Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 156 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 156 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Platì il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, i quali, in difesa di NOME, insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, previa riqualificazione della condotta ex art. 416bis , comma primo, cod. pen. ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME per avere partecipato alla associazione ‘RAGIONE_SOCIALE denominata «RAGIONE_SOCIALE», operante nella provincia di Reggio Calabria, in Italia e all’Estero, descritta nella imputazione provvisoria.
Nei due atti di ricorso e nei motivi nuovi presentati dai difensori di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza .
2.1. Con il primo motivo di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di
partecipazione al gruppo criminale. Si osserva che l’ ordinanza recepisce acriticamente i contenuti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e non riesce a individuare un effettivo ruolo operativo attribuibile a COGNOME, non desumibile dai contenuti delle conversazioni intercettate (dalle quali, anzi, si evince che egli fu estraneo al danneggiamento di un’ autovettura inizialmente attribuitogli) e fondandosi su assunti e su dichiarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziaria privi di riscontro. Si rimarca che dalle intercettazioni delle utenze telefoniche di NOME e dalle telecamere di videosorveglianza collocate nel piccolo centro in cui vive non sono emersi dati che lo indichino come autore di fatti illeciti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione perché il Tribunale si è limitato a derubricare a mera partecipazione l’ originaria contestazione a NOME di un ruolo direttivo nella RAGIONE_SOCIALE senza però indicare in cosa sia consistita tale partecipazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricrso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.
L’ ordinanza impugnata ha illustrato l’esistenza e l’ operatività (non contestate dal ricorrente) della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ( locale di Platì), composta principalmente da soggetti legati da rapporti familiari, e ha indicato i provvedimenti giudiziari sui quali si fonda la ricostruzione delle sue vicende, avvenuta anche tramite le dichiarazioni di alcuni collaboranti con l’Autorità giudiziaria (p. 6-11).
Ha escluso che sussistano elementi per attribuire a NOME il ruolo apicale attribuitogli nel l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, considerando che nei suoi confronti è stata annullata l’ordi nanza cautelare che lo aveva indicato quale finanziatore e organizzatore della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 legata ai COGNOME.
Tuttavia, ha valutato che: comunque, i dati acquisti indicano che egli ha operato in tale associazione; ha legami di parentela e affinità con soggetti appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE; il collaborante NOME COGNOME ha confermato, con articolate dichiarazioni , l’ attivismo di COGNOME (da lui riconosciuto in foto) nel settore degli stupefacenti, il riconoscimento di una dote superiore a quella di ‘padrino’, la carica di contabile nella locale di Platì (p. 15-16).
Nell’ ordinanza sono indicati dati di riscontro alle dichiarazioni del collaborante COGNOME: la conversazione fra NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui il secondo afferma che il primo è protetto dal ricorrente (con il soprannome di «NOME»), che è suo cognato (p. 19-21) e che, in occasione di un viaggio in Spagna, NOME aveva
raccomandato di non parlare in automobile (p. 22); il coinvolgimento di COGNOME nelle attività a sostegno di latitanti appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE (p. 22-23).
Il Tribunale ha dedicato una analisi approfondita agli incontri fra i fratelli COGNOME e i fratelli COGNOME nei quali i secondi si lamentano del comportamento di COGNOME (in relazione a dei contrasti in corso gli si attribuiva di avere danneggiato delle automobili nel territorio di Natile da cui loro provenivano (p. 23-24) e contestava a COGNOME di avere esteso le sue azioni al territorio di Natile indicandone specificamente alcune condotte per loro non accettabili, così da indurre NOME COGNOME a rassicurarli sul fatto che nel seguito NOME li avrebbe rispettati, nonchè la successiva conversazione di NOME COGNOME con NOME COGNOME, nella quale i primo, mostrando di avere cambiato idea, affermò di avere accertato che suo nipote NOME si era comportato correttamente così da doverlo difendere ritenendo le offese rivolte al nipote come rivolte a lui stesso (p. 25-28). Rispondendo alle argomentazioni difensive, volte a escludere la rilevanza ‘RAGIONE_SOCIALE della questione, il Tribunale ha evidenziato che la vicenda relativa ai rapporti con i COGNOME si innestava in precedenti dissidi connessi ad attività estorsive collegate ai lavori per la realizzazione di un metanodotto, così esprimendo contrasti legati agli equilibri di potere fra le cosche (p. 29-30).
Su queste basi, il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza di NOME circa la sua partecipazione ─ sebbene con un ruolo non apicale ─ alla associazione criminale, traendoli ─ applicando pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità ─ dalle sue attività nel settore delle estorsioni e del commercio di sostanze stupefacenti, svolte seguendo le direttive dei fratelli COGNOME.
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME