Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a LECCO avverso l’ordinanza in data 19/10/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 19/10/2023 del Tribunale di Catanzaro, che -in sede di riesame- ha confermato l’ordinanza in data 14/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso DAL GENNAIO 2019 PER NOME (capo 1) e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (capi 176, 177, 178, 179, 180 e 181).
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e in riferimento all’art. 416-bis cod. pen. e per la mancata risposta alle deduzioni difensive.
Il ricorrente denuncia anzitutto la mancanza di un’effettiva autonoma
valutazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, atteso che l’ordinanza del riesame si caratterizza della mera trasposizione delle medesime argomentazioni sviluppate nel provvedimento del G.i.p., con un uso sostanziale della tecnica del copia e incolla che, a sua volta, riconduce alla richiesta del Pubblico ministero.
Con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo e alla partecipazione di NOME si duole dell’omessa considerazione delle deduzioni difensive e della deviazione rispetto ai principi di diritto fissati da questa Corte in tema di partecipazione a un’associazione per delinquere di tipo mafioso.
In particolare, il ricorrente rimarca come nessuno dei soggetti indagati risulti colpito da precedenti condanne per il reato associativo, così risultando preliminare la verifica della effettiva esistenza giuridica del gruppo di tipo mafioso, tanto più a fronte di una contestazione del fatto associativo risalente al 1990 e per una partecipazione contestata all’indagato a partire dal 2019.
Specifiche doglianze sono indirizzate alla validità indiziaria degli elementi valorizzati dai giudici -sostanzialmente intercettazioni- che erano stati puntualmente invalidati dalle deduzioni difensive trascurate dal provvedimento impugnato.
Aggiunge che le frequentazioni valorizzate dal tribunale non potevano considerarsi idonee a dimostrare la partecipazione di NOME all’associazione di tipo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito specificate.
1.1. La denuncia di nullità dell’ordinanza del tribunale per la carenza di un’autonoma valutazione è inammissibile perché manifestamente infondata.
A tale proposito, infatti, va ricordato che «L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)», (Sez. 1, Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. il 2021, COGNOME, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 1016 del 22/10/2019 Cc., dep. il 2020, COGNOME, Rv. 278122 – 01).
1.2. La denuncia di omessa motivazione quanto alla sussistenza del sodalizio criminoso è inammissibile perché manifestamente infondata.
A tale proposito, occorre premettere che si controverte in relazione
all’esistenza di una mafia c.d. storica, in quanto la presenza di una cosca facente capo alla RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Petronà e diramata anche nel territorio di Cerva è emersa dai precedenti giudiziali menzionati nell’ordinanza impugnata.
Tanto ha spiegato il tribunale, evidenziando che il procedimento in esame è riferito alle articolazioni della ‘ndrangheta operanti da oltre un trentennio nei territori di Cerva, Petronà, Andali e comuni limitrofi, che trovano la loro matrice e dipendenza nelle famiglie COGNOME di Isola Capo Rizzuto e COGNOME, con ulteriori ramificazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria, oltre che in Francia.
Più in particolare, il tribunale ha rimarcato come la presenza nel territorio di Petronà/Cerva di una cosca di ‘ndrangheta facente capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME risultasse storicizzata dai fatti di sangue (in particolare l’omicidio di COGNOME NOME) che hanno disvelato l’esistenza di una faida che vedeva contrapposta questa RAGIONE_SOCIALE a quella dei COGNOME; faida poi risoltasi con la pax imposta dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, egemone su quelle cosche e su quei territori, con il conseguente consolidamento delle alleanze già sopra delineate.
Tale contesto è stato versato nell’ordinanza mediante il richiamo all’operazione c.d. RAGIONE_SOCIALE, che non risulta oggetto di contestazioni difensive.
L’operatività e lo stesso organigramma della cosca facente capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, peraltro, vengono ulteriormente confermati e ribaditi dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La storicizzazione degli avvenimenti sopra descritti e le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiscono un compendio indiziario dotato del requisito della gravità quanto alla sussistenza dell’associazione per delinquere in esame, dal che discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe motivato su tale punto.
Da qui l’inammissibilità del ricorso anche in relazione a tale doglianza.
1.3. Il ricorso risulta altresì inammissibile con riguardo al tema della partecipazione di NOME alla consorteria contestata al capo 1).
A tale proposito, il tribunale ha ritenuto la partecipazione di NOME al gruppo criminale operante in Cerva valorizzando la sua stretta collaborazione con gli associati COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre che con COGNOME NOME e con esponenti della cosca cd. “COGNOME” di Marcedusa, operante anche in Lombardia.
A tal fine ha valorizzato il contenuto di plurime conversazioni dalle quali emergeva -inoltre- il disappunto per la collaborazione con la giustizia intrapresa da COGNOME NOME e la sua attività di raccolta di informazioni circa il contenuto della stessa collaborazione, la sua piena conoscenza delle dinamiche interne alla consorteria, il suo pieno coinvolgimento nella commissione di reati in materia di
stupefacenti, lo stretto rapporto e la RAGIONE_SOCIALErità con COGNOME NOME, il ruolo di collegamento svolto dall’indagato rispetto ai sodali COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dunque, la partecipazione di NOME al sodalizio criminoso non emerge dalla mera frequentazione con altri sodali, bensì dalle sue strette correlazioni con gli esponenti di vertice della consorteria e dai contenuti delle conversazioni intercettate, dai quali sono emersi il pieno coinvolgimento e la piena conoscenza dell’indagato nelle dinamiche associative, nel cui ambito ha svolto anche un ruolo di coordinamento e collegamento tra i vari sodali, oltre che partecipato alle finalità della consorteria con un evidente attivismo nella commissione di reati in materia di stupefacenti.
A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
Da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi ente