Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47101 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47101 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo per COGNOME NOME l’inammissibilità e per COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME‘annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sa nzionatorio. L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi e d conclusioni scritte e nota spese.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE ha riformato la sentenza del 29/12/2020 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, pronunciata – secondo le forme del rito abbreviato – nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui all’art 416-bis cod. pen. ascritto sub 1) della rubrica (per tutti, con il riconoscimento del circostanze aggravanti riportate in contestazione e – per il solo COGNOME – anche con il computo della contestata recidiva reiterata e specifica, esclusa invece per COGNOME e COGNOME, nonché – quanto alla posizione di quest’ultimo – con la concessione delle circostanze attenuanti generiche). La Corte di assise di appello, inoltre, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico ministero e – previo riconoscimento, in relazione alle posizioni di tutti gli imputati, del vincolo della continuazione, reato contestato e quelli giudicati con sentenza definitiva della Corte di appello d Torino del 28/10/2013 – ha rideterminato la pena irrogata nei termini che seguono:
nei confronti di NOME COGNOME, la pena è stata fissata nella misura complessiva di anni sedici di reclusione;
nei confronti di NOME COGNOME, la pena è stata fissata nella misura complessiva dì anni dieci e mesi otto di reclusione;
nei confronti di NOME COGNOME, la pena è stata fissata nella misura complessiva di anni sette e mesi dieci di reclusione.
1.1. La Corte di assise di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE ha confermato, nel resto, la decisione gravata ed ha anche condannato i tre imputati sopra nominati – in solido tra loro – alla rifusione delle ulteriori spese, sostenute dalle parti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Reggio RAGIONE_SOCIALE, Comune di San Giorgio Morgeto, Regione Valle d ‘Aosta e Comune di COGNOME, liquidandole in euro duemila, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle citate parti civili.
1.2. COGNOME, COGNOME e COGNOME – attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva operata in sede di merito – avrebbero fatto parte dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE, operante nell’ambito della provincia di Reggio RAGIONE_SOCIALE, nonché in territorio nazionale ed estero e, più specificamente, sarebbero stati organici all’articolazione territoriale nota come `NOME Facchineri, derivazione della cd. RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto e attiva in territorio appartenente ai Comuni di San Giorgio Morgeto e COGNOME, oltre che in Emilia-Romagna, Toscana e Valle d’Aosta ed in altri luoghi del territorio nazionale. Quanto alla suddivisione dei ruoli all’interno della compagin associativa, i Giudici di merito hanno ritenuto quanto segue:
NOME COGNOME, detto “NOME Professore”, avrebbe rivestito un ruolo direttivo all’interno della omonima NOME, che fa riferimento – come sopra accennato alla cd. RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto; avrebbe espletato – in tale veste – compiti di tipo decisionale, oltre che di pianificazione individuazione delle azioni e delle strategie dell’RAGIONE_SOCIALE, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo di volta in volta le necessarie disposizioni, curando rapporti con le alt articolazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, dirimendo contrasti interni ed esterni al compagine locale di appartenenza. Avrebbe, ancor più nello specifico, deliberato, organizzato e coordinato le azioni estorsive perpetrate in danno dei fratelli COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, oltre che di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE (fatti per i quali si è proceduto separatamente); avrebbe poi ordinato, con il concorso morale di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché avvalendosi dell’ausilio di altri soggetti non identificati, l’esplosione di colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’abitaz dei COGNOME, ubicata in San Giorgio Morgeto; avrebbe gestito i rapporti con soggetti intra nei alla RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto, nel contesto della vicenda estorsiva posta in essere in danno della RAGIONE_SOCIALE, in particolare intrattenendo i colloqui con costoro in territorio emiliano, arrivando minacciare di morte NOME COGNOME e coordinando l’azione del gruppo criminale da lui stesso capeggiato, costituito anche da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, nonché dai partecipanti al gruppo di fuoco operante in San Giorgio Morgeto, per portare a termine le attività estorsive intraprese nei confront di imprenditori originari di San Giorgio Morgeto ed operanti in Aosta;
NOME COGNOME, cognato del sopra nominato NOME COGNOME, avrebbe fornito un costante contributo alla operatività dell’organizzazione e, in particolar agendo sotto la direzione del COGNOME, avrebbe mantenuto i contatti con appartenenti alla articolazione di San Giorgio Morgeto, nell’ambito della vicenda inerente alla condotta estorsiva in corso, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; avrebbe RAGIONE_SOCIALE contribuito, inoltre, alla vita dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe partecipato ad almeno due incontri, svoltisi con gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto, tra cui NOME COGNOME, nei mesi di agosto e settembre del 2011; avrebbe inoltre procurato, per il tramite dell’allora fidanzato della nipo NOME COGNOME, alcune delle schede telefoniche intestate a terzi, poi adoperate dal gruppo criminale comandato dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, tanto nell’esecuzione dell’azione estorsiva in senso stretto, quanto per mantenere i contatti con i soggetti affiliati al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San Giorgio COGNOME Morgeto; avrebbe tenuto, infine, sempre aperti i canali di comunicazione esistenti fra le due associazioni e, in generale, sarebbe stato a disposizione degli interessi della RAGIONE_SOCIALE, cooperando
con gli altri partecipi nella realizzazione del programma associativo; – NOME COGNOMECOGNOME, sarebbe stato un punto di riferimento del cognato NOME COGNOMECOGNOME fornendo un contributo fattivo e costante alla vita e all’operatività del gruppo e, in particolare, svolgendo la funzione di “basista” Valle d ‘Aosta, con il compito di individuare le possibili vittime di att estorsive, quali i fratelli COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME compit operativi, quali l’individuazione dell’indirizzo dell’abitazione di quest’ult titolare della RAGIONE_SOCIALE e partecipando al primo incontro, tenutosi nel mese di agosto del 2011, con gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto (in specie con i fratelli COGNOME); più in generale, sarebbe stato a disposizion degli interessi dell’organizzazione, cooperando con gli altri affiliati n realizzazione del programma criminoso. Trattasi di fatti contestati come commessi in San Giorgio Morgeto, COGNOME, nonché in Emilia-Romagna, in Toscana, in Valle d’Aosta ed in altre parti del territorio azionale, a partire dal mese di ottobre 20 e fino al mese di agosto del 2018.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo sei motivi, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 416-bis, primo comma, cod. pen., 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla riten sussistenza del sodalizio di tipo mafioso indicato in imputazione come “NOME COGNOME“. Quanto alla attuale esistenza del sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE“, la sentenza fonda tale assunto saldando tra loro due dati: a) l’esistenza di alcune sentenze ormai passate in giudicato, che hanno attestato l’esistenza della consorteria; b) la pendenza di alcuni procedimenti, inerenti a episodi di tentate estorsioni – poste in essere, nell’anno 2011, nel territorio aosta – le cui modalità operative non consentono dubbi, circa la matrice mafiosa. Nulla può fondatamente dimostrare, però, che si tratti di una continuità dell’azione, piuttosto che di due realtà associative fra loro radicalmente differenti, la prescinda dalla mutevole componente soggettiva che connota le condott NOME COGNOME, inoltre, ha riportato una sola condanna per viola dell’art. 416-bis cod. pen., con sentenza della Corte di assise di Reggio C del 06/03/1987, confermata in grado di appello con sentenza del 06/02/198 relativa a reato associativo commesso fino all’anno 1985, unitamente a sog
completamente diversi, rispetto agli attuali coimputati. In nessuna delle ul sentenze, richiamate nella pronuncia impugnata in quanto ritenute idon dimostrare l’esistenza della NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME coinvolto ricorrente. Le vicende poste in essere in territorio aostano rappresentano, la mera reiterazione di un delitto nella forma concorsuale. La Corte avrebbe do fornire, quindi, una stringente motivazione, non solo in ordine alla r esistenza della suddetta RAGIONE_SOCIALE, ma anche con riferimento al profilo della int alla stessa dell’odierno ricorrente. Meramente assertivo, al contrar procedimento attraverso il quale viene ricavata la perdurante esis dell’organizzazione, dal dato rappresentato dalla sussistenza di singole vice tenore estorsivo.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione del legge penale in riferimento agli artt. 416-bis, primo comma, cod. pen., 238 192, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaz ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al idoneità, delle condotte poste in essere in occasione della cd. vicenda Trope denotare l’attuale sussistenza del sodalizio di tipo mafioso denominato “n COGNOME“. È una semplice asserzione il voler ricavare, attraverso l’esam modalità esecutive connotanti la vicenda COGNOME, l’esistenza di un con tipicamente ndranghetistico. La sentenza incorre in una contraddizione, lad riferisce che – oltre ai COGNOME – anche i COGNOME COGNOME sarebbero piegati al intimidazione sviluppatosi per mano degli imputati. Vi sarebbe poi un erro diritto, laddove si ritiene dimostrato il contestato contesto ndranghetis clima di intimidazione asseritamente sviluppato ad opera degli imputati, dat la figura tipica di cui all’art. 416-bis cod. pen. postula che la forza di int promani dal vincolo associativo, piuttosto che dalla caratura criminale del s associato, pur se collocato in posizione apicale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata erronea applicazione della l penale in riferimento all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., a norma de 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittori manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. proc. pen., in relazione alla ritenuta integrazione della circostanza aggra cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. La Corte non offre prova al circa il fatto che l’arma si trovasse nella disponibilità del gruppo e non d possessore. Le armi rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME (impu dell’appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE Giorgio Morgeto, dunque ad un sodali diverso, rispetto all’articolazione in esame) nulla hanno a che fare, con la d consorteria di presunta appartenenza del COGNOME. Gli odierni imputati, i
sono stati assolti dall’imputazione concernente l’omicidio di NOME COGNOME; i riferimenti alle armi ai quali si richiama la sentenza impugnata, infine, sono priv di concreti agganci a persone e circostanze.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza di una posizione apicale riconducibile al COGNOME. Il Giudice di primo grado aveva collocato NOME COGNOME al vertice dell’organizzazione, operando un generico riferimento al ruolo da questi svolto, nella ideazione e perpetrazione degli illeciti in territorio aosta la Corte di assise di appello si è richiamata, invece, alla condotta serbat dall’imputato nell’ambito della vicenda COGNOME, nella quale egli avrebbe assunto un ruolo di iniziativa, impulso e direzione. Il paradigma normativo ex art. 416-bis cod. pen., però, postula che venga assunta una funzione direttiva nella gestione della vita associativa, considerata nella sua interezza e non in riferimento a singoli episodi delittuosi.
2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 60 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell unicità del disegno criminoso, tra i fatti per i quali è processo e quelli già giudi con le sentenze della Corte di assise di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente risalenti al 06/02/1988 e al 01/12/1992. La Corte non ha ravvisato l’esistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i fatti colà giudicati e le attuali contestazi È però incorsa in una evidente contraddizione, rispetto a quanto può leggersi, nella stessa sentenza, alla pagina numero 278 (laddove si espone come NOME COGNOME non abbia mai dismesso il ruolo ndranghetistico, ad onta della lunghissima carcerazione subita) e alle pagine numero 54 e numero 143 (laddove si sostiene come la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non abbia mai cessato la propria operatività).
2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale riferimento agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per motivazione illogica, apparente e contraddittoria in relazione alla entità della pena inflitta in concreto ed mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione COGNOME meramente apparente, nella parte in cui valorizza negativamente la assoluta gravità dei fatti contestati, pure a fronte di una condotta estremamente
contenuta nel tempo. L’assunto della negativa personalità del reo non si confronta con il dato – oggetto di specifica deduzione difensiva, in sede di gravame dell’esser stato il COGNOME coinvolto in dinamiche delittuose, suo malgrado, fin dall’adolescenza. Né viene adeguatamente considerato il ridotto lasso temporale di esplicazione della condotta delittuosa, così come circoscritto in sede di appello.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo sei motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La condotta estorsiva giudicata presso l’autorità giudiziaria torinese, infatti, era imperniata sulla sussistenza di circostanze, ossia l’aggravante mafiosa e l’esser stata tale condotta posta in essere da soggetto appartenente ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa, a norma dell’art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen. Nell’atto di appello, si era espressamente evidenziato come la Corte di appello di Torino avesse escluso la sussistenza della seconda di tali aggravanti; la sentenza impugnata, però, omette di dialogare con tale dato. Il confronto mancante con il tema proposto COGNOME di fondamentale importanza, atteso che la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e quella di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., richiamata dall’art. 629, secondo comma, cod. pen., sono ancorate a presupposti fattuali e giuridici tra loro distonici. E infatti, la seconda postula la provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa, dovendo tale aspetto essere oggetto di preciso accertamento all’interno del processo; ma il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ne ha esplicitamente escluso la sussistenza, così escludendo anche l’appartenenza degli imputati alla ‘RAGIONE_SOCIALE, oltre che determinando il divieto di un nuovo giudizio sul punto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 238-bis e 192 cod. proc. pen., nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della omessa motivazione. La sentenza impugnata deduce l’esistenza dell’articolazione mafiosa, muovendo dal presupposto della continuità operativa della storica RAGIONE_SOCIALE COGNOME; di quest’ultima gli attuali imputati, trasferitisi nel nord Italia, costituir espressione e a questa avrebbero dato continuità. Tale prosecuzione esecutiva
viene desunta dalla succitata vicenda aostana, per la quale essi hanno riportato condanna, oltre che dalle vicende inerenti a lontani parenti calabresi e, infine, d quelle afferenti alla RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto. L’errore nel quale incorrono i Giudici del merito, però, consiste nel ritenere possibile tale forma di continuità. L sentenza, infatti, non indica quale parametro di valutazione una compagine ben definita, ma affastella i dati emersi da una pluralità di sentenze, relative a rea associative fra loro differenti. Vengono così valorizzate vicende molto risalenti sussunte in sentenze che hanno convolto NOME e NOME COGNOME in ordine a fatti molto risalenti, accaduti negli anni ottanta e seguiti da un sostanziale vuo addirittura trentennale. Trattasi, quindi, di fenomeni tra loro completamente slegati.
3.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e confronto con i motivi di appello, in relazione alla ritenuta appartenenza del NOME al sodalizio i contestazione. La sentenza non affronta il tema, pure proposto mediante uno specifico punto del gravame, riguardante la ritenuta appartenenza del NOME al sodalizio ndranghetistico. La circostanza che il ricorrente si sia posto ” disposizione” di singoli esponenti dell’RAGIONE_SOCIALE, pur se di collocazione apicale, non importa automaticamente che il COGNOME possa essere considerato organico all’RAGIONE_SOCIALE. Ciò in quanto manca la prova dell’affectio societatis, né vi è stato alcun concreto gesto di sostegno alla vita associativa; la eventuale collaborazione, dunque, non aveva i caratteri della continuità e stabilità, bensì quelli della mer occasionalità derivante da rapporti parentali.
3.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bi quarto comma cod. pen. La Corte non offre prova alcuna, circa la natura armata del sodalizio; le armi rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME nulla hanno a che fare con la consorteria di presunta appartenenza del COGNOME. Gli odierni imputati, inoltre, sono stati assolti dall’imputazione relativa all’omicidio di NOME COGNOME infine, il danneggiamento dell’abitazione del COGNOME è un fatto non in grado di vincere l’obiezione inerente alla riconducibilità soggettiva, della circostanz aggravante in questione, all’attuale ricorrente.
3.5. Con il quinto motivo – articolato in plurime censure, sotto sussunte in sottoparagrafi – viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen., 597, comma 4 cod. proc. pen., con riferimento alla pena concretamente applicata per il reato associativo, nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. La Corte di assise di appello, quanto al tempus commissi delicti, ha correttamente delimitato la condotta di partecipazione al dicembre 2012 (vi sarebbe un errore materiale, dovendosi invece fare riferimento al dicembre 2011) ossia all’epoca del provvedimento di fermo attinente ai fatti aostani, riconoscendo l’insussistenza di condotte collocabili in epoca successiva e riconducibili al COGNOME. Con l’atto di appello, quindi, si era invocata l’applicazi della pena minima – pari ad anni nove di reclusione – all’epoca vigente per il delitt contestato. Nonostante tale delimitazione temporale, i Giudici di secondo grado hanno computato la pena finale muovendo dalla pena base erroneamente ritenuta in primo grado, corrispondente ad anni dodici di reclusione. Risulta carente qualsivoglia motivazione, in ordine ai parametri oggettivi e soggettivi adoperati per pervenire a tale statuizione, pur in presenza di una differente collocazione temporale dei fatti ascritti. Quanto ai punti più specifici della censura:
con la prima doglianza articolata all’interno del motivo unitario, ci si duole del violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché della omessa e/o manifesta illogicità della motivazione: la Corte di assise di appello non chiarisce le ragioni base alle quali abbia deciso di discostarsi, in maniera anche significativa, dal minimo edittale;
con la seconda doglianza articolata all’interno del motivo unitario, ci si duole dell violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Vi è stata una sostanziale reformatio in peíus, laddove non si è fatto conseguire un beneficio sanzionatorio, dalla diversa delimitazione temporale della condotta. Vi è violazione di legge, nella parte in cui non si è operata riduzione di pena per il reato più grave, rispetto al quale era stato applicato da Giudice di primo grado il minimo edittale;
– con la terza doglianza articolata all’interno del motivo unitario, ci si duole de limitazione della permanenza del reato associativo, ascritto e riconosciuto dal Giudice per l’udienza preliminare dal 2010 al 2018 e circoscritta in appello agli anni 2010 e 2011, con applicazione però della medesima sanzione. La sensibile restrizione dell’arco temporale, all’interno del quale si sarebbe esplicata permanenza del reato associativo, avrebbe imposto l’irrogazione di una sanzione sensibilmente inferiore.
3.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazion all’art. 62-bis cod. pen., nonché vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione. Nel gravame era stata invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziandosi sia la contenuta e risalente dimensione temporale della vicenda, sia l’assenza di elementi ultronei, rispetto alle vicende estorsive e sottolineandosi, infine, l’av
(
il COGNOME già interamente scontato la pena inflitta in conseguenza dell’accertamento di tali fatti. La sentenza impugnata, però, rifugge da ogni confronto con le argomentazioni difensive.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Dinanzi all’autorità giudiziaria torines erano dedotte condotte circostanziate da due aggravanti, ossia l’aggravante mafiosa e l’esser stata tale condotta posta in essere da soggetto appartenente ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa, a norma dell’art. 628, terzo comma, n. 3) cod. pen. Nell’atto di appello, si era evidenziato come la Corte di appello di Torino avesse escluso la sussistenza della seconda di tali aggravanti; la sentenza impugnata, però, omette di dialogare con tale dato. Il confronto mancante con il tema proposto COGNOME di fondamentale importanza, atteso che la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e quella di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., richiamata dall’art. 629, secondo comma, cod. pen., sono ancorate a presupposti fattuali e giuridici differenti. La seconda postula la provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa, dovendo tale aspetto deve essere oggetto di specifico accertamento all’interno del processo; ma il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ne ha esplicitamente escluso la sussistenza, così escludendo anche l’appartenenza degli imputati alla ‘RAGIONE_SOCIALE e determinando il divieto di un nuovo giudizio sul punto. Trattasi, pertanto, di du pronunciamenti che giungono – relativamente al medesimo soggetto – ad approdi divergenti, che potrebbero determinare un contrasto fra giudicati. Deve ritenersi affetta da violazione di legge, allora, la sentenza che, omettendo di considerare almeno l’esclusione dell’aggravante in parola, non ne fa discendere il divieto di un nuovo giudizio, in ossequio al dettato dell’art. 649 cod. proc. pen., per essere stata, la questione inerente alla sussistenza del fatto, già decisa con la sentenza torinese. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 238-bis e 192 cod. proc. pen., nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Erra la sentenza
impugnata, laddove desume la sussistenza dell’articolazione mafiosa de qua, muovendo dall’assunto della continuità operativa della storica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui gli attuali imputati, trasferitisi nel nord Italia, costituirebbero la prosecuz Tale continuità viene desunta dai fatti aostani, per i quale essi hanno riportato condanna, oltre che dalle vicende riguardanti lontani parenti calabresi e, infine, dagli accadimenti afferenti alla RAGIONE_SOCIALE di San Giorgio Morgeto. L’errore nel quale incorrono i Giudici del merito, allora, consiste nel ritenere possibile tale continui La Corte di assise di appello, infatti, non assume quale metro di valutazione una compagine ben definita, ma quanto emerso da una pluralità di sentenze, relative a realtà associative fra loro molto differenti. Vengono valorizzate vicende parecchio risalenti, sussunte in sentenze che hanno convolto NOME e NOME COGNOME per fatti accaduti negli anni ottanta e che, poi, sono stati seguiti da un sostanzia vuoto addirittura trentennale. Trattasi, quindi, di fenomeni tra loro completamente slegati.
4.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e confronto con i motivi di appello, in relazione alla ritenuta appartenenza del COGNOME al sodalizio in contestazione. Il fatto che COGNOME sia stato a disposizione di alcuni singoli, sebbene affiliati al sodalizio, non ne comporta automaticamente l’organicità a quest’ultimo; nulla mostra, inoltre, la sussistenza dell’affectio societatis e del dolo di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE. Non è specificato quale sia stato il contributo causalmente efficiente, offerto dal soggetto all’operatività del gruppo. In ordine tali argomentazioni difensive, prospettate in sede di gravame, non è stata offerta risposta alcuna.
4.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e violazione di legge, in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bi quarto comma cod. pen. La Corte non spiega, infatti, per quale ragione abbia ritenuto tale aggravante applicabile a tutti i partecipanti all’organizzazione. Le ar rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME, invece, nulla hanno a che fare con la consorteria di presunta appartenenza del ricorrente. Gli odierni imputati, inoltre sono stati assolti dall’imputazione relativa all’omicidio di NOME COGNOME e, infin il danneggiamento dell’abitazione del COGNOME non è un fatto in grado di vincere l’obiezione fondamentale, inerente alla riconducibilità soggettiva al ricorrent dell’aggravante in questione.
4.5. Con il quinto motivo – articolato in plurime censure sotto sussunte in sottoparagrafi – viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen., 597, comma 4 cod. proc. pen., con riferimento alla pena
concretamente applicata per il reato associativo, nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di assise di appello, correttamente, ha delimitato la condotta di partecipazione all’epoca del provvedimento di fermo per i fatti aostani, avvenuto il 20/12/2011, riconoscendo l’insussistenza di condotte collocabili in epoca successiva e riconducibili al COGNOME. Con l’atto di appello, quindi si era invocata l’applicazione della pena minima – pari ad anni nove di reclusione – all’epoca vigente per il delitto contestato. Ad onta della sopra detta limitazion temporale, i Giudici di secondo grado hanno computato la pena finale muovendo, comunque, dalla pena base erroneamente ritenuta in primo grado, corrispondente ad anni dodici di reclusione. Non vi è però motivazione, circa i criteri oggettivi soggettivi adoperati per pervenire a tale indicazione, pur se all’esito di ta delimitazione temporale della condotta. Laddove la Corte di assise di appello, scientemente, avesse continuato ad applicare la medesima normativa applicata dal Giudice di primo grado, piuttosto che quella – di maggior favore consequenziale all’accoglimento del punto del gravame attinente alla delimitazione temporale della condotta, si sarebbe realizzato un palese errore di diritto, al quale sarebbe necessario porre rimedio. Quanto ai punti più specifici della censura:
con la prima doglianza articolata all’interno del motivo unitario, ci si duole del violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché della omessa e/o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza non spiega per quale motivo si sia discostata, in maniera anche significativa, dal minimo edittale;
con la seconda doglianza articolata all’interno del motivo unitario, ci si duole dell violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen. Si realizza una riforma peggiorativa, omettendo di far seguire un beneficio di pena, dalla diversa delimitazione temporale della condotta. Sussiste violazione di legge, nella parte in cui non si è operata la riduzione di pena per reato più grave, rispetto al quale era stato applicato dal Giudice di primo grado i minimo edittale. Il tutto, peraltro, si pone in contrasto con la posizione di me gregario, riconosciuta al COGNOME già dal Giudice di primo grado;
– con la terza doglianza articolata all’interno del motivo unitario, si lamenta limitazione della permanenza del reato associativo, ascritto e riconosciuto dal Giudice per l’udienza preliminare dal 2010 al 2018 e delimitata in appello agli anni 2010 e 2011, con applicazione però della medesima sanzione. La sensibile limitazione operata in ordine alla condotta associativa e, quindi, relativamente al complessivo disvalore del fatto addebitato, avrebbe imposto il riconoscimento dello stesso minimo edittale, già applicato in relazione alla contestazione relativ ad un più esteso arco temporale.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Reggio RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte e nota spese; la parte civile Comune di San Giorgio Morgeto ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, o il rigetto deg stessi, riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; quanto alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha chiesto, invece, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio – limitatamente a tale punto – alla Corte di assise di appello di Reggi RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento alla posizione del COGNOME, è possibile una trattazione congiunta della prima e della seconda doglianza. La sussistenza della RAGIONE_SOCIALE è assistita dalla cd. doppia conforme e i motivi proposti non fanno altro, in ordine allo specifico tema, se non sollecitare una rivalutazione in fatto. L’esistenza dell compagine contestata, del resto, è provata da provvedimenti giudiziari passati in giudicato; la Corte di assise di appello ha evidenziato, inoltre, l’importanza dell vicende COGNOME e COGNOME, la cui valenza probatoria è suffragata dalle investigazioni ulteriori poste in essere dai Carabinieri. Il tutto dimos ampiamente la perdurante operatività del sodalizio, nonostante i fisiologici cambiamenti nella composizione soggettiva verificatisi nel tempo. Il motivo inerente al carattere armato dell’organizzazione è reiterativo e infondato, essendovi in atti numerosi riferimenti alle armi; vi è poi l’episodio dell’omicidi vi sono gli episodi estorsivi, commessi anche con le armi. Il ruolo apicale, riconosciuto in capo al COGNOME, emerge chiarissimo proprio nella vicenda COGNOME, nell’ambito della quale egli ha diretto tutte le attività delittuo sebbene si trovasse ristretto in territorio emiliano. Del resto, nel contesto mafios non ci si può improvvisare capi con riferimento solo ad un singolo episodio. I motivi inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alle posizioni degli imputati NOME e NOME, è infondata la censura inerente alla pretesa violazione del divieto di bis in idem, in assenza di qualsivoglia preclusione. Ad ogni modo, sono ora versati nell’incarto processuale elementi probatori che non erano, all’epoca, nella disponibilità del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino. I motivi tesi a contestare la ritenuta condott partecipativa sono inammissibili, dato che vi è motivazione ampia e dettagliata. Le censure riferite al trattamento sanzionatorio sono fondate, nel senso che – a fronte della operata delimitazione temporale della condotta associativa – si sarebbe dovuta operare una corrispondente rimodulazione della pena; tale doglianza assorbe la censura concernente le circostanze attenuanti generiche
(
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati esclusivamente quanto alla doglianza inerente al trattamento sanzionatorio; le impugnazioni, quanto al resto, devono essere rigettate.
All’esame delle censure che denunciano la carenza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, oltre all’incorso travisamento delle COGNOMEnze processuali, deve premettersi il richiamo, in via generale, come criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione de essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza d un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merit si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, i via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192). Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa – e, per il ricorrente, più adeguata – valutazione delle COGNOMEnze processuali, né la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza, né l mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.
2.1. L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico – giuridiche, COGNOMEnti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 COGNOME, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698). Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame – in maniera dettagliata – tutte l COGNOMEnze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e COGNOMEnze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida
(
alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105).
2.2. Un vizio motivazionale per esser stati trascurati o disattesi elementi di valutazione è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esit una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essenziale forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l’intero ragionament probatorio e da incidere sulla permanenza della sua “resistenza” logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel merito del COGNOMEto probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata da giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, COGNOME, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in particolare, il ricorso non può limitarsi ad add l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dat probatorio che da tale atto emerge e che COGNOME incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’att processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto infic compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’inter dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 240411; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv. 249035). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Il ricorso, in ogni caso, deve contenere, a pena d’inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 29623 del
08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192) e la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma primo, lett. cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimit può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazi precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi non si limitino a invitare ovvero costringere la Corte alla lettura degli atti indicati, esame diretto è alla stessa precluso (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).
2.4. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo, che anche il giudice appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (tra le altre, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003 Delvai, Rv. 223061), e che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge l sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudic con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di prim grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un COGNOMEto organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridi della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Tanto premesso, al fine di richiamare in maniera precisa le coordinate teoriche entro le quali deve muoversi il sindacato di legittimità, giova precisar come il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME (sopra enumerati, in parte narrativa, sub 2.1. e 2.2.), nonché il secondo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME (sopra enumerato, in
16 RAGIONE_SOCIALE
parte narrativa, sub 3.2.) e, infine, il secondo motivo proposto nell’interesse d NOME COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 4.2.) presentino una matrice comune, ben prestandosi, pertanto, ad una trattazione unitaria.
3.1. Sostiene la difesa, dunque, essere fallace l’assunto recepito nella sentenza impugnata, laddove si ritiene sussistere una sostanziale continuità strutturale e ontologica, fra la RAGIONE_SOCIALE storica RAGIONE_SOCIALE e la consorteria ora esame. La censura, a ben vedere, si risolve però nell’invocare una nuova valutazione nel merito – che evidentemente si auspica essere difforme, rispetto alle conclusioni raggiunte dalla cd. doppia conforme in sede di merito – in ordine alla sussistenza della suddetta compagine RAGIONE_SOCIALE. Trattasi di deduzioni che appaiono connotate da un tenore meramente reiterativo, rispetto a specifiche doglianze già dedotte in sede di gravame.
Vizi della medesima tipologia, sostanzialmente, vengono lamentati dalla difesa, quanto alla idoneità dell’estorsione perpetrata in danno dei COGNOME, a
dimostrare l’esistenza della ‘NOME. La Corte di appello, erroneamente, avrebbe ritenuto sussistente un contesto ndranghetistico, in relazione alla commissione dell’estorsione cui si erano piegati anche i COGNOME; questi, però, non si erano opposti e non erano contrapposti ai COGNOME. Evidenzia la difesa come la fama criminale del singolo non basti, a dimostrare l’esistenza di un clima di intimidazione, che deve necessariamente provenire dall’RAGIONE_SOCIALE complessivamente considerata, quale entità autonoma dalle persone dei singoli componenti; erroneo in diritto, infine, è ritenere significativo il linguaggio utilizzato, in quanto l’organizzaz deve essere esistente e non soltanto evocata, mentre il linguaggio può, al più, essere dimostrativo dell’aggravante del metodo mafioso.
3.3. La Corte territoriale, in primo luogo, ha richiamato la pregressa sussistenza del sodalizio criminale denominato RAGIONE_SOCIALE, sussistenza ormai assistita da plurimi accertamenti giudiziari. Trattasi di un sodalizi che, secondo la ricostruzione operata in sede di merito, si è anzitutto reso protagonista di vari episodi delittuosi ascrivibile alla tipologia di delitti ordinariamente post essere dalle organizzazioni mafiose; in secondo luogo, tale compagine è stata impegnata in una sanguinosa contesa, che la ha vista contrapposta al gruppo rivale degli RAGIONE_SOCIALE. Una prima considerazione svolta dalla Corte territoriale ha un carattere più generale e involge, ad ampio raggio, la comune esperienza giudiziaria, laddove i Giudici osservano come ben difficilmente un sodalizio mafioso, tanto importante e radicato, possa sostanzialmente evaporare fino a scomparire, dedicandosi poi i componenti superstiti ad attività delinquenziali esterne, rispetto a qualsivogli contesto associativo. Anche astraendosi da tale considerazione di carattere astratto e generale, la Corte territoriale ha ritenuto di poter ravvisare – ne elementi probatori versati nell’incarto processuale – la persistenza e operatività del medesimo gruppo, strutturato in termini di organizzazione ndranghetistica; una compagine che non può esser reputata diversa, rispetto alla “storica” RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in conseguenza delle semplici rimodulazioni della componente soggettiva, ossia per la presenza degli odierni ricorrenti NOME e COGNOME, in precedenza non attinti da pronunce di condanna. In tale ottica, gli stessi accertamenti condotti in ordine alla vicenda COGNOME hanno avuto una specifica attitudine, in tema di prova circa la persistente operatività del sodalizio; anche in considerazione del fatto che – in tali fatti – erano COGNOMEti coinvolt uno dei personaggi apicali dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE sopra detta, sia due soggetti molto vicini allo stesso, nonché altri congiunti del ricorrente, come cugino omonimo cl. TARGA_VEICOLO ed esponenti della famiglia COGNOME, attivi criminalmente fra la Valle d’Aosta e la RAGIONE_SOCIALE. Dal documentato coinvolgimento nelle vicende Corte di Cassazione – copia non ufficiale
estorsive di esponenti della RAGIONE_SOCIALE calabrese quali i COGNOME si è dedotto, con corretto procedimento inferenziale, che le iniziative delittuose assunte dagli imputati non erano frutto di intraprese individuali, ma rientravano nella strategia tipica di un sodalizio di stampo mafioso e, come tali, erano state percepite anche dalle vittime.
Nella sentenza impugnata, che ha richiamato gli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna per i tentativi di estorsione, sono stati rimarcati i tenore testuale delle missive minatorie, evocativo di contesti propri della Am-% 14 criminalità organizzata e l’invito perentorio alle vittime a rivolgersi ai loro refe della ‘NOME di San Giorgio Morgeto, nonché la escalation di azioni intimidatorie, sino al danneggiamento dell’abitazione di campagna dei COGNOME ed alla pretesa che, in caso di adesione alla richiesta estorsiva, fosse affisso l’avviso di offerta vendita dell’immobile a rendere manifesto nel contesto locale l’assoggettamento al volere del potentato locale egemone nella zona.
3.4. Con argomentazioni del tutto puntuali, la Corte distrettuale ha poi sottolineato l’impraticabilità della tesi difensiva, che vorrebbe considerare tal vicenda alla stregua di un fatto di carattere estemporaneo, oltre che del tutto avulso rispetto al contesto mafioso; un fatto, quindi, che dovrebbe rivestire quasi il connotato della iniziativa di natura personale. Trattavasi, al contrario, di tassello inserito in un più ampio programma criminoso, precipuamente finalizzato al rafforzamento e al raggiungimento delle finalità di una ampia aggregazione di tipo ndranghetistico, articolata secondo i più classici canoni operativi dell fattispecie. Ad onta di tali deduzioni difensive, ritiene dunque questo Collegio che la Corte di assise di appello si sia adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive, adottando un apparato motivazionale esaustivo e coerente, oltre che privo di qualsivoglia vuoto logico o contraddittorietà.
La censura finalizzata a negare il carattere armato della RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso, COGNOME, accomuna il terzo motivo proposto nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 2.3.), quarto motivo proposto nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 3.4.) e il quarto motivo proposto nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 4.4.). I motivi sono generici e aspecifici e pertanto, da ritenere manifestamente inammissibile. La motivazione adottata dalla Corte di assise di appello – che risulterebbe, in ipotesi difensiva, assente o illogi – COGNOME al contrario analitica e completa, oltre che inattaccabile sotto il pr logico e deduttivo.
4.1. Con argomentazioni del tutto coerenti, infatti, la Corte territoriale giunta a desumere il carattere armato del sodalizio, collegando tra loro plurimi
elementi oggettivi, di inequivocabile significazione; il richiamo è, in particolare:
ai molteplici riferimenti alla presenza e disponibilità di armi che COGNOMEno operat nelle conversazioni intercettate, ad opera degli stessi protagonisti;
al fatto omicidiario perpetrato in danno di NOME COGNOME, quale delitto comunque riferibile al gruppo criminoso di natura ndranghetistica;
al danneggiamento a colpi d’arma da fuoco, posto in essere nei confronti della residenza estiva della moglie del COGNOME (si ripete, una delle vittime delle condotte estorsive), nonché in danno della pala meccanica di COGNOME, tutte vicende in cui la Corte territoriale sottolinea essere provata l partecipazione, a pieno titolo, di COGNOME, COGNOME e COGNOME;
al rinvenimento di una pistola nella disponibilità di NOME COGNOMECOGNOME all’atto de fermo disposto nei suoi confronti nel 2011;
al contesto nel quale la RAGIONE_SOCIALE si è da sempre trovata ad operare e dal quale, quasi in maniera consequenziale, sono gemmate tali condotte.
4.2. La Corte di assise di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE, in definitiva, ha mostrato di saper fare buon governo del principio di diritto ripetutamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale – in presenza di una organizzazione di tipo mafioso – affinché possa essere configurata la circostanza aggravante del carattere armato, il dettato normativo non postula l’esatta individuazione delle armi stesse, essendo bastevole l’accertamento – in punto di fatto – in ordine alla disponibilità di un armamento; tale dato può legittimamente esser tratto, ad esempio, dai fatti di sangue riconducibili al gruppo criminale, anche dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271743; Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Senninara, Rv. 284761; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254). Noto è altresì come – una volta acclarata la disponibilità di armi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per delinquere d stampo mafioso – la mancanza di una diretta disponibilità delle stesse, da parte del singolo partecipe, non valga a escludere la configurabilità della circostanza aggravante a carico dello stesso; è sufficiente, infatti, che il sodalizio o i si aderenti abbiano la disponibilità di tali strumenti (Sez. 1, n. 4357 del 25/06/1996
Trupiano, Rv. 205498). Trattasi di forma di manifestazione del reato associativo, quindi, che è configurabile a carico di ciascun partecipe che sia ritenuto consapevole del possesso di armi ad opera degli associati, ovvero ignori tale dato per colpa (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, COGNOME, Rv. 211901; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 244904; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019 Caputo Rv. 278010; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270467; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, COGNOME COGNOME, Rv. 261334
Il primo motivo proposto nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 3.1.) e il primo motivo formulato nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 4.1.) possono essere trattati congiuntamente
5.1. Giova premettere come sia intervenuta pronuncia definitiva di condanna, a carico degli imputati, relativamente alla già richiamata vicenda della tentata estorsione perpetrata in danno degli imprenditori COGNOME, alla quale è collegato il danneggiamento della casa di proprietà della moglie di una delle persone offese, oltre che in ordine alla tentata estorsione commessa ai danni del COGNOME, altro imprenditore di origine calabrese, fatti nei quali s inseriscono sia il danneggiamento di una pala meccanica di proprietà dello stesso, sia il reato di porto abusivo di arma da fuoco. All’interno del present processo vi è l’incolpazione per RAGIONE_SOCIALE mafiosa, che è basata anche sulla valorizzazione del significato e della valenza evocativa di tali accadimenti verificatisi in territorio aostano. Secondo l’assunto difensivo, dunque, si sarebbe concretizzata una violazione del dettato dell’art. 649 cod. proc. pen., dato che la Corte di assise di appello di Torino ha escluso la ricorrenza della circostanza aggravante ex art. 629, terzo comma, n. 3 cod. pen., in relazione alle succitate vicende estorsive perpetrate in territorio aostano; in questo modo, si sarebbe definitivamente stabilita – in ipotesi difensiva – la non intraneità degli impu COGNOME e COGNOME al clan e ne sarebbe derivato il divieto di un nuovo giudizio sul punto. La doglianza è inammissibile, COGNOMEndo invece del tutto ineccepibili le considerazioni svolte nella sentenza impugnata.
5.2. Giova precisare, in primo luogo, la non coincidenza del materiale probatorio posto a fondamento delle due pronunce. La sentenza impugnata, inoltre, ha evidenziato come – nell’ambito del diverso processo evocato dalla difesa – COGNOME e NOME fossero stati chiamati a rispondere del reato di tentata estorsione pluriaggravata, ossia di una figura tipica del tutto diversa, rispetto al delitto quale essi sono stati chiamati a rispondere nel presente procedimento. Nel presente giudizio, in realtà, i fatti già giudicati sono stati valorizzati esclusivam quali elementi di suffragio della attuale incolpazione.
5.3. Nella tesi prospettata dalla difesa, in verità, si annida un errore diritto. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato, richiamando i prin espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che, ai fini della preclusione del giudica l’identità del fatto sussiste allorquando sia riscontrabile una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i s elementi costitutivi, ossia condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/111 ) 2016 1 dep.
2017, COGNOME, Rv. 270387; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518). Tale valutazione di identità, ai fini della verifica di avvenuta osservanza o violazione del divieto di bis in idem, secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere compiuta in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza arrestarsi al mero raffronto fra gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 2, n. 1144 06/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275068). Questa Corte, inoltre, ha ripetutamente statuito come l’operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dal dato testuale ricavabile dall’art. 649 cod. proc. pen., non risulti preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti, non costituenti oggetto del precedente processo (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543).
Il divieto di bis in idem, dunque, trova la propria ragion d’essere – oltre che nell’esigenza di assicurare la certezza nei rapporti giuridici, nonché la stabilità del pronunce penali definitive – anche nella finalità di evitare che ogni persona, una volta formatosi nei suoi confronti un giudicato a seguito di un processo penale, sia perennemente esposta a nuove azioni penali in relazione al medesimo fatto, indipendentemente da quale sia stato l’esito del precedente processo penale. Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, come esposto nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che il criterio da seguire, nella pratica applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. quello dell’idem factum. In particolare, secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto, si deve effettuar confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale (ciò alla luce del criterio rappresentato dalla triade condotta – nesso causale – evento). Confronto che tuttavia, per espressa volontà del legislatore, ai sensi di quanto previsto nell’ar 649 cod. proc. pen. – secondo il quale non assume rilevanza che il reato venga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze – dev essere condotto al netto della contestazione di nuove circostanze del reato o della diversa valutazione dell’elemento soggettivo, COGNOMEndo altrimenti improponibile la exceptio rei iudicatae. In conclusione, il principio del “ne bis in idem” inibisce che si possa procedere contro la stessa persona, in relazione al medesimo fatto in ordine al quale si è formato il giudicato; non impedisce, però, di prendere in esame il medesimo fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, essendo doveroso analizzare la vicenda criminosa nella sua interezza, ossia alla luce di tutte le sue implicazioni penali. Per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del princip del “ne bis in idem” di cui all’art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi la ident degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condottaall’evento e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, consìderati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 260133; Sez. U, n. 2110/1996, Rv. 203765; Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255837 si veda anche Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, Rv. 276719, a mente della quale: «In tema di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del “ne bis in idem” quando la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l’inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diver reato>>).
5.4. La doglianza, conclusivamente, appare fortemente aspecifica, dal momento che essa non dialoga con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non riuscendo a oltrepassare la soglia della mera critica assertiva. In tal modo, la difesa finisce per riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese in sede di gravame, in forza di argomentazioni giuridicamente ineccepibili, oltre che complete, lineari e prive di contraddittorietà logich intratestuali e, in quanto tali, destinate a rimanere al riparo da qualsiasi stig nella sede di legittimità.
6. Possono essere trattati congiuntamente, stante la medesimezza del percorso argomentativo seguito dalla difesa, anche i motivi concernenti la ritenuta organicità dei ricorrenti alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa, oltre che inerenti all’attribuzio – a ciascuno di essi – di un ruolo, all’interno dell’organigramma associativo; sull medesima direttrice si colloca, infine, la contestazione mossa dalla difesa – quanto alla posizione di COGNOME – in merito alla attribuzione allo stesso di una posizio apicale. Trattasi di censure che, sostanzialmente, si dipanano in maniera sempre tra loro similare, apparendo tutte percorse da una sorta di corrente invisibile, rappresentata da una critica del provvedimento impugnato, che è direttamente incentrata sulle valutazioni in fatto nello stesso contenute. La caratteristica riferibile, in maniera sempre similare, al quarto motivo proposto nell’interesse d COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 2.4.), al terzo motivo proposto nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 3.3.) e al terzo motivo proposto nell’interesse di NOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 4.3.).
6.1. Le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono tutte, dunque, alla motivazione della sentenza impugnata criticando – anche in maniera espressa e immediata – i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudi merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corret inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Esula dai poteri della Corte di cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito. Il compit della Corte di cassazione non si sostanzia – in definitiva – nell’accertare plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei COGNOMEti dell’interpretazione delle pro coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere – radicalmente differente – di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a l disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; e) nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.2. Nella concreta fattispecie, la difesa ricorrente – dialogando direttamente con il materiale probatorio posto a fondamento della decisione, oltre che invocandone una difforme valutazione – contesta la posizione apicale riconosciuta a NOME COGNOME, all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE. La Corte di assise di appello, anche su tale specifico profilo, ha invece adottato un apparato motivazionale di ineccepibile tenuta logica, privo di qualsivoglia forma di contraddittorietà e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. I Giudici merito, infatti, hanno precisato come il COGNOME si sia posto nelle vesti protagonista assoluto, nel corso della sanguinosa faida che aveva contrapposto i COGNOME al clan rivale denominato COGNOME, sumendo così
una funzione di direzione e pianificazione di strategie, sicuramente utili all prosecuzione dell’operatività del clan. Sempre attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta in sede di merito, il COGNOME – nonostante gl fosse vietato lasciare il territorio emiliano di residenza, in ragione dell’esiste a suo carico di una misura di prevenzione in corso di esecuzione, COGNOME essere entrato – a livello decisionale – in tutte le iniziative che, di volta in volta, s rese necessarie; ha organizzato – a mezzo dei cognati NOME e NOME – le trasferte al suo cospetto degli antagonisti COGNOME. E infatti, prosegue la Corte di assise di appello, è proprio con COGNOME che i COGNOME si sono interfacciati. Ancora, la Corte territoriale ricorda come – all’indomani dell’omicidio di NOME COGNOME – l’imputato si sia premurato di accertarsi se i COGNOME coltivassero propositi di vendetta. NOME COGNOME, del resto, viene ripetutamente – e concordemente – evocato dai protagonisti della vicenda, quale dominus delle varie vicende afferenti al clan. La Corte distrettuale ripercorre, altresì, l’evoluzione della posizione occupata da COGNOME nell’organizzazione, all’interno della quale egli – da semplice partecipe e dopo una lunga carcerazione – ha assunto un ruolo di vertice.
6.3. Quanto a NOME COGNOME, del quale COGNOME la difesa contesta la ritenuta intraneità all’RAGIONE_SOCIALE, la Cort territoriale lo indica quale principale collaboratore di NOME COGNOME (alias il “Professore”). Il COGNOME COGNOME, in particolare, aver opera territorio aostano, agendo sempre nella veste di esecutore delle direttive impartite dal COGNOME, presenziando alle riunioni e mantenendo saldi i contatti con i componenti dell’organizzazione principale, ossia quella radicata in San Giorgio Morgeto, interessati alla vicenda COGNOME (sul punto, la sentenza impugnata ricorda la condotta serbata dal COGNOME, tanto negli accadimenti concernenti COGNOME, quanto nell’ambito della vicenda COGNOME). Collegando tra loro tali elementi, i Giudici di merito hanno reputato provato come il COGNOME abbia condiviso le strategie delittuose e gli scopi dell’organizzazione, così dimostrando la piena sussistenza – in capo allo stesso – della affectio societatis.
6.4. Sostanzialmente assimilabile a quella del COGNOME è la posizione di NOME COGNOME, in punto di organicità al sodalizio mafioso suddetto. L’imputato – attenendosi alle conclusioni esposte nella sentenza impugnata – era incaricato di relazionarsi con NOME e NOME COGNOME. Questi ultimi, infatti, fissavano gli incontri con NOME COGNOME, con riferimento all vicenda COGNOME, relazionandosi proprio con il COGNOME. La Corte territoriale, inoltre, sottolinea come il COGNOME abbia fornito agli altri sodali le schede telefonic adoperate, tanto per le comunicazioni all’interno della compagine delinquenziale, quanto per l’esecuzione delle richieste di carattere estorsivo. Dall’insieme di tal elementi, i Giudici di merito hanno desunto, in maniera del t tto corretta, come
quest’ultimo rivestisse una posizione di piena organicità, all’interno del sodalizio essendone agevolmente percepibile il fattivo contributo causale, rispetto al perseguimento dei fini associativi.
6.5. A fronte delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, le deduzioni difensive devono ritenersi inammissibili, in quanto adducono ragioni e osservazioni prevalentemente versate in fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali la Corte di legittimità non può pronunciarsi, visto che chiede al Collegio, sostanzialmente, di ricostruire la vicenda in maniera alternativa, rispetto a quanto deciso dai giudici di merito (ex multis, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione della sentenza impugnata, mentre deve rilevarsi l’inammissibilità della richiesta di rivedere le circostanze fatto relative alla ricostruzione dell’intero quadro probatorio, che ha portato a individuare i ricorrenti come soggetti partecipi della sopra detta RAGIONE_SOCIALE calabrese mafiosa; a tale conclusione, i Giudici di merito sono pervenuti sulla base di una molteplicità di fonti di prova, delle quali viene dato ampiamente conto nel provvedimento impugnato.
6.6. Del resto, non può essere revocato in dubbio che le sopra enucleate condotte – rispettivamente ascrivibili ai tre odierni ricorrenti – possa pienamente configurare le diverse condotte loro ascritte, di direzione o di partecipazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. La giurisprudenza legittimità, infatti, ha da tempo costruito la figura giuridica del parte dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa – distinguendola nettamente dal concorrente esterno in termini perfettamente compatibili con gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale con riferimento agli attuali imputati. Al partecipe di una associazio mafiosa, dunque, è riferibile un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non tanto uno “status” di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, COGNOME, Rv. 231670). Secondo le Sezioni Unite, la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la “appartenenza” (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplifican comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delit
scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione. In tale ampia ricostruzione della variegata fenomenologia partecipativa mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente “disponibilità” al servizio dell’organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà estremamente dinamica e multiforme, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all’evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, per cui le modalità di partecipazione possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266064; si veda anche Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273571, a mente della quale: «Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua d una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi “facta concludentia”) e conferendo rilievo alle “frequentazioni” stabili con mafiosi in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, 31541 del 30/5/2017, COGNOME, Rv. 270468). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.7. Non merita accoglimento l’obiezione difensiva, secondo cui le condotte ascritte a NOME e NOME sarebbero da considerare quali mere forme di ausilio in favore di alcuni di singoli associati, sia pure di spicco; si tratterebbe, secondo t impostazione concettuale, di modalità di aiuto portato al singolo in quanto tale, piuttosto che all’RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso e, pertanto, esse non sarebbero idonee a configurare la partecipazione mafiosa, a carico dei ricorrenti. Al contrario, la Corte territoriale ha giustamente ritenuto provata – a carico dei ricorrenti sussistenza di una vera e propria partecipazione stabile. Entrambi hanno ricoperto, dunque, un ruolo che li ha resi senza dubbio essenziali per le attività del sodalizio.
6.8. Si è in presenza, per concludere, di una motivazione del tutto priva di incoerenze di sorta, esaustiva e coerente, che si confronta in modo adeguato sia con il materiale di valutazione e conoscenza emerso, sia con le contrarie deduzioni difensive e che, pertanto, è incensurabile ad opera di questa Corte.
7. Il quinto motivo formulato nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 3.5.) e il quinto motivo formulato nell’interesse di COGNOME (sopra enumerato, in parte narrativa, sub 4.5.) possono essere trattati unitariamente, attenendo entrambi al trattamento sanzionatorio. Entrambi i motivi sono articolati in una pluralità di censure, fra loro distinte, ma tu sostanzialmente finalizzate alla dimostrazione del medesimo assunto. La difesa in premessa – ricorda come la Corte distrettuale abbia delimitato la condotta partecipativa al dicembre 2012, epoca del fermo operato nei confronti dei ricorrenti (la difesa, altresì, afferma trattarsi di errore materiale, visto che il stesso risale al dicembre 2011) a fronte di una originaria contestazione che giungeva fino al 2018. La pena edittale al tempo prevista, in relazione alla condotta di mera partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa di carattere armato era all’indomani dell’intervento della legge 24 luglio 2008, n. 124, ma prima dell’inasprimento sanzionatorio apportato dall’art. 5, comma 1, legge 27 maggio 2015, n. 69 – da nove a quindici anni di reclusione.
7.1. In ipotesi difensiva, la Corte non avrebbe spiegato in base a quale valutazione abbia ritenuto di doversi sensibilmente discostare dal minimo edittale. Si sarebbe verificata, inoltre, una sostanziale riforma peggiorativa, atteso che pur a fronte di una rilevante delimitazione temporale della condotta accertata non risulterebbe adeguatamente chiarita la ragione, posta a fondamento della scelta della stessa pena base che era stata indicata in primo grado. Tale ultimo passaggio costituisce l’architrave della doglianza difensiva, dal momento che sebbene come detto articolate in tre distinti profili di censura – le tre doglian presentano i medesimi tratti salienti; tali doglianze, infatti, sottolineano tutte marcata distonia interpretativa, che avrebbe condotto la Corte territoriale, a fronte di una notevole delimitazione della manifestazione criminosa ascritta, a tenere ferma la medesima pena indicata in primo grado, continuando a fare riferimento, peraltro, alla sanzione edittale prevista all’indomani della novella del 2015.
7.2. Il motivo è fondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si stabilisce come le condotte valutabili, quali fattori evocativi della organicità de imputati alla RAGIONE_SOCIALE, debbano essere fissate – con riferimento a tutti gl imputati – al dicembre 2012, a fronte della originaria contestazione che spaziava fino al 2018. Fissando la cessazione della permanenza del reato associativo, relativamente alla partecipazione degli odierni imputati, al 2012, non è poi consentito applicare il più severo trattamento sanzionatorio, successivo all’inasprimento della pena edittale successivo all’anno 2015 (si veda Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 e Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061, a mente della quale: «In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso in forma “chiusa”, che
/
abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell’accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute».
7.3. Giova richiamare, poi, il principio fissato dall’art. 587 cod. proc. pe concernente l’estensione – al soggetto che non abbia proposto impugnazione sullo specifico punto – degli effetti favorevoli connessi all’accoglimento di un motivo d natura oggettiva e non strettamente personale, che sia stato dedotto da altro coimputato (in tema di applicazioni pratiche del dato testuale ricavabile dalla norma, si vedano Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Del Re, Rv. 258393 e Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213; si veda anche il dictum di Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686, a mente della quale: «Ai fini dell’operatività dell’istituto dell’estensione dell’impugnazione cui all’art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato»). Trattasi, quindi, di motivo di natur oggettiva, dal cui accoglimento discendono effetti favorevoli atti a riverberars anche sulla posizione del coimputato che non ha coltivato la specifica doglianza, ossia – nel caso di specie – il COGNOME.
8. L’accoglimento dei motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non refluisce sull’analisi dell’ulteriore motivo, incentrato sulla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche, che è comune sia al ricorso di NOME COGNOME, sia a quello di NOME COGNOME (trattasi delle doglianze sopra enumerate, in parte narrativa, rispettivamente sub 2.6. e 3.6.). Tale doglianza si appalesa marcatamente generica e aspecifica, nonché caratterizzata da censure di merito inammissibili in questa sede. I ricorsi, infatti, si limitano a prospettare generi censure, non tanto alla applicazione della legge fatta dai giudici di merito, quanto al percorso logico dai medesimi seguito. In realtà, i Giudici di merito non hanno affatto omesso di provvedere sulla richiesta degli imputati, finalizzata all concessione di dette attenuanti (l’applicazione della norma necessita, come noto, di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice, volto alla riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto, o della personalità, COGNOMEnte dagli atti giudizio; tra le molte: Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, COGNOME altro, Rv.
RAGIONE_SOCIALE
A n
214200). La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha invece esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato propri poteri di quantificazione della pena. Si trova nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, un lineare e coerente riferimento alla gravità dei fatt e delle singole condotte, oltre che alla negativa personalità degli imputati. La doglianza, pertanto, deve essere disattesa.
Con il quinto motivo, la difesa COGNOME si duole della ritenut insussistenza di una preventiva ideazione criminosa, atta a legare tra loro gli accadimenti in ordine ai quali ora si procede e quelli già giudicati, con le sentenze della Corte di assise di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente risalenti a 06/02/1988 ed il 01/12/1992 (trattasi del motivo sopra enumerato, in parte narrativa, su 2.5.). Come già esposto in parte narrativa, l’aspetto contraddittorio si anniderebbe – in ipotesi difensiva – nel non aver ravvisato l’unicità del disegn criminoso, ad onta di quanto scritto, nella sentenza medesima, alla pagina numero 278 (laddove si ritiene che NOME COGNOME sia restato intraneo all’organizzazione, nonostante il rilevante periodo di carcerazione), nonché alle pagine numero 54 e numero 143, nelle quali si espone la perdurante operatività della RAGIONE_SOCIALE.
9.1. Con motivazione che – anche su tale versante – merita di essere considerata immune da vizi rilevabili nella sede di legittimità, la Corte dì assise appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sussistente la continuazione, fra il reato associativo oggi contestato ed i fatti commessi in territorio aostano e calabrese, in relazione ai quali gli imputati sono stati condannati in via definitiva dal Giud dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino. La Co rte, però, ha disatteso l’analogo auspicio difensivo, con riferimento ai delit giudicati mediante le sentenze emesse dall’A.G. di Reggio RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME il DATA_NASCITA ed il DATA_NASCITA, sottolineando trattarsi di fa estremamente risalenti nel tempo, in relazione ai quali non è in alcun modo possibile – prescindendo da qualunque valutazione apodittica e tautologica ravvisare quella intima connessione, che rappresenta l’essenza dell’invocato istituto della continuazione.
9.2. Trattasi, ad avviso di questa Corte, di una motivazione alla quale non possono esser mossi rilievi, né in punto di tenuta logica, né quanto all’aspetto della saldezza argomentativa. Del resto, non vi è chi non rilevi come le succitate sentenze, in ordine alle quali è stata disattesa la richiesta unificazione in continuazione, attengano a fatti di RAGIONE_SOCIALE e a vicende omicidiarie risalenti agli anni ottanta dello scorso secolo, mentre la attual contestazione ex art. 416-bis cod. pen. origina dall’anno 2010. Secondo la
(
Corte distrettuale, dunque, trattasi di segmenti temporali tra loro molto distanti e, peraltro, separati anche dalla carcerazione del COGNOME: una situazione che i Giudici di merito – con motivazione né illogica, né contraddittoria – hanno reputato essere inconciliabile con la pretesa preventiva ideazione unitaria.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio dispone l’annullamento della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento al tema del trattamento sanzionatorio; i ricorsi, quanto alle residue doglianze, vengono rigettati. Gli imputati, consequenzialmente, devono rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Comune RAGIONE_SOCIALE Giorgio Morgeto e RAGIONE_SOCIALE; tali spese vengono quantificate nella somma complessiva di euro quattromila, oltre accessori di legge, per ciascuna di tali parti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati al rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di San Giorgio Morgeto, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE metropolitana di Reggio RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 13 luglio 2023.