Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9563 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9563 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/01/1976 avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Sostituto Proc. Gen. Dr. COGNOME NOME COGNOME ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Milano, quale giudice nell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., promosso dal PM presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in data 26 settembre 2023 respingeva la richiesta di emissione di misura cautelare nei confronti di COGNOME NOME COGNOME emetteva in data 15 marzo 2024 ordinanza con cui applicava al predetto COGNOME, per i delitti di cui all’art. 416 bis (capo 1) e per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1, cod. pen. di cui al capo 8), la misura della custodia cautelare in carcere.
1.2 Quanto agli elementi posti a base della misura, il Tribunale faceva presente come il giudice per le indagini preliminari non avesse ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza in capo al Toscano per il delitto di estorsione consumato in danno di tale COGNOME NOME, gestore del ristorante RAGIONE_SOCIALE sito in Bernate Ticino, il quale era stato costretto da COGNOME NOME, appartenente alla locale di Legnano- Lonate Pozzolo, che a sua volta aveva coinvolto i suoi uomini di fiducia, a cedere l’attività in favore di COGNOME NOME, che dal canto proprio, quale compenso per il suo interessamento, aveva promesso il 10 % dei futuri introiti del ristorante allo stesso COGNOME.
La ricostruzione del fatto, la sua sussistenza e la qualificazione giuridica, non solo erano già state ritenute dal giudice per le indagini preliminari, ma anche dal giudice di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME.
Il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva sussistenti i gravi indizi di reità anche con riguardo al Toscano NOME COGNOME poichØ nella conv. 11484 del 16 aprile 2021 era egli stesso che interloquiva con NOMECOGNOME da altre conversazioni emergeva che
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 39106/2024
all’incontro del 16 aprile con COGNOME, COGNOME era accompagnato da tre calabresi, cioŁ dai fratelli COGNOME da ulteriori conversazioni emergeva come COGNOME fosse a conoscenza del luogo dell’incontro con COGNOME e delle condizioni pretese da COGNOME nella trattativa con COGNOME.
Quest’ultimo, poi, nel perorare le proprie richieste con COGNOME, faceva presente che doveva corrispondere qualcosa anche ai ragazzi che lo avevano coadiuvato, prendendo parte all’incontro.
Quanto alla contestazione del reato associativo, il giudice per le indagini preliminari non lo aveva ritenuto sussistente non individuando una struttura organizzativa composita, costituita da rappresentanti delle mafie storiche, operante in Lombardia, che avrebbe dato luogo ad una autonoma e originale compagine criminale.
In particolare, non aveva ritenuto sussistente nØ una struttura organizzativa, nØ una affectio societatis , non essendo dimostrata la sussistenza, ad esempio, di una cassa comune; non era ritenuta indicativa della esistenza di una struttura criminosa unitaria la gestione in comune di attività economiche, nØ il fatto che fossero stati tenuti summit.
Non erano stati creati rituali di iniziazione per entrare in questa originale ed ulteriore realtà criminale, i contatti fra gli esponenti erano funzionali alla trattazione dei singoli affari e comunque sussistevano rivalità del tutto incompatibili all’interno del gruppo.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, evidenziava gli errori di metodo in cui era incorso il giudice per le indagini preliminari, il primo dei quali era la valutazione parcellizzata di quella molteplicità di elementi – quali la creazione di una cassa comune, il sostentamento dei detenuti e dei familiari, i summit, la predisposizione di strumenti operativi, la creazione di società, la commissione dei reati fine – che invece, se valutati congiuntamente avrebbero condotto a ritener sussistente il sodalizio criminoso.
Una ulteriore criticità evidenziata nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari era costituita dal fatto, ad esempio, di ritenere sussistente una nuova compagine mafiosa, quando, in realtà, ciò che il PM riteneva sussistente era una sorta di consorzio fra le strutture criminali già operanti nel territorio lombardo in cui peraltro vi era traccia di un antecedente storico risalente agli anni ’90.
Secondo l’impugnato provvedimento i rilievi circa l’incensuratezza di alcuni partecipi ovvero la risalenza nel tempo delle condanne per il reato di cui all’416 bis cod. pen. sono irrilevanti, stante il rilevo dato nelle pronunce di legittimità al cd. tempo silente.
Irrilevanti, poi, al fine di contrastare la ritenuta sussistenza del sodalizio, gli eventuali contrasti interni fra membri, del tutto fisiologici e ininfluenti sulla prova dell’esistenza del vincolo associativo, ovvero la circostanza che le vittime di estorsione magari si rivolgessero ad altri componenti della consorteria per ottenere protezione, ovvero ancora il fatto che i singoli compartecipi ponessero in essere attività individuali.
Per contro rilevante, invece, Ł l’assistenza economica data ai detenuti e alle loro famiglie, ritenuto storicamente indici della esistenza dell’ affectiosocietatis .
Altrettanto rilevanti erano i summit, il cui contenuto veniva ricostruito anche grazie alle attività captative attivate.
Il provvedimento impugnato faceva riferimento all’appartenenza degli indagati alle storiche famiglie criminali, facenti capo sia a ‘cosa nostra’, sia all’ ”ndrangheta’, sia alla ‘camorra’, sottolineando come in qualche caso vi fosse stato uno spostamento orizzontale da una organizzazione criminale ad un’altra; come nel caso dei fratelli COGNOME che, originariamente legati a COGNOME e alla locale di Legnano – Lonate Pozzolo, iniziano a operare anche all’interno del gruppo di Amico.
Secondo il Tribunale di Milano, proprio questa possibilità di passaggio orizzontale da un gruppo all’altro era un’ulteriore manifestazione dell’unità di intenti e della unitarietà della struttura ospite.
Faceva poi riferimento ai numerosi pronunciamenti definitivi che hanno accertato nel tempo la sussistenza delle associazioni criminose stanziate nel territorio lombardo: già nella sentenza Bad Boys erano emersi i collegamenti di COGNOME NOME, esponente della cosca gelese dei COGNOME, con i calabresi COGNOME e COGNOME tutti agli ordini di NOME COGNOME.
Il legame dei soggetti, già accertatamente aderenti alle varie compagini storiche mafiose, Ł di natura organizzativa, non strutturale, poichØ all’interno di ogni singola componente rimane invariata la scala gerarchica e la struttura e lo spazio di manovra dei singoli vari a seconda della natura e del tipo di operazione da porre in essere.
Il sistema mafioso lombardo mutua la mafiosità da quella dei suoi singoli componenti, come tali conosciuti nei vari territori di operatività e riferimento; il provvedimento impugnato alle pagg. 93 e segg. fa ampio richiamo agli elementi di prova da cui di desumerebbe la esistenza di tale autonoma struttura criminosa, di cui fanno parte i vari appartenenti alle mafie storiche; particolarmente rilevante una conversazione riportata a pag. 104 in cui si fa riferimento ad ‘una famiglia unica’.
Di estrema significatività per dimostrare la esistenza di un rapporto, di un patto associativo criminale destinato a perdurare oltre la commissione dei singoli reati Ł la vicenda della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, acronimo per NOME (COGNOME, gruppo siciliano – romano), NOMECOGNOME, locale di Legnano-Lonate Pozzolo), NOMECOGNOME, gruppo Senese).
Tale struttura societaria Ł funzionale alla commissione di una pluralità di truffe; esplicativa Ł certamente la conv. n. 5331, rit 910/20 richiamata a pag. 96 dell’impugnato provvedimento.
Altrettanto rilevanti sono ritenuti dal Tribunale alcuni episodi estorsivi in cui il provento del reato Ł diviso fra i gruppi di gelesi e di calabresi, ad esempio l’estorsione in danno di COGNOME.
