Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 5 luglio del 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino nei confronti di COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA e da COGNOME NOME, nato a Giaveno il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Carmagnola il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProCOGNOMEre AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di COGNOME e per la reiezione RAGIONE_SOCIALE altre impugnazioni;
sentiti i difensori
COGNOME, per la parte civile Comune di Carmagnola che si è richiamato alle conclusioni scritte depositate con le quali è stata chiesta la conferma della decisione impugnata, con condanna alle spese del grado, come da nota spese parimenti allegata, nonché in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per la parte civile Regione Piemonte, in favore del quale ha depositato conclusioni scritte dirette alla conferma della decisione gravata;
Favero per COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso della Procura e COGNOME in sostituzione per COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del medesimo ricorso;
COGNOME in sostituzione per COGNOME, COGNOME e COGNOME per COGNOME che hanno ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti, concludendo in linea con le rispettive impugnazioni.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale locale nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (assolti dal reato di cui all’ad 512 bis cod. pen. loro rispettivamente ascritto in concorso con terzi ai capi F e G della rubrica), NOME COGNOME (condannato alla pena ritenuta di giustizia, per quel che qui interessa, per aver concorso nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 descritto al cap M, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis.l. cod. pen. in origine contestata e assolto dall’imputazione di concorso esterno nell’associazione di cui al capo A), NOME COGNOME (condannato perché ritenuto intraneo in posizione non qualificata all’associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., aggravata ai sensi del comma 4 della medesima disposizione descritta al capo A) e NOME COGNOME (condannato per l’ipotesi di reato di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo T), ha rigettato l’appello interposto dal Pubblico Ministero con riguardo alle assoluzione rese nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME; ha riqualificato il reato ascritto a COGNOME, riconducendolo alla ipotesi di cui all 73, comma 5, del citato d.P.R. n. 309; ha rigettato nel resto gli appelli di COGNOME e COGNOME, condannando quest’ultimo a rifondere le spese del grado affrontate dalle parti civili costituite ( Regione Piemonte e Comune di Carmagnola).
Hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, avuto riguardo alla ribadita assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle imputazioni mosse agli stessi; NOME COGNOME con due ricorsi, uno
sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, ciascuno tramite il proprio difensore.
Con il ricorso proposto dalla parte pubblica si lamenta violazione di legge riguardo alla erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all’art. 512 bis cod. pen.
La censura viene indistintamente riferita ad entrambe le ipotesi di reato partitamente ascritte ai due imputati, a fronte della medesima motivazione adottata dalla Corte del merito nel pervenire alla conferma in parte qua della decisione appellata.
Ad avviso dell’Ufficio ricorrente, i giudici del merito, pur avendo riconosciuto l’ingerenza di NOME COGNOME (rispetto alla impresa individuale riferibile a COGNOME) e di NOME COGNOME ( con riguardo alla società riferibile al COGNOME) nella gestione RAGIONE_SOCIALE relative attività di impresa fittiziamente intestate, almeno parte, ai due imputati, e malgrado l’incontroversa intraneità dei due fratelli COGNOME (posti al vertice dell’associazione mafiosa di cui al capo A e già separatamente condannati in primo e secondo grado per le imputazioni oggetto del devoluto) COGNOMEro escluso la configurabilità dell’ipotesi di reato contestata perché non vi sarebbe prova di alcun conferimento o comunque di un apporto di natura finanziaria da parte del soggetto interponente quando di contro tale presupposto in fatto non dovrebbe ritenersi indispensabile a fronte della acquisita dimostrazione della attribuzione fittizia o della disponibilità dell’utilità in ca soggetto diverso dal formale intestatario.
4. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
Due i motivi di doglianza prospettati, tutti correlati alla ritenuta violazione legge quanto al ritenuto concorso del ricorrente nella condotta di reato, sanzionata ex art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000, descritta al capo M) della rubrica.
4.1. Con la prima censura, la dedotta erroneità applicativa si lega al dolo partecipativo, non essendo emersi elementi idonei a confermare la rappresentazione da parte del ricorrente della finalità – di garantire a terzi possibilità di evadere il fisco- perseguita dai correi.
Sia la partecipazione del ricorrente alla fase di costituzione dell’impresa, sia le ulteriori attività professionali svolte successivamente in favore della societ emittente le fatture per operazioni inesistenti contestate nella specie, non darebbero conto, infatti, di siffatta consapevolezza: anche se implicanti la conoscenza della funzionalizzazione dell’attività in direzione di obiettivi illeci financo la stessa emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti, siffatti aspet
ad avviso della ricorrente, non sarebbero comunque in grado di disvelare la consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità illecita sottesa alla det condotta, trattandosi di contegni funzionali alla “perpetrazione di molteplici fattispecie illecite”.
4.2. La seconda censura riguarda la condotta materiale. Gli elementi in fatto rappresentati dalla sentenza (l’essere il ricorrente il depositario RAGIONE_SOCIALE scrittu contabili; l’aver inviato i dichiarativi fiscali della società emittente; predisposto artatamente i bilanci malgrado l’evidenza della insussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni attive fatturate con l’obiettivo di garantire all’ente indebite anticipazi bancarie) non potevano essere apprezzati quali contributi utili a rafforzare o comunque ad agevolare l’intento criminale dei concorrenti, perché posti a valle della fattispecie di reato contestata, consumata per effetto della emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti.
4.3. La difesa ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ribadito le ragioni di censura esposte con il ricorso.
COGNOME Ricorsi COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, COGNOME itenuto partecipe dell’associazione di cui all’art 416 bis descritta al capo A, aggravata ai sensi del comma 4 della stessa disposizione.
I due ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME sono assolutamente identici. Se ne affronta, in coerenza, il complessivo portato in termini di unitaria prospettazione.
Si lamenta violazione dell’alt 416 bis, commi 4 e 5, cod. pen nonché vizio di motivazione:
quanto alla valutazione del materiale probatorio apprezzato a sostegno della ritenuta intraneità associativa, giacché le acquisizioni valorizzate (le dichiarazion dei collaboranti e gli atti indagine evocati a riscontro) sarebbero al più destinat a comprovare possibili profili associativi in ambiti temporali antecedenti o successivi al tempo coperto dalla imputazione riferita al ricorrente (dal 2006 al 2014), senza dare conto di condotte suscettibili di confermare l’assunto accusatorio con riguardo all’epoca coperta dalla regiudicanda;
l’intrinseca contraddittorietà dell’argomentare laddove per un verso, nel rispondere al motivo di appello con il quale si denunziava la violazione dell’art 649 cod. proc. pen. in relazione alla condanna già resa con riguardo ai fatti emersi nel procedimento n. 5947/16 NR si rimarcava la differenza tra le due associazioni (quella giudicata separatamente relativa all’articolazione operativa su Torino facente capo alla RAGIONE_SOCIALE), per altro verso, nel confermare l’intraneità ora in contestazione venivano recuperate condotte temporalmente riferibili all’altra associazione;
l’assenza di validi elementi fattuali destinati a dare concretezza all’azione mafiosa ascritta all’articolazione ndranghetista operativa nel territorio d Carmagnola della quale il ricorrente COGNOME fatto parte;
l’erroneità in diritto della ritenuta configurabilità dell’aggravante della natu armata della associazione, considerata senza fare cenni alla specifica realtà associativa di riferimento ma desunta dalla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico di riferimento operativo in Calabria, non potendosi neppure valorizzare le armi rinvenute nella disponibilità dell’imputato nel 2016, oggetto di autonomo giudizio e condanna, perché al più riferibili, per collocazione temporale, ad altra diversa realtà associativa e trascurando altresì che, con riferimento al fratello NOME, separatamente giudicato per la medesima imputazione, l’aggravante era stata esclusa (nel relativo giudizio di merito senza impugnazione della Procura) e che nel giudizio, definito ai sensi dell’art 444 cod. proc. pen. relativo alla detenzione RAGIONE_SOCIALE dette armi non venne riconosciuta l’aggravante di cui all’art 416 bis.1. cod. pen.
l’illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, ben superiore al minimo edittale all’epoca vigente non solo perché determinato valorizzando condotte realizzate in epoche diverse da quella attinente alla odierna contestazione ma anctuperché ingiustificatamente diversa e maggiore rispetto a quella irrogata ad altri imputati coinvolti nella medesima vicenda.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME, ha invitato tramite “pec” motivi nuovi in realtà reiterativi dei profili di censura già proposti con il ricors
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, condannato per il capo T), ricondotto dai giudici del merito alle ipotesi di cui ai commi 4 (in primo grado) e 5 (in appello dell’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Con i due motivi di ricorso si denunzia vizio di motivazione nelle sue tre declinazioni quanto alla contestata offensività della condotta per la assenza di elementi attestanti l’efficacia drogante della sostanza ceduta a COGNOME da un non identificato cessionario albanese con l’intermediazione dell’imputato.
Ad avviso della difesa, la Corte del merito, non solo COGNOME pretermesso il dato – evidenziato in sede di appello e ricavabile dalle stesse intercettazioni valorizzate a sostegno della condanna- inerente al rifiuto categorico e irremovibile mostrato da COGNOME rispetto alla possibilità di trattenere la sostanza consegnatagli in ragione della totale inidoneità della stessa allo smercio persino a minor prezzo, destinato a confermare, in assenza di altro, l’assenza di elementi attestanti l’efficacia drogante della droga ceduta; ma, in termini di manifesta illogicità contraddittorietà, COGNOME superato l’assunto difensivo evidenziando che proprio il fatto che COGNOME alla fine decise di trattenere la merce dava conto della mantenuta
idoneità della stessa al relativo traffico illecito, aspetto che, invece che contrastar confermava la tesi difensiva, perché la mancata restituzione, sempre alla luce dell’obiettivo dato offerto dal tenore RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, non era stato il fr della libera scelta del compratore il quale, piuttosto, si era visto costretto a tan dall’atteggiamento del cessionario, che si era opposto alla sostituzione della merce sollecitando un incontro, mai avvenuto per la ferma intenzione di COGNOME non avere rapporti se non con altri diversi dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla parte pubblica è inammissibile per più concorrenti ragioni. Parimenti è a dirsi per quello interposto nell’interesse di NOME COGNOME, che fa leva su motivi non consentiti in questa sede mentre quelli proposti dalle difese di NOME COGNOME e NOME COGNOME riposano su censure quantomeno infondate e meritano pertanto la reiezione.
Muovendo dal ricorso proposto dalla Procura Generale territoriale riguardo alle assoluzioni rese nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle imputazioni ex art 512 bis cod. pen. loro ascritte, giova evidenziare, in premessa, come l’impugnazione prospetti una asserita erronea applicazione del dato normativo relativo alla detta fattispecie incriminatrice senza tuttavia ricostruire l situazione in fatto inerente alle due diverse contestazioni mosse ai detti imputati.
Il perimetro della relativa deduzione in diritto, inoltre, risulta limitato aspetti afferenti alla configurabilità del reato in questione sul versant esclusivamente proprio dei profili materiali inerenti alla condotta illecita tipizza dalla norma in esame.
2.1. COGNOME Tale ultimo accenno rende manifesta la assorbente aspecificità del ricorso proposto avverso l’assoluzione del COGNOME dal capo di imputazione descritto al punto F) della rubrica.
La sentenza impugnata, oltre a ritenere oggettivamente non configurabile il reato, ha anche escluso il dolo, con valutazione – diretta ad evidenziare che non sarebbero emersi elementi a conferma della consapevolezza, in capo a COGNOME, della finalità elusiva perseguita dal concorrente COGNOME, facendo apparire all’esterno solo il primo quale unico titolare dell’impresa oggetto della fittizia intestazion che, per quanto incidentale e laconica, comunque sosteneva e sostiene la decisione assunta nel confermare la medesima conclusione resa su tale capo dal Giudice di primo grado.
Sul punto, il ricorso tace integralmente; e ciò malgrado siffatta valutazione, in qualunque modo espressa, non possa non ritenersi tale da assumere una valenza assorbente, ove non contrastata, perché in sé comunque idonea a
sorreggere la assoluzione decretata, facendo venir meno l’interesse del ricorrente rispetto al tema di giudizio prospettato nel contrastare la decisione impugnata.
2.2. Ad una soluzione non diversa, seppur per ragioni diverse, si perviene comunque nell’esaminare nel merito il contenuto della doglianza prospettata dal ricorso avuto riguardo alla posizione di COGNOME.
L’impugnazione, lo si è già anticipato, difetta di qualsivoglia puntuale riferimento alle situazioni in fatto che nel caso COGNOMEro caratterizzato la vicenda a giudizio, presupposto logico imprescindibile di qualsivoglia compiuto argomentare poi esteso in diritto al tema della configurabilità della condotta illecit sanzionata ex art 512 bis citato; per di più, muove da un presupposto dato per scontato – l’ingerenza mostrata dall’asserito titolare effettivo dell’impresa sol formalmente riferibile a COGNOME – che i giudici del merito, di contro, hanno esclus sul piano della relativa consistenza fattuale (in particolare, la Corte di appello h escluso che siffatta ingerenza avesse contenuti tali da giustificare il controll dell’impresa), oltre che sul versante del relativo portato logico giuridico (avendo i primo giudice ancora più nettamente escluso che l’ingerenza di per sé stessa dia necessariamente conto dell’interposizione prospettata dall’accusa).
2.2.1. COGNOME In tesi, ad avviso del Collegio, deve ritenersi che la dimostrazione dell’apporto finanziario garantito dall’interponente partecipando alla costituzione o intervenendo nell’attività di una impresa già costituita, non sia elemento imprescindibile della relativa fattispecie incriminatrice sì che la stessa, mancanza, non potrebbe ritenersi configurabile.
Ragionando in tali termini, apparentemente condivisi da alcuni arresti di questa Corte evocati anche dalle sentenze di merito (da ultimo si veda, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423), rimarrebbero astrattamente estranee al novero RAGIONE_SOCIALE ipotesi riconducibili al reato di cui all’ad 512 bis cod. pen, situazioni nelle quali l’interponente, d’accordo con l’altro o gli altri soci, finisc conferire nell’impresa comune la propria prestazione lavorativa, poco importa che la stessa sia ammantata di illiceità; e ciò malgrado ci si trovi innanzi ad una utili parimenti suscettibile di valutazione economica, non diversamente dagli altri conferimenti, che, una volta confluita nel relativo circuito produttivo, si sostanzi in una quota partecipativa della relativa realtà imprenditoriale, rendendola suscettibile di ablazione e dunque altrettanto soggetta alla finalità elusiva che informa la disposizione che occupa.
