Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7667 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7667 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo: l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio nei confronti di COGNOME NOME; l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, per nuovo giudizio su tali punti; la declaratoria di inammissibilità nel resto, quanto al ricorso di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 aprile 2022, il Tribunale di Catania – per quanto ora di interesse – ha:
dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 416bis cod. pen., per aver fatto parte, con ruolo direttivo, dell’associazione di stampo mafioso denominata ‘RAGIONE_SOCIALE; reato aggravato dalla natura armata del sodalizio e dall’esser stato commesso durante il periodo di sottoposizione del soggetto attivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., dunque ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159; fatto commesso fino al luglio del 2015, in Catania e provincia;
dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., per essersi attivati al fine di individuare soggetti interessati all’acquisto di occhiali e montature, per un totale di 4.812 pezzi, per un valore complessivo di euro 187.239,13, provento del reato di furto pluriaggravato posto in essere, il 26/03/2015, ai danni del negozio di ottica denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sito in Augusta
e per l’effetto – esclusa la recidiva specifica e reiterata contestata a COGNOME, nonchØ riconosciuta la continuazione tra i reati contestati, sotto il piø grave delitto di cui al capo A) ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione e NOME COGNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa; con
applicazione, nei confronti di COGNOME, delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale durante il periodo di espiazione della pena; con applicazione, nei confronti di COGNOME, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni quattro; con restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania – in parziale riforma della sentenza appellata – ha riqualificato il fatto associativo ascritto a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 416bis primo comma cod. pen., rideterminando la pena a lui inflitta nella misura di anni tredici e mesi dieci di reclusione; ha confermato, invece, la sentenza emessa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603 e 195 comma 3 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, volta alla escussione di NOME COGNOME, ossia della persona menzionata nella testimonianza de relato resa da NOME COGNOME nel corso del giudizio di primo grado.
La mancata audizione del teste che era stato indicato in sede di gravame, sub specie di rinnovazione istruttoria, ha comportato un travisamento della prova e una limitazione del diritto di difesa. La somma di cento euro, versata da COGNOME alla moglie di COGNOME, derivava da un credito che ella vantava verso un terzo, in ragione della vendita di un ciclomotore; il ricorrente, dunque, si era semplicemente interessato del recupero di tale credito. Dallo stesso contenuto delle conversazioni captate – intercorse fra COGNOME e COGNOME, risalenti al luglio 2015 e carpite durante i colloqui in carcere – può evincersi, infatti, come non vi sia stata alcuna corresponsione periodica del preteso ‘stipendio’; il mantenimento versato ai reclusi, peraltro, ha ad oggetto importi nettamente superiori. Non c’Ł motivazione, comunque, circa l’affiliazione di COGNOME al clan, nØ tale intraneità Ł desumibile dal suddetto episodio singolo.
3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 416bis, primo comma cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’imputato colpevole del delitto associativo.
3.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte ha errato, in punto di individuazione dei presupposti utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 712 cod. pen. 4.2 Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen. Il valore di euro diciottomila, infatti, era riferito all’intera refurtiva, ma non al quantitativo di occhiali di cui COGNOME aveva la effettiva disponibilità.
4.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen.
4.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deducendosi violazione dell’art. 162 cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto alla posizione di COGNOME; ha domandato, inoltre, l’annullamento con rinvio per ciò che attiene alla posizione di COGNOME, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e, infine, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di quest’ultimo, quanto alle residue doglianze.
Per ciò che inerisce al ricorso di COGNOME, il primo motivo Ł fondato ed esplica un effetto di assorbimento, rispetto alle ulteriori censure. In primo grado, NOME COGNOME ha riferito fatti a carico del ricorrente, dichiarando di averli appresi da NOME COGNOME, tanto che il difensore di COGNOME ha tempestivamente domandato la citazione di quest’ultimo in qualità di testimone. Il Tribunale non ha accolto tale istanza, ma ha comunque utilizzato – a fini decisori – la dichiarazione resa dal teste indiretto COGNOME; anche in secondo grado, la difesa ha vanamente chiesto l’assunzione della testimonianza di NOME COGNOME, ritenuta superflua dalla Corte d’appello.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, invece, Ł da accogliere con esclusivo riferimento all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, dovendo per il resto esser dichiarato inammissibile. La motivazione, infatti, Ł carente con riguardo all’art. 62bis cod. pen., mentre risulta del tutto mancante, con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Secondo quanto già esposto in parte narrativa, COGNOME Ł stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 416bis cod. pen. (in primo grado, gli Ł stata addebitato un ruolo apicale, all’interno del sodalizio mafioso; in appello, Ł stato condannato quale mero partecipe dell’associazione stessa) e per la ricettazione di un gran numero di occhiali e montature, oggetto di furto perpetrato presso un negozio di ottica. COGNOME, invece, Ł stato condannato esclusivamente per il reato di ricettazione.
