Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28887 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
Comune Di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME NOME In Qualita’di Rappresentante Della Societa’ RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
avverso la sentenza del 18/07/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
che ha concluso chiedendo udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME deposita conclusioni scritte e nota spese.
lAVV_NOTAIO AVV_NOTAIO conclude riportandosi ai motivi esposti, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 18 luglio 2024, in parziale riforma della sentenza di quel Tribunale – previa riqualificazione del reato ascritto a COGNOME NOME nella fattispecie di cui all’art. 416-bis primo comma cod. pen. – condannava quest’ultimo alla pena di anni dodici di reclusione e confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni dodici per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale partecipe all’RAGIONE_SOCIALE.
– Relatore –
Sent. n. RAGIONE_SOCIALE 351/2025
UP – 15/05/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Gli imputati COGNOME altresì condannati alla rifusione in favore delle parti civili Comune di Villa San NOME, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE delle spese di costituzione e difesa liquidate in euro 1200 per ciascuna parte civile.
A NOME NOME era contestato, nel capo di imputazione, il ruolo di dirigente della articolazione della ‘RAGIONE_SOCIALE operante sul territorio di Archi in qualità di consigliere del cognato COGNOME NOME e, dopo la carcerazione di quest’ultimo, di suo AVV_NOTAIO e coordinatore delle attività criminose riferibili a tale organizzazione territoriale.
A NOME NOME era contestato il ruolo di partecipe nella medesima RAGIONE_SOCIALE, in affiancamento al fratello.
La sentenza di appello faceva ampio rimando – per la ricostruzione storica dei fatti – alla sentenza di primo grado, richiamando la seconda guerra di mafia della ‘RAGIONE_SOCIALE reggina nel territorio di Gallico ove si COGNOME contesi il potere due gruppi criminali, uno capeggiato da NOME COGNOME e l’altro riconducibile alla cosca RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOMECOGNOME cognato dei NOME COGNOMECOGNOME COGNOME essere stato partecipecon le sentenze definitive pronunciate nel processo Olimpia 1 e Olimpia 2: nell’ambito di quest’ultimo NOME era stato anche riconosciuto quale vertice della cosca e, sulla scorta delle propalazioni del collaboratore NOME, si era COGNOME che NOME NOME e NOME COGNOMEno svolto mansioni di responsabili dell’arsenale e di gestori delle attività delittuose della cosca.
Veniva evidenziato che COGNOME NOME COGNOME riportato due condanne passate in giudicato per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei processi a carico di COGNOME NOME ed altri e nel processo denominato NOME NOME e che COGNOME NOME COGNOME riportato una condanna per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel medesimo processo COGNOME NOME e altra per tentata estorsione; entrambi COGNOME stati attinti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
In ragione di quanto emerso nei procedimenti NOME e NOME, le sentenze di merito affermavano che vi era stata una forte infiltrazione RAGIONE_SOCIALE nel settore edile imprenditoriale, in particolare, appunto, nei lavori del centro commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE stretto’, ai quali COGNOME partecipato anche l’RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME,nella cui gestione COGNOME stati coinvolti i cognati COGNOME dopo la sua carcerazione, in quanto tutte le imprese succedutesi nella ristrutturazione e manutenzione del predetto complesso COGNOME risultate collegate alla criminalità organizzata reggina. In particolare, secondo i giudici di merito, il deus ex machina della gestione dei lavori era l’AVV_NOTAIO che era l’arbitro degli interessi della ‘ndragheta nel settore dei lavori edili presso il detto centro commerciale.
Non solo lo svolgimento dei lavori edili, ma anche l’assunzione delle maestranze e la gestione delle attività commerciali COGNOME veicolati e gestiti secondo logiche di clientelismo ndranghetistico; vi COGNOME stati anche episodi di danneggiamento in danno di un imprenditore che COGNOME deciso di rifornirsi di materiale da un non affiliato.
Oltre alle attività di intercettazione, il perdurare della intraneità degli imputati alla organizzazione criminosa, anche in epoca successiva a quella coperta dalle sentenze definitive derivava, secondo i giudici di merito, da una pluralità di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute affidabili e convergenti, idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico degli imputati.
In particolare, NOME COGNOME li COGNOME indacati come soggetti che COGNOMEno garantito a NOME COGNOME “una prosecuzione su Gallico” ossia di continuare ad operare nel predetto quartiere e confermava la natura RAGIONE_SOCIALE degli accordi per l’esecuzione dei lavori all’interno del detto centro commerciale; anche NOME COGNOME COGNOME riferito della contiguità dei NOME con COGNOME e dell’intervento di natura RAGIONE_SOCIALE di costoro nei lavori edili del centro.
Il collaboratore NOME COGNOME COGNOME collocato entrambi i NOME nella frazione della RAGIONE_SOCIALE, facente capo ai ConRAGIONE_SOCIALE ed analogamente NOME COGNOME li COGNOME individuati come soggetti intranei alla cosca di Archi e molto attivi nel settore edile, nel quale COGNOMEno potuto operare grazie alla protezione RAGIONE_SOCIALE, derivante dalla loro appartenenza al sodalizio.
La Corte di appello riteneva che dal compendio probatorio, costituito dalle propalazioni dei collaboratori e dai dati emersi dall’attività di intercettazione, fosse emersa prova del perdurare della intraneità e dell’affiliazione dei NOME alla cosca
2.1 Avverso detta sentenza gli imputati propongono ricorso affidandosi ai due difensori di fiducia.
2.2 Il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO Ł articolato su un ampio motivo con cui si lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli art. 187, 192, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.
La difesa rileva che l’impugnata sentenza non Ł stata ingrado di dimostrare con tranquillante certezza che gli imputati avessero programmato delitti ovvero avessero agito al fine di realizzareil programma criminoso della consorteria.
Nessuno dei giudici di merito- infatti- sarebbe stato in grado di individuare in capo agli imputati la realizzazione di condotte tali da dimostrare la loro aderenza alla RAGIONE_SOCIALE, e ciò non solo sotto il profilo della carenza di proiezione esterna, ma anche di percezione da parte dei terzi della appartenenza e, dunque, della vessatorietà e intimidazione promanante da tali condotte.
E ciò soprattutto sotto il profilo della perdurante permanenza degli imputati all’interno di quellaconsorteria criminosa per l’appartenenza alla quale COGNOME già stati condannati in passato.
Secondo i giudici di appello, la riportata condanna nel 1989 per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. costituirebbe un elemento di prova della loro perdurante appartenenza alla medesima organizzazione RAGIONE_SOCIALE, pur in difetto di tangibili condotte che lo dimostrino; non Ł stato però considerato che i due imputati COGNOME stati giudicati successivamente a tale condanna e prosciolti per violazione del divieto di bis in idem.
Nemmeno la ricostruzione storica dei rapporti di forza fra le differenti aggregazioni criminali sul territorio di Gallico avrebbe dimostrato la permanenza dei ricorrenti in ambito associativo.
Ulteriore aspetto contestato Ł il rilievo probatorio dato alla condanna in primo grado nel processo NOME di NOME COGNOME, ritenuto mediatore super partes con il compito di garantire la spartizione equa delle attività economiche alle cosche, al fine di dimostrare la partecipazione dei NOME COGNOME a quella spartizione.
Analogamente contestato Ł il rilievo dato alla condanna in via definitiva di COGNOME NOME, cognato dei COGNOME, per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen, poichØ l’assunto secondo cui – a seguito del suo arresto – i ricorrenti si sarebbero sostituiti al cognato sarebbe rimasto indimostrato.
Ulteriore aspetto rimasto indimostrato nella sentenza, in ragione dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza resa nel procedimento NOME, Ł quello concernente l’individuazione degli interessi della ‘ndragheta all’interno del centro commerciale La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentono di ravvisare la convergenza del molteplice e la sentenza impugnata non offre replica alle censure già mosse con l’atto di appello, erroneamente censurate come generiche ed apodittiche.
Quanto alle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, egli ha menzionato l’episodio del danneggiamento patito da NOME COGNOME, dichiarando che COGNOME sospettato che i COGNOME -conosciuti solo di fama e per notizie apprese da altri- ne fossero i responsabili per averne parlato con NOME COGNOME, il quale gli avrebbe riferito che era stato chiesto un chiarimento ai COGNOME, dichiaratisi però estranei al fatto. Le sue conoscenze sono quindi frutto di deduzioni, ricavate dall’avere gli imputati svolto opere edilizie all’interno del centro commerciale, senza avere offerto alcun elemento concreto da cui dedurre l’attualità della loro appartenenza alla ‘RAGIONE_SOCIALE.
Il collaboratore NOME COGNOME COGNOME tracciato i rapporti dei NOME COGNOME con la famiglia COGNOME, ma senza collocarli temporalmente; ne COGNOME individuato il rango all’interno della organizzazione, affermando che i COGNOME COGNOMEno fatto parte RAGIONE_SOCIALE schieramento COGNOME senza essere in grado di attualizzare le sue conoscenze.
NOME COGNOME COGNOME collocato i NOME all’interno del gruppo di NOME COGNOME, insieme a NOME; ma le sue dichiarazioni dovevano essere valutate con massimo rigore in ragione della giovane età del collaboratore e del fatto che era a conoscenza – prima ancora di fare tali dichiarazioni – degli atti investigativi a carico dei NOME.Ciò vizierebbe tutto il narrato del collaboratore che non potrebbe essere valutato come attendibile sol perchØ avrebbe introdotto degli elementi di novità rispetto a quanto emergeva dagli atti.
Le conoscenze di NOME COGNOME, poi, si arrestano al 2010, anno in cui COGNOME iniziato la collaborazione; pertanto, Ł rimasta priva di riscontro l’affermazione secondo cui, una volta conclusa la guerra di mafia, i NOME COGNOME sarebbero tornati attivi nel campo dell’edilizia e ciò andava in contrasto con il fatto cheessi COGNOME stati detenuti in espiazione di pena e che in precedenza mai COGNOMEno lavorato nel campo dell’edilizia. Inoltre, NOME COGNOME errato nell’indicare la scarcerazione di NOME COGNOME come avvenuta nel 2016, mentre si era verificata neò 2003, circostanza non valutata.
Erano generiche anche le dichiarazioni del collaboratore COGNOME COGNOME COGNOME quale i COGNOME era collocati all’interno RAGIONE_SOCIALE schieramento che faceva capo ai COGNOME, ma senza ulteriori specificazioni.
Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe condotto alcuna indagine sulla affidabilità, ovvero attendibilità delle chiamate in reità; tutte le chiamate sarebbero prive di riscontro e collocherebbero i NOME all’interno della consorteria criminosa senza essere in grado di attualizzare tale condotta.
NOME il materiale captativo on ha reale consistenza probatoria; in particolare la conversazione in cui NOME COGNOME COGNOME al fratello NOME NOME NOME tenere la situazione sotto controllo, visto che si era profilata una frizione con NOME COGNOME, avrebbe chiamato ‘pure a NOME‘ non consente mdi ricavare alcun elemento di prova concreto a carico degli imputati.
Analogamente la intercettazione del 16 ottobre 2014 fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, dalla quale si dovrebbe ricavare che anche in passato i COGNOME COGNOMEno svolto lavori all’interno del centro comerciale RAGIONE_SOCIALE del Golfo, individua una circostanza che si pone come neutra rispetto al thema decidendum .
La difesa, inoltre, stigmatizza come la posizione di NOME COGNOME sia assolutamente priva di rilievo, in quanto del medesimo non si parla mai ed egli per lungo tempo COGNOME lavorato in contesti diversi da quello edilizio.
Quanto, poi, alla conversazione del 31 agosto 2014, si sottolinea che, se i lavori davvero fossero stati imposti con metodi mafiosi, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un preventivo, ovvero che, se NOME davvero fosse stato a conoscenza di accordi
pregressi, non avrebbe avuto bisogno di chiedere a NOME chi fosse la persona con a quale questi COGNOME parlato.
Analogamente priva di rilievo viene ritenuta la richiesta di NOME NOME a NOME di fare lavorare nel centro due ‘comparelli’ suoi.
In definitiva, i ricorrenti rilevano le molteplici carenze motivazionali dell’impugnato provvedimento; non sarebbe stato provato che i COGNOME si fossero occupati di lavori edili, nØ che fossero espressione di COGNOME che si era allontanato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 2013, come riferito dagli imputati ma che nessuno ha confermato.
La sentenza non si Ł confrontata con il fatto che dopo la condanna i NOME COGNOME avessero intrapreso una vita all’insegna della legalità; nØ il fatto che fossero subentrati al cognato per salvare i lavori in essere può essere ritenuta dimostrazione di un agire mafioso.
2.3.1 I ricorrenti lamentano il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto mancherebbe la prova che i NOME COGNOME si siano avvalsi della disponibilità delle armi per conseguire le finalità dell’RAGIONE_SOCIALE; non sarebbe – cioŁ – sufficiente la mera disponibilità delle armi, ma avrebbe dovuto dimostrasi la strumentalità delle medesime alla realizzazione del programma criminoso.
2.3.2. NOME la motivazione circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. viene criticata.Sarebbe rimasto indimostrato il reimpiego di quanto illecitamente conseguito in attività economiche illecite; non vi sarebbe la prova della natura illecita dei proventi derivanti dalla pavimentazione RAGIONE_SOCIALE.
3.Il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO si articola su quattro motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo si lamentala violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La sentenza presenterebbe profili di illegittimità con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero attribuito agli imputati una generica patente di mafiosità unicamente in ragione delle pregresse condanne; COGNOME ha affermato che i COGNOME facevano da sempre parte RAGIONE_SOCIALE schieramento COGNOME; COGNOME riferisce del loro coinvolgimento nei lavori edili, COGNOME e COGNOME forniscono dichiarazioni ritenute stereotipate.
Secondo i ricorrenti, la valenza probatoria delle chiamate in correità sarebbe indebolita dal mancato riferimento temporale, poichØ tutti i collaboratori avrebbero riferito fatti notori quali la precedente affiliazione, senza alcun elemento di attualità.
NOME COGNOME ha riferito solo circostanze apprese de relato, NOME NOME fornito indicazioni generiche basate sui precedenti degli imputati, NOME NOME riferito circostanze risalenti al 2010; NOME NOME ha collocati nello schieramento di COGNOME ma senza elementi di attualità.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dell’attività lavorativa.
L’esecuzione di lavori edili, attività di per sØ lecita, non può essere elemento che dimostra l’appartenenza al sodalizio RAGIONE_SOCIALE dei soggetti poichØ non vi Ł prova di coartazione alcuna, nØ di irregolarità nell’aggiudicazione dei lavori, nØ tantomeno di vantaggi che dallo svolgimento di tali lavori siano discesi al sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
Non vi Ł, a parere dei ricorrenti, prova alcuna che i NOME avessero agito nell’intesse del sodalizio e che fossero stati consapevoli dell’obiettivo del sodalizio RAGIONE_SOCIALE di insinuarsi nei lavori.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. sotto il profilo della mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo.
La contiguità con ambienti criminali e lo svolgimento di attività economiche in territori controllati dalla criminalità non sono elementi sufficienti a fare ritenere sussistente la fattispecie contestata, poichØ non integrano gli estremi della partecipazione associativa.
3.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alle norme che disciplinano la separazione dei riti e la distinzione dei regimi probatori.
Rilevano i ricorrenti come la Corte di Appello nello stesso giorno avesse deciso sia gli appelli averso la sentenza emessa in esito a giudizio ordinario, sia gli appelli avverso la sentenza in esito a giudizio abbreviato; la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, poichØ vi sarebbe stata una illegittima commistione di riti diversi e di regimi probatori differenti, mentre avrebbe dovuto essere mantenuta una rigida distinzione fra i regimi probatori dei processi.La trattazione contemporanea, invece, avrebbe comportato una illecita commistione di regimi probatori; inoltre, posto che un gravame Ł stato deciso dopo l’altro, il collegio che Ł rimasto invariato di sarebbe anche reso incompatibile nel giudizio ordinario con violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.
All’udienza, celebrata mediante trattazione orale, il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte.
I difensoridegli imputati hanno insistitoper l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
1.1 I motivi di ricorso comuni vengono esaminati congiuntamente. In particolare il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO e i primi tre motivi di ricorso dell’AVV_NOTAIO sono infondati, oltre ad essere versati nel merito e tendenzialmente rivalutativi, poichØ di fatto sollecitano una riconsiderazione circa la perdurante affiliazione dei ricorrenti alla consorteria RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistente dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova in atti, che vengono attaccati sotto il profilo della loro efficacia dimostrativa.
In tema di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicchØ l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un piø ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. (Sez. 1 – , Sentenza n. 19703 del 14/11/2023, Rv. 286395)
La sentenza di secondo grado, in adesione a detto principio, ha elencato gli elementi di prova attraverso i quali Ł giunta a dedurre il perdurare del legame degli imputati con la cosca di appartenenza, dal 1999-2001 fino al 2021.
La sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado fa rimando, individua i lavori di rifacimento del punto vendita RAGIONE_SOCIALE all’interno del centro commerciale denominato ‘La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ come quelli affidati ai NOME COGNOME nella logica di una spartizione dei lavori finalizzata al mantenimento di una sorta di pax RAGIONE_SOCIALE tra diversi gruppi criminali, aderenti alla ‘RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale fa presente come la spartizione dei lavori all’interno dell’esercizio commerciale fosse stata un elemento fondamentale per appianare una situazione di grande tensione che in precedenza COGNOME portato alle c.d. guerre di mafia.
Secondo gli accordi che COGNOME seguiti alla seconda guerra di mafia e di cui garante era stato l’AVV_NOTAIO, i lavori di ristrutturazione e piastrellamento dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE
avrebbero dovuto essere eseguiti dagli imputati.
La lottizzazione degli affari fra cosche impediva il subentro di imprenditori slegati dalle logiche criminali che dunque venivano scoraggiati ad inserirvisi anche con la violenza e l’intimidazione.
Il giudice di prime cure premette un’accurata e approfondita ricostruzione delle vicende che COGNOMEno caratterizzato la malavita organizzata delle zone di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Gallico a partire degli anni 90.
Fra le vicende che piø interessano la posizione degli odierni imputati viene ricordato quanto attiene alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME che, attraverso diverse forme societarie, ultima delle quali era la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME ottenuto in appalto i lavori di pavimentazione di un punto vendita da parte di RAGIONE_SOCIALE
Tutto verte, come ripetutamente sottolineato, attorno alla spartizione fra le diverse cosche dei lavori interni al RAGIONE_SOCIALE.
La circostanza che NOME, finchØ era libero, ma anche e soprattutto dopo l’arresto, operasse per il tramite dei cognati NOME NOME e NOME era circostanza affermata dal collaboratore NOME e confermata dal contenuto di alcune intercettazioni.
I NOME COGNOME COGNOMEno entrambi riportato condanne nel processo COGNOME NOME per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME ne riportava un’ulteriore nel processo NOME; il perdurante inserimento dei NOME nella attività criminosa dell’articolazione territoriale RAGIONE_SOCIALE–COGNOME, successivo al periodo coperto da tali giudicati, discendeva anche dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia.
Il Tribunale, sempre proseguendo nella ricostruzione delle vicende delle famiglie che si contrapponevano sul territorio, richiamava l’uscita dal carcere di NOME COGNOME che interveniva in un sistema già in assetto e in equilibrio, per sottrarre lavori ed introiti alle famiglie preesistenti, prima fra tutte COGNOME.
Veniva descritto quanto accaduto aNOME COGNOME, vicino ai COGNOME, cui veniva bruciato un escavatore e mo’ di’ avviso.
Nel procedimento NOME era stato condannato per il reato associativo e NOME ha protratto tale coinvolgimento ai giorni nostri.
Tale perdurante infiltrazione era attestata anche nella conv. del 31 agosto 2014; veicolo degli appalti era l’RAGIONE_SOCIALE Nava per la quale i NOME dovevano posare la pavimentazione, come assicurato a NOME da NOME COGNOME.
NOME COGNOME spiegava a NOME COGNOME che COGNOME un appuntamento con RAGIONE_SOCIALE per prendere accordi; NOME COGNOME, a sua volta, riferiva di sapere che lavori doveva fare per NOME per averne parlato con NOME COGNOME; in quella conversazione faceva riferimento ai precedenti lavori di pavimentazione effettuati presso RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza passa, poi, a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute rilevanti per tratteggiare la perdurante affiliazione dei NOME COGNOME.
NOME collocava i NOME vicini alla famiglia COGNOME durante a guerra di mafia, poi vicini ai COGNOME e li COGNOME visti lavorare nel RAGIONE_SOCIALE commerciale, ricevendo poi la confidenza di COGNOME NOME e COGNOME NOME che COGNOME persone di rispetto; era NOME che COGNOME fornito la chiave di lettura del danneggiamento subito dai mezzi di NOME COGNOME, che era un gesto criminoso da ricondurre alla volontà del COGNOME di rifornirsi di materiale da pavimentazione da soggetti che non appartenevano alla cosca.
NOME COGNOME collocava i NOME COGNOME vicino alla famiglia COGNOME e ricordava – altresì – che COGNOME andati al funerale del fratello NOME e si COGNOME mostrati dispiaciuti; dall’atteggiamento tenuto COGNOME dedotto che NOME avesse un ruolo
gerarchicamente sovraordinato rispetto a NOME. Affermava che i COGNOME garantivano a COGNOME un proseguimento della possibilità di operare nel territorio di Gallico; infatti, NOME COGNOME COGNOME dovuto prendere le redini dell’imprsa di NOME dopo il suo arresto. I COGNOME si COGNOME visti affidare la maggior parte dei lavori di pavimentazione di Catona Archi e Villa San NOME e da ultimo anche la pavimentazione del punto RAGIONE_SOCIALE, cosa che COGNOME destato i risentimenti di altri imprenditori del settore
NOME COGNOME, esponente di spicco della famiglia COGNOME e della squadra facente capo a NOME COGNOME, delineava la composizione interna della famiglia, collocando i NOME nella batteria di NOME COGNOME.Faceva presente che si COGNOME verificati attriti nel territorio di Gallico anche fra soggetti vicini alle medesime famiglie per la spartizione dei lavori; nello specifico un imprenditore che COGNOME già preso un impegno con NOME COGNOME contattato dai NOME e da COGNOME per farsi assegnarelavori; ne seguiva una situazione di tensione che portava ad un attentato dinamitardo nel cantiere.Come precisato dal collaboratore, i COGNOME e COGNOME COGNOMEno ottenuto l’assegnazione dei lavori, non perchŁ piø capaci, ma semplicemente perchØ dovevano essere ingaggiati per volere dei gruppi mafiosi che si spartivano le commesse.
COGNOME riferiva che i COGNOME COGNOME conosciuti da sempre come i NOME e che NOME era il sovraordinato, colui con cui si doveva parlare, anche se poi tutto veniva discusso anche con NOME.
