Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Vittoria il 22/06/1984
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB.LIBERTA’di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Udito il Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Uditi i difensori, avv. COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH E impugnata l’ordinanza del 23/05/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Catania che ha applicato la misura della custodia cautelare nei / confronti di NOME COGNOME in quanto gravemente indiziato dei reati di/ associazione per delinquere di tipo mafioso, per avere stretto accordi collusivi con imprenditori del settore degli imballaggi per prodotti ortofrutticoli, anche
successivamente al sequestro e alla confisca in sede di prevenzione della RAGIONE_SOCIALE e delle altre aziende ritenute riferibili al padre, NOME, da novembre 2018 a maggio 2022.
2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articola tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, in relazione agli art. 416 bis e 42 cod.pen.
Deduce la mancanza di elementi da cui desumere indizi di partecipazione del ricorrente ad un sodalizio mafioso. Le intercettazioni acquisite riguardano problematiche di lavoro, intermediazioni, fatture e circostanze attinenti la vita lavorativa di un procacciatore di affari. Da nessuna conversazione si evincono pressioni illegali esercitate dal ricorrente che si è limitato a gestire qualche cliente, senza avere nulla a che vedere con il fratello NOME e con il padre: lo stesso ricorrente aveva detto ad alcuni interlocutori di rivolgersi al fratello NOME
Al ricorrente è stato contestato di avere svolto attività di intermediazione rispetto ad aziende di imballaggio nel settore agricolo, percependo compensi in nero, ma tale attività era stata esercitata in proprio e non per conto del genitore, o sotto la sua supervisione.
Nei rapporti con COGNOME e COGNOME‘Amore non sarebbe ravvisabile alcun profilo di illiceità ed il recupero dei crediti è stato effettuato attraverso la procedura dei decreti ingiuntivi. Il ricorrente è rimasto estraneo anche ai rapporti che il padre personalmente ha avuto rispetto a soggetti e fornitori terzi.
Anche nei rapporti con COGNOME NOME , il ricorrente aveva detto di rivolgersi al fratello per avere indicazioni rispetto ai prezzi ( conv. Del 13/11/2021 e del 16/11/2021) dimostrando un sostanziale distacco rispetto a tali affari.
È mancata un’imputazione precisa e il ricorrente non ha beneficiato di introiti diversi rispetto a quelli derivanti dal suo lavoro e non ha partecipato ad alcun reato scopo. Manca la prova della consapevolezza della partecipazione ad un sodalizio criminoso e la motivazione dell’ordinanza impugnata è, sul punto, apparente.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge penale con riferimento all’art. 416 bis cod. pen. e 192, comma 2, cod.proc.pen.
Deduce che da plurime conversazioni emergerebbe il disinteresse del ricorrente verso la famiglia (conv. del 23/01/2921 tra la madre e la cognata del ricorrente) e le stesse conversazioni indicate nell’ordinanza impugnata ( conv. del 24/01/2021 e del 22/09/2020) non sono indicative di intraneità del
ricorrente: la conversazione del 29/10/2021 tra NOME ed COGNOME sarebbe indicativa di tale estraneità. Anche il rifiuto del ricorrente di prendere parte ad attività riguardanti stupefacenti o ad asserite estorsioni conferma la sua estraneità al sodalizio contestato.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc.pen. deducendo la mancanza di esigenze cautelari concrete e attuali, anche in considerazione del fatto che le conversazioni si fermano in ogni caso agli anni 2020-2021.
Nel ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME si censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge e di motivazione deducendo l’insussistenza di elementi da cui desumere il carattere mafioso del sodalizio facente capo a Greco Emanuele.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. I difensori hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Va, preliminarmente, considerato che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto ch governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile nel giudizio di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex mulds: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,P.M. in proc. COGNOME, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5,n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
1.1. L’ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti attraverso l’attività captativa e di controllo sul territorio da cui si evin la costituzione ed operatività di un gruppo criminale, operante in Vittoria, facente capo a Greco Emanuele e collegato a Cosa Nostra catanese. Sono state richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) e, in particolare: le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME NOME e NOME secondo i quali il COGNOME aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi COGNOME–COGNOME, e con l’utilizzo di capitali di origine illecita, oltre che le le dichiarazioni rese collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale ha riferito che volendo aprire un rifornimento di benzina a Vittoria e volendo assicurarsi una “copertura” aveva ottenuto da COGNOME NOME il nominativo di COGNOME NOME quale punto di riferimento di Cosa Nostra sul territorio di Vittoria.
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell’attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia, costituiti dagli esiti dell’attività di captazione telefo ed ambientale, il cui inequivoco tenore ( non oggetto peraltro di specifica contestazione) è pienamente sinergico con l’interpretazione che attribuisce al sodalizio costituito attorno a COGNOME Emanuele ( padre del ricorrente) matrice mafiosa in quanto espressione di Cosa Nostra nell’ambito di Vittoria ( conv. del 27/10/2021, relativa alla vicenda della detenzione del figlio NOME, e del 05/11/2021 nella quale NOME indicava quale fosse l’ordine gerarchico operate all’interno dell’istituto carcerario, ricordando i soggetti autorizzati “a parlare” secondo una precisa scala).
La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata ritenuta dimostrativa della fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen., concretizzata
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attraverso l’operatività di un gruppo, coagulato attorno alla figura del NOME NOME, avente una sua proiezione imprenditoriale, volto al mantenimento del controllo economico nel settore degli imballaggi sul territorio attraverso l’imposizione di condizioni unilaterali dettate dal gruppo e supinamente accettate dagli altri operatori economici nonché la pretesa di pagamento di somme da parte dei medesimi, a titolo di “provvigione” dovuta per l’intermediazione dei Greco- in taluni casi destinate al sostentamento dell’intero sodalizio mafioso, anche catanese, come desumibile dalle conversazioni relative alla vicenda NOME NOME ( conv. del 08/08/2019 tra Giudice e COGNOME NOME reggente della famiglia COGNOME di Catania riportata a pag. 21 dell’ordinanza).
Peraltro, sulla base degli elementi indiziari acquisiti, ha ritenuto, con motivazione logica, che il sodalizio debba essere considerato come nuova articolazione territoriale di Cosa Nostra catanese e non come “nuova mafia” o “mafia atipica” – evidenziando, a tale proposito, i rapporti intercorsi con COGNOME NOME, reggente della famiglia catanese, oltre che i rapporti con COGNOME della vicina famiglia di Licata e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME NOME e COGNOME NOME e le doglianze difensive, in quanto fuori fuoco rispetto al fulcro della decisione sul punto, sono inammissibili.
2.Sono inammissibili anche le ulteriori deduzioni difensive, poste a fondamento del primo e secondo motivo di ricorso a firma dell’avv. COGNOME, che si esaminano congiuntamente in quanto connesse. Le censure sono aspecifiche, dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, e finiscono per contrapporsi, sul piano meramente fattuale, alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato sulla scorta della valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai quali non vengono dedotti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà bensì soltanto una diversa ed alternativa loro interpretazione, non suscettibile di trovare ingresso in questa sede in quanto propria delle fasi di merito.
IL Tribunale, con motivazione esente da vizi, ha evidenziato come da elementi investigativi acquisiti sia emerso che il ricorrente, nonostante il sequestro delle aziende di famiglia a partire dal gennaio del 2019, non potendo svolgere direttamente attività imprenditoriale, abbia proseguito rapporti commerciali quale procacciatore di affare con la ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Giuseppe, oltre che con la ditta dei Bella (condotta contesta al capo 10) e con quella dei fratelli COGNOME, percependo in nero dei compensi, avvalendosi della rete di conoscenza acquisita attraverso le aziende del padre (con. Del 5.3.2021 n. 283) anzi spendendo appositamente il nome dello stesso per avvalersi della
forza persuasiva legata all’evocazione del suo spessore criminale (conv. del 29.9.2021, progr. A2194), proponendo, infine, delle operazioni commerciali in cui il prezzo concordato doveva tenere conto del rincaro necessario per la loro “intermediazione” ( conv. del 25.11.2021 n. 6216). Da ulteriori conversazioni intercettate all’interno della famiglia emergeva, inoltre, come le somme riscosse dal ricorrente fossero in realtà destinate al mantenimento del padre e della famiglia. Particolare risalto è stato, altresì, dato al tenore di una conversazione del 22/09/2020, n.14892 tra COGNOME NOME e NOME nel corso della quale quest’ultimo riconduceva la decisione di NOME di affidargli la gestione delle risorse economiche del clan appunto a causa di una non proficua gestione del denaro effettuata dal ricorrente (“la moglie mi ha detto”), di cui è traccia anche in altra conversazione del 23.1.2021, n.145, tra la madre del ricorrente e la NOME
Le censure difensive- volte a sostenere la liceità dei rapporti commerciali intrattenuti dal ricorrente- non evidenziano, in questa sede, vizi di manifesta illogicità della motivazione e sono frutto di una lettura parcellizzata degli elementi confluiti nella piattaforma indiziaria ritenuti, con motivazione immune da vizi, rivelatori di una condotta riconducibile nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 416 bis cod.pen.
3.È, altresì, manifestamente infondato anche il terzo motivo del medesimo ricorso a firma dell’avv. COGNOME La doglianza difensiva non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato, a tale proposito, come il ricorrente non si sia allontanato dal territorio di operatività del clan di appartenenza, proseguendo la sua attività nell’interesse del gruppo anche dopo l’arresto del padre e la confisca delle sue aziende, anzi continuando a spenderne la caratura criminale, divenendone un alter ego ed ingerendosi nell’attività aziendale al di là dei limiti derivanti da un formale ruolo di procacciatore di affari.
Il requisito previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza ( Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01;.Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122;Sez. 5,
Sentenza n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in quanto l’evidente inammissibilità dei motivi di ricorso consente di individuare un profilo di colpa a carico del ricorrente ( cfr. Corte Cost. n. 186 del 2000). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/11/2024.