Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47182 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47182 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 21 aprile 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere
partecipazione ad una RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico operante nella zona dei “Quartieri Spagnoli” di Napoli.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedot:to la violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare, benché le intercettazioni eseguite non avessero consentito di identificare nel ricorrente uno dei partecipanti alla conversazione, del quale, peraltro, non aveva parlato alcuno dei collaboratori di giustizia esaminati dagli inquirenti; e nonostante l’assenza di dati da cui poter desumere la sussistenza di un concreto e attuale rischio di recidiva, in ragione della risalenza nel tempo delle condotte contestate, del considerevole lasso temporale trascorso e del fatto che l’COGNOME si è allontanato dai luoghi di consumazione di quel reato associativo.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli
apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l’odierno ricorrente precisamente identificato come il “NOME” di alcune conversazioni captate – aveva aderito, tra il 2018 e il 2019, alla nuova organizzazione RAGIONE_SOCIALE operante nei “Quartieri Spagnoli” di Napoli, in specie del gruppo capeggiato da COGNOME, partecipando, quale uomo fidato del capo clan e membro della “batteria di fuoco”, alle estorsioni, alle violente aggressioni, attuate anche con l’impiego di armi da sparo, ai danni di vari soggetti che si opponevano alle iniziative di quel gruppo criminale, nonché alla riscossione dei proventi del traffico di sostanze stupefacenti (v. pagg. 7-9, ord. impugn.).
Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico invero, contestato talora in termini molto generici – nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l’odierno ricorrenl:e dovesse essere considerato, a livello indiziario, partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE in argomento.
In tal modo, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d’indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell’ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni
intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
Anche il seconda motivo è inammissibile per la manifesta infondatezza del suo contenuto.
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, al di là della presunzione relativa operante ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato associativo contestato, erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (oggettiva gravità delle condotte caratterizzate dalla spietatezza dell’esecuzione; posizione di riguardo rispetto ai soggetti apicali dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa; gravi e reiterati precedenti penali – v. pag. 9 ord. impugn.) idonei a dimostrare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quello per il quale si procede, collocato cronologicamente in poca non lontana dal momento di adozione del primigenio provvedimento cautelare.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui ,1l’art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023