Riferiva poi una tensione legata ad un lavoro di posa di un mosaico; i lavori sul territorio di Gallico COGNOME gestiti dai NOME in ragione della loro parentela con NOME COGNOME, pertanto chi voleva lavorare doveva ricollegarsi a loro.
NOME affermava che da sempre i NOME COGNOME COGNOME attivi nel settore dell’edilizia; precisava che – una volta tornato in libertà – un affiliato senza nessun tipo di ravvedimento riprendeva come prima e a questa regola non COGNOMEno fatto eccezione i COGNOME che COGNOMEno una microcar e dopo la liberazione COGNOMEno iniziato con una piccola azienda edile; anche perchØ, chiosava, a chi non era affiliato i lavori non venivano affidati.
Affermava che COGNOME entrambi pericolosi, ma ciò non Ł in contrasto con il rango gerarchico diverso.
NOME NOME era il maggiore azionista di RAGIONE_SOCIALE, azienda il cui scopo era quello di distribuire il lavoro fra le ‘ndrine reggine.
Conosceva NOME e i NOME COGNOME come interni allo schieramento condelliano della cosca RAGIONE_SOCIALE COGNOME e li conosceva come elementi apicali della cosca stessa.
Riferiva che l’imprenditore COGNOME, suo cliente, era costretto da sempre a rivolgersi ai NOME; ricordava anche che COGNOME durante la detenzione gli COGNOME confidato che COGNOME i NOME che gestivano l’attività.
Oltre a tali emergenze, per affermare l’attualità dell’affiliazione, il Tribunale richiama le conversazioni intercettate, sottolineandone la genuinità, le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Rispetto a queste ultime, il Tribunale sottolinea la genesi della decisione di ciascuno dei propalanti di collaborare, il contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni, la fonte privilegiata di conoscenza trattandosi di soggetti intranei alla cosca che hanno appreso direttamente alcuni particolari.
I racconti sono ritenuti coerenti, precisi e ricchi di particolari e, come osservato nella sentenza impugnata, si riscontrano reciprocamente, in applicazione di un pacifico e piø volte ribadito insegnamento di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da piø collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda
comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 – 01)
NOME la Corte territoriale ha ribadito la attendibilità dei collaboratori di giustizia, offredo ampia giustificazione di tale giudizio.
Ha, infatti, sottolineato la genesi delle collaborazioni, scaturite da eventi negativi, l’assenza di motivi di pregresso rancore o astio nei confronti degli imputati, l’indipendenza delle dichiarazioni e l’assenza di rilevanti contraddizioni che compromettano il nucleo essenziale delle propalazioni.
Ha evidenziato che i fatti riferiti sono stati appresi direttamente dai collaboratori, ovvero sono stati loro riferiti da fonti qualificate.
Le obiezioni contenute nei ricorsi e relative alle dichiarazioni dei collaboratori sono state motivatamente ritenute del tutto generiche e prive di un reale confronto critico con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito.
Circa, poi, l’obiezione difensiva della risalenza nel tempo dei fatti narrati dai collaboratori, la Corte richiama le convergenti dichiarazioni di COGNOME che COGNOMEno affermato che i NOME, dopo aver preso parte alla guerra di mafia, COGNOME incardinati nel RAGIONE_SOCIALE e ne COGNOMEno preso il posto dopo il suo arresto.
Rileva come NOME COGNOME li avesse indicati come soggetti che COGNOMEno un ruolo tale da garantire a NOME COGNOME COGNOMEun proseguimento su Gallico’; anche NOME COGNOME confermato che i COGNOME COGNOME COGNOME in difesa di COGNOMECOGNOME dei lavori di pavimentazionedel complesso edilizio di COGNOME posto a Gallico; tali affermazioni riguardano unarco temporale pacificamente successivo a quello interessato dalle sentenze di condanna.
Era lo stesso COGNOME, sottolinea la Corte, ad affermare che i COGNOME COGNOMEno da sempre fatto parte RAGIONE_SOCIALE schieramento COGNOME, senza interruzioni.
La Corte ha ravvisato plurimi elementi di prova del perdurare dell’affiliazione criminosa e, dunque, dell’appartenenza alla consorteria RAGIONE_SOCIALE, richiamando i legami di parentela e affinità con soggetti la cui appartenenza alla criminalità organizzata Ł stata accertata con sentenze passate in giudicato, nonchŁ i rapporti di lavoro intrattenuti dai medesimi, documentati attraverso le posizioni INPS con le società del cognato NOME.
Invero, entrami gli imputati risultavano avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE NOME NOME COGNOME primae della RAGIONE_SOCIALE poi, fino al 31 ottobre 2012.
Ciò, come sottolineato dai giudici di merito, ha un rilievo particolare in quanto le realtà imprenditoriali per conto delle quali gli imputati hanno prestato attività lavorativa sono state ritenute imprese mafiose dalla sentenza emessa nel processo NOME NOME e, dunque, lo svolgimento di tale attività lavorativa, lungi dall’attestare una fonte lecita di guadagno, indica un perdurante coinvolgimento nelle attività della cosca di cui le società del RAGIONE_SOCIALE COGNOME una delle espressioni.
Altrettanto rilievo, ai fini probatori, viene conferito dalla Corte di appello al compendio intercettivo che colloca i NOME COGNOME con ruolo attivo nel cuore della spartizione dei lavori per il rifacimento del centro commerciale La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale stabili interlocutori dell’AVV_NOTAIO, ovvero dell’imprenditore NOME COGNOME.
Quanto ai ruoli ricoperti, osservano i giudici di merito che dopo l’arresto di NOME era
NOME COGNOME che si interfacciava con NOME e con NOME mentre NOME si occupava degli aspetti eminentemente pratico-operativi.
Conclusivamente, gli elementi di prova per affermare che anche dopo la condanna pregressa i NOME abbiano continuato a fare parte della consorteria, abbiano posto in essere attività delinquenziali proprie di quella RAGIONE_SOCIALE criminosa – segnatamente si siano assicurati con metodi intimidatori e seguendo precise logiche di ripartizione le commesse per i lavori presso il centro commerciale e abbiano svolto detti lavori – sono stati correttamente esaminati e danno conto del ragionamento logico-giuridico sotteso al giudizio di responsabilità.
L’attualizzazione delle condotte criminose discende, secondo la motivazione resa nei provvedimenti di merito, sia dalle parole dei collaboratori che comunque offrono riferimenti temporali aggiornati, sia dal contenuto delle conversazioni captate in un periodo successivo a quello coperto dalle precedenti condanne.
Secondo un pacifico orientamento di legittimità cui si intende dare continuità, in tema di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria RAGIONE_SOCIALE ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato.
In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall’allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull’interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario). (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di, Rv. 282661 – 02).
Si Ł anche affermato che in tema di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere COGNOME in virtø di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e RAGIONE_SOCIALE stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258954; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Rv. 253070).
Il provvedimento impugnato, come visto, ha esaltato gli elementi chesupportano il permanere, anche dopo la condanna, dell’affiliazione criminosa, quali l’assenza di dissociazione della consorteria e il mantenimento di ruoli attivi nella gestione degli affari in conformità alle logiche ed agli interessi della RAGIONE_SOCIALE stessa.
Gli elementi di prova individuati nel provvedimento impugnato a sostegno della conferma della declaratoria di penale responsabilità di NOME COGNOME vengono utilizzati anche per COGNOME NOME, rispetto al quale il ricorrente ha avanzato contestazioni infondate.
Entrambi, infatti, hanno rapporti di parentela e/o affinità con COGNOME NOME ed entrambi hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze delle società riconducibili al medesimo, oltre ad avere svolto eseguito lavori all’interno dell’indicato centro commerciale secondo le modalità sopra descritte.
Il Tribunale, a ulteriore sostegno del coinvolgimento di NOME COGNOME, richiama una conversazione in cui l’AVV_NOTAIO esortava a contattare l’imputato per le questioni relative ai lavori.
Come rilevato nelle conformi sentenze di merito l’intraneità rispetto ai lavori svolti all’interno del centro commerciale, da valutarsi in uno con quanto COGNOME circa i metodi di spartizione degli stessi e il fatto che solo imprese mafiose potessero aggiudicarseli, rende evidente come anche il ruolo di NOME COGNOME sia centrale all’interno della consorteria.
Le dichiarazioni dei collaboratori, poi, elencate e richiamate nei provvedimenti di merito riguardano entrambi i NOME e non il solo NOME, anche se il ruolo di NOME viene delineato come di minor rilievo rispetto a quello del fratello.
1.2 NOME le obiezioni circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4°, cod. pen. sono infondate.
La circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis c.p., comma 4, per la cui integrazione Ł sufficiente la semplice “disponibilità di armi” da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e non anche l’effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed Ł senz’altro applicabile, ai sensi dell’art. 59 c.p., comma 2, anche a carico del concorrente esterno che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 Rv. 244904 – 01)
Sull’aggravante della natura armata dell’RAGIONE_SOCIALE, entrambi i giudici di merito, nel ritenerla sussistente, ne hanno rilevato la natura oggettiva, la caratteristica di “mafia storica” della ‘RAGIONE_SOCIALEe la notorietà del fatto che fosse dotata di armi, circostanza accertata da numerosissime pronunce giudiziali irrevocabili e che non poteva essere ignorata da due persone dalla lunga militanza nella stessa.
A corroborare tale conclusione concorrono le dichiarazioni del collaboratore COGNOME per il quale i NOME COGNOME COGNOMEno detenuto l’arsenale della cosca facente capo a NOME COGNOME.
1.3 Analogamente infondati i motivi di ricorso inerenti l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.
Circa l’aggravante del reimpiego finanziario, i giudici di merito hanno offerto una ampia, logica e condivisibile motivazione che non viene scalfita in alcun modo dalla assoluta genericità dei rilievi critici contenuti nei ricorsi.
In tema di RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo Ł costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si giova dell’imposizione RAGIONE_SOCIALE, ovvero dai proventi derivanti dall’acquisizione dell’attività commerciale altrui ed il reimpiego si attua attraverso l’investimento di tale profitto nelle attività della medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275586 – 02).
La natura oggettiva di tale circostanza fa sì che non debba essere riferita alla condotta del singolo partecipe, ma Ł sufficiente che si riferisca all’attività della RAGIONE_SOCIALE.
Tale aggravante sussiste in quanto il profitto della estorsione compiuta Ł il corrispettivo percepito dall’appaltatore delle opere a seguito dell’ esecuzione dei lavori ovvero il profitto derivante dall’esercizio dell’attività commerciale sottratta dagli esponenti mafiosi all’RAGIONE_SOCIALE regolare; in questo modo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riesce a percepire l’utilità procurata dall’azione
delittuosa che viene poi reinvestita nelle attività della stessa.
L’RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, grazie a questa diffusa prassi intimidatoria, acquista una posizione di preminenza all’interno del territorio perchØ Ł grazie alle violenze e minacce esplicite portate a termine dagli esponenti criminali che riesce ovvero ad acquisire commesse ed appalti e così a realizzare in concreto quel reinvestimento del profitto dell’illecito che la indicata sentenza delle Sezioni Unite individua quale parametro centrale della suddetta aggravante. ( in motivazione Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275586 – 02)
La giurisprudenza della Corte Ł costante nell’affermare che la circostanza aggravante in questione ricorre quando attraverso l’impiego del provento dei delitti, esecutivi del programma criminoso, venga finanziata un’attività economica, nozione che va intesa come riferita ad interventi in strutture produttive di beni oche offrano servizi nell’ambito del mercato “legale”, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi così influendo sulle (e alterando le) regole della concorrenza (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278796 – 01; Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019,dep. 2020, COGNOME, Rv. 278325 – 01; Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione,Rv. 277653 01).
La sentenza di primo grado si sofferma su tale aggravante esplicitando le ragioni per le quali la ritiene sussistente, alla luce dell’attività svolta l’interno del centro commerciale La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle modalità di affidamento dei lavori, secondo un rigido schema di suddivisione degli affari fra le cosche, strangolando completamente la libera concorrenza e ogni principio di libero mercato; come ritenuto da questa Corte il profitto dell’illecito, costituito dalla remunerazione dei lavori acquisiti con modalità illecite, viene poi reimpiegato nella attività dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ciò configurandosi quel reimpiego del profitto illecito che Ł la ragione della sussistenza stessa dell’aggravante.
1.4 NOME il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO Ł infondato.
La questione della commistione dei regimi probatori Ł una mera illazione: la sentenza impugnata per fondare le proprie determinazioni ha fatto riferimento solo agli elementi di prova acquisiti nel presente procedimento e non a mezzi istruttori raccolti secondo un diverso statuto probatorio in altro giudizio. Sul punto la doglianza pecca anche di genericità perchŁ non indica quali elementi non ritualmente acquisiti nel corso del dibattimento siano stati utilizzati e quale rilevanza decisiva abbiano rivestito ai fini del giudizio di responsabilità.
Quanto alla eccepita incompatibilità, derivante dall’avvenuta definizione di entrambi i processi, celebrati con riti differenti, si osserva checome precisato da questa Corte di legittimità- attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell’art. 34 c.p.p., che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine AVV_NOTAIO prevista dall’art. 178, lett. a), c.p.p. – l’inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 c.p.p. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l’esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, Rv. 215352).
Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non Ł causa di abnormità o di nullità della decisione, nØ può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi
probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023, De, Rv. 285621 – 01)
2. I ricorsi devono dunque, essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonchØ a rifondere alle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese di rappresentanza e difesa che si liquidano in euro 4000 oltre accessori per ciascuna parte civile. Non debbono, invece, essere liquidate spese alle ulteriori parti civili che non hanno partecipato all’udienza, poichŁ, secondo un insegnamento piø volte ribadito per il giudizio di appello ( ex multis Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 – 01) espressione della necessità della effettività dell’attività processuale anche della parte civile, successivamente richiamato anche per il giudizio di legittimità, nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese. (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 – 02).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, sezione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME