Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18978 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mugnano di Napoli il 18/07/1988
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l’avvocato NOME COGNOME in sostituzione dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere,
applicata ad NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416-bis, c pen., quale partecipe all’associazione camorristica facente capo al clan COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione camorristica in quanto fondata, dal provvedimento impugnato, su due soli occasionali incontri di NOME COGNOME con alcuni componenti del clan, peraltro a distanza di mesi l’uno dall’altro, in assenza sia di intercettazioni che di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul suo cont nonostante l’ampia attività investigativa compiuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali non è consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Il provvedimento impugnato, dopo avere dato atto che NOME COGNOME è stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione, con sentenza definitiva, come partecipe del clan di camorra COGNOME–COGNOME con il ruolo di braccio destro del fratello NOME COGNOME, già apicale del medesimo clan, e dopo avere richiamato la sua ininterrotta carcerazione sino al 6 giugno 2022, ha descritto l’imponente materiale investigativo – intercettazioni ambientali e telefoniche, ulteriormente suffragate e chiarite dalle videoriprese nei luoghi di incontro del gruppo criminale – in base al quale lo ha ritenuto gravemente indiziato per il delitto di cui all’a 416-bis cod. pen.
Sono stati valorizzati, in particolare, due incontri, anche con soggetti apicali del clan.
Nel primo, del 18 settembre 2022, COGNOME contava denaro contante, riferibile all’attività del clan, che consegnava nella misura di 18.500 euro a COGNOME perché lo desse ad NOME COGNOME – capo storico del clan COGNOME – (pagg. 13-14); nel secondo incontro, del 18 gennaio 2023, commentava con gli altri alcuni arresti e sequestri, avvenuti a Mugnano di Napoli, mostrando di avere ricevuto, direttamente o indirettamente, la corrispondenza del capo clan NOME COGNOME detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen. ed i limiti di redazione per fornire indicazioni all’esterno («allora io le so le lettere di ‘o Le, più di quello non può d perché non lo può dire…. È limitato e come per esempio a lettera che mi può scrivere a me la può scrivere a te state uniti siamo una famiglia non facciamo prendere la confidenza alla gente, perché per l’esperienza che teniamo e questa è quello…. Queste sono le parole.», pag. 15).
A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, anche in rapporto alle convergenti risultanze dei monitoraggi, collocandole in un quadro di insieme che dà conto dei rapporti tra i diversi componenti del clan e tra i COGNOME e gli COGNOME, il Tribunale ha ritenuto che NOME COGNOME svolgesse in modo stabile il ruolo di collettore di denaro per conto del sodalizio, fosse intraneo alla famigli dei COGNOME, vantasse la fiducia dei capi tanto da poter leggere le lettere di chi si trovava in rigoroso regime carcerario per il suo ruolo di vertice.
Si tratta di argomenti con i quali il ricorso non si confronta, valorizzando elementi inidonei a contrastare il solido quadro indiziario esposto come, ad esempio, la sporadicità dei contatti con i componenti del clan, il mancato riferimento alla sua persona sia nelle intercettazioni che da parte dei collaboratori di giustizia, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell’ordinanza.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11 aprile 2025
La Consigliera estensora
GLYPH
Il P es”