Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30498 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Nicola nato a Manfredonia il 12/07/1998
avverso la ordinanza del 4/11/2024 del Tribunale del riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale dì Bari del 25 settembre 2023
che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 416-bis 1 cod. pen. (capo 10), nonché in relazione a tre reati fine relativi alla detenzione ai fini di spaccio di marijuana, anche in concorso con minore (capi 12, 21 e 22 commessi nel 2020 e nel 2021) e al reato di tentata estorsione (capo 29 commesso nel 2020), reati tutti aggravati ex art. 416-bis 1 cod. pen.
In particolare, si contesta all’indagato la qualità di partecipe della cellula d Monte S. Angelo (riconducibile a COGNOME Raffaele) della associazione per delinquere denominata clan “Li Bergolis”, operante nel territorio di Monte Sant’Angelo, Vieste e Manfredonia, con permanenza alla attualità.
Si contesta anche il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, nella qualità di partecipe, addetto allo spaccio della organizzazione al cui vertice vi era Palena.
Il Collegio della cautela ha richiamato, preliminarmente, i numerosi procedimenti riconducibili alle attività criminali della consorteria, la cui esistenz è stata già certificata giudizialmente dalla sentenza resa nel procedimento “Iscaro Saburo”. Il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia, dai sequestri di sostanza stupefacente e armi, dagli arresti in flagranza, dagli esiti dell’attività di intercettazione e di geolocalizzazio nonché da attività di o.c.p., video nnonitoraggio e tracciamento tramite G.P.S.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione in ordine alla partecipazione di COGNOME alla associazione mafiosa contestata.
Il ricorrente appartiene a un’umile famiglia di pastori della comunità di Monte Sant’Angelo e non aveva la possibilità di scegliere di fare parte dell’associazione mafiosa. Il Tribunale ancora COGNOME all’associazione mafiosa a mezzo di un supposto collegamento con COGNOME NOME, ma la motivazione sul punto è erronea. L’intercettazione attivata sul cellulare a lui in uso nonché quella ambientale non consentono di ricostruire l’esistenza e l’operatività di un sodalizio diretto da COGNOME del quale faceva parte in modo attivo l’indagato. Il Tribunale non analizza le emergenze in atti che attestano che COGNOME ha subito numerosi periodi di detenzione e, nei brevi periodi di libertà, ha avuto solo due contatti telefonici con COGNOME, nonostante il lungo periodo in cui è stato sottoposto a captazione. Inoltre, la responsabilità del ricorrente è fondata su sentenze acquisite nel tempo nelle quali lo stesso non risulta mai citato. COGNOME non è mai stato presente
neppure durante le riunioni effettuate all’interno dell’abitazione di Palena finalizzare a pianificare gli affari illeciti.
2.2. GLYPH Vizio di motivazione in ordine alla partecipazione di COGNOME alla associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90.
Il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la affectio societatis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
3.Quanto al capo 10) di incolpazione, il Tribunale del riesame ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato la sussistenza dell’affectio societatis in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 evidenziando:
le conversazioni dalle quali emerge che l’indagato riceveva lo stupefacente da Palena per poi metterlo in vendita e fare confluire i soldi nella cassa comune;
la partecipazione dello stesso alle riunioni operative del gruppo;
-il rapporto di soggezione nei confronti di Palena;
– la condotta del ricorrente sempre finalizzata a “mettere al riparo” le attività
del gruppo, arrivando addirittura a negare di conoscere COGNOME ogni qualvolta era fermato dalla polizia giudiziaria.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte
costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi
che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 11 aprile 2025