Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 805 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 805 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza dell’il. maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per la sua partecipazione quale associato al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto le condotte che gli vengono addebitate, ed in particolare l’aver incontrato diverse volte NOME COGNOME o altri esponenti del RAGIONE_SOCIALE (un matrimonio, un pranzo di famiglia presso il ristorante NOME per la Festa della Mamma), sono in realtà neutre in quanto conseguenza dei rapporti di parentela esistenti tra l’indagato ed i fratelli COGNOME. Nel motivo si contestualizzano alcune condotte contestate al ricorrente nella ordinanza cautelare (il componimento dello scontro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, lo scontro con NOME COGNOME) e se ne spiega l’origine meramente privata (amicizia con COGNOME, relazione extraconiugale del COGNOME con la sorella del ricorrente) illogicamente non valorizzata dal Tribunale del riesame. Nel motivo si censura anche che l’ordinanza impugnata abbia valorizzato come indizio a carico anche la conversazione in cui NOME COGNOME riferisce a NOME Avverso che il ricorrente avrebbe dato 1.000 euro al genero di NOME COGNOME dicendogli di tenerlo per quando il suocero uscirà dal carcere, affermando che su tale dazione non vi è alcun riscontro e che questo pagamento è molto improbabile sia avvenuto perché la persona indicata è stata appena condannata a 26 anni di reclusione.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in quello dell’art. 418 cod. pen., in quanto al più l’assistenza sarebbe avvenuta in favore di singoli associati, ma non del RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo, dedicato alla contestazione della ordinanza impugnata sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, è infondato.
Nella ordinanza impugnata i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME sono stati ricavati da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e videoriprese avvenute presso il distributore di benzina del ricorrente.
La ordinanza del riesame attribuisce rilievo, ad esempio, alle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, che riferisce che COGNOME prima di gestire la pompa di benzina aveva una attività di distribuzione di caffè ed imponeva l’acquisto del caffè ai bar della zona, un comportamento che in modo non illogico è stato considerato co-elemento di valutazione dell’appartenenza ad una associazione mafiosa, in quanto solo l’appartenente ad un RAGIONE_SOCIALE che controlla il
territorio può permettersi di imporre una prestazione di questo tipo alle attività commerciali stanziate sul territorio di appartenenza.
La ordinanza del riesame attribuisce rilievo anche alle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, che riferisce che NOME ordinò di non commettere condotte estorsive alla pompa di benzina di NOME COGNOME, fatto che in modo non illogico il Tribunale del riesame ha ritenuto essere indice di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, perché solo un esponente del RAGIONE_SOCIALE poteva permettersi di ingerire in questo modo in una attività criminale.
La ordinanza del riesame attribuisce rilievo anche alle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, che riferisce che presso il bar annesso al distributore di benzina di COGNOME il RAGIONE_SOCIALE COGNOME teneva le sue riunioni, circostanza che il Tribunale del riesame ha ritenuto confermata dai servizi di osservazione e controllo, svolti anche con l’ausilio delle telecamere di sicurezza, e che il ricorso aggredisce in modo non incisivo quando afferma che la stazione di servizio è molto frequentata e che il gestore non poteva impedire che le persone si incontrassero presso il bar del distributore.
Né il ricorso riesce ad aggredire efficacemente l’ordinanza del riesame quando contesta l’origine privata dell’intervento di COGNOME nello scontro COGNOME/COGNOME, perché non è illogica la motivazione del Tribunale che soltanto un sodale del RAGIONE_SOCIALE possa essere coinvolto nell’opera di componimento degli interessi di due imprenditori vicini al RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo non è illogico che il Tribunale del riesame abbia valorizzato come ulteriore indizio di appartenenza all’associazione criminale la vicenda NOME. In ricorso si sostiene la natura meramente privata di questa vicenda, nata da una relazione extraconiugale che NOME coltivava con la sorella di NOME, ma la natura privata dello scontro con NOME non è travisata dal Tribunale del riesame che ne dà atto senza omissioni, ritenendo, però, che ciò che è rilevante non è l’origine dello scontro, ma che NOME si rivolga ad NOME COGNOME per risolvere la questione con COGNOME. Si tratta di argomento non illogico, ed anzi molto acuto, perché ci si rivolge al capoRAGIONE_SOCIALE per risolvere un contrasto con un associato al RAGIONE_SOCIALE; non si spiegherebbe, d’altronde, in altro modo a che titolo, se non a quello di capo del RAGIONE_SOCIALE, COGNOME potesse imporre a COGNOME la cessazione di un comportamento che riguardava, in definitiva, un rapporto tra fratello e sorella.
Non è errato processualmente che il Tribunale del riesame abbia usato nel proprio apparato argomentativo anche la circostanza che NOME abbia pagato il genero di un associato al RAGIONE_SOCIALE COGNOME finito in carcere, atteso che tale circostanza risulta da una intercettazione, non da dichiarazioni di collaboratori, e, quindi, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, non è soggetta all’obbligo di riscontri ex
art. 192, comma 3, cod. proc. pen., mentre a poco rileva che la condanna a pena detentiva sia molto lontana dall’essere espiata, perché l’accordo sulla necessità di conservare la somma per il detenuto può essere anche letta come una indicazione della causale della dazione (per il suocero, non per il genero), che lascia libero poi il primo di disporne in favore delle esigenze più immediate dei familiari in libertà. Peraltro, la circostanza della dazione è anche verosimile perché da altre intercettazioni emerge che questa persona si era rivolta ai COGNOME perché aveva pressante bisogno di denaro.
In definitiva, in una situazione in cui negli atti a disposizione del Tribunale del riesame è provato che COGNOME abbia messo a disposizione degli affiliati i locali del distributore, abbia partecipato alle decisioni, abbia portato ai sodali notizie o messaggi provenienti, o autorizzati, dai COGNOME, abbia dato sostègno materiale agli affiliati o ai loro parenti, del tutto coerente è la conclusione della ordinanza impugnata che ritiene a carico del ricorrente l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione all’associazione, conclusione che il ricorso non riesce ad aggredire efficacemente.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
In esso si contesta la mancata riqualificazione del fatto in quello dell’art. 418 cod. pen., in quanto, al più, l’assistenza sarebbe avvenuta in favore di singoli associati, ma non del RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso.
Il Procuratore generale ha osservato che il motivo non era stato sollevato davanti al Tribunale del riesame, e si tratta di osservazione corretta. L’istanza di riesame, infatti, è presentata il 29 aprile 2022 senza motivi. Il 11 maggio 2022, giorno dell’udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen., la difesa deposita memoria, che si rinviene in atti ai fogli 21 – 26; nel verbale di udienza la difesa si riporta ai motivi della memoria depositata. Nei motivi della memoria depositata l’argomento della riqualificazione nel reato dell’art. 418 cod. pen. non è presente.
Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.
La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazione proposto contro le decisioni del Tribunale del riesame (Sez. 2, Sentenza n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226: In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio. Fattispecie in cui era stato per la prima volta eccepito in sede di legittimità il vizio di motivazione dell’ordinanza impositiva della misura cautelare in ordine alla identificazione dell’indagato).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.