Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO (RC) il 27/06/1935 COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO (RC) il 21/05/1975 COGNOME NOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA (RC) il 09/08/1961 COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI (RC) il 04/05/1982 avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi riportandosi alla requisi- toria scritta già depositata;
ascoltati gli avvocati NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME Antonio, NOME COGNOME, difensore di Mazzaferro Teodoro e COGNOME NOME Antonio, NOME COGNOME difensore di COGNOME Girolamo, NOME COGNOME, difensore di Mazzaferro Teodoro, e NOME COGNOME, difensore di COGNOME Giuseppe, i quali si riportano tutti ai motivi di ricorso depositati per i rispettivi assistiti.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, emessa dal Tribunale di Palmi il 21/12/2020, per concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A) e quella di COGNOME NOME anche per due episodi di favoreggiamento personale (capi D ed F) e per uno di procurata inosservanza di pena (capo E).
In particolare, gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver partecipato all’associazione mafiosa denominata «’ndrangheta», precisamente alla cosca COGNOME, operante, come già giudiziariamente accertato in altri processi richiamati in rubrica, nel Comune di Gioia Tauro e in zone limitrofe, ma anche nel resto dell’Italia e all’estero.
Inoltre, COGNOME NOME è stato condannato per favoreggiamento personale di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente ai vertici della cosche ‘RAGIONE_SOCIALE e ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE, per averli aiutati a sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti cautelari specificati in rubrica, nonché, il COGNOME, all’esecuzione del provvedimento giudiziario di cumulo n. 1 23/2010 emesso in data 8/6/2010 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, in relazione alla pena principale dell’ergastolo da espiare.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i menzionati imputati.
2.1. COGNOME NOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, articolando due motivi.
2.1.1. Col primo si deduce la violazione degli artt. 416bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché vizi di motivazione circa la sua ritenuta partecipazione alla cosca COGNOME
Tanto poiché:
-dalle intercettazioni non emergevano rapporti diretti tra l’imputato e gli attuali membri della cosca, essendosi i suoi contatti limitati ai soli e COGNOME NOME cl. 45 e COGNOME NOME cl. ’39, assolti da analoghe accuse in primo e secondo grado, e COGNOME NOMECOGNOME non coinvolto nel presente processo;
-irrilevante era pertanto la sua conoscenza delle abitudini di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-le frequentazioni, i contatti ed i fatti attribuitigli erano molto datati;
-le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano state generiche, anche sui tempi, de relato e prive di riscontri individualizzanti.
In definitiva, mancherebbe, secondo parte ricorrente, la dimostrazione di un suo ruolo attuale nella cosca COGNOME, avendogli la sentenza d’appello attribuito quello di ‘guardiano del territorio’ non più in essere, come riscontrato dalla sua assoluzione da tutti i reati fine contestatigli.
2.1.2. Col secondo moti vo, si censura l’erronea applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, negate in base ai medesimi argomenti già utilizzati per valutare la gravità del reato ex art. 133 cod. pen., laddove le valutazioni avrebbero dovuto fondarsi su presupposti diversi.
Si sarebbe, così, tralasciato di considerare elementi personali favorevoli, come l’età avanzata (89 anni), l’assenza di condanne prece denti, la marginalità dell’imputato rispetto all’attività del sodalizio mafioso odierno.
2.2. COGNOME NOME ha proposto due motivi di ricorso.
2.2.1. Col primo deduce la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e 416bis cod. pen., nonché vizi di motivazione, essendosi disattesi i pacifici principi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte ‘COGNOME‘ e ‘COGNOME‘, sul ruolo dinamico -funzionale a favore del sodalizio da cui desumere l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen..
Tale conclusione viene poggiata sui seguenti elementi:
-nulla provava che gli atti preparatori dell’omicidio di COGNOME NOME e l’aiuto ai latitanti, COGNOME NOME e COGNOME NOME, fossero avvenuti su ordine di COGNOME NOME cl. 72, capo attuale della omonima cosca;
-congetturale era pensare che i RAGIONE_SOCIALE non avrebbero riposto alcun affidamento sui COGNOME, nel delegar loro la cura della latitanza dei loro capi, se non fossero stati parte della cosca COGNOME;
-sarebbe stata travisata l’intercetta zione n. 316 del 18/5/2016 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME da cui era stato desunto il veto di COGNOME NOME cl. 72 su possibili agguati ai danni di COGNOME NOME;
-contraddittorie erano state al riguardo le dichiarazioni di COGNOME NOMECOGNOME che aveva detto di aver dedotto tale veto da una conversazione nel carcere di Reggio Calabria tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e, successivamente, di averlo intuito dall’ordine di COGNOME NOME di lasciar perdere lo COGNOME e concentrarsi sullo COGNOME;
-inattendibile era il COGNOME per l’astio nutrito a causa di uno schiaffo datogli da COGNOME NOME, per aver parlato solo a dibattimento dell’ordine di pedinare lo COGNOME, dato da COGNOME NOMECOGNOME per non aver saputo narrare episodi criminosi specifici in capo a COGNOME NOME e, infine, in ragione della richiesta di rinvio a giudizio in data 8/2/2024 nei confronti di COGNOME NOME, allegata ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., per un danneggiamento ai danni di COGNOME NOME e porto d’arma da guerra in data 2/1/2016, che sconfesserebbe il detto collaboratore;
-dirimenti sarebbero le assoluzioni del ricorrente dalle accuse per i reati di tentato omicidio e di associazione finalizzata al traffico di droga;
-irrilevanti erano la sua vicinanza a COGNOME NOME, le operazioni di bonifica da strumenti di intercettazione, il ruolo del padre del ricorrente, i rapporti stretti del ricorrente con le famiglie COGNOME ed COGNOME la visita in ospedale a COGNOME NOME, ferito da colpi di arma da fuoco il 24/6/2016;
-nessun ruolo attivo aveva avuto l’imputato nel comporre vicende private tra paesani, dato comunque irrilevante ai fini dell’accusa;
-irrilevante era pure la generica ‘vicinanza’ della famiglia COGNOME alla cosca COGNOME, riferita, per giunta, da tutti i collaboratori -eccetto che dal COGNOME, mosso da acredine -al solo COGNOME NOME;
-neutra era la solidarietà manifestata dall’imputato al COGNOME per l’attentato da questi subito, dovuta al solo fatto che i due fossero cugini.
Parte ricorrente richiama, ancora, le parole di alcuni collaboratori di giustizia, quali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatisi ad asserire che il ricorrente fosse vicino a COGNOME NOME: mentre il collaboratore COGNOME NOME, che non aveva riconosciuto in foto il ricorrente, era stato smentito allorché aveva detto di averlo visto assieme a COGNOME NOME negli anni 2012/2013, in cui quest ‘ultimo era detenuto.
Ci si duole del diverso metro seguito dalla Corte d’appello nel valutare analoghe posizioni di altri imputati, per i quali la sola ‘vicinanza’, senza alcun contributo rilevante alla vita del sodalizio, aveva comportato la loro assoluzione.
Il ricorrente lamenta, poi, la manifesta illogicità della condanna per i delitti di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena a favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, laddove ricollega tali fatti ai COGNOME quali longa manus dei COGNOME: affermazione apodittica e smentita dallo stesso COGNOME
secondo cui v’erano antichi rapporti di amicizia tra i COGNOME e i CREA, che spiegava l’aiuto dei primi a favore di CREA NOMECOGNOME
Irrilevanti sarebbero al riguardo le parole intercettate di COGNOME NOME, ‘noto chiacchierone’, laddo ve si lamentava con COGNOME NOME di non essere stato informato da COGNOME NOME dell’aiuto dato a i detti latitanti.
Il verbale di Polizia che attestava la presenza di un camion, con a bordo COGNOME NOME, diretto a Maropati, ove, su un terreno di COGNOME NOME, erano poi stati trovati i detti latitanti, era stato, in realtà, travisato. Non era emerso, infatti, che nel bunker in cui costoro erano nascosti vi fosse una portafinestra simile a quella trasportata nell’occasione. Inoltre, sbrig ativamente era stata ritenuta priva di rilievo, da parte del giudice d’appello, la costruzione di un edificio nei pressi dei detti luoghi, da parte di COGNOME NOME, che ne giustificava la presenza in loco.
2.2.2. Si lamenta, col secondo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 62bis , 81, comma 2, e 133 cod. pen., per non aver considerato, la sentenza d’appello, l’incensuratezza del ricorrente, mai neppure sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, e le sue gravi condizioni di salute: essendosi la Corte limitata ad affermare la pregnante gravità dei fatti, che, di per sé, non escludeva la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Anche l’entità della pena base e degli aumenti in continuazione era ritenuta eccessiva e priva di sufficiente motivazione.
2.3. COGNOME NOME ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di tre motivi, in larga parte reiterativi delle medesime argomentazioni.
2.3.1. Col primo, si deduce la violazione degli artt. 416bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità di motivazione.
Si lamenta il travisamento della prova laddove si è affermata l’esistenza di un sottogruppo COGNOME organico alla cosca COGNOME, non essendo emerso alcun elemento concreto atto a confermare che i COGNOME agissero come longa manus dei COGNOME, né che sfruttassero la forza intimidatrice del gruppo maggiore. In particolare:
-la famiglia COGNOME non era mai stata implicata in procedimenti che coinvolgevano direttamente anche la cosca COGNOME;
-i racconti di COGNOME NOME si riferivano a vecchie storie mai sfociate in procedimenti penali e prive di attualità;
-alcuni degli episodi da cui era stata desunta l’organicità dei COGNOME alla cosca COGNOME -quali il tentato omicidio dello
COGNOME e l’associazione volta al traffico di stupefacenti erano sconfessati dall’assoluzione pronunciata per tali reati, mentre altri -quale l’affermazione che i CREA non avrebbero riposto alcun affidamento sui COGNOME, se costoro non avessero fatto parte della più blasonata famiglia COGNOME -erano congetturali ed inidonei allo scopo.
2.3.2. Col secondo motivo si sostiene il travisamento della prova e l’illogicità della motivazione, laddove la stessa non aveva considerato l’assoluzione del COGNOME dai reati di cui ai capi I) ed L) e l’irrilevanza probatoria della gestione dei detti latitanti.
Anzitutto, i l contributo alla vita dell’associazione del ricorrente sarebbe stato desumibile, per gli inquirenti, dalla gestione associata del traffico internazionale di cocaina anche per conto della cosca COGNOME, che avrebbe spiegato anche l’attentato subito dal ricorrente il 3/1/2016, per un contrasto insorto con le fazioni di Rosarno, a causa di una partita di droga non consegnata. Sennonché, con l’assoluzione dai reati di cui ai capi L) associazione finalizzata al traffico di cocaina -ed I) -tentato omicidio ai danni di NOME NOMECOGNOME in risposta all’attentato subito dal COGNOME cadevano, secondo parte ricorrente, i detti elementi.
Quanto alla prima accusa, di cui al capo L), era residuata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per un’ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990: ipotesi che, basata sulle dichiarazioni discordanti e non riscontrate dei fratelli COGNOME, collaboratori di giustizia, costituiva mero indizio.
L’assoluzione dal tentato omicidio di cui al capo I) faceva, invece, venir meno la prova della solidarietà ritorsiva della cosca nei confronti dell’associato.
La condanna riportata in altro procedimento per il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena a beneficio di COGNOME NOME e COGNOME NOME, appartenenti a consorterie diverse, non provava che tanto fosse avvenuto per conto della cosca COGNOME.
2.3.3. Col terzo motivo si deduce manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Si torna a sostenere che le prove acquisite non dimostrassero la colpevolezza del TRIMBOLI con certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
In particolare, si rimarca l’illogicità della sentenza perché:
-nel corso della lunga indagine denomin ata: ‘Spazio di libertà’, mai si era ritenuto il coinvolgimento di interessi della famiglia COGNOME, tant’è che era stata ipotizzata l’appartenenza del COGNOME alla cosca COGNOME
-l’assoluzione per associazione finalizzat a al traffico di sostanze
stupefacenti era stata giustificata dal giudice di prime cure, oltre che per l’assenza di elementi atti a sostenere l’accusa, per le ‘conclamate inverosimiglianze delle dichiarazioni offerte da alcuni collaboratori (COGNOME e COGNOME)’;
-le assunte ‘marginali imprecisioni’ dei fratelli COGNOME erano invece rilevanti, non avendo essi fatto luce circa l’epoca dei fatti narrati, la quantità, il prezzo, la provenienza e la nave di trasporto dello stupefacente, il nome dei finanziatori ed il metodo di pagamento, ed ancora su chi si fosse occupato e in che modo del recupero della droga a casa del COGNOME e, infine, sulle ragioni del cambio degli assegni.
2.4. Anche COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.4.1. Col primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 604, comma 5bis , e 420bis cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in materia di dichiarazione di assenza e di diritto di partecipazio ne al processo dell’imputato.
Ciò in quanto il COGNOME ‘contrariamente a quanto è dato di leggere sul verbale dell’udienza tenutasi il 21.12.2020’, pur presente in videoconferenza dalle ore 10.28 alle ore 10.38, allorché il Tribunale si era ritirato in camera di consiglio, al momento del ripristino pomeridiano del videocollegamento non aveva potuto partecipare alla lettura del dispositivo, suo malgrado, per esser stato sottoposto a regime di quarantena obbligatoria.
Tanto, non emerso nel corso dell’udienza , era stato fortuitamente verificato dal difensore che, ‘ad avvenuta lettura del dispositivo’, ‘nell’ovvio intento di congedarsi con ortodossia dall’imputato appena condannato’, aveva contattato ‘l’operatore connesso dal Carcere di Bologna, chiedendo di pa rlare con l’imputato’, sentendosi r ispondere che il COGNOME, in ragione di quanto detto, non aveva potuto raggiungere la postazione di collegamento: circostanza confermata da un’attestazione rilasciata dal Carcere di Bologna.
Pertanto, il ricorrente era st ato ‘involontariamente assente’ e i l Tribunale, pur ‘informato di tale evenienza’, a verbale aveva dato ‘atto della presenza dell’imputato alla ripresa delle attività dibattimentali’, procedendo oltre, determinando l’eccepita nullità sia della sentenza di primo grado che di quella d’appello , che avevano disatteso la richiesta volta a dichiararne l’assenza .
Si sarebbe dovuto procedere, secondo parte ricorrente, a norma dell’art. 420ter cod. proc. pen., ossia al rinvio dell’udienza e alla rinnovazione dell’avviso all’imputato per assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento: con nullità rilevabile ai sensi del comma
5bis dell’art. 604 cod. proc. pen.
In modo errato la Corte d’appello aveva dato atto del l’assenza di qualsivoglia pregiudizio in capo all’imputato, che, al più, secondo detta Corte, avrebbe potuto incidere solo sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazione.
2.4.2. Col secondo motivo il COGNOME lamenta la violazione dell’art. 416 -bis cod. pen. e vizi di motivazione.
Assume che con motivazione apparente e travisante la Corte d’appello avrebbe omesso di dare risposta alle censure di cui agli appelli e alla principale criticità stigmatizzata nei gravami alla sentenza di primo grado, ovvero all’assenza di elementi atti a provare che il gruppo COGNOME -di natura familiare, e non associativa -fosse affiliato, in modo formale, alla cosca COGNOME: la quale, per la sua spiccata connotazione verticistica (rimarcata dagli stessi giudici), a vrebbe richiesto un ‘battesimo’ e d il conferimento di una ‘carica’ o ‘dote’, per l’inserimento al suo interno.
Né esisteva prova in ordine alla volontà consapevole del COGNOME di aderire alla menzionata cosca e al suo progetto criminale collettivo o allo svolgimento di rituali di affiliazione o al l’accettazione di regole condivise, non avendo egli avuto contatti che esulassero lo stretto rapporto familiare.
Travisate sarebbero state le parole del COGNOME, che era stato chiaro nel riferire di non sapere di alcuna formale affiliazione alla cosca COGNOME da parte del ricorrente e di ‘dot i ‘ conferit e a lui o ad altri coimputati, essendosi egli semplicemente messo ‘a disposizione’ della famiglia COGNOME solo per i menzionati legami parentali.
La stessa sente nza d’appello aveva contraddittoriamente omesso di indicare COGNOME NOME tra i diretti subordinati di COGNOME NOME o tra i suoi sodali in relazione al traffico degli stupefacenti, precisando invece che fosse COGNOME NOME ad essere incaricato dal COGNOME di risolvere le questioni di maggiore importanza, quali la preparazione dell’omicidio di COGNOME NOME e la ‘bonifica’ dei luoghi di incontro. Ed aveva riconosciuto il COGNOME estraneo al favoreggiamento della latitanza di COGNOME NOME e di COGNOME NOME ppe, omettendo, ancora, di indicare contatti dell’imputato con alcuno dei COGNOME.
Ma soprattutto, a dispetto della formale contestazione, cui era estranea la verifica dell’esistenza della ‘cosca COGNOME, quale articolazione della cosca COGNOME, la sentenza d’appello aveva riconosciuto alla prima margini di autonomia rispetto alla seconda.
Si assume, ancora, che l’assenza di contributi essenziali alla vita del clan
COGNOME di cui la Corte d’appello genericamente parlava, non avrebbe potuto esser colmata, inglobando al suo interno il gruppo COGNOME.
La Corte d’appello aveva omesso di rispondere alle deduzioni difensive secondo cui il COGNOME non aveva mai contribuito a realizzare le finalità del clan, non aveva mai partecipato a riunioni operative, non aveva frequentato la masseria dei COGNOME, centro operativo della cosca, e, infine, non era mai stato coinvolto in azioni operative e/o in reati fine.
Senza risposta era rimasta anche l’affermazione difensiva secondo cui sia il maresciallo COGNOME che il colonnello COGNOME avevano escluso la presenza dell’imputato nei locali dell’azienda di COGNOME NOME e, il primo, aveva escluso anche che il COGNOME avesse la disponibilità di strumentazione idonea all’attività di bonifica: lad dove, con salto logico evidente, la Corte d’appello aveva ritenuto sufficienti, al riguardo, le conversazioni intercettate del 29/1/2016 e 7/2/2016 nel corso delle quali il COGNOME aveva riferito all’amico COGNOME a cui era legato da rapporti di lavoro, nel settore dei conglomerati cementizi -una serie di nozioni tecniche a lui note.
Inoltre, tali colloqui si collocavano in un momento in cui, secondo le sentenze di merito, il COGNOME si stava occupando di bonificare i luoghi da lui stesso frequentati: sicché non era dato comprendere in che modo il COGNOME, coadiuvandolo in ciò, avesse potuto aiutare il sodalizio, anziché l’amico.
Per giunta, sulla base di analoghi argomenti -ovvero la sua competenza nel campo della videosorveglianza -era stato contraddittoriamente assolto NOME COGNOME
Travisate sarebbero anche due conversazioni del 6 e 20/6/2016, tra il COGNOME ed il COGNOME.
In realtà, si era trattato dello sfogo reiterato del COGNOME per la mancata comunicazione, da parte di COGNOME NOME, di a lcuni ‘rilev anti eventi nell’ottica associativa’: sfogo a cui il COGNOME aveva, però, risposto dicendo di non volerne saper nulla e di voler solo lavorare. Peraltro, proprio la mancata partecipazione ad eventi rilevanti per la cosca -qual era favorire la latitanza di importanti figure criminali -avrebbe dovuto far concludere necessariamente per l’estraneità dei colloquianti a lla medesima cosca.
Travisate erano state anche le parole del colonnello COGNOME per il quale il ricorrente non si era mai recato alla masseria dei COGNOME, laddove si sarebbero tenute le riunioni strategiche del sodalizio.
Ed ancora, secondo parte ricorrente, seppure l’idea di porre in essere un omicidio, per rispondere all’attentato subito dal COGNOME, potesse teoricamente rilevare al fine di ritenere il reato associativo, nonostante la stessa non avesse
integrato i minimi requisiti per configurare un tentativo punibile, ciò avrebbe richiesto qualcosa di più concreto, a maggior ragione considerato il decorso di molti mesi dall’at tentato al TRIMBOLI: laddove nulla di concreto era emerso in merito.
La disponibilità del COGNOME a favore dei COGNOME rientrava, dunque, in una dinamica familiare piuttosto che associativa, non potendo parlarsi di un concreto e visibile contributo reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa, men che meno di quella denominata ‘cosca COGNOME‘.
2.4.3. Col terzo motivo, infine, la difesa del COGNOME lamenta vizi di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando, a suo dire, chiara la matrice familiare e la marginalità delle condotte dallo stesso realizzate, esclusivamente nell’ambito del gruppo COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, inammissibili laddove mirano ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed infondati sulle questioni di diritto sollevate, vanno rigettati.
È noto che sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, col mero richiamo di violazioni normative o della violazione della lettera c) della medesima norma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, Rv. 280027-04): salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste.
Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01).
In estrema ed efficace sintesi, «la manifesta illogicità della motivazione,
prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02), essendo, per contro, «inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747-01; così pure Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965-01).
Nella specie, fuori dai detti limiti, si contrappongono una diversa e parcellizzata lettura delle prove, n onché l’esa sperazione di ipotetiche e, comunque, poco significative -rispetto al complesso motivazionale di cui alle dette sentenze di merito -incongruenze.