2.2.2. COGNOME Ciò premesso, va rimarcato che nei casi caratterizzati dalla insussistenza di un contributo partecipativo di matrice finanziaria o più spesso dalla assenza di elementi di prova comprovanti il relativo apporto, la dimostrazione della interposizione illecita, comunque configurabile, finisce per legarsi a profi
fattuali, suscettibili di correlate letture logiche, meno consolidati sul piano relativo rilievo inferenziale.
Tra questi, in tesi, ben può annoverarsi anche l’ingerenza nella gestione della impresa mostrata dal socio occulto quale profilo in fatto che possa logicamente evocare l’ipotesi partecipativa o addirittura una titolarità esclusiva.
Con la precisazione, tuttavia, che, da sola considerata, la stessa potrebbe non disvelare necessariamente una compartecipazione dell’interponente nell’attività di impresa formalmente esercitata dai formali intestatari, ancor più quando l’interposizione non sia assoluta, ben potendo ritenersi compatibile con una mera collaborazione esterna non espressiva della compartecipazione agli utili derivanti dalla detta attività.
In altre parole, anche là dove manchi la prova dell’apporto finanziario garantito dall’interponente, il comprovato riferimento ad atti di gestione in fatt destinati a rappresentare una posizione se non di assoluto dominio, almeno di controllo e primazia rispetto alla relativa realtà imprenditoriale potrebbero agevolare la conferma probatoria della prospettiva accusatoria, quantomeno in termini di compartecipazione nella titolarità del bene oggetto della intestazione fittizia.
2.2.3. In siffatte ipotesi, tuttavia, è imprescindibile che la prospettazio legata alla imputazione dia immediato conto del portato effettivo di tale ingerenza gestoria; nel caso, di contro, l’impostazione sottesa al ricorso appare connotata da marcata genericità (perché manca di riassumere in fatto le condotte dirette a comprovare il portato di tale presupposto in fatto) oltre che da aspecificità estrinseca (perché non contrasta le considerazioni spese dai giudici del merito quanto alla indifferenza fattuale e logico probatoria della inferenza riferibile a condotte gestorie riferitrife al soggetto interponente).
Da qui l’inammissibilità del ricorso della parte pubblica.
3.Venendo al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritiene il Collegio che i due motivi di impugnazione possano essere scrutinati congiuntamente.
3.1. Le due sentenze di merito mettono in evidenza, secondo indicazioni in fatto non contrastate dal ricorso:
che uno dei sostanziali promotori della società emittente le fatture per operazioni inesistenti considerate dall’imputazione era NOME COGNOME, di cui il ricorrente era il consulente contabile e fiscale di fiducia;
che da tale collaborazione COGNOME traeva rilevanti spunti professionali (mi portate ” un mucchio di clienti”: si veda l’intercettazione riportata a pagina 21);
che alla luce di questa correlazione interpersonale aveva COGNOME la costituzione della detta società in termini partecipativi piuttosto coinvolgenti, anche eccentric ai risvolti tipicamente professionali connotanti il relativo ruolo (gli sarebbe st demandata anche la scelta della relativa denominazione);
che il portato fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali sottese alle fattur incriminante emergeva con immediata evidenza dal tenore RAGIONE_SOCIALE fatture stesse;
che il ricorrente non si era limitato a collaborare nella fase di costituzion dell’ente ma aveva svolto ulteriori ruoli professionali correlati al relativo incede imprenditoriale (era depositario RAGIONE_SOCIALE scritture; provvedeva a trasmettere i dichiarativi fiscali; predisponeva, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE fatture incriminate, bilanci sociali, anche in funzione della possibilità di percepire anticipazioni bancari fondate su una sfalsata realtà contabile e fiscale).
3.2. La difesa contesta la configurabilità anche soggettiva della accertata responsabilità concorrente riferita al ricorrente rispetto al reato in contestazione perché le condotte materiali ascritte all’imputato finirebbero per ricadere in ambiti temporali antecedenti o successivi al momento della emissione RAGIONE_SOCIALE fatture incriminate.
3.3. L’assunto difensivo non coglie nel segno, perché frutto di una ricostruzione frazionata e incompleta RAGIONE_SOCIALE acquisizioni probatorie che, lette nella loro globale complessità, danno invece conto della lineare logicità della decisione impugnata quanto alla ritenuta configurabilità del concorso ascritto al ricorrente, anche sul versante soggettivo.
3.3.1. In particolare, la lettura RAGIONE_SOCIALE due conformi sentenze di merito sul punto mette puntualmente in luce:
la stretta contiguità del ricorrente ai centri di interesse fondamentali dell vicende in contestazione legate all’azione della società emittente, sin dall’origine connotata da finalità essenzialmente criminali, considerato che la data di costituzione risale al 2015 e che in un brevissimo arco temporale la stessa si è resa protagonista di numerose fatturazioni per operazioni inesistenti (sono circa venti quelle emergenti dalla imputazione in meno di due anni);
l’inequivoca fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, di immediata evidenza documentale, vieppiù considerando la professionalità propria del ricorrente nel verificarne il portato;
la presenza collaborativa prestata dall’imputato al momento della stessa costituzione della società in questione, resa manifestando un coinvolgimento nel progetto ben più pregnante rispetto a quello tipicamente proprio della mera collaborazione professionale;
il ruolo svolto dall’imputato nel corso della relativa attività di impresa, c riguardo, in particolare, alla trasmissione dei dichiarativi e soprattutto al
predisposizione di bilanci che di tali fatturazioni si giovavano per pervenire ad ulteriori obiettivi illeciti.
3.3.2. In questa cornice, l’ausilio prestato nel contribuire fattivamente all costituzione di un ente predisposto sin dalla origine all’azione criminale in termini di marcata serialità legata alle dette fatturazioni ma anche la persistente presenza del ricorrente lungo i successivi sviluppi della relativa azione imprenditoriale, sin a mettere a frutto, pur se con altri intenti illeciti, il medesimo portato fis artatamente predisposto, sono elementi in fatto che giustificano adeguatamente, sul piano della relativa coerenza logica, il ritenuto contributo concorsuale ascrivibile al ricorrente rispetto all’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesiste oggetto di incriminazione; ciò quantomeno per aver rinforzato, con la propria complessiva collaborazione professionale, l’intento criminale perseguito dai correi, considerato il ruolo centrale dallo stesso assunto nell’ambito dell’attività di impres sin dalla costituzione.
3.3.3. Del resto, il collante di tali rilievi logici viene offerto dalle consider espresse dalla difesa nel contrastare il dolo, là dove non si nega che il ricorrente fosse consapevole non solo RAGIONE_SOCIALE finalità criminali sottese alla costituzione e all azione della società emittente, ma anche la consapevolezza del dispiegarsi di tali iniziative criminale per il tramite della emissione di fatture per operazio inesistenti.
il dolo specifico, deve ritenersi e-Lt. con dolo thit:4311111:111~ u. COGNOME a s il concorso nel reato di chi abbia agito ru ura COGNOME ultimq si caratterizzi per un IlE’ a dirsi, infatti, che l’assunto difensivo – secondo il quale la possib eterogeneità dei fini criminali sottesi alla condotta in questione sarebbe tale da non consentire di affermare la consapevole rappresentazione in capo al ricorrente della specifica finalità (l’evasione fiscale garantita ai terzi destinatari RAGIONE_SOCIALE fatture) propria della fattispecie contestata- per un verso consolida la ricostruzione probatoria diretta a rassegnare sul piano materiale il contributo concorsuale riferito al COGNOME; per altro verso, sul piano essenzialmente proprio della verifica dell’elemento soggettivo, non coglie nel segno, perché trascura di considerare che anche per i reati per la cui configurabilità è richiest contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettività e concretezza anche la specifica finalità richiesta ai fini dell’integrazione del r (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589).
E sotto questo versante, non può dubitarsi della compiuta prospettazione, da parte del ricorrente, dell’ipotesi di reato contestata siccome correlata all emissione di fatture per operazioni inesistenti, la più immediata tra quelle illecit prospettabili in conseguenza di una siffatta condotta materiale, soprattutto agli occhi di un soggetto dotato RAGIONE_SOCIALE suddette competenze professionali.
Da qui la reiezione del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ad una medesima conclusione si perviene con riferimento alle censure prospettate dai ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME.
4.1. COGNOME Ragioni di ordine logico impongono di anteporre lo scrutinio del secondo motivo dei due (identici) ricorsi, con il quale si contesta il giudizio alla esistenza dell’associazione della quale COGNOME fatto parte il ricorren riguardo, in particolare al contesto temporale coperto dall’imputazione.
4.1.1. Il motivo è inammissibile perché introduce, peraltro in termin marcata genericità, un tema di giudizio devoluto senza la dovuta specificità Corte del merito. È inoltre affetto da evidente aspecificità estrinseca, integralmente privo di ogni confronto critico rispetto al § 12.3.1.2. della se impugnata, là dove viene argomentata la riscontrata presenza in Carmagnola dell articolazione ‘ndranghetista facente capo alla RAGIONE_SOCIALE rimarcando i tratti di inequivoca mafiosità della relativa azione criminale.
4.1.2. La stessa sentenza impugnata, infatti, se si dilunga nel ricostr struttura della RAGIONE_SOCIALE di riferimento ( quella dei RAGIONE_SOCIALE) e inerente all’articolazione piemontese della stessa operativa in località Carmag più che per rispondere ad una puntuale doglianza prospettata con il gravame, fa per meglio inquadrare la posizione del ricorrente all’interno del co associativo descritto dall’imputazione, non mancando, al contempo, stigmatizzare l’assoluta aspecificità dei rilievi difensivi prospettati con quanto alla esistenza in sé dell’associazione contestata anche con rigu all’epoca coperta dalla regiudicanda.
4.1.3. COGNOME Ne è così emerso un quadro piuttosto consolidato quanto alla esistenza storica della Cosca RAGIONE_SOCIALE; alla sua articolazione su Carmagnola e collegamenti tra i due centri di interesse, piemontese e calabrese; alla co estrinsecazione nell’ambito delocalizzato del metodo mafioso grazie a un capil controllo del territorio e una dominante presenza in settori criminali (stupefa e economici (soprattutto edilizio) di assoluto rilievo; infine, all’evidente della relativa azione illecita in ambiti anche successivi al periodo copert regiudicanda, senza che la difesa, non diversamente da quanto prospettato c l’appello, abbia fornito concreti elementi diretti a testimoniare l’inte dissoluzione del vincolo associativo nel frangente temporale consider dall’imputazione.
4.2. COGNOME È infondato il motivo diretto a contestare l’intraneità del ricorr al detto contesto associativo.
4.2.1. COGNOME Va confermato che molti degli elementi valorizzati in sentenza si riferiscono ad ambiti temporali antecedenti o successivi al periodo coperto dalla imputazione.
4.2.2. COGNOME In particolare, sarebbe emerso il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche riferibili alla RAGIONE_SOCIALE di riferimento sin dagli anni ’90, essendon pacifica la contiguità ai COGNOME (si veda la intercettazione del 2003 riportate i sentenza avuto riguardo ai riferimenti operati da NOME COGNOME, posto al vertice della RAGIONE_SOCIALE, al COGNOME in quel determinato contesto temporale).
Alla luce della diverse e sovrapponibili dichiarazioni dei collaboranti all’uopo richiamate sarebbe altresì emerso il protagonismo del ricorrente nel settore del narcotraffico avvinto dalle logiche associative; il suo ruolo di armiere della RAGIONE_SOCIALE, riportato da diversi chiamanti; la sua posizione strategica nei contatti con altr articolazioni e in particolare nel tenere i rapporti con quella torinese (facente capo ai RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale il ricorrente ha riportato una condanna, ormai definitiva, per condotta partecipativa svolta successivamente al periodo oggetto di imputazione, dal maggio 2014 sino al suo arresto nel 2016 per la detenzione di alcune armi) e con quella genovese (in particolare con NOME COGNOME che costituiva il referente dei COGNOME in quel contesto).
4.2.3. COGNOME Le emergenze di indagine, inoltre, hanno dato conto della persistente presenza del ricorrente nel contesto associativo facente capo ai COGNOME anche nel periodo successivo alla imputazione.
In parte qua, assumono rilievo decisivo i riferimenti contenuti all’opera di intermediazione messa in atto dal ricorrente quanto ai contatti tenuti con il figli di NOME COGNOME dopo la carcerazione di quest’ultimo, fungendo da punto di contatto tra l’articolazione genovese e i sodali dimoranti in Calabria (si veda pag. 73); ma anche il perdurante coinvolgimento del ricorrente nelle attività del sodalizio rassegnata dalle intercettazioni del novembre 2019 che vide protagonisti NOME COGNOME e il fratello del ricorrente, NOME ( si veda la sentenza impugnata alle pagine 73 e 74).
4.3. COGNOME Se di certo si tratta di contegni eccentrici al perimetro temporale coperto dalla odierna contestazione, cionondimeno non pare discutibile che siffatti riferimenti argomentativi costituiscono validi elementi per inquadrare al meglio i fatti apprezzati dai giudici del merito nell’attualizzare la partecipazione associativ di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE in contestazione riportandola anche al periodo indicato dalla rubrica.
Il tutto in forza di una ritenuta intraneità continuativa e mai interrot presente prima, durante e dopo il contesto temporale descritto nell’imputazione secondo linee logico valutative che non meritano censura alla luce di una unitaria valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni.
4.3.1. COGNOME In particolare, sono state correttamente valorizzate a tal fine, in primo luogo le dichiarazioni del collaborante NOME, il cui propalato, diretto confermare il protagonismo del ricorrente nel settore del narcotraffico innestato nel relativo contesto associativo, non risulta circoscritto ad ambiti cronologici espressamente estranei all’imputazione (si veda pag. 68, ultimo capoverso).
Il ricorso, rectius i ricorsi, ne contestano il portato in termini di evidente inadeguatezza: senza precisare le ragioni per le quali il racconto del citato collaborante debba essere riferito a contesti cronologici diversi da quello oggetto di imputazione, si contesta, infatti, l’attendibilità del relativo narrato (per asse incertezze riferite ad altri sodali imputati) senza descrivere con puntualità i portato di tali incertezze, peraltro non prospettate con il gravame di merito.
