Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/7/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza con la quale a NOME COGNOME era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di associativi contestati ai capi 35) e 45). In particolare, l’indagato veniva ritenuto partecipe dell’associazione semplice finalizzata al compimento di truffe, con l’aggravante della finalità agevolativa dell’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, di
cui veniva ugualmente ritenuto partecipe.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
2.1. Con i primi due motivi, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente ai reati contestati.
Il ricorrente deduce che, sulla base delle scarne conversazioni valorizzate dal Tribunale, non sarebbe possibile inferire la partecipazione dell’indagato all’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE. A ben vedere, infatti, COGNOME si sarebbe sempre e soltanto limitato a trattare questioni concernenti l’acquisizione di beni (automezzi, pneumatici) oggetto di truffe che costituivano i reati scopo dell’associazione semplice, ma ciò non potrebbe comportare l’esistenza della gravità indiziaria anche in relazione all’associazione ex 416-bis cod.pen.
Tanto meno sarebbe configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata in relazione all’associazione semplice, difettando la dimostrazione della espressa finalità sottesa alla commissione delle truffe.
Sottolinea, inoltre, il ricorrente, che i collaboratori di giustizia non avevano in alcun modo indicato COGNOME quale uno degli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da NOME COGNOME e dal nipote NOME.
Ulteriore elemento a favore del ricorrente sarebbe da individuare nella mancata partecipazione all’incontro tra COGNOME NOME, NOME, COGNOME, NOME e NOME, nel corso della quale si sarebbe concordata la strumentalità dell’attività fraudolenta svolta dall’associazione semplice (per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE appositamente costituita).
2.2. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare genetica per difetto dell’autonoma valutazione.
Il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto la genericità dell’eccezione, nonostante fosse stat adeguatamente specificata la coincidenza tra la richiesta cautelare e l’ordinanza, nonché l’assenza di una motivazione ulteriore e tale da dimostrare l’autonoma valutazione.
Si evidenzia, inoltre, che l’ordinanza cautelare si fonda esclusivamente sulle captazioni acquisite, senza che il giudice per le indagini preliminari abbia provveduto ad un vaglio autonomo del significato e della concludenza delle intercettazioni. Di ciò .pd sarebbe prova il fatto che, pur essendo state richiamate le intercettazioni contenute nelle informative, il giudice per le indagini preliminari non si avvedeva dell’omesso deposito di alcuni dei verbali di trascrizione, pur poste a fondamento delle condotte contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso propongono una rivalutazione del materiale acquisito, al fine di dimostrarne l’insufficienza a sostenere l’adozione della misura cautelare.
Occorre riconoscere che gli elementi posti a carico di COGNOME sono costituiti dal contenuto di poche conversazioni, collocate in un ambito temporale circoscritto e necessariamente riguardanti un numero esiguo di episodi delittuosi.
Tuttavia, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione che non può definirsi manifestamente illogica o contraddittoria, nella parte in cui ha evidenziato l’assoluta concludenza delle intercettazioni.
Dalle intercettazioni, infatti, emergerebbe il sicuro ruolo svolto da COGNOME nell’ambito dell’associazione “minore” finalizzata al compimento di truffe, essenzialmente nel nord Italia, mediante l’acquisto di beni (automezzi, pneumatici) mediante la società RAGIONE_SOCIALE.
Significativo è il colloquio avuto tra COGNOME e NOME COGNOME in relazione a dissapori insorti a seguito dell’acquisto di un’autovettura cui non era stata data la destinazione indicata da NOME, lì dove emerge l’indiscusso ruolo decisionale di quest’ultimo.
Al contempo, tale dato va letto congiuntamente all’incontro programmatico che vedeva sempre NOME COGNOME quale organizzatore dell’attività dell’associazione destinata al compimento delle truffe e la decisione di utilizzare a tal fine la RAGIONE_SOCIALE (p.13 ordinanza impugnata).
È pur vero che, come sottolineato dal ricorrente, questi non partecipò a tale riunione, ma si tratta di un dato inidoneo ad inficiare la tenuta del quadro indiziario.
Sulla base delle restanti captazioni, infatti, emerge che COGNOME partecipava all’attività fraudolenta cui era deputata l’associazione, il cui programma criminoso era quello concordato nella predetta riunione. Il fatto che COGNOME non avesse partecipato personalmente all’incontro con NOME, non altera il dato oggettivo e, cioè, che il programma dell’associazione, attuato mediante la RAGIONE_SOCIALE, è stato effettivamente realizzato, sostanzialmente nelle forme concordate.
2.1. Anche in relazione al reato di partecipazione all’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE le intercettazioni acquisite e la lettura che ne viene data dal Tribunale del
riesame è immune da vizi logici.
In particolare, è stata sottolineata la diretta conoscenza e condivisione alla gestione dell’accordo intervenuto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, imprenditore interessato ad ottenere l’aiuto della cosca in cambio della gestione di due ristoranti siti in Milano.
Il fatto che COGNOME sia stato messo a conoscenza di tale accordo è stato ritenuto un sicuro indice di appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, non giustificandosi altrimenti la condivisione di fatti destinati a rimanere interni all’associazione.
Infine, la circostanza che i collaboratori di giustizia non abbiano menzionato COGNOME non può certamente ritenersi elemento dirimente, soprattutto ove si consideri che lo stesso Tribunale ha ritenuto che COGNOME fosse un soggetto che agiva comunque in posizione marginale.
Il terzo motivo di ricorso, concernente la carenza di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari, è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente non si confronta con l’intera motivazione resa dal Tribunale.
L’ordinanza impugnata, infatti, oltre a ritenere priva di specificità l’eccezione c.ke di nullità, è ugualmente entrata nel merito, sottolineando.gorge il giudice per le indagini preliminari ha dato atto di aver svolto un’autonoma valutazione degli elementi indiziari addotti, rielaborando il materiale emerso dalle indagini e fornendone una lettura critica.
Ne consegue il venir meno in radice della fondatezza dell’eccepita nullità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore