Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36446 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/03/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Calabria in data 2 febbraio 2024, che applicava a COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1 di incolpazione) in permanenza, 424 cod. pen. (capo 22 di incolpazione), 512-bis cod. pen. (capo 30 di incolpazione), reati tutti aggravati ex art. 416-bis 1 cod. pen.
Si contesta all’indagato di avere partecipato alla articolazione della ‘ndrangheta riferibile al territorio di Gallico; di avere cagionato u danneggiamento seguito da incendio, come atto intimidatorio, e di essersi fatto attribuire fittiziamente la titolarità della “RAGIONE_SOCIALE“, della quale e unico dominus NOME COGNOMECOGNOME così da sottrarla ai provvedimenti ablativi dell’Autorità giudiziaria.
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha desunto l’intraneità al sodalizio da parte dell’indagato dalla presunta partecipazione ai reati fini a lui contestati.
I collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME identificano l’indagato come persona vicina al presunto gruppo criminale e nulla di più, trattandosi di dichiarazioni assolutamente generiche.
NOME ha dichiarato anche che l’indagato non partecipava alle cerimonie di investitura e di consegna di “doti” ‘ndranghetiste, ma ciò viene ritenuto irrilevante dal Tribunale perché tale circostanza non escludeva che fosse associato.
COGNOME, inoltre, riferiva che COGNOME si occupava di piccoli danneggiamenti e faceva riferimento, a questo proposito, a un ordigno, peraltro rimasto inesploso, che era stato collocato in un centro scommesse in Gallico e a un presunto attentato ai danni della RAGIONE_SOCIALE. Di queste condotte, nessuna veniva contestata al COGNOME, e ciò a conferma della infondatezza delle dichiarazioni.
2.2. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati fine contestati.
Nessun evento criminoso si è verificato o è stato accertato a Gallico Marina nel periodo di captazione della conversazione evidenziata nell’ordinanza.
L’incendio sarebbe stato commesso in concorso con NOME COGNOME, ma NOME non ebbe mai nulla a che fare con il predetto.
In relazione al capo 30), si ipotizza una intestazione fittizia in capo all’indagato, poiché COGNOME si occupava in via esclusiva della gestione della società, mentre il ricorrente, a dispetto della carica di amministratore, era un
semplice fattorino. Si tratta di una motivazione illogica, poiché sia COGNOME che l’indagato erano soci di una ditta di modeste dimensioni cresciuta grazie alla loro collaborazione a livello professionale; si era creato un rapporto lavorativo di assistenza reciproca senza alcuno scopo di eludere eventuali sequestri o provvedimenti ablativi. Dalle intercettazioni si evince che il ricorrente si occupava di aspetti gestionali e non era, certo, subordinato al socio di minoranza.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la risalenza nel tempo della condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è generico a fronte della esaustiva motivazione del Tribunale del riesame che evidenzia:
-le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, che ha ricostruito l’organigramma della ‘ndrangheta operante nel quartiere di Gallico e ha indicato il ricorrente come partecipe della stessa e come fedelissimo di COGNOME (circostanza confermata dalle intercettazioni richiamate). Tali propalazioni trovano conferma, oltre che nelle monitorate frequentazioni dell’indagato con i capi della cosca e nelle trasferte in loro compagnia, nella circostanza che COGNOME risulta coinvolto in attività della cosca dirette ad assicurare il sostentamento del sodale NOME COGNOME e della sua famiglia durante la sua detenzione, nonché di COGNOME e della relativa famiglia a seguito del suo arresto avvenuto a luglio 2018.
Risulta, poi, che, in ossequio alle direttive impartite dai capi, COGNOME organizzava gli “abboccamenti” per conto di COGNOME NOME NOME lo accompagnava agli incontri; veicolava “ambasciate” e messaggi con altri esponenti del sodalizio e delle altre articolazioni federate; partecipava alla realizzazione degli att intimidatori ai danni di imprenditori (come l’incendio di cui al capo 22); si occupava della riscossione del denaro delle estorsioni; forniva supporto economico agli affiliati detenuti; partecipava di riunioni della cosca; tutelava gl interessi economici della cosca.
Anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati fine, non si confronta con la puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale sottolinea che:
per quanto riguarda il danneggiamento seguito da incendio commesso su incarico di COGNOME ai danni di un imprenditore, reo di non avere corrisposto la cosiddetta “messa a posto”, aggravata dalla finalità agevolativa, si tratta di un
episodio che si inserisce nell’ambito del contrasto tra COGNOME e COGNOME. Si cita puntualmente la conversazione del 30 agosto 2018, nel corso della quale COGNOME, unitamente a COGNOME, commentava le dinamiche della cosca e, in particolare, il compito di COGNOME, a seguito dell’arresto di COGNOME, di doversi occupare dei sodali detenuti, del pagamento delle spese legali e del recupero del denaro strumentale a tali fini. COGNOME, nel corso di tale dialogo, criticava alcuni aspetti della reggenza di COGNOME e sosteneva di avere commesso un danneggiamento, su suo incarico, per sanzionare il titolare di un’impresa reo di non avere chiesto il permesso per svolgere lavori edili nel territorio di pertinenza della cosca. L’indagato riferiva, poi, nel dettaglio al suo interlocutore la ricostruzione del commesso danneggiamento commesso, e il Tribunale ha ritenuto il narrato attendibile e credibile anche alla luce delle dichiarazioni successive di COGNOME, il quale rappresentava di essere stato falsamente rassicurato da COGNOME circa il mancato interessamento alla vicenda di COGNOME, così facendogli commettere il danneggiamento e provocando le reazioni di quest’ultimo, che, invece, aveva già preso accordi con l’imprenditore per la corresponsione della somma di denaro;
la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di interposizione fittizia, costituiti dalle molteplici intercettazioni, dalle qual emergeva come la gestione amministrativa ed economica della società “RAGIONE_SOCIALE” era totalmente in mano di COGNOME e COGNOME, per sua stessa ammissione, era poco più che un fattorino.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non si limita a sottolineare l’applicabilità, nel caso in esame, della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma si sofferma sulla gravità dei fatti e sul ruolo ricoperto dall’indagato, quale stabile intraneo alla cosca e conoscitore delle dinamiche interne e degli ambiti di operatività della stessa, nonché in grado di intrattenere rapporti con gli altri consociati e con gli esponenti delle cosche limitrofe.
A fronte dell’estrema genericità del motivo di ricorso sul punto, nonché della gravità dei reati in contestazione, anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti dì cui all’art. 94, comma 1-ter, disp att cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024