Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44876 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44876 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata Castelvetrano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 del Tribunale di Palermo
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udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del 1° marzo 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere favorito la latitanza del fratello NOME COGNOME consentendogli di continuare ad esercitare le funzioni apicali di RAGIONE_SOCIALE, per un lungo arco temporale, gestendo per suo conto la cassa della “famiglia” mafiosa, da cui traeva i mezzi di sostentamento durante la sua latitanza, garantendo le comunicazioni tra il capo latitante e gli altri associati mafiosi, quale punto d collegamento della complessa catena di trasmissione dei cc.dd. pizzini utilizzati
per comunicare su questioni economiche e strategiche per gli interessi dell’associazione.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle risultanze di indagini per inosservanza del termine di durata in rapporto alla mancata iscrizione tempestiva nel registro delle notizie di reato per gli elementi indiziari già emersi a suo carico da diversi anni prima dell’arresto di NOME COGNOME (avvenuto il 16 gennaio 2023).
Quindi, sarebbe un dato non contestabile che le ripetute perquisizioni, le intercettazioni e, in generale, gli atti di indagine compiuti nei confronti della ricorrente ne conclamassero la qualità di indagata sebbene fosse mancata la formale iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 355 cod. proc. pen.
Conseguente a tale ricostruzione è l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nel 2023, dopo l’arresto di NOME COGNOME, per il disposto del comma 3 dell’art. 407 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla indimostrata intraneità di COGNOME NOME all’associazione mafiosa. Si osserva che nel corso dei decenni di costante monitoraggio non è mai stato verificato alcun incontro tra i due, né sono state rilevate tracce di loro dirett contatti, né la ricorrente è mai stata vista incontrarsi con soggetti affiliat qualificabili come “uomo d’onore”.
Si censura poi l’identificazione di “COGNOME” con l’odierna ricorrente quale destinataria di un pizzino ritenuto contenere comunicazioni rilevanti per gli interessi dell’associazione mafiosa, nonché l’attribuzione di detti scritti alla mano di COGNOME senza perizie calligrafiche, come anche la datazione di detti scritti risalenti a dieci anni or sono quando la ricorrente non abitava ancora nella casa di INDIRIZZO dove sono stati trovati, in contrasto anche con la regola mafiosa che ne imponeva la immediata distruzione.
Infine, si censura la valutazione operata dal Tribunale con riferimento alla tenuta della “cassa” dell’organizzazione criminale, sebbene le cifre ed i fruitori delle somme sarebbero da riferire ai soli stretti congiunti di COGNOME, come anche il prestito richiesto a “COGNOME” non sarebbe che la richiesta di un favore senza connotati estorsivi.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, sul rilievo che la duplice presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. è superata dall’assenza di precedenti penali, dalla mancanza di comportamenti criminosi e dall’assenza di rapporti con altri componenti dell’associazione mafiosa, essendo il fratello oramai ristretto in carcere in regime di 41-bis O.P.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché deduce motivi in parte manifestamente infondati ed in parte generici.
Iniziando dalla questione di ordine processuale posta nel primo motivo di ricorso si deve rilevare come la dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine pe l’inosservanza del termine di durata pecca per un verso di aspecificità sotto il profilo della carente indicazione degli atti rilevanti per la decisione che sarebbero stati compiuti tardivamente, ovvero secondo l’assunto difensivo dopo l’arresto di NOME COGNOME, ma, ancora prima, perché non individua neppure il termine di scadenza delle indagini in relazione alla data in cui secondo l’assunto della ricorrente sarebbero emersi elementi a carico della stessa tali da giustificare ed imporre la iscrizione del suo nome nel registro degli indagati di cui all’art. CIE cod. proc. pen.
Va, poi, osservato che neppure è stata invocata l’applicazione del nuovo rimedio introdotto dalla riforma “Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) all’art. 335-quater cod. proc. pen., rubricato “Accertamento giudiziale della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato” che doveva semmai essere promosso con richiesta da presentare al giudice delle indagini preliminari o, eventualmente, anche davanti al tribunale per il riesame ai sensi del comma 5 dell’art. 335-quater citato.
A tale riguardo, considerato che non risulta essere stata avanzata la richiesta di verifica della corretta datazione dell’iscrizione, è irrilevante stabilire in que sede se l’istituto potesse trovare applicazione in base a quanto disposto dalla disciplina transitoria (cfr. art. 88-bis del d. Igs. n. 150 del 2022, introdotto dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, secondo cui per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma – 30 dicembre 2022 – in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o collegati a livello investigativo per determinati reati, non trovano applicazione le nuove disposizioni
in tema di indagini preliminari ed in particolare il citato art. 335 -quater cod. proc. pen.).
È noto che per il regime previgente il termine di durata delle indagini non poteva essere modificato rispetto alla data in cui il pubblico ministero ha disposto l’iscrizione, fatti salvi eventuali profili disciplinari (cfr., da ultimo, Sez. 6, n del 14/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275046; Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244378).
Valeva, infatti, il principio che l’omessa annotazione della “notitia criminis” nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effetti iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla da in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e n dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.
Si era affermato che l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'”an” e al “quando”, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (Sez. U, n.16 del 21/06/2000, NOME, Rv. 216248).
Orbene, pur essendo ora stata espressamente prevista la possibilità da parte del giudice di sindacare le scelte del pubblico ministero in ordine al momento dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro e nel contraddittor delle parti, detta verifica presuppone che la persona indagata si faccia carico di attivare il relativo procedimento presentando la richiesta di retrodatazione dell’ iscrizione nel registro degli indagati nei termini perentori previsti dal comma 3 dell’art. 335-quater cod. proc. pen. (entro venti giorni da quello in cui la persona indagata ha preso conoscenza degli atti che dimostrano la tardività dell’iscrizione), ed indicando a pena di inammissibilità le ragioni che sorreggono la richiesta di retrodatazione e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo.
Non avendo la ricorrente attivato tale procedimento incidentale, neppure davanti al tribunale per il riesame, risulta manifestamente infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine 7 neppure specificati, in assenza di un provvedimento giudiziale di rettifica della data di iscrizione.
La genericità delle doglianze riferite alla tardività dell’iscrizione è tale, peralt da non poter neppure consentire di inquadrare le relative eccezioni difensive come implicita richiesta di rettificazione della data di iscrizione, mancando qualunque riferimento ad una precisa collocazione temporale in cui sarebbero dovuti ritenersi maturati i sufficienti indizi che potessero giustificare – in modo inequivocabile come richiesto espressamente dal comma 2 dell’art. 335-quater cod. proc. pen. l’iscrizione dell’indagata nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. prima quando disposta dal Pubblico Ministero in data 25 febbraio 2023.
Il secondo motivo afferente l’accertamento dell’intraneità di NOME COGNOME all’associazione mafiosa è inammissibile perché investe la valutazione degli elementi probatori senza fare emergere alcun vizio nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
Deve rammentarsi che in sede di legittimità non sono coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazionealquesta sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1 M
Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà dell motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Palermo, fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.
Le intercettazioni e le perquisizioni valorizzate dal Tribunale hanno consentito di identificare l’imputata come la persona alla quale il capo-mafia latitante, NOME COGNOME, aveva affidato il compito di curare non solo gli interessi economici personali del predetto latitante, ma anche di assicurare le comunicazioni con gli altri affiliati, in modo da consentire al fratello di continuar a gestire anche gli interessi della cosca mafiosa di riferimento.
Il rilievo difensivo secondo cui nel corso dell’attività di ricerca del latente no sono stati verificati incontri di persona tra i due, né incontri con altri sogge affiliati, qualificabili come “uomo d’onore’: è evidentemente generico, perché non si confronta con gli elementi probatori tratti dalla interpretazione dei messaggi
scritti (i cosiddetti pizzini, intesi come biglietti manoscritti destinati alla conse manuale tra persone di fiducia per assicurare un sistema di comunicazioni riservato ed inaccessibile tra gli associati e NOME COGNOME) che sono stati posti a fondamento dell’ipotesi di reato ascritta all’indagata.
Anche le ulteriori censure (l’identificazione di “COGNOME” con l’odierna ricorrente; l’attribuzione di detti scritti alla mano di COGNOME senza perizie calligrafiche, la datazione di detti scritti, la loro conservazione in contrasto con l regola mafiosa che ne imporrebbe la immediata distruzione) presentano la stessa genericità, in quanto di nuovo rivolte a sollecitare una inammissibile rivalutazione di merito in questa sede, atteso che nella motivazione della ordinanza impugnata sono chiariti in modo logico i passaggi che hanno portato all’identificazione della indagata nella persona contraddistinta con il nome in codice di “COGNOME” ed alla affermata rilevanza per gli interessi della cosca mafiosa dei messaggi affidati alla riservatezza dell’indagata.
Neppure possono essere qui prese in esame le censure riferite alla tenuta della “cassa” dell’organizzazione criminale.
La lettura riduttiva proposta dal difensore rispetto a quella del Tribunale,che ha ricondotto i riferimenti ai trasferimenti di denaro non agli stretti congiunti di COGNOME NOME ma agli interessi più in generale della cosca mafiosa, appare basata non sulla denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto dei messaggi, quanto piuttosto argomentata sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo atomistico e senza una loro disamina complessiva.
Nell’ordinanza impugnata viene riesaminato il quadro indiziario costituito dalle risultanze delle perquisizioni e dalla decifrazione dei messaggi scritti inviati all’indagata dal fratello latitante che hanno consentito di delineare il ruolo della ricorrente in modo conforme alla valutazione operata dal G.i.p. nell’ordinanza genetica estremamente analitica ed ampia, correttamente inquadrato i evidentemente allo stato delle valutazioni indiziarie proprie di questa fase cautelare – nella fattispecie della partecipazione all’associazione mafiosa, non solo per lo stretto vincolo parentale ma per il carattere stabile e continuativo della collaborazione fornita al capo-mafia latitante quale soggetto intraneo al medesimo sodalizio, con lo scopo di fornire non un aiuto episodico al singolo associato per sottrarsi all’esecuzione della pena, ma un contributo volto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.
Quanto al terzo motivo in punto di esigenze cautelari il ricorrente nulla ha addotto per superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
Nel riproporre le doglianze già coltivatLdinanzi al Giudice del riesame, il ricorrente non si confronta con il compendio argomentativo dell’ordinanza, là dove, dato conto dell’incolpazione associativa, il Tribunale ha giustamente rilevato l’operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’assenza di un qualunque elemento obiettivo – emergente dall’incartamento processuale ovvero dedotto dalla difesa – idoneo a superarla.
Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici e decisivi, coerente con le emergenze processuali e che non risulta incrinata dalle doglianze difensive / che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 ottobre 2023
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente