Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48865 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48865 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
NOMECOGNOME del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell’COGNOME COGNOME NOME, del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso insistendo sllb motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Reggio Calabria, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura del custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari medesimo Tribunale, in data 21 novembre 2022, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di partecipazione all’associazione per delinque di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, segnatarnente, alla RAGIONE_SOCIALE, sua articolazione operante in Rosarno e inserita nel mandamento tirrenico di detta associazione (capo 1) dell’incolpazione provvisoria), nonché reato di detenzione e porto di un fucile mitragliatore di cui al c:apo 10).
Annullava, invece, l’ordinanza limitatamente al capo 6:3) dell’imputazione provvisoria, concernente la partecipazione del ricorrente a un sodalizio finalizza alla commissione di reati in materia di stupefacenti.
Il Tribunale del riesame richiamava, in premessa, i provvedimenti giudiziari, anche irrevocabili, attestanti la persistente presenza della consort denominata RAGIONE_SOCIALE, radicata nel panorama delinquenziale dei territori a nord di Reggio Calabria.
Precisava che le intercettazioni ambientali eseguite nell’abitazione ove er ristretto il reggente della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, avevano consentito captate dialoghi inerenti all’organigramma del RAGIONE_SOCIALE, al suo programma criminale, infine all’organizzazione di una pletora di reati fine, spazianti dall’usura, estorsioni (con imposizione ai proprietari agricoli delle c.d. “guardianie”) riciclaggio, alla ricettazione, alle violazioni della disciplina sugli stupefa infine reati in materia di armi, poste a disposizione del sodalizio.
Riteneva, dunque, sussistenti i gravi indizi in punto di protrazione, parte della consorteria, delle attività illecite in quei settori fino almeno a 2019, allorquando – al fine di comporre i contrasti insorti per la gestione d estorsioni nelle aree boschive con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – era organizzato un summit, in occasione del quale vi era stato un gravissimo scontro tra vertici, a seguito del quale COGNOME aveva tentato di estr la pistola dal proprio marsupio per esplodere dei colpi all’indirizzo di NOME, ma era stato bloccato da NOME COGNOME.
Passando, quindi, all’analisi della specifica posizione processuale dell’indagato, il giudice della cautela riteneva sussistenti i gravi indizi del re partecipazione al sodalizio, costituiti dalle captazioni ambientali di cui si è che, difatti, rendevano ragione del suo ruolo di braccio destro del vertice Pala
del quale NOME eseguiva puntualmente le disposizioni e che coadiuvava, ponendo le proprie energie criminali a disposizione della RAGIONE_SOCIALE.
Valorizzava, a tal fine: i) la presenza di COGNOME al cennato summit, con ruolo di protezione e supporto del reggente COGNOME, nonché con il ruolo vedetta; ii) l’ausilio prestato al sodalizio nella risoluzione della contro insorta trai sodali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, contrapposizione da collocarsi in quella ampia tra il ramo familiare della RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME e quello scissionista, riferibile a NOME COGNOME; iii) il sostegno chiesto da COGNOME vertici del sodalizio per la composizione del contrasto insorto con NOME COGNOME, nonché l’appoggio ricevuto in occasione del pestaggio che lo stesso COGNOME aveva subito da NOME COGNOME; iv) la messa a disposizione in favore di NOME del proprio NOME per i contatti con i sodali; v) l’esecuzione dell’incarico da parte di NOME NOME di NOME moglie, a loro volta incaricati da NOME COGNOME di ricaricare la tessera Poste pay della moglie di NOME COGNOME detenuto in semilibertà, a titolo di retribuzione per i servidi da questi r sodalizio, facendo pervenire telefoni cellulari a COGNOME NOME, ristretto nel stessa struttura penitenziaria; vi) il suo coinvolgimento nel reato in materi armi di cui al capo 10) dell’incolpazione provvisoria.
Per tale via, il Tribunale del riesame, concludeva nel senso della sicur sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente, oltre delle esigenze cautelari, osservando che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, immutata nonostante l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 275 c.p.p., così come novellato dalla L. 47/201.
Quanto all’attualità dei pericula libertatis, richiamava recente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzion relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3 c. distingue tra associazioni mafiose storiche o, comunque, caratterizzate d particolare stabilità – in relazione alle quali è necessaria la dimostrazion recesso dell’indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell’attualità esigenze cautelari, la distanza temporale tra l’applicazione della misura ed i contestati – e associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le q può rilevare, a tali fini, anche il decorso del tempo.
Ricordava, quindi, come la RAGIONE_SOCIALE COGNOME fosse certamente annoverabile tra le “mafie storiche”, cui aggiungeva – al fine di corroborare la sussistenza pericolo di reiterazione – l’eloquente partecipazione del COGNOME alla scorreria armi di cui al capo 10); il tutto in assenza di qualsivoglia elemento istruttori quale inferire che l’indagato avesse reciso il legame con l’organizzazio criminosa oggetto di indagine.
Ricorre per cassazione COGNOME, tramite il difensore di fiducia, e artico tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 416-bis cod. pen. e degli articoli 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi cli motivazione c riferimento al capo 1) dell’imputazione.
L’ordinanza impugnata merita censura per avere confermato il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente, quale partecipe al RAGIONE_SOCIALE, attraverso una motivazione errata sotto plurimi profili.
Il Tribunale del riesame, invero, dopo aver ricostruito il quadro associati emerso da precedenti indagini, ha valorizzato elementi indiziari inidonei sostenere l’elevata probabilità che ricorrente abbia preso parte alla rite consorteria criminale, essendo mancato un reale approfondimento in ordine alla sua effettiva messa a disposizione del sodalizio.
Dirimente ad avviso della difesa avrebbe dovuto essere l’approfondimento della natura del rapporto intrattenuto da NOME NOME NOME COGNOME, segnalato con memoria difensiva, con il quale il Tribunale del riesame non si confrontato, limitandosi a ritenere tale rapporto certamente esorbitante rispet alla mera vicinanza per ragioni parentali prospettata dalla difesa.
Al contrario pur a fronte dell’esistenza di un legame tra i due, l’asse della commissione di reati fine (anche per ciò che si dirà con riferimento ai f di cui al capo 10) in punto d’insussistenza dell’aggravante mafiosa), la mancanz di propalazioni di collaboratori di giustizia, l’assenza di precedenti condanne pe reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e lo svolgimento da parte di COGNOME attività lavorativa lecita, sono tutti elementi che avrebbe dovuto indirizza Giudici della cautela nel senso di ritenere la condotta del ricorrente come me contiguità o vicinanza alla consorteria.
Osserva la difesa che il contributo concreto del singolo alla consorteria no può risolversi in un dato meramente formale, così come la disponibilità di quest deve emergere con riferimento alla totalità dei fini perseguiti dal sodalizio, potendosi esaurire in un’attività di mero supporto estemporaneo, fornita a u solo partecipe, anche ove questi rivesta posizioni apicali. Così come, in meri all’analisi dei contatti tra i soggetti monitorati nel corso delle indagini, dovrebbe mai confondere la mera frequentazione di associati, eventualmente anche di spicco, con la vera e propria consapevole messa a disposizione del sodalizio delle proprie energie criminali per la realizzazione di una serie indefi di reati.
Conclusivamente, ritiene la difesa che le motivazioni fornite dal Tribunale del riesame si basino su una semplificazione degli elementi indiziari, no
essendosi approfondita la natura del legame del ricorrente cori un solo partecipe sebbene in posizione verticistica.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 4 legge n. 895 del 1967, 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in riferimento al capo 10) della provvisoria incolpazione.
La difesa lamenta il difetto dei presupposti del concorso nel reato, avendo i ricorrente assistito passivamente all’evento descritto, sicché la sua condo integrerebbe una mera connivenza non punibile.
Un danneggiamento così grave, peraltro, avrebbe certamente lasciato una “traccia” degli archivi della polizia giudiziaria, nulla emergendo invece in senso, così dovendosi considerare il dialogo come una mera millanteria tra colloquianti. Del resto è lo stesso Tribunale che afferma che il ricorrente non né tra gli ideatori del delitto (individuati in COGNOME e COGNOME), né t esecutori dello stesso, sicché il suo coinvolgimento con il ruolo di “palo illogico, frutto di una lettura congetturale e pregiudizievole dell’intercettaz ambientale, captata il 3 novembre 2019, nella quale il ric:orrente, invero, limiterebbe ad ammettere di avere assistito al fatto.
4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’articolo 416-bis.1 cod pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in punto d sussistenza dell’aggravante mafiosa.
La difesa segnala che, mentre l’imputazione provvisoria elevata dal Pubblico ministero conteneva la contestazione dell’aggravante sotto entrambe le ipotesi previste dalla norma penale, il Giudice per le indagini preliminari limitato il giudizio di gravità indiziaria alla sola ipotesi dell’agevolazione ma nulla motivando sul metodo mafioso, mentre – a sua volta – il Tribunale del riesame ha ritenuto l’aggravante sussistente sotto entrambi. Vi sarebbe, dunque, giusta la tesi difensiva, una evidente distonia tra l’originaria contestazio risoluzione del Giudice per le indagini preliminari e la definitiva conclusione parte del Tribunale del riesame, con sostanziale indebita riemersion dell’aggravante sub specie metodo mafioso.
Sotto altro profilo, si lamenta la mancanza nel provvedimento di qualunque indicazione sull’aspetto psicologico in capo al ricorrente della finalità mafi essendo stato erroneamente valorizzato il mero contesto in cui è stat commesso il reato; ciò in spregio alla giurisprudenza di legittimità secondo l quale l’aggravante de qua non può farsi derivare in modo automatico dal fatto che il reato commesso abbia arrecato un vantaggio a un sodale, sia pure ove rivesta una posizione verticistica, occorrendo che il soggetto abbia agito c finalità specifica di agevolare l’associazione mafiosa in quanto tale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, arche richiamando la propria requisitoria scritta, depositata il 22 giugno 2023, ha invocato declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, con cui si censura l’ordinanza in punto di erroneità d valutazione della provvista indiziaria della condotta di partecipazio associativa, è motivo non consentito perché reiterativo di analoga doglianza adeguatamente valutata dal Giudice della GLYPH cautela e, GLYPH comunque, manifestamente infondato.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimen dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestar concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.
Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportament in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l’adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazi potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nell intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura.
Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione de singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e d natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volt solo eventuale) chiamata per l’esecuzione, nell’interesse dell’organizzazione d’incarichi specifici. L’adepto, già inserito nel gruppo sulla base di i esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o futu del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., non mero concorrente esterno.
2.2. L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e perdurante intraneità al sodalizio, nel s
sopra delineato, dalle circostanze adeguatamente significative, già passate rassegna nella superiore parte narrativa.
Il ruolo di uomo di fiducia del vertice del RAGIONE_SOCIALE e la sua perdurante organicità al sodalizio, è stato ineccepibilmente ritenuto sulla scorta delle numero captazioni tra soggetti, anche di elevatissima caratura criminale, che hannotla contezza dell’appoggio da questi fornito in più occasioni non già al singol reggente, ma all’intero RAGIONE_SOCIALE: COGNOME – come detto – secondo la congrua motivazione del Tribunale, si adoperava attivamente con funzioni di supporto al sodalizio nella piena consapevolezza di farne parte, interveniva con funzioni d vedetta nel summit tra vertici di cosche avverse, poneva il proprio apparecchio telefonico a disposizione del boss COGNOME, neutralizzando il pericolo di un monitoraggio di questi, partecipava agli incontri preparatori finalizzati apprestare una “congrua risposta” all’incendio dell’autovettura del sodale NOME COGNOME, rivendicava e beneficiava della protezione del sodalizio nei contrasti c terzi, infine prendeva parte all’eclatante azione intimidatoria di cui al 10). A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabil apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria – alimentata d un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l’interpretazione delle qua costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manif irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 4/1.0/2016, COGNOME, Rv. 268389), qui non emergente – il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella part contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l’efficacia dimostrat mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all’interno, viceversa, di un ingenuo rapporto consuetudine parentale. 5/4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte del Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi d ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano – salvo la verifica ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata – quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorc implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti version ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, COGNOME, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, COGNOME, Rv. 150282).
3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso che attinge il capo 10) dell’imputazione, riguardante vera e propria scorreria armi, la cui condotta materiale è inferita da una conversazione captata novembre 2019, nell’abitazione del boss COGNOME, tra quest’ultimo, alla presenza di NOME COGNOME e COGNOME NOME, mentre si trova in collegamento telefonico con il ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Secondo la interpretazione del Tribunale del riesame AVV_NOTAIO, Facente parte di un commando composto da COGNOMECOGNOME NOME NOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME fuoco con un fucile mitragliatore sula pubblica via e, nella foga dell’azione, una vo esauriti tutti i colpi, stava per lanciare l’arma contro la vittima, ma v fermato dai complici che lo invitavano a salire in auto.
In punto di partecipazione di COGNOME al commando, il Tribunale ha valorizzato le stesse affermazioni del ricorrente che, in occasione del conversazione de qua, confermava che NOME COGNOME non voleva desistere dall’azione, facendo intendere che egli si trovava all’interno dell’auto con c gruppo di fuoco era giunto sul luogo dei fatti, ricordando, infatti raccomandazioni svolte da uno dei presenti in auto, proprio a NOME COGNOME, affinché non facesse «come al solito», invece – ad avviso di COGNOME – NOME COGNOME aveva agito creando lo scompiglio («sembrava un ambiente da far west»). COGNOME, quindi, soggiungeva sintomaticamente che «io là, che aspettavo» e, subito dopo, «perchè io … da dove ero, lo vedevo … ha finit (…) e io gli ho detto NOME che cazzo volevi fargli … volevi menargli an coso…Guarda le risate non ce la facevo più …».
Rileva il Collegio come – a fronte di una lettura non irragionevole da part del Tribunale delle conversazioni in parola nel senso della presenza de COGNOME tra i componenti il commando – la difesa con il ricorso si è limitata reiterare, assertivamente, l’assunto della mera presenza passiva di COGNOME.
Quanto, infine, al tema introdotto all’odierna udienza dalla difes concernente l’avvenuto annullamento con rinvio da parte di questa Sezione, con sentenza del 7 luglio 2023, del provvedimento del Tribunale del riesame relativamente alla posizione di NOME COGNOME, rileva il Collegio come tal questione si appalesi del tutto irrilevante, sol che si consideri che le motivaz a fondamento del provvedimento riguardano un motivo di ricorso (quello della indeterminatezza dell’imputazione provvisoria di cui al capo 10) che non è stato eccepito in questa sede e, come tale, non suscettibile in alcun modo d riverberarsi sulla posizione processuale dell’odierno ricorrente. E, anzi, prop la motivazione del provvedimento richiamato dalla difesa, parte dall’esplicit presupposto dell’assenza di contestazione della condotta materiale oggetto del
capo 10) dell’imputazione e, per ciò che qui interessa, della sicu partecipazione di NOME al commando (p. 5 della sentenza), passando poi a valutare il motivo processuale di ricorso posto dal ricorrente.
La relativa questione (quella dell’indeterminatezza dell’imputazione provvisoria) sarebbe, comunque, inammissibile in questa sede, posto che, anche in tema di misure cautelari, vige il principio secondo cui non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali giudice dell’impugnazione abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, specificamente in tema di misure cautelari, Sez. 5 n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029).
Nel caso di specie, non risulta che con l’impugnazione cautelare presentata in favore di COGNOME il Tribunale fosse stato specificamente investito dell questione relativa alla presunta indeterminatezza dell’imputazione provvisoria e, dunque, la stessa non avrebbe potuto essere introdotta per la prima volt con il ricorso per cassazione.
Infine, manifestamente infondato è l’ultimo motivo di ricorso, in punto di lamentata insussistenza dell’aggravante mafiosa.
Preliminarmente va chiarito che sussiste, nel caso di specie, l’intere dell’indagato a ricorrere avverso l’ordinanza delTribunale del riesameche h ritenuto sussistente una circostanza aggravantea effetto speciale, poiché d questa i giudici della cautela hanno fatto conseguire immediati riflessi sul!’ an e sul quomodo della misura.
È consolidato principio di diritto, che qui si condivide e ribadisce, secon cui «In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza d interesse sia al riesame, sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indag tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da ta esclusione derivi, per lui, una concreta utilità» (Sez. 6 n. 50980 del 21/11/20 Fabricino, Rv. 258502); detto principio è stato più volte riaffermat relativamente al ricorso per cassazione (Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6 n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv 275028; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254507).
Si deve, sul punto, rilevare che l’istanza de libertate, per come coltivata, è stata articolata, non al solo fine di contestare la configurabilità o meno d cennata aggravante, bensì anche in punto di gravità del quadro indiziario e d verifica delle esigenze cautelari, sicché non si profila alcuna care dell’interesse al ricorso.
Il motivo è, tuttavia, inammissibile siccome a-specifico, alla luce del motivazione, sintetica ma congrua, resa dal Giudice della cautela, che h
ritenuto sussistente l’aggravante speciale sotto il duplice profilo del met mafioso e dell’agevolazione, avuto riguardo alle finalità e alle modal dell’agguato, perpetrato con esplosione di un intero caricatore di un fuc mitragliatore, con allarmante efficacia intimidatoria, certamente idonea evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
Né può in alcun modo attribuirsi rilievo alla censura sull’asserita indebi reviviscenza nel provvedimento impugnato dell’aggravante a effetto speciale, affermazione contraria a consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di misure cautelari personali, alla luce delle modifiche apportate all’a 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell’ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell’effettiv esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante’ anche in relazione ai gravi indizi di sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, all esclusione l’indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata.(Fattispecie in tema aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella quale il tribunale del riesame av rimediato con propria motivazione alla motivazione mancante, e non soltanto insufficiente, del giudice per le indagini preliminari)» (fra molte, Sez. 5, n. 3 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906).
Nel caso che ci occupa, infatti, l’aggravante de qua non è stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, bensì da questi motivata (p. 6 dell’ordinanza genetica) con argomentazioni che – delle due forme nelle quali la stessa può esplicarsi e logicamente connesse tra loro – hanno privilegiat l’aspetto finalistico del reato e, per tale via, l’agevolazione del sodalizio. Si pienamente legittima l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha integrato l motivazione dell’aggravante in parola, contenuta nell’incolpazione provvisoria, anche sotto il profilo della sussistenza del metodo mafioso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev’esser dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritua dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente