Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Villafranca Sicula il 22/9/1970 avverso l’ordinanza del 26/3/2024 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali chiedono l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame rigettava il ricorso proposto avverso l’ordina applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato all’art. 416-bis cod. pen., sul presupposto che l’indagato fosse un parte
dell’associazione di stampo mafioso operante nel Comune di Villafranca Sicula.
Nell’interesse del ricorrente sono stati proposti due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all’associazione di stampo mafioso.
L’appartenenza al sodalizio, infatti, era stata desunta da due episodi emergenti dalle intercettazioni e da servizi di osservazione e controllo – consistenti nell’appoggio elettorale fornito a NOME COGNOME, candidato sindaco nel comune di Villafranca Sicula, nonché nell’attività lavorativa svolta alle dipendenze di una società incaricata dell’esecuzione di lavori pubblici nel Comune di Villafranca.
Sottolinea la difesa come COGNOME sia soggetto incensurato e che i presunti incontri con pregiudicati erano stati meramente occasionali e svolti in luoghi pubblici, comunque tali da non poter lasciar ipotizzare la partecipazione a riunioni di mafia.
In ordine alla partecipazione ai lavori su una strada insistente tra Castelternnini e Villafranca, il COGNOME si sarebbe limitato a parlarne in una sola occasione con COGNOME (ritenuto a capo dell’associazione), senza che dal vago tenore della conversazione emergesse alcunchè di diverso dall’interesse di COGNOME a svolgere attività lavorativa lecita, peraltro alle dipendenze dell’impresa di NOME COGNOME soggetto non coinvolto da sospetti di vicinanza ad ambienti mafiosi. Infine, si sottolinea come il colloquio tra COGNOME e COGNOME era avvenuto in epoca successiva rispetto all’affidamento dei lavori, sicchè alcuna incidenza poteva aver avuto relativamente a presunti condizionamenti nella scelta dei subappaltatori.
L’ordinanza risulterebbe lacunosa anche in relazione al coinvolgimento di COGNOME nel sostegno elettorale dato da altri presunti associati, COGNOME e COGNOME, al candidato sindaco COGNOME. Gli incontri sarebbero stati numericamente limitati, svolti in luoghi di per sé non comportanti l’adozione di particolari cautele e, soprattutto, il contenuto delle conversazioni non denotava alcuna specifica condotta illecita.
Si tratterebbe di elementi non rilevanti, tanto più che era stata anche esclusa la gravità indiziaria relativamente al reato di voto di scambio, a riprova del fatto che l’interessamento alle elezioni comunali non era da ritenersi indice di appartenenza al sodalizio.
Infine, si contesta che COGNOME avrebbe avuto una risalente e mai recisa organicità al sodalizio, omettendo di considerare che il ricorrente – pur coinvolto in precedenti indagini e sottoposto anche a misura cautelare – non ha riportato
alcuna condanna per il reato associativo.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rappresentando che l’ordinanza è stata adottata a distanza di oltre due anni dai fatti, senza che si sia provveduto ad una verifica della necessità della misura custodiale a fronte della marginale condotta ascritta a COGNOME.
2.3. La difesa dei ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale ribadiva e meglio illustrava i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo, volto a sindacare la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, è infondato, dovendosi premettere che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
2.1. Il Tribunale del riesame ha, con motivazione immune da censure in questa sede, enucleato due condotte ritenute di per sé espressive dell’appartenenza del ricorrente al contesto mafioso.
In primo luogo, è stato stigmatizzato l’appoggio personale e incondizionato offerto dal ricorrente al candidato sindaco COGNOME, in un contesto connotato dalla dichiarata richiesta di aiuto rivolta da COGNOME all’associazione capeggiata da COGNOME e dall’altrettanto manifesta interferenza nella competizione elettorale posta in essere dagli associati.
A tal riguardo, è stata correttamente sottolineata la rilevanza della conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME, altro associato coinvolto nella vicenda, nel corso della quale il primo non solo rivendica il suo apporto alla campagna elettorale di COGNOME, ma manifesta anche la volontà di controllare l’effettiva manifestazione del voto in favore del predetto, avvalendosi della
presenza presso il seggio elettorale della moglie e della cugina.
Tale dichiarata ingerenza, peraltro con modalità illecite, nella campagna elettorale di un soggetto che si era espressamente rivolto all’associazione per riceverne appoggio, è di per dimostrativa di un elemento gravemente indiziario correttamente valutato dal Tribunale.
2.2. L’ulteriore aspetto valorizzato nell’ordinanza cautelare, in relazione al quale i motivi di impugnazione risultano inidonei a scalfirne la rilevanza, è costituito dall’interessamento di Perricone nei lavori di manutenzione sulla strada di collegamento tra i Comuni di Castelternnini e Villafranca.
Il Tribunale ha offerto una ricostruzione delle intercettazioni dalle quali emerge l’interessamento di COGNOME, immune da censure, dovendosi ribadire il principio secondo cui è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Corollario di tale affermazione è l’ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, COGNOME, Rv. 272558).
Nel caso di specie, il Tribunale ha desunto dai colloqui captati il diretto coinvolgimento del ricorrente nella spartizione dei subappalti, effettuata sulla base di logiche tipicamente mafiose, volte ad imporre all’esecutore dei lavori soggetti indicati all’associazione, nonché condizioni di favore finalizzate a garantire un illecito profitto, anche a fronte di gravi inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni.
2.3. Rispetto al quadro gravemente indiziario, risulta del tutto recessivo il fatto che il ricorrente, a differenza di quanto indicato dal Tribunale, non sia stato, in passato, condannato per il reato associativo, posto che pur eliminando tale dato, i restanti elementi indiziari forniscono un quadro idoneo a ritenere sussistente la gravità indiziaria richiesta in fase cautelare.
Il secondo motivo, concernente l’attualità delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato, dovendo trovare applicazione la doppia presunzione relativa contemplata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fronte della quale
non sono stati forniti elementi specifici – al di là del generico riferimento al tempo trascorso dai fatti – dai quali desumere una valutazione favorevole per il ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 settembre 2024 GLYPH