Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13286 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 15/11/1980 avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 marzo 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede del 26 settembre 2023, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.aggravato e descritto al capo 1) della rubrica, a quello di detenzione e porto di una pistola calibro 22 di cui al capo 4), nonchØ al delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416 bis.1. cod. pen. di cui al capo 18).
1.1. L’ipotesi investigativa, convalidata dal Tribunale del riesame milanese, in difformità da quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari, Ł quella della configurabilità di un’associazione mafiosa, costituita da un, così definito, sistema mafioso lombardo strutturato secondo modalità organizzative mutuate dalle mafie storiche alcune delle quali, da tempo, già operanti nel Nord Italia e del quale fanno parte esponenti delle organizzazioni denominate cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta.
In particolare, il ruolo di NOME COGNOME si inquadra nel contesto del gruppo facente capo alla Provincia di Trapani della componente piø ampia di cosa nostra dell’associazione in questione ed Ł stato descritto nell’editto imputativo ascrivendo al medesimo le condotte consistite nell’essersi messo a disposizione dell’associazione mafiosa, cooperando in funzione della realizzazione del programma criminoso, «coordinando e impartendo precise direttive nell’ambito della attività
finanziaria dell’associazione mafiosa (…) acquisendo direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di numerose attività economiche (…) occupandosi del reimpiego dei profitti illeciti dell’organizzazione (…) partecipando all’estorsione ai danni di NOME COGNOME partecipando ai seguenti summit: 31.03.2021 in Dairago (…) 23.09.2020 presso la sede della RAGIONE_SOCIALE».
Il delitto di cui al capo 4) riguarda, invece, la detenzione e il porto di una pistola calibro 22, oltre che del relativo munizionamento, commesso a Cinisello Balsamo il 10 agosto 2021, in luogo del 28 aprile 2021 riportato nell’originario capo di imputazione.
L’estorsione di cui al capo 18) Ł ascritta all’indagato in concorso con NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME ed Ł contestata come commessa dal dicembre 2020 al gennaio 2021.
La condotta Ł consistita (secondo l’ipotesi di accusa) nell’avere costretto NOME COGNOME COGNOME in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE ad acquistare, contro la sua volontà, «crediti d’imposta inesistenti pari a 4.600.000 euro dietro un corrispettivo di 1.600.000 euro».
La coartazione sarebbe stata posta in essere da NOME COGNOME mediante minacce verso la persona offesa e suoi familiari e l’ingresso di una società riconducibile agli COGNOME e ai COGNOME nel consorzio societario Marin, allo scopo di ottenere una partecipazione agli appalti dallo stesso acquisiti.
1.2. Nel ricostruire lo svolgimento del procedimento di appello cautelare, il Tribunale ha segnalato la scansione del deposito delle memorie e della documentazione ulteriore da parte del pubblico ministero e dei difensori.
Ha, dunque, ritenuto inutilizzabili le memorie e le correlate produzioni di cui ai depositi effettuati all’udienza del 27 marzo 2024 e successivamente alla sua celebrazione, in data 11 aprile 2024.
L’esistenza di una sorta di consorzio tra alcune famiglie ascrivibili al novero di quelle storiche operanti nel territorio milanese e limitrofo, ha trovato significativa convalida nella ricostruzione di un sistema di cointeressenze tra gruppi disomogenei sotto il profilo dello schieramento criminale, ma associati attraverso l’apporto comune di capitali, la predisposizione di mezzi, la messa a disposizione di risorse umane, la costituzione di società, con lo scopo comune di ottenere profitti.
Di particolare rilievo, in funzione della prova (quanto meno, sotto il profilo della gravità indiziaria) della natura dell’associazione, le plurime dimostrazioni del mutuo sostegno economico ai componenti del gruppo attinti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Con riferimento ai settori di operatività dell’associazione, sono stati indicati gli interessi per il narcotraffico, le estorsioni, le false fatturazioni, le attività nel settore dell’edilizia e di quelle attuate con la consumazione di illeciti fiscali di particolare rilievo proprio per la figura dell’indagato NOME COGNOME, il riciclaggio.
Particolarmente attivo Ł stato ritenuto il sodalizio nel settore dei servizi erogati in materia di dispositivi di protezione nel periodo della pandemia da COVID-19 e degli ecobonus ristrutturazione al 110%.
Sono state valorizzate la emergenze investigative in tema di gestione di una cassa comune, della soluzione di controversie di natura economica (con l’esposizione in prima persona dei personaggi di vertice del sodalizio) e le plurime occasioni di incontro tra i diversi indagati, numerosi dei quali oggetto di registrazione audio video.
Oltre a ciò, il Tribunale si Ł ampiamente soffermato sulle attività intrinsecamente illecite quali la disponibilità di armi e le condotte estorsive per alcune delle quali anche il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto configurabile la gravità indiziaria.
Nella ricostruzione delle attività di narcotraffico Ł emersa la particolare destrezza dei diversi soggetti che vi hanno preso parte anche per la disponibilità, per nulla scontata, di criptotelefonini, per la significativa capacità di rifornimento e le quantità ingenti di sostanza reperita.
Peraltro, risulta dal capo di imputazione la contestazione di due delitti in materia di narcotraffico solo uno dei quali riguarda soggetti facenti parte del gruppo mafioso di cui al capo 1).
Con specifico riguardo alle estorsioni i giudici di merito si sono soffermati con riguardo specifico alla rilevanza criminale degli interlocutori e alla notorietà della circostanza nel contesto territoriale di operatività del gruppo.
Anche il costante impiego della violenza, di minacce, di vessazioni e soprusi Ł stato ritenuto indicativo della «spendita della fama criminale» acquisita in funzione della dimostrazione della percezione, sul territorio, della natura mafiosa del sodalizio.
Nel contesto associativo Ł stata collocata la figura di NOME COGNOME, soggetto inquadrato nell’ambito del gruppo trapanese facente capo a NOME COGNOME; proprio nell’ambito delle indagini svolte a carico di quest’ultimo, sono emerse le figure dell’indagato e del fratello NOME.
L’ordinanza ha ricostruito i rapporti del ricorrente con gli altri esponenti di rilievo del sodalizio di nuova formazione e illustrato la gravità indiziaria sia sull’impiego di società cartiere, così come sul ricorso a prestanome e a compagini analiticamente indicate (con particolare riferimento alla G.F.E.) in funzione del perseguimento di obiettivi del piø ristretto sodalizio territoriale degli Abilone e del piø ampio sistema mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione.
La condotta di cui al capo 4) Ł stata ritenuta dimostrata alla luce di intercettazioni ambientali e registrazioni video di marzo, aprile e agosto 2021,.
In relazione al capo 18), relativo all’estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen ai danni di NOME COGNOME Ł stato richiamato un corposo compendio costituito da intercettazioni dalle quali Ł stata desunta la gravità indiziaria rispetto alla condotta consistita nella pretesa di adempimento di un accordo caratterizzato da «fortissimi elementi di criticità».
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e specifiche circostanze fattuali riferite alle modalità della partecipazione associativa del ricorrente
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore fiduciario, Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
3.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. con lesione del diritto di difesa e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata.
La pima parte dell’illustrazione del motivo ha ad oggetto la dichiarata inutilizzabilità delle note di udienza depositate dalla difesa in data 26 marzo 2024 quali controdeduzioni a quelle del pubblico ministero del 21 marzo 2024 corredate da ulteriori atti di indagine rispetto a quelli posti a fondamento dell’appello.
Altra lesione del diritto di difesa e del contradditorio viene argomentata in conseguenza della mancata valutazione delle note difensive depositate l’11 aprile 2024 in risposta a quelle depositate all’udienza del 27 marzo 2024 dal pubblico ministero.
Le segnalate violazioni, quindi, avrebbero prodotto una lesione del diritto di intervento dell’imputato nel processo con riflessi, nella prospettiva segnalata dalla difesa, anche sulla motivazione del provvedimento impugnato.
L’eccezione dovrebbe ritenersi tempestiva, avendo il Tribunale del riesame riservato di decidere sulle produzioni della difesa, con il deposito dell’ordinanza ed avendo il difensore espresso riserva ai fini della concessione di un termine a difesa.
Ulteriore profilo di nullità risiederebbe nella mancata trasmissione degli atti integrativi di
indagine di cui alla nota del 27 marzo 2024 al Tribunale del riesame.
Nel merito dei fatti contestati, il ricorrente ha svolto argomentazioni riferite all’estorsione di cui al capo 18) e all’associazione mafiosa di cui al capo 1).
Ha evidenziato la genericità della parte dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si occupa della fattispecie estorsiva, trattandosi di estorsione, così detta, «parlata» ricostruita senza operare alcun vaglio della credibilità delle fonti orali.
Peraltro, le circostanze fattuali descritte nell’ordinanza sarebbero prive di alcun supporto indiziario; a tale proposito Ł stato richiamato l’episodio del 28 aprile 2021 relativo alla detenzione di una pistola e un proiettile.
Mancherebbe la prova di qualsiasi forma di coercizione illegittima, avendo fatto ricorso, COGNOME all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, ampiamente dimostrati documentalmente.
Ulteriore elemento favorevole alla difesa sarebbe la mancata presentazione di denunce da parte della persona offesa, NOME COGNOME e la circostanza che, per come emerso nelle indagini, era stato costui a rivolgere minacce all’indagato.
La ricostruzione della fattispecie estorsiva, inoltre, Ł stata compiuta con il supporto di alcune intercettazioni delle quali Ł stata contestata l’autenticità anche sulla base di perizie allegate agli scritti difensivi non acquisiti.
Sul punto, COGNOME lamenta, inoltre, il mancato espletamento di una perizia fonica.
In relazione alla gravità indiziaria per la partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1), richiamate, in termini generici, le considerazioni del Giudice per le indagini preliminari, il ricorrente segnala la carente indicazione degli elementi costitutivi della stessa associazione mafiosa e altre carenze motivazionali riferite alla partecipazione dell’indagato agli incontri finalizzati ad assumere le decisioni piø importanti per il sodalizio.
Eccepisce, inoltre, di non essere mai stato in grado di illustrare personalmente gli argomenti difensivi.
3.2. Il secondo motivo riguarda la contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari alla luce dell’incensuratezza dell’indagato e del lungo periodo di tempo decorso dall’ultimo fatto rilevante accertato nel corso delle indagini.
In tale periodo, il ricorrente ha tenuto un comportamento che non ha dato luogo a contestazioni di alcun genere, sicchØ sarebbe stato onere del Tribunale fornire una specifica motivazione sulle esigenze cautelari.
Il difensore ha chiesto procedersi a discussione orale.
Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui pone questioni di natura processuale, riferite alla violazione del contraddittorio e alla lesione del diritto di difesa, Ł infondato.
La natura delle questioni sollevate rende necessario ripercorrere il susseguirsi della produzione della documentazione integrativa e delle memorie ad opera delle parti nel corso del procedimento davanti al Tribunale di Milano.
L’atto di appello Ł stato depositato in data 7 ottobre 2023 e ulteriore documentazione Ł stata depositata dallo stesso pubblico ministero appellante il 26 ottobre, il 29 novembre 2023, l’8 marzo 2024 e nel corso dell’udienza del 20 marzo 2024 relativamente alla posizione di altri indagati con la
precisazione che dovesse valere per tutte le posizioni.
In vista dell’udienza del 27 marzo 2024, in data 21 marzo 2024, il pubblico ministero ha depositato una memoria relativa, fra gli altri, anche alla posizione dell’indagato NOME COGNOME contenente un riepilogo delle contestazioni riferite allo stesso, degli elementi a suo carico e delle risultanze successive all’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen.
Il 22 marzo 2024 Ł pervenuta memoria difensiva inoltrata a mezzo pec il giorno precedente (21 marzo 2024) con allegata documentazione.
Nell’atto, oltre a contestare la produzione avvenuta con memoria dell’8 marzo 2024, la difesa dell’indagato ha prospettato la configurabilità di una serie di reati fra i quali quelli di falso di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. in relazione a materiale di rilievo investigativo (intercettazioni e attestazioni da parte di pubblici ufficiali) e 375 cod. pen. (frode processuale).
Per l’udienza del 27 marzo 2024 la difesa ha fatto pervenire «note per l’udienza del 27 marzo 2024 a seguito del deposito della memoria integrativa del PM e della ulteriore documentazione prodotta».
Il pubblico ministero ha eccepito la tardività della memoria in quanto depositata oltre il termine di cinque giorni di cui all’art. 127 cod. proc. pen. e, svolta la discussione, ha depositato note scritte contenenti le considerazioni già sviluppate in sede di discussione.
Il difensore ha insistito nell’acquisizione delle proprie note e produzioni ed ha trasmesso, in data 11 aprile 2024, «note di chiarimento alle osservazioni scritte rese dal PM all’udienza del 27 marzo 2024 e alla ulteriore documentazione ivi prodotta».
Il Tribunale ha ritenuto utilizzabili gli atti trasmessi dal pubblico ministero il 7 ottobre 2023, la memoria del pubblico ministero del 26 ottobre 2023 e gli allegati, la documentazione del pubblico ministero dell’8 marzo 2024, le memorie della difesa e del pubblico ministero del 21 marzo 2024.
Ha, inoltre, ritenuto utilizzabile la nota di udienza del pubblico ministero del 27 marzo 2024 in quanto contenente la pedissequa riproduzione della discussione orale.
Ha, invece, ritenuto inutilizzabili la nota della difesa del 27 marzo 2024 e i relativi allegati, trattandosi di memoria difensiva contenente controdeduzioni alla memoria del pubblico ministero del 21 marzo 2024 e solo parzialmente riproducenti il contenuto della discussione orale; pertanto, ne Ł stata esclusa la natura di «note di udienza».
Il Tribunale ha segnalato come «nØ in data antecedente all’udienza nØ nel corso dell’udienza la difesa ha fatto istanza di termine a difesa in ragione delle nuove produzioni del pubblico ministero e della necessità, da queste ultime sole derivante, di curare produzioni ulteriori».
E’ stata ritenuta l’inammissibilità anche della nota depositata dal difensore successivamente all’udienza e pervenuta in data 11 aprile 2024, trattandosi di produzione «ampiamente intempestiva».
Tale essendo il riepilogo della successione dei provvedimenti adottati dal Tribunale milanese in ordine alle memorie e alla documentazione ulteriore prodotta dalle parti, non Ł dato ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa lamentata dal ricorrente.
Invero, deve ribadirsi che «nel procedimento di appello cautelare, l’utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Ł subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava piø alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la sospensione dell’udienza per circa tre ore accordata dal tribunale a seguito del tardivo deposito da parte del pubblico ministero di una memoria con allegati, abbia consentito l’effettività del contraddittorio ed il concreto esercizio del diritto di difesa)» (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277078).
Inoltre, il Tribunale si Ł correttamente attenuto all’ulteriore principio di diritto in base al quale «nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive Ł regolato, non già dalla norma generale di cui all’art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell’art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall’art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell’udienza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, non essendo previsto l’onere della notificazione della memoria depositata alle parti controinteressate, detto termine Ł finalizzato ad assicurare l’effettività e l’adeguatezza del contraddittorio scritto in vista dell’udienza, per la quale l’intervento non Ł obbligatorio ai sensi del comma 3 dell’art. 127 cit.)» (Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep. 2019, Zagaria, Rv. 274662; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv. 251864).
Nel caso di specie, con motivazione congrua, i giudici di merito hanno escluso che le «note di udienza» depositate in data 27 marzo 2024 fossero effettivamente tali e ciò alla luce della loro compiuta disamina che ha fatto emergere la circostanza che solo in parte lo scritto difensivo conteneva il riepilogo della discussione orale e che, pertanto, lo stesso doveva considerarsi come vera e propria memoria, in quanto tale, intempestiva.
A ciò ha aggiunto l’ulteriore notazione secondo cui il ricorrente neppure ha chiesto un termine a difesa; affermazione che risulta, peraltro, non smentita nel ricorso per cassazione ove si richiama una, non meglio precisata, «riserva» di chiedere un termine a difesa.
Pacifica, infine, l’inutilizzabilità della memoria depositata oltre l’udienza di discussione, in data 11 aprile 2024, in quanto il relativo adempimento si colloca in ambito del tutto estraneo al contraddittorio del procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 310 e 127 cod. proc. pen.
NØ, infine, può trovare accoglimento la censura difensiva riferita alla inutilizzabilità degli atti di indagine di cui alla nota del pubblico ministero del 27 marzo 2024 per mancata trasmissione al Tribunale del riesame.
Nell’ordinanza impugnata (pag. 36) si legge, infatti che tali atti non sono stati ritenuti utilizzabili proprio in quanto non presenti tra il materiale trasmesso, dando atto, altresì della non decisività dei relativi dati informativi.
L’eccezione difensiva sul punto, pertanto, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Le residue censure di cui al primo motivo, così come quelle articolate nell’intero secondo motivo, sono inammissibili.
Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie».
L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.
Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla
colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
4. Va rilevato che, con riguardo al reato di cui al capo 4), per il quale, pure, Ł stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, da parte del Tribunale del riesame, non Ł stata svolta alcuna censura.
In relazione alla fattispecie associativa mafiosa, ponendosi in termini di serrato confronto con l’ordinanza di rigetto del giudice investito dell’originaria richiesta cautelare, il Tribunale ha preventivamente illustrato gli elementi sui quali ha insistito il ragionamento del Giudice per le indagini preliminari, con particolare riguardo alla capacità intimidatoria del sodalizio, alla sua struttura, alla prova della partecipazione al gruppo, all’affectio societatis e alla mancata valutazione dei elementi indiziari di segno contrario rispetto all’ipotesi avanzata con la richiesta originaria.
La nuova organizzazione mutua, secondo la ricostruzione del Tribunale, la propria natura mafiosa da quelle originarie di appartenenza dei diversi consociati la cui «mafiosità» costituisce proprio una parte del capitale sociale, della dote che ogni organizzazione ha apportato al nuovo sistema.
E’ stato ricostruito tale indissolubile legame con i sodalizi storici anche attraverso l’analisi degli interessi dei vari soggetti appartenenti alle cosche operanti tuttora nei territori che le hanno originariamente espresse (come, ad esempio, i rapporti di cointeressenza con la cosca della quale NOME COGNOME era il massimo esponente).
I legami sono stati giudicati tali da non escludere l’autonomia del gruppo mafioso di nuova costituzione e, comunque, da non pregiudicare la nascita e l’operatività di un nuovo autonomo sodalizio frutto di una cointeressenza inedita di affari tali da consentire un mutuo scambio di profitti tra i gruppi federatori in quello che Ł stato definito dal Tribunale una sorta di «patto federatore criminale» (o «pactum sceleris trasversale»), per come risultante da alcune vicende di natura economica espressamente riportate (pagg. 102 e seguenti).
La presenza di imponenti interessi comuni di natura economica non ha escluso la configurabilità anche di una gestione comunitaria o consortile di asset piø tradizionali delle cosche mafiose quali il narcotraffico e la disponibilità delle armi.
In sostanza, Ł risultato dimostrato, a livello indiziario, un assetto organizzativo stabile, con una suddivisione di ruoli tra soggetti organizzati secondo rapporti funzionali ad una progettualità criminale con la condivisione di attività illecite svolte anche attraverso un numero rilevante di società le cui compagini, ruoli e interessi sono state oggetto di ampia disamina.
Il Tribunale si Ł soffermato sulla configurabilità, nella fattispecie dell’affectio societatis (pagg. 127 – 142) ritenendo dimostrata la stabilità dei rapporti soggettivi.
Rispetto a tale condizione, sono stati ritenuti irrilevanti eventuali contrasti interni, contrariamente a quanto precedentemente giudicato dal Giudice per le indagini preliminari.
Sono state adeguatamente valorizzate, piuttosto, le cointeressenze di esponenti apicali dei diversi gruppi criminali nella gestione della complessa contesa tra i COGNOME e NOME COGNOME
Si tratta di elemento adeguatamente valorizzato in ossequio al principio per cui «in tema di associazione per delinquere, l’esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell’ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non Ł ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese» (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, COGNOME Rv. 281589 – 01).
Parimenti, Ł stata valorizzata l’esistenza di una cassa comune destinata soprattutto ad assicurare l’assistenza giudiziaria ed economica ai detenuti e alle loro famiglie, sottolineando che ad essa contribuiscono tutti i gruppi, così evidenziando l’esistenza di un vincolo di mutua solidarietà, in base al quale tutti provvedono a fornire tale assistenza a prescindere dalla compagine di provenienza del singolo (ad esempio concorrendo i Pace, i Crea e i Fidanzati a far fronte al sostentamento di NOME Vestiti e dei suoi familiari).
La motivazione dell’ordinanza impugnata, pertanto, su questo punto Ł logica e completa, tenuto conto del livello di gravità indiziaria che deve essere ritenuto sufficiente per l’emissione di una misura cautelare; lo stesso Giudice per le indagini preliminari, peraltro, nelle sue conclusioni dalla pag. 918 dell’ordinanza genetica, non ha radicalmente escluso la possibilità di configurare, alla luce della comune organizzazione di mezzi e di persone, l’esistenza di un’associazione semplice quanto meno tra alcuni dei soggetti indagati, pur dubitando della sussistenza, tra tutti, di una reale affectio societatis.
Deve, pertanto, ritenersi sufficientemente accertata, allo stato e nei limiti propri del giudizio cautelare, la sussistenza di gravi indizi in merito alla configurabilità di un’associazione a delinquere, con le caratteristiche evidenziate nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha comunque richiamato le modalità di consumazione di diverse fattispecie estorsive evidenziando come le stesse rivelano l’avvalimento della forza di intimidazione propria del vincolo associativo nato dalla strutturata combinazione di affari e di interessi facenti capo ad indagati di diversa origine criminale, condizione che si traduce nella possibilità di impiegare congiuntamente, in funzione intimidatoria i diversi riferimenti criminali conferiti ‘in dote’ al sodalizio nel suo complesso’.
La sussistenza del necessario utilizzo del metodo mafioso e della sua esternalizzazione Ł stata valutata dall’ordinanza impugnata valorizzando i singoli episodi di effettivo impiego di violenza e minaccia, ma soprattutto ribadendo, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, come la capacità intimidatoria non debba necessariamente estrinsecarsi in simili atti, essendo sufficiente la spendita della fama criminale precedentemente acquisita, o l’acquisizione dell’assoggettamento omertoso del territorio mediante piccoli soprusi, prevaricazioni o, al contrario, illeciti privilegi.
Secondo il Tribunale, Ł rilevante il fatto che la spendita della fama criminale delle mafie storiche di appartenenza avvenga, talvolta, da parte di sodali affiliati, in realtà, ad una diversa associazione storica, evidentemente con il consenso degli altri associati, in quanto dimostrazione della particolarità ed autonomia dell’associazione qui contestata.
L’ordinanza ha ritenuto dimostrata l’avvenuta acquisizione della forza intimidatrice, sul territorio lombardo, da vicende come quelle illustrate da pag. 163 e seguenti, fra le quali, quella coinvolgente tale COGNOME (da pag. 168 dell’ordinanza, nella conversazione in cui COGNOME si compiace del fatto di raggiungere ‘senza spari’ lo scopo che l’associazione si Ł prefissata), quella che coinvolge la segretaria generale del Comune di Abbiategrasso che, pur non assoggettandosi ad essa, comprende facilmente la natura mafiosa della richiesta avanzatale da COGNOME e la qualità mafiosa del soggetto o dei soggetti di cui questi avrebbe fatto il nome (da pag. 181), e in generale
dall’atteggiamento omertoso di molte vittime di estorsioni, che avrebbero omesso di denunciare i fatti commessi in loro danno, o li avrebbero esposti in termini riduttivi rispetto a quanto emerge dalle intercettazioni.
Secondo il Tribunale del riesame, quindi, l’associazione qui delineata ha una propria ‘mafiosità’, derivante anche dalla partecipazione ad essa di soggetti dalla già accertata caratura mafiosa, ma soprattutto la manifesta all’esterno in modo autonomo, pur avvalendosi anche dell’assoggettamento già realizzato nel territorio lombardo, in passato, dalle singole mafie storiche, in quanto opera in modo distinto rispetto a queste ultime e mantiene, rispetto ad esse, una propria autonomia.
Una prima parte del provvedimento, ove specificamente riferito al ricorrente, Ł stata dedicata alla ricostruzione dei contatti e dei rapporti tra lo stesso ed altri soggetti di rilievo del sodalizio, ossia NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME, a loro volta, inseriti nelle attività economiche condotte con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ossia esponenti di altri gruppi di criminalità organizzata, anch’essi confluiti nel sistema mafioso lombardo.
E’ stata ritenuta acquisita la gravità indiziaria rispetto all’impiego di società cartiere per l’emissione di fatture false con conseguenti operazioni di restituzione di ingenti importi in contanti, oltre alla commercializzazione di crediti IVA di provenienza ritenuta «dubbia», nonostante la regolare certificazione, con operazioni di restituzione in contanti.
Nella intestazione di tali società era frequente ricorso a prestanome e sono state riportate conversazioni idonee a dimostrare, oltre all’esistenza di rapporti con altri componenti del nuovo sodalizio mafioso, anche la progettualità e la dinamicità degli obiettivi criminali.
La contestazione difensiva circa la carenza indiziaria in ordine alla riferibilità a NOME COGNOME delle operazioni di cessione di crediti iva di alcune società, quali la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, formalmente riferibili a NOME COGNOME Ł stata ritenuta priva di pregio sulla scorta di un compendio indiziario, in gran parte, costituito da intercettazioni nelle quali lo stesso indagato ha fornito elementi tali da smentire l’allegazione difensiva.
Di rilievo sono state ritenute le vicende relative alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rispetto alle quali sono state dimostrate le interessenze dei fratelli COGNOME
Significativa, in funzione della dimostrazione dell’inserimento del ricorrente nella compagine associativa, Ł stata ritenuta la vicenda relativa alla società RAGIONE_SOCIALE per l’emersione dei rapporti con esponenti di gruppi mafiosi di altra estrazione (calabresi e romani) e di una vicenda, quella della controversia Pace-Amico, di rilievo nella complessa vicenda associativa e che ha visto COGNOME coinvolto (dalla parte di COGNOME e in contrapposizione alle pretese di NOME COGNOME) alla luce della partecipazione a due incontri avvenuti il 23 settembre 2020 e, soprattutto, il 31 marzo 2021.
La vicenda della controversia con NOME Ł stata rievocata anche alla luce di successive conversazioni strettamente connesse anche alla vicenda di cui al capo 18), ossia quella relativa all’estorsione ai danni di NOME COGNOME legata alla società RAGIONE_SOCIALE
In alcune di tali conversazioni Ł chiaro il riferimento, secondo la ricostruzione del Tribunale, a comportamenti tipicamente propri di appartenenti ad associazioni di natura mafiosa, per l’evocazione di violenze e minacce anche fisica e con strumenti di coazione.
In definitiva, Ł stata ritenuto formato un sufficiente compendio indiziario sulla partecipazione dell’indagato e del fratello NOME alla conduzione di «attività in ambito imprenditoriale e in attività finanziarie realizzate con modalità illecite attraverso plurimi veicoli societari risultati (..) a loro riconducibili o comunque rientranti nella loro sfera di interessi, attraverso i quali sono state compiute attività che rientrano nell’ambito del programma dell’associazione e ne costituiscono lo scopo».
L’attività dell’indagato Ł stata giudicata condotta in accordo con altri sodali (in particolare NOME
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) con i quali sono emersi «contatti, incontri e con cui i due indagati hanno suddiviso i profitti delle operazioni ed elaborato strategie comuni in vista di una duratura collaborazione e sempre e comunque nella consapevolezza della piø ampia dimensione sovraindividuale in cui le condotte andavano ad inserirsi».
L’esistenza di contrasti interni, secondo l’impostazione seguita anche ai fini della ricostruzione generale dell’associazione mafiosa, non sarebbe ostativa alla appartenenza al gruppo unitario, nØ Ł stata ritenuta necessaria la conoscenza dell’operatività di altri soggetti o che la propria attività sia funzionale al perseguimento di obiettivi condivisi «ben potendo trovare spazio nell’ambito della associazione, anche attività di natura egoistica».
Con riguardo all’estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo 18), Ł stato richiamato un corposo compendio costituito da intercettazioni dalle quali Ł stata desunta la gravità indiziaria rispetto alla condotta consistita nella pretesa di adempimento di un accordo caratterizzato da «fortissimi elementi di criticità».
L’operazione Ł quella della compensazione di crediti fiscali della RAGIONE_SOCIALE con i debiti della società RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La pretesa di NOME e del fratello era quella della restituzione di una parte della somma portata in compensazione per sanare il debito fiscale dell’importo di 4.600.000 euro.
Le pretese restitutorie del ricorrente e del fratello sono state avanzate con azioni minacciose e violente, per come emerso dalle intercettazioni nel corso delle quali gli stessi fratelli COGNOME hanno evidenziato il compimento di tali condotte.
E’ quindi risultata la natura illecita della pretesa economica alla base della contesa con Marin e quella minacciosa delle richieste di pagamento e, soprattutto, l’intervento di soggetti terzi per agevolare la riscossione di quanto non dovuto, in uno con il perseguimento, da parte dei fratelli COGNOME, di interessi diversi rispetto alla semplice riscossione del credito.
L’estorsione Ł stata ritenuta aggravata ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen. , tenuto conto della natura ripetuta, plateale e particolarmente violenta della condotta consistita anche nella evocazione di un contesto criminale e di un agire tipicamente mafioso per il prospettato uso di armi e di violenze fisiche.
Ebbene, a fronte di tale cospicuo compendio indiziario, in ordine al quale il Tribunale ha reso una motivazione congrua ed effettiva, il ricorrente oppone censure generiche e, parzialmente, rivalutative.
In particolare, la censura secondo cui gli episodi estorsivi sarebbero stati desunti da mere dichiarazioni della vittima del reato non si confronta con il loro reale contenuto, oltre che con il compendio intercettivo e delle ulteriori acquisizioni indiziarie (anche di natura documentale) che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione.
La critica finisce con l’essere, dunque, di natura parziale e concentrata su singoli frammenti ricostruttivi, senza attingere la reale ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.
Allo stesso modo, si lamenta la mancata disamina del profilo della credibilità dei dichiaranti senza specificare di quale credibilità e di quali dichiaranti si tratta, omettendo di descrivere quali dovrebbero essere gli elementi tali da mettere in crisi la credibilità delle fonti orali che non sarebbero stati valutati dal collegio giudicante.
E’ evidente che, in questa sede di legittimità, non possono trovare ingresso le censure specificamente riferite all’atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero, dovendo la disamina essere limitata al provvedimento decisorio e non all’atto di parte che ha dato origine al procedimento di appello cautelare.
Parimenti, sono inammissibili i rilievi meramente fattuali esposti alle pagg. 13 e seguenti alla luce dei quali i rapporti tra Marin e il ricorrente sono stati prospettati in termini totalmente diversi e alternativi rispetto a quelli ricostruiti, in base alle provvisorie acquisizioni investigative, nell’ordinanza impugnata che non può essere sottoposta a censura sulla scorta di una lettura alternativa delle acquisizioni istruttorie.
Medesima la sorte delle questioni sollevate alle pagg. 16 e 17 del ricorso sul contenuto delle intercettazioni rispetto alle quali sono stati richiamati gli esiti di consulenze tecniche non acquisite dal Tribunale in quanto allegate agli scritti difensivi tardivamente prodotti, come piø volte illustrato.
Del tutto generiche sono le argomentazioni difensive sviluppate con riferimento alla pretesa «mancanza di elementi indiziari relativi concreta nella contestata associazione ex art. 416 bis c.p.» posto che si fondano, in parte, sul mero richiamo all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari e non condivisa dal Tribunale, oltre che sulla mancanza di una motivazione idonea a superare il diverso giudizio operato dal giudice preventivamente adito.
Previa adesione all’orientamento secondo cui «in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale)» (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 283784), deve rilevarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata contiene una puntuale disamina del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla quale si pone in termini consapevolmente critici, oltre alla illustrazione di indizi ulteriormente allegati dal pubblico ministero con le piø recenti attività di indagine.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ritenuto recessivi l’assenza di precedenti penali e il decorso del tempo.
Il pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove Ł stato ritenuto alla luce della composizione e delle attività del gruppo mafioso, con specifico riferimento alla durata dello stesso, al ruolo degli indagati, alla indifferenza mostrata rispetto alle possibili azioni delle autorità di polizia, al sistematico ricorso a forme di violenza e coartazione, in uno con la disponibilità di armi e telefoni con sistemi di criptazione.
A fronte degli elementi acquisiti a livello indiziario, Ł stata segnalata la mancata condivisibilità delle considerazioni del Giudice per le indagini preliminari in punto di limitata gravità dei fatti, di «scarsa portata» degli atti intimidatori e dei reati di natura finanziaria in relazione ai quali, invece, recenti acquisizioni investigative compendiate nelle note di polizia giudiziaria dell’8 maggio e del 13 giugno 2023 attestanti (oltre al rinvenimento di 450.000 euro in contanti) anche l’attualità dei rapporti tra gli indagati interessati dalle provvisorie imputazioni aventi ad oggetto proprio i reati finanziari.
Si tratta di motivazione esente da qualsiasi censura solo genericamente lambita dal riferimento esclusivo al decorso del tempo che non può assumere rilievo decisivo a favore dell’indagato considerate la natura dei reati per i quali si procede, le modalità dei fatti e l’assenza di qualsiasi elemento positivo tale da fare ritenere venuto meno il vincolo associativo.
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, dell’estratto del presente provvedimento al pubblico ministero competente ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME