Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43203 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Paternò il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 02/5/2024 emessa dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. peri., per av fatto parte dal 2015 al mese di novembre 2022 dell’articolazione locale operante nel territorio di Paternò del RAGIONE_SOCIALE mafioso denominato “RAGIONE_SOCIALE“.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Ad avviso del difensore, infatti, le dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME, membro di spicco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, reggente del RAGIONE_SOCIALE Scalisi di Adrano, sarebbero convergenti solo nel riconoscere il ricorrente quale affiliato al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ma non avrebbero specificato il ruolo assunto e il contributo arrecato dal medesimo al sodalizio criminoso.
Il Tribunale di Catania, inoltre, non avrebbe operato alcuna valutazione della credibilità dei dichiaranti e tali dichiarazioni, peraltro, non sarebbero riscontrat che dalle intercettazioni delle conversazioni del ricorrente, che, peraltro, s risolverebbero in mere millanterie.
Parimenti il Tribunale del riesame avrebbe solo genericamente motivato in ordine alla censura difensiva volta a ricondurre a mere millanterie del ricorrente il contenuto delle intercettazioni relative all’incontro tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive formulate nella memoria depositata nel procedimento di riesame.
Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso di motivare in ordine al tempo trascorso dai fatti contestati, alla titolarità da parte del ricorrente di una congrua pension e al tempo decorso in stato di detenzione domiciliare quali elementi idonei a neutralizzare l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della partecipazione alla consorteria mafiosa e la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, e, comunque, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione di merito.
Il motivo di ricorso è, infatti, fondato esclusivamente sulla critica alla ritenut attendibilità di due collaboratori di giustizia, espressa, peraltro, in termini generic e irrelati rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato sul punto.
Il Tribunale di Catania ha, invero, rilevato che il ricorrente nel procedimento di riesame, non si è confrontato in modo puntuale con gli elementi gravemente indizianti indicati nel titolo cautelare genetico e ha motivato la partecipazione del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di tipo mafioso sulla base di elementi indizianti ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Nella valutazione non incongrua del Tribunale assai significative sono, infatti, le intercettazioni relative all’incontro tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con NOME COGNOME, che aveva ottenuto la gestione della piscina comunale di Paternò. In questa occasione il ricorrente e i suoi sodali avrebbero imposto all’imprenditore, ricorrendo a metodi chiaramente mafiosi, la sostituzione dei distributori automatici esistenti con quelli riconducibil all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
Nel corso dell’incontro COGNOME avrebbe, peraltro, rivendicato l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e avrebbe ricordato all’imprenditore che l’organizzazione mafiosa avrebbe potuto risolvergli problemi di carattere amministrativo o, addirittura, con la giustizia, in ragione del loro radicamento territoriale.
Ulteriormente significativa nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame è l’intercettazione del 30 marzo 2021, nel corso della quale COGNOME, con l’associato di spicco NOME COGNOME, è intento a riscuotere un debito nell’interesse di NOME COGNOME, cugino del capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e associato, in quanto, anche in questa occasione, il ricorrente ribadisce la propria affiliazione.
Il Tribunale ha, dunque, congruamente escluso la ricorrenza di mere millanterie del ricorrente sulla base delle convergenti risultanze delle intercettazioni eseguite e degli ulteriori elementi indizianti raccolti nel corso dell indagini.
Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. peri. e il vizio della motivazione in ordine alla omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive formulate nella memoria depositata nel procedimento di riesame.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Catania, contrariamente a quanto dedotto dal difensore del ricorrente, si è ampiamente soffermato, indipendentemente dall’operatività del regime presuntivo sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sulle ragioni che dimostrano l’attualità e la concretezza del pericolo di recidiva, valorizzando il carattere continuativo dell’apporto dato dall’indagato alla consorteria dal 2015 al 2022 e il «tempo non particolarmente lungo» decorso dalle condotte accertate.
Il Tribunale ha, dunque, congruamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che gli elementi indicati dalla difesa siano idonei a neutralizzare la doppia presunzione posta dal legislatore e anche sul punto il ricorso risulta aspecifico.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosiano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/10/2024.