Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Crotone il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANZARO in data 21/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO. ti NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/11/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti di NOME ritenuto partecipe dell’associazione di stampo mafioso “RAGIONE_SOCIALE” operante nel Comune di Isola Capo Rizzuto, con il ruolo di promotore e organizzatore dell’articolazione territoriale facente capo alla RAGIONE_SOCIALE.
2.Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del difensore il quale, con un unico articolato motivo lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha valorizzato elementi inidonei a dimostrare l’esistenza della fattispecie associativa nella forma della specifica articolazione facente capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME posto che, a prescindere dalla pregressa condanna del COGNOME per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. ( risalente al 2010), non risultano elementi dimostrativi della persistente esistenza della predetta articolazione mafiosa; né il COGNOME potrebbe essere ritenuto partecipe del più ampio sodalizio criminale di stampo mafioso denominato ‘RAGIONE_SOCIALE calabrese poiché, né le intercettazioni ( vicenda estorsiva COGNOME e COGNOME), né la asserita partecipazione a summit di mafia ovvero la scelta dei fratelli COGNOME di non schierarsi apertamente con alcuna RAGIONE_SOCIALE all’interno dello scacchiere isolitano, circostanza valorizzata dal Tribunale del riesame, potrebbero, secondo la difesa, valere come elementi a sostegno dell’ipotesi di accusa.
Sarebbe generica, infatti, l’affermazione secondo cui NOME si occupa del sostentamento dei detenuti, nè sarebbero stati esplicitati gli elementi in base ai quali ritenere il ricorrente soggetto di vertice all’interno del gruppo criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi infondati nel termini di seguito precisati.
1.1. Il principale argomento difensivo posto all’attenzione di questa Corte e cioè il fatto che il Tribunale non avrebbe enucleato alcun elemento dal quale desumere la permanente intraneità del NOME alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa facente capo all’omonima RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva alla sentenza “Puma” ( del 2010) , RAGIONE_SOCIALE che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe (più) esistente, è smentito dal fatto che il collegio cautelare ha richiamato intercettazioni, successive alla sentenza del 2010 (con la quale il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.) attestanti, innanzi tutto, i persist contatti dell’imputato con il fratello NOME, idonei a dimostrare la permanente operatività dell’articolazione mafiosa facente capo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, posto che in detti colloqui si discuteva della vita del sodalizio, della linea di condotta da tenere con gli esponenti delle altre famiglie, del sostentamento degli associati ( pag. 4).
Il collegio cautelare ha poi valorizzato il contesto territoriale nel quale si muoveva il ricorrente, evidenziando il ruolo attivo da lui assunto che non si esauriva nella partecipazione alla omonima RAGIONE_SOCIALE, associazione storica, ma si estendeva all’intero contesto associativo mafioso di Isola Capo Rizzuto come dimostrato dai suoi perduranti rapporti con esponenti delle altre locali e accreditandosi come finitimo alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME. In particolare, sono stati
pertinentemente richiamati episodi (l’intervento diretto del ricorrente, per dirimere una questione estorsiva nell’ambito della vicenda COGNOME , la sua partecipazione ad un summit in cui si discuteva di un intento omicidiario, lo svolgimento, in varie occasioni, di un ruolo funzionale alla risoluzione di controversie, dimostrativi del potere di controllo del territorio, nonché il qualificato rapporto con la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, l’adozione di una precisa strategia operativa di basso profilo, che consentiva di mantenere gli equilibri all’interno dello scacchiere isolitano , la sua qualità di soggetto deputato al sostentamento del detenuti (pagg. 5 e segg. dell’ordinanza impugnata).
Quanto rappresentato dal collegio cautelare in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla continuità della condotta partecipativa mafiosa del NOME, risponde ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell’adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato per il delitto di associazione mafiosa, per un periodo temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l’altro, di alcuni riferimenti contenuti intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento nelle dinamiche criminali e dei contatti epistolari dell’imputato con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell’ambito del gruppo (Sez.2, n. 43094 del 26/06/2013,Rv. 257427; Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, Rv. 278221).”.
La conclusione raggiunta dal Tribunale circa la persistente partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, è, poi, pienamente rispondente ai principi elaborati, in tema, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione”. (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Rv. 271698 Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897).
E d’altra parte, costituisce principio consolidato quello secondo cui sono comportamenti concludenti idonei, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l’essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e
gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l’essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915).
Alla luce di tali elementi dunque, non soltanto resta asseverata la condotta partecipativa del NOME all’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, ma anche la persistente operatività di quella locale, rinvenuta da dati (intercettazioni telefoniche e dalle risultanze scaturite dalle indagini di polizia giudiziari) dimostrativi dell’agire emblematicamente “presente” sul territorio della RAGIONE_SOCIALE stessa, nel territorio di Isola Capo Rizzuto.
Ben si comprende dunque che sia stata valorizzata l’attribuzione al ricorrente, in base al precedente giudicato, di un determinato ruolo, idoneo a consentire una più lineare interpretazione dell’ulteriore compendio indiziario.
In tale prospettiva risultano valutati tutti gli elementi che hanno consentito di associare al ricorrente il perdurante svolgimento di un ruolo analogo nell’ambito della stessa articolazione criminale che, come sottolineato dal Tribunale , aveva assunto la conformazione di associazione mafiosa storica rispetto alla quale, dunque, non assume rilevanza il decorso del tempo, rispetto al precedente giudicato, ai fini della prova suo dissolvimento, vigendo piuttosto la presunzione della sua perdurante operatività stante la particolare stabilità del vincolo ( Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Rv. 27288001 Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131).
Quanto rappresentato dal collegio cautelare in merito alla sussistenza déi gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del NOME all’associazione mafiosa, consente di superare le censure difensive relative alla sussistenza dei pericula libertatis e di adeguatezza della misura carceraria.
E’ stato infatti affermato, con giurisprudenza consolidata che si condivide, che quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una doppia presunzione, “relativa” quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed “assoluta” con riguardo all’adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, il giudice non ha l’obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertabs, ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857; Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266005).
Nel caso in esame, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato (sul punto si veda Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004:La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo). In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità.
Né la motivazione che sorregge la scelta della misura di massima afflittività offre il fianco alle generiche censure mosse con il ricorso, dacché la ravvisata ineludibilità del presidio inframurario, accompagnata anche dalla presunzione di legge (art. 275 comma 3, cod. proc. pen.) non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittive (Sez. 2, n. 31572, del 8/6/2017, Rv. 270463).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell’istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9/4/2024