I primi due motivi del ricorso COGNOME scaturiscono da una matrice comune e, quindi, ben si prestano a una trattazione unitaria.
3.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta essersi proceduto all’audizione di un collaboratore di giustizia di nome COGNOME; questi avrebbe affermato, nel corso della sua deposizione, di aver appreso fatti e circostanze militanti a carico di COGNOME – quanto alle vicende oggetto di imputazione – da tal COGNOME. La difesa rappresenta, dunque, di aver ripetutamente domandato – sia al Tribunale, sia alla Corte territoriale – l’audizione di COGNOME quale teste di riferimento, ma di aver sempre ottenuto una risposta negativa.
Ad onta di tale negazione, le dichiarazioni de relato rese dal teste indiretto COGNOME, però, sarebbero state comunque utilizzate – pur in assenza di conferma proveniente dalla fonte primaria – a fini decisori, quindi quali elementi a carico del ricorrente.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa sostiene esservi una erronea interpretazione, nella avversata decisione, quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della contestata fattispecie incriminatrice di natura associativa, oltre che un travisamento della prova emersa e, infine, un difetto motivazionale in ordine all’imputazione ascritta.
3.3. Giova premettere che l’istanza di rinnovazione, nei termini sopra detti, era stata oggetto
del primo motivo di gravame.
La difesa, peraltro, ha sottolineato di aver formulato specificamente tale richiesta già in primo grado, all’udienza del 06/11/2017; non può residuare perplessità alcuna, allora, circa l’operatività della sanzione di inutilizzabilità, in caso di utilizzo a fini decisori di tali propalazioni, per essere le stesse restate prive del conforto proveniente dalla fonte di primo grado. In punto di valenza delle dichiarazioni “de relato”, infatti, tale sanzione processuale non opera solo nel caso in cui – nel corso del dibattimento di primo grado – la parte interessata non faccia uso della facoltà di chiedere la convocazione del teste di riferimento, non essendo poi consentito ovviare a una tale inerzia, invocando la rinnovazione – anche parziale – del dibattimento in grado di appello (così Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 – 01; Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008 – 01 e Sez. 5, n. 12890 del 05/10/1999, Borraggine, Rv. 215547 – 01).
3.4. I Giudici di appello hanno affrontato il tema posto dalla difesa – concernente appunto la necessità di audizione di COGNOME, quale teste di primo grado – ma hanno reputato inutile tale attività, sostanzialmente fondando la decisione su una prognosi di superfluità della stessa.
La decisione della Corte territoriale, dunque, trae origine dalla ritenuta sovrabbondanza delle dichiarazioni rese de relato da COGNOME, per essere le stesse generiche e di scarsa significazione. Proprio alla stregua di tale premessa, la Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione del delitto associativo ascritto a COGNOME in termini di mera partecipazione; tale dato, evidentemente, elide la decisività che era stata ritenuta dal Tribunale. L’affermazione di penale responsabilità a carico del ricorrente, quindi, poggia esclusivamente su una prima intercettazione (trattasi della conversazione inerente al fatto che COGNOME dovesse occuparsi del versamento di una certa somma, in favore di un detenuto) e di ulteriori conversazioni pure menzionate nella sentenza di primo grado – attinenti alla latitanza di NOME COGNOME.
Su tali punti, la doglianza rimane del tutto silente, preferendo concentrarsi sull’aspetto come detto, ormai ritenuto irrilevante – della inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME. Il principio di diritto che governa la materia, però, si basa sul fatto che la funzione tipica dell’impugnazione debba consistere in una censura argomentata, avverso il provvedimento al quale essa si riferisce; tale forma di revisione critica si realizza attraverso la presentazione di doglianze che – sotto comminatoria di inammissibilità – contengano un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, non mass.).
3.5. Quanto alla seconda censura, va evidenziato come essa si sviluppi interamente sul piano del fatto e sia tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che
sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
D’altronde, nessun vizio logico argomentativo Ł ravvisabile nella motivazione sviluppata nella sentenza impugnata, in punto di responsabilità a carico di COGNOME.
E infatti, mutuando i dati probatori valorizzati in relazione alla posizione del coimputato NOME COGNOME, la Corte territoriale ha chiarito come l’intraneità del COGNOME alla già menzionata associazione criminosa di stampo mafioso vada tratta dal contenuto specifico delle intercettazioni versate in atti .
Da tali conversazioni, i Giudici di appello hanno tratto il convincimento che COGNOME sia stato, per il COGNOME, un costante punto di riferimento, all’interno della vita operativa del clan; al COGNOME, infatti, veniva indirizzata la convivente COGNOME, al fine di ottenere non solo il denaro derivante dalla vendita del già citato ciclomotore, ma anche il sostegno atteso, quale detenuto facente parte del sodalizio criminale. Medesima valenza evocativa – circa l’organicità del ricorrente al sodalizio mafioso – viene riconnessa, infine, alle intercettazioni ricollegabili alla latitanza di NOME COGNOME.
3.6. In definitiva, le doglianze sin qui esaminate risultano in parte distoniche, rispetto al contenuto della decisione impugnata e agli elementi posti a fondamento della stessa e, sotto altro profilo, connotate da un marcato tenore fattuale e rivalutativo; esse, quindi, non possono che essere disattese.
Con il primo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, la difesa lamenta non esser sorretta da adeguato impianto motivazionale, in sentenza, la ritenuta sussistenza del necessario elemento soggettivo della figura tipica di cui all’art. 648 cod. pen.; si sarebbe in realtà trattato – in ipotesi difensiva – di uno stoccaggio di materiali di ‘fine serie’, atto a giustificare sia il grande numero di occhiali e montature, sia la presenza dei cartellini dell’ottica ‘RAGIONE_SOCIALE‘. In forza di tali argomentazioni, la difesa auspica la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
4.1. In diritto, questa Corte ha ripetutamente chiarito come il criterio discretivo, tra la fattispecie delittuosa della ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art. 712 cod. pen. acquisto di cose di sospetta provenienza – consista nel diverso elemento psicologico che caratterizza le due figure tipiche. E infatti, nel primo caso l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre – nell’ipotesi contravvenzionale – ricorre da parte del soggetto attivo una condotta meramente colposa, consistente nel mancato accertamento in ordine alla lecita provenienza della cosa acquistata o ricevuta (giova anche ricordare il principio di diritto fissato daSez. 2, n. 41002 del
20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237 – 01, a mente della quale: «In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa,che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza»).
4.2. Nella concreta vicenda, la Corte di appello ha sottolineato trattarsi di oltre quattromila montature, per un valore complessivo davvero rilevante; le montature, inoltre, recavano ancora il relativo cartellino – con prezzo e codice a barre – del negozio da cui erano state sottratte; da ciò, si Ł ritenuto di poter ricondurre la condotta ascritta entro l’alveo previsionale dell’art. 648 cod. pen.
Trattasi di un percorso motivazionale lineare ed esaustivo, dal quale non emerge il pur minimo spunto di contraddittorietà; tali conclusioni, del resto, non sono minimamente disarticolate dalle aspecifiche e confutative argomentazioni difensive, per cui esse meritano di restare immuni da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
Il secondo motivo del ricorso COGNOME, poi, sviluppa una critica focalizzata sul mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione, a norma del quarto comma dell’art. 648 cod. pen.; la prospettazione difensiva, su tale versante, si sostanzia nel sottolineare la differenza esistente, nel caso di specie, tra il valore globale della refurtiva sottratta dall’ottica ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la parte di tale materiale che si trovava, effettivamente, nella disponibilità del ricorrente. In altri termini, evidenzia la difesa come ciascun soggetto possa esser ritenuto responsabile – in via esclusiva – della quantità di merce di provenienza delittuosa della quale in concreto possa disporre.
5.1. In disparte tale enunciazione astratta, emerge dalla conforme ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito come COGNOME sia parente di uno dei soggetti autori del furto degli occhiali; proprio da quest’ultimo, infatti, il ricorrente Ł stato contattato, allo specifico fine di individuare potenziali acquirenti dell’intero compendio indiziario e, infine, sempre da questi ha ricevuto una parte rilevante del compendio furtivo.
5.2. A tali elementi di carattere oggettivo – non congruamente contestati dalla difesa – va a saldarsi una considerazione di tipo giuridico: il valore economico della res furtiva Ł solo uno dei possibili indici rivelatori della particolare tenuità ex art. 648 quarto comma cod. pen., dovendosi comunque sempre valutare le modalità del fatto, oltre che i motivi dell’azione, la condotta e la personalità del colpevole (fra tante, si vedano Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286 – 01; Sez. 2, n. 10944 del 11/04/1991, COGNOME, Rv. 188488 – 01).
Ciò posto, la censura difensiva riguardante il numero di occhiali materialmente ricevuti da COGNOME, oltre ad essere infondata, ha comunque un impatto solo parziale sul complessivo thema decidendum , non incidendo essa decisivamente sugli ulteriori aspetti da valutare, quali la complessiva gravità del fatto, la negativa personalità dei colpevoli e il contesto in cui si inquadra la vicenda. La Corte territoriale – in punto di consapevolezza della provenienza illecita della merce, in capo a COGNOME – ha infine anche evidenziato l’utilizzo, in una conversazione intercorsa con lo zio NOME COGNOME, di un linguaggio ermetico e convenzionale riferito agli occhiali; ciò a ulteriore riprova della piena conoscenza, da parte del ricorrente, della natura di res furtiva del suddetto materiale.
Il terzo motivo del ricorso COGNOME e il terzo motivo del ricorso COGNOME possono essere trattati unitariamente, essendo ambedue afferenti al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
6.1. Sostiene la difesa COGNOME non poter essere reputato sufficiente il mero riferimento
alla gravità del fatto, nonchØ al contributo causale offerto dal ricorrente e ai suoi precedenti penali. Evidenzia invece la difesa COGNOME come non siano stati considerati – nella avversata decisione – nØ il disvalore particolarmente attenuato della condotta ascritta, nØ la partecipazione asseritamente marginale ascrivibile al reo, nell’attività illecita svolta dall’organizzazione.
6.2. ¨ utile ricordare, allora, che la concessione delle generiche postula non la inesistenza di elementi negativi, bensì la ricorrenza di ragioni positive, idonee a giustificare la mitigazione sanzionatoria; devono essere indicati dalla difesa, a tal fine, elementi di carattere specifico (fra tante, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01 e Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339 – 01).
Nella concreta fattispecie, le impugnazioni non sono riuscite a indicare – nØ ciò era stato fatto in sede di gravame – alcun elemento concretamente apprezzabile in tal senso. Quanto alla asserita condizione di incensuratezza del COGNOME, infine, Ł unito all’incarto processuale il relativo certificato del casellario giudiziale, laddove figura una condanna (sentenza del 12 marzo 2018, irrevocabile il 28 febbraio 2019) alla pena di anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale.
Il quarto motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME attiene alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente Ł stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alla pena pecuniaria; avrebbe quindi potuto ipoteticamente fruire – in ipotesi difensiva della sospensione della sola pena detentiva, a norma dell’art. 163 primo comma cod. pen. Rappresenta la difesa, inoltre, di aver formulato specifica richiesta in tal senso, mediante l’atto di appello e si duole del fatto che, nonostante ciò, la Corte territoriale non si sia pronunciata sul punto.
¨ sufficiente, però, richiamare la precedente condanna riportata da COGNOME, alla pena di anni uno di reclusione e con il beneficio della sospensione condizionale (trattasi della sentenza menzionata al punto che precede); tale condanna, evidentemente, ha indotto il primo giudice a escludere, stante il superamento del limite dei due anni, la possibilità di concedere l’auspicato beneficio della sospensione condizionale della pena.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME