Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bari avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Bari, Sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha confermato emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazi di partecipazione – dal marzo 2016 all’attualità – al RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME operante nel quartiere Japigia di Bari. In particolare, si contesta al ricorrente di essere
con il ruolo di “terza-sgarro” – a NOME COGNOME per poi transitare, a se collaborazione con la giustizia di quest’ultimo, nel gruppo guidato da NOME occupandosi prevalentemente di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori d NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME tutti concordi qualificare il ricorrente intraneo al RAGIONE_SOCIALE con un attivo ruolo nel narcotraffico, fedelissimo di COGNOMECOGNOME esse sono corroborate da intercettazion emergenze indiziarie valutate con riguardo al capo 2 (reati fine per i quali ritenta la sussistenza di gravi indizi, ma in relazione ai quali elementi fattu valenza).
Il Collegio della cautela ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori dall’attività di spaccio svolta, segnalando che l’indagato è stato atti ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefac fine) nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, aggravata dal metodo mafioso. inoltre la piena consapevolezza della gestione in capo all’associazione del spaccio come dimostrato dal “libro-mastro” sequestrato a casa di NOME e discutono due apicali della consorteria (COGNOME e COGNOME) in una con intercettata 1’8 maggio 2018. Ancora, il Tribunale ha valorizzato la reprimenda i COGNOME COGNOME COGNOME da un dialogo intercettato fra il primo e COGNOME) ricorda che ogni azione delittuosa deve essere effettuata nel rispetto delle re dai vertici. Ad ulteriore riscontro si pongono anche numerosi controlli con sogg dal gruppo.
A ciò si aggiungono i dialoghi captati nel dicembre 2022, quando COGNOME COGNOME controversia relativa ai costi dei lavori di ristrutturazione del RAGIONE_SOCIALE dallo stesso gestito. Secondo il Tribunale, a prescindere dalla questione civilistica, ciò quanto emerge dalle dichiarazioni di COGNOME (esecutore dei lavori) e della col COGNOME, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, l’indagato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno della doppia presunzione relativa alle esigenze cautelari il rappresentava che lo stesso ha trascorso lunghi periodi di detenzione domici autorizzazione a recarsi altrove mantenendo quindi la possibilità di avere co l’associazione.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, deducendo, com motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla par dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE di stampo mafioso.
Sostene il ricorrente che la motivazione è assertiva e contraddittoria, da che lo stesso COGNOME COGNOME affermato che l’indagato era affiliato a lui e si oc spaccio al minuto di cocaina. Ebbene, l’attività di spaccio di COGNOME COGNOME COGNOME co
suo arresto nel 2019 e con la successiva collaborazione con la giustizia di Mi risultando ascritte all’indagato condotte successive di compravendita di stupefa vi è prova di una successiva affiliazione di COGNOME COGNOME COGNOME, affermata dal Quanto all’unico precedente per spaccio, lo stesso COGNOME COGNOME a suo tem importanti dichiarazioni chiarendo di essersi determinato a compiere il delitto fallimento della RAGIONE_SOCIALE che gestiva. Vengono valorizz “neutri”, quali la controversia civilistica tra l’indagato e l’incaricato della del suo RAGIONE_SOCIALE e l’ordinanza custodiale emessa per una diversa ipotesi ex art. 74 d.P.R. 309/1990
La difesa sottolinea, inoltre, come il Tribunale ometta qualsiasi valutazione alla sussistenza, in capo a COGNOME, dell’aggravante della disponibilità delle arm
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato.
L’affiliazione dell’indagato è stata ritenuta sulla base delle dichi collaboratori di giustizia NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, che il Tribunale ha sottolineato come concordi nel qualificare il intraneo al RAGIONE_SOCIALE con un attivo ruolo nell’ambito del narcotraffico, fed COGNOMECOGNOME COGNOME ciò si aggiungono le intercettazioni e altre emergenze indiziarie v riguardo al capo 2 (reati fine per i quali non è stata ritenta la sussistenza ma in relazione ai quali elementi fattuali hanno una valenza, come i ripetuti i altri sodali). Va quindi ricordato che la giurisprudenza di legittimità richiede al principio costituzionale di offensività, che la cd. “affiliazione” abbia carat ed effettività, così da poterla considerare espressione di un patto reci vincolante e di una offerta permanente di contribuzione al RAGIONE_SOCIALE (Sez. U, n. 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). La serietà ed effettività dell’affilia comportano necessariamente la partecipazione a specifici reati fine, posto che, se ne richiederebbe parimenti la presenza, ancora una volta in palese cont l’espressa previsione della legge che la esclude. Tanto meno tale realizzazio fine può richiedersi in sede di valutazione della gravità indiziaria della pa associativa, che consiste invero in un giudizio di qualificata probabilità di att delitto anche in base allo sviluppo prevedibile delle indagini.
Quanto alla effettività della affiliazione il Tribunale ha ritenuto le dich collaboratori riscontrate dall’attività di spaccio svolta (richiamando anch
ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefac fine nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, aggravata dal metodo mafioso). conto del “libro-mastro” sequestrato a casa di COGNOME e di cui discutono due della consorteria (COGNOME e COGNOME) in una conversazione intercettata 1’8 ma È stata altresì valorizzata la reprimenda inflitta da COGNOME COGNOME COGNOMEe dialogo intercettato fra il primo e COGNOME) là dove gli ricorda che ogni azio deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dai vertici.
3. Deve rilevarsi inoltre che la circoscrizione temporale che nel ricorso si limitata al 2019 non si confronta adeguatamente con le indicazioni del provved impugnato circa la prosecuzione delle condotte partecipative, là dove l’ordinanza la rivendicazione della sua partecipazione (e della conseguente protezione ch deriva) anche nel 2022, desumendola in modo logico da conversazioni intercettat contenuto, congruo rispetto alle conclusioni assunte, è parimenti riportato dal del riesame. Si dà atto, infatti, delle dichiarazioni di COGNOME (esecutore ristrutturazione del Bed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’indagato) e della collaboratrice COGNOME, quali, come si evince dai dialoghi intercettati, COGNOME ha esercitato forza di i evocando la sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ciò che la difesa sbrigativamente una controversia di natura civilistica è viceversa una vicenda da cui emergo elementi indiziari a sostegno della consapevolezza partecipativa dell’indagato evoca “amici e parenti” e si rivolge a COGNOME dicendogli “ogni cantiere che tu c’hai verrò io e qualche amico mio! …andremo sopra i tuoi cantieri e sfonderemo tutto”, “noi siam gente che 30 anni di carcere ciascuno”).
4. Manifestamente infondata, oltre che espressa in modo del tutto generico, è la censura relativa all’aggravante dell’uso delle armi, che peraltro neppu dedotta davanti al Tribunale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravant disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è co a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da pa associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo an notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodal (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Nel caso di specie, quant il profilo di ignoranza colposa è da ritenersi adeguatamente supportato – nell tale contesto delinquenziale – dalla notoria disponibilità di strumenti del g realizzazione degli scopi associativi, essendosi realizzati numerosi sequestri stati realizzati gravi crimini che ne hanno comportato l’utilizzo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes disp. att. cod.
processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, proc. pen. Così deciso il 15/10/2024.