Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15925 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Distefano NOME nato a Catania il 25/02/2000
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avverso l’ordinanza del 25/11/2024 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; £//r scailltik.e le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, propone ricorso avverso l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al suddetto perché ritenuto partecipe dell’associazione di stampo mafioso denominata “Clan Santapaola- Ercolano” dal gennaio all’ottobre del 2023.
Due i motivi di censura.
2.1. Con il primo si contesta il giudizio inerente alla gravità indiziaria, mettendo in evidenza che il Tribunale avrebbe apprezzato, a sostegno della relativa valutazione, le dichiarazioni di alcuni collaboranti che in precedenza lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ritenute inidonee a sostenere il giudizio di intraneità riferito al ricorrente perchè funzionali unicamente a conclamarne il coinvolgimento nell’ambito dell’attività
afferente al narcotraffico (riguardo alla quale il ricorrente risultava già sottoposto a misura nel corso del medesimo procedimento), senza offrire ulteriori elementi utili alla partecipazione all’associazione mafiosa.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe valorizzato le dichiarazioni del collaborante COGNOME NOME COGNOME sopravvenute alla emissione del primo titolo cautelare emesso ai danni del ricorrente, senza scrutinare l’attendibilità soggettiva del dichiarante (messa in crisi dalla conoscenza dei trascorsi illeciti del ricorrente perché entrambi sarebbero stati coinvolti in un precedente procedimento per fatti di droga), vagliare quella intrinseca del relativo narrato ed evidenziare la presenza di conferme esterne quali validi riscontri.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la valutazione resa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e alla misura applicata, giudizio reso facendo unicamente leva sulla gravità del fatto contestato, senza considerare il tempo trascorso dai fatti né mettere in evidenza elementi utili a confermare concretezza e attualità del rischio di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso su motivi quantomeno infondati e va dunque rigettato.
Giova premettere che il ricorrente si trova sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore nell’ambito del medesimo procedimento per fatti puniti ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 25 e 26).
In particolare, grazie al quadro cautelare già consolidato (composto dal alcune intercettazioni e dalle dichiarazioni di più collaboranti), risulterebbe coinvolto nella piazza di spaccio di San Giovanni Galermo, gestita dal gruppo “Nizza” facente capo al clan mafioso “Santapaola-Ercolano”, agendo in stretta contiguità con COGNOME NOME COGNOME, posto al vertice di tale consorzio criminale: più precisamente, viene descritto dai citati collaboranti come soggetto a disposizione del gruppo e in particolare di Privitera Sam, per conto del quale curava il traffico di stupefacenti in quel determinato contesto territoriale.
Lo si descrive, inoltre, come soggetto disponibile a girare armato in caso di necessità.
2.1. Ad avviso del Tribunale, tale portato indiziario, da solo, poteva ritenersi in grado di supportare adeguatamente anche il giudizio di intraneità mafiosa.
Ciò malgrado, i Giudici del riesame hanno coerentemente messo in evidenza che tali risultanze e in particolare le dichiarazioni dei collaboranti assunte a sostegno del provvedimento cautelare originariamente reso ai danni dell’odierno ricorrente non erano state ritenute dal Giudice per le indagini preliminari idonee a supportare anche la contestazione associativa di matrice mafiosa, anche perché relative ad un ambito temporale antecedente al periodo oggetto della imputazione che sostiene la misura oggetto dell’odierna impugnazione.
2.2. Per tali ragioni, con la decisione gravata, è stato assegnato un rilievo fondamentale alle sopravvenute dichiarazioni di COGNOME COGNOME che, ad avviso dei giudici
della cautela, sarebbero ora tali da validare, attualizzandole, le precedenti propalazioni, superando l’ostacolo della valutazione negativa resa in prima battuta dal Giudice per le indagini preliminari.
2.2.1. Si rimarca, in particolare, che il detto dichiarante ha descritto l’odierno ricorrente come soggetto intraneo al clan mafioso di comune appartenenza, per aver provveduto lui stesso alla relativa affiliazione.
COGNOME Sam ne ha confermato, ancora, l’immediato coinvolgimento nel settore degli stupefacenti per conto del consorzio criminale in questione; e ne ha ribadito, infine, l’immediata disponibilità rispetto agli interessi dell’associazione mafiosa, come dimostrato dal fattivo coinvolgimento del Distefano nei conflitti a fuoco avvenuti nel 2023 in San Giovanni Galermo, allorquando si rese necessario difendere, dalle mire espansioniste di altro clan, la piazza di spaccio di riferimento, ritenuta essenziale nell’ottica del reperimento delle risorse utili al mantenimento complessivo dei sodali detenuti.
2.2.2. Alla luce di tali propalazioni, nel provvedimento gravato da ricorso, si precisa che tale ultimo riferimento fattuale consentirebbe di ” confermare l’ipotesi accusatoria in ordine alla partecipazione del ricorrente al consesso mafioso”; e, con valutazione di più ampio respiro, si evidenzia, anche in ragione della confermata, immediata, contiguità del ricorrente rispetto a COGNOME, l’intrinseca correlazione, in termini di sostanziale immedesimazione, tra l’azione illecita resa nel contesto relativo alla piazza di spaccio che vedeva protagonista il ricorrente e l’associazione mafiosa che dominava quel determinato ambito territoriale.
Il ragionamento tracciato dal Tribunale nel confermare le valutazioni rese a sostegno del provvedimento cautelare emesso ai danni del ricorrente non merita censure.
3.1. Le doglianze prospettate dalla difesa, dirette a contrastare il giudizio inerente alla attendibilità soggettiva del Privitera e intrinseca del relativo narrato, ad avviso della Corte sono evanescenti.
Se con riferimento alla credibilità del narrato il ricorso appare viziato da aspecificità estrinseca (perché privo di un effettivo e specifico confronto con il tenore delle dichiarazioni in questione siccome messe in evidenza dal provvedimento impugnato), in relazione alla credibilità soggettiva del dichiarante il rilievo prospettato (il riferimento alla comune conoscenza quanto ad atti di indagine inerenti a un procedimento pregresso che avrebbe visto coinvolti i due per fatti illeciti inerenti al narcotraffico), non vale, in sé, porre in discussione, aprioristicamente, la genuinità del racconto di COGNOME, destinato, peraltro, a mettere in risalto aspetti ulteriori rispetto a quelli immediatamente afferenti al settore degli stupefacenti.
3.2. Il ricorso non è fondato anche con riguardo al tema dei riscontri esterni.
Sotto questo versante, va ribadito che, in linea con le propalazioni di Privitera Sam, seppur per un periodo pregresso all’imputazione, tutti i collaboranti hanno dato atto della
contiguità del ricorrente al detto COGNOME nonché della disponibilità mostrata da COGNOME rispetto agli interessi del “clan” che dominava la piazza di spaccio che lo vedeva
immediato protagonista attivo, sempre sotto le direttive di COGNOME.
Il che equivale a dire che le dichiarazioni di quest’ultimo sono valse a conferma di un quadro partecipativo che, con riguardo a un pregresso ambito temporale, poteva già
ritenersi adeguatamente cristallizzato, così da attualizzarne il portato secondo una linea di continuità coerentemente apprezzata dai giudici del riesame.
La radicata contiguità con uno dei protagonisti di maggior rilievo dell’associazione mafiosa che dominava l’attività di spaccio in quel determinato contesto territoriale, ma
anche gli specifici compiti ascritti, in quel settore, al ricorrente sono stati correttamente ritenuti in grado di sostenere (anche) il giudizio di gravità indiziaria inerente alla
intraneità mafiosa oltre che quello afferente alla partecipazione riguardante l’associazione finalizzata al narcotraffico, alla luce della sostanziale immedesimazione delle due citate
realtà criminali, non contrastata dal ricorso. In questa cornice, le propalazioni di Privitera
Sam hanno finito,infattiper dare ulteriore e più concreto contenuto al contributo garantito dal ricorrente all’associazione mafiosa con riguardo ad ambiti cronologici coerenti all’imputazione, alla luce della riferita partecipazione di Distefano alle “sparatorie” di San Giovanni Galermo, le quali ben si inquadrano nel complessivo contesto descritto dagli altri collaboranti (soprattutto in ordine alla evidenziata disponibilità del ricorrente ad usare le armi nell’interesse dell’associazione mafiosa), così da trovare in tali precedenti dichiarazioni un adeguato momentAiscontro, seppur diacronico.
È inammissibile per genericità il motivo diretto a contrastare il giudizio speso dal Tribunale riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari che nel caso sorreggono la misura adottata.
A fronte della presunzione di legge imposta dal titolo di reato contestato al ricorrente, la difesa non ha addotto elementi positivi che consentano di ritenere disciolto il vincolo partecipativo sotteso alla ritenuta intraneità, limitandosi genericamente ad evocare una asserita risalenza nel tempo delle condotte ascritte a Distefano, in realtà immediatamente contraddetta del tenore delle citate dichiarazioni di COGNOME COGNOME
Da qui la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/02/2025.