Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 19/04/1991 a Bari avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Bari, Sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha confermato emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazi di partecipazione – dal marzo 2016 all’attualità – al clan COGNOME operante nel quartiere Japigia di Bari. In particolare, si contesta al ricorrente di essere
con il ruolo di “terza-sgarro” – a NOME COGNOME per poi transitare, a se collaborazione con la giustizia di quest’ultimo, nel gruppo guidato da NOME occupandosi prevalentemente di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori d NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti concordi qualificare il ricorrente intraneo al sodalizio con un attivo ruolo nel narcotraffico, fedelissimo di COGNOME; esse sono corroborate da intercettazion emergenze indiziarie valutate con riguardo al capo 2 (reati fine per i quali ritenta la sussistenza di gravi indizi, ma in relazione ai quali elementi fattu valenza).
Il Collegio della cautela ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori dall’attività di spaccio svolta, segnalando che l’indagato è stato atti ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefac fine) nell’ambito del sodalizio COGNOME-Palermiti, aggravata dal metodo mafioso. inoltre la piena consapevolezza della gestione in capo all’associazione del spaccio come dimostrato dal “libro-mastro” sequestrato a casa di Diomede e discutono due apicali della consorteria (NOME e COGNOME) in una con intercettata 1’8 maggio 2018. Ancora, il Tribunale ha valorizzato la reprimenda i COGNOME a COGNOME (emersa da un dialogo intercettato fra il primo e COGNOME) ricorda che ogni azione delittuosa deve essere effettuata nel rispetto delle re dai vertici. Ad ulteriore riscontro si pongono anche numerosi controlli con sogg dal gruppo.
A ciò si aggiungono i dialoghi captati nel dicembre 2022, quando COGNOME eb controversia relativa ai costi dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dallo stesso gestito. Secondo il Tribunale, a prescindere dalla questione civilistica, ciò quanto emerge dalle dichiarazioni di COGNOME (esecutore dei lavori) e della col COGNOME, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, l’indagato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan COGNOME.
A sostegno della doppia presunzione relativa alle esigenze cautelari il rappresentava che lo stesso ha trascorso lunghi periodi di detenzione domici autorizzazione a recarsi altrove mantenendo quindi la possibilità di avere co l’associazione.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, deducendo, com motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla par dell’indagato al sodalizio di stampo mafioso.
Sostene il ricorrente che la motivazione è assertiva e contraddittoria, da che lo stesso COGNOME ha affermato che l’indagato era affiliato a lui e si oc spaccio al minuto di cocaina. Ebbene, l’attività di spaccio di COGNOME si è co
suo arresto nel 2019 e con la successiva collaborazione con la giustizia di Mi risultando ascritte all’indagato condotte successive di compravendita di stupefa vi è prova di una successiva affiliazione di COGNOME a Palermiti, affermata dal Quanto all’unico precedente per spaccio, lo stesso COGNOME aveva a suo tem importanti dichiarazioni chiarendo di essersi determinato a compiere il delitto fallimento della concessionaria di automobili che gestiva. Vengono valorizz “neutri”, quali la controversia civilistica tra l’indagato e l’incaricato della del suo Bed & Breakfast e l’ordinanza custodiale emessa per una diversa ipotesi ex art. 74 d.P.R. 309/1990
La difesa sottolinea, inoltre, come il Tribunale ometta qualsiasi valutazione alla sussistenza, in capo a COGNOME, dell’aggravante della disponibilità delle arm
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato.
L’affiliazione dell’indagato è stata ritenuta sulla base delle dichi collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che il Tribunale ha sottolineato come concordi nel qualificare il intraneo al sodalizio con un attivo ruolo nell’ambito del narcotraffico, NOME COGNOME; a ciò si aggiungono le intercettazioni e altre emergenze indiziarie v riguardo al capo 2 (reati fine per i quali non è stata ritenta la sussistenza ma in relazione ai quali elementi fattuali hanno una valenza, come i ripetuti i altri sodali). Va quindi ricordato che la giurisprudenza di legittimità richiede al principio costituzionale di offensività, che la cd. “affiliazione” abbia carat ed effettività, così da poterla considerare espressione di un patto reci vincolante e di una offerta permanente di contribuzione al sodalizio (Sez. U, n. 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). La serietà ed effettività dell’affilia comportano necessariamente la partecipazione a specifici reati fine, posto che, se ne richiederebbe parimenti la presenza, ancora una volta in palese cont l’espressa previsione della legge che la esclude. Tanto meno tale realizzazio fine può richiedersi in sede di valutazione della gravità indiziaria della pa associativa, che consiste invero in un giudizio di qualificata probabilità di att delitto anche in base allo sviluppo prevedibile delle indagini.
Quanto alla effettività della affiliazione il Tribunale ha ritenuto le dich collaboratori riscontrate dall’attività di spaccio svolta (richiamando anch
ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefac fine nell’ambito del sodalizio COGNOME-Palermiti, aggravata dal metodo mafioso). conto del “libro-mastro” sequestrato a casa di Diomede e di cui discutono due della consorteria (NOME e COGNOME) in una conversazione intercettata 1’8 ma È stata altresì valorizzata la reprimenda inflitta da COGNOME a COGNOME (e dialogo intercettato fra il primo e COGNOME) là dove gli ricorda che ogni azio deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dai vertici.
3. Deve rilevarsi inoltre che la circoscrizione temporale che nel ricorso si limitata al 2019 non si confronta adeguatamente con le indicazioni del provved impugnato circa la prosecuzione delle condotte partecipative, là dove l’ordinanza la rivendicazione della sua partecipazione (e della conseguente protezione ch deriva) anche nel 2022, desumendola in modo logico da conversazioni intercettat contenuto, congruo rispetto alle conclusioni assunte, è parimenti riportato dal del riesame. Si dà atto, infatti, delle dichiarazioni di COGNOME (esecutore ristrutturazione del Bed & Breakfast dell’indagato) e della collaboratrice COGNOME quali, come si evince dai dialoghi intercettati, COGNOME ha esercitato forza di i evocando la sua appartenenza al clan COGNOME. Ciò che la difesa sbrigativamente una controversia di natura civilistica è viceversa una vicenda da cui emergo elementi indiziari a sostegno della consapevolezza partecipativa dell’indagato evoca “amici e parenti” e si rivolge a COGNOME dicendogli “ogni cantiere che tu c’hai verrò io e qualche amico mio! …andremo sopra i tuoi cantieri e sfonderemo tutto”, “noi siam gente che 30 anni di carcere ciascuno”).
4. Manifestamente infondata, oltre che espressa in modo del tutto generico, è la censura relativa all’aggravante dell’uso delle armi, che peraltro neppu dedotta davanti al Tribunale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravant disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è co a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da pa associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo an notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodal (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Nel caso di specie, quant il profilo di ignoranza colposa è da ritenersi adeguatamente supportato – nell tale contesto delinquenziale – dalla notoria disponibilità di strumenti del g realizzazione degli scopi associativi, essendosi realizzati numerosi sequestri stati realizzati gravi crimini che ne hanno comportato l’utilizzo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes disp. att. cod.
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, proc. pen. Così deciso il 15/10/2024.