Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentire le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO e NOME, e o 4.) : e-(‘
udito il dfre
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato richiesta di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini prelimina medesimo Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura de custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione per del di stampo mafioso.
Il difensore di fiducia dell’indagato ricorre avverso la pred ordinanza e ne chiede l’annullamento proponendo un unico motivo di ricorso, q riportato ai sensi dell’art. 273 disp. att. cod. proc. pen., con cui l mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relaz alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Nello sviluppare il mo ricorso afferma che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza essendo emersi elementi significativi della permanenza dell’indagato all’int del sodalizio criminoso locale e che, conseguentemente, non sussisterebbe neanche le esigenze cautelari che hanno determinato l’applicazione della mis intramuraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostar secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legitt sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requ minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolt provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso es degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una di valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 d 14/04/2021, Saleem 3aved). Trattasi, invero, di apprezzamenti di meri rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applica misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassa è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell’affermata gravi
degli indizi a carico dell’indagato e se la motivazione sia logica e confo principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di “gravi in colpevolezza” di cui al primo comma dell’art. 273 cod. proc. pen. no perfettamente sovrapponibile a quella di “indizi”, quale elemento di prova ido a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso riferimento, a norma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incert l’emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque eleme probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri ter tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi “grave” qualor pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una ele probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un e grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 2 dell’11.6.2020, Pesce, Rv. 279610).
Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure mos provvedimento impugnato.
1.1. Il ricorrente è indagato per il delitto di associazione mafiosa. stato già condannato con sentenza divenuta definitiva il 27 settembre 2012 pe reato di associazione mafiosa per avere fatto parte, sino alla data d arresto, avvenuto nel 2008, della famiglia di NOME COGNOME. Il Tribunale riesame, allora, correttamente precisa, richiamandosi al provvedimento geneti che gli elementi a carico dell’indagato non devono essere diretti a dimos l’ingresso dello stesso nella compagine mafiosa, quanto piuttosto la permanenza a seguito dell’effetto interruttivo costituito, nel caso di speci condanna di cui si è detto. Quindi, richiamando anche il provvedimento di pri grado, afferma che, per quanto emerso dalle indagini, il Caviglia subito d essere rilasciato nel dicembre 2019, aveva riallacciato i rapporti con i so che in quel momento facevano parte del mandamento di NOME COGNOME-San Lorenzo. Vengono quindi riportate, direttamente o attraverso il richiamo a conforme ordinanza del GIP, una serie di intercettazioni indicative dei rianno rapporti: in particolare, evidenzia il Tribunale, che i contatti via via intensificati; che da un’intercettazione, effettuata dopo una sparatoria avv il 24 ottobre 2020 che aveva visto il coinvolgimento di tale NOME COGNOME COGNOME che l’odierno indagato tentava di convincere quest’ultimo a desi dai suoi propositi di vendetta assicurandogli la protezione della famiglia maf che dalla conversazione del 14 dicembre 2020, intrattenuta con NOME COGNOME COGNOME condannato insieme a NOME COGNOME in qualità di correggente della famiglia di Zen-Pallavicino – COGNOME che i due discutevano, tra l
degli assetti del territorio di competenza. Gli esiti di questa e conversazioni, da cui è emerso che il Caviglia faceva da punto di riferimento sodali al fine del loro sostentamento, hanno indotto il Tribunale a ri sussistenti, sulla base di un percorso motivazionale logico, completo e pri aporie argomentative, gravi indizi in ordine al ruolo di vertice co dall’indagato all’interno della stessa famiglia. Il ricorrente si limita a con modo assolutamente generico il ragionamento del Tribunale senza però confrontarsi effettivamente con esso opponendo critiche nuove egg~ utili a disarticolare la limpida e minuziosa ricostruzione effettuata dal Tribunal riesame. Come evidenzia anche il Procuratore generale nella propria requisito scritta, oltre ai servizi di appostamento e videosorveglianza da cui è emer partecipazione dell’indagato ad una riunione mafiosa, assumono un ruo determinante le corpose intercettazioni che vedono coinvolto l’indagato e c come si è visto, concernono questioni di inequivocabile interesse mafioso. gravi indizi, dunque, tracciano un segmento logico di sostanziale continuità la pregressa accertata adesione al sodalizio criminale e rendono l’ordin impugnata immune da censure.
2.1. In ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari rammentarsi il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in for quale, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazi tipo mafioso, sussiste una doppia presunzione, di natura relativa in relazion sussistenza delle esigenze cautelari e, di natura assoluta, con rifer all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura della custodia in car Tale ultima presunzione, dunque, per espressa previsione legislativa, può es superata solo ove l’indagato dimostri l’esigenza di accudire i propri figl inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la dete intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284857 – 0 Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 – 01). In applicazione tali disposizioni, deve ritenersi che in presenza dei ritenuti gravi i colpevolezza del delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa Tribunale, e prima ancora il Gip, correttamente hanno applicato la massi misura non avendo rinvenuto quei segnali di rescissione del legame del sogget con il sodalizio criminale che soli avrebbero giustificato l’applicazion obbligatoria della custodia in carcere. (Sez. 6 , n. 28821 del 30/09/2020, Rv. 279780 – 01 Sez. 1 – , n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fot Rv. 276316 – 01 Sez. 5 -, n. 35847 del 11/06/2018, C. Rv. 274174 – 0 Sez. 5 – , n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 2741 . 80 02; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 271855 GLYPH 01;
Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 – 01 Sez.2, n. 19283 d 03/02/2017, Cocciolo, Rv 270062).
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve es dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 2 febbraio 2024
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