Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Policoro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME, difensori di NOME COGNOME, che hanno concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia in carcere per plurimi reati, incentrati sull’accusa di avere preso parte con ruolo direttivo ad una associazione di stampo mafioso, finalizzata ad esercitare il controllo della pesca nel tratto di mare ionico della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri, oltre che dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alle estorsioni in danno degli imprenditori locali.
La misura è stata disposta nei suoi confronti per i capi 1 (art. 416-bis pen.) 15 (artt. 110, 353, 416-bis.1 cod.pen., relativo alla tur dell’aggiudicazione della vendita giudiziaria di un immobile in favore del figlio debitrice esecutata), 73 (per i reati di cui agli artt. 81, 110, 56-629, 629 c relativi alle estorsioni tentate e consumate per recuperare le somme necessa dovute al capo clan, COGNOME NOME, detenuto in carcere).
Nell’atto a firma dei difensori di fiducia, NOME COGNOME c l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive in relazione alla posizione ricorrente, valorizzando il suo rapporto di amicizia con COGNOME NOME senz dimostrazione di un suo stabile apporto alle finalità dell’associazione.
2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribun omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine ai reati fine non aver fornito risposto alle censure difensive, sempre se non attraverso generico richiamo alle risultanze ricopiate nell’ordinanza, senza valu l’attendibilità dei collaboratori in ragione dei contenuti ri olacquisizioni , i4.’ processuali oramai processualmente conosciute.
2.3. Con l’ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione i ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione tempo decorso dall’epoca cui si riferiscono gli indizi a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo ai motivi dedotti circa la carenz motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento imputazione relativa alla contestata partecipazione all’associazione di cui al 1).
Si deve rilevare, innanzitutto, come la riproduzione massiva degli elementi prova, operata nell’ordinanza impugnata, abbia reso estremamente difficoltoso vaglio della motivazione alla stregua dei canoni di giudizio riservati al ricor cassazione.
Tale modalità di esposizione merita di essere stigmatizzata, ancor più perc fatta in sede di istanza di riesame, in cui il Tribunale è chiamato a vagli elementi di prova attraverso una disamina della specifica posizione processu dell’indagato impugnante.
Con specifico riferimento al capo di imputazione sub 1), si deve rilevare la mancanza di indicazioni utili a ricostruire la gravità indiziaria a carico del ricorren con specifico riferimento all’elemento soggettivo della consapevole adesione al sodalizio facente capo a NOME COGNOME.
È noto che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell’accertamento dell’appartenenza all’associazione ex art. 416 bis cod. pen., ciò che rileva – posta l’esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dall legge – è l’innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell’attività delittuosa conforme al piano associativo e che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall’associazione non dimostri automaticamente l’adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell’attività delittuosa in termini conformi a piano associativo (Sez. 2 , n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740).
Nel corpo di una motivazione di oltre 460 pagine il generico richiamo agli elementi di prova esposti fino a pagina 452, relativi alla totalità delle risultanz investigative che riguardano tutti gli indagati indistintamente, non può ritenersi utile a comprendere le ragioni poste a sostegno della gravità indiziaria con riguardo al ritenuto concorso di NOME COGNOME ad una associazione mafiosa.
Rispetto ad una censura specifica avanzata in sede di riesame sul dedotto legame interpersonale intercorso con il solo COGNOME NOME, era preciso compito del giudice di merito indicare gli elementi di prova specificamente riferiti al ruolo svolto dal ricorrente nella pena consapevolezza di essere partecipe di un gruppo criminale, seppure interagendo solamente con il predetto coindagato.
Non è consentito delegare al Giudice di legittimità la valutazione diretta delle fonti di prova e la individuazione degli elementi probatori confusamente riprodotti nelle circa 450 pagine di cui si compone la motivazione a supporto delle ragioni di tale ricostruzione dei fatti, non potendosi supplire in tal modo alla carenza di una precisa enucleazione e conseguente disamina da parte del Tribunale degli elementi di prova posti a sostegno della gravità indiziaria con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, trattandosi di valutazioni riservate al giudizio di merito.
Neppure nella parte dedicata alla disamina della posizione del ricorrente (da pagina 452 a pagina 456) sono descritti gli elementi di prova valorizzati a supporto della affermata gravità indiziaria a riscontro dell’esistenza di una relazione criminale che fosse inserita in un contesto associativo e non confinata ad un rapporto di collaborazione criminale inquadrabile nel mero concorso di persone nel reato.
Conseguentemente, la censura difensiva sulla mancanza di motivazione in merito alla dedotta assenza di riferimenti precisi alla ricostruzione di un contributo causalmente orientato del ricorrente agli scopi dell’associazione mafiosa risulta fondata.
Nulla si chiarisce sulle modalità con cui il COGNOME avrebbe avocato al clan e non soltanto a favore di COGNOME NOME il controllo della sicurezza nei locali.
Neppure si specifica quale sia la rilevanza ai fini della partecipazione all’associazione, del concorso nei reati ascritti al capo 15) e al capo 73), in mancanza della individuazione dei precisi elementi probatori utili per delinearne la natura di reati-fine dell’associazione piuttosto che di reati commessi nel contesto di un legame interpersonale tra il ricorrente ed il solo COGNOME NOME, estraneo agli scopi del sodalizio mafioso.
Si tratta di una disamina che deve essere affrontata dal Tribunale nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi a carico del ricorrente, che vanno però previamente enucleati ed estrapolati dalla congerie di elementi probatori che sono stati solo genericamente richiamati senza una analitica e puntuale disamina delle risultanze probatorie utili alla ricostruzione dei fatti ed al ruolo svolto ricorrente in seno al clan.
In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta fortemente inficiata dalla assenza di un tessuto argomentativo incentrato sulla specifica posizione dell’indagato e ciò ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
È necessario che in sede di rinvio il Giudice di merito, eliminando tutte quelle parti della motivazione che non interessano il ricorrente e ne appesantiscono inutilmente la lettura, enuclei gli elementi a carico del COGNOME e proceda ad una disamina della sua posizione processuale con riferimento allo specifico profilo afferente alla prova dell’adesione volontaria e consapevole ad una associazione mafiosa, posta l’esistenza della sua struttura delinquenziale e dei suoi caratteri tipici, adeguatamente argomentati nel corpo della motivazione e non oggetto di specifiche censure.
Ugualmente fondate sono le censure dedotte con riferimento alla mancanza di motivazione con riguardo agli elementi probatori da cui evincere la finalità mafiosa perseguita attraverso la consumazione dei reati di cui ai capi 15) e 73), nonché il metodo mafioso e la consapevolezza da parte del ricorrente di realizzare attraverso la loro consumazione gli interessi dell’associazione.
Devono essere, invece, respinte le censure che genericamente contestano la sussistenza dei gravi indizi del concorso nei reati di cui ai capi 15) e 73), essendo state evidenziate a tale riguardo nelle pagine 454 e 455 dell’ordinanza impugnata gli elementi tratti dalle intercettazioni con sufficiente chiarezza espositiva.
L’accoglimento dei motivi relativi alla gravità indiziaria nei limiti riferiti partecipazione all’associazione ed alla sussistenza della circostanza aggravante
prevista dall’art. 461-bis.1 cod. pen. comporta l’assorbimento dei motivi relativi alle esigenze cautelari, stante la evidente implicazione pregiudiziale della
valutazione sulla gravità degli indizi.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94- comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Potenza, competente ai sensi dell’art.309, co. 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 maggio 2025
iere estensore
Il Presidente