Per la posizione del ricorrente NOME Ł di particolare rilievo NOMECOGNOME che Ł il soggetto il monitoraggio dei cui movimenti ha portato all’inizio delle indagini; Ł colui che voleva ricostruire la locale di Legnano – Lonate Pozzolo, smantellata dopo le vicende giudiziarie che la hanno interessata; per fare ciò si era rivolto alla casa madre in Calabria e a NOME COGNOME, storico leader della locale, detenuto.
A fianco di COGNOME si collocano sodali storici, quali COGNOME, COGNOME e nuovi, quali i fratelli COGNOME. Il provvedimento impugnato sottolineava la duttilità dell’organizzazione, la sua adattabilità alle sempre diverse possibilità di guadagno che si evidenziavano grazie anche alle modifiche legislative e alle diverse esigenze: sfruttando, ad esempio, la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid ovvero la normativa legata all’Ecobonus.
Altrettanto rilevanti a parere del Tribunale erano gli incontri cui hanno partecipato i sodali, il cui contenuto Ł stato ricostruito; significativa Ł stata ritenuta la loro frequenza e la necessità di riservatezza che li ha permeati.
Ulteriore elemento ritenuto significativo della esistenza di una associazione criminosa di diversa natura e compagine, la esistenza di un fondo comune, alimentato dagli associati e destinato alle esigenze dei sodali detenuti.
La bacinella Ł elemento storicamente caratterizzante l’organizzazione mafiosa: nel caso di specie il detenuto COGNOME Ł stato mantenuto dai siciliani e dai calabresi, come ricorda il provvedimento impugnato alle pagg. 174 e 175 richiamando le fonti di prova.
Il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al Giudice per le indagini preliminari, riteneva sussistente il reato associativo, poichØ, oltre al profilo strutturale ed organizzativo dell’associazione, si riscontrava l’impiego della forza di intimidazione e di diffuse condizioni di assoggettamento ed omertà; tale impego emerge icasticamente dagli episodi estorsivi contestati come reati fine dell’associazione.
Una singolarità che viene rimarcata nell’impugnato provvedimento riguarda la circostanza che in molti casi gli estorti, a loro volta, si rivolgono a soggetti di pari caratura criminale
per ricevere protezione: Ł il caso di COGNOME che contrappone alle richieste estorsive dei COGNOME la protezione dei calabresi di COGNOME
Il sodalizio presenta una mafiosità immanente che Ł permeata dalla mafiosità dei suoi componenti piø rappresentativi.
Circa la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato riteneva che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al delitto associativo, non potendosi ritenere assorbita la sussistenza della associazione di stampo mafioso nel mero tentativo di ricostituzione della locale di Lonate Pozzolo-Legnano; COGNOME, infatti, Ł entrato a fare parte, indipendentemente dalla ricostituzione della locale predetta, della associazione, portando con sØ altri soggetti, uno dei quali era certamente il ricorrente; con il quale in un conversazione riportata discute della sua disponibilità a ricostruire la locale; egli ha partecipato a summit molto importanti e ha ricevuto, successivamente al decesso del fratello, il sostegno economico da parte di NOME COGNOME.
Egli, in ragione delle conversazioni ripotate nell’impugnato provvedimento, risultava essere coinvolto in prima persona nei traffici di stupefacenti di Rosi, oltre che essere stato messo a parte del progetto omicidiario dell’architetto NOME COGNOME.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Secondo il ricorrente le osservazioni del giudice per le indagini preliminari circa l’insussistenza di una associazione criminosa confederativa, ricomprendente soggetti appartenenti alle mafie storiche, sarebbero insuperate dalle osservazioni di contrario segno contenute nel provvedimento impugnato, in ragione anche del fatto che non Ł pensabile che un membro di un’associazione possa arrivare allo scontro con un altro membro, come ipotizzato nel caso dell’estorsione in danno di COGNOME.
NØ il fatto che i sodali dialogassero fra loro potrebbe essere indice dell’esistenza di tale sodalizio.
Circa, poi, la ritenuta appartenenza del COGNOME al detto sodalizio il ricorrente rilevava come la circostanza che NOME e NOME abbiano esternato la volontà di farsi carico dei costi del funerale del fratello non può essere ritenuto indicativo di alcunchŁ, trattandosi di una mera offerta da parte degli amici del fratello defunto.
La partecipazione di NOME al matrimonio di NOMECOGNOME ovvero la sua presenza a Dairago, ove prestava attività lavorativa, sono elementi neutri.
Inoltre, Ł lo stesso provvedimento impugnato che sottolinea come COGNOME avesse unicamente ipotizzato l’affiliazione di Toscano che non era ancora intraneus alla ricostituenda locale; in ogni caso, la eventuale partecipazione ad una associazione non può importare in automatico la partecipazione alla associazione verticistica.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso lamentava vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe superato le argomentazioni utilizzate dal Gip per escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al COGNOME, posto che il contenuto della conversazione da cui emergerebbe il contributo dato dal COGNOME all’estorsione non sarebbe individuato, così come non sarebbe chiaro quale contributo avrebbe apportato l’indagato all’incontro fra COGNOME e COGNOME, ben potendo essere quella del COGNOME una presenza riconducibile alla connivenza non punibile.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 – 01)
Circa poi l’ulteriore aspetto della necessità di una motivazione rafforzata, stante l’overturning decisionale che ha portato il Tribunale del riesame ad emettere il titolo cautelare, si ritiene di dare continuità al principio espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La, Rv. 283784 – 01).
Date queste premesse di principio, si osserva che se, da un lato, in linea generale, le ragioni di doglianza esposte dal ricorrente in entrambi i motivi di ricorso sono tutte rivalutative, per contro, la motivazione del Tribunale del Riesame a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza Ł del tutto esauriente, molto completa e convincente, dotata di maggiore credibilità razionale, come ritenuto necessario in caso di overturning, appunto; le ragioni opposte da COGNOME tendono a sollecitare – attraverso la parcellizzazione della valutazione degli elementi di prova – una diversa valutazione del quadro indiziario, per fare rivivere quel giudizio negativo espresso dal Gip, abbondantemente e convincentemente superato dal Tribunale.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale Ł necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorchØ non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell’ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel “territorio” in cui l’associazione Ł attiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 17).
D’altra parte, l’agire professionale, violento e organizzato non Ł sufficiente “ex se” per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzo del “metodo mafioso”, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso; in motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una piø accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all’appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere (Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Pmt, Rv. 286723 – 01).
Nel valutare i gravi indizi, il Tribunale si Ł esaustivamente occupato delle questioni relative alla sussistenza di un vincolo associativo e all’esercizio e alla esternalizzazione del metodo mafioso, oggetto delle censure, a contenuto meramente confutativo, del ricorrente.
La stabilità del vincolo tra gli associati e la sua tendenziale permanenza, tale comunque da non esaurirsi nella consumazione di singoli reati – fine, dalla continuità e frequenza degli incontri e degli accordi, dall’apporto comune di capitali e mezzi al fine di perseguire un comune fine di profitto, dall’esistenza di una cassa comune, dalla consapevolezza delle condotte criminose, anche gravi, commesse da altri sodali, e dal frequente richiamo degli indagati stessi all’esistenza di un’associazione costituita in quel territorio, e di cui sarebbero partecipi (così, ad esempio, in relazione alla creazione della RAGIONE_SOCIALE, e, in piø parti della motivazione, le affermazioni di singoli indagati sull’attività di RAGIONE_SOCIALE quale ‘epicentro di molti equilibri’, sulla costruzione di ‘un’associazione che non finisce mai’, sulla necessità di ‘trovare una quadra per guadagnare tutti’, sulla non operatività di Sicilia, Roma e Napoli perchØ ‘Qua Ł Milano … le cose giuste qua si fanno’, sulla scomparsa della distinzione tra le tre mafie storiche di provenienza, laddove NOME COGNOME dice ad Amico ‘qua siamo tutti e tre, siamo tutti insieme, siamo tutti una cosa’).
Da questi elementi, approfonditamente valutati nell’ordinanza, il Tribunale ha dedotto la sussistenza della necessaria affectio societatis , negando la rilevanza dei contrasti interni, sulla base dei quali il G.i.p. aveva, principalmente, escluso la sussistenza di un’associazione, ed anzi evidenziando gli sforzi dei vari associati per risolvere ogni contesa, in vista del perseguimento della comune finalità di profitto. Quest’ultimo aspetto, che l’ordinanza impugnata esamina in relazione alla controversia tra i COGNOME e NOME COGNOME, sottolineando il coinvolgimento di esponenti dei diversi gruppi criminali al fine di comporre la diatriba nell’interesse di tutti, Ł stato piø volte ritenuto costituire, dalla giurisprudenza di legittimità, un elemento significativo dell’esistenza di un vincolo associativo, affermandosi che «In tema di associazione per delinquere, l’esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell’ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non Ł ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese» (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589-01; si veda anche Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Rv. 279825-01).
Analogo rilievo Ł stato dato all’esistenza di una cassa comune, destinata soprattutto ad assicurare l’assistenza giudiziaria ed economica ai detenuti e alle loro famiglie, sottolineando che ad essa contribuiscono tutti i gruppi, così evidenziando l’esistenza di un vincolo di mutua solidarietà, in base al quale tutti provvedono a fornire tale assistenza a prescindere dalla compagine di provenienza del singolo (ad esempio concorrendo i Pace, i Crea e i Fidanzati a far fronte al sostentamento di NOME Vestiti e dei suoi familiari).
La motivazione dell’ordinanza impugnata, pertanto, su questo punto Ł logica e completa, tenuto conto del livello di gravità indiziaria che deve essere ritenuto sufficiente per l’emissione di una misura cautelare; lo stesso G.i.p., peraltro, nelle sue conclusioni dalla pag. 918 dell’ordinanza genetica, non ha radicalmente escluso la possibilità di configurare, alla luce della comune organizzazione di mezzi e di persone, l’esistenza di un’associazione semplice quanto meno tra alcuni dei soggetti indagati, pur dubitando della sussistenza, tra tutti, di una reale affectio societatis .
Il Tribunale del riesame ha approfonditamente esaminato gli indizi relativi all’impiego del metodo mafioso e la sua necessaria esternalizzazione, valorizzando le modalità esecutive dei numerosi episodi estorsivi, il piø delle volte consumati senza ricorrere a minacce espresse ma semplicemente evocando la loro appartenenza non ad un singolo gruppo (o mafioso o camorristico o di ‘ndrangheta), ma trasversalmente ed indifferentemente a tutti quelli coinvolti nella nuova organizzazione, la cui forza di intimidazione Ł evidentemente conosciuta dalla comunità sociale di
riferimento, anche dalle persone che non si sono mai direttamente confrontate con quel mondo criminale.
E’ dimostrato in numerose vicende analiticamente ricostruite dall’ordinanza il costante impiego di minacce, violenze, soprusi, prepotenze per rinnovare la fama criminale già connessa al nome delle varie consorterie di riferimento dei singoli sodali, ma liberamente utilizzabile da tutti gli appartenenti in forza del patto associativo trasversale concluso dagli esponenti di diversa estrazione mafiosa.
Sistematica proiezione esterna del metodo mafioso Ł riscontrabile anche nei settori del narcotraffico, dell’infiltrazione del sistema economico, del riciclaggio e dei reati fiscali.
Secondo il Tribunale, la peculiarità del sodalizio riposa nella diversa estrazione dei suoi componenti, autorizzati dalle rispettive organizzazioni mafiose di appartenenza, cui rimangono funzionalmente collegati, a dare vita e rendere operativa un nuovo ‘sistema’, distinto dalla confederazione perchØ caratterizzato da una struttura organizzativa autonoma delle sue articolazioni o sottogruppi i cui componenti non sono accumunati dalla comune provenienza dalla medesima associazione mafiosa.
In ragione di tale peculiare connotazione, il gruppo Ł stato in grado di esternare una sua capacità intimidatrice, effettiva ed autonoma, sia pure derivante dal collegamento con le singole associazioni di appartenenza dei suoi sodali e dalla fama criminale acquista da queste ultime e dai singoli componenti nel territorio di interesse.
In quest’ottica, il sodalizio presenta una mafiosità immanente, che Ł permeata dalla mafiosità dei suoi componenti piø rappresentativi.
Secondo il Tribunale, Ł rilevante il fatto che la spendita della fama criminale delle mafie storiche di appartenenza avvenga, talvolta, da parte di sodali affiliati, in realtà, ad una diversa associazione storica, evidentemente con il consenso degli altri associati in quanto dimostrazione della particolarità ed autonomia dell’associazione qui contestata.
Piø in dettaglio, l’ordinanza ha ritenuto dimostrata l’avvenuta acquisizione della forza intimidatrice, sul territorio lombardo, da vicende come quella che coinvolge tale COGNOME ( in una delle conversazioni uno degli associati, COGNOME, si compiace del fatto di raggiungere ‘senza spari’ lo scopo che l’associazione si Ł prefissata), quella che coinvolge la segretaria generale del Comune di Abbiategrasso che, pur non assoggettandosi ad essa, comprende facilmente la natura mafiosa della richiesta avanzatale da COGNOME, e la qualità mafiosa del soggetto o dei soggetti di cui questi avrebbe fatto il nome, quella relativa alla gestione del bar e dei parcheggi dell’ospedale di Desio da parte della RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, le cui modalità avrebbero allarmato i dipendenti, tra i quali correva la voce che tali attività fossero in mano a ‘mafiosi’ e, piø in generale, dall’atteggiamento omertoso di molte vittime di estorsioni, che avrebbero omesso di denunciare i fatti commessi in loro danno, o li avrebbero esposti in termini riduttivi rispetto a quanto emerge dalle intercettazioni.
L’incapacità, per gli abitanti del territorio, di individuare con precisione l’associazione criminale che sta esercitando tale forza intimidatrice non Ł stata ritenuta rilevante; anzi essa Ł stata interpretata come una indiretta conferma della diversità e autonomia dell’associazione contestata, rispetto ai gruppi storici di riferimento dei vari associati.
L’ordinanza afferma specificamente, con motivazione logica e consequenziale alle vicende esaminate, che la forza intimidatrice promana dall’associazione stessa ed Ł ad essa «immanente», in virtø delle azioni che essa compie e dell’assoggettamento che ha realizzato nel territorio, e non deriva dai singoli associati o dalle mafie storiche a cui questi ultimi fanno riferimento.
Secondo l’ordinanza impugnata, quindi, l’associazione ha una propria ‘mafiosità’, derivante anche dalla partecipazione ad essa di soggetti dalla già accertata caratura mafiosa, ma soprattutto
la manifesta all’esterno in modo autonomo, pur avvalendosi anche dell’assoggettamento già realizzato nel territorio lombardo, in passato, dalle singole mafie storiche, in quanto opera in modo distinto rispetto a queste ultime e mantiene, rispetto ad esse, una propria autonomia.
Il Tribunale si Ł espresso sulla qualificazione di detta associazione come una mafia ‘nuova’, o ‘atipica’, o ‘a soggettività differente’, o addirittura come un ‘ tertium genus ‘, dichiarando anzi esplicitamente di sottrarsi all’«afflato definitorio» presente nell’ordinanza genetica e nell’appello del pubblico ministero e sottolinea solamente che il fenomeno mafioso Ł in continua evoluzione e che la peculiarità della struttura associativa così come descritta non ne esclude la mafiosità, in quanto la ritiene accertata, in via indiziaria, con le medesime caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche questa parte della motivazione Ł logica, approfondita e non contraddittoria, e pertanto sufficiente, anche sotto il profilo della immanenza ed esternalizzazione del metodo mafioso, per ritenere presenti indizi gravi circa la sussistenza del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., quanto meno allo stato, e con riferimento agli elementi sufficienti per il giudizio cautelare.
Come ritenuto nell’impugnato provvedimento, che ha ampiamente motivato sul punto, la valutazione congiunta degli elementi in atti ha evidenziato la esistenza di una struttura organizzativa nuova, dotata di proprie risorse anche finanziarie oltre che organizzative, che aveva l’intento di intervenire nei settori piø disparati e pronta e individuare nuovi settori di intervento per incrementare il proprio reddito, utilizzando i metodi tipici della mafiosità.
A tal fine, l’ordinanza del Tribunale ha fatto ampio richiamo alle conversazioni intercettate, per evidenziare le relazioni di affari intessute fra i vari componenti, che si erano dotati delle strutture necessarie per portare a compimento operazioni nei piø disparati settori economici, costituendo società ad hoc, ovvero assumendo il controllo di strutture preesistenti, assicurandosi reciproca assistenza e procurandosi la disponibilità dei luoghi necessari per porre in essere attività illecite del piø disparata natura.
Ciò dimostra, nella prospettazione del Tribunale, la esistenza di una struttura organizzativa, anche articolata e complessa, la stabilità dei legami fra gli associati e la progettualità comune sottesa all’operatività delle società e della struttura tutta.
Quanto, poi, al carattere distintivo dell’associazione speciale di cui all’art. 416 bis c.p., l’ordinanza impugnata sottolinea come la struttura associativa in esame non sia sorta dal nulla e non avesse necessità di imporsi ex novo sul territorio, poichØ i soggetti che ne facevano parte erano già conosciuti dei territori di riferimento con riguardo alle attività criminali condotte in forma associata e con forti legami e rapporti con le consorterie mafiose di riferimento.
A conferma di tale ricostruzione il provvedimento richiamava non solo il contenuto di plurime conversazioni intercettate, in cui Ł evidente l’utilizzo della intimidazione, della violenza e della minaccia, ma anche i verbali di sommarie informazioni di alcune persone offesa che a tali metodi di evidente intimidazione fanno riferimento.
Se da un lato, infatti, l’accettazione delle condizioni imposte dai consorziati poneva al sicuro dalle ritorsioni da parte degli stessi, dall’altro poneva le vittime sotto l’ala protettiva dei medesimi, secondo un metodo tipico dell’agire mafioso.
¨ proprio la forza dei legami con le strutture di appartenenza, afferma il Tribunale del Riesame, che sostituisce l’impiego della forza e di forme di intimidazione esteriori, al punto che l’organizzazione può raggiungere i suoi scopi «senza spari» : Ł la medesima appartenenza criminale che intimorisce di per sØ.
Con tali convincenti e diffuse argomentazioni il ricorrente non si misura confinando dunque il motivo nell’area della assoluta aspecificità.
Recupera, per contro, in chiave critica la vicenda della estorsione in danno di COGNOME, per
stigmatizzare ancora una volta la peculiarità del fatto che nella medesima vicenda estorsiva si trovino coinvolti, su fronti opposti, sodali appartenenti alla medesima struttura.
Come ritenuto nell’impugnato provvedimento l’esistenza di contrasti ovvero di contrapposizioni, non Ł stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ostativo al riconoscimento del vincolo associativo: in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l’esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non Ł ostativa al riconoscimento dell’associazione, in quanto nell’ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa Ł il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276068 – 02).
Il provvedimento impugnato ha affrontato anche tale aspetto, apparentemente critico, circa la contrapposizione dei calabresi di COGNOME con i gelesi di Nicastro, i primi invocati dalla persona offesa per contrastare le richieste estorsive dei secondi.
A pag. 110 dell’ordinanza il Tribunale fa presente come COGNOME, dopo avere contrastato le pretese estorsive dei COGNOME, sia pronto a dividere a metà con questi ultimi proprio la cifra mensile pretesa da COGNOME come corrispettivo della mediazione con i Nicastro e della futura protezione.
¨ quindi evidente l’inesistente rilievo di tale vicenda che, anzi, viene immediatamente composta grazie al vincolo di solidarietà e mutualità che intercorre fra i membri del gruppo, solo accidentalmente contrapposti.
Quanto, poi, alla gravità degli indizi di partecipazione del Toscano Pasquale all’associazione in oggetto, Ł argomento che l’ordinanza impugnata affronta dalla pag. 261 dando una lettura e una valutazione congiunta dei medesimi, laddove il giudice per le indagini preliminari e lo stesso ricorrente, con una tecnica errata e motivatamente superata dal Tribunale del Riesame, avevano espresso delle valutazioni parcellizzate.
Il Tribunale del Riesame ha posto l’accento su tutte le attività poste in essere dal Toscano direttamente funzionali a garantire l’operatività della nuova struttura societaria, indipendentemente dal fatto che COGNOME, con il suo apporto, avesse ricostruito, come aveva in programma di fare, la disciolta locale di Legnano-Lonate Pozzolo.
Egli risulta avere partecipato al summit del 23 aprile 2021, in cui sono stati affrontati dai soci calabresi e siciliani problemi comuni al sodalizio, al matrimonio di NOME che, come emerge dagli elementi di prova in atti, aveva posto una particolare cura a equilibrare gli inviti fra i vari sodali, ovvero ad altro incontro avvenuto negli uffici di Dairago.
Particolare importanza viene conferita all’incontro dell’11 marzo 2021, cui partecipa anche Toscano, in cui i partecipanti si accordano per fare convogliare tutti i guadagni in Lombardia a costituzione della «bacinella».
NØ il fatto che NOME si fosse fatto carico delle spese del funerale del fratello di NOME può essere letto in maniera parcellizzata, laddove lo stesso NOME associa – nel medesimo frangente – il pagamento degli stipendi da parte dell’NOME, posto che NOME risulta dipendente di due società facenti capo al sodalizio.
Il Tribunale a ulteriore rafforzamento del quadro indiziario richiamava alla pag. 267 alcune conversazioni intercettate dalle quali emerge la messa a disposizione del COGNOME nella attività estorsive, ovvero di narcotraffico; egli era poi messo a parte della evoluzione degli affari riguardanti l’ecobonus e del progetto omicidiario dell’arch. COGNOME.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il Tribunale del Riesame esamina il motivo di appello del Pm inerente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente per il reato di cui al capo 8), premettendo che sulla esistenza di tale attività estorsiva in danno di COGNOME non vi Ł alcuna contestazione.
Come indicato dal Tribunale del Riesame, il coinvolgimento del COGNOME discende dall’accertata circostanza che i due fratelli NOME avessero accompagnato NOME all’incontro con COGNOME il 16 aprile 2021, incontro in cui NOME esponeva alla vittima i propri intendimenti, come emerge dalle conversazioni intercettate; la conferma che NOME era presente all’incontro era che NOME era andato con tre calabresi, e che i due fratelli NOME erano stati visti recarsi in auto all’appuntamento, e che NOME era a conoscenza del contenuto dell’incontro e delle condizioni trattate.
COGNOME poi, chiedendo a COGNOME il corrispettivo per la sua mediazione, faceva presente che doveva distribuire anche ai «suoi» ragazzi.
Emerge con tutta evidenza che, a fronte di censure del tutto aspecifiche che non si misurano, come detto, con il corposo impianto motivazionale della ordinanza impugnata, limitandosi a tentare di rianimare le motivazioni contenute nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il ricorso non può che ritenersi inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende il provvedimento impugnato esecutivo e impone la trasmissione dell’estratto al pubblico ministero per l’esecuzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME