Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10941 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10941 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione del AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2025, ha applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., per aver partecipato all’associazione di tipo mafioso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale esponente della famiglia di NOME COGNOME, ricompresa nel mandamento mafioso di NOME COGNOME – San Lorenzo, avendo assistito il sodale NOME COGNOME nelle sue funzioni di organizzatore della cosca mafiosa, anche nel settore del traffico di stupefacenti, con contestazione aperta dall’1 giugno 2020.
Il Collegio distrettuale, nel riformare il provvedimento reiettivo della domanda cautelare del primo giudice, ha inferito il perdurante inserimento dell’indagato nel sodalizio mafioso, per l’adesione al quale ha già riportato condanna definitiva, dalle emergenze captative afferenti alle operazioni eseguite nei confronti del genero NOME COGNOME, preposto dalla cosca ai settori illeciti riguardanti il traffico di droga, il gioco clandestino, le attività estorsive, il mantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie.
Il Tribunale ha evidenziato che, in costanza dello stato detentivo, COGNOME aveva mantenuto saldi legami con la cosca di riferimento, come si arguiva da una conversazione tra NOME COGNOME, reggente del mandamento di NOME COGNOME – San Lorenzo, e NOME COGNOME, nel corso della quale il primo comunicava all’interlocutore di aver incontrato in ambito carcerario il suocero COGNOME e di avergli assicurato, una volta uscito dal carcere, ‘tappeto rosso e tutte cose’. Era lo stesso COGNOME, conversando con la suocera l’1 gennaio 2024, ad annunciare che NOME, non appena uscito di galera, avrebbe comandato.
Puntuale conferma dei propositi e delle rassicurazioni enucleabili dei menzionati colloqui i Giudici di merito hanno tratto dalle conversazioni tra NOME COGNOME e NOME COGNOME successive alla scarcerazione del primo, avvenuta in data 17 aprile 2024, considerate indicative dell’assunzione in concreto da parte dell’indagato di un ruolo nel contesto associativo di riferimento e della volontà di questi di continuare a fare parte dell’associazione, dando un contributo sul piano gestionale e organizzativo.
Il 18 aprile 2024, appena un giorno dopo la scarcerazione, COGNOME faceva al suocero un resoconto sulle attività dell’organizzazione, rappresentando che tutte le piazze di spaccio versavano alla cosca una quota mensile. Il genero si soffermava sulle lamentele esternate dal gestore di una delle piazze per i pagamenti imposti e sul mantenimento erogato mensilmente a un detenuto. COGNOME, pur manifestando la volontà di non intervenire direttamente nell’attività illecita, reclamava una quota settimanale degli introiti di una piazza di spaccio per mantenere la propria famiglia. Reso edotto dall’affine del controllo esercitato dal sodalizio su tutti i padiglioni del quartiere INDIRIZZO e in ordine ai soggetti deputati a curare la riscossione dei proventi per conto del clan, l’indagato autorizzava COGNOME a continuare ad operare secondo le linee esposte sino al 28 giugno seguente, allorquando avrebbe terminato di espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, riservando di valutare nel prosieguo se continuare a delegare ad altri le incombenze o gestirle in prima persona.
L’11 maggio 2024 COGNOME si intratteneva con COGNOME su questioni concernenti le dinamiche del traffico degli stupefacenti, che l’affine gestiva per conto della congrega. In una situazione di penuria di cocaina nel mercato locale, a causa di prezzi troppo alti della sostanza, l’indagato esternava il proposito di creare una nuova piazza di spaccio di droghe leggere nei pressi della propria abitazione.
Sul traffico degli stupefacenti i due affini interloquivano nuovamente il 13 maggio 2024: COGNOME prospettava al genero la possibilità di reperire canali per l’approvvigionamento della cocaina in Calabria; nel prosieguo si confrontava con l’affine sulle iniziative da adottare per ovviare alla scarsa disponibilità di tale tipologia di stupefacente sul mercato palermitano.
In una conversazione, registrata qualche mese dopo, COGNOME programmava di recarsi in Germania, lasciando al suocero la gestione degli affari illeciti riguardanti le scommesse; seguiva un incontro tra COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, appartenente alla famiglia mafiosa di NOME COGNOME che si occupava di tale settore per conto dell’organizzazione.
Sul piano cautelare il Tribunale, pur dando atto dell’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dell’assenza di elementi idonei a superarla, ha ravvisato in ogni caso la ricorrenza di pericula , ai sensi delle lett. a) , b) e c) dell’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., fronteggiabili unicamente con la misura della custodia in carcere.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione associativa, avendo il Tribunale fondato il giudizio di gravità indiziaria su intercettazioni di colloqui che non vedevano protagonista NOME COGNOME, dal contenuto generico e privi di riscontri estrinseci individualizzanti.
Ha dedotto che dal colloquio registrato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME non emergeva alcun contributo concreto del COGNOME all’organizzazione.
Ha contestato la possibilità di trarre elementi indizianti dalle conversazioni tra NOME COGNOME e l’indagato, indicative di una mera frequentazione di natura parentale, senza che possa evincersi alcun contributo dinamico e funzionale al sodalizio.
Nella conversazione intercettata il 18 aprile 2024 NOME aveva comunicato al genero
che non intendeva intervenire direttamente negli affari illeciti, preferendo trovare un lavoro per mantenere la famiglia. Tanto meno assumeva valore indiziante la circostanza che, nel corso del medesimo colloquio, COGNOME avesse informato l’indagato del versamento di una quota mensile da parte dei gestori delle piazze di spaccio, posto che COGNOME aveva manifestato la volontà di rimanere estraneo a tali dinamiche illecite, non avendo intenzione di tornare in carcere.
Il progetto di COGNOME di organizzare una piazza di spaccio nei pressi della propria abitazione era rimasto un mero intento penalmente irrilevante.
Analogamente, non era mai stato attuato dallo COGNOME il proposito di lasciare la Sicilia, delegando al suocero la gestione degli affari della cosca nel settore delle scommesse e dei giochi clandestini.
Le conversazioni dell’11 e del 13 maggio 2024 contenevano solo commenti dell’indagato su quanto riferito dal genero in ordine alla penuria di sostanze stupefacenti e alla presenza di sostanze di scarsa qualità sul mercato palermitano della droga.
2.2 Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari connotate da concretezza e attualità afferenti al pericolo di inquinamento probatorio, al pericolo di fuga e al pericolo di reiterazione criminosa specifica. Ha eccepito l’omessa indicazione del termine di cui all’art. 292, comma 2, lett. d) , cod. proc. pen., nonchØ l’omessa valutazione della possibilità di fronteggiare le esigenze di cautela con la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza.
Ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, 24, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 117, primo comma, Cost., nonchØ degli artt. 2 e 5 CEDU, nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per gli indiziati del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Ha richiamato, a supporto della denunciata illegittimità di meccanismi presuntivi, le decisioni della Corte costituzionale in materia di permessi premio ai detenuti, non collaboranti, per i reati previsti dall’art. 4 -bis , comma 1, Ord. pen. e della Corte EDU in tema di ‘ergastolo ostativo’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va rigettato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che le doglianze in punto di gravità indiziaria, incentrate sulla prospettazione di una diversa interpretazione del materiale investigativo di tipo intercettivo, sono rivolte a una non consentita rilettura delle risultanze captative, in contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza che considera questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (così, tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez.2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, COGNOME, Rv. 239724 – 01). Per altro verso, Ł approdo giurisprudenziale consolidato che il contenuto delle intercettazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni
intercettate secondo criteri di linearità logica (così, tra le tante, Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04).
Avendo i giudici di merito offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate, in verità esplicite negli stralci riportati nell’ordinanza, del tutto coerente e puntuale, le critiche mosse dal ricorrente devono ritenersi del tutto infondate.
A dispetto delle censure difensive, le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato fanno buon governo dei principi in tema di partecipazione in associazione mafiosa.
¨ stato condivisibilmente affermato al riguardo che i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui Ł riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221).
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non Ł necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).
In ossequio ai principi esposti, il Tribunale del riesame ha dato logicamente conto della perdurante partecipazione all’associazione mafiosa di NOME COGNOME dell’indagato NOME COGNOME,già definitivamente condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Il Tribunale ha valorizzato l’investitura in costanza della detenzione ricevuta dall’esponente di vertice NOME COGNOME, nonchØ i ripetuti confronti, intercettati in epoca successiva alla scarcerazione, col genero NOME COGNOME, col quale NOME interloquiva sugli affari del congrega nel traffico di stupefacenti, sul mantenimento ai detenuti, sugli introiti scaturenti dalle quote versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio e sulle modalità di riscossione, rivendicando una partecipazione ai predetti introiti per far fronte alle proprie esigenze familiari.
Nella medesima direzione i giudici del riesame hanno rimarcato come COGNOME, in vista di un suo allontanamento dal territorio siciliano, avesse individuato il suocero quale sostituto nel delicato settore del gioco e delle scommesse, che egli gestiva per conto dell’associazione: il proposito esternato, a prescindere dalla concreta attuazione, conferma ulteriormente come nell’ambito del sodalizio RAGIONE_SOCIALE fosse considerato un affiliato in grado di assolvere a ruoli funzionali all’attuazione del programma criminoso.
Erroneamente il ricorrente invoca un effettivo ed efficace intervento nelle vicende mafiose, essendo sufficiente la perdurante intraneità al sodalizio, in ossequio all’autorevole orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
Infondato Ł anche il secondo motivo di ricorso.
Sul piano cautelare il Tribunale non si Ł limitato a dare conto dell’operatività della duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha affermato la
ricorrenza in concreto delle esigenze di cautela, probatoria, finale e sociale, in ragione dei gravi precedenti penali, anche specifici, dell’indagato, della stabilità dell’apporto al sodalizio mafioso, della possibilità di avvalersi degli strumenti di intimidazione tipici dell’associazione, nonchØ di mezzi e persone facenti capo alla stessa, concludendo che la misura carceraria Ł l’unica idonea a ostacolare il riallaccio dei legami con il sodalizio.
Trattasi di valutazioni congrue, alle quali il ricorrente contrappone deduzioni aspecifiche, allegando non meglio esplicitate condizioni di salute e non confrontandosi con la ritenuta necessità di mantenere la misura di massimo rigore, al fine di impedire la protrazione della condotta associativa a fronte di un’ininterrotta adesione al sodalizio, a dispetto di qualunque deterrenza connessa alla condanna riportata per condotta di analoga natura e alla carcerazione subita.
Quanto all’indicazione del termine di scadenza, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. d) , cod. proc. pen. per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, essa Ł pacificamente non necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280678 – 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265892 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, Paglino Rv. 249586 – 01).
4. Il motivo di ricorso, con cui si censura la legittimità del citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Ł inammissibile alla stregua di quanto esposto, non essendosi il Tribunale limitato a valutare le esigenze cautelari alla luce della doppia presunzione di cui alla disposizione sospettata di incostituzionalità.
La Corte costituzionale, in ogni caso, ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione, giudicando manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati sulla disposizione nella nuova formulazione introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. (Cost. ord. n. 136 del 2017). Nell’occasione il Giudice delle leggi ha ribadito, anche mediante richiami a precedenti pronunce sul tema (Cost. nn. 265 del 2010, 231 del 2011, 53 del 2013, 48 del 2015), che la ratio giustificativa del particolare regime va ricercata nella peculiare natura del delitto di associazione di tipo mafioso, «normativamente connotato – di riflesso ad un dato empiricosociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti», e nella specificità del vincolo associativo «che, sul piano concreto, implica ed Ł suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso», rilevando che «l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure ‘minori’ sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità».
Tanto meno vale ad introdurre argomenti a supporto della lamentata rigidità della presunzione il riferimento alla sentenza n. 253 del 2019, in tema di permessi premio ai detenuti non collaboranti per reati cosiddetti ostativi. Ed invero, nella predetta pronuncia la Corte costituzionale mette a confronto la presunzione di pericolosità del soggetto detenuto per taluno dei reati previsti dall’art. 4 -bis , comma 1, Ord. pen., quale conseguenza della non collaborazione, con la presunzione cautelare regolata dal terzo comma dell’art. 275 cod.
proc. pen., rimarcando la diversità del contesto in cui le due presunzioni sono destinate ad operare: nella fase cautelare la presunzione iuris et de iure di adeguatezza della custodia in carcere per gli indiziati del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. si giustifica «non solo per le peculiari connotazioni del sodalizio criminale, ma anche perchØ la valutazione Ł svolta quasi nell’immediatezza del fatto o, comunque, in un momento non lontano dalla sua supposta commissione»; «nella fase di esecuzione della pena, assume invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed Ł questa situazione che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso premio».
5. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente