impresa.
La Corte ancora avrebbe trascurato il portato dell’episodio relativo ai lavori svolti a San NOME a Morgeto dalla ditta RAGIONE_SOCIALE che davano comunque conto dell’interesse mostrato dalla RAGIONE_SOCIALE per tale iniziativa, poi dismessa solo perché l’impresa risultava gravata da pretese estorsive riferibili ad altra RAGIONE_SOCIALE alleata, il che confermava il coinvolgimento nel tema dell’COGNOME.
Ancora, avrebbe erroneamente negato rilievo alla intenzione, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, di impedire la vendita dei terreni da parte del professore COGNOME alla fazione opposta dei COGNOME, quale momento di espressione della forza di intimidazione che la RAGIONE_SOCIALE poteva esercitare sul contesto economico sociale di riferimento: rimarcando l’assenza di concreti elementi diretti ad attestare l’effettiva esecuzione della relativa pressione, avrebbe trascurato di considerare l’intero portato del materiale acquisito, che dava concreta forza alla presenza di effettivi momenti di controllo del territorio.
4.6. Con l’ultimo motivo di ricorso, la Procura ricorrente contesta le valutazioni rese dalla decisione gravata avuto riguardo alla esclusione dell’aggravante di cui 416-bis.1 cod. pen. relativamente alla tentata estorsione ascritta a COGNOME NOME, descritta al capo 3) della rubrica. all’art
La Corte avrebbe escluso nel caso il metodo mafioso trascurando integralmente le valutazioni rese dal Tribunale sul punto, dirette a rimarcare che nel caso, proprio le modalità della condotta posta in essere, resa in spregio ad ogni accortezza – a conferma del dominio esercitato su quel territorio favorito già solo dal cognome dell’imputato, che richiamava quello della RAGIONE_SOCIALE di riferimento nella zona- davano conto della implicita forza intimidatrice messa in gioco nell’occasione, confermata dalle pressioni operate dai parenti sulle vittime, sollecitate ad addivenire quanto prima al pagamento richiesto.
Ciò, del resto, anche alla luce del modus agendi messo in atto dall’imputato nella vicenda NOME, caratterizzato da una azione analoga e non a caso sfociata nel riconoscimento della citata aggravante.
5.Risultano depositate due memorie difensive.
La prima, versata nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale si rivendica per un verso la manifesta infondatezza del ricorso nella parte in cui si contrasta la rilevata inammissibilità dell’appello interposto avverso l’assoluzione del COGNOME decretata in primo grado; per altro verso, e ancora più a monte, la tardività del ricorso per cassazione proposto dalla Parte pubblica, una volta decorsi i quindici giorni dalla lettura in udienza dell’ordinanza con la quale venne dichiarato inammissibile il gravame di merito.
La seconda è stata depositata nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME assolti in primo grado nonché di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME assolti in appello.
In primo luogo, si rimarca l’infondatezza delle contestazioni volte a contrastare il giudizio di inammissibilità dell’appello decretato con ordinanza del 13 settembre 2023. Nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, si adduce poi l’aspecificità degli ulteriori motivi di ricorso, l’assenza di una puntualizzazione dell’impugnazione quanto ai vizi legittimanti il ricorso per cassazione, la manifesta infondatezza nel merito del ricorso alla luce dell’argomentare della decisione gravata quanto al tema di concreti elementi probatori effettivamente indicativi di una effettiva esteriorizzazione dell’azione mafiosa riferibile al gruppo associativo in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto congiuntamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e dalla Procura Generale presso la Corte di appello della medesima città, devolve alla Corte tre diversi temi di giudizio:
-quello riguardante la dichiarata inammissibilità dell’appello proposto dall Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avverso la sentenza del Tribunale di Palmi nella parte in cui è stata decretata l’assoluzione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’associazione di cui al capo 1), (inammissibilità) dichiarata dalla Corte di appello con l’ordinanza resa il 13 settembre 2023 nel corso del giudizio poi definito, con riguardo alla posizione degli altri imputati .attinti dall’odierna impugnazione, con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell’8 maggio 2024;
-quello afferente alla tenuta dell’assoluzione decretata in appello con la sentenza da ultimo citata avuto riguardo alla imputazione associativa mossa ai danni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti, in primo grado, dal Tribunale di Palmi, partecipi dell’associazione di cui all’art 416-bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica e in particolare della locale di San NOME a Morgeto, attiva nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria;
quello riguardante la sola posizione di NOME COGNOME e inerente all’aggravante del metodo mafioso, contestata con riguardo alla tentata estorsione di cui al capo 3) della rubrica, ritenuta dalla sentenza di primo grado a corredo della condanna irrogata al predetto ed esclusa, in appello, con conseguente estinzione per prescrizione del reato in contestazione.