Trattasi di una non consentita, in questa sede, istanza di rivalutazione del materiale probatorio finalizzata a una rivisitazione del giudizio di merito con cui, in modo razionale ed esaustivo la Corte d’appello ha dato correttamente conto delle condanne emesse.
È evidente che si esuli, dunque, dal travisamento della prova, che consta del l’utilizzazio ne, da parte del giudice del merito, di un’informazione inesistente nel materiale processuale o del l’omessa valutazione di una prova ex se decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01). Peraltro, è noto che: «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento
impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).
È necessario, dunque, che l’assunta utilizzazione di un’informazione inesistente o l’omessa valutazione della prova esistente siano decisive al fine di sovvertire l’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01).
Nella specie, si ripete, i ricorrenti, per lo più sulla base di prove parzialmente trascritte, si limitano ad allegare una diversa interpretazione del compendio probatorio, senza indicare alcunché sulla certa verità degli elementi addotti ed asseritamente travisati, rispetto a quelli valorizzati in sede di merito: chiedendo una difforme valutazione del materiale istruttorio inibita in questa sede.
In diritto, poi, quanto alle chiamate in correità, da parte dei collaboratori di giustizia, ed ai reati associativi, in particolare di stampo mafioso, è opportuno richiamare alcuni principi sulla cui base la Corte ha ritenuto infondate le doglianze prospettate dai ricorrenti.
Anzitutto, i riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all’imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Rv. 235800-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01).
Ne consegue che le convergenti affermazioni dei collaboratori di giustizia, non adeguatamente contrastate nella loro credibilità -inidonee essendo le generiche contestazioni prive di indicazioni di gravi contraddizioni o aporie (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione) -e comunque ritenute attendibili dal giudice del merito con valutazione immune da manifeste illogicità (sulla base dei noti parametri indicati, ad esempio, da Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149-02), sono già per sé sufficienti a dar prova dei fatti in esse narrati.
In particolare, quanto ai reati associativi, posto che il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacché il “fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (così ancora Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01).
A maggior ragione, riscontri esterni individualizzanti idonei, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a conferire alla chiamata in correità valore di prova del delitto di associazione mafiosa -che per sua natura si alimenta di relazioni tra gli associati finalizzate a realizzare il programma associativo -sono non solo, com’è ovvio, il concorso del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell’associazione, ma anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo criminale, da cui emerga la messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01; Sez. 2, n. 51694 del 02/11/2023, Rv. 285623-01): atteso che, attraverso tali condotte, non altrimenti giustificate, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico assunto dal singolo nel gruppo criminale e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01).
E così pure idoneo indizio di appartenenza al sodalizio criminale è la conoscenza della struttura organizzativa delle cosche, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché la partecipazione ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597-02): non dovendo la stessa «legarsi esclusivamente alla successiva – e, a volte, solo eventuale – “chiamata” per l’esecuzione di un incarico specifico, essendo l’adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria» (ancora Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281889-01, in motivazione).
È stato chiarito, ancora, che la remota adesione al sodalizio, evidenziata da un collaboratore di giustizia, può essere logicamente attualizzata e riscontrata dalla prova della recente contiguità o partecipazione alle attività tipiche di questo, desumibile, ad esempio, anche solo da una significativa conversazione (nuovamente Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione).
Infine, è stato altresì logicamente evidenziato come persino dalle intercettazioni fra terzi -scontato essendo il rilevante valore probatorio di quelle riguardanti direttamente l’accusato possano emergere prove dirette di colpevolezza, senza necessità di riscontri, sempre che siano interpretate secondo logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04).
4.1. Alla lu ce dei detti principi, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è infondato.
2.1.1. In sintesi, col primo motivo lo stesso deduce la violazione degli artt. 416bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per essere stata emessa condanna per associazione mafiosa alla cosca COGNOME in carenza di prove in tal senso, per
le ragioni sopra riassunte ovvero, in definitiva, per essere i contatti e i fatti attribuitigli datati e comunque inerenti membri di detta famiglia non appartenenti alla cosca.
Tuttavia, come detto, la Corte d’appello, anche richiamando -correttamente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionata -la conforme, sul punto, sentenza di primo grado, ha dato congruamente conto delle logiche ragioni per le quali è pervenuta a difforme conclusione.
Dimostrativi della piena adesione del ricorrente alla cosca sono stati ritenuti, dal giu dice d’appello, i seguenti elementi, su cui parte ricorrente o non si confronta o comunque lo fa in modo inammissibile, chiedendo a questa Corte una mera rivalutazione del materiale istruttorio, senza allegare manifeste illogicità o vuoti motivazionali di sorta, men che meno travisamenti decisivi.
In particolare, la Corte d’appello -premesso che la masseria di COGNOME NOME fosse stata ‘oggetto di continuo monitoraggio, poiché ritenuto luogo di riunione dei vari accoliti, come dimostrato dai molteplici accessi di elementi di spicco della criminalità organizzata gioiese e non’ e come fossero emersi strettissimi e confidenziali rapporti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME VincenzoCOGNOME di cui la sentenza rievoca, citando anche alcune sue intercettazioni, la storica vicinanza al clan COGNOME -ripercorre (da pagina 150 e seguenti) una serie di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia dalle quali, in modo del tutto logico, desume, poi, che la remota (e non contestata) appartenenza al menzionato clan, da parte di COGNOME NOME, trovasse recenti riscontri.
E logiche appaiono le conseguenti valutazioni della Corte territoriale sui menzionati elementi istruttori, nel rigettare i motivi di gravame di COGNOME Girolamo, laddove richiama (a pagina 204 e seguenti):
-le plurime affermazioni del medesimo imputato sulle sue gesta criminali nella cosca COGNOME;
-l’attualità delle sue conoscenze e dei suoi rapporti con taluni appartenenti alla famiglia COGNOME;
-la ‘ straordinaria convergenza delle parole dei collaboratori sulla radicata appartenenza di COGNOME NOME alla cosca COGNOME , per giunta ulteriormente confermate, con riferimento ad alcuni episodi specifici espressamente menzionati in sentenza, dalle intercettazioni;
-la già detta rilevanza, in particolare, del narrato del COGNOME, la cui attendibilità, confermata dalle intercettazioni a carico del medesimo imputato, è ben spiegata dalla Corte d’appello;
-l’avere continuato il ricorrente, sempre per quanto rilevabile dalle
intercettazioni, a svolgere il suo ruolo di vera e propria ‘autorità’ a cui i concittadini si rivolgevano per la ‘ soluzione ‘ di svariate problematiche;
-la non determinante rilevanza del l’assoluzione del medesimo ricorrente dai singoli reati fine contestati, ben potendo il suo contributo essersi estrinsecato anche solo in condotte, seppur non penalmente rilevanti, idonee al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio, quale può considerarsi il ruolo di ‘ guardiano del territorio ‘, ‘ attuato con continuità sino ai giorni nostri ‘, ‘ una delle manifestazioni più tipiche de ll’ agere mafioso e sicuramente idonea ad accrescere la forza del sodalizio, tenuto conto che in tal modo la comunità intera riconosce nei loro esponenti i soggetti in grado di fornire risposte concrete e molto più celeri rispetto alle singole Istituzioni ‘ (pagina 207 sentenza d’appello) .
Trattasi di affermazioni non solo prive di illogicità, men che meno manifeste, o contraddizioni, ma del tutto conformi ai sopra menzionati principi di diritto.
Orbene, per quanto anzidetto in diritto, correttamente, dalle plurime chiamate in correità e dalle numerose intercettazioni , la sentenza d’appello ha tratto conferma del permanente ruolo, in capo a COGNOME NOME, di riferimento per i sodali, ma anche per i semplici cittadini che avevano problemi da risolvere, per lo più di natura civile, e su cui la stessa sentenza d’appello si dilunga per ben 20 pagine (da pagina 176 a pagina 196): dando atto del riconoscimento di detto autorevole ruolo pure da parte di esponenti delle altre cosche. La Corte d’appello rammenta, infatti, l’invito, nel 2016, da parte di COGNOME NOME classe ’87 per il suo matrimonio, fatto all’imputato ‘in quanto rappresentante della famiglia COGNOME sul territorio’ (seppur poi declinato dal medesimo per la preoccupazione di subire controlli o essere fotografato); come pure l’andirivieni dalla masseria del ricorrente di vari esponenti di famiglie malavitose, tra cui i COGNOME, cugini dei CREA, il 5/7/2016, giorno dell’esecuzione delle misur e cautelari nel procedimento: ‘Spazio di libertà’ (col COGNOME c he raccomandava ai suoi interlocutori di portare i ‘vestiti’ a coloro i quali erano sfuggiti alla cattura). Ed ancora, sempre in modo corretto la Corte d’appello ha tratto ennesima conferma del menzionato ruolo dai suoi reiterati inviti agli interlocutori alla prudenza, per paura delle intercettazioni da parte delle Forze dell’ordine.
Sulla base di tutti i qui sintetizzati elementi, su cui la Corte d’appello si dilunga non poco, la stessa è logicamente pervenuta alla conferma della validità del quadro accusatorio.
Tale valutazione è scevra da vizi di sorta o errori di diritto e rende logica la
conclusione secondo cui, ‘ proprio grazie ad uomini del calibro di COGNOME Girolamo e alla sua devozione alla causa mafiosa ‘, ‘ la cosca COGNOME continuava a far sentire costantemente la propria presenza sul territorio, nonostante le varie vicende giudiziarie l’avevano costretta a vivere nell’ombra’ (pagina 208 sentenza d’appello) : così evidenziando come l’imputato non avesse mai reciso il suo legame con la cosca COGNOME, pacificamente emerso, per il passato, anche mediante la rievocazione di remoti e gravi delitti (tra cui vari omicidi), proprio nelle parole dello stesso ricorrente.
4.1.2. Infondata è pure l’assunta erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen., adducendosi un vizio di motivazione che si traduce nella richiesta a questa Corte di una rivalutazione di merito.
Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01), congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62bis , comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
Secondo la Corte d’appello, ‘malgrado la sua età avanzata, COGNOME non solo dimostrava tutt’ora un fortissimo sentire mafioso (rievocando con nostalgia i tempi passati con i COGNOME e ricordando con orgoglio le proprie gesta criminali), ma pure non mancava ancor oggi di esercitare il proprio e indiscusso potere criminale intervenendo per la soluzione delle controversie più disparate, mantenendo solide alleanze con esponenti di altre consorterie e, infine, dispensando consigli alle giovani leve sulle prudenze da adottare per eludere le investigazioni’ (pagina 478).
In tal modo, la sentenza d’appello ha correttamente evidenziato l’irrilevanza dell’incensuratezza dell’imputato, la gravità dei fatti, l’intensità del dolo, senza alcun profilo di manifesta illogicità o altro vizio motivazionale e senza alcuna violazione di legge.
Al riguardo, ancora, la sentenza si conforma al principio secondo cui i par ametri di cui all’art. 133 cod. pen. possono essere valorizzati contestualmente sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”: e, dunque, anche per determinare la pena base da cui partire e per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv.
264378-01; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425-01; Sez. 3, Sentenza n. 42493 del 28/9/2023, non massimata).
4.2. Il ricorso di COGNOME NOME è anch’esso infondato.
4.2.1. La sentenza d’appello, in modo logico e privo di contraddizioni, alle pagine 357-360 ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto COGNOME NOME colpevole dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di due episodi di favoreggiamento personale e uno di procurata inosservanza di pena.
Ha, pertanto, disatteso tutti i rilievi circa l’assenza di un serio collegamento tra la famiglia COGNOME e la cosca COGNOME richiamando le motivazioni relative alla posizione di COGNOME NOME e, in particolare, i molteplici dialoghi in cui costui aveva rievocato la vicinanza al clan COGNOME e le convergenti dichiarazioni rese, al riguardo, dai collaboratori di giustizia, secondo cui la famiglia COGNOME era al servizio della detta cosca.
Ha logicamente ritenuto irrilevante il mancato coinvolgimento di COGNOME NOME e di COGNOME NOME nei pregressi procedimenti che avevano interessato la famiglia COGNOME, a fronte del solido quadro probatorio emergente nel presente giudizio.
Ha richiamato, ancora, in modo congruo, al fine di confermare la vicinanza di COGNOME NOME a COGNOME NOME cl. 72, la assidua frequentazione dell’imputato tanto di COGNOME NOME che di COGNOME NOME, uomini fidati del giovane boss, operativi sul versante criminale e di cui si serviva per veicolare informazioni, come dimostrato da un dialogo richiamato dalla medesima sentenza.
A fronte dei saldi ed attuali legami esistenti tra le due famiglie, la sentenza d’appello ha correttamente rammentato come l’accusa mirasse a dimostrare l’appartenenza degli imputati alla consorteria mafiosa dei COGNOME e non l’esistenza di un sottogruppo legato al la famiglia COGNOME.
Ed ancora, la Corte d’appello ha logicamente richiamato i margini di autonomia di cui i COGNOME godevano al fine di esercitare lo stringente controllo del territorio quale longa manus dei COGNOME, nonché la circostanza che non fosse neppure vera l’affermazione della dife sa sulla totale assenza del coinvolgimento dei COGNOME nei due episodi ritenuti maggiormente significativi a carico di COGNOME NOME, ovvero l ‘ausilio alla latitanza di COGNOME NOME e COGNOME NOME e gli atti diretti ad uccidere NOME
Se condo il giudice d’appello, infatti, solo l’appartenenza al blasonato clan COGNOME avrebbe potuto giustificare la vicinanza e l’affidamento dei membri del clan COGNOME alla famiglia COGNOME, laddove, poi, il proposito di uccidere
COGNOME NOME, manifestato da COGNOME NOME, trovava spiegazione nelle ‘ cointeressenze illecite che i COGNOME avevano in merito alla spartizione dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti ‘ (pagina 358 sentenza d’appello ): laddove, per giunta, evidente era, sempre a dire della Corte territoriale, il coinvolgimento al riguardo di tale cosca, essendo stato proprio COGNOME NOME cl. 72 a porre il veto su agguati ai danni di COGNOME NOME, come dichiarato dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME e confermato anche dal tenore di una intercettazione (di cui al progr. 316 del 18/5/2016).
Infine, la Corte d’appello ha ritenuto la credibilità del COGNOME e degli altri collaboratori di giustizia, superando i rilievi relativi all’asserita loro genericità ed inattendibilità, sia per la convergenza del loro narrato, sia per il tenore delle plurime intercettazioni richiamate nella medesima sentenza, confermative di detto narrato: ancora una volta con valutazione non censurata da illogicità di sorta, men che meno manifeste e decisive, ma con doglianze miranti al mero rinnovo di valutazione della credibilità dei dichiaranti o dei fatti da costoro riferiti, operazione, per quanto sopra evidenziato in diritto, inammissibile in questa sede.
Circa la responsabilità di COGNOME NOME in ordine ai capi D), E) ed F), sempre in maniera niente del tutto logica la sentenza d’appello rammenta come le dichiarazioni intercettate di COGNOME NOME non fossero da considerarsi false per il sol fatto che costui fosse alquanto loquace: per contro, si rammenta che le sue parole fossero ‘emerse genuinamente nel corso dell’attività tecnica ‘ e promanassero ‘ da soggetto certamente addentrato nel circuito associativo, oltre che fortemente vicino a COGNOME NOMECOGNOME che non aveva alcuna ragione di calunniare costui o narrare circostanze non vere ai suoi danni.
Sempre in modo ineccepibile, sotto il profilo logico , la sentenza d’appello valorizza il contegno del l’ interlocutore del COGNOME, ovvero COGNOME NOME, niente affatto stupito delle lamentele del primo sulla reticenza di COGNOME NOME circa l’aiuto da lui dato ai latitanti, nonché l’irrilevanza dell’erro re sulla durata dal favoreggiamento commesso dal medesimo COGNOME -che aveva parlato di cinque anni, in luogo di pochi mesi -spiegabile proprio per l’ignoranza dei dettagli del fatto, da parte del COGNOME a causa del riserbo de ll’imputato.
La Corte d’appello reputa, logicamente, irrilevante che COGNOME attribuisse la cattura dei due boss a leggerezze dei fiancheggiatori (come da intercettazione progr. 983 del 29/6/2016), ciò che non provava l’estraneità di suo figlio, tanto più che i latitanti erano stati protetti da una fitta rete di fiancheggiatori, come desumibile dal p rocedimento denominato: ‘ Spazio di Libertà ‘ , a cui l’imputato era rimasto estraneo proprio perché la prova del suo coinvolgimento nell’ausilio dato ai latitanti si era manifestata soltanto grazie alle
propalazioni del COGNOME.
Si richiamano, poi, a logico riscontro ulteriore delle accuse, la vicinanza della famiglia COGNOME di Rizziconi all’imputato, dimostrata dagli accessi di COGNOME NOME cl. 87 e dalle visite dei membri della famiglia COGNOME alla masseria COGNOME, proprio dopo gli arresti nell’ambito del detto procedimento ‘ Spazio di Libertà ‘ , nonché le preoccupazioni che in esso fosse coinvolto anche COGNOME NOME, manifestate da COGNOME NOME e dai vari avventori della masseria il giorno degli arresti, non ché l’accertata presenza dell’imputato il 31/8/2015 nei pressi del bunker che ospitava i latitanti.
In modo, ancora, niente affatto illogico, poi, la sentenza d’appello rimarca come il fatto che COGNOME NOME si trovasse in loco per ragioni lavorative non fosse incompatibile con l’aiuto fornito ai latitanti : ovvero che semplicemente non smentisse i detti molteplici e gravi dati accusatori a suo carico.
È del tutto conforme a logica, infine, la ritenuta irrilevanza delle assoluzioni dai delitti di tentato omicidio e di associazione volta al narcotraffico.
Anzi, in modo per nulla viziato da illogicità, e conforme ai suddetti principi di diritto, la Corte d’appello ricorda (a pagina 336 della sentenza impugnata) come COGNOME NOME avesse attribuito a COGNOME NOME un ruolo di primo piano nella programmazione dell’uccisi one di COGNOME NOME e come le sue parole fossero del tutto credibili in ragione delle varie attività riscontrate dalle intercettazioni e consistite in appostamenti, sopralluoghi, pedinamenti volti ad organizzare il delitto, meglio descritti -a suo stesso dire -nella parte di sentenza dedicata ai fratelli COGNOME Sicché, correttamente il giudice di secondo grado ha valorizzato tali dati e l’agire al fine di tutelare l’associazione, da parte dei correi, seppure, ai fini dell’accusa di tentato omicidio, tal i attività erano state ritenute troppo prodromiche per esser ritenute punibili.
Trattasi, in definitiva, di valutazioni tipicamente di merito assolutamente logiche, non oggetto di censure che le smentiscano in modo inconfutabile (secondo la giurisprudenza sopra richiamata), bensì solo di una diversa lettura delle prove, che non è, però, possibile chiedere di operare in sede di legittimità.
4.2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della violazione degli artt. 62bis , 81, comma 2, e 133 cod. pen., per non aver considerato, nella determinazione degli aumenti di pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’incensuratezza del ricorrente, mai neppure sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, e le sue gravi condizioni di salute, è infondato.
Come già detto, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il quale basterebbe l’assenza di elementi di segno positivo, tra cui non rileva più, ex art. 62bis , comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: qui, dunque, inutilmente richiamata.
Orbene, nella spe cie il giudice d’appello ha ritenuto i singoli aumenti in continuazione congrui rispetto all’oggettiva gravità dei fatti, relativi alla cura della latitanza di boss mafiosi dall’elevato calibro criminale, denotante l’indubbia pericolosità dell’imputato e i l suo ‘forte sentire mafioso’, nonché la sua ‘personalità estremamente pericolosa e senza scrupoli’, trattandosi di soggetto dal riconosciuto ‘grande rilievo criminale’ (pa gina 479). La Corte d’appello evidenzia poi che anche solo l’ideazione dell’omicidio di NOME NOME e il successivo approntamento di tutte le relative attività prodromiche confermava la valutazione che si fosse in presenza di ‘condotta talmente scellerata’ da non esser meritevole di alcun trattamento premiale.
In tal modo, la sentenza d’ appello ha fatto corretta applicazione del suo potere decisionale al riguardo, rendendo una motivazione priva di vizio alcuno.
4.3. Anche il ricorso del TRIMBOLI va disatteso.
4.3.1. Come detto, i tre motivi in larga parte reiterano le medesime argomentazioni e, dunque, possono essere trattati congiuntamente.
In estrema sintesi, secondo parte ricorrente non vi sarebbero elementi che colleghino la famiglia COGNOME al clan COGNOME e inidonei allo scopo sarebbero i delitti (tentato omicidio dello COGNOME ed associazione finalizzata al narcotraffico) per cui v’era stata assoluzione, nonché la cura della latitanza di COGNOME NOME e COGNOME NOME: essendo, infine, generiche le accuse dei fratelli COGNOME sul suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.
Al riguardo, la Corte d’appello ha fornito congrua e niente affatto illogica motivazione alle pagine 381 e seguenti.
Quanto alle doglianze relative all’assenza di prova dell’effettiva esistenza ed operatività della cosca mafiosa ed alla attendibilità di COGNOME NOME, la Corte d’appello ha, congruamente, richiamato le argomentazioni già esposte, su tali questioni, in relazione alla posizione di COGNOME NOMECOGNOME evidenziando la particolare credibilità del COGNOME in quanto già stretto collaboratore sia di COGNOME NOME che del COGNOME.
La sentenza impugnata ha, poi, correttamente valorizzato gli elementi emersi in relazione ai menzionati reati di tentato omicidio e narcotraffico, evidenziando che, pur risultando assolto l’imputato da tali accuse per l’assenza di elementi in grado di dimostrare un’attività associativa dedita al traffico
internazionale di stupefacenti e per il mancato superamento della soglia di punibilità in relazione al tentativo d’omicidio, c ionondimeno erano emersi l’inte resse del clan COGNOME nel settore del traffico di stupefacenti, affermato da COGNOME NOMECOGNOME ed il collegamento degli odierni ricorrenti a tale clan e a detta attività, desumibile proprio dalle vicende sottese all’attentato subito proprio dal COGNOME ed alla ritorsione da porre in essere ai danni dello ZITO.
Al riguardo, secondo il logico argomentare della sentenza d’appello, il collegamento dell’attentato al COGNOME con quello subito dal COGNOME era desumibile dal l’ utilizzo della medesima arma nei due episodi, dalla loro strettissima vicinanza temporale, dalle loro evidenti analogie e, soprattutto, dal fatto che gli stessi sodali vicini al COGNOME avevano sin dall’inizio ritenuto i due episodi collegati. Ed ancora, sempre in modo del tutto lineare, la sentenza d’appello rimarca che proprio il dialogo estrapolato dal p rocedimento ‘ Vulcan o’ da cui si ricavava che il COGNOME si fosse reso responsabile d ell’attentato al COGNOME per fare un favore a ‘ gente di Rosarno ‘ -dimostrasse ancor di più la ri conducibilità dell’evento al traffico di stupefacenti, tenuto conto che i contrasti erano insorti perché COGNOME NOME aveva sottratto della droga ai COGNOME di Rosarno, tradendo poi lo COGNOME per unirsi ai COGNOME e al COGNOME.
La Corte d’appello evidenzia, poi, in modo del tutto congruo e razionale, che proprio gli accadimenti immediatamente successivi al detto attentato subito dal COGNOME -vale a dire la mancata immediata denuncia di tale accadimento alle Forze dell’ordine, l’ausilio ri chiesto a COGNOME NOME e agli altri accoliti, alcuni di essi accorsi immediatamente a casa del COGNOME, l’impegno di costoro per individuare il responsabile e vendicare l’offesa confermavano l’appartenenza al sodalizio da parte pure del ricorrente.
La sentenza d’appello rimarca, per confermare la vicinanza di COGNOME NOME al COGNOME, che costui si era rivolto proprio al COGNOME per ottenere informazioni su COGNOME NOME e sulle ragioni che lo avevano spinto a compiere quel gesto (come ammesso dallo stesso COGNOME: pp. 377-378).
Inoltre, sempre a dire della Corte d’appello, proprio le dette concrete attività di pianificazione dell’omicidio dello ZITO sino al suo pedinamento e ai sopralluoghi per l’individuazione dei punti del paese privi d i telecamere e con facili vie di fuga ove compiere la vendetta -ed il menzionato veto, sopra ricordato, espresso da COGNOME NOME cl. 72 al fatto che nella ritorsione in preparazione fosse coinvolto COGNOME NOME, come chiarito da COGNOME NOME, oltre che dalla già ricordata intercettazione tra COGNOME NOME e COGNOME NOME (di cui al progr. 316 del 18/5/2016), avevano un indubbio
valore probatorio confermativo dell’appartenenza al clan COGNOME anche del COGNOME.
Al riguardo, del tutto razi onale è l’affermazione secondo cui ta li fatti, per la loro gravità, non potevano giustificarsi con la mera solidarietà familiare, posto che la prospettazione di un omicidio dimostrava come la questione avesse toccato interessi nevralgici della cosca: come da subito affermato dal COGNOME, che aveva ricondotto l’attentato agli affari nel Porto.
Ed ancora, quanto alla detenzione a fini di spaccio di droga, la sentenza d’appello menziona, sempre in modo del tutto coerente e logico, le parole dei collaboratori COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenute niente affatto imprecise o inattendibili, le cui marginali incongruenze non intaccavano il nucleo essenziale dei loro racconti, che, anzi, si integravano vicendevolmente. Si sottolinea come il loro narrato fosse sufficientemente preciso quanto al quantitativo di cocaina importato (30 kg secondo il racconto di NOME NOME), al periodo del fatto (avvenuto tra il 2010 e il 2011), al trasporto dello stupefacente dall’abitazione del COGNOME a Gioiosa Ionica e, infine, al fatto che l’imputato avesse trattenuto per sé un quantitativo maggiore di quello (pari a circa 500 grammi) pattuito, facendo sorgere contrasti: narrazione in modo logico ritenuta attendibile anche per la descrizione nei minimi dettagli, da parte dei detti collaboratori di giustizia, dell’abitazione del COGNOME e per l’ammissione , da parte di costui, di rapporti d’affari co i RAGIONE_SOCIALE, seppur ricondotti ad una indimostrata vendita di vino, e dei susseguenti screzi.
Quanto al favoreggiamento della latitanza di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ospitati in un bunker coperto da vegetazione realizzato su un terreno del TRIMBOLI , all’interno del quale vi era ogni confort ed un arsenale di armi, la Corte d’appello richiama, sempre in modo niente affatto illogico, le considerazioni svolte per COGNOME NOME e sopra già dette: rammentando che per tali delitti il COGNOME fosse già stato condannato in via definitiva in altro processo, e che solo in quanto ‘ braccio operativo ‘ dei COGNOME sul territorio gli importanti appartenenti al clan COGNOME si sarebbero affidati al COGNOME ed a COGNOME NOME per la cura della loro latitanza. Dunque, secondo la sentenza d’appello non v’era, logicamente, alcuna incompatibilità tra la d etta condanna per favoreggiamento e l’appa rtenenza al clan COGNOME, giammai il COGNOME essendo stato sfiorato dall’accusa di essere partecipe della cosca COGNOME ed essendo frequente che un sodale di una determinata consorteria agevoli i membri di altro gruppo criminale.
In definitiva, la motivazione censurata dal COGNOME è logica, priva di lacune e contraddizioni e conforme ai principi di diritto sopra richiamati: laddove
parte ricorrente mira ad ottenere, in modo inammissibile, un diverso vaglio di merito in sede di legittimità ed allega supposti errori di diritto, in realtà insussistenti.
4.4. Da ultimo, pure il ricorso del COGNOME va rigettato.
4.4.1. Infondata è l’eccezione di nullità proposta dal COGNOME per l’omessa partecipazione alla fase di lettura del dispositivo.
Anzitutto, è pacifico che l’impedimento non fu comunicato al Tribunale.
In ogni caso, non si è trattato di assenza, atteso che l’imputato era certamente presente sia nel corso del processo, sia durante la stessa prima udienza, essendo, di fatto, l’impedimento intervenuto nel suo svolgimento. In simili casi, infatti, e persino in caso di lettura del dispositivo avvenuta in un giorno diverso da quello di inizio della relativa deliberazione, è stato, in modo condivisibile, evidenziato che si tratti di attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento (Sez. 1, n. 40711 del 14/02/2018, Rv. 274664-01).
Dunque, non si tratta dell’ipotesi di cui all’art. 604, comma 5 -bis , cod. proc. pen., applicabile espressamente «nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato», allorché vi sia «la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’articolo 420ter ».
Essendosi, in definit iva, l’assunta nullità verificata alla lettura del dispositivo, al più, come ritenuto dalla Corte d’appello, si sarebbe dovuto applicare, ricorrendone i presupposti, l’art. 175 cod. proc. pen..
A tale conclusione, del resto, è già pervenuta questa Corte, laddove ha evidenziato che «la sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all’imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 23308901; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 28562 del 04/07/2024, non massimata).
4.4.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Anche in tal caso, il giudice d ‘appello risponde in modo lineare e congruo , oltre che conforme ai suddetti principi di diritto, ai rilievi della difesa dell’imputato, con le argomentazioni di cui alle pagine 431 e seguenti.
Sull’inserimento del COGNOME nella cosca COGNOME, la sentenza d’appello, oltre a richiamare quanto scritto in relazione ai coimputati
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME, e sopra già sintetizzato, evidenzia che il COGNOME fosse persona di fiducia sia di COGNOME NOME che di COGNOME NOME, entrambi a strettissimo contatto con la famiglia COGNOME, il primo essendo considerato addirittura il braccio destro di COGNOME NOME cl. 72, di cui veicolava le informazioni sul territorio gioiese.
La sentenza d’appello fa correttamente perno, poi, sul fatto che COGNOME NOME si fosse prestato ad eseguire specifiche attività di sopralluogo e osservazione dello ZITO, in vista della sua successiva eliminazione, per desumerne la piena messa a disposizione del sodalizio ed il suo rilevante contributo offerto alla cosca, conformemente a quanto chiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata : ribadendo, nuovamente, che l’assoluz ione dal delitto di tentato omicidio fosse stata determinata dal fatto che le varie attività poste in essere non avessero superato la soglia del tentativo punibile, pur avendo, tuttavia, indubbia valenza ai fini associativi. Al riguardo, per la censurata sentenza rilevanti erano le conversazioni nelle quali il COGNOME ed il COGNOME si aggiornavano sulle azioni da compiere, sugli spostamenti di COGNOME NOME e sui luoghi da lui frequentati, nonché sulle vetture dal medesimo utilizzate.
La sentenza censurata, poi, rimarca le plurime occasioni in cui l’imputato, come da intercettazioni assolutamente inequivoche, si era messo a disposizione per le attività di bonifica dagli strumenti di intercettazione delle Forze dell’ordine , precisando le ragioni per le quali di tanto si trattasse e che non si fosse in presenza di un’attività sporadica svolta in favore di uno solo dei sodal i, tenuto conto che l’odierno appellante era corso in aiuto sia di COGNOME NOME che di COGNOME NOMECOGNOME anche con una certa frequenza e in modo professionale.
E sempre in maniera del tutto logica, la medesima Corte territoriale rimarca ancora le differenti posizioni di NOME e NOMECOGNOME considerato che la presunta attività di bonifica contestata a questi ultimi non solo non era stata provata in concreto, ma, in ogni caso, era stata al più sporadica e a favore del solo COGNOME, contrariamente a quella del COGNOME.
L a sentenza d’appello evidenzia , poi, l’immediata, e dunque logicamente ritenuta significativa, presenza del COGNOME presso casa del COGNOME subito dopo l’attentato ai danni di costui, seppur da parte ricorrente giustificata con la richiesta del COGNOME di avere dello stucco per riparare immediatamente il cancello danneggiato.
Al riguardo, in modo logico la Corte d’appello richiama le conversazioni tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in data 4/1/2016 (progr. 2922, 13332 e 1177), che provavano come non si fosse trattato
di presenza sporadica e contingente, come addotto da parte ricorrente, atteso che il COGNOME era certamente stato presente anche alla riunione avvenuta il giorno dopo l’attentato al TRIMBOLI presso la masseria dei COGNOME per discutere delle iniziative da prendere in relazione ad esso.
Correttamente, ancora, la Corte d’appello reputa che la disponibilità del COGNOME in merito all’ipotizzato omicidio dello COGNOME fosse così grave da non potersi giustificare in ragione di una mera affectio familiare e che, anzi, a riprova della sua attiva partecipazione, fossero emerse dalle intercettazioni numerose sue lamentele sull’attendismo nel porre in essere il detto omicidio ed il rammarico per esser eg li stato ‘scavalcato’ dai COGNOME, nel rapporto coi COGNOME, e per non esser stato messo al corrente, da parte di COGNOME NOMECOGNOME della latitanza di COGNOME NOME e COGNOME NOME e portato in visita da loro.
In modo niente affatto incongruo, la s entenza d’appello evidenzia , circa quest’ultimo aspetto, come il COGNOME, «si dolesse della macchia alla sua ‘reputazione mafiosa’ per non aver fatto visita a personaggi del calibro del COGNOME e del COGNOME, a causa della reticenza dell’amico», COGNOME NOMECOGNOME che, tra l’altro, aveva preferito i COGNOME a lui : e, a conferma della solidità del vincolo, riporta anche le intercettazioni in cui il COGNOME ammette che giammai avrebbe, comunque, potuto rimproverare apertamente COGNOME NOME per tali sue mancanze. In modo del tutto logico, la Corte d’appello desume da ciò ‘una palese ammissione di responsabilità’: ‘difatti, l’essere desideroso di incontrare criminali del calibro dei due latitanti non può che essere interpretato come un evidente indice di maf iosità, poiché con quell’affermazione NOME NOME temeva che i due boss – interpretando la mancata visita come un comportamento irrispettoso -non lo considerassero un valente uomo dì ‘ndrangheta’.
Trattasi di valutazioni di puro merito, conformi a logica.
In conclusione, anche in relazione al COGNOME la motivazione censurata è coerente e priva di aporie, illogicità o contraddizioni e conforme ai principi di diritto richiamati in premessa: sicché non è possibile, in questa sede, sovvertirne le conclusioni se non mediante una rivalutazione di merito, qui non consentita.
4 .4.3. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di censura del COGNOME, finalizzato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per l’assunta matrice familiare e la marginalità delle sue condotte.
Con argomenti privi di illogicità, la Corte d’appello ha rimarcato lo straordinario dinamismo del COGNOME, costantemente a disposizione del gruppo di appartenenza, in maniera incondizionata e, dunque, il suo rilevante apporto:
come dimostrato dalle dette attività di bonifica e dal ruolo operativo svolto con specifico riferimento all’attentato in preparazione ai danni di NOME NOME, nonché dalla ribadita sua lealtà al clan, nonostante gli assunti torti subiti.
Ne consegue che, in ragione delle regole di diritto già richiamate per gli altri ricorrenti, anche tale parte della motivazione della sentenza d’appello è priva di vizi o illegittimità di sorta.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe n., alla declaratoria di rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/11/2024