Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME – COGNOME NOME .
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a.,RESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 COGNOMEa CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere . COGNOME NOME – COGNOME NOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude come da memoria depositata.
Rigetto per i ricorsi di: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Inammissibili i ricorsi di: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Accoglimento dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con richiesta di annullamento senza rinvio COGNOMEa sentenza impugnata relativamente al delitto al capo 12) per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Accoglimento dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME con richiesta di annullamento COGNOMEa sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME NOME riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento;
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta;
L’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento; L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME insiste sull’accoglimento del ricorso riportandosi ai
motivi;
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento anche per la parte difesa COGNOME‘AVV_NOTAIO che sostituisce.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di appello proposto avverso la decisione del COGNOME COGNOME‘udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 20 marzo 2022, per quanto ora di interesse e salvi gli approfondimenti sviluppati in sede di analisi dei motivi:
ha escluso l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sub 5, 12, 13 e 14 COGNOMEa rubrica, nonché sub 1 del procedimento recante n. 5639/21 r.g.n.r.
ha rideterminato, ai sensi COGNOME‘art. 599-bis cod. proc. pen., nonché previa disapplicazione COGNOMEa contestata recidiva, in anni otto e mesi otto di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME;
ha confermato la condanna alla pena di anni dodici di reclusione, inflitta a NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti sub 1 (RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 416-bis cod. pen.) e sub 15 (RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – d’ora innanzi, anche indicato come T.U. stup.), unificati sotto il vincolo COGNOMEa continuazione, la cui pena era stata determinata mediante applicazione COGNOME‘aumento per la contestata recidiva, oltre che previa riduzione per il rito prescelto];
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sub 16 (lesioni personali aggravate ai sensi COGNOME‘art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.)] in anni sei e mesi otto di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, a NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sub 14 (intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen.), escluso l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.] in anni uno, mesi cinque e giorni dieci d reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME [imputati che erano stati ritenuti responsabili del reato toro ascritto sub 12 (intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen.), escluso l’aumento per la contestata recidiva a COGNOME] in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta ad NOME COGNOME [imputata che era stata ritenuta responsabile dei reati a lei ascritti sub 1 (partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.) e sub 5 (organizzazione e gestione COGNOMEa raccolta su eventi RAGIONE_SOCIALEi di cui agli artt. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989), con applicazione COGNOMEa recidiva] in anni dieci e mesi quattro di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta a NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti sub 1 (promozione, coordinamento e programmazione di RAGIONE_SOCIALE mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.), sub 2 (estorsione aggravata ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1. cod. pen.), sub 5 e 10 (organizzazione e gestione COGNOMEa raccolta di scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi di cui agli artt. 4, commi 1 e 4-bis, I. n. 13 dicembre 1989, n. 401, il secondo aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1. cod. pen.), sub 7 (detenzione di arma comune da sparo ex artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1. cod. pen.), sub 9 (minaccia per la commissione del reato di falsa testimonianza ex art. 611 cod. pen. aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1. cod. pen.), sub 15 (promozione e organizzazione COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), sub 19 (acquisto di sostanza stupefacente destinata ad uso diverso da quello personale ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990)], previo riconoscimento COGNOMEa continuazione con i fatti di cui alle sentenze COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 18 maggio 2020 e del 12 luglio 2021 e COGNOMEa Corte di appello di COGNOME Calabria del 13 gennaio 2022, in anni venti di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta a NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sub 15 (partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), previa applicazione COGNOMEa recidiva e ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 20 dicembre 2019] in anni dodici di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta a NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto al capo 21 (partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.), ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 12 luglio 2021] in anni nove di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta a NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sub 15 (partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 10 luglio 2019] in anni otto e mesi otto di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena inflitta NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sub 15 (partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), previa applicazione COGNOMEa recidiva] in anni tredici e mesi quattro di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena infli NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile del reato a ascritto sub 13 (intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen.), escluso l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e previa riduzione pe prescelto] in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
ha rideterminato, previa riduzione per il rito prescelto, la pena infl NOME COGNOME [imputato che era stato ritenuto responsabile dei reati ascritti sub 9 (minaccia per la commissione del reato di falsa testimonianza ex art 611 cod. pen. aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416-6/.9.1. cod. pen.), sub 10 (organizzazione e gestione COGNOMEa raccolta su eventi RAGIONE_SOCIALEi di cui agli a comma 1 e 4-bis, I. n. 401 del 1989, aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416bis.l. co pen.), sub. 12, 13, 14 e 1 del procedimento n. 5639/21 riunito al presente (tut aventi ad oggetto intestazioni fittizie ai sensi COGNOME‘art. 512-bis cod. pen.) riconoscimento COGNOMEa recidiva] in anni cinque e mesi otto di reclusione;
ha confermato la condanna alla pena di anni otto di reclusione, co applicazione COGNOMEe pene accessorie, che era stata inflitta, previa riduzione per prescelto, a NOME COGNOME [imputata ritenuta responsabile del reato di cui al ca COGNOMEa rubrica (RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE ex art. 416-bis cod. pen.)];
ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena che era stata inflitta, riduzione per il rito prescelto, a NOME COGNOME, nei cui confronti è stata e la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata sub 22 COGNOMEa rubrica (imputata ritenuta responsabile del reato di procurata inosservanza di in concorso e aggravata, ex art. 110, 390 cod. pen.);
ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME, ai sensi COGNOME‘art. 5 cod. proc. pen., in anni uno e mesi quattro di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni venti di reclusio ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati, comprensiva COGNOMEa pena ai reati già giudicati, con sentenza del 12 luglio 2021;
ha confermato la condanna alla pena di anni nove di reclusione, olt all’applicazione COGNOMEe pene accessorie, inflitta a NOME COGNOME, rit responsabile del reato ex art. 416-bis cod. pen., a lui ascritto sub 21 COGNOMEa rubrica, previo computo COGNOME‘aumento per la contestata recidiva e riduzione per il prescelto;
ha rideterminato in anni dieci e mesi otto di reclusione la pena infli NOME COGNOME;
ha rideterminato in anni dodici e mesi otto di reclusione la pena inflitta a COGNOME;
ha confermato la statuizione di condanna alla pena di anni tredici di reclusio inflitta a NOME COGNOME [soggetto in primo grado ritenuto responsabile
reato di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE ex art. 416-bis cod. pen., contestato sub 1 e di detenzione aggravata di arma clandestina, ex artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, e 416-bis.1 cod. pen., contestato sub 7, reati unificati sotto il vincolo COGNOMEa continuazione; pena determinata previo aumento per la contestata recidiva e riduzione per il rito prescelto].
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, 192, 533, 546 e 599-bis cod. proc. pen, in relazione agli artt. 378, 390 e 416-bis.1 cod. pen. La pena, sebbene corretta quanto all’entità finale, non ha recepito integralmente l’accordo intercorso con il Procuratore generale; tale intesa, infatti, non prevedeva alcun aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma cod. pen. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto dare atto in dispositivo COGNOMEa specifica esclusione di tale circostanza aggravante a effetto speciale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo sei motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, vengono denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo COGNOMEa violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis cod. pen.
La difesa, in sede di gravame, aveva rappresentato la impossibilità di configurare l’esistenza di un RAGIONE_SOCIALE criminoso e – su tale punto specifico – la Corte territoriale ha adottato una motivazione apparente, oltre che meramente ripetitiva del ragionamento esposto dal primo giudice. L’intera motivazione COGNOMEa sentenza impugnata descrive un fenomeno delinquenziale caratterizzato da un clima di intimidazione, riconducibile però al solo NOME COGNOME e non all’esistenza di una compagine RAGIONE_SOCIALE. Viene operata, pertanto, una inammissibile sovrapposizione, tra la condotta associativa e le modalità di svolgimento COGNOMEe accertate attività delittuose, condizionate e caratterizzate dalla figura ingombrante e tracotante del solo NOME COGNOME. Gli altri soggetti coinvolti, in realtà, si sono limitati a sfruttare la fama criminale e il capi intimidatorio accumulato, nel corso degli anni precedenti, dal COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo COGNOMEa violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione, con violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416bis cod. pen.
La sentenza impugnata si limita a operare una acritica sommatoria di eventi storici, affidati all’interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate modalità ambientale, attraverso un acritico recepimento COGNOME‘apparato motivazionale COGNOMEa sentenza di primo grado. Il COGNOME, secondo la Corte di appello, dovrebbe essere ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, per essersi occupato di recuperare COGNOMEa refurtiva, nonché per aver preso parte a pestaggi e azioni punitive e, infine, per aver incamerato denaro da debitori del gruppo per affari di usura. Si tratta, però, di una motivazione di forte genericità, visto che la Corte non spiega a quali vicende concretamente abbia inteso riferirsi. Sotto tale profilo, il tentativo di ipotizzare riscossione di un debito usurario, dovuto da tale NOME al RAGIONE_SOCIALE – con veicolazione di tale attività al COGNOME COGNOME, da parte COGNOMEa madre NOME COGNOME – è il risultato di un palese travisamento COGNOMEa prova, riscontrato dalla mancata enucleazione del relativo capo di imputazione.
La Corte avrebbe dovuto prendere atto, altresì, del fatto che il ricorrente ha mandato il cugino a parlare con il padre NOME COGNOME, così manifestando una fisiologica incapacità a spendere il nome COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza, viene elevato a elemento sintomatico COGNOMEa partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, il mero dato COGNOMEa conoscenza o frequentazione con il presunto capo COGNOMEa cosca NOME COGNOME, ovvero il necessario rapporto con i propri genitori. La mancata consapevole adesione al RAGIONE_SOCIALE, peraltro, è dimostrata dall’atteggiamento tenuto dal ricorrente, che teneva comportamenti talmente esuberanti, da porre in pericolo il perseguimento degli interessi del COGNOME e COGNOMEa congrega a lui riconducibile.
Non si riesce ad apprezzare compiutamente, poi, il contributo che NOME COGNOME avrebbe prestato alla consorteria, essendo egli risultato estraneo alle dinamiche delinquenziali attraverso le quali l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe manifestato la sua operatività.
3.3. Con il terzo motivo, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza COGNOME‘aggravante ex art. 416-bis quarto comma cod. pen.
Il carattere armato COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE si dovrebbe desumere – secondo la sentenza impugnata – dalle vicende di cui al capo 7) COGNOMEa rubrica, concernenti pistole di più che dubbia provenienza e da “ripulire”, attraverso iniziative
comunemente assunte da COGNOME e COGNOME. Si è però operata, in tal modo, una incongrua sovrapposizione, fra la disponibilità di armi in capo al singolo – o ai singoli associati – e la disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso. Trattasi di circostanza aggravante configurabile, esclusivamente, allorquando la disponibilità di armi sia funzionale al perseguimento degli interessi COGNOMEa consorteria, considerata nel suo complesso.
La Corte, infine, trae il convincimento che il ricorrente fosse consapevole COGNOMEa presenza COGNOMEe armi cui ci si riferisce nelle captazioni, soltanto dal fatto ch COGNOME è il compagno COGNOMEa madre e per la sua stretta dipendenza operativa da COGNOME.
3.4. Con il quarto motivo, vengono denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo COGNOMEa violazione degli artt. 125, 1 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Quanto alla partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 T.U. stup., l’attenzione COGNOMEa Corte si è soffermata solo sul contenuto COGNOMEa conversazione intercorsa, in data 30/11/2017, fra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il ricorrente, però, non ha interagito ,con alcuno degli altri soggetti ritenuti intranei al grupp criminale, né ha preso parte all’organizzazione di trasferte in territorio calabrese e nemmeno ha mai detenuto o ceduto sostanza stupefacente. È emerso, quindi, soltanto il rapporto fra COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME.
3.5. Con il quinto motivo, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all’invocata esclusione COGNOMEa recidiva. I fatti pe i quali si procede non possono essere ritenuti significativi di una più allarmante pericolosità sociale del soggetto, in un contesto nel quale COGNOME è stato quasi sempre distante da NOME COGNOME, tenendo comportamenti spesso in aperto contrasto con gli interessi COGNOMEa congrega. I precedenti penali del ricorrente, inoltre, non sono di così grande allarme sociale, da giustificare l’applicazione COGNOMEa recidiva. Su tali punti, manca completamente la motivazione.
3.6. Con il sesto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione COGNOME‘art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Manca completamente, già sotto il profilo grafico, la motivazione posta a fondamento del diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione AVV_NOTAIO, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1,
lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., i relazione all’art. 512-bis cod. pen.
All’esito del giudizio di appello, il ricorrente è stato ritenuto responsabil del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., con esclusione COGNOMEa contestata aggravante mafiosa. La recidiva originariamente contestata, inoltre, era stata già esclusa in primo grado, per cui deve reputarsi interamente decorso il termine massimo di prescrizione (in data 07/11/2022, ossia prima COGNOME‘emissione COGNOMEa sentenza di appello).
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per difetto di motivazione con riferimento agli artt. 17 e 546 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. La sentenza non chiarisce quale sia stato il contributo, consapevole e rilevante, fornito dalla COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE criminosa contestata sub 1) COGNOMEa rubrica.
La Corte non ha spiegato come le condotte materiali enucleate – a carico COGNOMEa ricorrente – possano esser considerate espressione COGNOME‘elemento psicologico del reato, sotto il profilo COGNOMEa consapevolezza di agire nell’interesse non del singolo, bensì del RAGIONE_SOCIALE. La COGNOME, sul punto, si è interfacciata con NOME COGNOME allorquando questi venne rimesso in libertà, dopo oltre un decennio di ininterrotta carcerazione, per cui non poteva apprezzare l’esistenza e l’operatività di un organismo associativo di nuova costituzione. Tanto ciò vero, che la Corte ha dovuto ritenere che ella non potesse non essere a conoscenza COGNOMEa pregressa appartenenza del COGNOME alla consorteria criminale.
La sentenza impugnata non considera, inoltre, come la COGNOME non abbia ricevuto alcun contributo economico, da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente, inoltre, non era a conoscenza COGNOMEe ragioni per le quali NOME COGNOME convocava NOME COGNOME e NOME COGNOME. NOME COGNOME non è stata mai presente ad alcun incontro, intrattenuto da NOME COGNOME con i sodali, né ha mai avuto contezza dei rapporti intrattenuti dal COGNOME con gli stessi o con il fratello, o con il figlio; ella, infine, non ha mai partecipato a riunioni, pestaggi o pianificazioni attività delittuose.
5.3. Con il terzo motivo, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla prospettata riqualificazione COGNOMEe condotte ascritte all’imputata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Il ragionamento COGNOMEa Corte territoriale muove dalla errata premessa che la ricorrente, rendendosi portatrice di messaggi operativi fra i membri COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, fosse conscia COGNOMEa pregressa appartenenza di COGNOME a un RAGIONE_SOCIALE criminale.
5.4. Con il quarto motivo, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis quarto comma cod. pen.
Il carattere armato COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE viene desunto dalle vicende contestate sub 7) COGNOMEa rubrica, laddove vi è il riferimento a pistole di dubbia provenienza e da ripulire, attraverso comuni iniziative fra COGNOME e COGNOME. Viene così operata, però, una illegittima sovrapposizione, tra la disponibilità di armi in capo a un singolo e la disponibilità COGNOMEe stesse da parte del RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso. La motivazione è illogica e contraddittoria, poi, nella parte in cui ritiene provata l consapevolezza – in capo all’odierna ricorrente – COGNOMEa disponibilità di armi da parte COGNOME‘organizzazione.
5.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all’art. 125 cod. proc. pen., in riferiment agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Sul punto, è stata adottata una motivazione vaga, generica e contraria ai principi costituzionali COGNOMEa ragionevolezza, proporzione, personalizzazione e funzione rieducativa COGNOMEa risposta sanzionatoria, in presenza di soggetti gravati da precedenti modesti e datati, o addirittura incensurati. La gravità del fatto non può, essa sola, costituire elemento ostativo al riconoscimento COGNOMEe circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 390 cod. pen.
Né le risultanze COGNOMEe intercettazioni telefoniche e ambientali, né i servizi di osservazione posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria permettono di enucleare gli elementi strutturali COGNOMEe fattispecie oggetto di imputazione. La ricorrente, infatti, non ha mai realizzato fatti, atti o comportamenti in grado d agevolare la latitanza del fratello. Stando a quanto si legge in sentenza, la COGNOME
avrebbe favorito la latitanza del fratello, messaggiando con lo stesso e recandosi a casa COGNOMEa madre, in una sola occasione, insieme a un operaio, per verificare l’andamento dei lavori di costruzione del vano destinato a ospitarlo. Presso tale vano, però, il fratello non è mai stato ospitato, per cui il tutto rappresenta un mero atto preparatorio, non in grado di integrare l’ipotizzata figura tipica.
6.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, quanto alle ragioni che hanno condotto al diniego del beneficio COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa pena. La Corte ha concesso tale beneficio ad altri coimputati e non alla ricorrente, nonostante ella sia una persona incensurata e priva di ulteriori carichi pendenti; ha mancato di chiarire, però, le ragioni in base alle quali abbia reputato impossibile formulare un positivo giudizio prognostico, nei confronti COGNOMEa De NOME.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, 192, 533, 546 e 599-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 378, 390 e 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente ha concordato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di favoreggiamento personale, ascritto sub 23) e di procurata inosservanza di pena, contestato al capo 22), entrambi aggravati ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1 cod. pen. La pena inflitta, però, non ha integralmente recepito i termini COGNOME‘accordo intercorso con il Procuratore generale: sebbene la pena finale risulti correttamente calcolata, grazie all’elisione COGNOMEa suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, tale esclusione non poteva non essere indicata in dispositivo, in considerazione COGNOMEe conseguenze che la mancata enunciazione in dispositivo determinerà, al momento del passaggio in giudicato COGNOMEa sentenza. L’odierno ricorrente, infatti, rispetto al titolo di reato sopravvissuto e nonostan l’intervenuto accordo, non potrà beneficiare del disposto normativo di cui all’art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME (DATA_NASCITA) e NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo nove motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
8.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per difetto di motivazione e violazione degli artt. 178 e 546 cod. proc. pen. In sede di gravame, era stata eccepita la nullità COGNOMEa sentenza di primo grado, per essere la stessa esattamente riproduttiva del provvedimento cautelare; con tale eccezione, la Corte territoriale non si è
minimamente confrontata e, anzi, ha adottato una motivazione che è in larga parte sovrapponibile a quella COGNOMEa pronuncia di primo grado.
8.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha richiamato le intercettazioni effettuate in altr procedimento, nell’ambito del quale è emerso che NOME COGNOME COGNOME rivolse a NOME COGNOMECOGNOME affinché questi gli procurasse un congruo numero di voti, in quanto candidato al consiglio comunale alle elezioni amministrative in programma per il 10 giugno 2018, promettendogli in cambio l’erogazione di una somma di denaro ammontante a diecimila euro; COGNOME avrebbe indicato, al proposito, tal “NOMENOMENOME quale soggetto in grado di pilotare l’elettorato COGNOMEa zona di RAGIONE_SOCIALE. Tale conclusione, però, è frutto del travisamento del contenuto COGNOMEa conversazione ambientale captata il 31/03/2018, intercorsa tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e il padre NOME.
Ulteriore prova COGNOMEa inesistenza COGNOME‘ipotizzato gruppo criminale è data anche dal comportamento assunto da NOME COGNOME, allorquando manifesta a NOME COGNOME la volontà di picchiare NOME COGNOME.
Inoltre, nella impressionante sequenza di conversazioni intercettate davanti al bar di NOME COGNOME, oltre che sulle utenze telefoniche dei soggetti attenzionati, gli interlocutori non hanno mai manifestato la consapevolezza COGNOME‘esistenza e COGNOMEa operatività del distinto gruppo RAGIONE_SOCIALE descritto al capo 21 COGNOME‘imputazione. Che NOME COGNOME abbia posto in essere condotte criminose unitamente ai correi, senza però dare vita a un organismo associativo di tipo RAGIONE_SOCIALE, è del resto ravvisabile anche dai comportamenti allo stesso contestati al capo 2) COGNOMEa rubrica, laddove l’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di estorsione, commesso in danno di NOME COGNOME, in concorso con due estranei, quali NOME COGNOME e NOME COGNOME.
8.3. Con il terzo motivo – relativo al solo NOME COGNOME, quanto al capo 21 COGNOMEa rubrica – viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione, i relazione alla ritenuta condotta di partecipazione, nonché violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, nel punto in cui collega la partecipazione di COGNOME alle rapine a un suo ruolo di intraneo nella contestata RAGIONE_SOCIALE mafiosa; le rapine, secondo quanto accertato nel già richiamato procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, sono state realizzate, infatti, senza l’utilizzo di un metodo RAGIONE_SOCIALE. Ancora una volta, peraltro, la Corte territoriale ribadisce che non è la
notoria appartenenza di COGNOME al clan RAGIONE_SOCIALE, bensì la sua vicinanza al COGNOME, ben percepita da tutte le vittime, a indurre questi a non attuare ritorsioni verso di lui. Anche l’assidua frequentazione con il COGNOME, del resto, non è un elemento evocativo COGNOMEa ritenuta partecipazione alla inesistente congrega mafiosa.
8.4. Con il quarto motivo, riferito al capo 21 COGNOMEa rubrica, si deduce l’insussistenza COGNOME‘aggravante ex art. 416-bis, quarto comma cod. pen. Le rapine pluriaggravate contestate nell’ambito del procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, ai capi h), I), n), al), infatti, non risultano aggravate – così come i relativi reati connessi – ex ar 416-bis.1 cod. pen. né sotto il profilo del metodo, né sotto quello COGNOME‘agevolazione.
8.5. Con il quinto motivo – relativo alla posizione di NOME COGNOME, con riferimento al capo 15 COGNOMEa rubrica – viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’errore compiuto dalla Corte territoriale sta nell’aver sussunto le relazioni interpersonali, emerse in atti, nella fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non in quella di cui al combinato disposto degli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. Si è ritenuta la sussistenza di un’organizzazione, dunque, sul presupposto COGNOMEa stabilità dei rapporti tra associati, desunta soprattutto dalle modalità di approvvigionamento in Calabria COGNOMEa sostanza stupefacente
8.6. Con il sesto motivo – relativo alla posizione di NOME COGNOME, con riferimento al capo 15 COGNOMEa rubrica – viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta partecipazione all’organismo associativo ex art. 74 T.U. stup. Non emergono, comunque, elementi deponenti per una condotta di partecipazione all’organismo associativo, ascrivibile al ricorrente NOME COGNOME NOME, al quale non è possibile imputare alcun contributo causalmente efficiente. Non è spiegato, in sentenza, in quale modo COGNOME avrebbe agito con gli altri soggetti ritenuti sodali per questioni di droga, come avrebbe partecipato all’organizzazione COGNOMEe trasferte in territorio calabrese e come avrebbe detenuto o ceduto sostanza stupefacente, anche per il tramite di altri presunti sodali.
8.7. Con il settimo motivo – relativo al capo 15) COGNOMEa rubrica – viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni, in base alle quali gli asettici riferimenti all’odi ricorrente, operati nel corso di sporadiche conversazioni (due) da uno solo dei presunti sodali, siano espressive non di un semplice vincolo di intraneità
all’organismo associativo, bensì COGNOME‘assunzione – da parte del COGNOME – COGNOMEa qualità di promotore e coordinatore. Errata è l’affermazione contenuta in sentenza, laddove vengono tratti gli elementi strutturali COGNOMEa suddetta fattispecie criminosa, sia dalle risultanze del procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, sia dal fatto che NOME e NOME sia prima, che dopo i loro accertati viaggi in Calabria – si recavano nel quartiere di RAGIONE_SOCIALE. La sentenza, infatti, non precisa in che modo si sia estrinsecato il contributo primario del COGNOME e, soprattutto, le ragioni per le quali le stesse visite non trovino la loro ragion d’essere nella subalternità del COGNOME al vertice associativo.
8.8. Con l’ottavo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all’invocata esclusione COGNOMEa ritenuta recidiva. Come lamentato nei motivi di appello, il fatto oggetto di imputazione non può essere considerato espressivo di una maggiore e più spiccata pericolosità, ovvero inclinazione a RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘imputato, anche avuto riguardo al contesto in cui il fatto stesso è maturato e allo iato temporale intercorso, tra l’ultimo dei precedenti annotati nel casellario giudiziale e la ricaduta nel reato.
8.9. Con il nono motivo – relativo alla posizione di NOME COGNOME – viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt 62-bis e 133 cod. pen. Non viene chiarita la ragione del diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche, atteso che si tratta di un soggetto che, all’epoca, era incensurato e privo di carichi pendenti.
8.10 Con memoria e motivi aggiunti a firma COGNOME‘AVV_NOTAIO, NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso, sottolineando la apoditticità di molti passaggi COGNOMEa sentenza impugnata, con particolare riferimento a quanto riportato alla pagina n. 155. Illogico è poi il fatto che – pur a fronte COGNOME‘assoluzione del COGNOME, quanto al capo 20 COGNOMEa rubrica – la Corte territoriale continui a ritenere dimostrato l’interven del ricorrente ai danni del COGNOME.
La sentenza, in sostanza, ricava automaticamente, dalla presunta qualità di capo COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa, la qualità di promotore del RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Con il primo motivo, vengono denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod.
proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con riferimento alla ritenuta sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanza stupefacente.
Erra la Corte territoriale, laddove ritiene provato lo schema tipico del RAGIONE_SOCIALE rilevante ex art. 74 T.U. stup., in ragione COGNOMEa stabilità dei rapporti associati, desunta soprattutto dalle modalità di approvvigionamento in Calabria COGNOMEo stupefacente. Occorre prendere le mosse dai contatti intercorsi tra NOME COGNOME, soggetto che si ritiene legato al COGNOME e ad NOME COGNOME, la cui presenza è stata censita presso il bar del primo, per la prima volta, nel settembre 2017. In particolare, devono essere analizzati i contatti risalenti al 19/12/2017, al 19/01/2018, al 25, al 26 . e al 31/01/2018, al fine di verificare come resti il vuoto probatorio, circa le ragioni sottese agli ipotizzati incontri. La identificazione d soggetto incontrato da NOME COGNOME nell’odierno ricorrente, peraltro, è incompatibile con lo stato detentivo di NOME COGNOME. Quest’ultimo, come emerge dal testo COGNOMEa sentenza impugnata, si trovava sottoposto – durante tutto il periodo di attenzione investigativa – alla misura alternativa COGNOMEa semilibertà, con prescrizione di far rientro presso la Casa circondariale entro le ore 22.00.
9.2. Con il secondo motivo, relativo al capo 15) COGNOMEa rubrica, vengono denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con riguardo alla ritenuta condotta partecipativa del ricorrente.
L’intraneità di COGNOME all’organismo associativo si dovrebbe trarre – in v ia esclusiva – dal rapporto di questi con NOME COGNOME, rapporto sviluppatosi in occasione di incontri che, comunque, non hanno fatto emergere alcuna condotta rilevante ex art. 73 T.U. stup. Il ricorrente non si è mai relazionato con gli alt sodali, non ha partecipato all’organizzazione COGNOMEe trasferte in territorio calabrese e nemmeno ha mai detenuto o ceduto sostanza stupefacente.
La Corte territoriale lo ha ritenuto intraneo al RAGIONE_SOCIALE finalizzato al traffi di sostanza stupefacente, solo perché: – sostava periodicamente, assieme al COGNOME, nei pressi del bar gestito dalla sorella di questi; – relazionava “il capo” su fatto di dover raccogliere soldi (duemila euro) da dichiarati “lavori di strada”; teneva un ruolo attivo nei fatti di cui al capo 17), da cui è stato comunque mandato assolto; – faceva commenti in ordine alle attività svolte nel settore degli stupefacenti ed era interscambiabile con il COGNOME, nel ruolo di esattore e collettore del denaro derivante dalle cessioni. COGNOME, però, non ha mai avuto rapporti con soggetti diversi da NOME COGNOME; la sua interscambiabilità con il coimputato NOME COGNOME è frutto di una valutazione meramente apodittica. Anche la conversazione riportata a pagine 153 COGNOMEa sentenza, del resto, non
registra alcuna manifestazione di interesse, da parte di COGNOME, il quale si limita ad ascoltare le esternazioni COGNOME‘interlocutore COGNOME, senza nulla aggiungere.
9.3. Con il terzo motivo, si lamentano i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all’invocata esclusione COGNOMEa ritenuta recidiva. Il fatt contestato non può essere reputato espressivo di una maggiore e più spiccata pericolosità, o inclinazione a RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘imputato, avuto anche riguardo al contesto in cui esso matura.
9.4. Con il quarto motivo, vengono denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione COGNOME‘art. 125 cod. proc. pen., relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La doglianza inerisce alla mancata esternazione, ad opera COGNOMEa Corte di appello, COGNOMEe ragioni per le quali sia stato disatteso il motivo di appello volto alla concessione COGNOMEe generiche.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, con due distinti atti di impugnazione, rispettivamente a firma degli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo l’uno sette e l’altro quattro motivi, tutti di seguiti riassunti entr limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att cod. proc. pén.
10.1. Con il primo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per difetto d motivazione e violazione degli artt. 178 e 546 cod. proc. pen. Vi è omessa pronuncia, in ordine al motivo di appello concernente la risposta data – nel corso del giudizio di primo grado – alle eccezioni di nullità per violazione del diritto difesa, per il mutamento COGNOMEa persona del giudicante e riguardo alla prospettata incompatibilità di due membri del Collegio, per aver essi deciso il processo relativo alla cd. RAGIONE_SOCIALE; su tali punti, la Corte territoriale si è pedissequamente riportata alle determinazioni assunte in primo grado.
10.2. Con il secondo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profi COGNOMEa violazione di legge e del difetto di motivazione, in relazione agli artt. 12 192 e 546 cod. proc. pen., quanto alla condotta di partecipazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen.
Non è stato individuato il consapevole e rilevante contributo, che il COGNOME avrebbe fornito all’organismo associativo di cui al capo 1) COGNOMEa rubrica. Quanto all’attività di recupero di somme di denaro, la stessa Corte di appello ha ritenuto tale attività del tutto irrilevante, assolvendo dall’addebito associativo NOME COGNOME, ossia uno dei presunti accoliti che – nell’ambito COGNOMEe attività poste in essere da RAGIONE_SOCIALE – avrebbero rivestito proprio siffatto compito. Ancor più illogico e contraddittorio è il riferimento alla Sala “Il Buco”, quale base operativa del clan:
all’incontro che, a tal proposito, viene menzionato in sentenza, non ha preso parte il COGNOME, mentre è provata la partecipazione dei soggetti estranei NOME COGNOME e NOME COGNOME, a riprova del fatto che non si trattasse di una riunione finalizzata alla pianificazione di dinamiche associative.
Quanto al sostentamento economico del quale avrebbe goduto il ricorrente, la Corte territoriale non ha spiegato quando COGNOME si sarebbe affiliato al RAGIONE_SOCIALE, né ha tenuto conto del fatto che egli era stato tratto in arresto per un tentativo di rapina, posto in essere in concorso con soggetti del tutto estranei alla compagine medesima. NOME COGNOME non ha preso parte ad alcun incontro intrattenuto da COGNOME con i suoi sodali, né ha partecipato a riunioni, pestaggi o pianificazione di attività delittuose.
Con riferimento alla vicenda del recupero dei crediti in favore del padre del COGNOME, COGNOME non venne attivato dal ricorrente; egli non può che essere ritenuto del tutto estraneo, quindi, all’estemporanea iniziativa assunta dal padre.
Illogica è anche la motivazione adottata dalla Corte distrettuale, con riferimento alla gestione COGNOMEa raccolta COGNOMEe scommesse e COGNOMEa sala giochi, atteso che non si chiarisce come esse possano essere ritenute l’estrinsecazione di un rilevante e consapevole contributo all’organismo associativo. Nemmeno è stato ben considerato come il COGNOME si sia sempre relazionato con il solo COGNOME, tanto che il sodale più qualificato di quest’ultimo, NOME COGNOME, non aveva contezza neanche di dove COGNOME risiedesse. Depone in tal senso il contenuto COGNOMEa conversazione ambientale intercettata il 12/11/2017, alle ore 11.14, tra COGNOME e COGNOME.
Nulla consente di sostenere che la somma di cinquemila euro, che COGNOME doveva consegnare a COGNOME, rappresentasse il profitto di un delitto realizzato per conto e nell’interesse COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE. Nelle date in cui sono state captate le ulteriori conversazioni valorizzate dalla Corte territoriale, COGNOME si trovava detenuto; egli non ha mai partecipato a riunioni o pianificato attività illecite.
10.3. Con il terzo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, avuto riguardo alla sussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma cod. pen.
La sussistenza di tale aggravante si dovrebbe desumere, secondo la sentenza impugnata, dalle vicende indicate al capo 7) COGNOMEa rubrica, inerenti pistole di dubbia provenienza e da “ripulire”, attraverso iniziative comuni di COGNOME e COGNOME. Così decidendo, la Corte territoriale ha operato una illegittima sovrapposizione, fra la disponibilità di armi in capo al singolo, o ai singoli associat e, invece, la disponibilità COGNOMEe stesse in capo all’intero RAGIONE_SOCIALE. Ulteriore illogi sta nell’aver ritenuto sussistente la consapevolezza COGNOMEa presenza di tali armi, da
parte del ricorrente; tale conclusione è stata raggiunta semplicemente in base al principio del “non poteva non sapere”.
10.4. Con il quarto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, vengono denunciati vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 4, comma 1 e 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401. La natura mafiosa COGNOMEa gestione COGNOMEe sale gioco è desunta da una conversazione, che è intercorsa tra COGNOME e COGNOME, la quale si è verificata, però, in un periodo nel quale COGNOME era detenuto; né si riesce, comunque, ad apprezzare quale possa esser stato il contributo causalmente efficiente da quest’ultimo offerto.
10.5. Con il quinto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, relativo al capo 10) COGNOMEa rubrica, si deduce l’insussistenza COGNOMEa circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Trattasi di un’aggravante che non può essere desunta, in via automatica, dal semplice fatto che un determinato soggetto abbia agevolato una persona facente parte di un RAGIONE_SOCIALE, essendo invece necessario che tale azione superi il rapporto interpersonale e sia diretta ad agevolare l’attività COGNOME compagine, con piena coscienza da parte del soggetto agente.
10.6. Con il sesto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO vengono denunciati vizi rilevanti ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazion degli artt. 125, 533, 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen. La Corte territoriale non ha risposto ai rilievi difensivi formulati in sede di gravame, circa fatto che le condotte oggetto di imputazione non potessero essere considerate espressive di maggiore e più spiccata pericolosità, ovvero inclinazione a RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘imputato, anche avuto riguardo al contesto. COGNOME non ha realizzato alcun reato fine COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, diverso dalla contestata e ritenuta raccolta abusiva di scommesse. I suoi precedenti penali, inoltre, non appaiono di allarme sociale talmente rilevante, da giustificare la contestazione e l’applicazione COGNOMEa recidiva.
10.7. Con il settimo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO vengono denunciati vizi rilevanti ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc pen., per violazione COGNOME‘art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La motivazione è, sul punto, meramente assertiva, non confrontandosi essa con le ragioni poste a fondamento COGNOME‘appello; tale motivazione è contraria ai canoni di valutazione ai quali attenersi, che sono imposti dai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzione, personalizzazione e funzione rieducativa COGNOMEa risposta sanzionatoria.
10.8. Con il primo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, vengono denunciati i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione legge, in relazione agli artt. 192, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà COGNOMEa motivazione, in
relazione al giudizio di intraneità COGNOME‘imputato al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) del rubrica COGNOME‘impugnata sentenza. La motivazione COGNOMEa sentenza impugnata ricalca pedissequamente quella adottata dal giudice di primo grado, senza operare alcun confronto con le argomentazioni espresse nell’atto di appello. L’attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero, ascritta al capo 10) con l’aggravante mafiosa, assume una rilevanza marginale.
Gli elementi posti a fondamento COGNOMEa intraneità del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE malavitoso sono stati così individuati: – tentativo da parte di COGNOME e COGNOME di indurre NOME COGNOME a rendere falsa testimonianza, al fine di far scagionare COGNOME; – mantenimento del nucleo familiare di COGNOME, ad opera di COGNOME, durante la carcerazione del primo; – gestione COGNOMEa sala giochi “Il Buco”; – richiesta di somme di denaro a una ditta COGNOME‘agrigentino, in favore del padre, in relazione a dei crediti da lavoro. Nulla consente, però, di escludere che si sia trattato di un mero rapporto interpersonale, di amicizia e conoscenza con il Lo COGNOME; non vi sono conversazioni dalle quali sia possibile desumere il coinvolgimento o la volontà del ricorrente di architettare un programma atto a costringere COGNOME a deporre il falso. Sono inconferenti, quindi, gli elementi addotti a sostegno COGNOMEa ritenuta sussistenza del vincolo associativo. Manca il controllo capillare del territorio, che è tipico COGNOMEe congreghe ex art. 416-bis cod. pen., viepiù in ragione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) avrebbe operato, in pratica, nello stesso territorio in cu erano attivi i gruppi COGNOME e COGNOME.
Si è poi trascurato un ulteriore dato, rappresentato dal fatto che – con riferimento all’attività di gestione COGNOMEe scommesse – il periodo in cui venne lanciata la piattaforma “Bet35” ha coinciso con un periodo di privazione COGNOMEa libertà, per il COGNOME.
10.9. Con il secondo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, vengono denunciati i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione a artt. 192, commi 3 e 4, 603 cod. proc. pen., 416-bis quarto comma cod. pen., quanto al capo 1) COGNOMEa rubrica. Nella motivazione COGNOMEa sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla consapevolezza – in capo al ricorrente – del possesso di armi da parte degli associati, facendosi esclusivo riferimento alla sua vicinanza al Lo COGNOME. Tale valutazione non è sufficiente, visto che l’intraneità del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE viene desunta dalla sola sua attività di intermediazione, per la gestione COGNOMEe scommesse e la riscossione del denaro. Gli ulteriori elementi, parimenti ritenuti sintomatici COGNOME‘organicità del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE (la subornazione del teste NOME COGNOME e il mantenimento ricevuto in carcere) sono vicende alle quali è estranea la presenza di armi.
10.10. Con il terzo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, vengono denunciati i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione a
artt. 192 commi 3 e 4, 603 cod. proc. pen., 99 quarto comma cod. pen., sotto il profilo COGNOMEa carenza COGNOMEa motivazione, in ordine alla sussistenza COGNOME‘aggravante COGNOMEa recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Vi è carenza di motivazione, circa i presupposti giustificativi COGNOME‘incremento sanzionatorio; non si è considerato, inoltre, il lasso temporale che separa la commissione dei reati per i quali si procede, rispetto a quelli precedentemente commessi, né vi è confronto con la natura di tali fatti.
10.11. Con il quarto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, vengono denunciati i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione a artt. 81 e 133 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per illogicità COGNOMEa motivazione in ordine alla determinazione COGNOMEa pena inflitta. Sarebbe stato necessario un maggiore impegno motivazionale, piuttosto che limitarsi ad esporre formule generiche; la motivazione, quindi è illogica, così come assente è ogni riferimento al discostamento dal minimo edittale.
11. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, deducendo sei motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
11.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo COGNOMEa nullità COGNOMEa sentenza per difet motivazione. La sentenza impugnata è priva del necessario confronto con le deduzioni COGNOMEa difesa, che aveva eccepito come la sentenza di primo grado – a sua volta – altro non fosse, se non la trasposizione grafica e testuale COGNOMEa genetica ordinanza cautelare. La Corte territoriale non ha dialogato con le eccezioni preliminari, che erano state sollevate dalle difese degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, quanto alla prospettata nullità COGNOMEa sentenza, derivante da violazione del diritto di difesa e dal mutamento del COGNOME celebrante il processo, oltre che dalla incompatibilità di alcuni dei membri del Collegio giudicante, per aver essi deciso il processo relativo alla cd. RAGIONE_SOCIALE“.
11.2. Con il secondo motivo, relativo al capo 7) COGNOMEa rubrica, viene denunciato vizio rilevante ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo COGNOMEa violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc pen., in relazione agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895.
La prova COGNOMEa responsabilità di COGNOME deriverebbe, secondo la Corte territoriale, dal contenuto di una telefonata risalente al 29 ottobre 2017 e intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso COGNOMEa quale il primo avrebbe confidato di essere custode – per conto di COGNOME – di un “qualcosa”, che si è ritenuto poter identificare in una pistola. Non si comprende, però, in base
a quale ragione il “NOME“, evocato nel corso COGNOMEa conversazione, debba essere individuato proprio nel COGNOME. A tal fine, è fuorviante il collegamento operato in sentenza, laddove tale identificazione è effettuata in base al fatto che tale discorso interviene dopo aperti riferimenti, che erano stati effettuati ai permessi premio fruiti dal detenuto COGNOME.
11.3. Con il terzo motivo, relativo al capo 7) COGNOMEa rubrica, viene denunciata insussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendosi non condivisibile l’apodittica motivazione esternata dalla Corte territoriale, per disattendere il relativo motivo di appello. Erra la Corte territoriale, nel ritenere c la detenzione e la gestione COGNOME‘arma possa essere riferita agli interessi del gruppo criminale nella sua interezza, in quanto diretta ad agevolarne l’attività, così oltrepassandosi il rapporto di natura meramente interpersonale.
11.4. Con il quarto motivo, relativo al capo 1) COGNOMEa rubrica, vengono denunciati vizi rilevanti ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc pen., sotto il profilo COGNOMEa violazione e del difetto di motivazione in relazione ag artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., quanto alla condotta di partecipazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Quanto al pestaggio di COGNOME, non è chiarito da cosa si tragga la conclusione che COGNOME si trovasse in casa di COGNOME, allorquando questi dette disposizione di condurre colà la vittima. Dall’esame COGNOMEe celle telefoniche, anzi, può evincersi proprio come COGNOME si trovasse altrove. La stessa aggressione ai danni di COGNOME, del resto, è frutto di una aprioristica ricostruzione del contenuto COGNOMEe conversazioni oggetto di captazione, anche in considerazione del fatto che non sussistono lesioni documentate, in danno COGNOMEa pretesa vittima. Sul punto, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME sono inattendibili, in quanto interessate, oltre che smentite dal comportamento tenuto dal COGNOME, successivamente all’incontro chiarificatore con NOME COGNOME. Lo stesso COGNOME, del resto, nulla dice, circa la presenza di COGNOME all’evento delittuoso.
La possibilità, per il ricorrente, di rapportarsi con COGNOME anche nell’inesistente estorsione perpetrata in danno di NOME COGNOME, contestata sub 3) COGNOMEa rubrica, non è espressiva COGNOMEa sussistenza di un vincolo di affiliazione; ciò in quanto COGNOME – durante la fruizione dei permessi premio – ha sempre evitato di incontrare colui che, secondo l’ipotesi accusatoria, doveva essere considerato il suo capo. Sul punto, è illogico ritenere che COGNOME si sia attivato per mettere in allarme COGNOME, circa possibili monitoraggi COGNOME‘area antistante il bar, ad opera COGNOMEe forze COGNOME‘ordine; la stessa Corte di appello, infatti, afferma non esser stato COGNOME a ritrovare la telecamera ivi collocata dagli inquirenti. Del resto, s COGNOME avesse condiviso gli interessi illeciti di COGNOME, avrebbe avvisato la
moglie NOME COGNOME, evitandole di recarsi presso il bar per ivi incontrare quest’ultimo.
Il sostentamento erogato da COGNOME alla COGNOME, durante la detenzione in carcere di COGNOME, trova la sua ragion d’essere in un rapporto di tipo meramente personale, piuttosto che nell’indimostrato rapporto associativo. Né a diverse conclusioni conduce il rapporto economico, intrattenuto con il commerciante di materiali edili NOME COGNOME, da parte di COGNOME, il quale avrebbe ricevuto una fornitura senza corrispondere il relativo prezzo, in vista COGNOMEa ristrutturazione COGNOMEa propria abitazione di INDIRIZZO. Tale episodio non emerge, nei termini così riassunti, dalla conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e la compagna, all’interno COGNOME‘autovettura Smart. Emerge esclusivamente, infatti, che la COGNOME era rimasta debitrice per la parte residua del prezzo convenuto, al pari del fratello NOME.
11.5. Con il quinto motivo, relativo al capo 1) COGNOMEa rubrica, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, avuto riguardo all ritenuta sussistenza COGNOME‘aggravante ex art. 416-bis, quarto comma cod. pen.
Secondo quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non vi sarebbe dubbio, circa il carattere armato COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e circa il fatto che questa – a supporto e protezione COGNOMEe proprie attività, nonché con possibilità di utilizzo da parte di pi associati – potesse contare sulla disponibilità di più armi; ciò dovrebbe desumersi, in particolare, dalle vicende contestate sub 7), che ineriscono evidentemente a pistole di dubbia provenienza, da “ripulire” grazie a operazioni congiunte di COGNOME e COGNOME. In questo modo, però, la sentenza impugnata opera una illegittima sovrapposizione, tra la disponibilità COGNOMEe armi in capo al singolo – o a singoli associati – e la disponibilità COGNOMEe stesse da parte del RAGIONE_SOCIALE nel su complesso.
11.6. Con il sesto motivo, vengono denunciati vizi rilevanti ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo COGNOMEa violazione COGNOME‘ar 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 e 133 cod. pen. La motivazione adottata sul punto è meramente assertiva, in quanto non contiene la compiuta esternazione COGNOMEe ragioni, in base alle quali è stata disattesa la richiesta d concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche. La mera gravità del fatto contestato non può, essa sola, motivare il diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando nove motivi con i quali eccepisce, promiscuamente, vizi di violazione di legge e difetti di motivazione, tutti di seguito riassunti entro i li strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att cod.
proc. pen.
12.1. Il primo riguarda la ritenuta responsabilità penale per il delitto associativo di cui al capo 1) COGNOMEa rubrica.
La motivazione COGNOMEa sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da apparenza e dalla ripetizione di argomentazioni non conducenti rispetto alla tesi COGNOMEa configurabilità di un RAGIONE_SOCIALE di natura mafiosa.
Gli effetti e l’estrinsecazione COGNOMEa forza di intimidazione descritti dai giudici merito sarebbero ascrivibili non già alla forza di intimidazione propria del gruppo, quanto, piuttosto, alla fama criminale del singolo COGNOME.
Manca, infatti, la spiegazione COGNOMEa derivazione diretta del clima di omertà e intimidazione dall’esistenza COGNOME‘organismo associativo del quale non è stata fornita alcuna descrizione in ordine ai profili organizzativi.
A tale proposito, il ricorrente richiama gli arresti più recenti di questa Corte d legittimità in punto di esteriorizzazione COGNOMEa manifestazione COGNOMEa forza criminale e COGNOMEa capacità del RAGIONE_SOCIALE di esprimere la propria mafiosità che deve essere percepita come tale all’esterno e manifestarsi in funzione del perseguimento degli obiettivi del gruppo.
A maggior ragione tale requisito deve essere oggetto di rigoroso accertamento nei casi, come quello di specie, in cui gli indizi si identificano negli esit intercettazioni, senza alcun accertamento di natura fattuale derivante da indagini bancarie o patrimoniali.
Il mancato accertamento COGNOMEa sostanziale visibilità all’esterno del RAGIONE_SOCIALE si riflette, nella prospettiva del ricorrente, sulla motivazione COGNOMEa sentenza determinandone profili di illogicità e contraddittorietà.
12.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la sussistenza COGNOME‘aggravante COGNOMEa natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE.
Il riferimento compiuto in sentenza alle armi di cui al capo 7) non costituisce adeguata giustificazione COGNOMEa circostanza, atteso che sarebbe stata compiuta una indebita valutazione meramente assertiva, estendendo la disponibilità COGNOMEe armi da parte del singolo associato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
12.3. Il terzo motivo riguarda la fattispecie di estorsione di cui al capo 2) COGNOME rubrica imputativa.
Sul punto, omettendo completamente di fornire adeguata risposta ai motivi di appello, la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire la motivazione del giudice di primo grado.
In particolare, si lamenta il travisamento COGNOMEa prova con riguardo all’intercettazione del 28 febbraio 2018, non essendo stata accertata la natura reale del rapporto intercorrente tra l’imputato e il COGNOME, da un lato, e tale NOME, dall’altro, nonché i contenuti precisi COGNOMEa richiesta estorsiva.
12.4. Con il quarto motivo i vizi sono articolati con riferimento all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. motivata, in relazione alla fattispecie di cui punto precedente, mediante il ricorso ad argomentazioni integranti una mera petizione di principio.
12.5. Il quinto motivo attinge la declaratoria di responsabilità in relazione al capo 7) COGNOMEa rubrica avente ad oggetto il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 89 del 1967.
Anche in questo caso, si lamenta il mancato confronto con i motivi di appello e l’inosservanza del criterio di giudizio COGNOME‘«oltre ogni ragionevole dubbio», avendo la Corte territoriale fatto ricorso a canoni valutativi di mera probabilità.
12.6. Con il sesto motivo, in relazione ai capi 5) e 10), relativi ai reati di raccol di scommesse per conto di allibratori stranieri privi di concessione, il ricorrente articola una censura riferita all’aggravante COGNOMEa mafiosità giustificata secondo una motivazione illogica e contraddittoria, non essendo stati chiariti i contorni COGNOME distinzione tra la fattispecie di cui al capo 2) e quella COGNOMEa gestione diretta del sale gioco.
12.7. Anche con riguardo al capo 9) (settimo motivo di ricorso) viene segnalata la mancanza di adeguata risposta ai motivi di appello proposti dal ricorrente.
La motivazione resa dai giudici messinesi con riferimento all’intercettazione del 23 marzo 2018 sarebbe illogica e contraddittoria in quanto l’attività di condizionamento nei confronti del testimone che avrebbe dovuto fornire indicazioni favorevoli al sodale NOME COGNOME sarebbe stata volta a neutralizzare risultanze ritenute, comunque, insufficienti a formulare un giudizio di gravità indiziaria.
Si lamenta, altresì, il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, COGNOME‘effettivo verificarsi COGNOME‘intervento, da parte di COGNOME, sul teste NOME COGNOME COGNOMEe modalità COGNOME‘eventuale condizionamento e degli effetti determinatisi a seguito COGNOMEo stesso.
L’errata identificazione di NOME COGNOME costituisce dato introdotto, nel procedimento a carico del predetto, dalle dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, ossia da fonte non dipendente da alcuna attività COGNOME‘imputato COGNOME.
Peraltro, sono rimaste senza adeguata illustrazione le circostanze in cui sarebbe stata effettuata l’illecita interlocuzione con COGNOME e gli effetti concreti sarebbero stati prodotti, specie se si considera che lo stesso COGNOME, evidentemente, non ha recepito la mafiosità del messaggio inviatogli, essendo rimasto assente alle prime udienze davanti all’Autorità giudiziaria innanzi alla quale avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni di favore verso COGNOME.
12.8. Con l’ottavo motivo viene lamentata la motivazione tautologica e autoreferenziale con riguardo al capo 15), ossia il delitto di RAGIONE_SOCIALE dedita al
RAGIONE_SOCIALE.
Riepilogato lo stato COGNOME‘elaborazione giurisprudenziale in tema di elementi costitutivi COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, viene evidenziata la mancata emersione di profili dai quali desumere l’esistenza di una minima organizzazione.
In particolare, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente circa i rapporti tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME e i ripetuti viaggi compiuti dagli stessi nella zona di RAGIONE_SOCIALE, non sarebbero risultati elementi sufficienti per affermare che quelle relazioni e la presenza nella citata zona di RAGIONE_SOCIALE fossero giustificate dal coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.
Peraltro, il presunto sodale a capo del quartiere di RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) nel periodo di interesse investigativo, si trovava in semilibertà, con obbligo di rientro alle ore 22.00.
Non sarebbe stata esplorata, inoltre, la tesi difensiva secondo cui era con l’omonimo cugino di NOME COGNOME, anch’egli abitante nella zona di Mareg rosso, che NOME e NOME avrebbero dovuto incontrarsi.
L’estraneità di NOME COGNOME a quel contesto associativo, inoltre, risultava dal contenuto di alcune intercettazioni espressamente citate.
Anche il mancato sequestro di sostanza stupefacente (ad eccezione COGNOME‘episodio del 29 giugno 2018) viene richiamato quale elemento che depone per l’insussistenza COGNOME‘ipotizzato RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la commercializzazione di droga.
12.9. L’ultimo motivo di ricorso ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio in ordine alla mancanza di adeguata motivazione circa la sua determinazione nella misura finale di venti anni di reclusione, all’esito del riconoscimento COGNOMEa continuazione con i fatti di cui alle sentenze COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 18 maggio 2020 e del 12 luglio 2021 e COGNOMEa Corte di appello di COGNOME Calabria del 13 gennaio 2022.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando otto motivi con i quali eccepisce distinti profili di violazione di legge e motivazione mancante e illogica, tutti di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
13.1. Il primo motivo ha ad oggetto l’affermata penale responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 611 cod. pen. descritto al capo 9).
Nel motivare la relativa statuizione, i giudici di merito sarebbero incorsi in un evidente travisamento COGNOMEa prova in quanto l’oggetto COGNOMEa conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME posta a fondamento COGNOMEa loro affermata responsabilità, non era NOME COGNOME, bensì NOME COGNOME, ossia il soggetto che
avrebbe dovuto essere contattato dallo steso COGNOME, tramite il fratello NOME COGNOME.
D’altronde, agli atti manca qualsiasi prova COGNOME‘avvenuto contatto tra COGNOME e COGNOME che, peraltro, non si è presentato alle prime udienze per le quali era stato convocato davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Carente è, altresì, l’indicazione sulle modalità COGNOMEa prospettata coartazione, oltre che sulla effettiva soggezione determinatasi in capo a COGNOME.
13.2. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza laddove è stata ritenuta la responsabilità per il reato consistito nella raccolta di scommesse clandestine (capo 10)).
La relativa dimostrazione sarebbe stata ricostruita attraverso una conversazione del 5 novembre 2017 nell’area antistante il bar di NOME COGNOME; conversazione dal contenuto generico, non univocamente interpretabile con riguardo ai soggetti che vi sono menzionati.
Le indagini, infatti, hanno consegnato la dimostrazione COGNOME‘attività svolta presso il bar COGNOMEa Lo COGNOME (attività alla quale COGNOME era estraneo) con esclusione di altre riferibili al ricorrente.
13.3. Per i reati di cui ai capi 12) e 13) (due delitti previsti dall’art. 512 bis cod. pen.), il terzo motivo, segnala le seguenti carenze ricostruttive.
In ordine alla fattispecie di cui al capo 12), i giudici di merito avrebbero omesso di considerare l’assenza COGNOME‘elemento materiale e di quello soggettivo, avendo ad oggetto l’intestazione un ente privo di patrimonio e beni strumentali (trattandosi di una RAGIONE_SOCIALE) ed essendo carente qualsiasi illustrazione del dolo specifico che deve assistere la condotta degli autori di tale reato.
Sul punto, la censura si sofferma sulla carenza di dimostrazione, in capo al terzo intestatario, COGNOMEa consapevolezza di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione.
Per il capo 13) viene segnalato il mancato interessamento di COGNOME alla nascita del centro Internet RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa cui gestione si è occupato sempre il solo effettivo intestatario, ossia NOME COGNOME.
La nascita COGNOME‘attività non ha richiesto un investimento ingente, né avrebbe potuto essere valorizzato, in chiave dimostrativa COGNOMEa intestazione fittizia l’interessamento di COGNOME per la modesta ristrutturazione dei locali.
Inoltre, l’attività è rimasta operativa per un brevissimo arco temporale.
13.4. Il quarto motivo ha ad oggetto l’affermazione COGNOMEa penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 1) del procedimen riunto n. 5639/21 r.g.n.r.
Sul punto, il ricorrente, lamenta la mancata considerazione COGNOMEe risultanze di
cui a una consulenza di parte a firma del dott. COGNOME in ordine all’avvio COGNOME‘attività commerciale e alla natura «rilevante» degli investimenti iniziali.
A ciò, il ricorrente aggiunge il riferimento allo svolgimento di regolare attivit lavorativa alle dipendenze COGNOMEa figlia NOME nell’azienda denominata RAGIONE_SOCIALE, una COGNOMEe due asseritamente oggetto di intestazione fittizia.
Non sarebbe emerso, quindi, lo svolgimento di alcuna attività imprenditoriale da parte del ricorrente.
Inoltre, la Corte avrebbe dovuto valutare che, trattandosi di intestazione COGNOME‘attività in capo alla figlia del ricorrente, doveva ritenersi operante presunzione di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e in tale ottica avrebbe dovuto essere valutata l’intera operazione commerciale, ferma restando la necessità di accertare l’effettiva capacità elusiva COGNOME‘intestazione.
13.5. In relazione alla fattispecie di cui al capo 14) (intestazione fittizia ex art. 512 bis cod. pen.) del locale COGNOME, con il quinto motivo di ricorso, si rileva che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare quanto dichiarato negli interrogatori di garanzia degli imputati COGNOME e COGNOME.
L’intestazione a quest’ultimo è avvenuta per mere ragioni di natura amministrativa e l’avvio COGNOME‘attività è stato finanziato con le sovvenzioni de fornitori di caffè.
13.6. Con il sesto motivo viene contestata la ritenuta sussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. con riferimento al delitto di c all’art. 611 cod. pen. descritto al capo 9) COGNOME‘imputazione.
Alcun elemento sarebbe, infatti, emerso in relazione al metodo utilizzato.
13.7. Con il settimo motivo viene eccepito che la pena base per il delitto più grave di cui al capo 9) è stata determinata in misura prossima al massimo edittale senza adeguata motivazione.
13.8. Con l’ottavo motivo si censura la sentenza per la mancanza totale di motivazione con riguardo alla disposta confisca dei beni in sequestro.
Si tratta dei beni che, benché intestati a terzi, sono stati ricondotti al disponibilità di COGNOME il quale non possedeva le disponibilità economiche per acquisirli.
Le indicazioni provenienti dall’informativa COGNOMEa Guardia di Finanza del 27 aprile 2021 sono state contrastate da quanto illustrato nella consulenza di parte a firma del commercialista COGNOME il cui elaborato non risulta essere stato preso in considerazione dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Le argomentazioni spese dal giudice di primo grado per smentire la fondatezza dei rilievi del consulente erano state contestate nell’atto di impugnazione che, tuttavia, non è stato oggetto di valutazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando due motivi per violazione di legge e motivazione mancante ed illogica, tutti di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessar per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
14.1. Con il primo, con riferimento alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13), esclude l’emersione di elementi attestanti il proprio coinvolgimento nella nascita del punto Internet RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente sostiene di essersi occupato COGNOMEa diretta gestione COGNOME‘attivi commerciale COGNOMEa quale, quindi, era titolare effettivo; circostanza non esclusa dal fatto che COGNOME aveva, comunque, interesse nel «piazzare» propri siti online.
L’apertura COGNOME‘attività non ha richiesto capitali ingenti. Quelli necessari p l’avvio COGNOME‘attività non sono stati investiti da COGNOME il quale si è limitat interessarsi COGNOMEa modesta ristrutturazione. L’attività, inoltre, è rimasta operativ per soli due mesi.
14.2. Con il secondo motivo la sentenza viene contestata per il diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche, nonostante la segnalazione COGNOMEa scarsa capacità a RAGIONE_SOCIALE e COGNOMEa incensuratezza del ricorrente COGNOME.
La stessa Corte di appello ha contenuto la pena nel minimo edittale e concesso il beneficio COGNOMEa sospensione condizionale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi secondo lo schema COGNOMEa violazione di legge ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., tutti di seguito riassu entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp att. cod. proc. pen.
15.1. Con il primo contesta la violazione COGNOME‘art. 125 cod. proc. pen. sotto il profilo COGNOMEa mancanza di motivazione sull’eccezione di ne bis in idem proposta con riguardo alla sentenza COGNOME‘operazione RAGIONE_SOCIALE, ormai passata in giudicato.
Sul punto, nonostante la richiesta espressamente formulata all’udienza di discussione e risultante dal verbale di udienza, la Corte di appello ha omesso di provvedere.
15.2. Il secondo motivo riguarda la violazione COGNOME‘art. 649 cod. proc. pen. in ragione COGNOMEa identità del fatto per il quale il ricorrente è stato già condannat rispetto a quello per il quale pende il presente procedimento.
Le condotte estorsive per le quali COGNOME ha riportato condanna definitiva (consistite, essenzialmente, nella propria imposizione come buttafuori in alcune discoteche) sarebbero state oggetto di una duplicata contestazione con conseguente violazione COGNOMEa disposizione processuale richiamata.
In entrambe le sentenze COGNOME ha riportato condanna per lo stesso fatto storico, ossia avere preteso, con minaccia, dazioni di denaro per conto di COGNOME dai gestori di locali notturni e da coloro che vi effettuavano il servizio d’ordin imponendo la propria presenza come buttafuori.
15.3. Il terzo motivo riguarda la violazione COGNOMEa disposizione che prevede l’incremento di pena nel caso di natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa (art. 416bis, comma quarto, cod. pen.).
Anche sul punto l’atto di appello conteneva una specifica censura rimasta senza risposta atteso che non risulta, in alcun modo, spiegata la consapevolezza, da parte di COGNOME, COGNOMEa disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE.
15.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche con motivazione che, sul punto, sarebbe graficamente assente.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando due motivi per violazione di legge e motivazione mancante e illogica, tutti di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessar per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
16.1. Il primo motivo riguarda l’affermazione COGNOMEa penale responsabilità per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto al quale, sin dall’atto appello, era stata segnalata la natura episodica e fugace del contributo offerto dal ricorrente.
Questi non è stato mai sottoposto ad intercettazioni. Inoltre, non gli è stato mai contestato alcun reato fine.
A carico del ricorrente sono stati valorizzati tre episodi desunti da altrettante captazioni (9 novembre 2017, 21 febbraio 2018, nonché la n. 1044 – non altrimenti indicata) dal contenuto non univoco e non tali da potere affermare la penale responsabilità COGNOME‘imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Alcun concreto apporto avrebbe fornito il ricorrente alle fondamentali attività di approvvigionamento e organizzazione del RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di un arco temporale che va da settembre 2017 a luglio 2018, la presenza del ricorrente in sole tre intercettazioni, non poteva essere posta a fondamento COGNOMEa ritenuta partecipazione al RAGIONE_SOCIALE dedito al RAGIONE_SOCIALE.
16.2. Il secondo motivo riguarda la ritenuta recidiva che sarebbe stata giudicata sussistente pur a fronte COGNOMEa omessa verifica COGNOMEa possibilità di ritenere la reiterazione COGNOME‘illecito sintomo effettivo di riprovevolezza COGNOMEa condotta e d pericolosità, all’esito di una valutazione concreta degli illeciti commessi da ricorrente.
Non sarebbe stato valutato il ruolo secondario di COGNOME COGNOME‘interno del
RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME AVV_NOTAIO, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando tre motivi declinati secondo la descrizione dei vizi di violazione di legge e motivazione mancante e illogica, tutti di seguito riassunti entro i limit strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
17.1. Il primo ha ad oggetto la condotta di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1).
All’interno COGNOME‘esercizio commerciale gestito dalla ricorrente (ritenuto la base operativa COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE) non è stata captata alcuna conversazione rilevante ai fini COGNOMEa dimostrazione COGNOME‘esistenza del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Né avrebbe potuto assegnarsi rilievo alla consapevolezza, da parte COGNOMEa ricorrente, dei «traffici illeciti del fratello», integrando tale condizione, al un’ipotesi di connivenza non punibile, non già di partecipazione alla medesima RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza ha trascurato di considerare le rimostranze COGNOMEa donna per la condotta del germano e l’estraneità COGNOMEa stessa alle attività di convocazione degli accoliti.
D’altronde, la condotta di gestione COGNOMEe scommesse clandestine di cui al capo 5) svolta all’interno del bar COGNOMEa Lo COGNOME (fattispecie – unico reato fine contestato alla ricorrente – ritenuta provata dalla Corte di appello) è stata giudicata svincolata dal contesto associativo, con la conseguente esclusione COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. originariamente ipotizzata e ritenuta dal giudice d primo grado.
Né la condotta associativa avrebbe potuto essere desunta da quella consistita nel consegnare derrate alimentari in favore COGNOMEe famiglie dei detenuti, siccome non sintomatica COGNOMEa effettiva partecipazione al fenomeno associativo e di un contributo effettivo e concreto alla vita COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE.
17.2. Con il secondo motivo i vizi sono eccepiti in merito alla circostanza aggravante COGNOMEa natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
Nel caso di specie, la motivazione COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato quanto emerso al capo 7) COGNOMEa rubrica con riguardo a soggetti diversi dalla ricorrente che mai ha avuto consapevolezza del possesso di armi.
17.3. Con il terzo motivo le censure si appuntano sul diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche motivato dalla Corte di appello pretermettendo, senza motivazione alcuna o con argomentazioni di mero stile, le circostanze fattuali richiamate nell’atto di appello (il limitato contributo al RAGIONE_SOCIALE e la modest capacità a RAGIONE_SOCIALE).
Sarebbe mancata una valutazione concreta COGNOME‘effettivo disvalore COGNOMEe condotte COGNOMEa ricorrente.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, affidandosi a due motivi di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. at cod. proc. pen.
18.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alle carenze ricostruttive dei giudici di merito in ordine all’elemento soggettivo del dolo specifico che deve sorreggere la condotta affinché sia integrato il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.
Sul punto si segnala la totale carenza di motivazione.
Non adeguatamente esplorato sarebbe stato il profilo COGNOMEa mancanza, in capo all’azienda oggetto COGNOMEa fittizia intestazione, di beni strumentali ovvero di un patrimonio suscettibile di confisca.
L’imputato aveva un interesse personale nel gioco del biliardo praticato nella sala e, pertanto, nel perseguire tale scopo ha assunto la carica all’interno COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
18.2. Con il secondo motivo vengono eccepiti la violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla circostanza che, previa esclusione COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., il reato in contestazione (commesso il 7 maggio 2015) si era estinto per prescrizione il 7 novembre 2022, ossia prima COGNOMEa pronuncia COGNOMEa sentenza di appello.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
19.1. Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna riportata per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. cui al capo 14), evidenziando la mancata emersione COGNOMEa commissione di un qualsiasi fatto, atto o comportamento inquadrabile nella norma asseritamente violata.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe acriticamente recepito la decisione di primo grado e omesso, tuttavia, di motivare in ordine al dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato contestato al ricorrente.
La condotta di interposizione è stata ritenuta assertivamente dimostrativa COGNOMEa finalità elusiva COGNOMEa condotta, pur essendo la prima del tutto neutra, se non sostenuta dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.
Il dolo specifico è stato ricavato dalla circostanza che COGNOME non ha avuto «voce in capitolo» nella gestione COGNOME‘azienda, laddove, invece, lo stesso ha contribuito in termini decisivi all’attività COGNOME‘esercizio commerciale con il propr lavoro di barman professionista.
Da alcun elemento sarebbe emerso che il ricorrente fosse a conoscenza COGNOMEa caratura criminale del coimputato COGNOME (peraltro assolto dall’imputazione del reato associativo) e, dunque, COGNOMEa finalità elusiva perseguita dallo stesso.
19.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all’esclusione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche.
I giudici di merito hanno pretermesso di considerare la breve durata COGNOME‘attività aziendale, la mancanza di profitto in capo all’imputato, il suo comportamento processuale, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e la mancanza di precedenti penali.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando tre “motivi strutturati in termini promiscui di violazioni legge e vizi di motivazione, tutti di seguito riassunti entro i limiti strettamen necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
20.1. Con il primo eccepisce di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado segnalando la mancanza COGNOMEa condizione di procedibilità, essendo il delitto previsto dal capo 16) procedibile a querela.
La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto che si verta in tema di lesioni gravissime procedibili d’ufficio ai sensi COGNOME‘art. 583-quinquies cod. pen. che si pone in linea di continuità normativa con l’art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.
Tuttavia, per effetto degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 150 del 2022, non essendo configurabili lesioni di durata superiore a quaranta giorni, il reato è procedibile a querela che non risulta mai essere stata proposta.
20.2. Il secondo motivo riguarda la ritenuta recidiva rispetto alla quale manca la motivazione dalla quale desumere che il reato commesso, in rapporto ai precedenti penali COGNOME‘imputato, costituisce espressione di un incremento COGNOMEa sua pericolosità sociale.
Difetta, nella fattispecie, una completa valutazione soggettiva idonea a individuare un preciso rapporto tra il più recente episodio di devianza e i precedenti penali.
20.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione COGNOME‘art. 63, comma quarto, cod. pen., stante la ricorrenza COGNOMEa ipotesi aggravata di cui all’art. 583 comma secondo, n. 4, cod. pen. e COGNOMEa recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.
Nel caso di specie avrebbe potuto essere applicato solo l’aumento previsto per la circostanza più grave, aumento suscettibile di ulteriore incremento fino alla
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misura di un terzo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
21.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto associativo di RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 15).
Sul punto, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure sollevate con l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
In particolare, la ritenuta partecipazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE è stata affermata, per come già evidenziato nell’atto di appello, nonostante non sia emerso alcun episodio di detenzione o cessione di sostanza stupefacente da parte del ricorrente.
A tale proposito, non sarebbe sufficiente quanto evidenziato in sentenza circa l’effettuazione di diversi viaggi in Calabria all’inizio del 2018 con lo scopo contribuire all’approvvigionamento COGNOMEa sostanza stupefacente.
In tal senso deporrebbe anche la circostanza che non vi sono stati episodi di sequestro di sostanza stupefacente, nonostante i servizi di osservazione e pedinamento COGNOMEe forze COGNOME‘ordine.
Ciò che è emerso, piuttosto, è solo un rapporto di frequentazione tra NOME ed NOME; circostanza che, al più, poteva far sorgere un motivo di sospetto, ma, in assenza di elementi ulteriori, non già la prova COGNOMEa configurabilità di un’RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso contributo fornito da COGNOME al recupero del credito vantato da COGNOME nei confronti di NOME COGNOME costituisce un post factum rispetto alla transazione illecita di cui al capo 19) (reato non contestato a COGNOME) e, dunque, è inidoneo a sostenere l’affermazione COGNOMEa penale responsabilità COGNOME‘imputato.
Pertanto, la condanna per tentata estorsione in concorso con NOME COGNOME, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte messinese, non costituisce elemento valorizzabile ai fini COGNOMEa penale responsabilità per il delitto in questione. ·
In sostanza, sarebbero mancati elementi certi in chiave dimostrativa COGNOME‘inserimento stabile COGNOME‘imputato nel RAGIONE_SOCIALE criminale di cui al capo 15).
21.2. Con il secondo motivo vengono eccepite violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata riqualificazione del reato in esame nella ipotesi più lieve di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
In particolare, avuto riguardo alla natura rudimentale COGNOME‘organizzazione, alla tipologia di sostanze stupefacenti trattate, al modesto quantitativo di droga commercializzato, alla prevalente destinazione COGNOMEa sostanza allo spaccio al minuto e alla brevità COGNOMEo spazio temporale in cui il gruppo ha operato (tutti
aspetti già segnalati nell’atto di appello) è dato riscontrare un difetto motivazione, trattandosi di profili non presi in considerazione dai giudici del gravame.
21.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi di cui al punto precedente sono eccepiti con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche.
Rispetto a tale profilo si censura la sentenza per avere adottato moduli decisori e motivazionali comuni a tutti gli imputati ripetendo, pur a fronte di profili personal diversi, le medesime argomentazioni fondate sulla gravità COGNOMEe condotte e sulla mancanza di elementi positivamente valorizzabili.
Ciò nonostante, sin dall’atto di appello erano state segnalate plurime circostanze fattuali idonee (proprio in ragione COGNOMEe caratteristiche COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE) a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo COGNOME‘AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
22.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ricostruita la partecipazione del ricorrente al gruppo dedito al RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di una singola e isolata condotta di detenzione a fine di spaccio per la quale ha riportato condanna definitiva.
Una disamina piena ed effettiva COGNOME‘intero materiale indiziario avrebbe consentito di escludere l’adesione all’RAGIONE_SOCIALE.
La condotta di trasporto COGNOMEa sostanza dalla Calabria a RAGIONE_SOCIALE è stata posta in essere in virtù del fatto che, in precedenza, NOME aveva contratto un debito che doveva ripianare proprio ponendo in essere quella condotta di trasporto.
Da alcun elemento poteva desumersi la sua adesione al gruppo e in tal senso depongono anche le dichiarazioni rese dal padre, NOME COGNOME.
La vicenda del trasporto per il quale ha riportato condanna era del tutto slegata dal contesto associativo e connessa, piuttosto, a ragioni di natura personale che prescindevano da qualsiasi programma associativo.
22.2. Con il secondo punto del ricorso il ricorrente chiede, essendo pendente alla data di proposizione del ricorso la questione di legittimità costituzional relativa all’entità COGNOMEa pena di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (iscrizione ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO) e nel caso di accoglimento COGNOMEa stessa, l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La parte civile “RAGIONE_SOCIALE” – in persona del legale rapp.te p.t. NOME AVV_NOTAIO e con il patrocinio COGNOME‘AVV_NOTAIO, h
rassegnato conclusioni, a mezzo COGNOMEe quali ha chiesto ritenersi infondati i ricorsi presentati dagli imputati e, per l’effetto, ne ha domandato il rigetto o l declaratoria di inammissibilità, presentando nota spese.
24. Il Procuratore generale ha chiesto:
in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, annullare senza rinvio la sentenza con riferimento al delitto contestato al capo 12) COGNOMEa rubrica per estinzione COGNOMEo stesso per intervenuta prescrizione;
in accoglimento parziale del ricorso di NOME COGNOME, annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, l’annullamento senza rinvio COGNOMEa sentenza, con riferimento al delitto contestato al capo 12) COGNOMEa rubrica, per estinzione COGNOMEo stesso per intervenuta prescrizione;
il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
in accoglimento parziale del ricorso di NOME COGNOME, l’annullamento COGNOMEa sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE;
la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono parzialmente fondati, nei sensi e nei termini sotto chiariti, solo i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, limitatamente ad aspetti quali la recidiva e le generiche, ovvero il trattamento sanzionatorio e il beneficio COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa pena; tali ricorsi sono – quanto alle residue doglianze – da disattendere. Parimenti infondati o inammissibili sono, nei termini che si diranno, gli ulteriori ricorsi.
Al solo fine di contestualizzare le vicende per le quali è processo, si può richiamare la ricostruzione storica e oggettiva contenuta nella sentenza impugnata, parzialmente già sintetizzata in parte narrativa. Può dirsi, quindi, che il presente giudizio riguarda due distinte associazioni mafiose operanti in RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente nei quartieri “Provinciale” e “RAGIONE_SOCIALE“, al vertice COGNOMEe quali
erano posti NOME COGNOME e NOME COGNOME; si era formata, inoltre, una RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anch’essa operante in RAGIONE_SOCIALE.
La sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE operante nel quartiere Provinciale è stata desunta da intercettazioni telefoniche, captazioni ambientali, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, da servizi di polizia giudiziaria; l’atti COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE si è dipanata in una serie di attività tipiche COGNOMEe organizzazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quali l’usura e l’estorsione, nonché nei settori del gioco d’azzardo e COGNOMEa gestione COGNOMEe scommesse illecite. Il convincimento dei giudici di merito, circa la sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, invece, ha tratto alimento in special modo da una serie di vicende di natura estorsiva giudicate separatamente, con sentenza ormai passata in giudicato.
A fondamento COGNOMEa ritenuta sussistenza COGNOMEa contestata RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata ha posto una serie di accertamenti di polizia giudiziaria, le numerose captazioni, i monitoraggi tramite sistema gps di veicoli, gli accertamenti sulle utenze telefoniche, nonché sommarie informazioni testimoniali e sequestri, uno dei quali anche di rilevante entità, di sostanza stupefacente.
Gli ulteriori reati sussunti nelle varie contestazioni – alcuni costituenti reati fine COGNOMEe varie associazioni – spaziano da fatti di natura estorsiva alla gestione del gioco e COGNOMEe scommesse illegali, per giungere alla fittizia intestazione e a reati i materia di armi.
Stante la particolare complessità COGNOMEa materia trattata, si rende necessario un breve inquadramento di carattere dogmatico e metodologico.
Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, dunque, è opportuno premettere – tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso, che denunciano il vizio COGNOMEa motivazione – come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni COGNOMEe parti e se abbiano esattamente applicato le regole COGNOMEa logica nello sviluppo COGNOMEe argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, COGNOME, Rv. 229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
3.1. Dall’affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.
In linea generale, esula dai poteri COGNOMEa Corte di cassazione, nell’ambito del controllo COGNOMEa motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica COGNOME‘iter argomentati di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o non dato conto adeguatamente COGNOMEe ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
Con riferimento al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., se è vero che esso è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva COGNOMEa sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro COGNOMEe prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l’omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili.
Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata COGNOME‘elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789).
3.2. Venendo al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» COGNOMEa motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte COGNOMEa coordinazione COGNOMEe proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati COGNOME‘interpre COGNOMEe prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica COGNOMEa fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il compito COGNOMEa Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati COGNOME‘interpretazione COGNOMEe prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbian esaminato gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni COGNOMEe parti; c) nell’interpretazione COGNOMEe prove abbiano esattamente applicato le regole COGNOMEa logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione COGNOMEe prove, in modo da fornire la giustificazione razionale COGNOMEa scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
3.3. Ne consegue che, ai fini COGNOMEa denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).
3.4. Va poi osservato che, a seguito COGNOMEe modifiche COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera COGNOMEa I. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non consentito dedurre il «travisamento del fatto» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità d sovrapporre la propria valutazione COGNOMEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento COGNOMEa prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati d giudice di merito ai fini COGNOMEa decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la legge 20 febbraio 2006, n. 46, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad «atti processuali», non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 235716). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’impugnazione proposta da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile (ricorso riassunto, in parte narrativa, sub 2).
Il ricorrente, in primo grado, è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione, per esser stato giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 1 (art. 416bis cod. pen.) e 15 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); in grado di appello previa disapplicazione COGNOMEa contestata recidiva – la posizione di COGNOME è stata
oggetto di concordato sulla pena, fissata nella misura di anni otto e mesi otto di reclusione, a norma COGNOME‘art. 599-bis cod. proc. pen. Con la presente impugnazione, l’imputato lamenta che l’accordo intervenuto con il Procuratore generale non prevedesse alcun aumento, con riferimento all’aggravante ex art. 416-bis quarto comma cod. pen.; sostiene che la Corte di appello, pertanto, dovesse dare atto in dispositivo COGNOMEa specifica esclusione di tale circostanza.
Osserva il Collegio che – quanto all’indicazione del trattamento sanzionatorio inerente al COGNOME – la pena è stata rideterminata, nei termini sopra detti, previa esclusione COGNOMEa sola recidiva originariamente contestata; non è stata fatta menzione alcuna, dunque, COGNOME‘aggravante di cui sopra (si veda quanto riportato a pag. 187 COGNOMEa sentenza impugnata). Il motivo resta, pertanto, privo di un apprezzabile substrato contenutistico, atteso che – per affermazione COGNOMEa stessa difesa – la pena finale corrisponde esattamente a quella oggetto del concordato intervenuto fra le parti in appello. La doglianza difensiva, allora, inerisce unicamente al tema COGNOMEa omessa indicazione espressa, in dispositivo, COGNOME‘avvenuta esclusione COGNOME‘aggravante COGNOMEa natura armata del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non sarebbe entrata nel computo COGNOMEa pena. Si tratta, sostanzialmente, di una pretesa “omissione” – in realtà, insussistente, per quanto si dirà subito infra – che resta priva COGNOMEa pur minima conseguenza sfavorevole, per l’imputato.
A tali considerazioni può aggiungersi – e trattasi di rilievo assorbente – che COGNOME, in realtà, ha rinunciato al motivo di gravame concernente la natura circostanziale COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, avendo egli inteso insistere esclusivamente per i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. Si deve qui ricordare, allora, come la rinuncia a tutti i motivi di appello – con eccezione esclusivamente di quelli attinenti alla misura COGNOMEa pena – abbracci anche il motivo di gravame inerente alla sussistenza COGNOMEe circostanze aggravanti del contestato reato, per essere questo relativo a un punto COGNOMEa decisione distinto e autonomo, rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (fra tante, si veda Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282413 – 01). L’eventuale mancata indicazione – nel computo COGNOMEa pena finale, concordata tra dalle parti e ritenuta congrua dalla Corte territoriale di un determinato aumento (cosa che non è peraltro richiesta, dal momento che l’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. determina la pena in modo autonomo) integrerebbe, peraltro, un trattamento sanzionatorio non rispondente alla legge, bensì favorevole per l’imputato e non oggetto di avversa impugnazione.
Giova infine ricordare il principio di diritto, in forza del quale «In tema d “patteggiamento in appello”, è irrilevante l’eventuale difformità tra l’itinerar commisurativo COGNOMEa pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l’accordo» (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 – 01).
Non può che pervenirsi, dunque, a una declaratoria di inammissibilità, sulla base di due ordini di ragioni
in quanto, una volta che risulti formato il concordato sulla pena in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione soltanto laddove vengano dedotti motivi concernenti la formazione COGNOMEa volontà COGNOMEa parte di accedere al concordato, oppure inerenti al consenso espresso dal Pubblico ministero in ordine alla richiesta o, infine, concernenti la decisione assunta dal COGNOME, quando presenti un contenuto difforme rispetto all’accordo (principio dettato da Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01 e al quale fa eccezione solo quanto stabilito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01, secondo la quale: «Nei confronti COGNOMEa sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza»), mentre, nel caso di specie, il contenuto COGNOMEa decisione non è in nulla difforme dall’accordo;
atteso che si è in presenza di una censura del tutto aspecifica e formulata in una situazione di sostanziale carenza di interesse, in capo all’imputato.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME, soggetto condannato alla pena di anni dodici di reclusione, per esser stato ritenuto responsabile dei reati sub 1 (art. 416-bis cod. pen.) e 15 (art. 74 T.U. stup.), unificati sotto il vinc COGNOMEa continuazione, è interamente da disattendere, per le ragioni di seguito chiarite.
5.1. Presentano una matrice comune e ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria, i primi due motivi; il primo, infatti, aggredisce generale la sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE criminosa ex art. 416-bis cod. pen., mentre il secondo si incentra – in maniera più specifica – sull’aspetto relativo all ritenuta intraneità, a tale compagine delinquenziale, del ricorrente (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 3.1. e 3.2.).
La difesa, dunque, contesta la sussistenza del RAGIONE_SOCIALE criminoso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affermando come il clima di intimidazione emerso fosse riconducibile al solo NOME COGNOME, piuttosto che all’esistenza e all’operatività di una compagine RAGIONE_SOCIALE propriamente detta; la prospettazione difensiva è nel senso, quindi, che l’attitudine intimidatoria derivasse al COGNOME – in via esclusiva – dal suo personale carisma criminale e che tale capacità di assoggettamento non si sia riverberata sull’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE criminosa.
5.1.1. È anzitutto noto che, mediante la particolare formulazione COGNOME‘articolo 416-bis cod. pen., il legislatore ha adottato un moCOGNOMEo descrittiv COGNOME‘illecito tratto dalla concreta esperienza criminologica, essendo stata compiuta
una valorizzazione di taluni elementi connotanti la fattispecie (in particolare, i fatto di avvalersi COGNOMEa forza di intimidazione del vincolo associativo, oltre che COGNOME correlate condizioni di assoggettamento e di omertà) desunti da dati «fenomenologici», riscontrati in alcune realtà territoriali del nostro Paese.
Ne è scaturita una sorta di “alterazione”, rispetto all’ordinario metodo di incriminazione COGNOMEe fattispecie orientate alla tutela COGNOME‘ordine pubblico, le qual rampollano dal rilievo penalistico del solo accordo, finalizzato alla commissione indeterminata di delitti (cui si accompagni un minimum di base organizzativa); il carattere «tipico» COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE che possa dirsi mafiosa, infatti, è riscontrabile solo laddove l’accordo tra più soggetti sia oggettivamente ricollegabile – per il metodo operativo seguito, per la qualità soggettiva degli associati, per il radicamento criminale sul territorio – da un concreto effetto di «intimidazione ambientale», tale da rendere possibile il perseguimento dei particolari fini previsti dalla norma (alterazione COGNOMEe regole del mercato, alterazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione nell’aggiudicazione di appalti, o realizzazione di profitti ingiusti mediante lo svolgimento di attività illecite).
Pur non postulando, pertanto, la norma in parola la necessaria consumazione di delitti-scopo, nonché prevedendo la punibilità anche per le sole condotte associative di per sé considerate (stante la natura di reato di pericolo sia pure concreto – in rapporto al bene protetto), è infatti evidente (ed in tal senso si parla di reato associativo a struttura mista) che i caratteri tipici COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE de qua, prima evidenziati, rendono necessario un minimo di operatività, o comunque esigono l’esistenza di una concreta carica intimidatoria, derivante dal modo di atteggiarsi o di comportarsi – anche pregresso – da parte di quei soggetti, che rendano con chiarezza riconoscibile all’esterno tale fondamentale caratteristica (sul punto, si vedano Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee, Rv. 269747 – 01 e Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv 253457).
In altre parole, va detto che una RAGIONE_SOCIALE può essere qualificata, in sede giudiziaria, come «di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» esclusivamente ove risulti che il suo modus operandi sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) COGNOMEa violenza o COGNOMEa minaccia, tali da ingenerare quel senso di timore e di insicurezza per la propria persona o per i propri beni, che induce la generalità dei consociati a piegarsi alle diverse richieste di vantaggi provenienti dagli associati.
5.1.2. Nella concreta fattispecie, la difesa ricorrente – dialogando direttamente con il materiale probatorio posto a fondamento COGNOMEa decisione, oltre che invocandone una difforme valutazione di merito – contesta dunque tanto la sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa, quanto l’organicità alla stessa del COGNOME.
La Corte territoriale – quanto a tale specifico profilo – ha invece adottato un apparato motivazionale di ineccepibile tenuta logica, privo di qualsivoglia forma di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. I giudici del merito, infatti, hanno ben delineato elementi dai quali si coglie la sussistenza del RAGIONE_SOCIALE, attivo in particolare ne settori COGNOME‘usura e COGNOME‘estorsione, oltre che del controllo del gioco d’azzardo e COGNOMEe scommesse illegali. Viene fatta espressa menzione, poi, COGNOME‘esistenza di rapporti di tipo gerarchico, tra i vari associati, richiamando il tema del “mutuo soccorso” e COGNOME‘ausilio, che i sodali si prestavano fra loro, evidentemente riconoscendosi quali componenti di un organismo delinquenziale di carattere unitario.
Non risulta stato nemmeno tralasciato – nella sentenza impugnata – il rilevante profilo rappresentato dal controllo esercitato dal gruppo sul territorio, giustamente reputato quale indicatore fortemente sintomatico COGNOMEa costituzione di una compagine di tipo RAGIONE_SOCIALE. Una forma di predominio e una modalità di gestione COGNOMEe varie attività svolgentesi sul territorio di radicamento, che si sono esercitate – nella concreta fattispecie – anche mediante il recupero di refurtiva che era stata sottratta, in forza di reati perpetrati “senza permesso”, appunto nel territorio “di competenza”, così come – secondo una logica distorta, ma correlata e consequenziale, rispetto al concetto di “controllo del territorio” – nell “autorizzazione”, rilasciata ad altri soggetti, in vista del compimento di fat delittuosi.
La Corte territoriale, inoltre, ha analizzato la valenza dimostrativa – ai fin COGNOMEa sussistenza COGNOME‘organizzazione rilevante ai sensi COGNOME‘art. 416-bis cod. pen. COGNOMEa commissione di reati fine, con particolare riferimento ai reati acclarati nel processo, già concluso in via definitiva, denominato “RAGIONE_SOCIALE“. Il convincimento COGNOMEa Corte, sul punto, ha tratto alimento anche dall’esistenza di numerose conversazioni, ritenute atte a rendere chiara l’esistenza e l’operatività COGNOMEa compagine mafiosa, oltre che l’ampia notorietà COGNOMEa caratura criminale del COGNOME, quale promotore COGNOMEa stessa.
Trattasi di una motivazione congruente e lineare, che non viene minimamente disarticolata dalle reiterative e fattuali deduzioni difensive.
La tesi COGNOMEa riferibilità COGNOMEa capacità di intimidazione al solo COGNOME quale singolo, del resto, non può trovare cittadinanza, avendo la Corte territoriale dato ampiamente conto COGNOMEa riferibilità all’intero gruppo – qualificabile in termini d mafiosità – COGNOMEa specifica attitudine a sprigionare autonomamente, per il solo fatto COGNOMEa sua esistenza, una carica intinnidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti si fossero trova a entrare in contatto con i soggetti affiliati all’organismo criminale. L’argomento
dialettico COGNOMEa capacità intimidatoria “autonoma”, ossia ascrivibile al solo soggetto posto in posizione apicale, in tale contesto, presenta connotati oltremodo singolari ed è radicalmente eccentrica, rispetto agli elementi di valutazione e conoscenza versati nell’incarto processuale, che vengono tratteggiati in modo ineccepibile nella sentenza impugnata. Costituisce dato pacifico, del resto, come la presenza all’interno COGNOME‘insieme dei sodali – di soggetti già condannati per delitti di mafia, comunque di personalità dotate di una caratura criminale spiccata, idonea a fungere “da traino”, rispetto alle altrui potenzialità, determini la trasmissione d tali potenzialità, contagiando di sé l’intera struttura associativa.
Né a difformi lumi conduce la deduzione ulteriore, imperniata sulla asserita non riconducibilità a COGNOME di una condotta di tipo partecipativo all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa. E infatti, la Corte territoriale – quanto alla specifi tematica – si diffonde nella descrizione storica dei vari episodi, ritenuti evocativi COGNOMEa intraneità del soggetto al RAGIONE_SOCIALE, riuscendo a descrivere una serie di fatti che reputa particolarmente significativi, quanto alla piena partecipazione del soggetto alle attività delinquenziali poste in essere dal clan. Viene fatto riferimento, quindi, al recupero di refurtiva indebitamente sottratta da soggetti non autorizzati; alla esecuzione di ordini, provenienti dal soggetto posto in posizione apicale, all’interno del gruppo, ossia dal COGNOME; alla mediazione svolta nei riguardi di altre associazioni; alla riscossione di un debito usurario per conto del RAGIONE_SOCIALE; ai rapporti intessuti con altri membri COGNOME‘organizzazione e, infine alla partecipazione ad “azioni punitive”, volte a consolidare la posizione COGNOME‘organizzazione di appartenenza.
A fronte COGNOMEe argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, le deduzioni difensive devono ritenersi inammissibili, in quanto adducono ragioni e osservazioni prevalentemente versate in fatto, oltre che manifestamente infondate; su tali deduzioni, questa Corte di legittimità non può pronunciarsi, visto che si chiede al Collegio, sostanzialmente, di ricostruire la vicenda in maniera alternativa, rispetto a quanto deciso dai giudici di merito (ex multis, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze, nella motivazione COGNOMEa sentenza impugnata, mentre deve rilevarsi l’inammissibilità COGNOMEa richiesta di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione COGNOME‘intero quadro probatorio, che ha portato ad individuare i ricorrenti quali soggetti partecipi COGNOMEa sopra detta cosca; a tale conclusione, i Giudici di merito sono pervenuti sulla base di una molteplicità di fonti di prova, COGNOMEe quali viene dato ampiamente conto nel provvedimento impugnato.
Del resto, non può essere revocato in dubbio che le sopra enucleate condotte possano pienamente configurare la condotta tipica del partecipe all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis cod. pen. La giurisprudenza di legittimità infatti, ha da tempo costruito tale figura giuridica – distinguendola nettamente dal concorrente esterno – in termini perfettamente compatibili con gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale, quanto all’attuale imputato.
Al partecipe di una RAGIONE_SOCIALE mafiosa, dunque, è riferibile un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, tale da implicare non tanto uno “status” di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione COGNOME‘ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, COGNOME, Rv. 231670; più di recente, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01). Secondo le Sezioni Unite, la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali – in virtù di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente fenomeno COGNOMEa criminalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – sia consentito logicamente inferire la “appartenenza” (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi precisi. Tra questi rientrano’ esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura del qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia”; trattasi di indicatori idonei, sebbene senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione COGNOMEa costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione. In tale ampia ricostruzione COGNOMEa variegata fenomenologia partecipativa mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente “disponibilità”, al servizio COGNOME‘organizzazione, a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare, in un ruolo stabile e predefinito, la condotta del singolo associato, poiché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è una realtà estremamente dinamica e multiforme, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all’evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, per cui le modalità di partecipazione possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266064; si veda anche Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273571, a mente COGNOMEa quale: «Ai fini COGNOME‘integrazione COGNOMEa condotta di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rispetto al tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno COGNOMEo stesso, che emergono anche da significativi “facta concludentia”»; si veda, infine, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, COGNOME, Rv. 270468, che conferisce rilievo alle “frequentazioni” stabili con mafiosi, in presenza di determinate condizioni di riscontro).
Ancora con riferimento alla seconda doglianza, occorre aggiungere come non sia esatta l’affermazione secondo la quale l’assenza di imputazioni non consenta di valorizzare determinate condotte illecite, che risultino commesse nell’interesse COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE. Le peculiarità dei singoli associati, le tendenze impulsive frutto di personalità dotate di particolare e personale iniziativa, invece, sono compatibili con le dinamiche associative, che non sono limitate ai casi di sodalizi gelidamente privi di tensioni interne. Proprio i tentativi di ricondur nell’ordine le tendenze a prevalere rappresentano, dal punto di vista interno COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, uno dei dati rivelatori COGNOME‘interesse all’unitarietà COGNOME‘azione.
5.2. Il terzo motivo aggredisce la ritenuta sussistenza COGNOMEa natura armata COGNOMEa contestata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3.3.).
5.2.1. È utile precisare come la Corte distrettuale abbia dimostrato di saper fare buon governo del principio di diritto, ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale – in presenza di una organizzazione di tipo RAGIONE_SOCIALE – affinché possa essere configurata la circostanza aggravante del carattere armato, il dettato normativo non postula l’esatta individuazione COGNOMEe armi stesse, essendo bastevole l’accertamento – in punto di fatto – COGNOMEa disponibilità di un armamento; tale dato può legittimamente esser tratto, ad esempio, dai fatti di sangue riconducibili al gruppo criminale, o anche dal contenuto COGNOMEe intercettazioni (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284761; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271743; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254).
Noto è altresì come – una volta che venga acclarata la disponibilità di armi, da parte COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE – la mancanza di una diretta disponibilità COGNOMEe stesse, in capo al singolo partecipe, non possa valere ad escludere la configurabilità COGNOMEa circostanza aggravante a carico COGNOMEo stesso; è sufficiente, infatti, che il RAGIONE_SOCIALE – o i singoli aderenti – abbiano la disponibil tali strumenti (Sez. 1, n. 4357 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205498); trattasi di una forma di manifestazione del reato associativo, quindi, che è configurabile a carico di ciascun partecipe, che risulti consapevole del possesso di armi ad opera degli associati, ovvero che ignori tale dato per colpa (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278010; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, COGNOME, ut
Rv. 270467; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 261334; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 244904; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, COGNOME, Rv. 211901).
5.2.2. Le argomentazioni spese dalla Corte di appello, quanto alla necessaria correlazione, fra il possesso COGNOME‘arma e il perseguimento degli scopi COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa risulta ampia e priva di profili di qualsivoglia incoerenza (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281212 – 01; Sez. 2, n. 13682 del 08/01/2009, Aveta, Rv. 243948 – 01); tale còrrelazione, peraltro, viene contrastata dalla difesa attraverso deduzioni di contenuto apodittico, così da costruire un motivo di tenore fortemente generico e rivalutativo.
Il fatto che la disponibilità di armi, in realtà, fosse da porre in stre collegamento con le finalità criminali associative, viene ricavato dalla Corte territoriale sia dalla disponibilità di un’arma da parte di COGNOME (fatto sussunto al capo 7 COGNOMEa rubrica), sia dal dato che questi avesse la disponibilità di una pistola giocattolo, adoperata nell’ottica di non rischiare di essere sorpreso con armi vere e poter realizzare, comunque, un chiaro effetto di intimidazione. La motivazione adottata in sentenza, peraltro, acquista una sua particolare logicità non solo intrinseca, ma anche estrinseca, laddove parametrata agli ulteriori dati di contesto, pure correttamente enucleati dalla Corte di appello (segnatamente, laddove posta in relazione all’ampiezza di attività illecite poste in essere; a carattere storicamente radicato del gruppo malavitoso; al corredo di pregiudizi penali annoverato dal COGNOME, quale figura apicale del gruppo).
Né risulta minimamente contrastata dalla difesa l’affermazione contenuta in sentenza, nel punto in cui vengono addotti – a ulteriore fondamento COGNOMEa ritenuta consapevolezza, in capo al ricorrente, COGNOMEa disponibilità COGNOMEe armi – i rapporti familiari e personali, ossia l’essere il coimputato COGNOME compagno COGNOMEa madre e la sua dipendenza da COGNOME; trattasi di soggetti che, materialmente, gestivano le armi a disposizione del gruppo e i cui rapporti con il COGNOME contribuiscono – nella prospettiva valutativa prescelta dalla Corte territoriale rendere palese come il ricorrente fosse pienamente conscio COGNOMEa natura armata COGNOMEa compagine mafiosa (si veda quanto riportato in sentenza, a pag. 112).
Per completezza, si osserva poi che la difesa, poi, evita il confronto con la portata dimostrativa – ai fini COGNOMEa sussistenza del carattere armato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE de quo COGNOME‘episodio di cui al capo 4) COGNOMEa rubrica; tale fatto è ormai coperto da sentenza passata in giudicato ed è contestato – nel presente processo – alla sola COGNOME NOME, per essersi proceduto separatamente nei confronti dei correi. Trattasi di un accadimento, dunque, che ha visto alcuni degli originari coimputati porre in essere una violenta azione lesiva, condotta anche mediante l’esibizione di una pistola e di un coltello. Tale azione veniva posta in essere,
specificamente, con metodo RAGIONE_SOCIALE e con finalità agevolatrice, nei confronti COGNOMEa cosca capeggiata da COGNOME.
5.3. Il quarto motivo inerisce alla ritenuta organicità del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 3.4.).
La motivazione adottata dalla Corte territoriale – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa – menziona specificamente solo la conversazione del 30/11/2017 e tuttavia si riferisce a una serie di ulteriori conversazioni intercettate che sono ritenute di contenuto rilevante, ai fini COGNOMEa dimostrazione COGNOMEa intraneità del soggetto al RAGIONE_SOCIALE criminoso di cui sopra. La Corte d’appello, infatti, valuta criticamente – e in maniera estremamente approfondita – le captazioni riportate nella decisione di primo grado (alle pag. 282 e segg. e in quelle immediatamente precedenti, laddove viene illuminato il contesto comunicativo).
Sostiene la difesa, inoltre che NOME COGNOME abbia interagito con il solo COGNOME, mentre la sentenza richiama anche rapporti con COGNOME; tale dato, però, è comunque di valenza significativa praticamente neutra, dal momento che ciò che davvero rileva – in punto di prova, circa la partecipazione di un determinato soggetto all’organismo di carattere associativo – è il fatto che egli, sebbene cooperi esclusivamente con. alcuni dei sodali, sia consapevole COGNOME‘esistenza del gruppo. E nella concreta fattispecie, la difesa non ha contestato la portata COGNOMEa sentenza impugnata, laddove vengono evidenziati – oltre che specificamente analizzati – gli elementi dai quali viene desunta l’intraneità del ricorrente, all’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (si veda, sul punto, quanto riportato a pag. 157).
Non attaccando tale aspetto – nodale, nella ‘costruzione argomentativa COGNOMEa avversata decisione – la difesa di limita a riportare brani di sentenze di legittimità, senza esplicare alcuna specificità confutativa e mancando di indicare con precisione quali censure, contenute nell’atto di appello, sarebbero rimaste prive di confutazione.
5.4. Il quinto motivo attiene al tema COGNOMEa recidiva (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3.5.). Il motivo è da disattendere, essendo la risposta fornita dalla. Corte del tutto adeguata, a fronte del tenore COGNOMEa censura difensiva, per come prospettata in sede di gravame.
La decisione reiettiva si basa, infatti, primariamente sulla considerazione COGNOMEa indubbia gravità COGNOMEe condotte associative; per aggredire tale convincimento, la difesa aveva sottolineato i contrasti spesso insorti fra il ricorrente e il boss COGNOME e che sarebbero stati tali – secondo la tesi difensiva da non potersi reputare realizzato un incremento di pericolosità sociale. Non vi è chi non rilevi, al contrario, come l’argomentazione COGNOMEa difesa si presti a una
lettura diametralmente opposta, essendo la prospettata capacità del COGNOME di porsi in contrasto con COGNOME, figura di vertice del gruppo criminale, univocamente deponente – secondo la comune logica interpretativa e in un’ottica associativa – nel senso di una maggiore e non minore pericolosità. Solo confutativa, infine, è l’ulteriore questione posta dalla difesa, circa la significazio asseritannente scarsa che sarebbe da riconnettere ai pregiudizi penali COGNOME‘imputato.
5.5. Il sesto motivo concerne il trattamento sanzionatorio, lamentando la difesa, in particolare, la pretesa infondatezza del diniego COGNOMEe invocate circostanze attenuanti generiche (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3.6.).
La censura inerente all’entità COGNOMEa pena è aspecifica e reiterativa, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini COGNOME‘art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e personalità del soggetto. Dal complesso COGNOMEa motivazione, in ogni caso, emergono tutti gli elementi forza dei quali la Corte distrettuale ha esercitato i propri pot in sede di quantificazione COGNOMEa pena.
Va sottolineato, del resto, come il ricorso non riesca a indicare alcun elemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione COGNOMEa pronuncia impugnata. L’attenuazione COGNOMEa pena scaturente da tale riconoscimento, però, deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali COGNOMEa vicenda, considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale e storico, o anche ad aspetti COGNOMEa personalità del reo, che lo rendano concretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi dal divenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo. La concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche, inoltre, non dovrà mai divenire una pura e semplice concessione di stile, quasi che essa si atteggiasse alla stregua di un diritto, invece inesistente, in capo al colpevole.
Noto è, allora, come le circostanze attenuanti generiche non debbano tradursi nell’inesistenza di elementi negativi, bensì compendiarsi nella esistenza di motivi positivi, atti a giustificare la decurtazione sanzionatoria. La richiesta di generiche quindi, deve connotarsi per l’indicazione di elementi di carattere specifico, con i quali è poi doveroso instaurare un confronto e fornire risposta esaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01, che ha così statuito: «L’applicazione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui
assenza legittimamente deriva il diniego di concessione COGNOMEe stesse»; nello stesso senso, si veda Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339 – 01).
Il ricorso di NOME COGNOME è da dichiarare inammissibile (ricorso riassunto in parte narrativa sub 4).
6.1. Il ricorrente è stato condannato in primo grado – previa esclusione COGNOMEa recidiva originariamente contestata, oltre che computata la diminuente del rito – alla pena di anni due e mesi due di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1 cod pen., di cui al capo 12 COGNOMEa rubrica; in secondo grado, la pena è stata rideterminata nella misura di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, previa esclusione anche COGNOME‘aggravante mafiosa (così ai punti nn. 7 e 9.4. del dispositivo COGNOMEa sentenza impugnata). Da ciò, la richiesta di declaratoria di estinzione del contestato reato, per intervenuta prescrizione: rappresenta la difesa che il tempus commissi delicti del reato sub 12 è indicato, in rubrica, nella data del 07/05/2015; il termine massimo di prescrizione, quindi, sarebbe da fissare salvo sospensioni – al 07/11/2022, con conseguente estinzione del reato contestato, in ,data antecedente, rispetto alla pronuncia di secondo grado (07/06/2023).
6.2. La prospettazione difensiva, però, non si confronta in alcun modo con il principio di diritto che, in materia, è stato unanimemente enunciato da questa Corte; è stato più volte chiarito, infatti, come la sospensione dei termini di custodia cautelare, che venga disposta – mediante ordinanza ad hoc in pendenza del termine per il deposito COGNOMEa motivazione, ai sensi COGNOME‘art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oppure anche nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, a norma COGNOME‘art. 304, comma 2, cod. proc. pen., produca l’effetto di sospendere il corso COGNOMEa prescrizione, quanto alla posizione di tutti g imputati e con riferimento ad ognuno dei reati per i quali si procede. Tale generalizzata sospensione, dunque, opera indipendentemente sia dalla sussistenza COGNOMEo stato cautelare dei singoli, sia dal titolo dei reati, in ragione del natura obbiettiva COGNOMEa · causa di sospensione e, correlativamente, COGNOMEa impossibilità di procedere a distinzioni, tra le diverse posizioni COGNOME‘unico processo, da intendersi globalmente complesso (si veda Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279665 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si sono poste Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni Rv. 281138 – 04, a mente COGNOMEa quale: «La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi COGNOME‘art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito COGNOMEa motivazione previsto dall’art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del
dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione COGNOMEa prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale», nonché Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni Rv. 281138 – 04; Sez. 2, n. 12809 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278683 – 01; Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270696 – 01 e Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 267982 – 01).
La questione COGNOME‘intervenuta prescrizione, in altri termini, viene dedotta dinanzi a questa Corte, senza apportare alcun elemento argomentativo idoneo a scardinare il qui condiviso orientamento sopra riassunto.
6.3. Ora, in forza di tale regola ermeneutica, il reato ascritto al COGNOME, sebbene si tratti di imputato non sottoposto a misura cautelare custodiale, non è estinto per prescrizione. Alla data del 07/11/2022, indicata dalla difesa, occorre infatti aggiungere i periodi di sospensione – ciascuno protrattosi per novanta giorni – disposti, in primo e in secondo grado, per la redazione COGNOMEe motivazioni COGNOMEe sentenze, ai sensi degli artt. 304 comma 1, lett. c) e c-bis), 544 comma 3 cod. proc. pen., oltre che l’ulteriore termine di novanta giorni disposto – per i medesimo incombente – ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen. Ciò consente di fissare il termine prescrizionale – salva la presenza di eventuali ulterior sospensioni – al 3 settembre 2023, ossia ad epoca posteriore, rispetto al momento COGNOME‘emissione COGNOMEa sentenza impugnata, come detto, risalente al 7 giugno 2023.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del successivo decorso del termine di prescrizione.
È principio giurisprudenziale unanimemente condiviso (v., ad es., Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01) che il decorso del termine massimo di prescrizione dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente di dichiarare la causa estintiva del reato (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531), perché consentirebbe al ricorrente di trarre giovamento dal decorso di un periodo di tempo ricollegabile ad una iniziativa processuale priva di qualunque base giuridica.
NOME COGNOME è stata condannata, con “doppia conforme”, alla pena di anni otto di reclusione, per il reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato sub 1 COGNOMEa rubrica; la sua impugnazione consta di cinque motivi ed è da disattendere in toto.
7.1. Presentano una matrice comune e, dunque, ben si prestano a una agevole trattazione unitaria, la prima parte del primo motivo, nonché il secondo e il terzo motivo. La prima parte del primo motivo, infatti, lamenta come la sentenza impugnata presenti – quanto alla posizione COGNOMEa COGNOME – un carattere meramente
riproduttivo COGNOMEa pronuncia di primo grado, dolendosi la difesa del fatto che già la sentenza di primo grado sia priva di una sua originalità, per essersi risolta nella mera trasposizione del provvedimento cautelare. Il secondo e il terzo motivo aggrediscono, in maniera più diretta, la ritenuta intraneità COGNOMEa ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.; tali doglianze, correlativamente, auspicano la riconduzione COGNOMEa condotta acclarata, serbata dalla ricorrente, sotto l’egida normativa degli artt. 110 e 416-bis cod. pen (motivi rispettivamente enumerati, in parte espositiva, sub 5.1., 5.2. e 5.3.).
7.1.1. Tali censure sono estremamente generiche e, nel complesso, di vaghissima significazione, non incidendo esse sugli aspetti fondamentali COGNOMEa impugnata decisione. La Corte territoriale, infatti, ha desunto la partecipazione COGNOMEa COGNOME all’organizzazione mafiosa da elementi di variegata congerie, ritenuti tutti tra loro collimanti e univocamente deponenti, quali:
il fatto che tal COGNOME si sia rivolta a lei, affinché ella perorasse la sua caus presso il boss NOME COGNOME (chiarisce la Corte come si trattasse di una persona intenzionata al compimento di furti, in territorio ricompreso nel quartiere “di competenza” di COGNOME, il quale si rivolse a quest’ultimo – per il tramite, appunto, COGNOMEa perorazione COGNOMEa COGNOME – al fine di ottenere una sorta di nulla osta);
dall’essersi ella resa latrice di messaggi di COGNOME nei confronti del figlio (in sentenza, tale fatto è interpretato dalla Corte territoriale quale manifestazione di ansia, nutrita da una madre per i gesti di “ribellione” posti in essere dal figli NOME COGNOME, nei confronti del riconosciuto capo COGNOMEa cosca);
dalla sua mancanza di autonomia sotto il profilo economico, tanto da aver ella accettato sempre di buon grado le regalie e gli aiuti che le venivano forniti da COGNOME (la Corte spiega adeguatamente le ragioni in base alle quali reputa non plausibile la tesi difensiva, volta a qualificare tali dazioni alla stregua di me regalie, improntate a un puro spirito solidaristico);
dall’essersi ella spesso attivata – secondo quanto emergente dalle intercettazioni versate in atti – nell’avvisare NOME COGNOME degli esiti COGNOME attività di riscossione poste in essere dal figlio, nell’ambito del giro di usura gesti dal RAGIONE_SOCIALE;
dall’aver ella proceduto, ancora su incarico di COGNOME, alla riscossione da un ignoto soggetto COGNOMEa somma di euro settecento, venendo autorizzata a trattenere la metà di tale somma (la sentenza impugnata chiarisce quale sia la fondamentale importanza da riconnettere, ai fini COGNOMEa perdurante attività del RAGIONE_SOCIALE e in vist del consolidamento del potere di questo, a tali attività di illecita riscossione).
La Corte territoriale non manca di ricordare – con riferimento al tema dei rapporti personali, intercorrenti fra la COGNOME e i coimputati – come ella sia
compagna di NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME e sorella di NOME COGNOME.
Tali elementi – sul piano probatorio – sono stati correttamente valutati, in aderenza ai principi di diritto ripetutamente dettati da questa Corte, quali fattor indicativi COGNOMEa partecipazione COGNOME‘imputata all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa. Partecipazione che, stando al consolidato e risalente orientamento di questa Corte, può emergere da una serie non aprioristicamente definibile di indicatori fattuali dai quali – sulla base di regole di esperienza comunemente accettate, nonché inerenti propriamente al fenomeno COGNOMEa criminalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – sia consentito logicamente inferire la intraneità del soggetto alla compagine mafiosa, dovendosi trattare di elementi gravi e precisi, come ad esempio i comportamenti tenuti, l’affiliazione rituale, l’investitura COGNOMEa qualifica di “uomo d’onore commissione di delitti-scopo, oltre a una moltitudine di “facta concludentia” di significativa attitudine dimostrativa. Tali indicatori fattuali – seppur fuor qualsiasi automatismo dimostrativo – sono idonei a dare la sicura dimostrazione COGNOMEa costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (si vedano Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670 – 01 e Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008. COGNOME, Rv. 238839 – 01).
A fronte di tale impianto argomentativo, logico e coerente, la difesa piuttosto che contrastare, sotto il profilo fattuale o logico e deduttivo – la valenz dimostrativa COGNOMEe condotte che alla COGNOME vengono concretamente ricondotte, in funzione di indicatori significativi COGNOMEa organicità COGNOMEa stessa al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si impegna in una sterile catalogazione di dati di tenore negativo, elencando quali siano le condotte alla stessa non addebitabili e pretendendo quindi – del tutto incongruamente – di ricavare una prova COGNOME‘estraneità COGNOMEa ricorrente all’esito quasi di un procedimento “per esclusione”.
Il terzo motivo si risolve in una censura inerente alla asserita mancanza di motivazione, circa la richiesta di riqualificazione COGNOMEe condotte ascritte all’imputata quale concorso esterno ad RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non vi è chi non rilevi come la doglianza si dipani sostanzialmente di pari passo, rispetto al motivo che precede: nel momento in cui la Corte si pronuncia in ordine alla sussistenza di una condotta partecipativa di tipo associativo, individuando la volontà di cooperare con il clan, consequenzialmente esclude che possa discorrersi COGNOME‘esistenza di un concorrente esterno (la giurisprudenza di questa Corte – quanto alla specifica tematica – è unanime nel ritenere che: «La distinzione tra la condotta di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come
contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel RAGIONE_SOCIALE, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello delrextraneus”, sulla cui disponibilità il RAGIONE_SOCIALE non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 – 02; così anche Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, NOME, Rv. 264625 – 01).
Anche in tal caso, comunque, la critica difensiva si appalesa solo confutativa e praticamente priva di un apprezzabile substrato contenutistico.
7.1.2. Nell’ambito del primo motivo, la difesa anche lamenta di aver eccepito – in sede di gravame – la questione inerente alla prospettata nullità COGNOMEa sentenza appellata, per violazione del diritto di difesa e a causa del mutamento COGNOMEa persona del giudice, nonché con riguardo alla prospettata incompatibilità di due dei membri COGNOME‘odierno Collegio, per aver essi deciso il processo recante numero 141/21. Anche tale deduzione è da disattendere.
La ricorrente, richiamando non pertinente giurisprudenza in materia cautelare, muove dal rilievo – manifestamente infondato – secondo il quale al giudice di secondo grado non sia consentito integrare la motivazione COGNOMEa sentenza del primo giudice. Basta ricordare, sul punto, come la struttura giustificativa COGNOMEa sentenza di appello vada a saldarsi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando – come avvenuto nel caso in esame – i giudici del gravame’, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei, rispetto a quelli adoperati dal primo giudice, nonché operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici COGNOMEa prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento COGNOMEa decisione oggetto di gravame (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Ma soprattutto, e più radicalmente, va ribadito che la mancanza assoluta di motivazione COGNOMEa sentenza in relazione a un capo d’imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice appello deve dichiarare la nullità COGNOMEa sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio. (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505 – 01).
La difesa, infine, si duole del mancato rilievo COGNOME‘eccezione preliminare COGNOMEa ricorrente. Deve anzitutto precisarsi, però, come la Corte territoriale si si
già pronunciata sullo specifico tema (si veda quanto riportato a pag. 96 COGNOMEa sentenza impugnata), adottando una motivazione del tutto immune da critiche e, peraltro, non efficacemente attaccata dalle reiterative deduzioni difensive. Soprattutto, deve rilevarsi come venga in argomento una questione giuridica, in relazione alla quale, nel giudizio di legittimità, non può essere dedotto – come invece impropriamente fatto dalla difesa – il vizio di motivazione (si veda il dictum di Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-05, a mente COGNOMEa quale: «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge»).
7.2. Con il quarto motivo, si avversa il ritenuto carattere armato COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 5.4.). La doglianza è esattamente sovrapponibile al terzo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME (supra, par. 5.2.); è sufficiente, pertanto, operare un mero richiamo alle valutazioni svolte in relazione a questo, per disattendere la presente censura.
7.3. Il quinto motivo inerisce al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa, in particolare, del diniego COGNOMEe auspicate circostanze attenuanti generiche (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 5.5.).
Trattasi di motivo inammissibile, atteso che esso si compendia nella mera critica alla decisione assunta dalla Corte territoriale, senza farsi carico di addurr specifici elementi positivamente valutabili e mancando, inoltre, di precisare quale parte COGNOMEa motivazione possa eventualmente essere considerata carente, ovvero quali indicatori fattuali non siano stati considerati dalla Corte territoriale, oppu se siano riscontrabili contraddizioni nella struttura motivazionale COGNOMEa sentenza impugnata. Essendo restata carente la specificazione degli elementi e COGNOMEe circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo COGNOMEa fondatezza COGNOMEa richiesta di riconoscimento COGNOMEe circostanze attenuanti generiche, l’onere di motivazione del relativo diniego risulta soddisfatto, quindi, anche attraverso il mero richiamo alla ritenuta assenza di indicatori di segno positivo (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460-01).
Considerazioni sovrapponibili possono porsi, più in generale, quanto alla critica attinente al trattamento sanzionatorio adottato, atteso che la censura difensiva si limita ad invocare una mera rivalutazione di elementi fattuali, appartenenti al perimetro valutativo demandato al giudice di merito; non vengono indicate, anche in tal caso, specifiche omissioni o contraddizioni, rientranti nella rosa dei vizi deducibili ai sensi COGNOME‘art. 606 cod. proc. pen.
8. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato, esclusivamente quanto al motivo inerente al mancato riconoscimento del beneficio COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa pena (l’impugnazione COGNOMEa COGNOME si trova riassunta, in parte narrativa, sub 6). Trattasi di persona condannata in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 390 e 416-bis. 1 cod. pen., contestato sub 22 COGNOMEa rubrica, con fissazione del tempus commissi delicti sino al 18 novembre 2020; in appello – previa esclusione COGNOME‘aggravante mafiosa – la pena è stata rideterminata nella misura di mesi sei di reclusione.
8.1. Con il primo motivo, la difesa sostiene la insussistenza del reato di cui all’art. 390 cod. pen.
La Corte territoriale – contrariamente all’assunto difensivo – ha però desunto la sussistenza COGNOMEa penale responsabilità COGNOME‘imputata da elementi specifici e concreti, dotati di inequivoca significazione ed esposti secondo un percorso argomentativo lineare, oltre che privo di aspetti contraddittori o discrasie logiche. A fondamento COGNOMEa ritenuta colpevolezza COGNOMEa ricorrente, dunque, sono stati posti i tanti contatti telefonici avuti dalla stessa con il fratello NOME, all’epoca resosi latitante per essersi sottratto alla semilibertà. Nell motivazione COGNOMEa avversata decisione, inoltre, si trova il riferimento alla condotta materialmente tenuta dall’imputata in ausilio del fratello, compendiatasi essenzialmente nel fatto di premurarsi di verificare come procedessero i lavori di preparazione del “bunker”, in cui poi sarebbe stato ritrovato il latitante NOME COGNOME.
A fronte COGNOMEe argomentazioni spese dalla Corte di appello, la difesa si limita a proporre una censura di pura e semplice contestazione, che si confronta direttamente con i dati processuali e non già con la motivazione COGNOMEa sentenza, secondo il paradigma stabilito dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il vizio COGNOMEa motivazione – per avere rilievo in sede di legittimità deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato. L’inosservanza COGNOMEa regola comporta che la doglianza aggredisca il merito COGNOMEa decisione impugnata, introducendo una rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità. Noto è, infatti, secondo quanto rilevato in principio, come questa Corte non abbia il potere di procedere ad una autonoma valutazione, adottando propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto il giudice di legittimità esclusivamente il compito di controllare se la motivazione esposta dai giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
[(V
8.2. È fondato, invece, il secondo motivo sussunto nell’atto di impugnazione, laddove la difesa si duole COGNOMEa mancata risposta alla richiesta di concessione COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa pena, definendo incensurata l’imputata.
Tale beneficio era stato espressamente chiesto, come risultante dalla stessa sentenza impugnata (pag. 36); la Corte territoriale, però, ha mancato di offrire risposta al punto specifico del gravame (pag. 188 COGNOMEa sentenza impugnata), così come, del resto, aveva fatto il giudice di primo grado (pag. 351). La visione del certificato del casellario, infine, mostra la fondatezza COGNOMEa deduzione difensiva, atteso che la COGNOME risulta incensurata.
L’impugnazione è dunque da accogliere, limitatamente a tale motivo, dovendosi ricordare come la nozione di mancanza di motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si riferisca tanto alla carenza sotto il profi grafico, disciplinata dall’art. 125 stesso codice, quanto all’assenza dei necessari passaggi e COGNOMEe argomentazioni indispensabili, al fine di rendere l’intero percorso logico comprensibile, nonché verificabile da parte del giudice sovraordinato e completo – sotto l’aspetto minimo – anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dall’interessato.
L’impugnazione proposta da NOME COGNOME deve essere dichiarata inammissibile (ricorso riassunto in parte narrativa sub 7).
9.1. Il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per i reati ex artt. 390 e 378 cod. pen., entrambi con l’aggravante mafiosa, rispettivamente contestati sub 22 e 23 COGNOMEa rubrica; nel corso del giudizio di appello, COGNOME ha definito la propria posizione ex art. 599-bi cod. proc. pen., concordando la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. Deduce un motivo unico, a mezzo del quale lamenta che – sebbene la pena finale risulti correttamente calcolata, grazie all’elisione COGNOMEa suddetta circostanza aggravante a effetto speciale – non vi sia stata la relativa indicazione in dispositivo. L’interesse a impugnare risiederebbe – in ipotesi difensiva – nel non poter beneficiare del disposto di cui all’art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
9.2. La doglianza è manifestamente infondata e, a monte, non sorretta da alcun interesse a conseguire un risultato favorevole.
La Corte territoriale ha argomentatannente ribadito, nei riguardi del COGNOME e con riferimento ad entrambe le imputazioni, la sussistenza COGNOMEa circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (v., quanto al reato di cui al capo 22, pag. 186, in cui si differenziano le finalità del ricorrente da quelle di NOME COGNOME, e quanto al capo 23, pag. 187 COGNOMEa sentenza impugnata).
La mancata indicazione di un esplicito aumento a tal fine nella pena concordata realizza solo, a tutto voler concedere, un vantaggio per il ricorrente, che, come si diceva, quest’ultimo non ha interesse a rimuovere.
10. NOME COGNOME e NOME COGNOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) hanno presentato un ricorso unico, che si snoda in nove motivi, solo alcuni dei quali sono comuni a entrambi. NOME COGNOME è stato condannato, in primo grado, alla pena di venti anni di reclusione, per i reati sub 15 (art. 74 T.U. stup.), 20 (estorsione con l’aggravante mafiosa) e 21 (art. 416-bis cod. pen.), previa unificazione degli stessi in continuazione, nonché applicazione COGNOMEa recidiva e COGNOMEa diminuente del rito; in appello, la pena è stata fissata in anni venti di reclusione, comprensiva COGNOMEa pena riferita ai reati giudicati con la sentenza COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 12/07/2021, unificati in continuazione; NOME COGNOME è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni nove di reclusione, per il reato contestato sub 21 COGNOMEa rubrica (art. 416-bis cod. pen.), previa applicazione COGNOME‘aumento per recidiva e operata la diminuzione per il rito; in secondo grado, tale pena è stata confermata.
10.1. Con il primo motivo, comune, la difesa rappresenta di aver eccepito la nullità COGNOMEa sentenza di primo grado, per essere la stessa esattamente riproduttiva del provvedimento cautelare; ripropone ora il medesimo tema, deducendo una carenza motivatoria, quanto alla specifica doglianza proposta in sede di gravame (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 8.1.).
La doglianza è inammissibile per aspecificità, atteso che non indica – con il necessario dettaglio – quali siano le omissioni o le riproduzioni, rispetto al provvedimento cautelare, né chiarisce quale sia la valenza disgregante del preteso vizio, sulla saldezza complessiva COGNOMEa motivazione. È possibile, peraltro, operare un integrale rinvio alle valutazioni già compiute, con riferimento al primo motivo di NOME COGNOME (v. supra sub 7.1.2).
10.2. Con il secondo motivo, comune, viene aggredito il profilo COGNOMEa sussistenza del reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 8.2).
10.2.1. In ipotesi difensiva, non sarebbero convincenti gli elementi dai quali si è desunta la sussistenza di un’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, al cui vertice vi sarebbe stato NOME COGNOME e alla quale avrebbe preso parte NOME COGNOME; in particolare, la Corte territoriale avrebbe adottato – in ipotesi difensiva – un motivazione apparente, per disattendere le eccezioni formulate dalla difesa, circa il fatto che le mere relazioni intersoggettive, pacificamente esistenti fra coimputati, non consentissero di individuare la ritenuta struttura plurisoggettiva. La motivazione, in sostanza, si sarebbe limitata a richiamare le modalità esecutive dei delitti già accertati aliunde, ossia nel diverso procedimento penale denominato
“RAGIONE_SOCIALE“; assolutamente irrilevanti risulterebbero, poi, le dinamiche che connotano i rapporti tra i rei, le modalità di suddivisione dei ruoli e compiti nonché l’esistenza di una base logistica, individuata nell’abitazione del COGNOME, all’epoca in regime di semilibertà.
Dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, in particolare, si evincerebbe come i profili minatori o violenti, che connotano gli accertati reati estorsivi, derivino dall’evocazione COGNOMEo spessore criminale del solo NOME COGNOME, quest’ultimo inteso, però, come singolo e non quale elemento di vertice di un gruppo criminale, peraltro da lui stesso organizzato e diretto.
10.2.2. Relativamente all’astratto inquadramento giuridico del moCOGNOMEo legale ex art. 416-bis cod. pen. e, quindi, per ciò che attiene alle modalità di emersione degli elementi strutturali di tale figura tipica, si può richiamare quanto sopra già esposto in via generale, nell’analisi di analogo motivo formulato nell’interesse di NOME COGNOME (si veda il paragrafo 5.1.1.).
Quanto all’esame specifico COGNOMEa censura, ritiene questo Collegio che contrariamente alla prospettazione difensiva – la Corte distrettuale abbia adottato un apparato argomentativo ampio e coerente, oltre che privo di alcun profilo di contraddittorietà, sia essa logica, che infratestuale. La ricostruzione di carattere storico e oggettivo, circa la sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attiva nel quartiere “RAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALE e facente capo a NOME COGNOME, risulta particolarmente agevolata dal fatto che una serie di condotte, dalle quali la Corte di appello ritiene di poter far discendere, appunto, la prova COGNOME‘esistenza e operatività di tale cosca, risultino ormai cristallizzate in pronunc passate in cosa giudicata (in particolare, nella sentenza emessa all’esito COGNOMEa cd. RAGIONE_SOCIALE).
La Corte di appello, segnatamente, ha sottolineato la valenza dimostrativa – al fine che ora interessa – dei vari episodi di estorsione, posti in essere in danno di gestori di locali ,da ballo ubicati nel territorio urbano messinese, oltre ch COGNOME‘imposizione agli stessi di servizi di sicurezza; ha anche sottolineato, la Corte territoriale, le varie rapine perpetrate e, in particolare, le modalità attuat sempre adottate. Sono stati richiamati i rapporti interpersonali, che legavano tra loro i vari protagonisti COGNOMEe vicende e sono stati ben esplicitati, inoltre, gli eleme dai quali è scaturito il convincimento del sicuro carisma criminale, del quale godeva NOME COGNOME, noto con il soprannome “u picciriddu”. Le vittime COGNOMEe attività estorsive, evidenzia la Corte territoriale, hanno sempre ben percepito il condizionamento e la presenza di un allarmante RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, che non ha mai mostrato esitazioni, d’altronde, nel porre in essere rappresaglie e azioni dimostrative di chiara attitudine intimidatoria, volte alla riaffermazione del propri predominio sul territorio. Ulteriore tassello basilare, correttamente, è stato df(
considerato essere la condivisione dei proventi COGNOMEe attività illecite perpetrate dal clan, a sicura riprova COGNOME‘esistenza di un organismo associativo criminale dai tratti identitari ben definiti, che aveva, del resto, anche una propria “base” logistica e operativa. E infine, gli accertamenti compiuti nel distinto processo sopra citato hanno anche consentito, alla Corte territoriale, di affermare come la compagine RAGIONE_SOCIALE ora in esame potesse contare su una ragguardevole dotazione di armi.
La motivazione, per concludere, è ben articolata e del tutto esaustiva, mentre la doglianza difensiva è interamente versata in fatto, risolvendosi sostanzialmente nell’auspicio di una nuova interpretazione di intercettazioni e dichiarazioni e, in tal modo, domandando il compimento di una operazione eccentrica, rispetto alle prerogative di questa Corte.
10.3. Il terzo motivo, relativo al solo NOME COGNOME, attiene alla partecipazione del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE capeggiata da NOME COGNOME (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 8.3.).
La sentenza impugnata poggia – quanto allo specifico profilo – su una struttura motivazionale di particolare saldezza, che chiarisce adeguatamente da quali indicatori fattuali sia scaturito il convincimento COGNOMEa Corte territoriale, ci l’intraneità di COGNOME all’organizzazione mafiosa di cui sopra. Vengono dunque evidenziati, quali fattori significativi in tal senso: – il ruolo svolto dall’imp presso i vari locali, al fine di creare una condizione di sottomissione e timore in capo ai gestori degli stessi, utile a favorire poi l’accondiscendenza alle successive richieste estorsive; – il ruolo di soggetto attivo negli episodi di rapina; – la vicinanza a COGNOME, circostanza ben nota alle vittime dei vari episodi di natura estorsiva; – l’impiego di armi.
A fronte di tale motivazione, la difesa non riesce a oltrepassare la soglia COGNOMEa mera doglianza generica, rivalutativa e versate in fatto.
È noto, però, che il ricorso per cassazione non può essere fondato su motivi che ripropongano le medesime ragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro COGNOMEa indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento COGNOME‘impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente COGNOME‘art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710).
10.4. Con il quarto motivo, comune, si contesta il fatto che il RAGIONE_SOCIALE sub 21 sia da ritenersi armato (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 8.4.).
È allora utile precisare come tanto la sentenza di appello, quanto quella del COGNOME COGNOME‘udienza preliminare, abbiano adottato strutture motivazionali ampie, logiche e, inoltre, tra loro collimanti (si vedano, in particolare, le pagg. 178 del sentenza impugnata e 327 COGNOMEa sentenza di primo grado). La difesa avversa tali motivazioni, sostenendo come la Corte territoriale non si sia fatta carico di chiarire – con adeguate argomentazioni – per quale ragione ritenga che le armi fossero nella disponibilità COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa, piuttosto che del singolo, o dei singoli associati.
Secondo il convincimento sussunto nella sentenza impugnata – oltre al contenuto di una intercettazione – ciò che determina il carattere armato COGNOME‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE è la disponibilità di armi, acclarata grazie alla commissione dei reati fine, già giudicati con sentenza definitiva. A fronte di tale motivazione – e senza riuscire a sgretolarne l’impostazione concettuale e la tenuta logica – la critica difensiva si compendia nell’affermazione sopra detta, che presenta una connotazione meramente negativa e oppositiva. Limitarsi ad affermare, però, che non è chiarito per quale ragione si ritenga che le armi fossero nella disponibilità COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e non del singolo, o dei singoli associati, non concretizza un effettivo dialogo con la motivazione COGNOMEa sentenza impugnata e, quindi, resta una asserzione semplicemente generica e reiterativa.
L’argomento difensivo è viepiù privo di pregio, laddove si consideri che i reati fine, commessi con uso di armi, sono stati considerati uno degli indici rivelatori COGNOME‘esistenza del RAGIONE_SOCIALE; la disponibilità COGNOMEe armi, se esiste la logi non può quindi che essere ricondotta al gruppo e non ai singoli. Trattasi in definitiva, anche in questo caso, di un motivo da disattendere.
10.5. Il quinto motivo, relativo al solo NOME COGNOME, attacca il profilo COGNOMEa ritenuta configurabilità di un’organizzazione finalizzata al traffico di sostanz stupefacenti (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 8.5.).
10.5.1. Per ciò che attiene all’inquadramento tecnico-giuridico del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è noto come gli elementi strutturali contemplati da tale moCOGNOMEo legale siano così riassumibili:
esistenza di un vincolo associativo – coinvolgente almeno tre individui continuativo, diretto ad attuare il piano criminoso e destinato a permanere anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati;
ricorrenza di un’organizzazione stabile di attività personali e di beni economici, con l’impegno di apportarli anche in futuro, in funzione del perseguimento del progetto delinquenziale;
esistenza di un programma delittuoso condiviso, consistente nella commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
esistenza COGNOMEa coscienza e volontà, in capo ai sodali, di partecipare e contribuire concretamente alla vita durevole COGNOMEa organizzazione, al fine di attuare il programma delittuoso COGNOMEa stessa.
Il coefficiente psicologico postulato è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione COGNOME‘accordo, quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 – 04). Ciò non implica, necessariamente, che tutti gli associati abbiano l’intenzione di porre in essere identici fatti penalmente rilevanti, né che il singo partecipante conosca e sia in rapporto con tutti gli altri sodali; è però essenziale che ciascun associato abbia la consapevolezza che la propria attività si vada a incastonare in un complesso di operazioni, strumentali rispetto alla realizzazione COGNOMEo spaccio e del traffico di stupefacenti.
Circa la prova COGNOMEa commissione del delitto de quo, la giurisprudenza ritiene – con voce unisona – che la stessa vada desunta dalla sussistenza di una serie di episodi: fatti specifici che – per quanto singolarmente possano apparire scarsamente significativi – siano invece in grado, laddove considerati secondo un’ottica non atomistica e frazionata ma complessiva, di indurre a ritenere esistente in concreto uno stabile vincolo associativo; il quale deve essere diretto, appunto, alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, appartenenti alla specifica tipologia richiamata dalla fattispecie tipica. Si tratta, in sostanza, attribuire rilevanza a dei comportamenti concludenti, dai quali sia possibile evincere che le singole intese, dirette alla consumazione dei vari reati in materia di stupefacenti, indicati dal comma 1 COGNOME‘art. 74 T.U. stup., costituiscano l’espressione di un più vasto piano delittuoso e che, pertanto, proprio al fine di perseguire la realizzazione di tale più ampio programma delittuoso, sia sorta la compagine associativa.
Tali facta concludentia GLYPH attenendosi alla pluriennale elaborazione giurisprudenziale – possono essere rappresentati: dalla predisposizione di forme organizzative anche elementari, tali da attribuire ad ogni partecipante un ruolo, seppur variabile; dall’esistenza di una rete di contatti continui tra gli spacciator mediante i quali eventualmente si stabilisca una suddivisione di sfere territoriali di influenza; dall’effettuazione di continui viaggi, volti al rifornimento COGNOMEa sostan stupefacente; dalla disponibilità di basi logistiche e di mezzi materiali, necessari per la perpetrazione COGNOMEe operazioni delittuose; dall’esistenza di una cassa comune, nonché di specifiche modalità di suddivisione dei proventi; dalla sistematicità e serialità COGNOMEe trattative, all’interno COGNOME‘iter di commercializzazi COGNOMEa droga; dal contenuto economicamente notevole COGNOMEe transazioni; dalla
commissione di reati rientranti nel progetto delinquenziale e dalle loro specifiche modalità esecutive.
La logica conseguenza COGNOMEa struttura stessa del reato rende, in primo luogo, non indispensabile l’accertamento circa la effettiva commissione dei singoli reati-scopo (fra tante, si veda Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Grande, Rv. 245282 – 01)
Infine, la prova COGNOME‘attuazione di una o più COGNOMEe condotte di spaccio non porta automaticamente a ritenere la sussistenza del reato associativo, essendo invece necessaria la dimostrazione COGNOME‘accordo criminoso e COGNOMEa struttura organizzativa. La commissione dei reati-fine agevola, però, la prova del delitto associativo, corroborando l’idea COGNOMEa sussistenza di una struttura organizzata.
10.5.2. Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha adottato – in punto di sussistenza del contestato fenomeno associativo – una motivazione approfondita, logica e priva di qualsivoglia slabbratura razionale. La prova COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, infatti, viene tratta dal coordinamento fra elementi evocativi di differente genesi e natura, ma tra loro perfettamente combacianti.
La Corte di appello, dunque, richiama gli accertamenti posti in essere nel corso COGNOMEe indagini di polizia giudiziaria, mediante le numerose captazioni telefoniche; i monitoraggi dei movimenti dei sodali e dei veicoli, effettuat mediante il sistema GPS; i servizi di osservazione e controllo. Viene specificamente analizzata, poi, la valenza dimostrativa attribuibile al sequestro sopra menzionato, avente ad oggetto un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, che veniva rinvenuta presso l’imbarcadero di una società di navigazione, a carico di soggetti che – proprio in quel momento – erano di ritorno da una trasferta in Calabria, finalizzata all’approvvigionamento. Non si è mancato di sottolineare, poi, il valore COGNOMEe dichiarazioni rese da NOME COGNOME; si è richiamata, inoltre, l’efficacia probatoria da riconnettere al contenuto COGNOMEe conversazioni telefoniche intercettate (che risultano lette in maniera né illogica, né irrazionale e che, quindi, sono sottratte a una rilettura in questa sede, come precisato anche in altra parte COGNOMEa presente sentenza).
Si è al cospetto, in definitiva, di un apparato motivazionale ampio e congruente, che non viene minimamente indebolito dalle rivalutative e tautologiche deduzioni poste a fondamento COGNOME‘impugnazione.
10.6. Il sesto e il settimo motivo, entrambi relativi alla posizione del solo NOME COGNOME, si risolvono nella contestazione circa la ritenuta partecipazione di questi all’organismo associativo ex art. 74 T.U. stup. e – in stretta correlazione, rispetto a tale più ampia deduzione – nella critica alla attribuzione a questi COGNOMEa qualità di promotore (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 8.6. e 8.7.; il contenuto degli stessi è reiterato e ampliato, peraltro, nella memoria
difensiva e nei relativi motivi aggiunti, così divenendo viepiù agevole l’analisi congiunta di tali doglianze).
La motivazione COGNOMEa sentenza impugnata è analitica e accurata e merita, anche per l’assenza di spunti di contraddittorietà, di restare immune da qualsivoglia stigma in questa sede. La Corte territoriale, infatti, ha richiamato gli elementi dai quali è stata tratta la prova circa il posizionannento del COGNOME in una posizione di vertice, nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE criminale. Sono stati menzionati e analizzati gli esiti COGNOMEe captazioni versate nell’incarto processuale, nonché le relazioni intessute con gli altri sodali; vi è menzione dei viaggi d approvvigionamento, compiuti da alcuni di essi, oltre che COGNOMEe sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME, padre di uno dei corrieri del gruppo; sono valutate, infine, le dichiarazioni rese da uno dei coimputati. Il tutto è andato a comporre una motivazione logica e congruente; la censura difensiva, a fronte di ciò, è scarna e si dipana con argomentazioni meramente rivalutative e improntate alla pura e semplice contestazione.
10.7. L’ottavo motivo, relativo al solo NOME COGNOME, inerisce alla ritenuta sussistenza COGNOMEa contestata recidiva (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 8.8.).
È sufficiente precisare come, in primo grado, l’applicazione COGNOMEa recidiva abbia comportato un incremento sanzionatorio pari ad anni sette di reclusione (si veda quanto ripbrtato, nella sentenza del COGNOME COGNOME‘udienza preliminare, a pag. 350). La difesa ha chiesto – in sede di gravame – l’esclusione COGNOMEa recidiva, deducendo una serie di argomentazioni a sostegno del motivo (riassunte a pag. 35 COGNOMEa sentenza ora impugnata) e la Corte di appello ha proceduto, infatti, a operare una considerevole diminuzione COGNOME‘aumento di pena effettuato nel giudizio di primo grado, portandolo da sette a tre anni di reclusione (si legga quanto riportato a pag. 188 COGNOMEa avversata decisione); hanno però anche contestualmente ribadito, i giudici di appello, trattarsi di fatti idonei a fornir dimostrazione di una pervicace e potenziata attitudine delinquenziale del soggetto.
A fronte di tale motivazione, è del tutto decentrata la critica operata dalla difesa nella presente impugnazione, laddove ci si trincera dietro una insistita ripetizione dei medesimi argomenti già spesi in sede di gravame, senza riuscire a evidenziare illogicità o carenze concretamente valutabili e ad onta COGNOMEa decisione assunta dalla Corte territoriale. Ciò non può che determinare la inammissibilità del motivo.
10.8. Il nono motivo è relativo al solo NOME COGNOME e concerne il diniego, asseritamente immotivato, di riconoscimento COGNOMEe circostanze attenuanti generiche (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 8.9).
La doglianza è inammissibile. La difesa aveva domandato le generiche in sede di appello, infatti, segnalando trattarsi di soggetto incensurato, al quale sarebbe stata irrogata una pena sproporzionata, rispetto agli “eventi e al contesto in cui è maturata la condotta”. La Corte di appello ha disatteso tale richiesta, evidenziando l’inesistenza di elementi deponenti in senso favorevole per l’imputato, stante la portata e la gravità COGNOMEe condotte.
Non è però censurabile – nel giudizio di legittimità – la sentenza che non si soffermi su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento COGNOMEa decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all’interno COGNOME‘apparato motivazionale complessivamente considerato; trattasi di un principio, di portata generale, che ha ricevuto applicazione con riferimento a molteplici istituti “di favore” per l’imputato, tra i quali figur appunto, proprio le generiche (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340).
La portata COGNOMEa motivazione esibita dalla Corte territoriale, in realtà, deve essere apprezzata in senso globale, tenendo presente la valutazione compiuta in relazione al ruolo di estremo peso che – secondo l’ottica adottata dalla Corte di appello – è stato rivestito dallo COGNOME. Nell’ambito del ragionamento su cui si fonda la sentenza impugnata, quindi, è stato ritenuto talmente preponderante il profilo COGNOMEa gravità dei fatti, che ne rimane inibita ogni eventuale considerazione ulteriore di valenza positiva. La stessa difesa, del resto, manca di indicare un elemento favorevole all’imputato, seriamente fondato e apprezzabile, che possa effettivamente dirsi trascurato dai Giudici del merito.
11. NOME COGNOME è stato condannato in primo grado alla pena di anni undici, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (sub 15) e per il reato di spaccio di stupefacenti (sub 17), unificati in continuazione e previo aumento per la contestata recidiva; in secondo grado, è stato assolto dal reato sub 17 COGNOMEa rubrica e la pena è stata rideterminata in anni dieci e mesi otto di reclusione. Il ricorso di COGNOME si articola in quattro motivi.
11.1. Con il primo motivo, viene aggredita la ritenuta sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE rilevante ex art. 74 T.U. stup. (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 9.1.). Sostiene il ricorrente che, a fronte dei contenuti – che bolla come equivoci – dei colloqui intercettati, durante i quali non vi sarebbero riferiment diretti o indiretti, a sostanze stupefacenti, alla loro natura e qualità, ovvero al da ponderale, resterebbe unicamente la mancata effettuazione di sequestri di droga (la stessa difesa, peraltro, menziona nel ricorso il sequestro di 9,53 grammi di marijuana, operato in data 05/04/2018 e quello di 4 kg, sempre di marijuana,
avvenuto il 29/06/2018, al momento COGNOME‘arresto in flagranza di NOME COGNOME e NOME COGNOME). Emergerebbe esclusivamente, quindi, un insieme di relazioni interpersonali, finalizzate all’acquisto di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente. Le vicende relative al recupero del credito nei confronti di NOME COGNOME, infine, rappresenterebbero un post factum del tutto irrilevante, in vista COGNOMEa configurabilità del fenomeno associativo.
Trattasi di una censura esattamente sovrapponibile a quanto esposto nel quinto motivo del ricorso di COGNOME NOME; si rinvia, quindi, alla trattazione che di tale profilo è stata già fatta sopra.
11.2. Il secondo motivo attiene al tema COGNOMEa partecipazione del ricorrente al suddetto RAGIONE_SOCIALE (motivo enumerato, in parte espositiva, sub 9.2.).
Si può precisare – in chiave di estrema sintesi – come la Corte si sia attentamente soffermata sul profilo COGNOMEa intraneità di COGNOME alla compagine delinquenziale in esame, traendo il convincimento COGNOMEa sussistenza di tale organicità:
dal relazionarsi COGNOME‘imputato con NOME COGNOME, fungendo essenzialmente da riscossore dei proventi COGNOMEo spaccio;
dall’essersi egli rapportato con figure apicali COGNOMEa Provinciale, al fine di dirimere i contrasti insorti, con riferimento a determinati debiti;
dal fatto di sostare periodicamente, in compagnia di COGNOME, nei pressi del bar gestito dalla sorella di questi;
dal ruolo rivestito nell’episodio sub 17, ritenuto di portata particolarmente significativa;
dal tenore dei commenti esternati, quanto alle attività nel settore degli stupefacenti;
dalla acciarata interscambiabilità di COGNOME con COGNOME, nello svolgimento del ruolo di esattore e collettore per conto del gruppo delinquenziale (viene fatto espresso rinvio, in motivazione, alla conversazione menzionata all’inizio di pag. 161, a proposito proprio COGNOMEa posizione del COGNOME; si trova colà riportata, infatti, una captazione ambientale, nel corso COGNOMEa quale alcuni debitori del gruppo, piuttosto che saldare – come da richiesta – i propri debiti con COGNOME, adducevano di aver già corrisposto quanto dovuto a NOME);
dal fatto di aver relazionato “il capo” sulla necessità di raccogliere soldi (duemila euro) da dichiarati “lavori di strada”.
L’apparato motivazionale, per concludere, è ampio e appropriato, nella attenta analisi del tema COGNOMEa organicità del soggetto al RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, quanto allo specifico richiamo agli elementi ritenuti evocativi, a tal fine. L doglianza difensiva, per contro, riveste un connotato di assoluta genericità e non
lascia emergere alcun vizio effettivamente rilevante, nell’ambito del giudizio di legittimità.
11.3. Il terzo motivo si riferisce al profilo COGNOMEa mancata esclusione COGNOMEa recidiva qualificata (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.3.). La difesa richiamandosi a quanto già sostenuto in sede di gravame – afferma non sussistere ragione alcuna perché non si debba procedere alla esclusione COGNOMEa contestata recidiva specifica e reiterata, affermando che i fatti per i quali si procede non possano essere considerati significativi di un obiettivo salto di qualità, nell’esperienza delinquenziale COGNOME‘imputato e, in quanto tali, espressivi di una sua più allarmante pericolosità sociale. Gli stessi precedenti penali annoverati dal ricorrente – ancora attenendosi alla prospettazione difensiva – non sarebbero di allarme sociale tale, da giustificare la contestazione e l’applicazione COGNOMEa suddetta recidiva.
11.3.1. Giova precisare, allora, che l’apprezzamento di tale circostanza nella sua portata di amplificazione sanzionatoria – va operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv 247838 (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023 Antignano, Rv. 284425 – 01 e Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01). La giurisprudenza di legittimità – quanto allo specifico tema – ha evidenziato come gravi sul giudice il dovere di verificare, in concreto, se la reiterazione COGNOME‘ille sia da ritenersi sintomo effettivo di accentuata riprovevolezza COGNOMEa condotta, oltre che di maggior pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività de comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità COGNOMEa ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante, significativo COGNOMEa personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale COGNOME‘esistenza di precedenti penali.
11.3.2. Tale indagine – nel caso di specie – risulta compiuta in maniera esaustiva e lineare, in particolare laddove la Corte ha correlato l’accresciuta pericolosità di COGNOME al fatto di essere inserito in dinamiche di tipo associativo; questo aspetto è stato ritenuto, del tutto ragionevolmente, in grado di potenziarne la pericolosità sociale e di accrescere la sua propensione al delitto. Tale struttura argomentativa – congruente e priva del pur minimo profilo di contraddittorietà ha pienamente risposto alle deduzioni contenute nel gravame e non risulta in alcun modo scalfita, infine, dalle argomentazioni difensive, che sono di tenore meramente confutativo.
11.4. Con il quarto motivo, la difesa sostiene non esser state esplicitate, in alcun modo, le ragioni per le quali è stato disatteso il motivo di appello finalizzato alla concessione COGNOMEe generiche (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.4.).
Contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte ha invece negato le invocate circostanze attenuanti generiche, valorizzando la sfavorevole portata COGNOMEa indubbia gravità dei fatti, oltre che considerando la mancata emersione di alcun elemento positivamente valutabile.
Giova allora sottolineare come – in sede di gravame – la difesa avesse domandato le generiche in base a prospettazioni di marcata vaghezza, attinenti alla ricostruzione dei fatti e al limitato contesto in cui sono maturate le condotte ascritte, oltre che alle modalità esecutive e al profilo soggettivo COGNOME‘imputato. fronte di una deduzione in appello di totale genericità, dunque, la valorizzazione del contesto associativo e COGNOMEa particolare gravità dei fatti, saldandosi con l’assenza di base obiettiva COGNOMEe deduzioni sopra riassunte, vale a rendere l’attuale critica difensiva del tutto inammissibile. La valutazione operata dalla Corte territoriale, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è dunque priva di vizi rilevabili in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di m sostenuto da asserzioni del tutto ragionevoli e sensate.
12. NOME COGNOME è stato condannato in primo grado alla pena di sedici anni di reclusione, per i reati ascritti sub 1 (art. 416-bis cod. pen.), 10 (gestione illecita di scommesse, con l’aggravante mafiosa, ai sensi degli artt. 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401 e 416-bis.1 cod. pen.), unificati in continuazione, con applicazione COGNOME‘aumento per la contestata recidiva e computo COGNOMEa diminuente del rito; in appello, la pena è stata rideterminata nella misura di anni dodici e mesi otto di reclusione. L’imputato ha presentato due distinti atti di impugnazione, rispettivamente a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo nell’uno sette e nell’altro quattro motivi, in gran parte tra loro assimilabili.
12.1. Il primo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO reitera le eccezioni – già oggetto di proposizione in sede di gravame – di nullità derivante tanto dalla violazione del diritto di difesa, quanto dal mutamento COGNOMEa persona del giudicante e, infine, di nullità asseritannente connessa alla prospettata incompatibilità di due membri del Collegio giudicante in appello, per aver essi deciso il processo relativo alla cd. RAGIONE_SOCIALE (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.1.).
Si tratta di doglianze inammissibili, per essere meramente reiterative di questioni già poste e con le quali la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata; il motivo, peraltro, è esattamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, per cui ci si può integralmente riportare alle considerazioni colà svolte (supra, par. 7.1.2).
12.2. Il secondo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO e il primo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO presentano la stessa matrice e, quindi, possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la contestazione COGNOMEa ritenuta condotta di partecipazione del COGNOME al reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen. (motivi rispettivamente enumerati, in parte espositiva, sub 10.2. e 10.8.).
12.2.1. Come sopra già sintetizzato, sostiene la difesa la mancata individuazione di un contributo causalmente efficiente, rispetto alla prosecuzione COGNOME‘operatività e al rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE malavitoso, che possa essere fondatamente ricondotto al ricorrente. Si contesta, dunque, la valenza significativa attribuita all’attività di recupero di somme di denaro; si avversa l’indicazione COGNOMEa Sala “Il Buco”, quale base operativa COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE; si nega qualsiasi valenza evocativa, poi, al dato rappresentato dal sostentamento economico del quale avrebbe goduto il ricorrente e, infine, si contesta l’avvenuta affiliazione a RAGIONE_SOCIALE. COGNOME, sottolinea poi la difesa, non ha partecipato a incontri, pestaggi o pianificazione di attività delittuose.
Non significative COGNOME‘intraneità del soggetto all’organizzazione, poi, sarebbero la gestione COGNOMEa raccolta COGNOMEe scommesse e COGNOMEa sala giochi, oltre che la vicenda del recupero dei crediti in favore del padre, atteso che non si chiarisce come esse possano essere viste come l’estrinsecazione di un rilevante e consapevole contributo all’organismo associativo.
12.2.2. Ad onta COGNOMEe deduzioni difensive, la Corte territoriale ha invece chiarito – in modo particolarmente ampio e dettagliato – le ragioni COGNOMEa ritenuta intraneità del ricorrente, all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE descritta sub 1 COGNOMEa rubrica.
Quali elementi fortemente dimostrativi di tale organicità, in sentenza viene menzionato il dato COGNOMEa ricezione – durante il periodo di carcerazione – di aiuti economici e sostentamento per la famiglia, oltre che di supporto per le spese legali. E sul punto, limitarsi ad avversare tale affermazione, continuando a qualificare il dato alla stregua di una elargizione liberale – e non quale segnale dimostrativo COGNOMEa intraneità al RAGIONE_SOCIALE – come fa la difesa, si risolve in una criti priva di apprezzabile contenuto.
La motivazione COGNOME‘avversata decisione, inoltre, delinea COGNOME quale “esattore di somme varie per gli interessi del clan, frutto di attività usurarie e al illeciti”, richiamando poi anche i fatti sussunti al capo 10, che riguarda l scommesse clandestine. Vi è, come sopra accennato, l’affermazione che la sala giochi “il Buco”, gestita da COGNOME, fosse divenuta un abituale luogo di ritrovo dei membri COGNOMEa consorteria; anche tali dati, in realtà, non vengono efficacemente contrastati dalla difesa, che si limita a una improduttiva negazione. Di notevole spessore, inoltre, è la succitata vicenda del recupero di crediti.
Ulteriore elemento da ritenere, secondo la Corte di appello, significativo COGNOME‘intraneità del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE, è il fatto sussunto al capo 9, ossia pressioni poste in essere nei confronti del teste NOME COGNOME, al fine di fargli rendere falsa testimonianza, nel processo in relazione al quale lo stesso COGNOME era stato tratto in arresto.
A fronte di tali argomentazioni, il ricorso manca di instaurare un dialogo con le stesse e non indica quali censure specifiche – formulate in sede di gravame – siano state disattese, rispetto a valutazioni che emergono dalla decisione di primo grado, sia nella descrizione COGNOMEe caratteristiche operative del RAGIONE_SOCIALE (si vedano le pagg. 33 seg.) sia nella sintesi dedicata a COGNOME (pag. 134).
La Corte territoriale, in sostanza, compie una valutazione unitaria COGNOMEe risultanze, che ritiene – con motivazione adeguata e priva di illogicità – essere univocamente deponente per l’attribuzione di responsabilità. Una affermazione di colpevolezza che viene contrastata mediante censure . di assoluta genericità, che si compendiano in affermazioni del tutto apodittiche, secondo le quali:
l’attività di recupero di somme di denaro sarebbe da reputare scarsamente significativa, stante l’assoluzione, sul punto, di NOME COGNOME (eppure non chiarisce, la difesa, in che modo ciò si possa riflettere sulla posizione di COGNOME);
la sala giochi non era base operativa del clan (in tal modo, però, viene dipanata una critica meramente avversativa, limitandosi la difesa a menzionare un incontro, al quale COGNOME non avrebbe preso parte);
il sostentamento economico non possa essere ritenuto manifestazione di una affiliazione al clan (l’affermazione si risolve, molto semplicemente, nell’auspicio COGNOME‘attribuzione – a un determinato fatto oggettivo – di un difforme significato);
COGNOME non ha preso parte ad alcuna riunione;
il recupero dei crediti in favore del padre del ricorrente – crediti derivan dall’esecuzione di lavori edili in territorio agrigentino, svolti dall’impresa d quale questi era titolare – sia scaturito da una iniziativa assunta esclusivamente dallo stesso padre COGNOME‘imputato (su questo profilo, la sentenza si sofferma molto attentamente, precisando come il COGNOME abbia ricoperto il ruolo di intermediario presso il capomafia COGNOME, non potendo che avere un peso ben più rilevante l’intervento di quest’ultimo, che era certo dotato del carisma criminale necessario a risolvere la vertenza);
non è spiegato perché la gestione COGNOMEa raccolta COGNOMEe scommesse illecite sia estrinsecazione di contributo all’organismo associativo (nuovamente, una censura di carattere solo confutativo);
COGNOME si è sempre relazionato solo con COGNOME (un aspetto che, naturalmente, non riveste alcuna valenza liberatoria, essendo rilevante solo la
consapevolezza COGNOME‘esistenza del RAGIONE_SOCIALE e la sussistenza di un apporto cosciente e volontario alla vita di questo).
La doglianza difensiva, pertanto, non può che essere disattesa.
12.3. Il terzo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO possono essere valutati insieme, in quanto tra loro praticamente sovrapponibili; entrambi aggrediscono, infatti, la ritenuta sussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (motivi rispettivamente enumerati, in parte espositiva, sub 10.3. e 10.9). Trattasi di motivi che, a loro volta, riproducono il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME; è possibile, quindi, riportarsi integralmente alle considerazioni colà svolte (supra, par. 5.2. e 7.2.).
12.4. Possono essere trattati congiuntamente il quarto e il quinto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO, laddove vengono attaccati i profili COGNOMEa sussistenza del reato ex art. 4 I. n. 401 del 1989 e, in stretta consequenzialità, quello COGNOME ritenuta natura mafiosa COGNOMEa gestione COGNOMEe sale gioco (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 10.4. e 10.5).
12.4.1. Circa tale aspetto, vanno operate talune premesse di carattere tecnico e sistematico.
Il particolare incremento sanzionatorio, previsto in relazione a tale forma di manifestazione del reato, pone l’interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale COGNOMEa scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio, nell’opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica COGNOMEe condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al moCOGNOMEo tipizzato, oppure già altrove incriminate. In tema, è ormai pacifica la considerazione COGNOMEa esistenza nell’ambito COGNOMEa disposizione normativa in parola – di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi.
Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall’essersi gli agenti avvalsi COGNOMEe condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale ‘corno’ COGNOME‘aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1 n. 33245 del 09/05/2013, COGNOME, Rv 256990 nonché Sez. 2 n. 38094 del 05/06/2013, Rv 257065) laddove venga espressamente evocata o comunque, sfruttata in modo evidente, quale fattore di semplificazione COGNOMEa
condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione COGNOMEa vittima) capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è condivisibilmente affermato che, per ritenere integrata la fattispecie in parola (l’avvalersi COGNOME condizioni), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, o la mera ‘caratura mafiosa’ degli autori del fatto, occorrendo invece l’effettivo utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALE e, dunque, l’impiego COGNOMEa forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 28861 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256740 e Sez. 6 n. 27666 del 04/07/2011, COGNOME, Rv. 250357; ritiene tuttavia possibile l’utilizzo implicito COGNOMEa forza intimidazione Sez. 2 n. 37516 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256659). In altre parole, ad essere incriminata è la maggior forza espressiva COGNOME‘intimidazione derivante dalla pregressa opera di riduzione COGNOMEe altrui difese in virtù COGNOME‘esistenza del gruppo RAGIONE_SOCIALE – tesa a determinare una più intensa coartazione psicologica (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236628) e ciò anche nell’ipotesi in cui il destinatario, per sua scelta, mantenga un atteggiamento reattivo (Sez. 1 n. 14951 del 06/03/2009, COGNOME, Rv 243731).
Si deve precisare, inoltre, che l’aggravante COGNOMEa c.d. modalità mafiosa prescinde dalla consapevolezza o meno di agevolare un’RAGIONE_SOCIALE o un clan e anzi neanche presuppone che l’RAGIONE_SOCIALE in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276109).
Dall’altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità COGNOMEa condotta, lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l’attività COGNOMEe associazioni previste nel medesimo art. 416-bis cod. pen. Si richiede, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione COGNOME‘elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del RAGIONE_SOCIALE, come ritenuto da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253218) che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257240). Si deve richiamare, infine, la regola interpretativa fissata da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01, che ha così deciso: «La circostanza aggravante COGNOME‘aver agito al fine di agevolare l’attività COGNOME associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE ha natura soggettiva inerendo ai motivi a RAGIONE_SOCIALE, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole COGNOMEa finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe».
12.4.2. Questi essendo i principi di diritto che governano la materia, giova anche precisare che la Corte di appello, sul punto, ha motivato in maniera lineare, logica e priva di contraddittorietà, circa i profili di responsabilità riconducibi
COGNOME. In particolare, la Corte rappresenta come sia risultato accertato che COGNOME e i correi gestissero una serie di sale gioco ubicate in territorio messinese; il controllo di tali attività veniva svolto – prosegue la sentenza impugnata piegando i titolari agli interessi del gruppo, ovvero rendendo gestori COGNOMEe varie sale gioco determinati esponenti del clan, tra i quali figurava appunto il COGNOME (vengono prese in considerazione, in special modo, le vicende inerenti tanto l’agenzia sita a RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, quanto il ritrovo denominato “Maracanà”).
Fondamentale importanza ha assunto – secondo l’ottica valutativa prescelta dalla Corte distrettuale – il contenuto COGNOMEe intercettazioni versate in atti, COGNOMEe qu la sentenza impugnata offre una valutazione compiuta e priva di forme di illogicità e che, pertanto, non possono essere oggetto di rilettura, nel corso del giudizio di legittimità. Va ricordato, infatti, che la portata dimostrativa del contenuto COGNOME conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri COGNOMEa logica e COGNOMEe massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, COGNOME, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento COGNOMEa prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3 n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME, Rv. 237994). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo COGNOMEa sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale vizio di travisamento COGNOMEa prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura COGNOMEe conversazioni versate in atti – e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato – al fine di ricavarne esiti difformi. RAGIONE_SOCIALE, come detto, non consentita in sede di legittimità.
Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali ed aderente alle emergenze istruttorie, dunque, il ricorrente articola obiezioni di RAGIONE_SOCIALE eminentemente confutativo che, nell’accreditare una diversa esegesi COGNOMEe singole evidenze fattuali (dalla portata semantica da attribuire al contenuto COGNOMEe
intercettazioni, sino alle modalità di emersione COGNOMEa aggravante mafiosa, nella declinazione soggettiva COGNOME‘agevolazione), non riescono ad enucleare, nel provvedimento impugnato, specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o di contraddittorietà e, quindi, non valgono ad eccitare l’esercizio del potere censorio del giudice di legittimità.
12.5. Il sesto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO e il terzo motivo de ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO possono essere presi congiuntamente in considerazione, avversando entrambi la decisione di ritenere sussistente la contestata recidiva (motivi rispettivamente enumerati, in parte espositiva, sub 10.6 e 10.10.). I motivi sono fondati.
Le doglianze esposte in sede di gravame sono adeguatamente sintetizzate, nella impugnata decisione (pag. 26), ma la motivazione adottata dalla Corte territoriale, in merito, risulta particolarmente carente. Tale vuoto argomentativo assume rilievo viepiù significativo, a fronte del fatto che l’applicazione COGNOME recidiva aveva comportato, in primo grado, un incremento sanzionatorio particolarmente significativo, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione; a fronte di specifiche censure e vista la presenza di un incremento sanzionatorio di tale peso, sarebbe stato necessario un maggior impegno motivatorio, per sostenere la decisione reiettiva. Sul punto, dunque, deve procedersi all’annullamento con rinvio COGNOMEa sentenza impugnata, con assorbimento anche del settimo motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO e del quarto motivo del ricorso COGNOME‘AVV_NOTAIO (motiv rispettivamente enumerati, in parte espositiva, sub 10.7 e 10.11).
13. Da rigettare sono tutti i motivi del ricorso – articolato in sei motivi presentato da NOME COGNOME, soggetto condannato in primo grado alla pena, poi confermata in appello, di tredici anni di reclusione, per i reati sub 1 (art. 416bis cod. pen.) e 7 (detenzione aggravata di arma clandestina) COGNOMEa rubrica.
13.1. Con il primo motivo, si ripropone il tema COGNOMEe eccezioni preliminari, ossia una doglianza alla quale la Corte ha comunque risposto, sostenendosi essere nulla la sentenza, per assenza di motivazione (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 11.1.) La censura – oltre ad essere aspecifica e semplicemente ripetitiva di quanto già dedotto in sede di appello – è esattamente corrispondente alla analoga doglianza, sussunta nella seconda parte del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME (supra, par. 7.1.2). È possibile, quindi, operare un mero rinvio alle considerazioni colà svolte.
13.2. Il secondo motivo aggredisce la ritenuta responsabilità per il fatto sub 7 (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 11.2.). La Corte territoriale ricava la prova COGNOMEa responsabilità, essenzialmente, dal contenuto di una conversazione intercettata, intercorsa fra COGNOME e COGNOME, nel corso COGNOMEa quale il primo si
NOME(
dichiara anzitutto custode di un’arma consegnatagli da COGNOME e nella quale, a seguire, i due conversanti si confrontano sulle modalità più adeguate per “ripulire” l’arma, attraverso soprattutto la cancellazione del numero di matricola COGNOMEa stessa. La difesa, nel motivo ora in esame, contesta non l’oggetto COGNOMEa conversazione (sarebbe a dire, il fatto che il contenuto COGNOMEa stessa fosse proprio una pistola), bensì la identificazione del “NOME“, al quale se ne riporta la titolarità, proprio nel ricorrente COGNOME.
La sentenza impugnata, sul punto specifico, adotta però una motivazione dettagliata, coerente ed esaustiva, giungendo alla conclusione che i due dialoganti si riferiscano proprio a COGNOME, soprattutto in forza del riferimento al fatto c quest’ultimo si trovasse, all’epoca, in regime di semilibertà. Il motivo di ricorso allora, non può che essere ritenuto inammissibile, risolvendosi esso nell’auspicio di una rilettura COGNOME‘intercettazione, ad opera di questa Corte (si può limitare, quindi, ad operare un mero richiamo a quanto sopra già precisato, in ordine ai limiti del sindacato riservato a questa Corte, circa il contenuto COGNOMEe captazioni).
13.3. Il terzo e il quinto motivo scaturiscono da una comune prospettiva e, presentando tratti esattamente sovrapponibili, ben si prestano alla trattazione congiunta (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 11.3. e 11.5.).
13.3.1. Con il terzo motivo, la difesa attacca la ritenuta aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen., ritenuta nella declinazione COGNOME‘agevolazione mafiosa, inerente al reato di detenzione di arma clandestina ascritto in rubrica sub 7. La Corte di appello, sul punto, fonda il proprio convincimento sulla affermazione di sussistenza di una “chiara riferibilità COGNOME‘arma … agli interessi del gruppo”, facen riferimento, in pratica, alla gestione condivisa COGNOMEa stessa, da parte di una pluralità di soggetti. Perviene alla conclusione COGNOMEa riferibilità COGNOMEa stessa al clan, poi, fatto che i dialoganti abbiano manifestato l’intenzione di cancellarne il numero di matricola. La motivazione, inoltre, muove dall’assunto COGNOMEa irragionevolezza di una operazione teorica volta a separare lo specifico episodio dalla vita associativa nel suo complesso.
Trattasi di motivazione del tutto congruente e logica, oltre che priva di profili distonici, che non viene disarticolata dalle deduzioni difensive; questa si sostanziano, infatti, in una critica meramente oppositiva, non in grado di esaltare vizi concretamente deducibili nel giudizio di legittimità.
13.3.2. Il quinto motivo avversa la ritenuta sussistenza COGNOMEa natura armata del RAGIONE_SOCIALE. Ci si può allora rifare, in maniera integrale, alle valutazioni espresse con riferimento al terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, non potendosi fare altro, che pervenire alle medesime conclusioni (supra, par. 5.2.).
13.4. Con il quarto Motivo, viene contestata la ritenuta partecipazione del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis cod. pen. (motivo enumerato, in
parte narrativa, sub 11.4.). Sostiene la difesa che il ricorrente, lungi dal divenire organico alla cosca, si sia limitato a interfacciarsi – peraltro in maniera saltuaria solo per interposta persona – con NOME COGNOME; ciò sarebbe avvenuto in un contesto temporale particolare e circoscritto, allorquando lo stesso era stato da poco rimesso in libertà, dopo oltre un decennio di ininterrotta carcerazione, circostanza che – in ipotesi difensiva – gli avrebbe impedito di apprezzare compiutamente l’esistenza e l’operatività di un organismo malavitoso di nuova costituzione.
13.4.1. Si tratta di obiezioni che, oltre a indurre a una rivalutazione in fatto non scalfiscono la saldezza COGNOMEa decisione COGNOMEa Corte territoriale. Secondo l’impugnata sentenza, infatti, COGNOME è da ritenere intraneo all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, sulla scorta del ferreo collegamento logico, fra dati di oggettiva valenza e di significato non controvertibile.
In particolare, vi è in sentenza il riferimento al fatto di aver preso parte a “pestaggio” di NOME COGNOME; vi è il rilevante apporto – certo causalmente efficiente, ai fini del rafforzamento e COGNOMEa prosecuzione COGNOMEe attività del clan rappresentato dall’aver fornito armi al RAGIONE_SOCIALE e, infine, vi è la condott partecipativa al fatto estorsivo perpetrato in danno di NOME COGNOME, di cui al capo 3) COGNOMEa rubrica. A fondamento del convincimento espresso dalla Corte territoriale, circa l’organicità di COGNOME alla cosca, vengono poste le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME e il contenuto di numerose captazioni telefoniche; viepiù rafforzativa di tale intraneità, del resto, è considerata la vicend sussunta al capo 7 COGNOMEa rubrica, concernente la disponibilità di una pistola.
13.4.2. La difesa, come detto, svolge una critica che è fattuale e che non riesce ad enucleare la sussistenza di vizi rilevanti nel giudizio di legittimità; ten poi di sminuire l’efficacia dimostrativa dei vari elementi, o contestandone la stretta materialità, ovvero affermando, del tutto apoditticamente, la impossibilità di trarne la conclusione circa l’esistenza di un consapevole e rilevante contributo, offerto dal ricorrente all’organismo associativo
13.5. Il sesto motivo inerisce al diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 11.6). Trattasi di doglianza aspecifica, che non prospetta la sussistenza di elementi positivamente valutabili e idonei a fornire difformi lumi; possono richiamarsi, sul punto, le considerazioni fatte in altra parte COGNOMEa presente motivazione, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME (supra, par. 7.3.).
14. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è complessivamente infondato.
Il ricorrente ha riportato condanna per essere stato ritenuto promotore e organizzatore COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa di cui al capo 1) e del RAGIONE_SOCIALE dedito al RAGIONE_SOCIALE descritto al capo 15), nonché per avere organizzato attività di raccolta di scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi (capi 5) e 10), per una estorsione ai danni del gestore di una sala giochi (capo 2), per la detenzione di un’arma comune da sparo (capo 7), per una fattispecie di minaccia di cui all’art. 611 cod. pen. (capo 9) e una di acquisto di sostanza stupefacente a fine di cessione a terzi (capo 19).
Non viene proposta alcuna censura in relazione a quest’ultimo reato e, per le ragioni di seguito esposte, deve ritenersi che alcuna critica sia stata formulata anche con riguardo al capo 5).
14.1. Il primo motivo verte sulla configurabilità COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa e sulla dimostrazione COGNOMEa partecipazione, alla stessa, COGNOME‘imputato NOME COGNOME.
In relazione alla prima parte COGNOMEa censura, vanno richiamate le considerazioni svolte a proposito COGNOMEa posizione di NOME COGNOME al par. 5.1 del considerato in diritto (a tale parte COGNOMEa motivazione deve intendersi il riferimento compiuto nei richiami operati anche in seguito).
Invero, sono state ampiamente illustrate le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, il vincolo associativo e l’assenza di elementi idonei a supportare l’affermazione difensiva COGNOMEa configurabilità di un gruppo non organizzato di soggetti legati, invece, dal solo legame derivante dal carisma criminale di NOME COGNOME.
Sono inoltre stati illustrati gli elementi dimostrativi COGNOMEa ricorrenza deg ulteriori requisiti COGNOMEa esteriorizzazione e COGNOMEa manifestazione espressa COGNOMEa forza di intimidazione derivanti dallo specifico legame nel contesto di una struttura associativa organizzata secondo ruoli ben precisi.
Del tutto generica è, in tale cornice, la contestazione COGNOMEa motivazione avente ad oggetto il ruolo associativo COGNOME‘imputato, non ravvisandosi alcun profilo di illogicità o contraddittorietà COGNOMEa motivazione e sostanziandosi la critica nella mera enunciazione dei segnalati vizi, senza alcuna specificazione COGNOMEe ragioni poste a fondamento COGNOMEa critica.
Ciò a fronte di una motivazione che, alla luce di elementi specifici, concreti e fattuali adeguatamente circostanziati, ha illustrato le ragioni poste a giustificazione COGNOMEa ricostruzione del ruolo associativo di primo piano svolto da COGNOME il cui carisma criminale è stato giudicato “indiscusso”, ma non già quale unico elemento posto a giustificazione COGNOMEa decisione di condanna.
Sono stati valorizzati, piuttosto, i contatti continui con gli associati, alcuni quali destinatari di concreti aiuti mediante la fornitura di mezzi di sostentamento, le disposizioni impartite per il recupero COGNOMEa refurtiva degli oggetti sottratti
quartiere, l’esistenza di un fondo comune gestito dallo stesso imputato e funzionale a garantire un supporto anche ai singoli »associati in difficoltà, la gestione COGNOMEe attività di comando del gruppo presso il bar di proprietà COGNOMEa sorella NOME COGNOME e previe convocazioni effettuate tramite la stessa.
La sentenza ha inoltre riportato una serie di circostanze fattuali attestanti l’effettivo controllo del territorio da parte COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e l’operare tip secondo modalità proprie COGNOMEe associazioni mafiose rispetto alle quali il ricorso non ha proposto alcuna specifica censura.
Il motivo in esame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente rivalutativo e, comunque, generico.
14.2. Anche con riguardo alla natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, dunque al secondo motivo di ricorso, può essere operato un richiamo integrale alle considerazioni esposte al par. 5.2. riferite al coimputato COGNOME, sia per i principi di diritto solitamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, sia per le considerazioni fattuali riferite alla singola fattispecie in esame
Giova ribadire, fermo quanto si dirà a proposito del capo 7) e COGNOMEa parallela posizione (sul punto in esame) anche di NOME COGNOME, che la sentenza impugnata si è attenuta ai principi costantemente applicati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte spiegando, in termini solo genericamente oggetto di critica, le ragioni COGNOMEa configurabilità COGNOME‘aggravante.
14.3. È inammissibile, in quanto rivalutativo e generico, il motivo di ricorso relativo al capo 2).
Si tratta COGNOMEa fattispecie di estorsione continuata, aggravata ai sensi COGNOME‘art 416-bis.1. cod. pen., commessa da NOME COGNOME ai danni di tale NOME, gestore di una sala giochi, costretto a consegnare una somma di denaro di 2.500 euro.
La ricostruzione del fatto è avvenuta sulla scorta di intercettazioni, con particolare riferimento ad una conversazione del 28 febbraio 2018 nel corso COGNOMEa quale NOME COGNOME, parlando con COGNOME e appreso che l’estorto aveva versato la somma di 2.500 euro, aveva sollecitato il ricorrente a richiedere il pagamento di somme ulteriori.
La Corte di appello ha preso in considerazione la tesi difensiva secondo cui il “NOME” COGNOMEa conversazione non era altro che il fratello di NOME, tenuto conto COGNOMEa illogicità COGNOMEa prospettazione.
La censura si palesa in tutta la sua estrema vaghezza laddove si limita a lamentare un travisamento probatorio per non essere stata accertata la natura del «rapporto personale/economico che legava “NOME” a COGNOME e NOME» e l’esatta individuazione, dalla disamina COGNOMEa intercettazione, di una condotta effettivamente estorsiva.
Si tratta di una censura estremamente generica che trascura l’effettivo contenuto COGNOMEa captazione, siccome oggetto di insindacabile interpretazione dei giudici di merito, omettendo, inoltre, di considerare la circostanza indicata da COGNOME per sollecitare l’interlocutore a chiedere altri soldi a “NOME“, ossia i suoi cospicui guadagni con il RAGIONE_SOCIALE.
Ciò dimostra, in uno con la veemenza COGNOMEa sollecitazione di COGNOME al proprio interlocutore e l’emersa estraneità di COGNOME alla gestione COGNOME‘attività di RAGIONE_SOCIALE, l’impossibilità di rinvenire una qualsiasi (lecita) ipotesi alternativa dei rapporti tra l’imputato e la vittima COGNOME‘estorsione.
14.4. Il quarto motivo riguarda l’affermata sussistenza COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione al delitto di estorsione ai danni “NOME” di cui al paragrafo precedente.
La censura è inammissibile stante, ancora una volta, la sua genericità giacché argomentata esclusivamente sulla scorta di una asserita “mera petizione di principio” che caratterizzerebbe la motivazione resa dal provvedimento impugnato sul punto.
Invero, la circostanza che nella vicenda in esame siano stati coinvolti due partecipi (uno dei quali, peraltro, con posizione di vertice) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustifica l’affermazione secondo cui vi era l’interesse COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE a costituire una sorta di collante o ispirazione di fondo funzionale a determinare la condotta estorsiva.
Si tratta di argomento effettivo rispetto al quale si palesa mera confutazione l’affermazione secondo cui si tratterebbe di una semplice petizione di principio.
14.5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto versato in fatto e teso a sollecitare a questa Corte una, non consentita, disamina di profili di merito.
La censura riguarda il capo 7) avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di una pistola aggravata ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.1. cod. pen.
Sul punto possono essere richiamate, in primo luogo, le considerazioni svolte al par. 13.2. del considerato in diritto a proposito del coimputato NOME COGNOME che aveva consegnato a COGNOME la pistola COGNOMEa quale questi si è dichiarato custode nel corso di una conversazione con NOME COGNOME.
All’esito di un completo, coerente e logico esame COGNOMEa conversazione, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che l’oggetto COGNOMEa stessa era, pacificamente, un’arma da fuoco, non potendo essere interpretati altrimenti i riferimenti al fatto che si trattava di qualcosa di pericoloso o rischioso da detenere, di un oggetto al quale sarebbe stato opportuno cancellare qualcosa, magari utilizzando l’acido, un trapano o una lima.
Ineccepibile, altresì, la ricostruzione secondo cui il ricorrente aveva anche la disponibilità di un’altra arma.
Si è detto in altra parte COGNOMEa motivazione, con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sul punto, di come l’attività interpretativa dei dati captativi si insuscettibile di censura (par. 12.4.2.), laddove esente da evidenti vizi motivazionali e tale richiamo deve essere operato anche ai fini di interesse nella disamina del motivo di ricorso relativo al capo 7) ove l’illustrazione COGNOMEa disponibilità COGNOME‘arma da parte di NOME COGNOME è stata compiuta in termini tutt’altro che dubitativi («che tale oggetto sia un’arma da fuoco non v’è dubbio alcuno»).
Alla luce di tali rilievi, dunque, il motivo di ricorso è inammissibile.
14.6. Il sesto motivo di ricorso, benché la rubrica contenga la menzione dei capi 5) e 10) (entrambi aventi ad oggetto l’organizzazione e la gestione di raccolta di scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi) appare univocamente riferito alla sola fattispecie di cui al capo 10), non contenendo alcuna critica alla motivazione COGNOMEa sentenza sull’altra imputazione.
Anche a tale proposito possono essere richiamate le motivazioni illustrate a proposito del motivo di ricorso sollevato nell’interesse del coimputato NOME COGNOME (par. 12.4.).
A fronte di una motivazione che ha congruamente illustrato le ragioni per le quali NOME COGNOME, unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stato ritenuto responsabile del delitto di raccolta e gestione di scommesse non autorizzate avendo gestito una rete di sale giochi a RAGIONE_SOCIALE rapportabili alle piattaforme telematiche bet35 e bgamingEMAIL , con specifico riguardo al flusso di scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi, la critica si sofferma su aspetti non decisivi e, comunque, aliunde superati.
Le interessenze dei coimputati sono state oggetto di ampia illustrazione, così come la riferibilità degli interessi di gestione COGNOMEa raccolta COGNOMEe scommesse sulle citate piattaforme.
La Corte di appello si è soffermata, nel dettaglio, sulle distinte posizioni descrivendo l’attività e l’interesse dei singoli e del RAGIONE_SOCIALE intero ai prof derivanti dalla raccolta e COGNOMEa gestione COGNOMEe scommesse.
Palesemente inidonea ad integrare una effettiva contestazione si rivela la mera affermazione circa la mancata distinzione tra l’attività estorsiva di cui al capo 2) (invece confinata ad una singola ipotesi estorsiva che ha visto come vittima tale “NOMENOME) e quella di gestione diretta COGNOMEe scommesse; tra le due fattispecie, peraltro, non è configurabile alcuna forma di incompatibilità.
Da ciò consegue l’inammissibilità anche COGNOMEa censura in esame.
14.7. È infondato il settimo motivo riferito al reato di cui al capo 9) ascritto NOME COGNOME e NOME COGNOME in concorso.
Entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’ar
611 cod. pen., aggravato ai sensi COGNOME‘art. 416-bis.l. cod. pen. per avere, con minaccia caratterizzata dal metodo RAGIONE_SOCIALE e per favorire l’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1), determinato NOME COGNOME a commettere il reato di falsa testimonianza dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale n. 153/17 r.g.n.r.
I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la condotta in concorso di COGNOME e COGNOME tesa a procacciare una deposizione testimoniale compiacente in favore COGNOME‘associato NOME COGNOME, in relazione ad un procedimento penale che lo aveva visto destinatario COGNOMEa misura cautelare COGNOMEa custodia in carcere per il delitto di rapina commesso in concorso, tra gli altri, con NOME COGNOME.
La ricostruzione è stata operata con il ricorso a intercettazioni, videoriprese e acquisizioni documentali.
In particolare, è emerso che il 27 marzo 2018, presso la sala RAGIONE_SOCIALE Sud, NOME COGNOME e NOME COGNOME, discutevano COGNOMEa possibilità di depotenziare alcune acquisizioni investigative a carico di COGNOME predisponendo alcune dichiarazioni compiacenti tese a dimostrare che l’Ugo di alcune intercettazioni non fosse NOME COGNOME, bensì NOME COGNOME, titolare del ristorante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ciò al fine di favorire la presentazione di un’istanza di scarcerazione nell’interesse COGNOMEo stesso COGNOME.
Si sarebbe così potuta spiegare l’espressione «dobbiamo raccogliere i soldi e glieli dobbiamo mandare a NOME» come riferita a NOME e a un conto da saldare presso il suo ristorante, piuttosto che come denaro da raccogliere e inviare a NOME COGNOME per ragioni illecite.
La sequenza agli avvenimenti successivi all’accordo è stata ampiamente illustrata in sentenza con particolare riguardo all’attivazione di COGNOME per far pervenire il messaggio a COGNOME, all’acquisizione COGNOMEa disponibilità da parte di quest’ultimo, secondo quanto dallo stesso fatto pervenire dal carcere ove si trovava detenuto, a fornire il proprio contributo nel contesto COGNOMEo svolgimento del procedimento a carico di NOME COGNOME il quale ne chiedeva la definizione con le forme del giudizio abbreviato condizionato all’escussione proprio di COGNOME.
I giudici di merito hanno, altresì segnalato come quest’ultimo, escusso nel corso di quel procedimento, avesse reso dichiarazioni ritenute poco credibili ma proprio nel senso auspicato da COGNOME e COGNOME, ossia che era creditore di una somma di denaro da NOME COGNOME per una cena non pagata presso il proprio ristorante.
La dimostrazione del perfezionamento COGNOMEa condotta violenta e intimidatoria verso il teste è stata argomentata attraverso l’esito COGNOMEe intercettazioni dalle qual è emerso che COGNOME, appreso COGNOMEa richiesta di COGNOME e COGNOME, si era messo
immediatamente a disposizione.
La sentenza si è ampiamente soffermata sui rilievi difensivi, evidenziando, da un lato, la riferibilità COGNOME‘interesse alla coartazione di COGNOME, all’associazi mafiosa di cui al capo 1), ravvisando anche la metodologia mafiosa e, dall’altro, la significatività COGNOMEa circostanza che avrebbe dovuto riferire COGNOME nell’economia complessiva COGNOMEa vicenda cautelare che interessava COGNOME, oltre alla certa riferibilità COGNOMEa messa a disposizione da parte COGNOMEo stesso COGNOME, il cui iniziale rifiuto di rendere la propria deposizione in più circostanze davanti al Tribunale di Bercellona Pozzo di Gotto è stato inteso come confermativo COGNOMEe pressioni ricevute.
Si tratta di motivazione esente da qualsiasi vizio e da ogni manifesta illogicità. L’esistenza COGNOMEa minaccia nei confronti di COGNOME – che, in effetti, è stat chiamato a deporre a seguito di richiesta di abbreviato condizionato alla sua deposizione – è stata desunta logicamente dalla intercettazione nella quale si riferisce che si sarebbe rivolto a COGNOME carne al “signor COGNOME“.
Altrettanto logicamente la Corte ha ricavato la dimostrazione COGNOMEa coartazione proprio dalle esitazioni (altrimenti non giustificate) a presentarsi e rendere l dichiarazioni favorevoli a COGNOME.
Indirettamente conferma la ricostruzione COGNOMEa sentenza impugnata il fatto che il tema COGNOME‘erronea identificazione di COGNOME (come il soggetto del quale si parlava nella conversazione posta a fondamento COGNOMEa sua responsabilità) era stato introdotto dal coimputato NOME COGNOME la cui dichiarazione, evidentemente (tenuto conto del suo ruolo di coimputato nella vicenda) sarebbe stata più credibile ove supportata da altre deposizioni convergenti.
La motivazione, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è tutt’altro che parziale e viziata.
14.8. È inammissibile, in quanto rivalutativo e basato su argomenti di merito, l’ottavo motivo avente ad oggetto la partecipazione di NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 15).
In punto di sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE possono essere, ancora una volta, richiamate le considerazioni svolte al par. 10.5. avente ad oggetto la posizione di NOME COGNOME.
Delineata, in termini ineccepibili e solo genericamente censurati, la sussistenza del RAGIONE_SOCIALE, deve essere segnalato come la posizione del ricorrente sia stata oggetto di puntuale disamina tramite il richiamo alle dichiarazioni di NOME COGNOME, del coimputato NOME COGNOME, del collaboratore NOME COGNOME.
Il ruolo di vertice del ricorrente è stato lumeggiato disattendendo la tesi difensiva secondo la quale assumerebbe rilievo decisivo l’assenza di contatti de
visu con alcuni degli associati, stante la continuativa attività, nell’ambito d rapporti intersoggettivi stabili, di finanziamento COGNOMEe operazioni di acquisto COGNOMEa sostanza stupefacente dalla Calabria.
Parimenti, è stato analizzato il diverso atteggiamento tenuto da NOME COGNOME e dal ricorrente in esame rispetto ad NOME COGNOME circa agli obblighi assunti verso l’RAGIONE_SOCIALE atteso che si trattava di soggetto il cui padre era legato a rapporti personali proprio con COGNOME.
Sul punto, è stato richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’eventuale sussistenza di contrasti interni al RAGIONE_SOCIALE non comporta, di per sé, l’esclusione del vincolo associativo.
Il ricorso si colloca in termini meramente avversativi rispetto a tali considerazioni atteso che tende a rivalutare la motivazione resa relativamente ai rapporti con NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché alla loro condotta.
Né appare idonea, anche solo in astratto, a smentire la ricostruzione di cui alla sentenza, la circostanza che nel periodo di interesse, NOME COGNOME (non già il ricorrente in esame) si trovasse sottoposto alla misura alternativa COGNOMEa semilibertà.
Tanto più le censure palesano tutta la loro natura di istanze rivalutative di natura fattuale, se solo si considera come le stesse non operino confronto alcuno con il contenuto COGNOMEe captazioni, siccome sintetizzate in sentenza in funzione COGNOMEa dimostrazione COGNOMEa esistenza del vincolo associativo e COGNOMEa effettiva partecipazione al RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME, stante la sua acclarata adesione al patto associativo.
14.9. Il nono motivo è inammissibile in quanto generico.
Il ricorrente, all’esito del giudizio di primo grado si è visto infliggere la pe finale di venti anni di reclusione per effetto del criterio moderatore di cui all’a 78 cod. pen. secondo il calcolo esplicitato a pag. 352 COGNOMEa sentenza.
All’esito del riconoscimento COGNOMEa continuazione con i reati di cui alle sentenze COGNOMEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 18 maggio 2020 e del 12 luglio 2021, nonché COGNOMEa Corte di appello di COGNOME Calabria del 13 gennaio 2022, COGNOME si è visto comminare la medesima pena finale di venti anni di reclusione, previa riduzione per il rito.
Il ricorso non indica quale concreto pregiudizio sia derivato dalla mancata indicazione specifica COGNOMEa motivazione posta a fondamento COGNOMEa determinazione del trattamento sanzionatorio.
Da quanto esposto deriva il complessivo rigetto del ricorso.
15. Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è, nel complesso, infondato.
L’imputato ha riportato condanna per i reati di cui ai capi 9) e 10) ascritti anche a NOME COGNOME del quale è stato ritenuto concorrente, per i reati di intestazione fittizia di cui all’art. 512-bis cod. pen. descritti ai capi 12), 13), al capo 1) del procedimento penale n. 5639/21 r.g.n.r. riunito al presente.
15.1. Per quanto attiene al primo motivo avente ad oggetto la fattispecie di cui all’art. 611 cod. pen. ascritta all’imputato al capo 9), possono essere richiamate le considerazioni svolte a proposito del coimputato NOME COGNOME al par. 14.7. in risposta al settimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di quel ricorrente.
Si tratta di fattispecie ascritta a COGNOME in concorso e sono state già ampiamente illustrate le ragioni per le quali le censure proposte avverso la ricostruzione operata in sentenza debbono essere giudicate infondate.
I rilievi sollevati dalle difese dei ricorrenti sono sovrapponibili e possono essere richiamate le considerazioni già svolte, con conseguente infondatezza COGNOMEa censura in esame.
15.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda il reato di cui al capo 10) (gestione di raccolta scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi in concorso con NOME COGNOME) ed è totalmente rivalutativo.
Oltre a richiamare le considerazioni svolte ai parr. 12.4. e 14.6. aventi ad oggetto le posizioni dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, si segnala che l’individuazione di COGNOME come il soggetto al quale NOME COGNOME (per il quale l’affermazione di responsabilità è ormai definitiva) e COGNOME facevano riferimento nel corso di una conversazione avente ad oggetto proprio la gestione COGNOME‘attività di raccolta di scommesse, è stata operata in termini ineccepibili.
Invero, a supporto COGNOME‘affermazione la Corte messinese ha richiamato il complesso COGNOMEe emergenze investigative dalle quali è risultato ampiamente dimostrato l’interesse di COGNOME (oltre alla sua diretta gestione) verso le attivit di raccolta COGNOMEe scommesse non autorizzate.
Egli si occupava di gestire direttamente i rapporti con i dirigenti maltesi COGNOMEe piattaforme.
Peraltro, il diretto coinvolgimento nella gestione di tali attività risulta anc dalle captazioni riferite ad altri reati pure ascritti a COGNOME, come, ad esempio capi 12) e 8) (benché, per quest’ultimo, sia stata pronunciata assoluzione) atteso che dalle relative emergenze risulta un consistente interesse COGNOME‘imputato per il settore dei giochi e COGNOMEe scommesse, sia attraverso l’intestazione fittizia di attivit che mediante la gestione diretta COGNOMEe stesse.
A fronte di una motivazione così strutturata, la mera affermazione COGNOMEa mancata (certa) emersione COGNOMEa penale responsabilità COGNOME‘imputato risulta una mera generica tesi difensiva.
15.3. Il terzo motivo ha ad oggetto i reati di intestazione fittizia di cui ai c 12) e 13).
Con riferimento al capo 12), la sentenza ha sviluppato argomentazioni congrue ed esenti da vizio alcuno atteso che ha illustrato sia la natura fittiz COGNOME‘intestazione COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, anche ricorrendo a intercettazioni tra COGNOME ed alcuni dipendenti, sia tenendo conto COGNOME‘entità del denaro investito nell’attività; denaro ritenuto non compatibile con le capacità economiche di COGNOME, fittizio intestatario.
Costui, nella ricostruzione COGNOMEa sentenza, è stato chiamato a ricoprire l’incarico di vicepresidente COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE solo per la sua fama nazionale e internazionale di abile giocatore di biliardo e l’intestazione COGNOME‘attività allo stesso NOME, per co desunto, ancora una volta, da captazioni è avvenuta nella consapevolezza di COGNOME (sottoposto alla misura COGNOMEa sorveglianza speciale) di poter essere destinatario di misure di prevenzione di natura patrimoniale.
Toccano solo in parte profili ampiamente esaminati in sentenza le censure riferite alla natura COGNOME‘attività COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE (ossia di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) asseritamente priva di un patrimonio suscettibile di essere sottoposto a confisca, dovendosi ritenere congrua la motivazione relativa alla entità del patrimonio investito effettivamente da COGNOME anche in ragione di quelle
Con specifico riguardo all’elemento soggettivo costituto dallo scopo di eludere i temuti provvedimenti in materia di misure di prevenzione, di certa pregnanza si palesa il richiamo all’intercettazione nel corso COGNOMEa quale COGNOME, proprio all’interno dei locali COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, ricorda a NOME COGNOME che sono proprio loro ad essere nell’occhio del ciclone e, dunque, i più mirati di tutti.
La valutazione compiuta sul punto è del tutto logica e priva di evidenti frizioni, così come esente da vizi è l’affermazione COGNOMEa configurabilità, anche in un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di un patrimonio suscettibile di ablazione essendo emersa la circostanza che l’imputato ha investito nell’attività una ingente somma di denaro (oltre 100.000 euro).
La circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia priva di patrimonio è stata meramente affermata dal ricorrente che non ha spiegato per quale ragione le associazioni non riconosciute non possano avere un proprio patrimonio.
In relazione alle censure rivolte all’affermazione COGNOMEa penale responsabilità in ordine al capo 13) si osserva che la vicenda COGNOMEa quale è stato imputato il ricorrente è quella COGNOME‘intestazione fittizia COGNOME‘Internet Point “RAGIONE_SOCIALE” ad opera di NOME COGNOME e NOME COGNOME la cui intestazione è stata ricostruita sulla base di una intercettazione del 18 ottobre 2018 intervenuta tra i due dalla quale i giudici di merito hanno tratto la prova COGNOMEa comune intenzione di
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intraprendere un’attività di raccolta scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi e l’esercizio del gioco d’azzardo.
Le spese per l’avvio COGNOME‘attività sono state sostenute da COGNOME e il dato è stato giudicato decisivo per affermare la fittizietà COGNOME‘intestazione a COGNOME.
Anche il dato COGNOMEa breve durata COGNOME‘attività costituisce elemento esaminato in sentenza e funzionale a dimostrare la riferibilità COGNOMEa effettiva titolarità propri COGNOME che ha deciso la chiusura a seguito COGNOMEa perquisizione del locale del 14 novembre 2018.
È stata motivatamente esclusa, anche tenuto conto di tale circostanza, l’insussistenza del fatto, essendo stata valutata come circostanza sintomatica, piuttosto, COGNOMEa riferibilità COGNOME‘azienda a COGNOME e COGNOMEa consapevolezza, da parte di COGNOME, COGNOMEa fittizietà COGNOME‘intestazione.
Da quanto esposto discende l’infondatezza del motivo di censura.
15.4. Il quarto motivo è infondato.
La critica riguarda la contestazione di cui al procedimento riunito n. 5639/21 r.g.n.r. che ha ad oggetto il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. relativamen alla fittizia intestazione COGNOMEe attività RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e Ritrovo COGNOMEo Stretto.
Sin dal giudizio di primo grado l’attività citata da ultima è stata esclusa dal perimetro COGNOME‘affermazione COGNOMEa penale responsabilità COGNOME‘imputato che ha avuto ad oggetto però il Bar del RAGIONE_SOCIALE e L’antica RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i beni sono stati sottoposti anche a confisca ai sensi degli artt. 12sexies legge 306 del 1991 e 240 cod. pen.
NOME COGNOME (figlia COGNOME‘imputato) ha acquistato il RAGIONE_SOCIALE il 19 giugno 2018 e l’RAGIONE_SOCIALE (ove il padre lavorava come cuoco) il 22 ottobre 2020.
La sentenza di appello ha ricostruito le ragioni per le quali l’effettivo dominus COGNOMEe attività commerciali è stato ritenuto il padre NOME COGNOME.
Questi, infatti, è risultato essere colui che si occupava di impartire ordini e direttive al personale (predisponendone anche i turni), intratteneva i rapporti con i fornitori, stabiliva le strategie aziendali finalizzate ad incrementare gli utili.
Proprio l’imputato si è occupato di reperire il locale (contrattando anche il relativo canone di locazione) ove esercitare l’attività COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di merito hanno richiamato un cospicuo compendio intercettativo dal quale, analogamente a quanto sostenuto a proposito di altre attività commerciali (ad esempio, RAGIONE_SOCIALE) hanno concluso che l’intestazione aveva la finalità di schermare l’effettiva titolarità COGNOME‘azienda in funzione COGNOMEo scopo, da un lato, d eludere l’applicazione COGNOMEe misure di prevenzione patrimoniali e, dall’altro, di
offrire uno strumento finalizzato a compiere attività di ricettazione, e reimpiego di utilità illecite.
La motivazione su tale aspetto si lega indissolubilmente con la logica ricostruzione COGNOMEa figura di COGNOME come soggetto gravitante nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE capeggiato da NOME COGNOME meglio tratteggiato al capo 1) COGNOMEa rubrica imputativa, piuttosto che come promotore e organizzatore di altro autonomo RAGIONE_SOCIALE, come originariamente prospettato mediante la descrizione COGNOME‘imputazione di cui al capo 8) dalla quale lo stesso COGNOME è stato definitivamente assolto.
La censura avente ad oggetto la mancata valutazione COGNOMEa consulenza COGNOME è inammissibile.
Deve essere ribadito che l’omessa disamina di un elemento informativo ritualmente introdotto nel processo può essere oggetto di motivo di ricorso in sede di legittimità solo, fra l’altro, ove venga illustrata la decisività del asseritamente non considerato.
Oltre a quanto già segnalato al par. 3, va ribadito, infatti, che «il ricorso pe cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento COGNOMEa prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattual o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova COGNOMEa verità COGNOME‘elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché COGNOMEa effettiva esistenza COGNOME‘atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza COGNOMEa motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno COGNOME‘impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv. 249035 e, sostanzialmente, anche Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).
Totalmente rivalutativi, invece, sono i rilievi aventi ad oggetto la riferibilit NOME COGNOME COGNOMECOGNOMEattività imprenditoriale, benché lo stesso abbia allegato di essersi limitato a svolgere attività lavorativa nei locali dei quali solo la fi avrebbe avuto l’effettiva disponibilità.
Sul punto, come segnalato, la sentenza ha ampiamente e congruamente motivato, mentre le argomentazioni riferite alle verifiche che non sarebbero state adeguatamente compiute assumono significato e finalità meramente congetturale.
Analogo senso deve essere attribuito alla considerazione in base alla quale l’intestazione a congiunti conviventi non avrebbe avuto alcuna rilevanza stante la possibilità di attivare il procedimento di prevenzione mediante la presunzione di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
L’art. 512-bis cod. pen. e la disciplina di cui all’art. 26 cit. operano su pia diversi e stabiliscono principi che non comportano alcuna (assoluta) incompatibilità reciproca, anche alla luce COGNOME‘elaborazione COGNOMEa costante giurisprudenza di questa Corte che lo stesso ricorrente richiamata alle pagg. 14-17 del ricorso.
È costante, infatti, l’orientamento in base al quale «in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni d soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell’ quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d’interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica COGNOMEa capacità elusiva COGNOME‘operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all’atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzi COGNOME‘elemento soggettivo COGNOMEa fattispecie» (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 – 02; Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254528; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, COGNOME, Rv. 253340).
Peraltro, si tratta di aspetto ricostruttivo del quale la stessa sentenza si è fatt carico affrontando e risolvendo la questione del rapporto tra le discipline di cui si sta trattando in termini completi e persuasivi a pag. 143 COGNOMEa motivazione.
15.5. È inammissibile, altresì, il quinto motivo in quanto strutturato trascurando i principi, in punto di allegazione COGNOMEa decisività del dato probatorio omesso, richiamati al paragrafo che precede.
Non è stato espressamente illustrato il motivo per cui la disamina COGNOMEe dichiarazioni rese dai due imputati COGNOME e COGNOME.
Inoltre, con riferimento alla asseri0 lecita provenienza dei fondi che hanno consentito l’avvio COGNOME‘attività commerciale oggetto COGNOMEa fittizia intestazione, evidenza che la critica è, per certi versi, eccentrica rispetto alla ratio decidendi che attiene, non già alla illiceità COGNOMEe risorse che hanno contribuito all’inizio COGNOME‘att commerciale, bensì alle modalità di intestazione COGNOMEa stessa e alla sua effettiva titolarità.
Peraltro, il dato è stato preso in considerazione dai giudici di merito che, sul punto, hanno spiegato per quale ragione non produce effetti favorevoli alla tesi difensiva l’allegazione COGNOMEa provenienza COGNOMEe risorse iniziali COGNOME‘impresa commerciale dall’azienda fornitrice di caffè.
15.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.
Oltre a richiamare quanto illustrato al par. 14.7. si osserva quanto segue.
La sentenza ha adeguatamente illustrato tutte le ragioni per le quali la violenza nei confronti di NOME COGNOME è stata ritenuta aggravata non solo dal metodo RAGIONE_SOCIALE, come ritenuto in ricorso (pag. 18), ma anche dalla finalità di agevolazione COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1).
Si tratta del RAGIONE_SOCIALE ritenuto configurabile con motivazione che, anche in questa sede, viene ritenuta esente da qualsiasi vizio di violazione di legge o difetto motivazionale.
L’aggravante, sotto tale profilo, è stata ricostruita anche con riguardo al ruolo di indiscusso capo ricoperto da NOME COGNOME e COGNOMEa finalizzazione COGNOMEa sollecitata falsa testimonianza a favorire la stessa RAGIONE_SOCIALE (così, esplicitamente a pag. 131 e 132 COGNOMEa sentenza impugnata).
Si tratta di elementi univoci e congruamente illustrati, tenuto conto anche che il contesto nel quale è avvenuta l’azione minacciosa è certamente inquadrabile in quello proprio del consorzio RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) COGNOMEa rubrica.
D’altronde, il reato è stato commesso in concorso con il promotore e organizzatore COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa e per favorire un altro associato, con modalità chiaramente evocative COGNOMEa esistenza e COGNOMEa forza di intimidazione del gruppo, tenuto anche conto dei termini ossequiosi con i quali COGNOME ha fatto pervenire la propria adesione alla richiesta di COGNOME e COGNOME («non si preoccupi signor COGNOME, a disposizione»).
Deve, pertanto, ritenersi che anche la modalità con la quale la condotta minacciosa è stata posta in essere (nessun ostacolo è stato ravvisato nel fatto che COGNOME fosse detenuto e che, dunque, la richiesta COGNOMEa deposizione favorevole avrebbe dovuto raggiungerlo in carcere; la stessa richiesta è stata formulata da un soggetto comunemente riconosciuto come boss di una zona di RAGIONE_SOCIALE in favore di altro associato), ha favorito la consumazione del reato.
Risulta correttamente applicato, di fatto, il principio per cui “l’aggravante COGNOME‘utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile nel caso di condotte eziologicannente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa COGNOME‘azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti COGNOME‘organizzazione mafiosa” (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 01).
Alla luce di tali considerazioni il motivo di ricorso è inammissibile giacché parziale e generico.
15.7. Il settimo motivo è inammissibile.
Il criterio utilizzato dalla Corte di appello per determinare il trattament sanzionatorio è stato indicato a pag. 190 COGNOMEa sentenza impugnata.
Nella quantificazione COGNOMEa pena base per il reato più grave di cui al capo 9) i giudici di merito hanno applicato una pena prossima al medio edittale avendo individuato la pena base per il reato più grave di cui all’art. 611 cod. pen. nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione, comprensiva COGNOME‘aumento ai sensi COGNOME‘art. 416bis.1. cod. pen.
Nel compiere tale operazione i giudici di merito hanno certamente avuto presente il ruolo di COGNOME nel contesto malavitoso messinese e la sua personalità, siccome risultante dal suo coinvolgimento in numerose (eterogenee) fattispecie di delitto di cui al presente procedimento.
Pertanto, proprio alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la modalità di calcolo COGNOMEa pena sia esente da vizi che, peraltro, ancora una volta, il ricorrente ha dedotto in termini estremamente generici.
Giova, infine sul punto, richiamare l’arresto secondo cui «la graduazione COGNOMEa pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, i quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto COGNOME‘impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pen congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a RAGIONE_SOCIALE, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
15.8. L’ottavo motivo è, anch’esso, generico, per le ragioni già illustrate in precedenza con riferimento alla (eccepita) mancata disamina COGNOMEe considerazioni svolte dal consulente di parte COGNOME.
I rilievi difensivi esibiscono, peraltro, tutta la loro genericità anche laddove s pone attenzione al puntuale percorso motivazionale adottato dalla Corte messinese per motivare la confisca del compendio costituito dalle due attività commerciali per le quali sono state ritenute perfezionate le fattispecie di cui all’art 512-bis cod. pen.
In estrema sintesi, i giudici di merito hanno valorizzato, oltre a quanto sopra esposto, l’inconsistenza COGNOMEa tesi difensiva (proposta anche attraverso l’apporto tecnico del consulente COGNOME, espressamente menzionato a pag. 144 COGNOMEa motivazione) secondo cui vi sarebbe stata una sostanziale capacità di autofinanziamento COGNOMEe imprese riferibili a COGNOME sulla scorta dei ricavi ottenuti dopo il loro avvio, oltre che sulla scorta dei finanziamenti iniziali provenienti dall imprese fornitrici del caffè.
La Corte di appello ha evidenziato l’inconsistenza COGNOMEe tesi difensive richiamando, in primo luogo, la rilevanza degli investimenti iniziali per l’avvio COGNOME‘attività; rilevanza certamente non compatibile con il solo finanziamento iniziale da parte di fornitori di materia prima.
Si tratta di profilo già richiamato dalla sentenza di primo grado (pag. 355 e seguenti) sul quale il ricorrente ha svoto considerazioni meramente generiche richiamando, ancora una volta, la consulenza COGNOME senza spiegare per quale ragione le valutazioni dei giudici di merito dovrebbero ritenersi manifestamente illogiche o contraddittorie.
Ha, altresì, richiamato le considerazioni già esposte dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE riferite alla volontà elusiva di COGNOME, siccome emergente dal complesso COGNOMEe attività dallo stesso poste in essere anche relativamente ad altre imprese per le quali sono emerse plurime indicazioni circa la sistematica dedizione COGNOME‘imputato alle intestazioni fittizie proprio con lo scopo di creare COGNOMEe titolarità apparent funzione proprio COGNOMEa elusione COGNOMEe disposizioni in materia di misure di prevenzione.
A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a segnalare alcuni vizi limita ad alcuni passaggi COGNOMEa motivazione, senza operare una disamina completa COGNOMEe ragioni poste a fondamento COGNOMEa decisione impugnata.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
16.1. Il primo motivo propone censure generiche.
Va, in primo luogo, richiamato quanto esposto al par. 15.3. per il coimputato NOME COGNOME.
La motivazione adottata dalla Corte di appello in relazione alla fattispecie di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 12) relativa all’internet point RAGIONE_SOCIALE è stata solo lambita dal primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente che tende a sollecitare una rinnovata valutazione del compendio COGNOMEe intercettazioni, proponendo una lettura alternativa COGNOMEe stesse dalle quali ricavare la tesi COGNOMEa titolarità effettiva COGNOME‘esercizi commerciale in capo allo stes COGNOME.
I profili COGNOMEa disponibilità economica e COGNOMEa breve durata COGNOME‘attività sono stat presi in considerazione e spiegati con motivazione priva di vizi evidenti, tenuto conto che non si tratta, comunque, di elementi decisivi in senso favorevole alla tesi difensiva.
Inoltre, con riguardo all’elemento soggettivo, la censura si caratterizza per estrema genericità, in quanto, a fronte COGNOMEa spiegazione circa la consapevolezza COGNOMEa caratura criminale di COGNOME, per come desunta anche da comportamenti concreti tenuti dallo stesso COGNOME unitamente all’interponente (viene
menzionato l’episodio COGNOME‘«imbonimento» nei confronti dei fratelli COGNOME, su segnalazione di NOME COGNOME, imputato del reato di cui al capo 14), il ricorso si pone in termini meramente avversativi privi di effettivo confronto con l’orientamento più recente di questa Corte secondo cui secondo cui «l’intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di .concorso, ex art. 110, cod. pen. qualora sia consapevole COGNOMEa finalità elusiva o agevolativa perseguita dall’autore COGNOMEa condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico COGNOME‘interponente» (Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 ed altre conformi).
16.2. Analoga la sorte del secondo motivo riferito alla mancata concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche.
Infatti, la motivazione sul punto è effettiva in quanto la Corte di appello ha fatto riferimento sia alla mancanza di elementi positivamente valutabili, sia alla «portata e alla gravità COGNOMEa condotta».
Si tratta di argomentazione solo genericamente contestata con il riferimento allo stato di incensuratezza del ricorrente (di per sé inidoneo a giustificare la mitigazione sanzionatoria) e l’avvenuta determinazione COGNOMEa pena in misura contenuta ai fini COGNOMEa concessione COGNOMEa sospensione condizionale COGNOMEa
Si tratta di profili generici, oltre che parzialmente rivalutativi, inidonei, an solo in astratto, a mettere in crisi la congruità COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza impugnata.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente alla mancata concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche e deve essere, nel complesso, rigettato nel resto.
L’imputato ha riportato condanna per il solo reato associativo RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 21), ossia quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE al cui vertice era collocato NOME COGNOME operante nel quartiere RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
17.1. Il primo motivo che afferisce alla mancata pronuncia del dedotto bis in idem tra i fatti per i quali si procede e quelli giudicati nel diverso procedimento denominato RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile in quanto generico.
In effetti, risulta documentalmente dimostrato che, in sede di discussione davanti alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di preclusione processuale per precedente giudicato.
Risulta, parimenti, che i giudici di appello hanno escluso la identità dei fatti oggetto dei due giudizi nel pronunciarsi sulla questione sollevata (anche) dalla difesa di COGNOME ai fini COGNOMEa prospettata incompatibilità di una parte del Collegio giudicante in appello.
Sul punto la sentenza si è ampiamente soffermata a pag. 96 riprendendo, in
seguito, i medesimi concetti a pag. 173.
In sintesi, i giudici hanno escluso l’identità dei fatti «non rilevandosi piena completa identità di evento, condotta e nesso di causalità nel raffronto tra i medesimi».
I fatti di cui al diverso procedimento sono stati assunti, quindi, quali elementi sintomatici COGNOMEa configurabilità del diverso delitto associativo.
Si tratta di motivazione effettiva che si pone in termini totalmente incompatibili con la prospettata violazione del bis in idem; motivazione totalmente trascurata dal ricorrente che, in ricorso, ne ha omesso ogni riferimento.
Deve applicarsi anche alla questione in esame il principio per cui «l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice COGNOME‘impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto COGNOMEa stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “ratio decidendi” COGNOMEa sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camnni, Rv. 277593 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01).
17.2. Anche il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione COGNOME‘art. 649 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico.
Invero, come esposto al punto precedente, nell’illustrare la struttura e gli ambiti di operatività del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 21) (punto sul quale si richiama anche quanto esposto al par. 10.2 COGNOMEa presente sentenza) la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha ampiamente illustrato le ragioni per cui il COGNOME, lungi dal potersi ritenere responsabile dei soli reati fine, è inquadrabile nel contesto COGNOMEa struttura organizzata del RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa cui attività ha beneficiato essendone spalleggiato per imporsi come buttafuori nei locali notturni, divenendo parte attiva COGNOMEe condotte estorsive poste in essere dalla stessa RAGIONE_SOCIALE.
A fronte COGNOMEe copiose argomentazioni illustrate in sentenza, il ricorrente si colloca in posizione meramente confutativa affermando, in termini assertivi, l’identità dei fatti per i quali è stato condannato rispetto a quello associati omettendo, tuttavia, di considerare la motivazione resa nel provvedimento impugnato.
La censura si rivela, pertanto, aspecifica e, peraltro, alla luce di quanto esposto a proposito del primo motivo, manifestamente infondata.
17.3. La censura di cui al terzo motivo è infondata.
Con riguardo alla questione COGNOMEa natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE mafiosa di cui al capo 21) possono essere richiamate le considerazioni esposte al par. 10.4. con riguardo ai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME (DATA_NASCITA).
Dalla ricostruzione COGNOMEa parte generale COGNOMEa sentenza dedicata all’RAGIONE_SOCIALE e da quella avente ad oggetto la posizione di COGNOME, è agevole comprendere che l’uso COGNOMEe armi faceva parte COGNOME‘ordinario modo di operare COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, essendo emersa plasticamente la loro utilizzazione per la commissione dei reati fine indicativi COGNOMEa sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e, stante l’assidua frequentazione di COGNOME COGNOME‘abitazione del capo NOME COGNOME, con conseguente congruità COGNOMEa motivazione anche in punto di conoscenza COGNOMEa natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE propri da parte COGNOME‘imputato.
17.4. È fondato il quarto motivo avente ad oggetto il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione COGNOMEe circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Risulta che il ricorrente aveva chiesto, sin dalla proposizione COGNOME‘atto di appello, il riconoscimento COGNOMEe predette circostanze alla luce COGNOMEa giovane età e COGNOME‘incensuratezza.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, a fronte COGNOMEa specifica indicazione di due profili riguardanti la posizione del ricorrente, ha omesso di provvedere sul punto e non ha indicato (nel riportare i motivi di appello, pagg. 62 e 63 COGNOMEa sentenza) la relativa richiesta.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio, sul punto, per carenza grafica COGNOMEa motivazione alla quale dovrà provvedere il giudice incaricato COGNOMEa trattazione del procedimento ai sensi COGNOME‘art. 627 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente alla recidiva ed è infondato nel resto.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 15) COGNOMEa rubrica.
18.1. Il primo motivo relativo all’affermazione COGNOMEa penale responsabilità è infondato, ponendosi ai limiti COGNOMEa inammissibilità.
Il ruolo associativo del ricorrente è stato ricostruito dalla sentenza impugnata alle pagg. 160 – 161 nelle quali si richiama il contenuto di intercettazioni ambientali.
Si tratta di captazioni che, secondo la ricostruzione di cui alle sentenze di merito, hanno avuto univocamente ad oggetto sostanza stupefacente e denaro, oltre a specifiche condotte del ricorrente ritenute indicative COGNOMEa sua attività, f l’altro, di collettore di somme dovute dai debitori all’RAGIONE_SOCIALE svolgendo tale ruolo con funzioni interscambiabili con il coimputato COGNOME.
Si tratta di soggetto che interloquiva direttamente con COGNOME su questioni che interessavano il gruppo come la qualità COGNOMEa sostanza stupefacente commercializzata e i pagamenti da erogare agli spacciatori, occupandosi, anche, COGNOMEa relativa dislocazione sul territorio.
La circostanza che le conversazioni indizianti avessero ad oggetto sostanza stupefacente, è stata motivata alla luce del contenuto oggettivo COGNOMEe stesse, sicché è stata esclusa la fondatezza COGNOMEa tesi secondo cui le captazioni avevano ad oggetto scommesse clandestine.
A fronte di tale lineare percorso motivazionale, il ricorrente ripropone questioni già sollevate con l’atto di appello e ciò si desume dalla stessa sentenza impugnata che, nel sintetizzare le censure sollevate nella fase di merito, indica proprio la deduzione COGNOMEa mancanza di intercettazioni dirette, l’assenza di contestazione di reati fine, l’insufficienza COGNOMEe intercettazioni indizianti (in numero di tre) e i contenuto non univoco.
Si tratta di profili estremamente generici, da un lato, perché riproduttivi di censure già prese in considerazione e, dall’altro, perché contenenti istanze rivalutative di profili di stretto merito.
La motivazione, sul punto è completa e non esibisce alcun difetto motivazionale, né violazioni di legge.
In ordine al contenuto COGNOMEe intercettazioni e all’attività interpretativa del giudic di merito, in punto di limiti di sindacabilità in sede di legittimità, si richiam giurisprudenza anche a Sezioni Unite riportata al par. 12.4.2., con particolare riferimento a Sez. U, n. 22471 del 2015, Sebbar, cit.
18.2. Con il secondo motivo viene contestata la ritenuta recidiva sulla quale la Corte di appello avrebbe reso una motivazione aspecifica e, comunque, omissiva di considerazioni sul ruolo secondario avuto da COGNOME all’interno COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE.
Dalla disamina COGNOME‘atto di appello, risulta che il ricorrente, in quella sede, ha chiesto l’esclusione COGNOME‘aumento COGNOMEa pena per la circostanza aggravante in esame, richiamando le affermazioni rinvenibili nella sentenza n. 185 del 2015 COGNOMEa Corte costituzionale e nella più recente giurisprudenza di questa Corte.
A fronte COGNOME‘analiticità COGNOMEa contestazione nella fase di merito e COGNOMEa specificit COGNOMEa condotta ascritta (e ritenuta in capo) a COGNOME, non si ritiene che la motivazione COGNOMEa sentenza rinvenibile a pag. 190 soddisfi i parametri richiesti per argomentare la configurabilità, alla luce dei precedenti penali COGNOME‘imputato e tenuto conto COGNOMEa condotta allo stesso ascritta nel presente procedimento, l’incrementata pericolosità sociale che giustifica l’aumento COGNOMEa pena.
Oltre ai principi già ricordato al par. 11.3., si ribadisce che «ai fini de rilevazione COGNOMEa recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità
sociale COGNOME‘imputato e non come mera descrizione COGNOME‘esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale COGNOMEa loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 ed altre conformi precedenti).
Ne consegue che la sentenza, relativamente alla posizione di COGNOME, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla recidiva, affinché venga soddisfatto l’obbligo motivazionale imposto alla luce del contenuto COGNOMEe contestazioni svolte con il motivo di appello sollevato sul punto.
NOME COGNOME ha riportato condanna per il reato associativo RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) e per quello di concorso, con il fratello NOME COGNOME, in assenza di licenza, nella organizzazione e gestione COGNOMEa raccolta di scommesse su eventi RAGIONE_SOCIALEi di cui al capo 5).
L’impugnazione, complessivamente infondata, è stata proposta dalla ricorrente per il solo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
19.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE al cui vertice s collocava NOME COGNOME.
In ordine alla sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla configurabilità COGNOMEa quale, peraltro, la ricorrente non ha sollevato alcuna censura, possono essere richiamate le considerazioni svolte al par. 5.1.con riguardo alla posizione COGNOME‘altro partecipe NOME COGNOME.
Gli elementi posti a fondamento COGNOME‘affermazione COGNOMEa condotta di partecipazione in capo alla COGNOME sono stati desunti essenzialmente dalla circostanza che la base operativa del RAGIONE_SOCIALE si trovava proprio nel bar gestito dall’imputata.
La tesi (ripetuta anche con il ricorso introduttivo) secondo cui la ricorrente non era a conoscenza degli affari gestiti dal fratello è stata smentita con argomenti privi di vizi evidenti, siccome basati sul contenuto di intercettazioni (emblematica quella con il titolare COGNOME‘impresa «RAGIONE_SOCIALE») e sulla base COGNOMEa circostanza che nei medesimi locali venivano svolte altre attività illecite come quelle descritte al capo 5) per il quale, come segnalato, non è stata proposta impugnazione alcuna.
Anche nell’attività di procacciamento di risorse economiche evitando di impegnare eccessivamente il fratello la Corte di appello messinese ha desunto la dimostrazione COGNOMEa configurabilità COGNOMEa partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Ancora, è stata valorizzata l’attività consistita nel dare denaro ed altri beni agl associati ed ai familiari, anche con forme di sostentamento in favore dei detenuti.
È stata ritenuta dimostrata anche l’attività di messaggera consistente nella diramazione COGNOMEe convocazioni provenienti dal fratello verso sodali e conoscenti.
A fronte di tali elementi, i giudici di merito hanno escluso la presenza di condotte, in qualsiasi forma, dissociative o di «presa di distanze», qualificando, piuttosto, le perplessità nutrite verso l’attività del fratello come una forma d preoccupazione per la propria attività commerciale.
Si tratta di una motivazione effettiva, lineare, priva di vizi evidenti e sviluppat senza frizione alcuna rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di individuazione degli elementi costitutivi del delitto d partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa.
Oltre a quanto illustrato al par. 5.1. in punto di elementi costitutivi del condotta di partecipazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., si richiam l’ulteriore principio secondo cui «integrano la condotta di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la fornitura di mezzi materiali a membri di detta RAGIONE_SOCIALE e l’attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti COGNOMEa medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento COGNOME‘organismo criminale, sia sotto il profilo COGNOMEa disponibilità di risorse materi utilizzabili per l’attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di cana informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE» (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, COGNOME, Rv. 211900 – 01, proprio in relazione alla consegna, da parte COGNOME‘imputato , a vari associati, di messaggi segreti; sostanzialmente conformi, fra le altre, Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278425 – 01; Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, T., Rv. 280349 – 01).
In termini ineccepibili, quindi, è stata illustrata la sussistenza COGNOMEa condotta d partecipazione di NOME COGNOME il cui ruolo non può essere classificato in termini di mera connivenza non punibile, essendosi sostanziata la condotta in un contributo effettivo e concreto al rafforzamento del gruppo sulla scorta di plurime azioni positive volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi del sodalizi RAGIONE_SOCIALE.
Il ruolo COGNOME‘imputata è stato ricostruito proprio con quei connotati di concretezza e dinamicità solo genericamente stigmatizzati nel motivo di ricorso in esame che, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato.
19.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi di cui al punto precedente sono stati eccepiti in relazione alla circostanza aggravante COGNOMEa natura armata COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile in quanto fondato sulla mera circostanza fattuale secondo cui la ricorrente non era a conoscenza del possesso di armi da parte degli associati.
Sul punto possono essere mutuate le considerazioni svolte ai parr. 5.2. e 7.2. del considerato in diritto in relazione alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nel caso di specie, la spiegazione fornita a pag. 106 COGNOMEa sentenza è priva di profili di criticità evidenti.
La Corte di appello infatti, prendendo anche spunto dalla vicenda COGNOME‘arma di cui al capo 7) COGNOMEa rubrica COGNOMEa quale sono stati ritenuti responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha evidenziato, in punto di riferibilità soggettiva COGNOMEa circostanza aggravante a tutti i soggetti coinvolti nella partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, che «è chiaro come associati che stavano a strettissimo contatto familiare col COGNOME ed il COGNOME (primi fra tutti le “donne di mafia” COGNOME NOME e COGNOME NOME, ma anche soggetti quali NOME COGNOME, figlio COGNOMEa seconda e “protetto” da COGNOME , nonostante le critiche al suo comportamento), non avrebbero potuto non sapere del possesso di tali armi e COGNOMEa loro utilizzabilità per fini associativi, foss’anche solo di protezione COGNOMEe persone coinvolte nelle attività illecite del gruppo».
Si tratta di motivazione che correla, secondo massime di esperienza, ai dati fattuali rilevati, la conseguenza COGNOMEa conoscenza COGNOMEa disponibilità COGNOMEe armi, senza che tale conclusione sia scalfita da alcun elemento processualmente acquisito e senza che la linearità del percorso logico sia incrinata dalla generica asserzione COGNOMEa ricorrente.
Il motivo in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
19.3. Con riferimento al terzo motivo avente ad oggetto il diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche, devono essere richiamate le considerazioni sviluppate ai parr. 5.5., 7.3. e 10.8.
A fronte COGNOMEa segnalata gravità COGNOMEe condotte e COGNOMEa mancanza di elementi positivamente valutabili, la ricorrente si è limitata a porsi in termini meramente confutativi opponendo meri argomenti di merito quali la soggezione al fratello, la mancata condivisione COGNOMEe iniziative criminali del fratello, l’estraneità ai delitti materia di stupefacenti.
Il motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
20. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
20.1. La censura di cui al primo motivo, con il quale sono stati eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione mancante in relazione all’affermazione COGNOMEa penale responsabilità per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 12), risulta promiscuamente articolata e contiene la deduzione dei vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione.
Va richiamato quanto esposto, a proposito COGNOMEa posizione di NOME COGNOME (coimputato del ricorrente ed effettivo titolare COGNOME‘attività RAGIONE_SOCIALE) al pa 15.3. e al par. 16.1. in relazione alla posizione di NOME COGNOME con riguardo alla diversa (ma assimilabile) fattispecie di cui al capo 13).
In particolare, s’intende fare riferimento alla parte di motivazione riferita all suscettibilità COGNOME‘ASD di avere beni patrimoniali e COGNOME‘elemento soggettivo del fittizio intestatario ai fini COGNOMEa configurabilità COGNOMEa fattispecie di cui all’art. cod. pen.
Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto generico.
20.2. Il secondo motivo relativo all’intervenuta prescrizione del reato per effetto COGNOMEa esclusione COGNOME‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. perì. ha contenuto identico a quello proposto nell’interesse del coimputato COGNOME, con la conseguenza che può operarsi integrale rinvio alle considerazioni rassegnate ai parr. 6.2.e 6.3. del considerato in diritto COGNOMEa presente sentenza.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
21.1. Il primo motivo riguarda i vizi di violazione di legge e difetto d motivazione relativamente al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 14).
Sul punto, oltre a quanto esposto a proposito del quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse del coimputato NOME COGNOME (par. 15.5.), si osserva quanto segue.
Rimane sostanzialmente incontestata la natura fittizia COGNOME‘intestazione COGNOME‘attività commerciale «RAGIONE_SOCIALE» a NOME COGNOME; attività COGNOMEa quale, ancora una volta, era effettivo titolare COGNOME.
La ricostruzione sul punto è stata effettuata dalle convergenti sentenze di merito alla luce di un corposo compendio costituito da intercettazioni dalle quali risulta la riferibilità certa al predetto COGNOME sia COGNOMEe risorse economich impiegate per l’acquisizione COGNOME‘attività, sia dei più importanti poteri decisionali ordine alla sua concreta gestione (potendosi qualificare la figura di COGNOME quale semplice lavoratore subordinato).
Richiamato l’orientamento più accreditato COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte in punto di elemento soggettivo del reato in esame, va evidenziato come la
sentenza impugnata si sia fatta carico di un preciso onere motivazionale sul punto e lo abbia assolto in termini congrui ed esenti dai vizi lamentati.
A tale proposito, i giudici di merito hanno descritto precisi indici COGNOME consapevolezza COGNOMEa provenienza di COGNOME dagli ambienti criminali segnalando la condotta posta in essere (unitamente a COGNOME) nei confronti dei fratelli COGNOME che avevano minacciato lo stesso COGNOME, l’investimento di circa 50.000 euro, da parte di COGNOME, nell’avvio COGNOME‘attività commerciale, nonostante questi fosse nullatenente e privo di redditi significativi.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, risulta illustrata senza vizi evidenti la sussistenza COGNOME‘elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al ricorrente.
Con riguardo all’elemento soggettivo, si richiamano inoltre le considerazioni svolte a proposito degli imputati COGNOME e COGNOME.
21.2. In ordine al secondo motivo, si evidenzia che, anche per l’imputato COGNOME, la motivazione sulla mancata concessione COGNOMEe attenuanti generiche è effettiva in quanto la Corte di appello ha fatto riferimento sia alla mancanza di elementi positivamente valutabili, sia alla «portata e alla gravità COGNOMEa condotta».
Si tratta di motivazione contestata sollecitando a questa Corte la valutazione di elementi fattuali quali la breve durata COGNOME‘attività aziendale, l’assenza di profitt il contegno processuale, l’assenza di precedenti specifici.
Si tratta di argomenti totalmente rivalutativi e inidonei, anche solo in astratto, a mettere in crisi la congruità COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza impugnata che si è conformata, sul punto, alla giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità già richiamata ai parr. 5.5., 7.3. e 10.8.
22. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente alla censura dedotta con il terzo motivo in punto di pena, essendo infondato nel resto.
Il ricorrente ha riportato condanna per il reato di cui al capo 16) COGNOMEa rubrica, ossia per avere colpito al volto NOME provocandogli la rottura del setto nasale.
22.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di procedibilità del reato oggetto COGNOME‘imputazione di cui al capo 16).
Si tratta del delitto di cui all’art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen. (lesioni gravissime) avendo riportato la vittima la rottura del setto nasale, tanto da essere costretto a sottoporsi ad un intervento di rinosettoplastica per il quale ha eseguito il prericovero presso l’Ospedale Cristo Re di RAGIONE_SOCIALE,
La circostanza relativa all’entità e alla natura COGNOMEa lesione risulta, altresì, dal incontestata ricostruzione fattuale di cui allo stesso ricorso introduttivo nel quale
si fa riferimento alla frattura del setto nasale che, pacificamente, secondo una giurisprudenza risalente e mai superata, integra la nozione di deformazione (Sez. 5, n. 430 del 14/11/1984, dep. 1985, COGNOME, Rv. 169994).
È integrata, pertanto, una fattispecie che, sia secondo la normativa vigente al momento del fatto (commesso in epoca prossima al 23 gennaio 2018), sia per effetto COGNOMEa normativa sopravvenuta (art. 583 quinquies cod. pen.), integra reato procedibile d’ufficio.
Sul punto, correttamente, la sentenza impugnata ha segnalato l’arresto COGNOMEa giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di lesioni personali, sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante COGNOMEa “deformazione” o COGNOMEo “sfregio permanente al viso”, abrogata dall’art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69, e il delitto di deformazione COGNOME‘aspetto COGNOMEa persona mediante lesioni permanenti al viso» (Sez. 5, n. 6401 del 23/01/2024, M., Rv. 286054 – 01).
Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
22.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Ha ad oggetto i medesimi vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva motivata dalla Corte di appello richiamando la natura violenta COGNOMEa condotta come espressione COGNOME‘acuirsi COGNOMEa pericolosità sociale e una forma di intensificazione COGNOMEa propensione a RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una motivazione che tiene adeguatamente conto del contesto in cui è avvenuto il fatto.
Va, infatti, tenuto conto COGNOMEa specificità COGNOMEa condotta ascritta all’imputato consistita in un’aggressione fisica che ha provocato significative lesioni e COGNOMEa circostanza che l’azione è stata commessa per ragioni inerenti a dissidi aventi ad oggetto l’attività COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di tali circostanze, siccome emergenti dalla ricostruzione in fatto COGNOMEa sentenza, il richiamo operato nella parte finale COGNOMEa sentenza (pag. 188) alla pericolosità sociale COGNOME‘imputato appare idoneo a supportare l’affermazione COGNOMEa configurabilità COGNOMEa contestata recidiva.
22.3. È fondato il terzo motivo di ricorso.
Con la censura il ricorrente lamenta che la sentenza ha operato gli aumenti per le circostanze ad effetto speciale COGNOMEa natura gravissima COGNOMEa lesione e COGNOMEa recidiva in violazione del limite di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen.
Tale disposizione prevede che «se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla».
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno operato sulla pena già aumentata per effetto COGNOME‘aggravante ad effetto speciale derivante dalla natura COGNOMEe lesioni (anni sei di reclusione), l’ulteriore aumento per l’altra circostanza ad effetto
speciale COGNOMEa recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale determinando la pena in anni dieci di reclusione all’esito di un aumento ulteriore di due terzi.
Avrebbero dovuto, invece, individuare quale fra le due circostanze ad effetto speciale era la più grave, applicare il solo aumento per tale circostanza ed, eventualmente, aumentare ulteriormente la pena.
Dalla violazione COGNOMEa regola stabilita nell’art. 63, comma quarto, cod. pen. discende l’annullamento con rinvio COGNOMEa sentenza impugnata in punto di determinazione COGNOME‘aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere complessivamente rigettato.
L’imputato ha riportato condanna per la sua partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 15).
23.1. Con riguardo al primo motivo, in relazione alla contestata sussistenza COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE, è sufficiente richiamare quanto esposto al par. 10.5.
In riferimento al ruolo specifico di COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE, la censura, peraltro di natura prettamente rivalutativa, non coglie significative criticit motivazionali.
Invero, pure a fronte del mancata disponibilità materiale diretta di sostanza stupefacente, la sentenza ha ampiamente illustrato la condotta partecipativa del ricorrente valorizzando l’attività di supervisione, certamente non occasionale, al trasporto di sostanza stupefacente dalla Calabria, materialmente posta in essere da NOME COGNOME, così come la partecipazione ad attività decisamente qualificanti per il RAGIONE_SOCIALE, come le minacce rivolte al padre COGNOMEo stesso COGNOME a ragione dei debiti contratti dal figlio.
Si tratta di condotta per la quale COGNOME ha riportato condanna definitiva e che quindi, del tutto congruamente, stante la sua significatività in chiave associativa, siccome espressione del precipuo interesse COGNOME‘imputato per questioni di interesse comune, è stata assunta ad elemento pregnante ai fini COGNOMEa dimostrazione COGNOME‘adesione al RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto la contestazione del ricorrente non va oltre l’assertività, essendosi limitata alla mera affermazione COGNOME‘irrilevanza COGNOMEa condanna in chiave associativa, senza considerare, in termini completi, quanto esposto in sentenza proprio in relazione al profilo COGNOMEa non occasionalità COGNOMEa relazione tra COGNOME e COGNOME, anche in relazione agli stretti legami emersi tra lo stesso COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il motivo è, pertanto, infondato.
23.2. Manifestamente insussistente il vizio di motivazione eccepito al secondo con riguardo alla mancata configurabilità COGNOME‘ipotesi attenuata di cui all’art. 74 comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
Contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, la sentenza ha affrontato la questione e reso, sul punto, una congrua motivazione avendo valorizzato l’ampiezza dei traffici, l’entità degli approvvigionamenti, l’articolazione del attività, l’estensione COGNOMEa piazza di spaccio, il rilievo criminale dei soggetti operan nel gruppo.
Deve ricordarsi che «in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione COGNOME‘art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278098 – 01).
Inoltre, va ribadito che, «ai fini COGNOMEa configurabilità del reato di associazion finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considera la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità COGNOME‘organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 274696 – 01).
Applicando tali principi alla presente fattispecie, tenuto conto degli elementi di fatto valorizzati in sentenza, così come sopra esposti, il motivo di ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
23.3. Il terzo motivo è, parimenti, inammissibile.
La censura ha ad oggetto la mancata concessione COGNOMEe circostanze attenuanti generiche che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha negato a COGNOME sulla scorta COGNOMEa medesima motivazione utilizzata per gli altri imputati, ossia in ragione COGNOMEa gravissima portata COGNOMEe condotte, siccome descritte in motivazione, e per l’assenza di elementi valorizzabili in senso positivo.
Così come già segnalato ai parr. 5.5., 7.3. e 10.8., da intendersi richiamati per la posizione in esame anche per i principi di diritto in essi riportati, i giudici merito hanno fatto buon governo COGNOMEa discrezionalità loro assegnata in relazione al profilo COGNOMEa dosimetria COGNOMEa pena, anche con riguardo alla determinazione di non concedere la mitigazione COGNOMEa pena ai sensi COGNOME‘art. 62-bis cod. pen.
A fronte COGNOMEa indicazione specifica COGNOMEe ragioni del diniego, il ricorrente oppone ragioni generiche lamentando l’omessa valutazione COGNOMEe «caratteristiche COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE in argomento» segnalando, così, un elemento già esaminato dalla
sentenza ih esame che, alla luce di elementi fattuali puntualmente indicati nel descrivere la posizione di COGNOME COGNOME‘interno del RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto quei fatti invece, connotati da particolare gravità.
Né ha pregio il riferimento alla circostanza che i giudici di appello hanno adottato moduli decisori e motivazionali comuni, atteso che il riferimento, per ogni ricorrente, alla gravissima portata COGNOMEa condotta implica un richiamo alla specificità COGNOMEa posizione da ciascuno assunta nelle vicende oggetto del procedimento.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME (anch’egli ritenuto partecipe COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 15) è infondato.
24.1. La deduzione dei vizi di violazione di legge e difetti COGNOMEa motivazione riferita alla condotta di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE di cui al primo motivo di ricors poggia, essenzialmente, sull’affermata natura estemporanea ed occasionale COGNOMEa commissione del reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata dalla Calabria meglio descritta al capo 19) per il quale COGNOME ha riportato condanna definitiva.
L’azione troverebbe origine in un rapporto di debito del ricorrente con l’RAGIONE_SOCIALE che, per ottenere il pagamento del proprio credito, avrebbe richiesto a COGNOME di trasportare la sostanza destinata alla vendita nel mercato messinese.
Si tratta di profili già presi in considerazione nella sentenza impugnata che ha deciso sia sulla dedotta unicità COGNOMEa condotta di approvvigionamento del 29 giugno 2018 (quando COGNOME è stato tratto in arresto perché in possesso di quattro chili di marijuana trasportata dalla Calabria, fatto di cui al capo 19) che, in questa sede, è contestato al solo NOME COGNOME e per il quale COGNOME ha riportato condanna definitiva), sia sulla asserita esistenza di un rapporto di debito verso COGNOME e COGNOME.
La tesi difensiva è stata smentita alla luce di un corposo compendio indiziario che ha consentito ai giudici di merito di ricostruire il ruolo associativo di COGNOME quale soggetto incaricato di trasportare, frequentemente, non già in una, isolata, occasione, sostanza stupefacente dalla Calabria, grazie ai buoni rapporti che aveva con il fornitore NOME COGNOME.
Sono emersi e sono stati illustrati i rapporti intrattenuti da COGNOME con altri associati quali COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Conferma di tale rapporto e del vincolo associativo, e dunque stabile, di COGNOME con gli altri sodali, si è ricavata anche dalle vicende estorsive COGNOMEe quali è rimasto vittima insieme al padre NOME COGNOME.
In termini privi di evidenti illogicità o contraddittorietà, i giudici di merito ha ravvisato proprio in quegli episodi in cui NOME e il genitore sono stati vittime di
aggressioni fisiche o comportamenti estorsivi l’ulteriore dimostrazione di una sorta di «richiamo all’ordine» allo scopo di mantenere quel vincolo associativo e quella disponibilità alle esigenze del gruppo che potevano essere messe in pericolo da iniziative autonome (e dunque non tollerate, proprio alla luce di quel vincolo) da parte di COGNOME.
Tale schema motivazionale è totalmente esente dalle censure motivazionali sollevate dal ricorrente.
24.2. Plurime ragioni depongono per l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, ossia di quello avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Brescia in punto di entità COGNOMEa pena per il reato ascritto all’imputato.
Al netto COGNOMEa formulazione meramente ipotetica COGNOMEa censura, se ne segnala l’estrema genericità stante l’omessa specificazione di quali siano i profili potenzialmente destrutturanti COGNOMEa decisione assunta in punto di trattamento sanzionatorio per effetto COGNOMEa decisione sulla menzionata questione di legittimità costituzionale.
Difetta una indicazione specifica COGNOMEe conseguenze derivanti dalla pronuncia COGNOMEa Consulta sulla vicenda in esame.
Si tratta, peraltro, di questione che è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 239 del 2024 con la conseguenza che neppure l’ipotesi alla quale era stata subordinato l’accoglimento COGNOMEa censura non si è, in concreto, verificata.
Alla luce COGNOMEe considerazioni che precedono, devono ritenersi fondati i ricorsi di:
NOME COGNOME, quanto al riconoscimento COGNOMEa recidiva;
NOME COGNOME, con riferimento al diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche;
NOME COGNOME, quanto al riconoscimento COGNOMEa recidiva;
NOME COGNOME, in ordine alla determinazione COGNOME‘aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale;
NOME COGNOME, quanto al mancato riconoscimento COGNOMEa sospensione condizionale.
Limitatamente a tali profili, pertanto, la sentenza impugnata viene annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione COGNOMEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE; vanno disattesi, quanto al resto, i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Parimenti da rigettare sono le impugnazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, ciascuno dei quali va condannato, ex lege,
al pagamento COGNOMEe spese processuali. Sono invece da dichiarare inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME,
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME
COGNOME; consequenzialmente, ciascuno di tali ricorrenti va condannato al pagamento COGNOMEe spese processuali e – non ravvisandosi profili di esonero – COGNOMEa
somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME e NOME COGNOME vengono condannati alla rifusione COGNOMEe spese di assistenza e difesa affrontate – nel corso del giudizio di legittimità – dalla part
civile RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; tale somma viene liquidata in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: a) nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al riconoscimento COGNOMEa recidiva; b) nei confronti di COGNOME
NOME, limitatamente al diniego COGNOMEe circostanze attenuanti generiche; c) nei o 2 ,3 c3 GLYPH o 3 (D GLYPH 22 cg cci confronti di COGNOME NOME, limitatamente al riconoscimento COGNOMEa recidiva; d) nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla determinazione COGNOME‘aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; e) nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al mancato riconoscimento COGNOMEa sospensione condizionale; con rinvio per nuovo esame su tali punti ad altra sezione COGNOMEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e condanna ciascuno di tali ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro 3.000,00 in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende. Condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME alla rifusione COGNOMEe spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE Odc”, che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge. = 5
Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025.