Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40418 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40418 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 16/02/2023, che ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Bari ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente, in ordine al delitto di cui all’ar 416-bis cod. pen. (in relazione al quale ha poi riportato condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione).
Al riguardo, deduce «la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, 299 cod. proc. pen. e in ulteriore rapporto agli artt. 125 e 178 cod. proc. pen.».
Si lamenta che il Tribunale avesse genericamente affermato che la condotta dell’imputato sia proseguita e perdurata anche dopo il 2015, non assumendo al riguardo rilievo le dichiarazioni datate di collaboratori di giustizia. Inoltre, non s era tenuto conto che il ricorrente, dopo la scarcerazione, aveva intrapreso lo svolgimento di un’attività lavorativa, condotta idonea a dimostrare l’effettivo allontanamento dell’imputato dal gruppo criminale di riferimento.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria del 15/06/2023, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Al riguardo, va anzitutto sottolineato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen- – ed è il caso in esame, essendo il ricorrente stato sottoposto alla misura cautelare per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in relazione al quale ha poi riportato condanna – la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02, che in motivazione ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza
neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità).
Va, inoltre, precisato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, ed essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia adeguatamente adempiuto al suddetto onere motivazionale.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato come la presunzione relativa non fosse superabile alla luce degli elementi addotti dal Pubblico ministero che ha evidenziato come sia emerso nel corso del giudizio che il NOME è soggetto operativo nel settore dello spaccio, anche con funzioni direttive all’interno della consorteria mafiosa e di responsabile della contabilità degli illeciti provenienti dal gruppo e che alcuni collaboratori di giustizia hanno asserito il peso rilevante dell’imputato nell’impartire le direttive che hanno portato alla morte di un sodale, in assenza di specifiche circostanze indicative di un esaurimento dell’attività associativa ovvero di un recesso dall’associazione.
Inoltre, si è persuasivamente sottolineata l’irrilevanza dell’ulteriore elemento di novità costituito dal recente avvio di una regolare attività lavorativa, evidenziando che simili comportamenti non sono di per sé idonei a vincere la presunzione in mancanza di elementi concreti che inducano ad apprezzare l’effettivo recesso dal sodalizio. Del tutto corrette sono, altresì, le ulterio argomentazioni sviluppate dal Tribunale – non specificamente censurate in questa sede – a proposito della durata della misura cautelare.
Il giudice dell’appello cautelare risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui in tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.), l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente
rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (ex multis Sez. 5, n. 48430 del 19/11/2004, Rv. 231281 – 01).
Le censure del ricorrente risultano generiche: nessuna allegazione dimostra l’avvenuto recesso dal sodalizio ovvero che l’associazione mafiosa di riferimento sia stata definitivamente disarticolata. Peraltro, la permanenza del reato associativo, a fronte di una contestazione aperta, cessa, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, con la sentenza di condanna e non con il decreto che dispone il giudizio. Il mero svolgimento di attività lavorativa non è, di per sé idoneo, in assenza dell’indicazione di altri significativi elementi, a dimostrare l’effettivo allontanamento dell’imputato dal gruppo criminale così che, pur in mancanza di una rescissione formale o per facta concludentia, del vincolo associativo si possa affermare che non sussistano esigenze cautelari.
In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 04/07/2023