Il primo tema di giudizio presuppone la pregiudiziale verifica della tempestività, in parte qua, del ricorso per cassazione, aspetto peraltro espressamente messo in .gioco dalle difese degli imputati interessati dall’impugnazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto fuori termine.
2.1. Con l’ordinanza di inammissibilità impugnata, letta in udienza ai sensi dell’art. 544, comma 1 e 545, commi 2 e 3, cod. proc. pen, la Corte di appello, all’evidenza, ha inteso stralciare lo scrutinio e definire le posizioni riguardanti gli imputati appellati, assolti in primo grado, attinti dal gravame proposto dalla parte pubblica.
La relativa decisione, dunque, lungi dall’assumere i contenuti propri di un provvedimento meramente interlocutorio, impugnabile con la sentenza che ha poi definito il giudizio ex art. 586 cod. proc. pen., andava contrastata con il ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla lettura della stessa ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), 585·comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), per tutte le parti presenti o che tali dovevano comunque ritenersi: non v’è dubbio, infatti, che il termine dall’art. 585, comma 1, lett. a), citato, pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che non siano soggette al regime di impugnazione congiunta con la sentenza (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 47076 del 24/06/2014, rv. 261280).
Termine nel caso certamente non rispettato, atteso che il ricorso risulta proposto il 13 dicembre 2024 a fronte della lettura dell’ordinanza, intervenuta il 13 settembre dell’anno precedente.
2.2. Non vale sostenere che, nel caso, la decorrenza del termine utile ad impugnare dovesse ritenersi subordinata alla notifica dell’ordinanza alla Procura
appellante
, come previsto dal primo periodo del terzo comma dell’art. 591 citato: tale previsione, infatti, un volta venuto meno il processo contumaciale, non può che riferirsi, oggi, alla sola ipotesi di decisione assunta de plano, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, come consentito dal comma secondo della medesima disposizione.
Di contro, là dove la decisione sia stata partecipata, come nella specie, trovano applicazione i principi generali dettati dalle norme sopra richiamate.
2.3. Né, ancora, rileva il fatto che alla udienza in questione non fosse presente la parte pubblica appellante e che tanto imponeva la notifica prevista dalla disposizione citata da ultimo.
Anche a seguire pedissequamente l’assunto implicitamente proposto dal ricorso, supportato dalle conclusioni in tale senso rese dalla Procura Generale nel corso della discussione orale, non si perviene comunque ad una conclusione diversa.
Non risulta, infatti, che sia stata accordata la delega di cui all’art. 570, comma 3, cod. proc. pen.
Dell’ordinanza, dunque, è stata data lettura in udienza alla presenza della Procura Generale territorialmente competente, l’unica legittimata, per quanto sopra, a partecipare al giudizio di appello oltre che a proporre impugnazione, dovendosi vieppiù osservare che il procuratore della Repubblica non può proporre ricorso oltre i limiti dettati dall’art. 608 cod. proc. pen. e comunque non avverso provvedimento definitorio di una corte di appello.
Non occorreva, in coerenza, procedere ad alcuna notifica del provvedimento da impugnare.
2.4. Da qui l’intempestività del ricorso nella parte in cui attinge l’ordinanza del 13 settembre 2023, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
Il ricorso merita, di contro, l’accoglimento avuto riguardo alla assoluzione decretata in appello in relazione all’imputazione associativa contestata a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Giova premettere che il ricorso, sul tema, resiste alle ragioni di inammissibilità prospettate nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (§ ii e iii).
4.1. Sull’argomento vale ribadire che, anche in caso di esito assolutorio assunto in riforma della condanna resa in primo grado, il giudice di appello è tenuto
a confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a sostegno della valutazione di segno opposto resa con la prima decisione, dovendo per forza di cose scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (in motivazione, S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta).
Più precisamente, è stato sottolineato (S.U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise), che, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, il giudice dell’appello deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
4.2. Se, dunque, anche in caso di overtuming che porti all’assoluzione, la motivazione che supporta la decisione deve certamente risultare connotata da uno sforzo argomentativo di stringente rilievo, va tuttavia escluso che siffatto onere assuma un profilo ponderale analogo a quello della riforma in senso condannatorio dell’assoluzione resa in primo grado.
L’obbligo di motivazione si atteggia, infatti, diversamente a seconda che si verta nell’ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero di ribaltamento di una statuizione di condanna. Al mutare della regola di giudizio che fonda il relativo esito decisorio, muta in coerenza l’intensità dello sforzo argomentativo da rendere: presunzione di innocenza e ragionevole dubbio nel giudicare impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia delle conclusioni da rendere sulla responsabilità dell’imputato; e tanto, oltre a rilevare sul diverso atteggiamento da tenere in ordine alla valutazione della prova dichiarativa, se decisiva rispetto all’epilogo decisorio, nell’ottica della necessaria rinnovazione istruttoria (indispensabile solo in caso di reformatio in peius), incide parimenti anche sul diverso portato che la motivazione deve assumere nel caso, quale quello di specie, di reformatio in melius della sentenza di condanna pronunciata in primo grado.
Mentre in caso di riforma della originaria sentenza di assoluzione al giudice d’appello si impone quindi l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; di contro, per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice d’appello può limitarsi a giustificare la perdurante
sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo.
Non è dunque possibile “far confluire all’interno dell’indistinta locuzione “motivazione rafforzata” ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione, accomunandovi obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, perché derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata” ( in termini la citata sentenza “Troise” delle Sezioni Unite).
4.3. Siffatte indicazioni di principio non possono che influire anche sulle modalità di predisposizione e successiva valutazione del ricorso con il quale si contesti l’esito assolutorio pervenuto in appello per il tramite del ribaltamento della decisione di condanna assunta in primo grado.
Il ricorso, in questi casi, dovrà per forza di cose imperniarsi sul raffronto comparativo tra le due decisioni. E se certamente il vizio di motivazione non potrà che essere valutato in termini più stringenti e rigorosi, atteso che la completezza dell’argomentare sotteso alla decisione di primo grado deve necessariamente essere filtrata alla luce del detto riscontro comparativo, per altro verso ciò non significa che l’impugnazione possa risolversi nella mera rivendicazione della maggiore plausibilità della prima decisione, riproducendone pedissequamente il percorso argomentativo.
In altre parole, l’obbligo di motivazione rinforzata amplia la profondità del vizio di motivazione rilevabile in cassazione, ma non muta i termini dello scrutinio demandato al giudice di legittimità: il ricorso non deve riservare alla Corte una scelta valutativa tra le possibili letture alternative del fatto in termini di maggiore plausibilità della semantica probatoria da privilegiare, compito di esclusiva pertinenza dei giudici del merito. Piuttosto, deve mirare ad evidenziare le ragioni in forza delle quali la decisione assunta, per la manifesta illogicità del percorso tracciato, per il travisamento del dato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutativi decisivi della statuizione di primo grado, non possa ritenersi, come tale, idonea a scalfire il giudizio di responsabilità, sempre alla luce della regola di cui all’art. 533, primo comma, cod. proc. pen. che deve imprescindibilmente sostenerlo.
4.4. Ciò premesso, l’impugnazione che occupa, riguardo al tema della assoluzione in questione, è all’evidenza estranea ai profili di inammissibilità rivendicati dalle difese degli ·imputati, perché fa buon governo delle superiori indicazioni di principio, risultando prospettata all’esito di un circostanziato confronto comparativo riguardante il portato argomentativo delle due, difformi, decisioni di merito; comparazione asservita all’altrettanto puntuale disvelamento
dei decisivi vuoti argomentativi e delle immediate incongruenze logiche che nel caso inficiano il percorso motivazionale della sentenza gravata.
Ciò premesso, rileva in primo luogo la Corte, che la sentenza impugnata si muove lungo coordinate in diritto condivisibili: la configurabilità di una associazione ex art 416-bis, cod. pen., anche quando ci si trovi al cospetto di una articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza, può prescindere dalla prova della commissione di reati-fine ma non dalla dimostrazione dei concreti elementi attraverso i quali emerge all’esterno la forza intimidatrice che costituisce la cifra indefettibile dell’azione di matrice mafiosa: ancor più in assenza di concrete azioni illecite ricomprese nel programma criminale disvelate dalle indagini, occorre sempre verificare in che termini si sia concretata la capacità di egemonizzazione criminale del territorio di riferimento che a tali contesti associativi si lega indissolubilmente.
All’evidenza, il significato . di tali emergenze concrete, potrà assumere, poi, connotati di immediata intellegibilità “mafiosa” quanto più sia manifesto il legame tra l’articolazione scrutinata e la casa madre e ci si trovi innanzi ad ambiti territoriali della relativa espressione intimidatrice di tradizionale competenza di quest’ultima; lo stesso, inoltre, andrà modulato guardando per forza di cose al contesto di riferimento, sì che, anche quando sembrano in gioco argomenti di apparente rilievo banale, gli stessi andranno comunque letti e apprezzati contestualizzandone il portato nell’ambito socioeconomico interessato dall’azione del gruppo in contestazione.
Ma tali ultimi temi riguardano le valutazioni probatorie da rendere, a valle, rispetto ad un dato fattuale che, a monte, va comunque in precedenza acquisito: quello della precisa individuazione di concreti elementi di estrinsecazione della capacità intimidatrice nel territorio di riferimento, in assenza dei quali l’associazione non potrà ritenersi connotata dai costituti propri della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Ed è proprio con riguardo a tali momenti di estrinsecazione della capacità intimidatrice riferita all’associazione in contestazione che le due decisioni di merito hanno finito per assumere contenuti valutativi distonici.
In sintesi, il ragionamento tracciato dalla Corte del merito nel pervenire al ribaltamento della condanna resa in primo grado è sinteticamente il seguente.
Ad avviso della Corte territoriale, il dato probatorio acquisito e, in particolare, i colloqui intercettati apprezzati dal Tribunale a sostegno della ritenuta sussistenza dell’associazione in contestazione, darebbero conto sia della posizione apicale ascritta a NOME COGNOME COGNOME rispetto agli altri soggetti che si sostiene
partecipi dell’asserito gruppo criminale in contestazione; sia della riconducibilità dei dialoghi captati alle dinamiche criminali tipicamente proprie delle realtà associative di stampo ‘ndranghetistico.
In tesi, dunque, gli argomenti trattati sarebbero espressione astratta della tipica influenza sul substrato socioeconomico di riferimento e delle logiche criminali attraverso le quali si estrinseca il relativo dominio territoriale.
Ciò malgrado, nel caso si sarebbe in presenza di una associazione rispetto alla quale difetta non solo la prova di concreti reati fine, ma mancherebbe anche la stessa indicazione, a monte, di contegni complessivamente illeciti sussumibili all’interno del relativo programma criminale. E i temi trattati dagli asseriti sodali, anche quelli portati all’attenzione e alle logiche decisorie riservate ad NOME, non avrebbero mai avuto alcun concreto, successivo, sviluppo effettuale, non essendovi conferma che quanto ipotizzato dai loquentes fosse stato poi trasposto all’esterno, con conseguente incidenza nella realtà territoriale soggetta all’asserito dominio della locale di cui all’imputazione.
Il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza gravata non regge l’urto delle critiche proposte dal ricorso, sia sotto il versante della logica valutativa complessivamente espressa a sostegno della conclusione assunta; sia in relazione alla puntualità della disamina operata, affatto soddisfacente con riguardo ad alcune emergenze da ritenersi decisive rispetto alla valutazione da rendere nel caso.
La sentenza gravata appare inficiata, a monte, da due decisivi vizi di impostazione nel procedere alla valutazione delle acquisizioni probatorie.
8.1. In primo luogo, a differenza di quella resa in primo grado, la decisione impugnata riposa su una analisi frammentata del portato delle emergenze acquisite, lette senza operarne una valutazione sinergica e unitaria.
Avuto riguardo, in particolare, ai colloqui intercettati, la Corte del merito (dal § 7.3.1. della motivazione), ne ha ricostruito il significato probatorio analizzando in modo atomistico i singoli contenuti che, sganciati da una considerazione globale e unitaria, finiscono per assumere una luce probatoria non necessariamente corrispondente al loro effettivo portato dimostrativo.
8.2. Per altro verso -immediatamente correlato al primo-, la confermata anche dalla Corte del merito- presenza di diversi colloqui intercettati pacificamente riferibili a dinamiche criminali tipicamente incidenti sul contesto territoriale di riferimento e su ambiti di fondamentale importanza rispetto alla sottostante realtà socioeconomica, non poteva che fungere da chiave di lettura imprescindibile, da cassa di risonanza logico deduttiva, degli ulteriori elementi acquisiti,
eventualmente destinati a’ testimoniare un possibile sviluppo esterno di tali interlocuzioni captate, il tutto a possibile conferma di un interagire che non ebbe ad arrestarsi sulla soglia delle mere intenzioni.
Elementi questi che, in spregio a tale modulo logico valutativo, la Corte del merito ha svalutato in più momenti, relegandoli al rango di emergenze fattuali destinate a dare corpo a mere ipotesi congetturali, al più dotate di valenza indiziaria e non di effettiva capacità probatoria; e ciò quando, di contro, ne andava letto il portato guardando, a monte, al tenore offerto dai dialoghi captati che, nella prospettazione accusatoria, fungevano da relativo antecedente logico.
8.3. La conclusione secondo la quale il dato offerto dalle intercettazioni, nel caso, darebbe unicamente conto di meri propositi criminosi mai dispiegatisi all’esterno, peraltro, si rivela ancor meno plausibile quanto più risultava contestualizzato l’argomentare disvelato dalle captazioni, finendo per assume toni di inaccettabilità logica a seconda della materia trattata nei colloqui captati: si guardi alla rilevata disponibilità di armi, in più occasioni rivendicata dai colloquianti in diverse intercettazioni anche quale momento destinato ad agevolare la risoluzione di possibili conflittualità; disponibilità che, seppur paventata, mal si addice, già in tesi, ad una congrega criminale priva di conferme sul piano della estrinsecazione effettiva della rispettiva capacità di intimidazione e sopraffazione.
Tale ultimo argomento consente di mettere in luce, sin da ora, decisive carenze argomentative della decisione gravata.
Sul tema delle disponibilità delle armi, infatti, basta procedere ad un confronto tra la valutazione resa sul punto dal giudice di prime cure (puntualmente richiamata al § 4 del ricorso) e quella, all’evidenza inadeguata e insufficiente, spesa sul punto dalla sentenza impugnata (nella quale il tema risulta unicamente accennato al punto ii del paragrafo 7.3.1).
Emerge, in parte qua, immediata l’assenza di quel necessario confronto comparativo con le valutazioni rese sul punto dalla sentenza appellata; vizio che, riguardando argomenti di rilievo nell’ottica della valutazione da rendere, assume una importanza basilare nel sostenere il possibile ribaltamento in senso assolutorio della condanna emessa in primo grado.
Un’ulteriore e decisiva carenza argomentativa, tra quelle messe in luce dal ricorso, attiene alle vicende riguardanti la tentate estorsioni realizzata in Valle d’Aosta.
10.1. Sul punto, giova premettere che assume a tal fine rilievo solo il riferimento operato, dal ricorso, alle vicende riguardanti le condotte realizzate ai danni dei fratelli COGNOME, rispetto alle quali sono stati condannati, per tentata
estorsione, con sentenza passata in giudicato (nel procedimento ” Tempus venit” definito presso la Corte di appello di Torino), NOME COGNOME detto “il professore” e due suoi cognati (NOME COGNOME e NOME COGNOME) mentre l’odierno imputato NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile solo con riguardo alla detenzione di armi ivi contestata: sentenza questa acquisita ai sensi dell’art. 238bis cod. proc. pen. nel corso del processo e apprezzata dal Tribunale a sostegno delle proprie conclusioni (si veda dalla pagina 44).
10.2. Non possono parimenti valorizzarsi, di contro, nell’ottica del denunziato vizio di motivazione (si veda il ricorso, dalla pagina 19) le tematiche in fatto emergenti dalla sentenza resa in abbreviato, relativa alla medesima indagine che qui occupa la Corte, con riguardo agli imputati (i citati COGNOME, COGNOME e COGNOME) che hanno optato per il rito a prova contratta, ai quali risultava parimenti contestata l’imputazione associativa di cui al capo 1) ma sotto il versante della intraneità riferita alla NOME COGNOMECOGNOME operativa, tra l’altro, anche sul territori di San NOME a Morgeto.
Parte ricorrente, nel sostenere, in parte qua, il vizio prospettato dal ricorso, ha infatti prodotto (allegati sub 6,7,8) le sentenze di merito e quella di cassazione riguardanti le dette posizioni processuali, dalle quali emerge sia la conferma della struttura associativa riguardante la detta ‘RAGIONE_SOCIALE, attualizzata ai fatti oggetto dell’odierno procedimento; sia la relativa intraneità dei citati COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME alla stessa; sia, infine, il coinvolgimento dei suddetti in altra vicenda estorsiva, nel caso tentata ai danni degli imprenditori COGNOME (fatto per la verità già emergente nel procedimento “Tempus Venit” ma rimasto estraneo alle considerazioni argomentative del primo giudice).
10.3. È a dirsi, tuttavia, che tali sentenze non risultano acquisite nel corso del giudizio ora devoluto allo scrutinio della Corte: non ne fa cenno il Tribunale nella sentenza di primo grado; né risultano prodotte in quello di appello (neppure il ricorso mette in evidenza il momento di siffatta acquisizione).
Non possono in coerenza supportare il vizio motivazionale prospettato sul punto dalla Procura ricorrente.
10.4. Ciò premesso, limitando la censura ai soli aspetti riguardanti la tentata estorsione ai fratelli COGNOME, il dato, apprezzato dal primo giudice e integralmente pretermesso dalla Corte del merito, assume decisiva rilevanza e contribuisce ad implementare l’incompiutezza argomentativa della valutazione operata a sostegno delle conclusioni rassegnate dalla decisione gravata.
Il Tribunale, infatti, nella sua disamina, aveva preso spunto dalla detta vicenda in fatto, ritenendola in grado di fare emergere la conflittualità creatasi tra i COGNOME e i COGNOME, asseriti esponenti della locale in contestazione, atteso che questi ultimi venivano evocati come soggetti tenuti alla protezione degli
imprenditori COGNOME (trasferitisi in Val d’Aosta ma originari di San NOME a Morgeto), destinatari dell’estorsione in questione, operata da parte dei primi: i COGNOME (in particolare NOME COGNOME) si sarebbero posti quali intermediari con i COGNOME nel tentativo di risolvere le relative pressioni indebite.
Da qui la conflittualità con i COGNOME, che i COGNOME ritenevano autori dell’omicidio di NOME COGNOME, eseguito dopo il litigio intervenuto con NOME COGNOME.
Tanto, ad avviso del primo collegio giudicante, dava adeguato conto delle tipiche dinamiche conflittuali tra cosche in contrapposizione, offrendo dignità probatoria in tal senso anche alla locale in contestazione, per il rilievo assunto dalla stessa rispetto alle imprese gravitanti nel territorio di riferimento, anche se insediatesi in ambiti territoriali diversi e, ciò malgrado, ugualmente attinte dalle logiche e dalle insidie del crimine organizzato di matrice ndranghetistica ( si veda da pag. 61 della sentenza di primo grado).
10.4. La stessa vicenda estorsiva, integralmente pretermessa dal motivare della sentenza di appello, finisce anche per assumere un rilievo probatorio indiretto, perché possibile chiave di lettura del colloquio occorso tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in occasione del quale il primo ebbe a spegnere le intenzioni dei secondi di voler vendicare la morte del cognato NOME COGNOME, a loro dire riferibile alla conflittualità occorsa con i COGNOME per le dette vicende aostane.
Lo scrutinio di tale dialogo da parte della Corte del merito (§ 7.3.4.), all’evidenza è inficiato dalla mancata considerazione dell’antefatto offerto dalla vicenda COGNOME.
Di contro, una lettura complessiva dei due dati avrebbe potuto consentire ai giudici di appello di valorizzare la presenza di utili conferme in ordine alla sussistenza di una congrega criminale pronta a mettere in atto, quantomeno con riferimento a due dei relativi partecipi, evidenti atti ritorsivi rispetto ad aggressioni assertivamente patite da una RAGIONE_SOCIALE avversa (perché diversamente non avrebbe avuto senso parlarne con NOME); ma anche mettere in evidenza il potere di veto ascritto ad NOME ( lumeggiato dalla stessa sentenza impugnata nel rimarcare la frase “non fate guerre” rivolta agli altri due interlocutori) sulle iniziative dei possibili sodali, aspetto anche questo espressione immediata e concreta delle logiche criminali che dominavano il gruppo in contestazione in forza di emergenze fattuali tutt’altro che meramente prospettiche.