4.3.2. La Corte di appello ha poi fatto leva sul narrato del collaborante COGNOME, il quale per un verso ha descritto fatti destinati a confermare il ruolo d armiere di COGNOME nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e il suo coinvolgimento nel narcotraffico; per altro verso, ha anche rimarcato l’avvicinamento del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, senza tuttavia perdere i contatti con i COGNOME.
Dichiarazioni, queste ultime, con le quali le difese non si confrontano in alcun modo, perché integralmente trascurate dal tenore dei ricorsi. E che, di contro, hanno trovato conferma nella già richiamata condanna di COGNOME quale intraneo della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, per condotte immediatamente successive al maggio del 2014, rese a ridosso del periodo oggetto della odierna contestazione; nonché nelle emergenze già richiamate (si veda il superiore § 4.2.3) attestanti il mantenuto ruolo del ricorrente nel contesto di interessi comunque facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME anche successivamente al periodo coperto dalla regiudicanda, secondo una linea di continuità non interrotta dalla collaborazione con l’altro clan.
4.3.3. Ancora, la sentenza gravata ha dato coerente attenzione all’incontro avuto dal ricorrente con NOME COGNOME (posto al vertice della RAGIONE_SOCIALE operativa su Carmagnola), avvenuto nel dicembre del 2013: incontro nel corso del quale i due furono monitorati mentre esaminavano le carte relative all’interrogatorio della collaborante NOME COGNOME.
Alla detta circostanza è stata correttamente attribuita dai giudici del merito una forza logica di assoluto rilievo, perché sintomatica dell’interesse mostrato dai due rispetto a dichiarazioni (quelle rese dalla COGNOME) destinate ad incidere sulla azione dell’associazione in quel determinato contesto temporale, coerente al periodo coperto dall’imputazione. Rilevanza, questa, che risulta contrastata dalle difese con un rilievo – si tratterebbe di vicenda comunque coerente con la storia criminale dell’imputato, a prescindere dall’attualità, in quel contesto, dell intraneità associativa- che si risolve in una lettura logica alternativa del dat
acquisito, senza rendere manifestamente illogica quella privilegiata dalla sent gravata.
4.3.4. COGNOME Meritano un cenno anche i riferimenti resi ai contatti intratten negli anni 2012 e 2013 con altri soggetti gravitanti nell’orbita della associ immediatamente riferiti a condotte inerenti al narcotraffico, settore di ele della partecipazione del ricorrente secondo quanto concordemente riferito da chiamanti (si vedano le argomentazioni spese dal secondo capoverso di pagin 72); ancora, quelli relativi alle interlocuzioni con esponenti di spicco del so intervenuti, sempre nel medesimo periodo (in occasione RAGIONE_SOCIALE visite nel terri di riferimento realizzate dagli esponenti provenienti dalla Calabria).
4.3.5. COGNOME Emerge, in definitiva, un quadro probatorio complessivo che, letto alla luce della pacifica intraneità del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE di riferimento i temporali precedenti e successivi alla regiudicanda, delinea, con adeguato nit il ruolo partecipativo reso, nel medesimo contesto associativo, da RAGIONE_SOCIALE nel periodo oggetto di contestazione.
In questa cornice, assume un rilievo affatto decisivo il sequestro di arm il quale l’imputato è stato arrestato nel 2016 e condannato con sent irrevocabile.
La già rimarcata autosufficienza degli altri elementi acquisiti finisce, i per rendere non necessario il riferimento al relativo dato, il che rende altr indifferenti i rilievi difensivi diretti a rimarcarne l’incoerenza probatoria, tr di circostanza legata a condotte successive al periodo compreso dall’odie imputazione.
Se del resto, la pacifica riferibilità della detenzione ad ambiti tem successivi alla regiudicanda non consente di ricavare da tale circostanza mome probatori di immediata conferma della intraneità in contestazione; per altro ve non può neppure dubitarsi della possibilità di apprezzarne il portato logi termini di mera conferma a posteriori della attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni re collaboranti nel descrivere il ruolo svolto dall’imputato nel riferito c associativo, anche alla luce della tipologia di armi ( da guerra) nell’occ rinvenute nella sua disponibilità, coerenti con quelle descritte dai collabora se in relazione ad ambiti cronologici precedenti alla stessa odierna imputazio
4.4. Sono inammissibili e per più concorrenti ragioni, le censure dir a contestare l’aggravante dell’associazione armata.
Giova subito rimarcare che in primo grado, oltre ai riferimenti ai preced arresti giudiziari che davano conto della disponibilità di armi da parte della COGNOMECOGNOME si faceva riferimento anche a specifici episodi diretti a conferma dato (da pag. 2068 come da richiamo espresso in tal senso reso anche dalla Cor di appello, alla pagina 75).
Su tali riferimenti, l’appello prima e i ricorsi ora nulla deducono in contrario, rendendo incontroversa la relativa affermazione.
Che poi l’articolazione della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operativa su Carmagnola, foss dotata di armi è aspetto comunemente riconosciuto da diversi collaboranti, p quanto già detto, già solo guardando alle dichiarazioni rese nel definire il ruo ricorrente nel relativo contesto associativo, da più parti descritto come l’a del gruppo.
In questo contesto, inoltre, per quanto già detto, anche il sequestro di avvenuto nel 2016 finisce per assumere un rilievo logico seppur indiretto, per c e COGNOME garantisce continuità al portato di unavinfraneità che, nei suoi tratti costit è mantenuta inalterata nel corso degli anni, supportando più che adeguatament il giudizio sull’aggravate in questione.
Del resto, i rilievi prospettati dalla difesa diretti a sostanziare l doglianza (il mancato riconoscimento dell’aggravante nel “processo madre” reso carico del clan RAGIONE_SOCIALE nonché l’esclusione della stessa per le posizioni fratello NOME e del coimputato COGNOME, separatamente giudicati in rapporto medesima imputazione e infine il patteggiamento relativo alla detenzione di ar riscontrata nel 2016, reso senza considerare l’aggravante di cui all’ad 416 cod. pen.), quale che ne sia la conducenza, risultano inammissibilmen prospettati per la prima volta in questa sede (si veda il punto 3 del r gravame che a tali dati non faceva cenno alcuno).
4.5. Non merita censure, infine, l’argomentazione spesa nel confermare l misura della pena (punto 12.3.4.), contrastato dai ricorsi replicando dogli disattese dalla Corte del merito con motivazione puntuale e lineare oltre corretta sul piano giuridico, tanto da rendere il relativo giudizio di insindacabile in questa sede.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME riposa su censure consentite in sede di legittimità.
5.1. COGNOME L’impugnazione non contrasta con la dovuta specificità la ricostruzione del fatto, conformemente resa dalle due decisioni di merito, rigua alla attività di intermediazione operata dal ricorrente nell’occasione quant cessione di sostanza stupefacente realizzata da non identificati cedenti albane favore di NOME COGNOME.
In particolare, COGNOME COGNOME COGNOME tutte le fasi della relativa transa mettendo in contatto le parti, favorito la consegna della sostanza corrispettivo, COGNOME la fase successiva relativa alla contestazione della q della merce.
È anche pacifico l’aspetto inerente alla mediocre qualità della sostanza e alla richiesta dell’acquirente di ottenere la sostituzione della stessa o la restituzione del prezzo, al quale gli Albanesi non ovviarono immediatamente.
5.2. COGNOME Ciò premesso, la Corte del merito ha superato il rilievo inerente alla effettiva efficacia drogante della sostanza ceduta, ribadito anche dal ricorso, facendo leva su una intercettazione dalla quale emerge, senza incertezze interpretative, che a fronte di difficoltà legate alla detta sostituzione comunque paventata in prima battura dai venditori anche in alternativa alla stessa restituzione del corrispettivo, l’COGNOME si sarebbe acquietato, decidendo di trattenere comunque la detta sostanza. Situazione questa, che senza dare luogo a vizi logici del ritenere, è stata validamente posta a conferma di una residuale efficacia drogante della sostanza, comunque idonea allo smercio, giacché, diversamente, l’operazione sarebbe stata evidentemente antieconomica per l’acquirente.
5.3. COGNOME Il dato in questione viene contrastato dalla difesa evidenziando che la decisione di COGNOME non fu frutto di una sua libera scelta ma del rifiuto degli albanesi di definire altrimenti la questione, così da lasciare inalterato il dubbio sull efficacia drogante della merce ceduta, inadeguatamente risolto dai giudici del merito.
È a dirsi, tuttavia, che tale sviluppo logico non trova conforto in alcun valido riferimento probatorio destinato a destrutturare il portato della decisione impugnata.
Né può ritenersi supportata dal riferimento, parimenti reso in sentenza, all’intenzione degli albanesi di incontrare l’acquirente, comunicata all’COGNOME dall’imputato, alla quale quest’ultimo ebbe ad opporsi drasticamente: tale circostanza, infatti, non legittima l’assunto difensivo ma al più sostiene una mera ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALE emergenze acquisite che non vale a rendere manifestamente illogica quella offerta dalla sentenza gravata.
Da qui la inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso di COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata come da dispositivo; alla reiezione dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
COGNOME, infine, va anche condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese affrontate nel grado dalla parte civile Comune di Carmagnola, anche queste determinate nel dispositivo. Nulla si liquida, di contro, in favore della Regione Piemonte, le cui conclusioni, depositate in udienza, non contengono alcuna richiesta di condanna in tal senso.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di COGNOME e COGNOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e li condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Condanna COGNOME NOME a rifondere alla parte civile Comune di Carmagnola le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 1/10/2024.