Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Boscoreale
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Torre Annunziata
avverso l’ordinanza 02/08/2023 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli – sezione per il riesame – ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di associazione a
delinquere di stampo camorristico denominata “RAGIONE_SOCIALE” e operante nel territorio di a Torre Annunziata, di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto cod. pen. (capo 1), nonché della COGNOME per il reato di estorsione in danno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Boscoreale (capo 20) e di COGNOME per il reato di estorsione aggravata in danno del proprietario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 18).
Il Tribunale, dopo avere narrato le vicende concernenti l’esistenza e l’operatività del RAGIONE_SOCIALE camorristico, rilevava che gli esiti investigativi risultanti captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, i servizi di pedinamento, osservazione e controllo, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia compendiati nelle esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il quadro indiziario RAGIONE_SOCIALE specifiche accuse mosse agli indagati.
La prova cautelare degli addebiti a carico della COGNOME (“NOME“), moglie dell’ergastolano capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, a sua volta scarcerata il 6 aprile 2020 dopo sette anni di detenzione per un analogo delitto associativo in materia di stupefacenti, si desumeva, quanto al reato di partecipazione associativa di cui al capo 1), dai contenuti inequivoci RAGIONE_SOCIALE numerose conversazioni, riportate in motivazione e intercettate fra esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE e con la stessa. In particolare, da quelle dell’8/9 aprile 2020 registrate in occasione della visita fattale da NOME COGNOME e NOME COGNOME dopo la sua scarcerazione e da quella del 14 maggio 2020 fra COGNOME e la moglie, nonché dagli incontri pure registrati fra la COGNOME e taluni affiliati, emergeva che la stessa, munita d riconosciuta autorevolezza, chiedeva e veniva informata circa le iniziative criminali del gruppo nel settore RAGIONE_SOCIALE estorsioni e RAGIONE_SOCIALE quote mensili da assicurare per il sostegno economico dei “nostri” (cioè appartenenti al RAGIONE_SOCIALE) detenuti, impartendo disposizioni e promovendo specifiche iniziative estorsive, come quella contestata al capo 20) in danno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Boscoreale, che la vedeva direttamente e autonomamente coinvolta. In tal senso risultava puntuale il racconto della vicenda fatto da NOME COGNOME COGNOME, che era stato incaricato dell’operazione estorsiva già conclusa dalla COGNOME, a NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali ne criticavano l’indebita ingerenza nel racket estorsivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla posizione di NOME COGNOME (“Carminuccio o’ Bombolaro), la prova cautelare era costituita sia per l’accusa di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE camorristico nel ruolo di addetto alla riscossione del denaro profitto di estorsioni, sia per lo specifico incarico di riscuotere nei periodi RAGIONE_SOCIALE festività i proven dell’estorsione in danno di NOME COGNOME titolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 18), dal tenore di plurime conversazioni telefoniche captate e trascritte in motivazione, intercorse fra lo stesso ed esponenti apicali del gruppo o fra
membri di questo (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME), che si riferivano esplicitamente al sistematico contributo esecutivo offerto da COGNOME per la riscossione dai vari esercizi commerciali della zona dei proventi estorsivi, che poi confluivano nelle casse del RAGIONE_SOCIALE, e al compenso di 100 euro da lui ricevuto per ogni episodio.
Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza RAGIONE_SOCIALE stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal tempo trascorso fra la commissione dei delitti contestati e il momento dell’adozione della misura coercitiva, attesa la continuità operativa del RAGIONE_SOCIALE camorristico e il risalente e persistente vincolo associativo mai rescisso.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: – alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 416-bis c pen., GLYPH difettando GLYPH il GLYPH presupposto GLYPH della GLYPH stabile GLYPH intraneità GLYPH dell’indagato all’associazione, ritenuta provata all’esito di una inadeguata lettura RAGIONE_SOCIALE fonti di prova rappresentate dalle generiche dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate che avevano per oggetto solo il singolo episodio estorsivo in danno del titolare del RAGIONE_SOCIALE; – alla mancata considerazione del fattore “tempo” nella definizione RAGIONE_SOCIALE concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare.
Ha presentato un distinto ricorso per cassazione lo stesso difensore anche per la COGNOME, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità del quadro indiziario, che sarebbe sorretto solo dal tenore di alcuni dialoghi intercettati, non correttamente interpretati.
I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di entrambi i ricorsi, attinenti alla valutazione di gravità d quadro indiziario in ordine ai contestati reati di partecipazione a un’associazione di stampo camorristico, dedita in particolare alle estorsioni in danno dei commercianti del territorio (capo 1), e di estorsione (capi 18 e 20,
rispettivamente) risultano per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati.
Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risulta – oltre che per taluni aspetti affatto generiche -sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende criminose, a fronte dell’apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame, dopo avere descritto la struttura, i ruoli e gl obiettivi del RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Torre Annunziata (anche mediante il richiamo del provvedimento genetico), ha motivatamente dedotto i gravi indizi di colpevolezza della obiettiva intraneità degli indagati e della commissione dei gravi delitti estorsivi dagli espliciti contenuti dei dialoghi intercettati e trascritti in motivazione fra gli stessi indagati e alcuni esponen apicali del gruppo o indirettamente fra taluni membri del gruppo, considerati indicatori univoci di una perdurante e consolidata collocazione degli stessi all’interno RAGIONE_SOCIALE dinamiche associative.
2.1. In tale ottica il Tribunale ha richiamato le numerose conversazioni nelle quali la COGNOME, con l’indiscussa autorevolezza di moglie di NOME COGNOME, capoRAGIONE_SOCIALE condannato all’ergastolo, chiedeva e veniva informata circa le iniziative criminali del gruppo nel settore RAGIONE_SOCIALE estorsioni, sollecitando il trasferimento dalle casse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somme – gli “stipendi” mensili – destinate ad assicurare il sostegno economico ai “nostri” detenuti, impartendo ordini e promuovendo specifiche iniziative estorsive. Come pure, con specifico riguardo all’estorsione contestata al capo 20) in danno della RAGIONE_SOCIALE di Boscoreale, che l’aveva vista direttamente e autonomamente coinvolta, sono state ritenute assolutamente esplicite le affermazioni di diffidenza e di critica degli altri membri del RAGIONE_SOCIALE per l’indebita ingerenza da lei realizzata nel racket RAGIONE_SOCIALE estorsioni pertinente al gruppo.
2.2. Anche con riguardo al quadro indiziario a carico di COGNOME (“Carminuccio o’ Bombolaro”), il Tribunale del riesame, sia per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE camorristico nel ruolo di addetto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme di denaro provento RAGIONE_SOCIALE estorsioni, sia per lo specifico incarico di riscuotere nei periodi RAGIONE_SOCIALE varie festività i proventi dell’estorsione in danno di NOME COGNOME titolar del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 18), ha fatto congruamente leva sull’inequivoco tenore di numerose conversazioni telefoniche captate e diffusamente trascritte in motivazione, intercorse fra lo stesso ed esponenti apicali del gruppo o fra membri di questo, che rievocavano il sistematico contributo dato da COGNOME,
secondo le direttive dei vertici del RAGIONE_SOCIALE, per la riscossione dai vari eserciz commerciali del territorio controllato dei proventi RAGIONE_SOCIALE estorsioni, destinati confluire nelle casse del RAGIONE_SOCIALE, insieme con il compenso di 100 euro da lui ricevuto per ogni episodio estorsivo.
Orbene, va rimarcato che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, peraltro analiticamente trascritti in motivazione e di volta in volta congruamente commentati, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione dei giudici del merito, che, se come nel caso in esame – risulta convergente quanto agli apprezzamenti espressi da entrambi i giudici cautelari del merito e logicamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471de1 26/02?2015, Sebbar, Rv. 263715).
Di talché, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati per i delitti oggetto di contestazione provvisoria, soprattutto se la difesa si limit sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata pur correttamente motivata in punto di gravità dell’acquisito quadro indiziario.
3. Anche con riguardo al motivo di ricorso enunciato dal difensore di COGNOME per il profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità, per la qual anche se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato, quanto alla posizione di COGNOME, l’irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale (neppure particolarmente rilevante atteso che tanto la condotta di partecipazione associativa quanto gli episodi estorsivi si collocano fino all’estate del 2020) fra i fatti contestati e accertati e l’adozion della misura coercitiva, sul duplice rilievo della persistente operatività della cosca, fortemente radicata nel territorio, e dell’assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo.
Di talché, anche per questo profilo, l’apprezzamento compiuto dal giudice del merito cautelare appare insindacabile in sede di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e ciascuno a versare a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
L’attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/01/2024