Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3203 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3203 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato allo stesso la custodia in carcere per i reati: (a) di partecipazione ad associazione mafiosa, e, segnatamente, al RAGIONE_SOCIALE della camorra facente capo a NOME COGNOME; (b) di partecipazione all’associazione funzionale al traffico di sostanze stupefacenti gestita dallo stesso RAGIONE_SOCIALE; (c) di detenzione di un’ arma con l’aggravante di avere consumato il fatto al fine di agevolare il ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva, quale formale unico motivo, la violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., 416bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990) e il vizio di motivazione: il compendio indiziario posto a fondamento della misura non sarebbe sufficiente ad indicare il contributo offerto dal COGNOME all’associazione funzionale al traffico di sostanza stupefacenti; segnatamente, non sarebbe stata
chiarita per quale ragione egli avrebbe dovuto versare mille euro ai sodali, tenuto conto che il ricavato dell’attività di spaccio, in ipotesi svolta dal ricorrente, sarebbe già stata destinata a confluire nelle casse del RAGIONE_SOCIALE. Veniva contestata anche la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE camorristico diretto da COGNOME; segnatamente, si deduceva che non vi sarebbe prova che il COGNOME provvedesse all’imposizione delle estorsioni od alla riscossione delle somme corrisposte dalle vittime del racket delle estorsioni gestita dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I n via preliminare il Collegio rileva che sussiste l’inter esse del ricorrente alla decisione del ricorso anche se non ha impugnato il provvedimento restrittivo nella parte in cui riconosce i gravi indizi di colpevolezza per la detenzione aggravata di un’arma.
Sul punto il Collegio riafferma la consolidata giurisprudenza secondo la quale la persona sottoposta a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo ad una sola delle accuse, pur senza incidere sull’assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l’applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati (Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, COGNOME, Rv. 281607-01; nello stesso senso Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746-01, Sez. 1, n. 1067 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 216083-01; Sez. 6, n. 39465 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268266-01).
Tanto premesso il ricorso è inammissibile sia perché si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi posti a fondamento della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia perché non è specifico, in quanto il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato senza entrare in relazione con il complesso tessuto motivazionale ordito dall’ordinanza impugnata.
2.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è
limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate -in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965-01).
Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione ‘diversa’ da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME Maro, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516-01). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.
2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e persuasiva in ordine alla partecipazione del COGNOME all’associazione funzionale al traffico di stupefacenti, rilevando come gli indizi a sostegno della gravità indiziaria emergessero sia dalle dichiarazioni di COGNOME NOME sia da numerose intercettazioni.
Si segnala, per la loro rilevanza, sia quanto emerso dalla conversazione registrata al n. 4880 del 25 febbraio 2022 tra COGNOME ed il COGNOME attinente alla compravendita di sostanza stupefacente di tipo hashish , che quanto si ricava dalla conversazione registrata al n. 6531 del 15 marzo 2022, dalla quale emergeva che in quel periodo vi erano dei dissidi all’interno del gruppo criminale relativamente alla gestione dello stupefacente, sicché il COGNOME, avendo capito che il COGNOME voleva avere un suo ‘ personale ‘ canale di approvvigionamento, proponeva ad NOME di fargli pagare la somma di mille euro mensili seguendo una dinamica relazionale tipica delle attività di spaccio gestite dalle associazioni mafiose. Inoltre, anche la conversazione registrata al progr. n. 8200 del 7 aprile 2022 indicava chiaramente che il COGNOME fosse coinvolto nell’attività di spaccio (pagg. 12 e 13 dell’ordinanza impugnata).
In sintesi, si ritiene che la valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza di NOME COGNOME per la partecipazione all’associazione funzionale al traffico di stupefacenti sia stata esaustivamente e logicamente motivata.
2.3. Infine, anche le valutazioni in ordine alla partecipazione del COGNOME all’associazione RAGIONE_SOCIALE facente capo al RAGIONE_SOCIALE resiste alle censure difensive, invero aspecifiche.
Il Tribunale ha desunto il ruolo assunto dal COGNOME nel sodalizio valorizzando il fatto che lo stesso fosse stato preposto ad una delle principali attività di sostentamento del RAGIONE_SOCIALE, ovvero lo spaccio di sostanze stupefacenti; questo ruolo, tenuto conto della stretta correlazione tra le due associazioni, secondo la logica valutazione del Tribunale era già sufficiente per affermare l’inserimento del ricorrente nell’associazione RAGIONE_SOCIALE, atteso che era emerso che la gestione del narcotraffico era gestita dai vertici del RAGIONE_SOCIALE e costituiva la principale fonte di sostentamento del sodalizio (pag. 16 dell’ordinanza impugnata).
In conclusione, si ritiene che la motivazione contestata sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze procedimentali e si sottragga ad ogni censura in questa sede.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al D irettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 , comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME