Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 04/04/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentiti i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno insisti l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 4 aprile 2024 (motivazio depositata il successivo 7 maggio) ha respinto la richiesta di COGNOME NOME confermando l’ordinanza genetica del Gip che ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodi carcere in relazione all’addebito provvisorio di cui al capo 1, rubricato sub art. 416 bis cod. pen.
1.1. Al COGNOME viene contestata la “partecipazione ad associazione di stampo ‘ndranghetista operante nel territorio di COGNOME, nell’ambito della quale, in ossequio alle dir impartite dai capi, si occupava di accompagnare i capi promotori – NOME COGNOME e NOME COGNOME – agli abboccamenti con altri esponenti del sodalizio – quale COGNOME NOME NOME e de articolazioni federate – quale NOME COGNOME, detto “NOMENOME – per la gestione delle din criminali comuni: pianificava con altri sodali, tra i quali NOME COGNOMECOGNOME l’evasione dal carce capo NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME economico COGNOME sodali detenuti e alle loro famiglie nonc veicolava “ambasciate” e messaggi con altri esponenti del sodalizio; infine, si adoperava con al sodali al fine di far ottenere a NOME, sottoposto alla misura degli arresti domic l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori casa”.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto du distinti ricorsi, nei quali deduce i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma de 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si deduce violazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in merito: dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME che, secondo il ricorrente, ris contraddittorie e non munite di adeguati riscontri; b) all’illogicità che connota la moti dell’ordinanza impugnata che dalla presunta attività di “accompagnamento” di soggett appartenenti alla cosca da parte dell’indagato (circostanza peraltro affermata sulla bas elementi insufficienti e contraddittori) ha dedotto una condotta di partecipazione a cari questi; si evidenzia che, come anche precisato da questa Corte, l’eventuale “vicinanza” al sing associato, anche in posizione di vertice, non è indicativa della partecipazione all’associazion alla valorizzazione della condotta di contribuzione ai bisogni della famiglia COGNOME, erroneame considerata anch’essa dimostrativa della intraneità del COGNOME mentre si è trattato di modest contribuzioni (offerta di acquisto di sigarette) prive di valore significativo; così come rilievo individualizzante è la vicenda della prospettata evasione del boss COGNOME dal momento c la conversazione ha avuto ad oggetto un fatto del tutto ipotetico e irrealizzabile; d) infine di rilievo indiziante per l’addebito associativo risulta quanto riferito dal COGNOME in all’omicidio COGNOME, dichiarazioni per le quali è stato contestato all’indagato il favoreggi personale aggravato dalla mafiosità, atteso che è indubbio il rapporto personale tra COGNOME COGNOME (di tal che, in ipotesi si sarebbe trattato di condotta posta in essere a favore solo di e non della cosca) e che la stessa ordinanza cautelare adottata per tale vicenda ha ravvisa discordanze tra gli interrogatori resi dal COGNOME, in ordine al quale, comunque, secondo ricorrente sussisteva la scriminante ex art. 384 cod. pen.
2.2. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si eccepisce, con il primo motivo, violazione d e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziari riguardo si rileva: a) l’assenza di riscontri in merito alle propalazioni del COGNOME dichiarazioni comunque risultano intrinsecamente inattendibili e non credibili (in particola
riportano stralci del verbale dell’interrogatorio reso dal predetto dinanzi al PM che, secon ricorrente, sarebbero connotate da evidente contraddizione, evidenziandosi che, in ogni caso, collaboratore ha chiaramente affermato di non aver mai avuto a che fare con il COGNOME); b) l assenza, in relazione alla già indicata partecipazione dell’indagato alla discussione relativ possibile evasione di COGNOME NOMENOME di serietà dell’ipotesi; c) la circostanza che COGNOME, l da essere un “sostenitore” degli affiliati, era invece criticato per il comportamento “scarsam collaborativo” con le famiglie dei detenuti; d) la inidoneità, quale elemento indiziario ril dell’asserita condotta di “accompagnamento” e, per converso, la significativà – in chiave esclusione della intraneità – della circostanza che, nel corso di conversazioni intercorse tra U e COGNOME, l’indagato non interveniva, limitandosi a parlare con la moglie del primo; e) la irrile della vicenda (peraltro dai contorni oscuri) relativa al favoreggiamento contestato all’indaga relazione ad un omicidio ascritto a COGNOME e a tale COGNOME NOME. Da tutte dette criticit motivazione dell’ordinanza del riesame il ricorrente deduce che, sulla base dei principi affer in materia dalla S.C., non emergono elementi idonei a ritenere configurabile – sia sotto il p oggettivo che riguardo a quello soggettivo – una effettiva condotta partecipativa, non essen stati individuati neppure gli specifici contributi che COGNOME avrebbe messo a disposizione de consorteria.
Il secondo motivo censura l’ordinanza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza dell esigenze cautelari, non avendo il Tribunale del riesame indicato concreti elementi dai qu inferire la concretezza e la attualità delle medesime, essendosi riferito esclusivamente supposta gravità dei fatti addebitati all’indagato, evidenziandosi altresì che egli non è in per nessun “reato fine”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque inammissibili.
L’ordinanza impugnata, connotata da motivazione certamente non illogica, ha dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del COGNOME.
2.1,, Essi consistono: a) nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (rese dinanzi al Pubblico ministero nel novembre del 2020) 1 che ha indicato l’indagato come componente della cosca e legato al sodale COGNOME NOME; detta circostanza – rileva il Tribunale riesame – è confermata dal fatto che in diverse occasioni COGNOME è stato controllato alla gui della sua autovettura con a fianco proprio COGNOME e che egli è dipendente di società che si occu del trasporto merci per conto terzi amministrata dal fratello del predetto COGNOME, ma di occultamente gestita da quest’ultimo; b) COGNOME circostanza che il boss NOME COGNOME COGNOME COGNOME scarcerato nel giugno del 2018 riallacciava i contatti con i sodali, tra cui COGNOMECOGNOME COGNOME me quale formulava rimproveri sul contributo da lui fornito ai familiari dei partecipi dete riguardo, l’ordinanza risponde ai rilievi critici dell’indagato, ora riproposti ne
evidenziando che tali “rimproveri” sono stati però rintuzzati dalla moglie dell’COGNOME, NOME, che NOME che COGNOME l’aveva aiutata fattivamente, e che risulta la pien “disponibilità” del COGNOME a favore dei sodali avvalorata dal tenore di altre conversazi intercettate; c) COGNOME condotta di “accompagnamento” di NOME COGNOME presso l’abitazione dell’COGNOME, agli arresti domiciliari, nel luglio del 2018 (e COGNOME conversazione nel corso della si esamina, anche da parte dell’indagato, il modo per evitare che si attivi il “bracci elettronico” del medesimo COGNOME) nonché negli ulteriori accompagnamenti, nel dicembre del 2018 e sempre da parte dell’indagato, del COGNOME presso l’abitazione dell’COGNOME; in tali incontri, l’ordinanza impugnata, si sono svolti colloqui relativi “alla strategia da adottare nei confr un altro associato, COGNOME NOMENOME che non aveva ancora pienamente accettato la nomina di NOME COGNOME quale nuovo reggente della articolazione di COGNOME” e che poco dopo verrà ucciso.
21, Il Tribunale del riesame, approfondendo le doglianze difensive in ordine al ruo effettivo del COGNOME COGNOME colloqui tra COGNOME COGNOME COGNOME, precisa che “sebbene la conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME non sia stata captata, in quanto i due si spostavano in altra stanz dell’abitazione (invece COGNOME COGNOME una conversazione con NOME COGNOMECOGNOME moglie di COGNOME) I è da ritenere che la stessa abbia avuto ad oggetto il contenuto della imbasciata da fare a NOME COGNOME” (uno dei “capi supremi” della cosca al quale COGNOME si era rivolto per aver conferma del proprio ruolo di reggente, contestato invece dal COGNOME). Il predetto COGNOME sera stessa si recava da COGNOME e dopo COGNOME ritornava a casa di questi “per commentare, evidentemente, la recente visita del COGNOME“. Il Tribunale del riesame, in modo logico, conclu sul punto nel senso che “deve ritenersi che la presenza del COGNOME, in qualità d accompagnatore del COGNOME, presso l’abitazione dell’COGNOME sia significativa della sua intraneità sodalizio, attesi gli argomenti che in tali ambiti venivano trattati – ossia il ruolo di Catal consorteria – e che si discuteva comunque di argomenti che solo soggetti partecipi alla stess potevano e dovevano conoscere” (pag. 19).
2.3. Un ulteriore elemento, connotato da significativa gravità indiziaria, viene individ nel coinvolgimento del COGNOME COGNOME vicenda relativa all’omicidio – perpetrato, secondo l’ipot di accusa, da INDIRIZZO e tale NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, avvenuto due mesi dopo i fatt sopra riportati, in relazione alla quale il ricorrente è attinto da ulteriore misura cust quanto gravemente indiziato di favoreggiamento, aggravato dalla mafiosità, dei due autori dell’omicidio. Ancora, la “intraneità” dell’indagato trova COGNOME nel coinvolgimento del pred COGNOME discussione – alla quale prendevano parte anche COGNOME, COGNOME e altri due soggetti non identificati – COGNOME quale si esaminava la possibilità di far evadere, utilizzando un elicott carcere il boss COGNOME NOME (ordinanza impugnata, pag. 20 s.). Il Tribunale reggino evidenzia che durante la conversazione COGNOME manifestava qualche titubanza in ragione delle conseguenze che l’evasione avrebbe comportato nei confronti dell’intera cosca – evidentemente per la reazione della Magistratura e delle Forze dell’ordine – ammonendo che “non sapete che si scatena”. In merito a tale discussione il Tribunale del riesame rileva, in modo certamente non illogico, che, al di là della “fattibilità concreta” dell’evasione, la partecipazio
conversazione dell’inda g ato, con un ruolo attivo, dimostra chiaramente la sua intraneità alla cosca di ‘ndrangheta. Peraltro, a ulteriore conferma del ruolo di partecipe all’associazione de Can g emi, il provvedimento impu g nato evidenzia che nel corso di tale incontro vi sono anche diversi riferimenti all’intervenuto se q uestro delle armi di cui alcuni sodali avevano la disponibilità, seq uestro che sarebbe dipeso dalle propalazioni di un altro collaboratore di g iustizia, COGNOME NOMENOME
Indizi che, unitamente a g li ulteriori evidenziati dal provvedimento impu g nato (relativi alle conversazioni intercettate nelle q uali NOME COGNOME COGNOME con il marito NOME NOME che Can g emi era stato inviato dal COGNOME per effettuare il pagamento della fornitura elett dell’abitazione della coppia ; al ruolo del Can g emi nel tentativo di far ottenere all’COGNOME, detenuto, il permesso per svol g ere attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario presso società, riconducibile al COGNOME e al COGNOME: pa g . 26 ss.), dimostrano adeguatamente il ruolo attivo del Cang emi all’interno del sodalizio di ‘ndrangheta.
Per q uanto poi concerne le esi g enze cautelari – peraltro correlate a fattispecie per la q uale vi g e il re g ime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la cui sussistenza è contestata in modo g enerico dal ricorrente – l’ordinanza impu g nata ha, con g ruamente, evidenziato che la misura carceraria è l’unica idonea ad assicurare la recisione dei le g ami tra l’inda g ato e g li ambienti criminali nei q uali q uesti (sin dai primi anni 2000) è stabilmente inserito, risultando Can g emi persona assolutamente inaffidabile in ordine al rispetto di misure meno afflittive che richiedono la capacità del so gg etto di osservare volontariamente le connesse prescrizioni di le gg e.
Alla inammissibilità dei ricorsi se g ue, come per le gg e, la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali nonché, non evidenziandosi elementi dai q uali dedurre l’assenza di colpa COGNOME proposizione dei ricorsi, della somma, ritenuta congrua, di euro trem in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata di provvedere a g li adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per g li adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consi g lier estenso
Il Presidente