Sempre sul piano delle valutazioni integralmente assenti rispetto a quelle emarginate dal primo giudice a fondamento della ritenuta sussistenza dell’associazione in contestazione, vale mettere in risalto, tra quelle rassegnate
dal ricorso, anche la pretermissione delle dichiarazioni riferibili al collaborante NOME (prese in considerazione dal Tribunale nel § 2.1.2. della sentenza appellata).
Per quanto destinate a mettere in luce ambiti fattuali cronologicamente antecedenti alla regiudicanda, le dette propalazioni – dirette a rimarcare il ruolo verticistico assunto da NOME rispetto alla ‘RAGIONE_SOCIALE e soprattutto le sua capacità di dominare l’ambiente territoriale di San NOME a Morgeto in termini sostanzialmente coincidenti con quanto, ex post, emerso alla luce dei dialoghi captati – costituiscono, infatti, un elemento da considerare nel fornire un complessivo quadro di insieme al materiale istruttorio acquisito.
Ai rilevati vuoti argomentativi, già in grado di scardinare la struttura argomentativa della decisione gravata, si aggiungono ulteriori, manifeste, incongruenze logico-valutative su profili in fatto parimenti decisivi nel quadro complessivo della regiudicanda devoluta alla Corte.
Ci si riferisce, in primo luogo, al profilo riguardante la “spartizione abusiva del taglio boschivo” (così il ricorso, alla pagina 41), esaminato dalla Corte del merito al paragrafo 7.3.5.
La relativa valutazione, anche in parte qua, deve ritenersi gravemente incompleta oltre che non sostenuta dal necessario rigore imposto dagli esiti della decisione assunta.
13.1. In linea con quanto messo in luce dal ricorso, la Corte del merito ha trascurato di considerare il progr. 3277 del 31/12/2012 relativo al dialogo occorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, apprezzato, di contro, dal Tribunale; dialogo dal quale emergeva il dominio ascrivibile ai COGNOME nel settore di riferimento, messo in discussione, a dire di NOME, da NOME COGNOME (cognato di COGNOME) profittando della fibrillazione conseguente alla morte di NOME COGNOME e alla restrizione cautelare di NOME COGNOME (vedi pagina 137 della sentenza di primo grado)
Il dato, trascurato dalla decisione gravata, è rilevante per più ragioni.
Riguarda in primo luogo un campo di azione di indiscusso rilievo nel contesto socioeconomico di riferimento. Ancora, dà contenuti concreti all’incidenza assunta dal gruppo criminale in contestazione nel settore in questione, perché l’intercettazione mette in luce una tipica rivendicazione, espressione di un predominio nel caso messo in discussione dall’COGNOME. Infine, costituisce una decisiva chiave di lettura dell’altra intercettazione (progr. 3278), intervenuta, nello stesso giorno, relativa ad altro dialogo occorso tra i suddetti, l’unica considerata sul tema dalla Corte del merito.
13.2. Riguardo a tale ultima intercettazione, la valutazione logica proposta dalla sentenza gravata non regge il peso delle critiche puntualmente proposte dal ricorso.
13.2.1. Viene dato atto che, per quanto riferito dai dialoganti, NOME, compulsato da NOME e dal nipote NOME COGNOME, avrebbe dato rassicurazioni ai due sulla garantita continuità del sistema di spartizione del taglio della legna pur dopo la morte di NOME COGNOME, da ripartire tra i “paesani” evitando interferenze di ” forestieri”; e si rimarca, anche, che, nell’aprile immediatamente successivo, l’unica ditta che ebbe a partecipare alla gara per il taglio dei pini fu quella del citato nipote di NOME.
13.2.2. Ciò malgrado, sì è ritenuto, anche con riguardo a tale aspetto, l’assenza di una effettiva e concreta estrinsecazione di un potere di incidenza e dominio sul contesto di riferimento in termini di intimidazione mafiosa. Conclusione, questa, assunta prescindendo dal circostanziato tenore dei dialoghi captati -sia quello pretermesso ma anche quello espressamente considerato-, compiutamente apprezzati dal primo giudice come idonea rappresentazione del potere di influenza gestoria nel settore riconosciuto al gruppo e per esso al suo vertice (chiamato a garantire le pregresse regole comportamentali dopo la morte di NOME COGNOME); ma anche resa bollando come meramente congetturale il ragionamento logico, coerente all’assunto accusatorio, legato all’aggiudicazione al COGNOME dei citati lavori, laddove proprio le modalità della stessa (l’assenza di altri partecipanti alla gara), lette alla luce delle dettagliate informazioni acquisite in forza dei due dialoghi captati, davano adeguato conto di una circostanza affatto ipotetica rispetto alla concreta, e al contempo illecita, incidenza dell’associazione nel settore di riferimento.
13.2.3. Da qui l’inadeguatezza, anche sul punto, della decisione gravata, atteso che la distonia valutativa rassegnata rispetto alla sentenza appellata, in parte qua, si risolve in un mero dissenso supportato da un incompleto e comunque inidoneo substrato logico argomentativo.
Ad una analoga considerazione, infine, si perviene in relazione alle possibilità di intervento sulla RAGIONE_SOCIALE imponendole forza lavoro, affermate dal Tribunale (dalla pagina 165) ed escluse dalla Corte del merito (§ 7.3.7.), anche nel caso per la ritenuta assenza di effettivi momenti di conforto probatorio quanto alle pressioni operate nei confronti della detta impresa, solo paventate dai dialoganti (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Come rilevato nel ricorso, lo scrutinio della Corte territoriale, nel caso, deve ritenersi carente, per non aver considerato che, come messo in luce dal Tribunale, dalle intercettazioni in questione emergeva che tra i soggetti che avevano prestato
attività lavorativa in favore della detta società risultava esservi lo stesso intercettato NOME COGNOME. Circostanza, questa, colpevolmente pretermessa perché potenzialmente in grado di attribuire concretezza alla restante parte del dialogo captato, di per sé stesso connotato, peraltro, da riferimenti non indifferenti sul piano logico (l’intenzione di piazzare presso la detta società due dipendenti, quella di avvalersi di un intermediario che veicolasse tale imposizione nonché la preoccupazione mostrata rispetto ai controlli operati dai carabinieri), vieppiù se letti in termini unitari rispetto al complessivo quadro di insieme offerto dalle acquisizioni probatorie.
Anche sul punto, oltre che con riferimento alle incongruenze e ai vuoti argomentativi sopra rassegnati, si impone, in coerenza, un nuovo e complessivo giudizio valutativo di merito da parte della Corte della Corte territoriale, da rendere alla luce delle indicazioni di principio rassegnate in precedenza.
Da qui l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parte qua.
15. E’ inammissibile, infine, il motivo di ricorso prospettato avverso il mancato riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso riferita alla tentata estorsione di cui al capo 3) della rubrica, rispetto alla quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per intervenuta estinzione per prescrizione del reato in questione, proprio in conseguenza della ritenuta insussistenza della citata aggravante ( oltre che della recidiva, parimenti riconosciuta in primo grado).
Sul punto, l’impugnazione si limita a riprodurre l’argomentare della decisione di primo grado, ribadendo aspetti puntualmente disattesi dalla Corte del merito nel ritenere la condotta accertata siccome estranea ai costituti oggettivi propri dell’aggravante in questione.
Valutazione, questa, non messa in crisi dal tenore dell’impugnazione, che, di fatto, si risolve nel mero e inadeguato riferimento alla notorietà criminale del cognome del COGNOME, evocativo della omonima ‘NOME: aspetto, questo, che da solo, in assenza di una condotta priva di una forza persuasiva che anche indirettamente potesse fare alludere alla capacità intimidatrice garantita dal vincolo associativo di matrice mafiosa, non vale a sostenere la configurazione del fatto rivendicata dalla procura ricorrente, vieppiù considerando non solo la denegata intraneità dell’imputato rispetto al consorzio criminale di cui al capo 1) della rubrica ( per essere stato mandato assolto dalla relativa contestazione già in primo grado) ma anche e soprattutto la stessa assenza di elementi utili a confermarne l’inserzione” in circuiti criminosi di stampo ‘ndraghestitico” ( cosi la sentenza gravata, alla pagina 23) operativi nella zona.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME relativamente al reato associativo di cui al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di COGNOME NOME relativamente al capo 3). Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità delll’appello pronunciata in data 13 settembre 2023.
Così è deciso, 21/10/2025
GLYPH